Rigetto
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02880/2026REG.PROV.COLL.
N. 09191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9191 del 2025, proposto dalla società Safan a r.l. unipersonale, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo Rti con le società Rogu Costruzioni a r.l., Cave Spadea & C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5A8954AEA, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Filippo Degni, Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi 32;
contro
la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Massimiliano Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la società Eurowork a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria (sezione prima) n. 691, pubblicata il 29 ottobre 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Eurowork a r.l. e della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il consigliere MA EL e uditi per le parti gli avvocati Police, Degni e Lofoco, nonché dato atto dell'istanza di passaggio in decisione dell'avvocato Miceli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento del 7 agosto 2025 con cui la Stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha comunicato la sua esclusione, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, con riguardo al lotto 1 dell’appalto relativo ai “lavori di manutenzione stradale – accordo quadro di lavori finalizzati alla gestione della rete viaria lotti 1. centro 2. ionica 3. tirrenica” CIG: B5A8954AEA, nonché all’allegata relazione conclusiva redatta dal RUP ed acquisita al prot. n. 63566 del 5 agosto 2025.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, del principio di proporzionalità in relazione all’omesso accertamento della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza e della perplessità dell’operato della S.U.A., nonché della lex specialis .
Il giudice di primo grado, pur vertendosi in un’ipotesi di accordo - quadro, avrebbe erroneamente escluso che le voci di costo dell’appalto potessero essere identificate solo in termini percentuali non considerando che dal dato percentuale sarebbe sempre possibile addivenire ad una grandezza numerica e ritenendo che l’identificazione delle spese generali in una percentuale superiore a quella presuntiva massima fissata dal legislatore avrebbe dovuto essere puntualmente giustificata in termini di grandezze economiche e avrebbe dovuto comportare, per essere ritenuta affidabile, una proporzionale riduzione dell’utile;
2) per violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, per irragionevolezza della motivazione in relazione all’omesso accertamento della violazione del principio del contraddittorio procedimentale, del principio di proporzionalità, dei principi di fiducia e legittimo affidamento, nonché dell’illogicità e irragionevolezza dell’operato della S.U.A.. Ad avviso di parte appellante il giudice di primo grado non avrebbe colto il clima di caccia all’errore che avrebbe connotato il procedimento di verifica e avrebbe, quindi, erroneamente minimizzato la genericità della prima richiesta di spiegazioni, peraltro rivolta anche ai primi in graduatoria degli altri due lotti, e la conseguente irragionevolezza del termine fortemente ridotto assegnato a fronte della seconda richiesta di spiegazioni, nonostante l’elevato grado di dettaglio incompatibile con la natura dell’accordo – quadro e del tutto asimmetrico rispetto alla prima richiesta.
1.3. La società appellante ha, quindi riproposto i motivi di censura relativi alle ragioni enucleate dal R.U.P. per giustificare l’anomalia dell’offerta e, segnatamente:
- quanto all’analisi dei prezzi unitari e all’assenza di idonee offerte dei fornitori a supporto del prezzo dei materiali:
a) il R.U.P. avrebbe erroneamente considerato mancanti i costi di trasporto dei materiali in cantiere perché la natura di accordo – quadro non consentirebbe di conoscere numero ed ubicazione delle destinazioni, tipologia e consistenza dei materiali, ad esclusione dell’area geo-grafica di riferimento del Lotto 1, e perché le stesse troverebbero copertura nella voce spese generali, sotto la sub voce “impianto, gestione, e smobilizzo cantiere”;
b) il R.U.P. avrebbe evidenziato con riguardo ai prezzi dei materiali la mancanza delle fatture di acquisto del conglomerato bituminoso, dell’emulsione bituminosa e del prezzo di trasporto, mancanza rilevabile solo a valle della redazione dei singoli computi metrici e dei progetti esecutivi relativi ai cantieri che saranno avviati;
- quanto al costo della manodopera il R.U.P. avrebbe evidenziato la mancanza di una tabella riepilogativa dei costi orari per ciascun profilo professionale e del fabbisogno orario mensile, nonché l’omesso chiarimento di eventuali maggiorazioni, straordinari o turnazioni per far fronte agli impegni migliorativi, con conseguente carenza della necessaria analiticità e verificabilità del costo del lavoro, nonostante fossero stati indicati il CCNL Edilizia Industria applicato, chiarite le modalità di calcolo delle retribuzioni sulla base dei minimi contrattuali aggiornati, adottati modelli di costo orario parametrico, comprensivi di reperibilità, calibrati sui principali profili professionali coinvolti e coerenti con le dinamiche dell’accordo quadro;
- quanto agli oneri aziendali per la sicurezza il R.U.P. avrebbe contestato la mancanza del computo estimativo, di fatture, preventivi, bilanci, rendiconti interni o qualsiasi elemento oggettivo atto a confermare l’effettiva incidenza degli oneri di sicurezza e ad attestare l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza, nonostante il deposito della certificazione ISO 45001 e l’indicazione di un importo di euro 172.000,00 nettamente superiore a quanto previsto dal capitolato di gara che, a sua volta, richiamava il parametro contenuto nel documento ITACA “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative”;
- quanto agli impegni migliorativi assunti il R.U.P., a fronte dell’offerta della reperibilità continuativa relativamente agli interventi urgenti, avrebbe rilevato l’assenza di una giustificazione tecnico-economica e di una stima dei costi connessi, nonostante la disponibilità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rappresentasse una condizione già strutturalmente integrata grazie ad un parco mezzi aziendale indicato con tipologia e targhe, alla presenza di diverse squadre operative con personale interno già assunto, in grado di garantire il servizio anche attraverso turnazioni per offrire la pronta reperibilità, al supporto di soggetti esterni con i quali era stato stipulato un accordo per vedere garantito un supporto logistico alle attività di pronta reperibilità.
2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria si è costituita in giudizio ed ha concluso per la reiezione dell’appello evidenziando la correttezza del proprio operato anche a fronte del fatto che oggetto di affidamento fosse un accordo - quadro perché le criticità rilevate dal R.U.P. non riguarderebbero i singoli contratti attuativi, ma voci di ordine generale attinenti alla struttura dell’impresa - personale, sedi, servizi, assicurazioni – e ai costi per l’approvvigionamento dei materiali, come tali giustificabili in sede di verifica.
3. La società Eurowork si è costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell'appello per acquiescenza parziale e formazione di giudicato interno per mancata contestazione delle statuizioni contenute nella decisione impugnata relativamente alla legittimità dell'attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia.
3.1. Nel merito la società controinteressata ha concluso per il rigetto dell’appello ribadendo l’inaffidabilità dell’offerta dell’appellante sotto molteplici profili. L’operatore economico avrebbe omesso di considerare i costi dei materiali, dei noli e dei trasporti che quoterebbero oltre il 60% dell’appalto e che sarebbero stati compressi nel 10% dell’utile, senza fornire alcuna giustificazione delle asserite economiche, avrebbe presentato spese generali pari al 25% con un utile pari quasi al 10%, senza dimostrare analiticamente tale possibilità, avrebbe indicato nell'offerta economica oneri per euro172.000,00, modificandoli in sede di giustificazioni con una stima variabile e indeterminata tra l'1% e il 2%.
4. All’udienza camerale del 18 dicembre 2025 l’appellante ha rinunciato alla istanza cautelare attesa l’intervenuta fissazione dell’udienza per il merito.
5. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
6. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello non è fondato e va respinto, ragione per la quale il Collegio può esimersi dall’esaminare le questioni preliminari sollevate dalla società controinteressata.
8. La S.U.A. ha escluso l’offerta della parte appellante poiché, all’esito della verifica di congruità dell’offerta, è stata evidenziata “ una carenza di elementi oggettivi, attendibili e riscontrabili, tali da rendere l’offerta nel suo complesso non affidabile e non sostenibile” .
8.1. La procedura di verifica è stata avviata con la nota n. 43450 del 28 maggio 2025 con la quale è stato richiesto di produrre nel termine di 15 giorni una relazione giustificativa, “eventualmente corredata da opportuna documentazione atta a dimostrare la serietà e la sostenibilità dell’offerta presentata” , segnatamente con riguardo al rapporto tra migliorie proposte, valore contrattuale complessivo e costi dichiarati ex art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.
8.2. Quindi, all’esito dell’esame della documentazione fornita dalla parte appellante, con nota del 21 luglio 2025, il R.U.P. ha chiesto di produrre, entro 5 giorni, osservazioni e chiarimenti in merito ai profili di criticità concernenti:
- gli elementi costitutivi dell’offerta e, segnatamente, l’analisi dei prezzi unitari, le spese generali, l’utile d’impresa, il costo della manodopera, gli oneri aziendali per la sicurezza;
- la mancanza di idonea comprova a supporto del prezzo dei materiali per avere solo dichiarato la sostenibilità dei costi, senza avere allegato alcuna documentazione specifica;
- gli impegni migliorativi assunti e l’analisi dei costi con particolare riguardo alla disponibilità continuativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di personale tecnico qualificato, operatori e mezzi d’opera senza aver fornito nessuna stima dei costi diretti e indiretti necessari a garantirla.
9. Parte appellante, operando un’inversione dei motivi rispetto al giudizio di primo grado, censura la sentenza impugnata perché il giudicante avrebbe erroneamente escluso che le voci di costo dell’appalto potessero essere identificate solo in termini percentuali senza considerarne la facile riconversione in grandezze economiche e senza tenere conto della peculiarità della verifica in relazione alla fattispecie dell’accordo – quadro.
Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado, a fronte della quantificazione delle spese generali eccedente il valore di riferimento normativo, fissato dall’art. 31, comma 4, dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, avrebbe erroneamente ritenuto che, pur in assenza di qualsivoglia rilievo di sottostima o di anomalo rapporto tra la detta indicazione percentuale e l’utile di impresa, spettasse all’operatore economico dettagliare le singole sotto-voci delle spese generali, in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo cui il procedimento di verifica dell'anomalia mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. L’erroneità dell’ iter argomentativo sarebbe ancora più evidente sia perché si verte in un’ipotesi di accordo - quadro, caratterizzato dalla natura programmatoria, sia perché non sarebbe stata valutata l’incidenza sull’offerta economica dei fattori produttivi, quali l’approvvigionamento dei materiali, dei mezzi e dei noli rispetto ai quali la S.U.A. non avrebbe sollevato rilievi, ad eccezione della presunta mancata valorizzazione degli oneri di trasporto all’interno dei preventivi.
9.1. La dimostrazione della volontà di caccia all’errore che avrebbe caratterizzato il procedimento di verifica, ad avviso dell’appellante, sarebbe comprovata sia dalla genericità della prima richiesta di chiarimenti, rivolta anche agli operatori economici primi nella graduatoria degli altri due lotti, che dalla successiva irragionevolezza del termine esiguo assegnato a fronte della seconda richiesta di spiegazioni, nonostante il più elevato grado di dettaglio, sia dall’estensione delle richieste di giustificazioni ai costi della manodopera, sebbene indicati in maniera analoga a quelli stimati dalla S.U.A. in sede di redazione dei documenti di gara.
10. Le censure non sono fondate e vanno respinte per le seguenti ragioni.
11.1. Osserva il Collegio che nel caso in controversia la richiesta di chiarimenti è stata avviata dal R.U.P. in linea con quanto dispone l’art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e il procedimento di verifica non si è esaurito in un controllo statico, ma si è sviluppato attraverso un confronto tecnico tra stazione appaltante e operatore economico, finalizzato a garantire la serietà e la sostenibilità dell’offerta nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento.
Come condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado “ la nota prot. n. 43450 del 28.05.2025 presenta un contenuto tutt’altro che generico, essendo volta a stimolare la verifica circa la serietà e la sostenibilità, evidentemente sotto il profilo dei costi, dell’offerta presentata, avuto peraltro specifico riguardo al rapporto tra le migliorie proposte, il valore contrattuale complessivo e i costi dichiarati, così come previsto dall’art. 108, comma 9, del medesimo Codice” . In particolare l’amministrazione, attraverso l’espresso richiamo all’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, ha richiesto chiarimenti in relazione ai costi della manodopera connessi alle migliorie proposte – garanzia di un servizio di reperibilità h 24 nonché 7 giorni su 7 dei tecnici di impresa, maestranze e mezzi d’opera – poiché, atteso il carattere meramente eventuale delle stesse, il detto costo non avrebbe dovuto essere ricompreso “ nella stima, pari ad € 1.678.170,00, dei costi della manodopera effettuata ex ante dall’amministrazione, corrispondente al 27,97% del valore dell’appalto” .
A fronte di una giustificazione ritenuta non sufficiente ad escludere l’anomalia, il R.U.P. si è avvalso della facoltà, attribuitagli dall’art. 27 del disciplinare di “chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro” .
11.2. Ne discende che, a differenza di quanto prospettato da parte appellante, non emerge alcun elemento sintomatico dell’asserita volontà di caccia all’errore, risultando l’ iter del procedimento di verifica condotto dall’amministrazione appellata conforme al disposto dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 27 del disciplinare, rispettoso del principio del contraddittorio e in alcun modo lesivo del diritto di difesa, dovendosi leggere il termine di 5 giorni, assegnato con la richiesta di ulteriori chiarimenti, necessariamente in combinato disposto con il primo termine di 15 giorni, previsto dalla nota del 28 maggio 2025.
11.3. Al riguardo merita, infine, di essere rammentato che questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5464 del 2025, ha sottolineato come la valutazione della S.A. debba estendersi persino ad elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o meno dell’offerta. In questo quadro, il giudizio si configura come un’analisi di coerenza interna, orientata al conseguimento del risultato a tutela dell’interesse pubblico di affidare la commessa all’operatore economico che propone la migliore offerta.
Alla luce del predetto principio appare, pertanto, ragionevole l’estensione delle richieste di giustificazioni ai costi della manodopera perché correlata alla necessità di chiarire come l’offerente, nonostante l’indicazione dell’importo di euro 1.678.170,00 identico a quello di cui ai documenti di gara, coprisse il costo della manodopera correlato alla miglioria della reperibilità h 24 7 giorni su 7 dei tecnici di impresa, maestranze e mezzi d’opera.
12. Non è condivisibile neanche la doglianza con la quale parte appellante deduce che il giudice di primo grado, a fronte della quantificazione delle spese generali eccedente il valore di riferimento normativo, fissato dall’art. 31, comma 4, dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, avrebbe erroneamente ritenuto che, pur in assenza di qualsivoglia rilievo di sottostima o di anomalo rapporto tra la detta indicazione percentuale e l’utile di impresa, spettasse all’operatore economico dettagliare le singole sotto-voci delle spese generali. Ad avviso dell’appellante l’erroneità dell’ iter argomentativo sarebbe ancora più evidente sia perché si verte in un’ipotesi di accordo - quadro, caratterizzato dalla natura programmatoria, sia perché non sarebbe stata valutata l’incidenza sull’offerta economica dei fattori produttivi, quali l’approvvigionamento dei materiali, dei mezzi e dei noli rispetto ai quali la S.U.A. non avrebbe sollevato rilievi, ad eccezione della presunta mancata valorizzazione degli oneri di trasporto all’interno dei preventivi.
12.1. Secondo l’orientamento della giurisprudenza, formatosi nella vigenza dell’attuale codice, il giudizio di anomalia non è un controllo parcellizzato su singole voci, ma una valutazione prognostica sulla sostenibilità complessiva dell'impegno contrattuale. Come affermato dalla giurisprudenza “ il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; il giudizio sull'offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull'accertamento della serietà dell'offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta” (Cons. Stato, V, n. 7077 del 2025).
L’esigenza di una valutazione globale e flessibile si accentua in contesti contrattuali, come gli appalti integrati o, a maggior ragione, gli accordi - quadro, dove l'offerta si fonda su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità.
12.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che nella controversia in esame le criticità rilevate dal R.U.P. che hanno condotto all’esclusione dell’offerta non riguardano i singoli contratti attuativi, quanto piuttosto le voci di ordine generale attinenti alla struttura dell’impresa, - personale, sedi, servizi, assicurazioni ecc.–, ai costi per l’approvvigionamento dei materiali, ai costi per le migliorie offerte, vale a dire a voci come tali giustificabili in sede di verifica, pur nel rispetto di quell’ineliminabile margine di elasticità che connota l’accordo – quadro.
Appare, pertanto, condivisibile l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui i costi nell’accordo – quadro, “pur non potendo essere computati all’euro - come avverrebbe, cioè, se si avesse a disposizione un computo metrico estimativo - di certo devono essere oggetto di una stima attendibile, seria ed affidabile da parte dell’operatore economico che intende partecipare ad una procedura concorrenziale, quale quella in esame, funzionale all’identificazione, una volta per tutte, delle caratteristiche tecniche ed economiche delle proprie future prestazioni”. Ne discende, quindi, “la possibilità, da parte dell’operatore economico che concorre all’affidamento di un Accordo Quadro ex all’art. 59 comma 3 D.lgs. n. 36/2023 di stimare numericamente, malgrado l’assenza di un computo metrico, quantomeno le più rilevanti e determinanti voci di costo che devono, necessariamente, trovare copertura nell’importo offerto, così come ribassato, pena la complessiva inaffidabilità della relativa offerta” .
12.3. Il R.U.P. con la richiesta di ulteriori chiarimenti aveva evidenziato profili di criticità concernenti:
- gli elementi costitutivi dell’offerta e, segnatamente, l’analisi dei prezzi unitari - “redatta in modo sintetico e priva del necessario dettaglio tecnico-economico”- , le spese generali – “non articolate né valorizzate ed analiticamente giustificate (si veda art. 31 c. 4 All. I.7)” -, l’utile d’impresa – indicato in misura forfettaria, senza alcun riscontro a supporto della coerenza rispetto alla complessità dell’intervento e ai costi reali di struttura-, il costo della manodopera – “non adeguatamente giustificato in relazione ai livelli contrattuali applicati, all’incidenza oraria e ai profili professionali impiegati, in violazione del principio di trasparenza e verificabilità della stima” -, gli oneri aziendali per la sicurezza – “ carenti di specifica articolazione e riferimenti oggettivi” ;
- la mancanza di idonea comprova a supporto del prezzo dei materiali per avere solo dichiarato la sostenibilità dei costi, senza avere “allegato offerte formalizzate da fornitori terzi, né altri elementi oggettivi atti a comprovare l’effettiva possibilità di approvvigionamento dei materiali alle condizioni economiche indicate” ;
- gli impegni migliorativi assunti e l’analisi dei costi con particolare riguardo alla disponibilità continuativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di personale tecnico qualificato, operatori e mezzi d’opera senza aver fornito nessuna stima dei costi diretti e indiretti necessari a garantirla, né aver indicato i relativi impatti sul costo del personale, sul parco mezzi e sulle spese generali.
All’esito dei chiarimenti forniti, con la nota n. 63566 del 5 agosto 2025 il R.U.P. ha evidenziato che la percentuale delle spese generali pari al 25%, che supera quella presuntiva massima fissata dal legislatore nel 17% nel citato art. 31, comma 4, dell’Allegato I.7, non trova adeguato supporto nella tabella riepilogativa prodotta che contiene un elenco descrittivo privo di quantificazione economica e di ripartizione interna delle percentuali. Né dalle giustificazioni fornite è dato comprendere se la stima della detta percentuale sia basata su parametri aziendali oggettivi, su dati pregressi o su stime astratte.
12.4. A fronte dei predetti rilievi appare, pertanto, condivisibile la conclusione del giudice di primo grado secondo cui l’indicazione delle predetta percentuale “avrebbe dovuto essere puntualmente giustificata, anche in termini di grandezze economiche, non potendo ritenersi all’uopo sufficiente l’asettica elencazione descrittiva contenuta nelle giustificazioni rese nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia, siccome meramente riproduttiva di quella di cui al comma 4 del citato art. 31 del citato Allegato I.7 ”.
Ne discende, quindi, che, all’esito delle giustificazioni, “ la quantificazione delle spese generali nella misura del 25%” , che ha un’incidenza “determinante nell’accertamento dell’equilibrio economico/finanziario della commessa” in quanto consente la copertura dei costi dell’organizzazione aziendale, ivi compresi quelli “degli impegni migliorativi assunti, ivi inclusi quelli della manodopera (cd. reperibilità h24 7/7 giorni)” , risulta “ sganciata da una seria ed analitica contabilizzazione degli effettivi esborsi” .
12.5. Analoga considerazione viene svolta dal R.U.P. con riguardo all’utile di impresa, indicato nella percentuale del 9,80%, senza che sia stato “prodotto alcun prospetto o calcolo analitico che giustifichi tale percentuale” con la conseguenza che anche tale voce non solo non risulta correttamente giustificata, ma appare essere il frutto di una “dichiarazione meramente assertiva” .
Pertanto, anche a prescindere dalla considerazione operata dal giudice di primo grado circa l’irragionevolezza della stima forfettaria al 10% dell’utile impresa a fronte dell’indicazione delle spese generali nella percentuale del 25%, alla luce delle esposte considerazioni va condivisa la conclusione secondo la quale “la complessiva valutazione di inattendibilità dell’offerta presentata dalla ricorrente, siccome agganciata alla non condivisibilità delle giustificazioni relative alle principali e determinanti voci di costo della commessa (spese generali e costi degli impegni migliorativi, ivi inclusi quelli della manodopera) nonché all’utile di impresa, risulta scevra da manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà” .
13. Per tali considerazioni l’appello deve essere respinto.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente e della società controinteressata, liquidate in euro 3.000, 00, oltre accessori di legge, per ognuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE CA, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
MA EL, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA EL | CE CA |
IL SEGRETARIO