Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 13992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13992 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4774 del 2025, proposto da
Tech Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Scimeca e Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Messinaservizi Bene Comune s.p.a. e Vrent s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata al Ministero dei trasporti con istanza del 13.02.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Tech Servizi s.r.l. con istanza del 13 febbraio 2025 ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’esibizione dei seguenti documenti:
- copia conforme all’originale del documento depositato nel giudizio promosso dinanzi al T.a.r. di Catania dalla controinteressata Vrent e denominato “Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 37171 del 31.12.2024”;
- eventuali atti connessi, collegati e/o presupposti, anche di natura regolatoria/regolamentare (anche di altre amministrazioni e/o di soggetti privati, e.g. istanze di chiarimento che hanno suscitato l’emanazione dell’atto in oggetto), con le relative note di trasmissione e protocollazione;
- destinatari dell’atto.
Decorso infruttuosamente il termine previsto per la definizione del procedimento, ha presentato ricorso, chiedendo a questo Tribunale – previo annullamento del silenzio rigetto formatosi al riguardo – di ordinare al Ministero l’ostensione dei documenti di cui alla propria istanza di accesso.
Costituitosi in giudizio, il Ministero ha evidenziato di aver tempestivamente riscontrato l’istanza di accesso con pec del 26 febbraio 2025 inviata all’indirizzo segreteria@studiolegalepappalard.eu e di aver appreso solo con la notificazione del presente ricorso della mancata ricezione di tale documentazione, che aveva provveduto a inoltrare nuovamente al difensore utilizzando il diverso indirizzo pec avv.giovanni.pappalardo@pec.studiolegalepappalardo.eu e a depositarla nel fascicolo telematico.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 la ricorrente ha evidenziato di avere ancora interesse all’esibizione della copia autentica del documento e degli atti in essa richiamati, non prodotti dall’amministrazione
Tenuto conto della documentazione prodotta dal Ministero, la pretesa ostensiva della ricorrente deve ritenersi solo in parte soddisfatta.
Con la nota del 10 giugno 2025 il Ministero ha depositato, oltre alla copia della comunicazione n. 37171 del 31 dicembre 2024, riguardante l’installazione non autorizzata di un “kit per ibridizzazione di veicoli con frenata rigenerativa”, le successive comunicazioni intervenute tra gli uffici, quali segnatamente: i) la nota della Direzione generale per la motorizzazione, prot. 4233 del 07.02.2025 inviata al CPA di Catania con la quale è stato chiesto di relazionare sulle modalità di rilascio dell’omologazione sull’ibridizzazione elettrica; ii) la nota di riscontro fornito dal Centro prova autoveicoli di Napoli, sezione di Catania, prot. 49102 del 24.02.24 di riscontro alla predetta nota prot. n. 4233 del 07.02.2025; iii) la nota prot. n. 6017 del 25.02.25 con la quale la Direzione generale ha preso atto del riscontro fornito dal Centro prova autoveicoli di Napoli, sezione di Catania; iv) la nota della Direzione generale per la motorizzazione, prot. 2342 del 23.01.2025; v) la nota dell’Ufficio motorizzazione civile di Messina Prot.n. 00094 del 07/01/2025; vi) la nota con la quale la Direzione generale per la motorizzazione prot. 6039 del 25.02.25 ha trasmesso all’Ufficio motorizzazione civile di Messina lo scambio di comunicazioni intervenuto tra la citata Direzione e il Centro provinciale di Napoli, sezione di Catania.
Per questa parte della domanda va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Il ricorso può trovare, invece, accoglimento limitatamente alla richiesta di esibizione della documentazione espressamente richiamata nella nota 37171 del 31 dicembre 2024, segnatamente la pregressa “ corrispondenza intercorsa con l’UMC di Messina ”, non ancora esibita dal Ministero, che si è limitato a depositare solo la documentazione successiva.
È indubbia infatti la sussistenza di una posizione legittimate in capo alla ricorrente, in quanto l’istanza di accesso è stata presentata a fini defensionali, per acquisire documenti necessari alla tutela di un proprio interesse giuridico in un contenzioso amministrativo in essere, circostanza riconosciuta dallo stesso Ministero nel riscontro del 26 febbraio 2025.
Va invece rigettata la domanda tesa all’ostensione di una copia conforme all’originale della nota 37171 del 2024, sulla cui esibizione la ricorrente ha insistito in camera di consiglio. L’Amministrazione ha infatti effettivamente provveduto al deposito del documento oggetto dell’istanza ostensiva, allegandone copia nell’ambito del presente giudizio. In assenza di specifici elementi che facciano dubitare della veridicità o della completezza della copia prodotta, tale documento deve ritenersi pienamente idoneo ad assolvere alla funzione probatoria e informativa propria dell’accesso documentale.
In definitiva, il ricorso va accolto nella sola parte in cui si richiede l’ostensione della pregressa “ corrispondenza intercorsa con l’UMC di Messina ”, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notifica di parte se anteriore, della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte rigetta e in parte accoglie la domanda di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dei trasporti al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giulia La Malfa | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO