CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 258
CGARS
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Carenza di interesse per riapertura istruttoria

    La riapertura dell'istruttoria non sostituisce il provvedimento conclusivo. È necessaria una nuova determinazione finale incompatibile con quella originaria affinché il giudizio divenga improcedibile. Nel caso di specie, non vi è stato un nuovo provvedimento conclusivo né un ritiro dei dinieghi del 2013.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione dell'abuso e ostatività del vincolo paesaggistico

    La vicenda edilizia ha una consistenza tale da non poter essere ridotta a mero uso difforme. Si tratta di una trasformazione di un complesso turistico in un insediamento a stabile vocazione residenziale, con sessantadue unità autonome stabilmente ancorate al suolo e attitudine abitativa. La gravità degli abusi, in area paesaggisticamente vincolata e in parte nella fascia dei 150 metri dalla battigia, impedisce di qualificarla come abuso minore. La Corte Costituzionale (sentenza n. 252/2022) ha chiarito che l'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003 è ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi, poiché il rinvio regionale all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 avviene 'nella sua integralità'.

  • Rigettato
    Insufficienza della comunicazione di avvio del procedimento e questioni demaniali

    Il Comune aveva già rappresentato il nucleo essenziale delle ragioni ostative (totale difformità, contrasto con norme urbanistiche, vincolo paesistico-ambientale, fascia dei 150 metri, zona agricola, zona P.P.E.). La questione demaniale, per alcuni dinieghi, era una ragione ulteriore, non l'asse qualificatorio della decisione. La nota della Capitaneria di porto non definisce la disponibilità giuridica del bene in modo certo. La ratio principale del rigetto, relativa alla non condonabilità dell'abuso in area vincolata, resta assorbente.

  • Rigettato
    Violazione garanzie procedimentali e natura demaniale dell'area

    La riproposizione ex art. 101 c.p.a. non muta la qualità delle censure. La funzione partecipativa è stata svolta con la comunicazione del 6 agosto 2012. La questione demaniale non è decisiva, dato che la ratio principale del rigetto (non condonabilità dell'abuso in area vincolata) resiste alle censure. La nota della Capitaneria di porto è interlocutoria e ipotetica. La società non indica apporti concreti che avrebbero potuto incidere sul provvedimento.

  • Rigettato
    Contraddittorietà dell'amministrazione e irrilevanza prescrizioni urbanistiche

    L'esistenza di precedenti titoli non spiega la concreta consistenza del fatto edilizio accertato. La questione della durata dei vincoli urbanistici non è decisiva, poiché il diniego resiste sulla base della non condonabilità dell'intervento ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, come interpretato dalla Corte Costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 258
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 258
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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