Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 2880
CS
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di proporzionalità

    Il Collegio ha ritenuto che la richiesta di chiarimenti fosse adeguata e che il procedimento di verifica dell'anomalia fosse stato condotto nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento, valutando l'offerta nel suo complesso e non solo analiticamente.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio procedimentale, di proporzionalità, di fiducia e legittimo affidamento

    Il Collegio ha ritenuto che l'iter procedurale fosse conforme alla normativa e al disciplinare, rispettoso del contraddittorio e del diritto di difesa, leggendo il termine di 5 giorni in combinato disposto con il precedente termine di 15 giorni.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle giustificazioni relative ai costi dei materiali

    Il Collegio ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado secondo cui le voci di costo, anche in un accordo quadro, devono essere oggetto di una stima attendibile e seria, e che le criticità rilevate riguardavano voci generali attinenti alla struttura dell'impresa e ai costi di approvvigionamento, giustificabili in sede di verifica.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle giustificazioni relative al costo della manodopera

    Il Collegio ha ritenuto ragionevole l'estensione delle richieste di giustificazione ai costi della manodopera, correlata alla necessità di chiarire come l'offerente coprisse il costo della miglioria della reperibilità h24 7/7.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle giustificazioni relative agli oneri aziendali per la sicurezza

    Il Collegio ha ritenuto che le criticità rilevate dal R.U.P. riguardassero voci generali attinenti alla struttura dell'impresa, giustificabili in sede di verifica, e che l'indicazione delle spese generali (25%) non trovasse adeguato supporto nella documentazione fornita, risultando sganciata da una seria e analitica contabilizzazione.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle giustificazioni relative agli impegni migliorativi

    Il Collegio ha ritenuto che le criticità rilevate dal R.U.P. riguardassero voci generali attinenti alla struttura dell'impresa e ai costi per le migliorie offerte, giustificabili in sede di verifica, e che l'utile di impresa (9,80%) fosse indicato senza alcun prospetto o calcolo analitico che lo giustificasse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 2880
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2880
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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