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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 56/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 257/24, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(c.f. ), (p.i. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. GIORGIO SCHIATTI (c.f. P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliati in DESIO, VIA C.F._2
BORGHETTO 3/5, presso lo studio del difensore APPELLANTI CONTRO
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dai funzionari dott. CARMINE P.IVA_2
SANTORO ( c.f. ) e dott.ssa CARMELA CAMBARERI C.F._3 ed elettivamente domiciliato in COMO, VIA BELLINZONA 111, presso la sede APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:” - In accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'opposizione limitatamente alle violazioni relative alla posizione del solo lavoratore e non anche del lavoratore CP_2 Persona_1 annullando l'ordinanza ingiunzione opposta solo in tali limiti, e per l'effetto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, revocare l'ordinanza- ingiunzione impugnata n. 6 del del 02/02/2021e notificata in data 12/02/2021, anche in riferimento alle violazioni relative al lavoratore
in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e Persona_1 conseguentemente dichiararla nulla e/o annullarla con i provvedimenti sanzionatori ivi previsti anche con riferimento a detta posizione,
- per tutti i suesposti motivi riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite, condannando l' Controparte_1
resistente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di
[...] giudizio oltre che, anche pro quota, delle spese di giudizio del primo grado”
PER L'APPELLATO:” in via principale respingere l'appello promosso da “2 e Geom. avverso la Sentenza del Tribunale Parte_3 Parte_1 di Como n. 257/2024, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015; in via incidentale accogliere l'Appello di questo avverso la Sentenza CP_1 del Tribunale di Como n. 257/2024 del 22/10/2024, nei confronti di “2
e, per l'effetto, riformare la Controparte_3 Parte_1
Sentenza stessa del Tribunale di Como n. 257/2024 per le ragioni sopra esposte e convalidare l'Ordinanza n. 6/2021 del 02/02/2021, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015.”
MOTIVI IN FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_4 hanno impugnato il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. CO00001/2019-190-01 del 25/11/2019, dell' Controparte_4
il quale trovava fondamento – relativamente alla posizione
[...] dei lavoratori e e al CP_2 Persona_1 Persona_2 periodo settembre 2019 – nell'accertamento delle seguenti violazioni: (1) per aver utilizzato dei lavoratori senza consegnare l'assunzione e il contratto di lavoro;
(2) per aver utilizzato dei lavoratori senza trasmettere la comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'Impiego; (3) per aver utilizzato dei lavoratori senza annotare sul libro unico del lavoro di settembre 2019 i relativi dati di paga e presenza.
A fondamento dell'impugnativa, il socio e la società hanno assunto Pt_1
l'insussistenza del vincolo di subordinazione in capo ai lavoratori rinvenuti sul cantiere in occasione dell'accesso ispettivo.
Espletata la prova orale, il primo giudice ha rilevato che in sede ispettiva il lavoratore sig. aveva riferito di prendere ordini solo dalla società e Per_2 di utilizzare per l'espletamento della prestazione i mezzi da quest'ultima forniti, nonché di lavorare otto ore al giorno per cinque giorni a settimana e di non aver lavorato presso altre ditte;
inoltre il lavoratore aveva riferito di effettuare lavori di muratura e carpenteria, per 22,00 € al giorno, di essere soggetto all'obbligo di avvisare la società in caso di assenza e che, infine, il socio controllava il lavoro svolto. CP_5
Il primo giudice ha altresì riferito che il socio in sede ispettiva, aveva CP_5 dichiarato che le lavorazioni venivano effettuate sotto la sua direzione e controllo, con mezzi propri della società, da artigiani edili i quali venivano pagati mensilmente, aggiungendo, altresì, che dette dichiarazioni venivano ritrattate dallo stesso in sede di udienza. CP_5
Ciò posto, rilevata la fede privilegiata del verbale ispettivo, il primo giudice assumeva che la società ricorrente non avesse fornito elementi specifici convincenti al fine di suffragare la tesi secondo cui i lavoratori Per_1
e svolgessero attività in via autonoma e ne
[...] Persona_2 riteneva, pertanto, la subordinazione.
Relativamente al lavoratore il primo giudice ne rilevava CP_2
l'assenza il giorno dell'ispezione e osservava che lo stesso, in udienza, aveva dichiarato di essere titolare di impresa artigiana, di utilizzare attrezzatura propria e di lavorare in autonomia, solo per la realizzazione degli intonaci. Quindi, l'opposizione era accolta limitatamente al lavoratore . CP_2
Con ricorso depositato in data 17.1.2025 gli odierni appellanti impugnavano la decisione del Tribunale di Como lamentando, con il primo motivo di gravame, il travisamento delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e l'illogicità della decisione.
In particolare, gli appellanti hanno lamentato la debolezza della sentenza in relazione al rapporto con il lavoratore il quale – esattamente Parte_5 come il non era presente il giorno dell'accesso ispettivo e si CP_2 occupava solo del rifacimento degli intonaci.
L'appellante ha dedotto che in sede di escussione testimoniale il sig. CP_2 aveva dichiarato “confermo che effettivamente io in quanto titolare di impresa artigiana e il sig. anche lui titolare di impresa artigiana e Per_1 oggi deceduto, avevamo ricevuto l'incarico di cui al capitolo;
l'incarico riguardava la sola realizzazione degli intonaci e ciò avveniva in autonomia, anche perché io nel frattempo avevo altri cantieri in cui lavoravo e gestivo in autonomia le lavorazioni di cui al capitolo;
… io usavo la mia attrezzatura in particolare una pompa noleggiata e altri mezzi di mia titolarità; il corrispettivo era indicato in fattura che venivano quantificate in base al lavoro svolto e ai metri quadrati lavorati.”
La deposizione, il cui contenuto trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dal socio era stata ritenuta attendibile relativamente al lavoratore CP_5 CP_2
e, pertanto, ugualmente doveva essere ritenuta attendibile per il lavoratore
. Per_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto l'erronea interpretazione delle dichiarazioni rese dal socio in sede ispettiva. Dette CP_5 dichiarazioni non avevano fede privilegiata, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, ed inoltre, esse, oltre ad essere incongruenti, erano state smentite in sede giudiziale;
secondo parte appellante, il socio che CP_5 aveva dichiarato di dirigere il lavoro in cantiere, in realtà intendeva dire coordinare il lavoro, esattamente come chiarito in udienza. Si è costituito in giudizio l' , Controparte_6 il quale, a mezzo dei propri funzionari, legittimati ex art. 9 L.149/2015, ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza relativamente alla posizione di ed ha chiesto il rigetto dell'appello relativamente alla Persona_2 posizione di inoltre, l'appellato ha spiegato appello incidentale Per_1 relativamente alla posizione di , assumendo che le dichiarazioni del CP_2 socio al proposito erano inequivoche ed attestavano il vincolo di CP_5 subordinazione.
All'udienza del 10.7.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello principale è infondato per le ragioni che seguono.
Ai fini della delibazione del giudizio il Collegio premette che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Inoltre, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte ( Cass. n. 17355/2009).
Ciò posto, il Collegio rileva che per la S.C. (Cass . 6 settembre 2012 n. 14965; Cass. n. 13910 del 09/11/2001) è legittimo conferire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese all'Ispettore dai testi, rispetto a quelle rese in giudizio dagli stessi, posto che le prime sono più veritiere e genuine, siccome rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo e sotto "l'effetto sorpresa".
Tanto premesso, ai fini dell'accertamento della subordinazione, il Collegio muove dalle dichiarazioni rese dal socio in sede ispettiva;
egli aveva CP_5 dichiarato che l'unica dipendente della società era la segretaria e che per la realizzazione dei lavori edili la società si avvaleva unicamente di artigiani, i quali erano presenti in numero di tre -espressamente indicati in Per_2
e - al momento dell'accesso. Inoltre, lo stesso aveva CP_2 Per_1 CP_5 dichiarato che la presenza degli artigiani non era fissa, ma che essi lavoravano mediamente 4 giorni a settimana. Ancora, il predetto socio aveva dichiarato che le attrezzature e i macchinari erano nella proprietà della società e che gli artigiani venivano pagati con un importo fisso mensile calcolato su 160 ore.
Testualmente, il sig. riferendosi agli artigiani, aveva dichiarato che “ se CP_5
è necessario li mando in qualche altro nostro cantiere”, nonché di essere sempre presente in cantiere e, inoltre, “dirigo il lavoro e lo verifico”.
Il Collegio rileva, inoltre, che il sig. aveva reso le dichiarazioni già Per_2 descritte dal primo giudice e secondo cui egli prendeva ordini solo dalla società, utilizzava per l'espletamento della prestazione i mezzi da quest'ultima forniti, aveva un orario e una paga prestabiliti ed era soggetto all'obbligo di avvisare la società in caso di assenza, nonchè al controllo della prestazione da parte del CP_5
Orbene, in sede giudiziale, il sig. ha sostanzialmente confermato Per_2 le dichiarazioni rese in sede ispettiva: “Il giorno che è venuto il controllo, sono venuto con ero solo con lui. Non ero lì a lavorare, ero fuori dal CP_5 cantiere con Sì, io prendevo ordini di lavoro solo da 2 Non CP_5 Pt_3 ricordo se in quel periodo avevo la partita i.v.a. o ero già stato assunto.
A domanda su quando sia stato assunto risponde: <<credo che due o tre anni fa, non ricordo con precisione, mi sono dimesso dalla 2 aveva < i>
Pt_3 assunto non ricordo quando. Sono sempre stato sotto 2 quando
Pt_3 lavoravo il bonifico mi arrivava da 2 Oggi lavoro come
Pt_3 dipendente ma non di 2
Pt_3
cap. 2: <<sì, anche i mezzi erano quelli di 2 pt_3<>
cap. 3: <>.
A domanda se lavorava anche presso altre ditte in quel periodo risponde:
<>”..
Diversamente, ha invece contestato la presenza in cantiere di e CP_5 CP_2 ed ha affermato di coordinare gli accessi in cantiere delle ditte, Per_1 senza occuparsi delle modalità di esecuzione delle opere e limitandosi a verificare che le lavorazioni venissero effettuate in maniera corretta dagli artigiani, con cui intercorrevano contratti verbali di subappalto.
Ciò posto, rilevato che il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti, il Collegio osserva che dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, cui deve attribuirsi maggiore attendibilità, si evincono plurimi elementi significanti la subordinazione.
A supporto di detto convincimento il Collegio richiama, per la particolare sovrapponibilità dei casi dibattuti, la decisione n. 9492/2003 della S.C., la quale ha affermato: “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, la cui individuazione è desumibile da una serie di indici che, valutati complessivamente, sono idonei a provarne la sussistenza. Il relativo accertamento integra un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, relativa ad attività edile specializzata formalmente organizzata sotto le vesti di impresa artigiana, la sentenza confermata dalla S.C. aveva ravvisato, quali indici della subordinazione, l'inserimento del lavoratore nei cantieri, la mancanza di attrezzature proprie, l'uso di quelle del datore di lavoro, il difetto di organizzazione produttiva e di un sia pur minimo rischio di impresa, la retribuzione a cadenze fisse calcolata ad ore o a cottimo, l'esecuzione di lavori edili non previsti dalle lettere di incarico, l'obbligo di osservanza del medesimo orario di lavoro degli altri operai)”.
Oltre agli elementi significativi della subordinazione come descritti nella massima che precede, tutti presenti nel caso di specie, la sussistenza del vincolo di soggezione è ulteriormente avvalorata dall'assenza di personale dipendente, dal pacifico controllo che esplicava sulla corretta CP_5 esecuzione delle opere, dall'obbligo dei lavoratori di preavvisare le assenze, dall'esercizio del potere di eterodirezione esplicato nei confronti dei lavoratori, come rivelato dall'espressione del “ se è necessario li mando CP_5 in qualche altro nostro cantiere” e da quella ulteriore secondo cui “dirigo il lavoro e lo verifico”, espressioni che risultano, invero, del tutto incompatibili con l'asserita autonomia del rapporto intrattenuto con i lavoratori impegnati nel cantiere, non senza peraltro rilevare che nessuna allegazione è stata offerta degli asseriti contratti di subappalto.
Alla luce di tanto, l'appello principale è infondato.
E' invece fondato l'appello incidentale dell' , il quale ha ad oggetto CP_1 la posizione del lavoratore che, a suo dire, non sarebbe CP_2 differente da quella degli altri lavoratori, con conseguente erroneità della sentenza in parte qua.
Ad avviso del Collegio, ai fini del vaglio della predetta posizione, rileva il contesto in cui la prestazione del è stata esplicata, come descritto CP_2 relativamente agli altri due lavoratori, nonché il fatto che il in sede di CP_5 accesso ispettivo, abbia fatto menzione anche al , quale artigiano CP_2 presente in cantiere e, assorbentemente, rileva il fatto che il nome del era annotato nel giornale dei lavori (doc. 4 resistente) – come quello CP_2 degli altri asseriti artigiani- con menzione delle ore lavorate e ciò senza tacere che il sig. , pur dichiarato di avvalersi di attrezzatura propria, CP_2 non ne ha precisato la composizione.
In considerazione di tanto, dunque, il verbale di accertamento impugnato è immune da vizi.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza ed esse, avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale nel presente grado, vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% , quanto al primo grado e in €. 3.300,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, quanto al secondo grado.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 257/24 del Tribunale di Como.
Dichiara dovute dagli appellanti anche le somme accertate in relazione alla posizione di . CP_2
Conferma nel resto.
Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in €. 7.300,00, oltre accessori e spese generali.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 10.7.2025.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 257/24, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(c.f. ), (p.i. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. GIORGIO SCHIATTI (c.f. P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliati in DESIO, VIA C.F._2
BORGHETTO 3/5, presso lo studio del difensore APPELLANTI CONTRO
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dai funzionari dott. CARMINE P.IVA_2
SANTORO ( c.f. ) e dott.ssa CARMELA CAMBARERI C.F._3 ed elettivamente domiciliato in COMO, VIA BELLINZONA 111, presso la sede APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:” - In accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'opposizione limitatamente alle violazioni relative alla posizione del solo lavoratore e non anche del lavoratore CP_2 Persona_1 annullando l'ordinanza ingiunzione opposta solo in tali limiti, e per l'effetto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, revocare l'ordinanza- ingiunzione impugnata n. 6 del del 02/02/2021e notificata in data 12/02/2021, anche in riferimento alle violazioni relative al lavoratore
in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e Persona_1 conseguentemente dichiararla nulla e/o annullarla con i provvedimenti sanzionatori ivi previsti anche con riferimento a detta posizione,
- per tutti i suesposti motivi riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite, condannando l' Controparte_1
resistente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di
[...] giudizio oltre che, anche pro quota, delle spese di giudizio del primo grado”
PER L'APPELLATO:” in via principale respingere l'appello promosso da “2 e Geom. avverso la Sentenza del Tribunale Parte_3 Parte_1 di Como n. 257/2024, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015; in via incidentale accogliere l'Appello di questo avverso la Sentenza CP_1 del Tribunale di Como n. 257/2024 del 22/10/2024, nei confronti di “2
e, per l'effetto, riformare la Controparte_3 Parte_1
Sentenza stessa del Tribunale di Como n. 257/2024 per le ragioni sopra esposte e convalidare l'Ordinanza n. 6/2021 del 02/02/2021, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015.”
MOTIVI IN FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_4 hanno impugnato il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. CO00001/2019-190-01 del 25/11/2019, dell' Controparte_4
il quale trovava fondamento – relativamente alla posizione
[...] dei lavoratori e e al CP_2 Persona_1 Persona_2 periodo settembre 2019 – nell'accertamento delle seguenti violazioni: (1) per aver utilizzato dei lavoratori senza consegnare l'assunzione e il contratto di lavoro;
(2) per aver utilizzato dei lavoratori senza trasmettere la comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'Impiego; (3) per aver utilizzato dei lavoratori senza annotare sul libro unico del lavoro di settembre 2019 i relativi dati di paga e presenza.
A fondamento dell'impugnativa, il socio e la società hanno assunto Pt_1
l'insussistenza del vincolo di subordinazione in capo ai lavoratori rinvenuti sul cantiere in occasione dell'accesso ispettivo.
Espletata la prova orale, il primo giudice ha rilevato che in sede ispettiva il lavoratore sig. aveva riferito di prendere ordini solo dalla società e Per_2 di utilizzare per l'espletamento della prestazione i mezzi da quest'ultima forniti, nonché di lavorare otto ore al giorno per cinque giorni a settimana e di non aver lavorato presso altre ditte;
inoltre il lavoratore aveva riferito di effettuare lavori di muratura e carpenteria, per 22,00 € al giorno, di essere soggetto all'obbligo di avvisare la società in caso di assenza e che, infine, il socio controllava il lavoro svolto. CP_5
Il primo giudice ha altresì riferito che il socio in sede ispettiva, aveva CP_5 dichiarato che le lavorazioni venivano effettuate sotto la sua direzione e controllo, con mezzi propri della società, da artigiani edili i quali venivano pagati mensilmente, aggiungendo, altresì, che dette dichiarazioni venivano ritrattate dallo stesso in sede di udienza. CP_5
Ciò posto, rilevata la fede privilegiata del verbale ispettivo, il primo giudice assumeva che la società ricorrente non avesse fornito elementi specifici convincenti al fine di suffragare la tesi secondo cui i lavoratori Per_1
e svolgessero attività in via autonoma e ne
[...] Persona_2 riteneva, pertanto, la subordinazione.
Relativamente al lavoratore il primo giudice ne rilevava CP_2
l'assenza il giorno dell'ispezione e osservava che lo stesso, in udienza, aveva dichiarato di essere titolare di impresa artigiana, di utilizzare attrezzatura propria e di lavorare in autonomia, solo per la realizzazione degli intonaci. Quindi, l'opposizione era accolta limitatamente al lavoratore . CP_2
Con ricorso depositato in data 17.1.2025 gli odierni appellanti impugnavano la decisione del Tribunale di Como lamentando, con il primo motivo di gravame, il travisamento delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e l'illogicità della decisione.
In particolare, gli appellanti hanno lamentato la debolezza della sentenza in relazione al rapporto con il lavoratore il quale – esattamente Parte_5 come il non era presente il giorno dell'accesso ispettivo e si CP_2 occupava solo del rifacimento degli intonaci.
L'appellante ha dedotto che in sede di escussione testimoniale il sig. CP_2 aveva dichiarato “confermo che effettivamente io in quanto titolare di impresa artigiana e il sig. anche lui titolare di impresa artigiana e Per_1 oggi deceduto, avevamo ricevuto l'incarico di cui al capitolo;
l'incarico riguardava la sola realizzazione degli intonaci e ciò avveniva in autonomia, anche perché io nel frattempo avevo altri cantieri in cui lavoravo e gestivo in autonomia le lavorazioni di cui al capitolo;
… io usavo la mia attrezzatura in particolare una pompa noleggiata e altri mezzi di mia titolarità; il corrispettivo era indicato in fattura che venivano quantificate in base al lavoro svolto e ai metri quadrati lavorati.”
La deposizione, il cui contenuto trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dal socio era stata ritenuta attendibile relativamente al lavoratore CP_5 CP_2
e, pertanto, ugualmente doveva essere ritenuta attendibile per il lavoratore
. Per_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto l'erronea interpretazione delle dichiarazioni rese dal socio in sede ispettiva. Dette CP_5 dichiarazioni non avevano fede privilegiata, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, ed inoltre, esse, oltre ad essere incongruenti, erano state smentite in sede giudiziale;
secondo parte appellante, il socio che CP_5 aveva dichiarato di dirigere il lavoro in cantiere, in realtà intendeva dire coordinare il lavoro, esattamente come chiarito in udienza. Si è costituito in giudizio l' , Controparte_6 il quale, a mezzo dei propri funzionari, legittimati ex art. 9 L.149/2015, ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza relativamente alla posizione di ed ha chiesto il rigetto dell'appello relativamente alla Persona_2 posizione di inoltre, l'appellato ha spiegato appello incidentale Per_1 relativamente alla posizione di , assumendo che le dichiarazioni del CP_2 socio al proposito erano inequivoche ed attestavano il vincolo di CP_5 subordinazione.
All'udienza del 10.7.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello principale è infondato per le ragioni che seguono.
Ai fini della delibazione del giudizio il Collegio premette che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Inoltre, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte ( Cass. n. 17355/2009).
Ciò posto, il Collegio rileva che per la S.C. (Cass . 6 settembre 2012 n. 14965; Cass. n. 13910 del 09/11/2001) è legittimo conferire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese all'Ispettore dai testi, rispetto a quelle rese in giudizio dagli stessi, posto che le prime sono più veritiere e genuine, siccome rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo e sotto "l'effetto sorpresa".
Tanto premesso, ai fini dell'accertamento della subordinazione, il Collegio muove dalle dichiarazioni rese dal socio in sede ispettiva;
egli aveva CP_5 dichiarato che l'unica dipendente della società era la segretaria e che per la realizzazione dei lavori edili la società si avvaleva unicamente di artigiani, i quali erano presenti in numero di tre -espressamente indicati in Per_2
e - al momento dell'accesso. Inoltre, lo stesso aveva CP_2 Per_1 CP_5 dichiarato che la presenza degli artigiani non era fissa, ma che essi lavoravano mediamente 4 giorni a settimana. Ancora, il predetto socio aveva dichiarato che le attrezzature e i macchinari erano nella proprietà della società e che gli artigiani venivano pagati con un importo fisso mensile calcolato su 160 ore.
Testualmente, il sig. riferendosi agli artigiani, aveva dichiarato che “ se CP_5
è necessario li mando in qualche altro nostro cantiere”, nonché di essere sempre presente in cantiere e, inoltre, “dirigo il lavoro e lo verifico”.
Il Collegio rileva, inoltre, che il sig. aveva reso le dichiarazioni già Per_2 descritte dal primo giudice e secondo cui egli prendeva ordini solo dalla società, utilizzava per l'espletamento della prestazione i mezzi da quest'ultima forniti, aveva un orario e una paga prestabiliti ed era soggetto all'obbligo di avvisare la società in caso di assenza, nonchè al controllo della prestazione da parte del CP_5
Orbene, in sede giudiziale, il sig. ha sostanzialmente confermato Per_2 le dichiarazioni rese in sede ispettiva: “Il giorno che è venuto il controllo, sono venuto con ero solo con lui. Non ero lì a lavorare, ero fuori dal CP_5 cantiere con Sì, io prendevo ordini di lavoro solo da 2 Non CP_5 Pt_3 ricordo se in quel periodo avevo la partita i.v.a. o ero già stato assunto.
A domanda su quando sia stato assunto risponde: <<credo che due o tre anni fa, non ricordo con precisione, mi sono dimesso dalla 2 aveva < i>
Pt_3 assunto non ricordo quando. Sono sempre stato sotto 2 quando
Pt_3 lavoravo il bonifico mi arrivava da 2 Oggi lavoro come
Pt_3 dipendente ma non di 2
Pt_3
cap. 2: <<sì, anche i mezzi erano quelli di 2 pt_3<>
cap. 3: <
A domanda se lavorava anche presso altre ditte in quel periodo risponde:
<
Diversamente, ha invece contestato la presenza in cantiere di e CP_5 CP_2 ed ha affermato di coordinare gli accessi in cantiere delle ditte, Per_1 senza occuparsi delle modalità di esecuzione delle opere e limitandosi a verificare che le lavorazioni venissero effettuate in maniera corretta dagli artigiani, con cui intercorrevano contratti verbali di subappalto.
Ciò posto, rilevato che il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti, il Collegio osserva che dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, cui deve attribuirsi maggiore attendibilità, si evincono plurimi elementi significanti la subordinazione.
A supporto di detto convincimento il Collegio richiama, per la particolare sovrapponibilità dei casi dibattuti, la decisione n. 9492/2003 della S.C., la quale ha affermato: “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, la cui individuazione è desumibile da una serie di indici che, valutati complessivamente, sono idonei a provarne la sussistenza. Il relativo accertamento integra un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, relativa ad attività edile specializzata formalmente organizzata sotto le vesti di impresa artigiana, la sentenza confermata dalla S.C. aveva ravvisato, quali indici della subordinazione, l'inserimento del lavoratore nei cantieri, la mancanza di attrezzature proprie, l'uso di quelle del datore di lavoro, il difetto di organizzazione produttiva e di un sia pur minimo rischio di impresa, la retribuzione a cadenze fisse calcolata ad ore o a cottimo, l'esecuzione di lavori edili non previsti dalle lettere di incarico, l'obbligo di osservanza del medesimo orario di lavoro degli altri operai)”.
Oltre agli elementi significativi della subordinazione come descritti nella massima che precede, tutti presenti nel caso di specie, la sussistenza del vincolo di soggezione è ulteriormente avvalorata dall'assenza di personale dipendente, dal pacifico controllo che esplicava sulla corretta CP_5 esecuzione delle opere, dall'obbligo dei lavoratori di preavvisare le assenze, dall'esercizio del potere di eterodirezione esplicato nei confronti dei lavoratori, come rivelato dall'espressione del “ se è necessario li mando CP_5 in qualche altro nostro cantiere” e da quella ulteriore secondo cui “dirigo il lavoro e lo verifico”, espressioni che risultano, invero, del tutto incompatibili con l'asserita autonomia del rapporto intrattenuto con i lavoratori impegnati nel cantiere, non senza peraltro rilevare che nessuna allegazione è stata offerta degli asseriti contratti di subappalto.
Alla luce di tanto, l'appello principale è infondato.
E' invece fondato l'appello incidentale dell' , il quale ha ad oggetto CP_1 la posizione del lavoratore che, a suo dire, non sarebbe CP_2 differente da quella degli altri lavoratori, con conseguente erroneità della sentenza in parte qua.
Ad avviso del Collegio, ai fini del vaglio della predetta posizione, rileva il contesto in cui la prestazione del è stata esplicata, come descritto CP_2 relativamente agli altri due lavoratori, nonché il fatto che il in sede di CP_5 accesso ispettivo, abbia fatto menzione anche al , quale artigiano CP_2 presente in cantiere e, assorbentemente, rileva il fatto che il nome del era annotato nel giornale dei lavori (doc. 4 resistente) – come quello CP_2 degli altri asseriti artigiani- con menzione delle ore lavorate e ciò senza tacere che il sig. , pur dichiarato di avvalersi di attrezzatura propria, CP_2 non ne ha precisato la composizione.
In considerazione di tanto, dunque, il verbale di accertamento impugnato è immune da vizi.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza ed esse, avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale nel presente grado, vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% , quanto al primo grado e in €. 3.300,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, quanto al secondo grado.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 257/24 del Tribunale di Como.
Dichiara dovute dagli appellanti anche le somme accertate in relazione alla posizione di . CP_2
Conferma nel resto.
Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in €. 7.300,00, oltre accessori e spese generali.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 10.7.2025.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU