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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 470 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 12/03/2025 con il quale e anno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
- I SInori vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto. Pt_1 Pt_2
La SI assieme al figlio minore , rimarrà nella ex casa familiare di sua Parte_1 Per_1
proprietà in Via A. Manzoni n. 269 a SAN CLEMENTE (RN).
Il signor ha già reperito nuova residenza in Misano Adriatico (RN), Via Fagnano n. Parte_2
33.
- Il figlio minore verrà affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- In via indicativa il figlio minore starà con il padre nei weekend, i quali seguiranno il principio Per_1 dell'alternanza tra i genitori, dal venerdì dopo scuola alla domenica entro le 21,00 con riaccompagno alla ex casa familiare sempre con riguardo ai turni infermieristici della madre;
- Durante la settimana si seguiranno comunque i turni anche notturni della madre in quanto Infermiera presso l'Ospedale di Rimini: turni che prevedono anche notti fuori casa. In tal caso il padre si impegna a stare con il figlio durante i turni pomeridiani /notturni della madre.
- Le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i genitori e sottoposte alla regola dell'alternanza di anno in anno: Vigilia e Natale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, trentuno di dicembre e primo dell'anno, Epifania.
- Stante l'età del ragazzo, metà periodo festivo potrà trascorrerlo con la madre e l'altra metà con il padre secondo anche i suoi desiderata. Le vacanze estive prevederanno un periodo di tempo da trascorrere con il padre anche di 15 giorni non consecutivi da comunicarsi entro il mese di maggio c.a.
- Il signor verserà alla SI un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00) Pt_2 Pt_1 come mantenimento del figlio minore , con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'anno Per_1
successivo alla cessazione della convivenza da versarsi entro il 15° giorno di ogni mese.
- L'Assegno Unico verrà percepito in toto dalla SI.ra e con la sottoscrizione del presente Parte_1
atto il SI. dichiara di rinunciare al proprio 50%. Pt_2
pagina 2 di 5 - Il signor verserà l'importo pari al 50% di tutte le spese straordinarie concordate Parte_2
inerenti il figlio minore;
la SI verserà , entro giorni 15 dal ricevimento dei Per_1 Parte_1 giustificativi di spesa, l'importo pari al 50% di tutte le spese straordinarie concordate inerenti il figlio
, specificate come segue in via sommaria: Per_1
A) Spese straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo
SPESE MEDICHE:
- visite specialistiche previste dal medico curante:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e private;
- accertamenti e trattamenti sanitari NON erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
SPESE SCOLASTICHE 1):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
- buoni pasto per i figli minori;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- assicurazioni e bolli per autovetture e motocicli in uso dei figli;
- Baby sitter necessaria durante l'orario lavorativo;
B) SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
SPESE MEDICHE:
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE 2):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
pagina 3 di 5 - corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
- viaggi e vacanze.
Si fa presente che il Protocollo di Intesa del Tribunale di Bologna a cui si fa riferimento, viene dato in copia alle parti per ogni ed eventuale riferimento e farà fede per ogni spesa qui non specificata.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
- Le spese legali del presente procedimento di ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c., previo accordo delle parti, vengono poste a carico della SI.ra . Parte_1
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio , nato a [...] il [...], si attengano alle condizioni Per_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
pagina 4 di 5 Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 12/03/2025 con il quale e anno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
- I SInori vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto. Pt_1 Pt_2
La SI assieme al figlio minore , rimarrà nella ex casa familiare di sua Parte_1 Per_1
proprietà in Via A. Manzoni n. 269 a SAN CLEMENTE (RN).
Il signor ha già reperito nuova residenza in Misano Adriatico (RN), Via Fagnano n. Parte_2
33.
- Il figlio minore verrà affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- In via indicativa il figlio minore starà con il padre nei weekend, i quali seguiranno il principio Per_1 dell'alternanza tra i genitori, dal venerdì dopo scuola alla domenica entro le 21,00 con riaccompagno alla ex casa familiare sempre con riguardo ai turni infermieristici della madre;
- Durante la settimana si seguiranno comunque i turni anche notturni della madre in quanto Infermiera presso l'Ospedale di Rimini: turni che prevedono anche notti fuori casa. In tal caso il padre si impegna a stare con il figlio durante i turni pomeridiani /notturni della madre.
- Le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i genitori e sottoposte alla regola dell'alternanza di anno in anno: Vigilia e Natale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, trentuno di dicembre e primo dell'anno, Epifania.
- Stante l'età del ragazzo, metà periodo festivo potrà trascorrerlo con la madre e l'altra metà con il padre secondo anche i suoi desiderata. Le vacanze estive prevederanno un periodo di tempo da trascorrere con il padre anche di 15 giorni non consecutivi da comunicarsi entro il mese di maggio c.a.
- Il signor verserà alla SI un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00) Pt_2 Pt_1 come mantenimento del figlio minore , con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'anno Per_1
successivo alla cessazione della convivenza da versarsi entro il 15° giorno di ogni mese.
- L'Assegno Unico verrà percepito in toto dalla SI.ra e con la sottoscrizione del presente Parte_1
atto il SI. dichiara di rinunciare al proprio 50%. Pt_2
pagina 2 di 5 - Il signor verserà l'importo pari al 50% di tutte le spese straordinarie concordate Parte_2
inerenti il figlio minore;
la SI verserà , entro giorni 15 dal ricevimento dei Per_1 Parte_1 giustificativi di spesa, l'importo pari al 50% di tutte le spese straordinarie concordate inerenti il figlio
, specificate come segue in via sommaria: Per_1
A) Spese straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo
SPESE MEDICHE:
- visite specialistiche previste dal medico curante:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e private;
- accertamenti e trattamenti sanitari NON erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
SPESE SCOLASTICHE 1):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
- buoni pasto per i figli minori;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- assicurazioni e bolli per autovetture e motocicli in uso dei figli;
- Baby sitter necessaria durante l'orario lavorativo;
B) SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
SPESE MEDICHE:
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE 2):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
pagina 3 di 5 - corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
- viaggi e vacanze.
Si fa presente che il Protocollo di Intesa del Tribunale di Bologna a cui si fa riferimento, viene dato in copia alle parti per ogni ed eventuale riferimento e farà fede per ogni spesa qui non specificata.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
- Le spese legali del presente procedimento di ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c., previo accordo delle parti, vengono poste a carico della SI.ra . Parte_1
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio , nato a [...] il [...], si attengano alle condizioni Per_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
pagina 4 di 5 Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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