Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3155/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3155/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Monica Roccato, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._2
Paolo Giovannelli e Alessandro Bianconi, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 20.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
effetti civili del matrimonio contratto con , alle condizioni di cui CP_1
all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di divorzio, alle CP_1
condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 15.12.2021, il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione.
Espletata la prova orale, le parti raggiugevano un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali connessi alla cessazione del vincolo matrimoniale e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, previa rinuncia delle stesse ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti ad Anzio, il 23.4.1994, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 20.12.2024, qui da intendersi riportate e trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto 30, parte II
serie A);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 20.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti