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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/04/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3475 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, C.F._1
N. 22 98066 PATTI ITALIA presso lo studio dell'Avv. VENTURA ROSA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La domanda promossa dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Dall'esame degli atti e, in particolare, della documentazione sanitaria prodotta, nonché dell'atto di ricorso e delle osservazioni critiche formulate rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio del dott. , emerge un Persona_1
quadro clinico complesso e severo.
La ricorrente risulta affetta da cardiomiopatia ipertensiva in classe NYHA II, grave osteoporosi con fratture vertebrali multiple, poliartrosi diffusa in osteoporotica, disfunzione diastolica del ventricolo sinistro, dilatazione atriale e ventricolare, ectasia dell'aorta ascendente, e insufficienze mitralica e tricuspide, nonché ipertensione polmonare moderata e difetto interatriale. Tali condizioni sono suffragate da referti medici risalenti nel tempo e non contestati nel merito dalla parte resistente.
Nella relazione medico-legale il CTU, dott. Persona_1
riconosce esplicitamente la presenza di osteoporosi severa con fratture vertebrali multiple, disturbi della deambulazione e uno stato vertiginoso persistente.
Nonostante tali rilievi clinici, il CTU ha poi concluso per la mancanza della necessità di assistenza continua, ritenendo che la paziente fosse parzialmente in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tuttavia, tale conclusione è contraddetta dalle stesse osservazioni contenute nella perizia, le quali attestano:
• la presenza di deficit motorio e ridotta autonomia;
• gravi limitazioni funzionali delle articolazioni;
• difficoltà nel mantenere la stazione eretta;
• necessità di supporto nel compiere anche semplici atti quotidiani come lavarsi o alimentarsi;
• impossibilità di uscire da sola dall'abitazione.
In sede giudiziale è stata altresì acquisita ulteriore consulenza medico-legale, redatta dalla dott.ssa la quale ha esaminato in Persona_2
modo più approfondito e coerente le condizioni cliniche della ricorrente. In particolare, la dott.ssa ha rilevato che le condizioni generali della Per_2 paziente, l'evidente compromissione delle sue capacità funzionali e le patologie diagnosticate impediscono a di attendere autonomamente agli atti Parte_1
quotidiani della vita, rendendola bisognevole di assistenza continua.
La consulenza della dott.ssa Magistro Contenta risulta motivata con chiarezza, supportata da una metodologia rigorosa e coerente con i principi consolidati della giurisprudenza in materia di invalidità civile e indennità di accompagnamento.
Essa appare pienamente condivisibile, anche alla luce dell'evidente contraddittorietà della perizia precedentemente resa dal dott. . Per_1
Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, si richiama l'orientamento consolidato secondo cui il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/1980 non presuppone necessariamente l'assoluta impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, ma anche la necessità di un'assistenza continua in relazione all'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani senza assistenza. In particolare, è stato chiarito che l'impossibilità di uscire autonomamente dalla propria abitazione per provvedere alle necessità elementari della vita costituisce presupposto sufficiente per l'accoglimento della domanda.
Pertanto, l'indennità richiesta deve essere riconosciuta, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13.05.2016), in quanto la documentazione medica attesta la sussistenza dei requisiti già a tale data. La necessità di assistenza quotidiana, anche solo in determinati momenti della giornata, è ampiamente sufficiente per configurare il diritto alla prestazione richiesta, anche in considerazione dell'età avanzata della ricorrente e della sua condizione clinica cronica e ingravescente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
accerta e dichiara il diritto della medesima all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980, con decorrenza dal 13.05.2016; condanna l' al pagamento in favore di dell'indennità CP_2 Parte_1
suddetta, nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle del CP_2
procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per un importo di euro 2900 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Rosa
Ventura.
Così deciso in Patti 25/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo