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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1789/2023 R.G. promossa da
, (C.F , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Niccolò IA TT e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso
Cavour n.5
RICORRENTE
CONTRO
, ( C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Cathy La Torre Silvia Gorini e con domicilio eletto presso lo studio in Bologna (BO),
Via F. Cairoli, n.9
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
attesa la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
2) pronunciare lo scioglimento della comunione legale;
3) accertare la reale diponibilità economica della signora che a partire dal CP_1
2028 comincerà anche a percepire la somma mensile di euro 700,00 a titolo di pensione di anzianità;
4) disporre che il sig. corrisponda alla moglie la somma massima di euro 900,00, Pt_1
fino a che la stessa non percepirà la pensione di anzianità e conseguentemente a partire dal 2028, la somma massima di euro 600,00; 5) assumere gli altri provvedimenti in maniera conforme a quelli richiesti innanzi al
Giudice istruttore;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e
I.V.A.”
Parte Resistente:
“ autorizzare i coniugi a vivere separati;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- pronunciare lo scioglimento della comunione legale;
- accertare il diritto della convenuta a percepire l'assegno di mantenimento e per
l'effetto, disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , quale contributo per Pt_1 CP_1
il mantenimento della stessa, la somma mensile netta di Euro 1.100,00, ovvero quella maggiore o minore somma che il giudice dovesse ritenere di giustizia, tenuto conto della situazione patrimoniale ed economica dei coniugi, oltre a rivalutazione ISAT.
In ogni caso, con vittoria di anticipazioni e compensi di causa, oltre 15 % spese generali, I.V.A., C.P.A. e successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla separazione personale dei coniugi
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti nonché il fatto che le parti vivono ormai separate dall'anno 2023, ritiene che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che, allo stato, non vi siano i presupposti per la continuazione di una convivenza. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente
Quanto all'assegno che la SI.ra ha chiesto sia posto a carico del ricorrente a CP_1
titolo di contributo al suo mantenimento nella misura di 1.100,00€ mensili, va premesso che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Pag. 2 di 5 Si è, altresì, stabilito in giurisprudenza che i criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche
(Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Nel caso di specie, anche il ricorrente ha riconosciuto il diritto della sig.ra di CP_1
percepire un assegno di mantenimento dal momento che quest'ultima, dopo aver lavorato per circa 20 anni prima come impiegata presso diverse società in ambito assicurativo e poi presso il Comune di Pavia, allo stato risulta essere disoccupata ed ha riscontrato numerose difficoltà nel reinserimento sul mercato del lavoro, verosimilmente in ragione dell'età anagrafica (64 anni) e delle condizioni psico-fisiche in cui si trova
(diagnosi di carcinoma alla mammella nell'anno 2022).
Orbene, stabilita la sussistenza di tale diritto in capo alla resistente, per determinare l'importo dell'assegno di mantenimento si deve tener conto delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Il sig. in costanza di matrimonio, lavorava presso la società Pt_1 Parte_2
operante nell'ambito dei grandi lavori pubblici, prima come dipendente, poi dal 2004 come dirigente, con una retribuzione annuale pari a € 56.712 netti.
Lo stesso a far data dall'anno 2019 otteneva il prepensionamento e allo stato percepisce una pensione netta di circa € 3.100,00 mensili. (Doc. 9 sig. . Pt_1
Si aggiunga che la moglie, nei propri scritti difensivi, rilevava che quest'ultimo, da quando aveva cessato di lavorare, svolgeva incarichi di consulenza e corsi di formazione per diverse Società, a fronte dei quali percepiva redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione dichiarati, ma tale circostanza, smentita dalla controparte, non ha trovato alcun riscontro probatorio.
Il sig. poi, risulta essere comproprietario insieme alla resistente sia della ex casa Pt_1
coniugale, sita in Zeccone (PV), Via Libertà n. 44, ove attualmente risiede, sia di un bilocale sito in Borgarello, Via Pavia 26, presso il quale, dall' anno 2023, vive la sig.ra
. CP_1
Pag. 3 di 5 I coniugi, inoltre, erano titolari di un conto corrente cointestato, ora estinto, nel quale confluivano i risparmi di entrambi per un importo complessivo di € 189.047,84, poi prelevati da ciascuno nella misura della metà. (Doc. 10 – Comunicazione SI. – Pt_1
SI.ra del giugno 2023) CP_1
Da ultimo, si dà atto che il sig. risulta essere esclusivo proprietario della vettura Pt_1
Mercedes Classe A ibrida, acquistata parzialmente attingendo dal conto cointestato con la moglie.
Di contro, la SI.ra ad oggi non risulta essere percettrice di pensione né di altri CP_1
emolumenti derivanti da rapporti di lavoro dipendente, in quanto asseriva di essere stata spinta dal marito ad abbandonare la professione lavorativa presso il Comune di Pavia nell'anno 2019, al fine di godere insieme del periodo della pensione, e di non essere poi riuscita a reperire una nuova occupazione nonostante l'iscrizione presso le liste di collocamento (doc.9).
La stessa, inoltre, aveva deciso di versare l'importo ottenuta a titolo di liquidazione sul conto corrente comune, non avendo un personale fondo previdenziale, pertanto attualmente vive potendo fare affidamento unicamente sulla somma che ivi era accreditata e che poi è stata equamente suddivisa (€. 94.000 ciascuno), posto che maturerà il diritto a percepire una pensione di anzianità, pari a € 700,00 mensili, solamente a partire dall'anno 2028.
Rispetto alla richiesta del ricorrente di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versare a partire dall'anno in cui la resistente inizierà a percepire detta pensione, si ricorda che, in forza del principio rebus sic stantibus, si deve tenere conto esclusivamente della situazione attuale delle parti, pertanto tale circostanza potrà avere rilievo eventualmente con istanza di revisione dell'importo dell'assegno, quando si sarà concretizzata la circostanza. Ciò, ovviamente, in assenza di diverso accordo delle parti.
Ebbene, preso atto dell'evidente disparità economica esistente tra i coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio (40 anni), nonché del fatto che la sig.ra ha CP_1
riscontrato difficoltà nel reperire una nuova occupazione, legate ragionevolmente all'età
e alle proprie condizioni psico-fisiche, il Collegio ritiene equo disporre che il ricorrente versi alla resistente un assegno di mantenimento pari a 1000,00€ mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Pag. 4 di 5 Spese del procedimento
Il Collegio, visto l'esito del procedimento, tento conto di quanto offerto dal ricorrente e di quanto richiesto dalla resistente, ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposatisi il 25.09.1983 in AS ( atto n. 13 parte II Serie A anno CP_1
1983);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
3) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Controparte_1
ISTAT, la somma mensile di €1000,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 24.02.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1789/2023 R.G. promossa da
, (C.F , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Niccolò IA TT e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso
Cavour n.5
RICORRENTE
CONTRO
, ( C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Cathy La Torre Silvia Gorini e con domicilio eletto presso lo studio in Bologna (BO),
Via F. Cairoli, n.9
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
attesa la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
2) pronunciare lo scioglimento della comunione legale;
3) accertare la reale diponibilità economica della signora che a partire dal CP_1
2028 comincerà anche a percepire la somma mensile di euro 700,00 a titolo di pensione di anzianità;
4) disporre che il sig. corrisponda alla moglie la somma massima di euro 900,00, Pt_1
fino a che la stessa non percepirà la pensione di anzianità e conseguentemente a partire dal 2028, la somma massima di euro 600,00; 5) assumere gli altri provvedimenti in maniera conforme a quelli richiesti innanzi al
Giudice istruttore;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e
I.V.A.”
Parte Resistente:
“ autorizzare i coniugi a vivere separati;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- pronunciare lo scioglimento della comunione legale;
- accertare il diritto della convenuta a percepire l'assegno di mantenimento e per
l'effetto, disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , quale contributo per Pt_1 CP_1
il mantenimento della stessa, la somma mensile netta di Euro 1.100,00, ovvero quella maggiore o minore somma che il giudice dovesse ritenere di giustizia, tenuto conto della situazione patrimoniale ed economica dei coniugi, oltre a rivalutazione ISAT.
In ogni caso, con vittoria di anticipazioni e compensi di causa, oltre 15 % spese generali, I.V.A., C.P.A. e successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla separazione personale dei coniugi
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti nonché il fatto che le parti vivono ormai separate dall'anno 2023, ritiene che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che, allo stato, non vi siano i presupposti per la continuazione di una convivenza. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente
Quanto all'assegno che la SI.ra ha chiesto sia posto a carico del ricorrente a CP_1
titolo di contributo al suo mantenimento nella misura di 1.100,00€ mensili, va premesso che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Pag. 2 di 5 Si è, altresì, stabilito in giurisprudenza che i criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche
(Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Nel caso di specie, anche il ricorrente ha riconosciuto il diritto della sig.ra di CP_1
percepire un assegno di mantenimento dal momento che quest'ultima, dopo aver lavorato per circa 20 anni prima come impiegata presso diverse società in ambito assicurativo e poi presso il Comune di Pavia, allo stato risulta essere disoccupata ed ha riscontrato numerose difficoltà nel reinserimento sul mercato del lavoro, verosimilmente in ragione dell'età anagrafica (64 anni) e delle condizioni psico-fisiche in cui si trova
(diagnosi di carcinoma alla mammella nell'anno 2022).
Orbene, stabilita la sussistenza di tale diritto in capo alla resistente, per determinare l'importo dell'assegno di mantenimento si deve tener conto delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Il sig. in costanza di matrimonio, lavorava presso la società Pt_1 Parte_2
operante nell'ambito dei grandi lavori pubblici, prima come dipendente, poi dal 2004 come dirigente, con una retribuzione annuale pari a € 56.712 netti.
Lo stesso a far data dall'anno 2019 otteneva il prepensionamento e allo stato percepisce una pensione netta di circa € 3.100,00 mensili. (Doc. 9 sig. . Pt_1
Si aggiunga che la moglie, nei propri scritti difensivi, rilevava che quest'ultimo, da quando aveva cessato di lavorare, svolgeva incarichi di consulenza e corsi di formazione per diverse Società, a fronte dei quali percepiva redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione dichiarati, ma tale circostanza, smentita dalla controparte, non ha trovato alcun riscontro probatorio.
Il sig. poi, risulta essere comproprietario insieme alla resistente sia della ex casa Pt_1
coniugale, sita in Zeccone (PV), Via Libertà n. 44, ove attualmente risiede, sia di un bilocale sito in Borgarello, Via Pavia 26, presso il quale, dall' anno 2023, vive la sig.ra
. CP_1
Pag. 3 di 5 I coniugi, inoltre, erano titolari di un conto corrente cointestato, ora estinto, nel quale confluivano i risparmi di entrambi per un importo complessivo di € 189.047,84, poi prelevati da ciascuno nella misura della metà. (Doc. 10 – Comunicazione SI. – Pt_1
SI.ra del giugno 2023) CP_1
Da ultimo, si dà atto che il sig. risulta essere esclusivo proprietario della vettura Pt_1
Mercedes Classe A ibrida, acquistata parzialmente attingendo dal conto cointestato con la moglie.
Di contro, la SI.ra ad oggi non risulta essere percettrice di pensione né di altri CP_1
emolumenti derivanti da rapporti di lavoro dipendente, in quanto asseriva di essere stata spinta dal marito ad abbandonare la professione lavorativa presso il Comune di Pavia nell'anno 2019, al fine di godere insieme del periodo della pensione, e di non essere poi riuscita a reperire una nuova occupazione nonostante l'iscrizione presso le liste di collocamento (doc.9).
La stessa, inoltre, aveva deciso di versare l'importo ottenuta a titolo di liquidazione sul conto corrente comune, non avendo un personale fondo previdenziale, pertanto attualmente vive potendo fare affidamento unicamente sulla somma che ivi era accreditata e che poi è stata equamente suddivisa (€. 94.000 ciascuno), posto che maturerà il diritto a percepire una pensione di anzianità, pari a € 700,00 mensili, solamente a partire dall'anno 2028.
Rispetto alla richiesta del ricorrente di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versare a partire dall'anno in cui la resistente inizierà a percepire detta pensione, si ricorda che, in forza del principio rebus sic stantibus, si deve tenere conto esclusivamente della situazione attuale delle parti, pertanto tale circostanza potrà avere rilievo eventualmente con istanza di revisione dell'importo dell'assegno, quando si sarà concretizzata la circostanza. Ciò, ovviamente, in assenza di diverso accordo delle parti.
Ebbene, preso atto dell'evidente disparità economica esistente tra i coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio (40 anni), nonché del fatto che la sig.ra ha CP_1
riscontrato difficoltà nel reperire una nuova occupazione, legate ragionevolmente all'età
e alle proprie condizioni psico-fisiche, il Collegio ritiene equo disporre che il ricorrente versi alla resistente un assegno di mantenimento pari a 1000,00€ mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Pag. 4 di 5 Spese del procedimento
Il Collegio, visto l'esito del procedimento, tento conto di quanto offerto dal ricorrente e di quanto richiesto dalla resistente, ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposatisi il 25.09.1983 in AS ( atto n. 13 parte II Serie A anno CP_1
1983);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
3) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Controparte_1
ISTAT, la somma mensile di €1000,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 24.02.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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