Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 23/08/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2021, proposto da
Resort Des Iles Borromées S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Teodosio Pafundi e Canio Di Milia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Teodosio Pafundi in Torino, corso Re Umberto, 27;
contro
Comune di Brovello-Carpugnino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Comunale di Brovello-Carpugnino 3.2.2021, n. 6, pubblicata all'Albo Pretorio Digitale dall'8.5.2021 al 23.2.2021, con la quale è stato disposto “... di non approvare la variazione al Programma Integrato d'Area ‘Golf des Iles Borromées' per il cambio di destinazione d'uso del realizzato in alberghiero ai sensi dell'art. 8 della L.R. Piemonte 9 aprile 1996 n. 18 presentato dalla soc. S. Anna S.r.l. formalizzato con istanza in data 23.01.2021 rubricata al n. 317 di protocollo per le motivazioni indicate in premessa e che si richiamano integralmente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I lotti di terreno di cui è causa ricadono nella “area del Golf des Iles Borromées”, disciplinata dal Piano Regolatore Generale del Comune di Brovello Carpugnino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n° 25-13208 in data 3 agosto 2004; in base alle ivi contenute prescrizioni, il relativo sviluppo edificatorio è subordinato alla formazione di un Programma Integrato d’Area.
2. Il suddetto progetto di Programma Integrato è stato approvato con plurime deliberazioni della Giunta Comunale (n. 52 del del 3.12.2003, n. 54 del 11.12.2003, n. 21 del 3.5.2004 e n. 2 del 18.1.2005) e del Consiglio Comunale (n. 21 del 15.10.2007, n. 8 del 16.6.2008 e n. 17 del 22.9.2008); con deliberazione consiliare n. 18 del 24.09.2007 sono stati fissati i criteri di valutazione della plusvalenza generata dall’intervento, in parte destinata all’Amministrazione locale; infine, in data 26.01.2009, è stata sottoscritta in forma pubblica tra gli sviluppatori e l’Ente Locale la relativa convenzione urbanistica, che ha espressamente riconosciuto la durata decennale del piano, decorrente dalla pubblicazione in data 30.10.2008 dell’atto di approvazione sul b.u.r. della Regione Piemonte.
3. L’originario assetto della zona è stato successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23.11.2012 n. 23 di variante al P.R.G., cui è seguito l'adeguamento della convenzione urbanistica con atto pubblico rogato il 18.02.2014.
4. Le società proprietarie delle aree de quibus , parti degli atti convenzionali citati, hanno solo parzialmente realizzato quanto previsto. In particolare, quanto al “Settore di Intervento C”, cui si riferisce la determinazione gravata, la ricorrente dà atto che i suddetti sviluppatori, pur avendo ottenuto il Permesso di Costruire n. 30/2010 del 15.11.2010, il successivo titolo in variante n. 12/2011 del 7.11.2011 e, infine, il Permesso di Costruire n. 17.13 del 17.02.2014, nonché versato gli importi per gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, dopo aver iniziato i lavori in data 3.2.2011 hanno interrotto l’edificazione, con conseguente decadenza dei richiamati assensi edilizi.
5. Alla luce del mutato scenario di mercato, espressamente addotto a giustificazione dell’arresto delle attività edificatorie, la Società deducente rappresenta che i privati coinvolti hanno ripetutamente proposto di modificare l’intervento quanto al suddetto settore “C”, indirizzandolo verso le funzioni turistico-ricettive, in ultimo con l’istanza del 30.11.2020 qui prodotta sub doc. 8, poi sostanzialmente trasfusa nella domanda edilizia del 23.1.2021 depositata sub doc. 10; la pretesa ivi fatta valere si radica sull'art. 8 della Legge Regionale n. 18/1996, richiamato anche dall’art. 3, ultimo comma, della convenzione urbanistica in essere tra le parti che, secondo gli sviluppatori, attribuirebbe loro la facoltà di variare in fase attuativa le destinazioni d'uso previste dal piano nel limite del 10% della totale superficie utile lorda ammissibile. Ove accolta, la suddetta variante avrebbe consentito di convertire ad uso turistico-ricettivo la parte del lotto C destinato a residenza, in relazione alla quale erano stati rilasciati i sopra richiamati e ormai decaduti permessi di costruire residenziali.
6. La deducente, sebbene l’Amministrazione non si fosse ancora pronunciata sull’istanza del 30.11.2020, ne ha sostanzialmente trasfuso i contenuti nella richiesta edilizia presentata il 23.1.2021 al competente S.U.A.P. (doc. 10 ricorrente) avente ad oggetto “la “riproposizione” della richiesta di Permesso di Costruire (e delle sue successive varianti) come precedentemente autorizzati per gli interventi nel settore C del P.I. del golf des Iles Borromèes” .
7. La Giunta Comunale, citando l’istanza edilizia del 23.1.2021, ha respinto la logicamente presupposta richiesta di variante con la qui contestata deliberazione n. 6 del 3.2.2021, ritenendo le sottese scelte urbanistiche pertinenti al discrezionale apprezzamento della stessa amministrazione e infondata la pretesa dei privati di modificare unilateralmente il programma integrato facendo leva sul disposto dell’art. 8 co. 1 lett. a) della L.R. Piemonte n. 18/1996; secondo il Comune, inoltre, per effetto della variante al P.R.G.C. e della modifica della convenzione intervenuta nel 2014, le destinazioni originarie dei lotti B e D del programma qui controverso sono già state variate in misura superiore al 10%, così consumando il pertinente potere amministrativo; la Giunta Comunale ha altresì ritenuto non accoglibile la proposta di nuova declinazione delle destinazioni, in quanto comportante il venir meno dell’inderogabile polivalenza del piano integrato; infine, sempre secondo l’Ente Locale “ l’istanza di variazione è stata formulata in data successiva alla scadenza del termine di validità del Piano integrato e dei relativi titoli abilitativi rilasciati in esecuzione dello stesso” .
8. La deducente Resort des Iles Borromees s.r.l., dichiarando di agire quale soggetto attuatore subentrante alle società Sant’Anna s.r.l. e società Golf des Iles Borromees s.r.l. in forza di atto pubblico del 26.1.2021, è insorta avanti a questo Tribunale avverso la citata delibera di Giunta n. 6/2021, chiedendone l’annullamento in ragione dei motivi di ricorso come di seguito rubricati:
I. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 8, comma 1, della L.R. 9.4.1996, n. 18, e 82 della L.R. 25.3.2013, n. 3;
II. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 8 della L.R. 9.4.1996, n. 18, e 3 della legge 7.8.1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 30, comma 3- bis, del decreto legge 21.6.2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 13 9.8.2013, n. 98), e 10, comma 4-bis, del decreto legge 16.7.2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11.9.2020, n. 120). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, perplessità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;
III. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 20, comma 6, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Incompetenza. Illegittimità derivata.
9. All’udienza pubblica del 24.11.2024 (ruolo aggiunto) il Collegio, preso atto del deposito da parte della deducente di dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione nel merito della controversia, ne ha rinviato la trattazione come da verbale; all’udienza pubblica del 7.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo la parte deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 8, comma 1, della L.R. 9.4.1996, n. 18, e 82 della L.R. 25.3.2013, n. 3. Incompetenza”.
La censura si incentra sull’individuazione dell’organo comunale competente ad esprimersi sulla richiesta di modifica dello strumento urbanistico attuativo, che, secondo la Società, sarebbe il Consiglio Comunale e non la Giunta, poiché al programma integrato in questione dovrebbe applicarsi la L.R. n. 18/1996 nella stesura vigente alla data della relativa approvazione (ossia quella antecedente alle modifiche apportate dalla L.R. n. 3/2013), così richiedendo un pronunciamento dell’organo consiliare.
La doglianza è infondata, non potendo rinvenirsi alcuna base normativa per derogare al generale principio del tempus regit actum , in applicazione del quale il procedimento è regolato dalle disposizioni vigenti nel momento in cui viene concluso con l’emanazione del pertinente atto decisorio. Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 8 co. 1 della L.R. piemontese n. 18/1996 vigente alla data di approvazione della deliberazione di Giunta qui gravata “nella fase di attuazione del Programma integrato possono essere autorizzate variazioni, approvate con deliberazione della giunta Comunale, sottoposta al solo visto di legittimità, nei seguenti casi: a) per modificare le destinazioni d'uso delle aree o degli edifici, in misura non superiore al dieci per cento in volume per l'edilizia residenziale e in superficie per le altre destinazioni, purchè al mutamento delle destinazioni corrisponda l'adeguamento degli standards previsti dalle leggi vigenti; …”.
Non conduce ad una differente soluzione il disposto di cui all’art. 16 della convenzione urbanistica del 26.1.2009 invocato dalla Società, rimasto valido anche a seguito alla stipula dell’atto di modifica del 18.2.2014 e disciplinante le varianti al Piano integrato (docc. 4 e 7 ricorrente); la suddetta previsione convenzionale, infatti, richiama l’art. 8 della L.R. n. 18/1996 al tempo vigente, compresa l’allora prevista previa deliberazione del Consiglio Comunale ai fini del perfezionamento del procedimento modificativo, ma tale fonte privatistica non può incidere in alcun modo sulla successiva applicazione del mutato diritto positivo, come innovato della L.R. piemontese n. 3/2013.
2. Con il secondo motivo l’interessata deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 8 della L.R. 9.4.1996, n. 18, e 3 della legge 7.8.1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 30, comma 3- bis, del decreto legge 21.6.2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 13 9.8.2013, n. 98), e 10, comma 4-bis, del decreto legge 16.7.2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11.9.2020, n. 120). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, perplessità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti”.
La deducente enuclea nella deliberazione n.6/2021 gravata tre ragioni poste alla base dell’ivi pronunciato diniego, partitamente contestandole:
A. Quanto alla prima, individuata nella presunta impossibilità di autorizzare “ulteriori” variazioni al piano, la Società ritiene che l’Amministrazione comunale sia incorsa in un vero e proprio travisamento dei fatti, affermando che la variante al P.R.G., che ha portato alla modifica della convenzione urbanistica del 18.2.2014, avrebbe modificato le destinazioni previste per i lotti B e D nella versione originaria del P.I.I. in misura superiore al limite del 10% di cui all’art. 8, comma 1, lett. a, della L.R. n. 18/1996, così esaurendo il relativo potere e rendendo impossibile l’autorizzazione di ulteriori variazioni. Secondo la deducente, infatti, con le d.C.C. nn. 14/2012 e 23/2012 il Comune di Brovello-Carpugnino avrebbe approvato una variante parziale al P.R.G., senza esercitare il potere previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. n. 18/1996; sotto altro profilo, il Comune di Brovello-Carpugnino avrebbe successivamente ripristinato - con d.C.C. 27.1.2014, n. 4 - il rapporto di necessaria compatibilità ( rectius , di formale coincidenza) tra lo strumento esecutivo e lo strumento convenzionato, recependo le modifiche al superiore strumento urbanistico.
B. Quanto alla seconda, individuata nel supposto mancato rispetto del limite del dieci per cento in superficie per la destinazione ricetti-alberghiera nel contesto dell’intero piano integrato e sul presunto venir meno della polivalenza dello stesso, la Società esponente afferma che il limite percentuale del 10% di variazione delle destinazioni d’uso consentite si riferisce alla dotazione edificatoria complessiva del programma in termini di volume o di superficie delle singole funzioni insediative ammesse, e non – come ritenuto dal Comune – a ciascun lotto di intervento in cui è suddiviso; dal testé sunteggiato, alternativo inquadramento discenderebbe che l’eventuale accoglimento della richiesta variazione di destinazione d’uso in turistico-ricettiva della parte del settore C ancora destinata a residenza non avrebbe determinato né la sostanziale uniformazione della destinazione di tutte le aree interessate dal P.I.I. né il venir meno delle caratteristiche di polivalenza assegnate dalla legge a tale strumento urbanistico attuativo, in quanto complessivamente garantite dalla conservata destinazione - anche residenziale - delle restanti aree.
C. Quanto alla terza, individuata nell’asserita scadenza del termine di validità del programma integrato, secondo l’interessata sarebbe del tutto infondata, atteso che il Comune di Brovello Carpugnino non avrebbe considerato le proroghe della validità delle convenzioni di lottizzazione previste dapprima dall’art. 30, comma 3-bis, del decreto legge n. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”), convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, e successivamente, dall’art. 10, comma 4-bis, del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020.
2.1. La censura è infondata alla luce delle considerazioni di seguito espresse.
2.2. In via preliminare, rileva il Collegio che il diniego comunale gravato solleva - oltre alla rivendicata discrezionalità amministrativa insita nelle scelte urbanistiche e alla infondatezza delle pretese di unilaterale incidenza sulle medesime da parte dei privati interessati - plurimi profili di contrasto della modifica proposta con le norme pubblicistiche e convenzionali applicabili, assumendo così i caratteri dell’atto plurimotivato. La qui proposta azione di annullamento potrebbe, quindi, essere accolta solo ove tutte le ragioni addotte dall’Amministrazione risultassero confutate: vale infatti il principio per cui “in tema di atto plurimotivato la giurisprudenza, (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023) ha stabilito che "per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento", sicché "il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze" (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437"; così anche Consiglio di Stato, Sezione V, 17 settembre 2019, n. 6190)” (Cons. di Stato, III, 17.4.2024 n. 3480).
2.3. In via ulteriormente preliminare all’esame dei singoli, sopra divisati profili censori che compongono il secondo motivo, il Collegio rileva che la denegata istanza del 30.11.2020 - trasfusa poi nella richiesta edilizia del 23.1.2021 citata dall’Amministrazione - si regge pressoché esclusivamente sulla pretesa sussistenza di una facoltà in capo agli sviluppatori privati di modificare le destinazioni previste dal Piano, purché contenuta nel limite complessivo del 10 per cento delle complessive volumetrie assentite (doc. 8 ricorrente, pagg. 5 e 6). L’art. 8 della L.R. piemontese n. 18/1996 invocato nella richiesta, tuttavia, non attribuisce al soggetto attuatore del piano una sorta di ius variandi delle destinazioni previste nel suddetto strumento urbanistico esecutivo (TAR Piemonte, II, 7.5.2025 n. 760); la suddetta norma, infatti, prevede, unicamente, una procedura semplificata per la relativa, eventuale approvazione, disponendo che “Nella fase di attuazione del Programma integrato possono essere autorizzate variazioni, approvate con deliberazione della giunta Comunale, sottoposta al solo visto di legittimità, nei seguenti casi:
a) per modificare le destinazioni d'uso delle aree o degli edifici, in misura non superiore al dieci per cento in volume per l'edilizia residenziale e in superficie per le altre destinazioni, purchè al mutamento delle destinazioni corrisponda l'adeguamento degli standards previsti dalle leggi vigenti;
b) per variare il volume o la superficie del Programma integrato, quando le variazioni riguardino il recupero di edifici esistenti e non siano superiori al cinque per cento del volume o della loro superficie, purchè alla variazione corrisponda l'adeguamento degli standards previsti dalle leggi vigenti e il conseguente adeguamento della convenzione;
c) quando venga modificata l'altezza degli edifici in misura non superiore a metri uno, purchè senza variazione del numero dei piani;
d) quando gli spostamenti, all'interno del perimetro, non incidano sulle quantità complessive del Programma integrato; (…)” .
L’art. 3 della convenzione stipulata tra le parti, stante la relativa natura privatistica, per un verso deve essere interpretato alla luce della normativa pubblicistica qui richiamata, per altro verso, a ben vedere, ribadisce la necessità del consenso comunale alla modificazione delle destinazioni impresse dal piano senza conferire alcuna potestà modificativa al privato. Alla luce delle considerazioni espresse, l’istanza inoltrata all’Amministrazione, in quanto fondata su una pretesa priva di pertinente fondamento normativo, come correttamente dedotto dallo stesso Comune nell’atto gravato, non avrebbe potuto trovare accoglimento nei termini pretesi dai soggetti richiedenti.
2.4. In ogni caso, quanto al profilo reiettivo di cui alla superiore lettera c), la parte erra nel ritenere de plano applicabile al piano integrato in questione l’art. 30, co. 3bis del d.l. n. 69 del 2013 (c.d. “decreto del fare”, convertito nella L. n. 98/2013), a mente del quale “il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni” . In primo luogo, la proroga in questione, avente natura eccezionale e derogatoria, non è estensibile analogicamente a fattispecie diverse da quella espressamente disciplinata, ovvero riguarda solo le convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge Urbanistica n. 1150/1942 cui letteralmente si riferisce.
2.4.1. Corrobora la tesi testè esposta la lettura della L.R. piemontese n. 18/1996, laddove all’art. 2 chiarisce che “ Il Programma integrato è strumento urbanistico esecutivo per l'attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ha natura complessa, che assume in sè, integrandoli, finalità e contenuti degli altri strumenti urbanistici esecutivi, dei piani urbanistici relativi ad aree per insediamenti produttivi, terziari, agricoli e di tutela ambientale, naturalistica e paesistica, a seconda degli interventi contenuti nel Programma integrato, nonchè dei soggetti proponenti e della natura dei finanziamenti previsti (…)” ; il successivo art. 3, inoltre fissa le caratteristiche dei suddetti strumenti urbanistici esecutivi, precisando che “ Il Programma integrato è caratterizzato da:
a) compresenza di interventi edificatori destinati a pluralità di funzioni, residenziali, produttive e terziarie, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ad infrastrutture urbane e territoriali, alla tutela ambientale, naturalistica, paesistica;
b) dimensione tale, anche incidente sul territorio di più Comuni, da consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
c) connessione organica fra interventi di recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti e interventi di nuova edificazione;
d) possibile concorso di più soggetti operatori e di pluralità di fonti di finanziamento, pubbliche e private e, ove contengano interventi di edilizia residenziale, integrazione di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata o sovvenzionata e agevolata con interventi di edilizia privata, convenzionata e non convenzionata” .
2.4.2. Orbene, le norme trascritte palesano l’ampia finalità e la complessa portata dei programmi integrati de quibus , chiarendo che le stesse trascendono quella delle convenzioni per la “lottizzazione di terreno a scopo edilizio” di cui all’art. 28 della Legge Urbanistica n. 1150/1942, cui pertanto non possono essere assimilati, neppure ai fini della proroga legislativa qui in discussione. Il programma integrato di cui è causa, come espressamente riconosciuto nella relativa convenzione attuativa, è stato approvato con atto pubblicato sul b.u.r. regionale il 30.10.2008, pertanto è irrimediabilmente scaduto il 30.10.2018.
2.4.3. Parimenti ininfluente sulla scadenza de qua si palesa il richiamato art. 10 del D.L. n. 76/2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, ove dispone al comma 4 bis che “…il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98” . La norma, infatti, si applica solo agli accordi vigenti alla data del 31.12.2020, quando il piano qui in discussione era già irrimediabilmente scaduto.
2.4.4. L’Amministrazione, alla luce delle espresse considerazioni, ha fatto buon governo delle proprie potestà, correttamente individuando, in coerenza con il vigente tessuto normativo, l’avvenuta scadenza del programma integrato per l’area in questione ed apprezzandola quale circostanza ostativa alla relativa modificazione, rilevando altresì che anche i pertinenti assensi edilizi risultavano decaduti e l’attività edificatoria arrestata.
2.4.5. La natura plurimotivata dell’atto gravato e la vista infondatezza della censura appuntata sul profilo di scadenza del programma integrato dispensano il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze lamentate con il secondo motivo di ricorso, poiché il relativo, ipotetico accoglimento non condurrebbe all’annullamento della delibera di Giunta impugnata.
3. Il terzo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 20, comma 6, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Incompetenza. Illegittimità derivata” si incentra sulla circostanza che la Giunta Comunale di Brovello-Carpugnino avrebbe denegato, oltre alla richiesta variante del programma integrato, anche il rilascio del titolo edilizio richiesto dalla ricorrente, invadendo le competenze riservate al S.U.A.P.
La doglianza non può essere accolta.
La delibera di Giunta gravata, infatti, è dichiaratamente resa in applicazione dell’art. 8 della L.R. piemontese n. 18/1996 e contiene il solo, pertinente diniego alla modifica del programma integrato, di cui dispone la trasmissione al competente S.U.A.P., nel rispetto delle competenze di quest’ultimo. Il pronunciamento della Giunta comunale sulla variante, infatti, è qualificato dal responsabile del pertinente servizio tecnico quale presupposto da acquisire per il prosieguo dell’istruttoria relativa al richiesto titolo edilizio, come desumibile dalla nota di quest’ultimo del 6.2.2021 depositata sub doc. 9. Tanto è sufficiente per ritenere la delibera esente dai vizi in rubrica.
4. Alla luce delle considerazioni esposte e della natura plurimotivata dell’atto gravato, assorbiti i profili non esaminati, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO