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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - ConSIliere dott. Luca Ponzillo - ConSIliere all'udienza del 16 aprile 2025 ha trattenuto in decisone ai sensi dell'art. 281- sexies, comma II°, c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8709 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Martini (C.F.: – PEC: ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in RO via della Giuliana 82, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CP_1 C.F._3
Pannella (C.F.: - PEC: ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in RO Via degli Scipioni 268/a, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 12/12/2018 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva n. 9673/2020 del Tribunale ordinario di RO, pubblicata in data 12/05/2018, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 13076/2013, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e . CP_1 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con il presente giudizio, introdotto nel febbraio del 2013, , figlio Parte_1
della defunta , ha inteso conseguire: (i) la declaratoria di simulazione assoluta Parte_2
ovvero, in subordine, di simulazione relativa in quanto dissimulante una donazione del contratto del
15 febbraio 2008 con il quale la de cuius aveva venduto alla IA un complesso CP_1
immobiliare sito in Fiumicino, località Maccarese, al viale Maria, n. 482; (ii) la declaratoria di nullità per assenza dei necessari requisiti di forma ovvero, in via subordinata, la riduzione della predetta donazione dissimulata siccome lesiva della quota di riserva a lui spettante quale legittimario;
(iii) l'accertamento della natura di liberalità o comunque la declaratoria di invalidità di una serie di atti dispositivi compiuti su conti correnti intestati o cointestati alla de cuius, con conseguente riduzione degli stessi e reintegrazione della quota di legittima lesa;
(iv) la condanna dei convenuti coeredi al rimborso in suo favore di quanto da lui speso per il condono e per varie migliorie apportate al predetto immobile di Fiumicino quando era in vita la madre nonché alla restituzione di quanto aveva anticipato, nell'ambito di una trattativa negoziale poi rivelatasi infruttuosa, per l'acquisto dello stesso immobile;
(v)lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi tra le parti a seguito del decesso della comune genitrice. , tempestivamente costituitasi, ha CP_1
dedotto l'infondatezza delle domande attoree e, in via riconvenzionale, ha chiesto procedersi alla divisione giudiziale della massa ereditaria costituita esclusivamente dal saldo attivo di un conto corrente intestato alla de cuius e dal connesso portafoglio titoli nonché da un credito della defunta madre verso l'attore per indennità di occupazione. Si è costituito anche Controparte_2 associandosi alla richiesta di divisione sulla base della massa da accertare in corso di causa”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1. dispone lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il conto corrente bancario n. 0380031106 in essere presso la Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana e il connesso portafoglio finanziario, autorizzando lo svincolo di 1/3 delle somme e di valori ivi giacenti in favore di ciascuno di tre coeredi di
[...]
( , e );
2. rigetta tutte le Parte_2 Parte_1 CP_1 Controparte_2
ulteriori domande formulate dalle parti;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del giudizio”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “voglia l'adita Corte d'Appello: In riforma integrale della sentenza impugnata, accogliere le domande formulate dall'appellante nel primo grado di Giudizio e dunque: I. accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 15 febbraio 2008 tra la SI.ra e la SI.ra indicato in narrativa sub punto “A.IV.” [atto a rogito Parte_2 CP_1
del Notaio dott. - rep. 111.789 - racc. 30.050 – del ''compendio immobiliare (in Persona_1
pessime condizioni di conservazione ed abbisognevole, come dichiarano le parti, di rilevanti e costosi lavori di ristrutturazione), sito in Comune di Fiumicino ... località Maccarese, viale Maria n. 482 ... costituito dal lotto di terreno della superficie catastale complessiva di metri quadrati 1.518, con sovrastanti: f) Appartamento articolato sui piani terra e primo, composto di 7,5 vani catastali, con annesso adiacente box per auto posto al pano terra, della consistenza e superficie catastali di metri quadrati 35; g) Locale ad uso deposito posto al piano terra, della consistenza catastale di metri quadrati 22 e della superficie catastale di metri quadrati 28; h) Locale ad uso deposito posto al piano terra, dalla consistenza catastale di metri quadrati 27 e della superficie catastale di metri quadrati
31; i) Tettoia al piano terra, della consistenza e superficie catastali di metri quadrati 59; j) Tettoia al piano terra, della consistenza e superficie catastali di metri quadrati 75; il tutto confinante, nell'insieme, con: strada, proprietà od aventi causa, viale Maria, proprietà od aventi Pt_3 Pt_4
causa, salvi altri. Quanto sopra è censito nel catasto fabbricati di RO ..., in ditta alla venditrice, nel Foglio 694: o particella 311 sub 500 - viale Maria n. sc -piani T-1 -z.c.
7 - cat. A/4 - cl.
4-vani
7,5-rendita euro 794,05 (l'appartamento); o particella 311 sub 501 - viale Maria n. se - piano T-z.c.
7 - cat. C/6 - cl 1 - consistenza mq 35 - superficie catastale mq 35 - rendita euro 155,45 (il box per auto); o particella 317 - viale Maria n. se - piano T- z.c.
7 - cat. C/2 — cl 3 ~ consistenza mq 22 - superficie catastale mq 28 - rendita euro 60,22 [il locale ad uso deposito di cui alla precedente lettera b)]; o particella 35 sub 2 - viale Maria s. se ~ piano T - z.c.7 ~ cat. C/2 - cl.
3 - consistenza mq 27 - superficie catastale mq 31 - rendita euro 73,90 [il locale ad uso deposito di cui alla precedente lettera c)]; o particella 35 sub 3 - viale Maria n. se - piano T-z.c.
7 - cat. C/7 - cl. U - consistenza mq 59 — superficie catastale mq 59 - rendita euro 143,21 [la tettosia di cui alla precedente lettera d)]; o particella 35 sub 4 - viale Maria n. se - piano T~z.c.
7 - cat. C/7 ~ cl. U - consistenza mq 75 - superficie catastale mq 75 - rendita euro 182,05 [la tettoia di cui alla precedente lettera e)], ■ precisandosi che il subalterno 1 della detta particella 35 del Foglio 694 identifica Varca di pertinenza, quale bene comune non censibile, dei subalterni 2, 3 e4 della stessa particella 35 del
Foglio 694; o II terreno è censito nel catasto terreni di RO - Sezione D - come segue: ■ In parte alla partita 1, intestata nel Foglio 694: • Particella 35 are 11.07 - Controparte_3 ente urbano;
• Particella 311 are 01.64 - ente urbano;
• Particella 317 are 00.30 - ente urbano;
■ In parte, in ditta alla venditrice, nel foglio 694: • Particella 314 are 01.64 r.d. euro 4,21 r.a. euro 1,61
e • Particella 316 are 00.53 r.d. euro 1,12 r.a. euro 0,45”] oppure in via alternativa la simulazione relativa del medesimo contratto e l'invalidità della donazione dissimulata per insussistenza dei requisiti formali e sostanziale e comunque per violazione di norme imperative, con conseguente dichiarazione di sussistenza del complesso immobiliare nella massa ereditaria costituente relictum;
In via alternativa n. accertare e dichiarare la simulazione relativa del predetto contratto di compravendita del 15 febbraio 2008 tra la SI.ra e la SI.ra Parte_2 CP_1 indicato in narrativa sub punto “A.IV” e sopra trascritto, in quanto dissimulante un atto di donazione e per l'effetto, giusta istanza di conseguire la legittima previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius, accertare e dichiarare la conseguente lesione della quota di legittima spettante all'odierno attore legittimario SI. , con conseguente riduzione della donazione Parte_1
dissimulata in quanto disposizione lesiva della legittima e dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettategli per legge va calcolata tenendo conto del bene stesso, reintegrare l'erede legittimario leso nella proprietà quota ideale di un terzo del complesso immobiliare o in subordine del valore reale dello stesso, da determinarsi anche mediante Consulenza tecnica;
In via subordinata III. accertare e dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita del 15 febbraio 2008 tra la SI.ra e la SI.ra indicato in narrativa sub Parte_2 CP_1 punto “A.IV” e sopra trascritto, in quanto dissimulante donazione indiretta o negozio giuridico di compravendita misto a donazione, consistendo la donazione nell'eccedenza del valore reale del complesso immobiliare all'epoca della compravendita, pari ad almeno Euro 350.000 e da determinarsi anche mediante Consulenza Tecnica, rispetto al prezzo corrisposto contestualmente di
Euro 231.450,00, nonché accertare e dichiarare che gli atti di disposizione di cui ai punti sub “B.
II” e “B. IV” in narrativa effettuati sui conti correnti bancario n. 412333 presso la CP_4
(03002 49630) - Agenzia n. 3 di Fiumicino cointestato alla de cuius SI.ra ed
[...] Parte_2
alla SI.ra e n. 0380031106 presso la Cassa di Risparmio di Fabriano e CP_1
Cupramontana S.p.A. (06140 03200) intestato alla de cuius SI.ra rispettivamente Parte_2 per Euro 47.486 ed Euro 193.460,07 costituiscono anch'essi atti di donazione indiretta o comunque invalidi ed inefficaci e per l'effetto, giusta istanza di conseguire la legittima previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius, dichiarare la conseguente lesione della quota di legittima dell'eredità spettante all'odierno attore erede legittimario SI. , con conseguente Parte_1 riduzione delle disposizioni lesive della legittima e reintegrare l'erede legittimario leso nella proprietà quota ideale di un terzo della somma tra la massa ereditaria costituente relictum e i predetti atti di donazione;
ovvero, come specificato a verbale del 25 marzo 2014, “provvedere alla riduzione degli atti di donazioni per lesione di quota legittima spettante in capo all'attore SI. Parte_1
, specificamente consistenti in quelli di cui al punto sub B) ai nn. II e III. dell'atto di citazione
[...]
notificato, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, rispettivamente effettuate in favore della intestataria e utilizzatrice del conto SI.ra per Euro 47.486,00 e per Euro CP_1
36.650,00, nonché la riduzione delle donazioni per lesione di quota di legittima spettante al SI.
, di cui al punto sub B. VI. di cui all'atto di citazione notificato, da Parte_1
intendersi qui integralmente riportate e trascritte, effettuate a favore rispettivamente della intestataria e utilizzatrice del conto SI.ra (lettere a, c, j, k) per Euro 98.710,07 e a CP_1
favore del SI. (lettere b, d, e, f, g, h, i) per Euro 93.450, o comunque per gli importi che CP_2
risulteranno rispettivamente accertati a seguito di istruttoria, nonché in subordine la nullità di ciascuna delle predette disposizioni per illegittimità delle stesse e firma apocrifa e conseguente risarcimento dei danni, in ogni caso con conseguente reintegrazione e ricostituzione della massa ereditaria e scioglimento della comunione tra gli aventi diritto”; ovvero, come precisato nella memoria ritualmente depositata ai sensi depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1) c.p.c.: “con riferimento alla domanda di ricostruzione della massa ereditaria, facente parte della causa petendi, si precisa che sono state richieste da parte attrice tutti gli estratti di conto corrente bancario e le copie dei titoli emessi agli Istituti Bancari Unicredit, (Fabriano e Cupra Montana), CP_5
Cassa di risparmio di Civitavecchia ed a e che pertanto si domanda che il Controparte_6
patrimonio della de cuius venga ricostruito tenendo conto di tutti i rapporti giuridici esistenti in capo alla predetta nei confronti di Istituti bancari, nonché dell'annullamento e/o della riduzione degli atti dispositivi da parte della SI.ra che risultassero essere rispettivamente invalidi per Parte_2 illegittimità della sottoscrizione oppure lesivi della quota di legittima in capo a parte attrice”. In ciascuno dei predetti casi IV. accertare e dichiarare il diritto di credito in capo all'odierno attore SI. nei confronti della massa ereditaria, con conseguente diminuzione Parte_1
della massa residua disponibile ai legittimari, pari alla somma del valore apportato delle opere di manutenzione e di migliorie apportate all'immobile da determinarsi anche in base a Consulenza
Tecnica o delle spese sostenute, al rimborso delle spese sostenute per il condono, nonché dell'importo di Euro 46.481,12, oltre interessi legali dall' ottobre 1997 per Euro 14.000 e rivalutazione monetaria a titolo di diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale integrata dalla de cuius dall'illegittima e definitiva interruzione delle trattative a seguito Parte_2 della compravendita dell'immobile, revocare il contratto di compravendita del 15 febbraio 2008 tra la SI.ra e la SI.ra indicato in narrativa sub punto “A.IV” ai sensi Parte_2 CP_1 dell'art. 2901 c.c., sussistendo i requisiti della scientia damni e del consilium fraudis. Con conseguente rimborso delle spese di Consulenza Tecnica. Con vittoria di spese e compensi legali per ciascuno dei gradi di Giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, il quale si dichiara antistatario”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
21/05/2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello di RO - contrariis reiectis - in via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o 348bis c.p.c. dell'appello proposto da;
in ogni caso. rigettare l'appello e le domande tutte Parte_1
come proposte da siccome inammissibili, improponibili, Parte_1
improcedibili e, comunque, destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto confermando la sentenza impugnata;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv.
Paolo Pannella. antistatario ex art 93 c.p.c., il quale dichiara di non avere riscosso spese ed onorari”.
§ 6. — All'udienza del 17/09/2019 è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_2
§ 7. — Con ordinanza del 17/09/2019 venivano respinte le richieste istruttorie.
§ 8. — All' udienza del 16.04.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, comma II°, c.p.c.
§ 9. — Deve preliminarmente dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione, avanzata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. Infatti, ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante, il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
§ 10. — Resta assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché la causa è ormai in fase decisoria.
§ 11. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 11.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato “1. CON RIFERIMENTO ALLA
DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DELLA COMPRAVENDITA,
DISSIMULANTE UNA DONAZIONE SOSTANZIALE (SUB I. E SUB II. CONCLUSIONI ATTO
DI CITAZIONE): CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE, OMESSA
VALUTAZIONE DI ELEMENTI DI PROVA E TRAVISAMENTO DI RISULTANZE PROBATORIE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “La domanda di simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliare è infondata e va respinta, non essendo emerso in giudizio alcun idoneo elemento che consenta di affermare la natura fittizia del negozio. La pacifica esecuzione dei pagamenti da parte della compratrice rende invero palese che gli effetti tipici del contratto sono stati realmente voluti dalle parti.
L'incontroverso pagamento del prezzo - compiuto in parte su un conto intestato esclusivamente alla venditrice e in parte su un conto cointestato anche a quest'ultima e dunque rientrante nella sua disponibilità – esclude altresì la configurabilità della lamentata dissimulazione di una donazione;
ciò che peraltro conduce di necessità al rigetto della conseguenziale domanda di riduzione.
Per sostenere il carattere simulato dedotto, sia pure in modo non del tutto cristallino, che gli importi corrisposti da a titolo di prezzo e confluiti in due conti correnti bancari (il CP_1
c/c n. 412333 presso la cointestato a e a ) nonché CP_4 CP_1 Parte_2
il c/c n. 0380031106 presso la Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana intestato alla sola
) sarebbero fuoriusciti dai predetti conti per disposizione della stessa o Parte_2 CP_1
comunque destinati a soddisfare eSIenze di quest'ultima.
L'assunto si rivela privo di pregio per le seguenti ragioni.
Deve innanzitutto rilevarsi che l'effettuazione di prelievi di denaro dal conto corrente in momenti temporali distinti rispetto al pagamento del prezzo non può certo costituire di per sé un elementi) comprovante la simulazione (assoluta o relativa) della compravendita immobiliare, potendo semmai configurarsi una donazione nella volontaria elargizione di somme di denaro dalla madre alla IA, ma ciò solo a condizione che il denaro impiegato fosse effettivamente riconducibile alla prima e la beneficiaria della dazione fosse la seconda.
Orbene, deve radicalmente escludersi che le fuoriuscite di denaro dal conto acceso presso la di RO quali indicate al punto B.II dell'atto di citazione possano configurare una donazione CP_4
in favore della convenuta non solo perché è rimasto incerto il beneficiario delle somme così prelevate
(e l'istanza di esibizione degli assegni all'uopo utilizzati è perché esplorativa), ma anche perché, pur volendo assumere che tali importi siano stati incassati da , si tratterebbe di prelievi CP_1
del tutto legittimi in quanto il conto corrente in questione era cointestato a lei e alla madre – ciò che fa presumere la contitolarità del relativo oggetto (cfr. Cass., n. 28839 del 2008; Cass. n. 4496 del
2010 nonché, da ultimo, Cass., n. 809 del 2014) – e non vi è alcuna prova (né allegazione) che i contestati prelievi abbiano superato la quota di ½ del saldo di cui poteva CP_1
legittimamente disporre in virtù della cointestazione. Per quanto riguarda i prelievi dal conto accesso presso la Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana devono svolgersi diverse considerazioni. Tali prelievi risultano effettuati con assegni Pers in parte sottoscritti per SIla dalla de cuius ( che evidentemente sta per ) in Parte_2
parte sottoscritti da;
l'attore solleva obiezioni rispetto ad entrambi i tipi di prelievo CP_1
in quanto i primi troverebbero fondamento in assegni recanti una sottoscrizione apocrifa e disconosciuta mentre i secondi sarebbero stati compiuti dalla convenuta senza che vi sia prova dell'esistenza di una delega in suo favore ad operare sul conto … ”.
Deduce l'appellante che sarebbe stato attuato “un complesso negozio giuridico, formato dagli atti dispositivi dal febbraio 2006, comprendente la compravendita del 15 febbraio 2008 ed anche i successivi atti dispositivi indicati, che, unitariamente inteso, costituirebbe una donazione sostanziale dell'immobile, dissimulata dall'atto di compravendita meramente apparente”.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto, in ordine alla valutazione del prezzo dell'immobile si legge nella CTU che “Il grado di finitura complessivo, così come lo stato di conservazione e manutenzione, appare complessivamente di mediocre livello … Nel processo di stima sono stati considerati i principali elementi intrinseci che generalmente influiscono sulla valutazione, in particolare i fattori (soprattutto quelli negativi evidenziati nella descrizione degli immobili) che producono una diminuzione della valutazione”.
Il CTU determinava quindi il valore degli immobili oggetto alla data della compravendita
(15.02.2008) in complessivi € 351.701,00.
Questo valore era già noto alle parti in quanto oggetto di trattative precedenti nonché valutazione dell'Agenzia “Punti Immobiliare S.a.s. – Affiliato Toscano” del 15.11.2005. CP_7
Infine, il CTU rispondendo alle critiche del geometra CTP della convenuta Persona_3
affermava che “In definitiva, considerate le caratteristiche degli immobili oggetto CP_1
di stima e lo stato degli stessi, si evidenzia come nella valutazione si sia sempre fatto riferimento ai prezzi più bassi delle pubblicazioni, attribuiti alle abitazioni di seconda fascia. Di conseguenza, nell'individuazione del prezzo unitario si è già tenuto conto sia della zona periferica di ubicazione dei beni da valutare, sia del carattere economico degli stessi. Sono stati adottati tutti i coefficienti correttivi in base alla destinazione d'uso ed alle caratteristiche intrinseche rilevate nel corso delle operazioni peritali, nell'ambito delle quali si è valutata in particolare la necessità di dovere eseguire interventi edilizi più o meno consistenti”.
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, il CTU nella valutazione ha tenuto conto del “cattivo stato di manutenzione dell'immobile”.
Il prezzo corrisposto è stato di € 231.450,00 con una differenza quindi di € 120.000,00 rispetto al reale valore dell'immobile.
Inoltre, nel rogito la parte venditrice da atto di aver già ricevuto la somma di € 55.000,00 mentre la restante parte del prezzo (€ 176.450,00) veniva versato con il provento di un mutuo sul
“conto corrente bancario intrattenuto dalla venditrice presso la Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana S.p.A. – Agenzia n. 1 di RO, codice Abi 6140.8 – codice CAB 03200.3”.
La particolarità del versamento del prezzo è che gli acconti di € 15.000 effettuato in data
09.02.2006 e l'acconto di € 25.000 effettuato in data 22.02.2006 venivano accreditati sul conto 41233 intestato a e . Parte_2 CP_1
Dunque, l'acquirente corrispondeva parte del prezzo d'acquisto versandolo su un conto cointestato a sé stessa.
L'appellante rilevava quindi che : “Da tale conto, nelle settimane e per i 4 mesi successivi al pagamento fittizio dell'acconto, fuoriuscivano i seguenti importi, Per un totale di Euro 38.494;
• Euro 10.000 in data 24-28/02/2006 per assegno bancario n. 00687215861;
• Euro 3.000 in data 17-20/03/2006 per assegno bancario n. 00687215862;
• Euro 10.000 in data 3-5/04/2006 per assegno bancario n. 00687215863;
• Euro 800 in data 11-12/04/2006 per assegno bancario n. 00687215864;
• Euro 5.000 in data 5-7/06/2006 per assegno bancario n. 00687215865;
• Euro 1.000 in data 13-14/06/2006 per assegno bancario n. 00687215867;
• Euro 894 in data 12-14/2006 per assegno bancario n. 00687215866;
• Euro 5.000 in data 16-20/06/2006 per assegno bancario n. 00687215868;
• Euro 2.800 in data 10-11/07/2006 per assegno bancario n. 00687215869”.
Tale conto veniva azzerato in data 05.05.2008 talché appare evidente che è stata utilizzata anche la quota di ½ spettanti a . Parte_2
L'assegno n. 1013493207 dell'importo di € 15.000,00 del 09.02.2006 veniva invece utilizzato per aprire il conto corrente n. 0380031106 presso la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
(06140 03200) intestato alla sola dove poi confluiva l'importo del mutuo pari ad € Parte_2
176.450,00 erogato per pagare il prezzo della compravendita.
Relativamente a detto conto evidenziava l'appellante che “Anche da tale conto corrente si registrano uscite, sempre in virtù di disposizione della SI.ra o comunque da parte CP_1
della SI.ra ed aventi per destinazione l'utilità della medesima e, come risulta per tabulas Parte_2
e allegato nell'esposizione in fatto e per documenti, rimasti incontestati, del SI. CP_2
:
[...]
• In data 27/03-10/04/2008 per Euro 10.000 mediante assegno bancario n. 0021457152, in favore della SI.ra anche tramite suo referente;
CP_1 • In data 7/4/2008 per Euro 55.000 mediante bonifico bancario a favore del SI. CP_2
avente come causale "distribuzione quota vendita casa", costituente confessione
[...]
stragiudiziale;
• In data 08/04/2008 mediante acquisto di titoli per Euro 72.160,07;
• In data 11-16/04/2008 per Euro 7.000 mediante assegno bancario n. 0021457154 a
[...]
, quale prosecuzione della "distribuzione quota vendita casa"; CP_2
• In data 11-16/04/2008 per Euro 8.000 mediante assegno bancario n. 0021457155 a
[...]
quale prosecuzione della "distribuzione quota vendita casa"; CP_2
• In data 14-17/04/2008 per Euro 7.000 mediante assegno bancario n. 0021457153 a
[...]
quale prosecuzione della "distribuzione quota vendita casa"; CP_2
• In data 29/04-05/05/2008 per Euro 1.300 mediante assegno bancario n. 0021457156 a
Finesso LO & Figli s.n.c., referente nell'interesse della SI.ra ; CP_1
• In data 30/04-05/05/2008 per Euro 10.000 mediante bonifico bancario in favore di
[...]
, quale prosecuzione della "distribuzione quota vendita casa"; CP_2
• In data 18/03-08/04/2009 per Euro 6.450 mediante assegno bancario n. 0021457158 a
, referente di;
Persona_4 CP_1
• In data 15/03-08/04/2009 per Euro 7.000 mediante assegno bancario n. 0021457159 a
, marito della SI.ra e referente della stessa;
Persona_5 CP_1
• In data 16/03-08/04/2009 per Euro 9.550,00 mediante assegno bancario n. 0021457157 a
, cognato della SI.ra , referente della stessa. Per_6 CP_1
• così per un totale di Euro 193.460,07, di cui 87.000 al figlio Controparte_2
dichiaratamente a titolo "distribuzione quota vendita casa", Euro 34.300 per utilità in favore della SI.ra , Euro 72.160,07 per acquisto titoli”. CP_1
Nel caso di specie, dunque, risultano numerosi elementi che inducono a ritenere che con l'atto stipulato dal notaio in data 15.02.2008 le parti abbiano voluto dissimulare una Persona_1
donazione da parte della SInora in favore della IA . Parte_2 CP_1
Innanzitutto, non vi era motivo per la SInora , che all'epoca aveva 86 anni, di Parte_2
effettuare una vendita di cui verosimilmente non avrebbe potuto godere i proventi (in effetti è deceduta l'anno successivo alla vendita).
Inoltre, la vendita veniva effettuata ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato noto alle parti.
L'acconto poi veniva pagato due anni prima della stipula del rogito anche in mancanza di un contratto preliminare.
Il prezzo veniva quindi versato, parzialmente, su un conto cointestato all'acquirente che, nei mesi successivi, veniva azzerato e in un altro conto intestato alla venditrice da cui venivano effettuati numerosi prelievi che lo depauperavano sensibilmente.
Soprattutto ben € 86.000,00 euro venivano destinati al FR con la dicitura CP_2
"distribuzione quota vendita casa".
Si tratta di una confessione stragiudiziale della donazione in quanto i proventi della vendita venivano destinati al solo figlio quale coerede segno che il trasferimento alla IA CP_2 era avvenuto a titolo gratuito ed occorreva “riequilibrare” le quote ereditarie. CP_1
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la simulazione relativa può avere una formazione progressiva quando il contratto reale si manifesta o si perfeziona in più momenti.
In particolare, nel caso in esame si è avuto un atto apparente (compravendita) con un corrispettivo pattuito che dissimulava una donazione (trasferimento del bene senza corrispettivo reale).
La restituzione del prezzo all'acquirente è la prova che il prezzo era solo simulato, quindi la causa dell'atto era gratuita.
La donazione è valida in quanto effettuata alla presenza di due testimoni (altro indice che le parti erano consapevoli della natura dell'atto).
L'immobile donato deve pertanto essere considerato al fine della ricostruzione dell'asse ereditario.
Quindi occorre verificare se tale donazione abbia leso la quota di legittima dell'appellante.
Occorre a tal fine procedere innanzitutto alla collazione dei beni costituiti da :
- saldo attivo di c/c pari ad € 23.480,63;
- dossier titoli pari ad € 69.422,27;
- valore dell'immobile donato all'epoca dell'apertura della successione : € 341.277,00. per un totale di € 434.179,90.
La quota disponibile pari ad 1/4 da parte della de cuius era quindi pari ad € 108.544,97.
La quota di legittima dei figli era pari ad € 108.144,97 (1/4 ciascuno).
L'appellante, in base alla sentenza di primo grado, ha ricevuto la somma di € 30.967,33 (€ 23.480,63
+ € 69.422,27 = 92.902,90 : 3 = 30.967,33) inferiore alla sua quota di legittima (€ 108.544,97).
L'azione di riduzione deve pertanto essere accolta e, per l'effetto, deve essere CP_1 condannata a pagare a la somma di € 77.577,64 (€ 108.544,97- € Parte_1
30.967,33).
§ 11.2. — Il secondo motivo di appello è così rubricato “II.CON RIFERIMENTO ALLA
DOMANDA SUBORDINATA, SUB III) DELLE CONCLUSIONI DELL'ATTO DI CITAZIONE, IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA COMPIUTO OMESSA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO
DELLE RISULTANZE PROBATORIE E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. ERROR
IN PROCEDENDO CON RIFERIMENTO ALL'INTERPRETAZIONE DELLE DOMANDE”.
Con tale motivo l'appellante deduce che, in subordine, dovrebbe riconoscersi quantomeno la sussistenza di un negotium mixtum cum donatione relativamente alla parte di prezzo superiore a quello di mercato.
L'esame di tale motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo che precede.
§ 11.3. — Il terzo motivo dell'appello è rubricato “RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA
RESIDUALE. MANCANZA ED ERRORE DI MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE
RELATORE”.
Anche tale motivo deve considerarsi assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto si conferma, deve essere condannata a pagare a CP_1
la somma di € € 77.577,64 oltre ad interessi legali dalla data di apertura Parte_1 della successione sino all'effettivo soddisfo.
§ 13. — Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono così liquidate in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000), compensi medi :
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.628,00
Fase istruttoria/trattazione € 5.670,00
Fase decisionale : € 4.253,00 per un totale di € 14.103,00 per compensi oltre ad € 668,00 per esborsi
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione € 4.326,00
Fase decisionale : € 5.103,00 per un totale di € 14.317,00 oltre ad € 1.138,00 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza definitiva del Tribunale CP_1 Controparte_2 ordinario di RO n. 9673/2018, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna a pagare a la somma di € 77.577,64 oltre ad CP_1 Parte_1 interessi legali dalla data di apertura della successione sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna e a rifondere a le CP_1 Controparte_2 Parte_1 spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi oltre ad € 668,00 per esborsi per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 14.317,00 per compensi oltre ad €
1.138,00 per esborsi per il presente grado, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in RO il 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli