Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14270/2021
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale collegiale composto da:
- dott. Michele GUERNELLI Presidente rel. est.
- dott. Antonio COSTANZO Giudice
- dott. Vittorio SERRA Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14270/2021 promossa da:
(avv. A. Mingarelli) Parte_1
ATTRICE
Nei confronti di
(Avv. C. Parenti, F, Matrone) Controparte_1
CONVENUTO
Le parti hanno così precisato le conclusioni all'udienza del 12.12.2024:
Per l' attrice:
“L'Avv. Mingarelli precisa le conclusioni come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c.”
“A) nel merito, in via principale, previa ogni opportuna declaratoria:
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità a titolo contrattuale del sig. per i dedotti atti e comportamenti tenuti e per la violazione degli obblighi Controparte_1 di non concorrenza di cui al contratto sottoscritto in data 26.07.2016 e utilizzazione di notizie, dati e documenti riservati, come meglio descritti in narrativa,
- per l'effetto, condannare il sig. ut supra domiciliato, in dipendenza dello Controparte_1 svolgimento, almeno in nove occasioni, delle attività in concorrenza vietate di cui in narrativa, al versamento in favore di con socio unico in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, della penale prevista dall'art. 5 del contratto sottoscritto in data 26.07.2016 pari ad
€ 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00), ovvero pari alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero giudicando in via equitativa;
- condannare inoltre il sig. ut supra domiciliato, in dipendenza Controparte_1 dell'utilizzazione di informazioni riservate di proprietà dell'attrice, al versamento in favore di
[...] con socio unico in persona del legale rappresentante pro tempore, della penale Parte_1 prevista dall'art. 5 del contratto sottoscritto in data 26.07.2016 e pari ad € 50.000,00 (euro
1
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il maggior danno subito da
[...] con socio unico in persona del legale rappresentante pro tempore in dipendenza dei Parte_1 dedotti atti e comportamenti di concorrenza sleale posti in essere dal sig. CP_1
- condannare il sig. ut supra domiciliato, per le ragioni di cui in narrativa, al Controparte_1 risarcimento del maggior danno subito da con socio unico in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore in dipendenza dei dedotti atti e comportamenti di concorrenza sleale posti in essere dal sig. da quantificarsi nella somma che risulterà dovuta all'esito CP_1 dell'espletanda istruttoria, anche mediante CTU tecnico contabile;
- dichiarare tenuto e condannare il sig. , ut supra domiciliato, a cessare Controparte_1 l'utilizzo di qualsiasi materiale e/o informazione e/o dato e/o documentazione in qualsiasi formato, anche elettronico, proveniente e/o di proprietà di con socio unico;
Parte_1 B) Nel merito in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse riconosciuta la responsabilità del convenuto a titolo contrattuale e previa ogni opportuna declaratoria:
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità a titolo extracontrattuale del sig. ut supra domiciliato, per i dedotti atti e Controparte_1 comportamenti di concorrenza sleale commessi in violazione dell'art. 2598 nn. 2) e 3) c.c. e consistenti nello sviamento, accaparramento e storno di clientela, nella utilizzazione di notizie, dati e documenti riservati di proprietà dell'attrice come meglio descritti in narrativa nonché e per l'effetto,
-condannare il sig. ut supra domiciliato, al risarcimento del danno subito ex Controparte_1 artt. 2598, 2600 c.c. da con socio unico in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, mediante versamento in favore dell'attrice di una somma pari almeno ad € 200.000,00 ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero giudicando in via equitativa accertare e dichiarare il danno ingiusto ed illegittimo all'immagine ed alla professionalità subito da con socio unico in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 dipendenza dei dedotti atti e comportamenti di concorrenza sleale e, per l'effetto,
- condannare il sig. ut supra domiciliato al versamento, in favore di Controparte_1 [...] con socio unico in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni all'immagine ed alla professionalità patiti e patiendi dall'attrice, di una somma da liquidarsi in via equitativa;
C) in ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per il convenuto:
“L'Avv. Matrone precisa le conclusioni nel merito come da comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da memorie ex art. 183 n.2 e 3 c.p.c. e note scritte per l'udienza del 9.2.2023”
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, per le ragioni di cui in narrativa:
- respingere le domande attoree;
- in caso di accoglimento della domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale, ridurne equamente l'ammontare ex art. 1384 c.c.;
- in caso di condanna del Sig. compensare i relativi importi con il corrispettivo del CP_1 patto di non concorrenza a lui dovuto, nella misura che risulterà di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa e con condanna della parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
agiva in giudizio nei confronti di chiedendo: in Controparte_2 principalità l'accertamento della di lui responsabilità contrattuale per inadempimento al patto quinquennale di non concorrenza di cui alla scrittura inter partes del 26.7.2016 (suo doc. 5) e indebito utilizzo di dati, documenti e notizie riservati, per n. 9 violazioni riscontrate, con condanna alla penale contrattuale di euro 50.000 per ogni violazione, e ad euro 50.000 ulteriori per l'utilizzo di informazioni riservate, oltre al maggior danno anche in via equitativa e inibitoria;
in subordine, accertamento della responsabilità extracontrattuale per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. e indebito utilizzo di dati, documenti e notizie riservati, e condanna al risarcimento del danno per euro 200.000 o in via equitativa,
, oltre al danno all'immagine.
1.2. A sostegno della domanda l'attrice esponeva circostanze in gran parte già allegate nell'analogo giudizio precedentemente promosso avanti questa Sezione e conclusosi con sentenza n. 2603/2022, per due violazioni nel confronti di clienti
(Sigg. e alla cui seguente narrativa del fatto si rinvia: Pt_3 CP_3
Parte
“- (in seguito, anche operava nel settore della produzione e Parte_1 commercializzazione di articoli ortopedici;
prestava anche consulenza nell'ambito di tale settore;
- TO OC UZ ED (in seguito, anche OBSO), partecipata al 100% da Parte prestava servizi di assistenza e consulenza in materia di articoli ortopedici;
Parte
- TO OC UZ ED acquistava da componenti per fabbricare le protesi e li utilizzava per costruire i dispositivi per i pazienti: Parte
- ra il fornitore di TO OC UZ ED quanto alle protesi, gli ausili e i relativi componenti, mentre TO OC UZ ED forniva le consulenze e i dispositivi ai pazienti, occupandosi della preventivazione, dell'acquisto della protesi specifica e di tutti i servizi successivi, che si rendevano necessari nel corso della vita del cliente. (…) - con atto del 26.07.2016 aveva acquistato da la Parte_1 Controparte_4 proprietà del 49% del capitale sociale di “ Controparte_5 Cont
(in seguito, anche ), società attiva nel settore della produzione e
[...] commercializzazione di articoli ortopedici nonché della prestazione di servizi e consulenza;
Cont
- era stata successivamente incorporata da TO OC UZ ED;
3 Parte Cont
- aveva acquistato le quote di a fronte dell'assunzione, da parte del Parte
di specifici impegni di non concorrenza e di riservatezza nei confronti CP_1 stessa e delle società partecipate;
- il convenuto che aveva la qualifica di tecnico ortopedico, era Controparte_1 stato socio, amministratore unico e rappresentante di nella carica Controparte_4 Cont da quest'ultima ricoperta di amministratore di;
- in particolare, secondo gli accordi sottoscritti, il si era vincolato “con CP_1 esclusivo riferimento al Settore di Riferimento ed al Territorio, a non porre in essere né proseguire, né direttamente né indirettamente, qualsivoglia attività in concorrenza Parte con l'attività svolta da /o dalle Partecipate ed, in particolare, a non: (i) iniziare, proseguire, né direttamente né indirettamente (anche tramite società partecipate), un'impresa in concorrenza con l'attività svolta da OBI e/o dalle Partecipate;
(ii) acquisire e/o detenere, né direttamente né indirettamente (anche tramite società partecipate), partecipazioni o interessenze in soggetti concorrenti con OBI e/o con le
Partecipate; (iii) progettare, sviluppare, produrre e/o commercializzare, né direttamente né indirettamente (anche tramite società partecipate), prodotti in concorrenza con i Prodotti;
(iv) assumere, proseguire, né direttamente né indirettamente (anche tramite società partecipate), mandati o incarichi di amministrazione, direzione, collaborazione, dipendenza (subordinata o parasubordinata), agenzia e/o rappresentanza con soggetti concorrenti con OBI e/o con le Partecipate;
(v) sollecitare, né direttamente né indirettamente (anche tramite società partecipate), lo storno di dipendenti, agenti e/o collaboratori di OBI e/o delle Partecipate” (art. 2 lett. a del Contratto);
- inoltre il aveva assunto uno specifico impegno di riservatezza e CP_1 confidenzialità (art. 2 lett. b del Contratto), in relazione a “tutte le informazioni, i dati, i documenti, i know-how, i progetti, le invenzioni, i disegni, le ricerche, i segreti tecnici e commerciali, i diritti di proprietà industriale, intellettuale e d'autore (registrati e Parte Cont non) di e/o delle società dalla stessa partecipate (tra cui, in particolare, ,
“ , (…), ed Controparte_6 Controparte_7
, (…)”.
[...] (…)- successivamente alla conclusione del contratto, in data 3.5.2017, le attrici avevano appreso, tramite una comunicazione email dello stesso che il CP_1 convenuto aveva svolto attività in concorrenza con OBSO, fornendo la propria assistenza professionale a una persona ( , che era stato cliente Testimone_1
Cont di (il vittima di un incidente automobilistico, nel 2015 aveva richiesto Pt_3
Cont a una perizia relativa ai costi per la fornitura di protesi;
alla richiesta di
Cont consulenza sarebbe dovuta seguire la realizzazione, da parte di , delle protesi;
il invece non aveva presentato la prescrizione medica necessaria al rilascio Pt_3
Cont della perizia e non aveva potuto consegnare la relazione al cliente);
- le attrici” (OBI e OBSO, n.d.r.) “avevano anche appreso dello svolgimento da parte del di attività di consulenza nell'interesse di nell'aprile CP_1 Controparte_8 del 2017, nel periodo di vigenza dell'obbligo contrattuale di non concorrenza;
- il patto di non concorrenza prevedeva una penale di € 50.000,00 per ciascuna violazione, salvo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno;
- per le condotte tenute nei confronti dei signori e il era Pt_3 CP_3 CP_1 quindi tenuto al pagamento di € 100.000,00 a titolo di penale.
4 - l'attività concorrenziale era stata resa possibile anche attraverso l'utilizzo delle informazioni riservate di proprietà delle attrici;
- l'indebito utilizzo di informazioni riservate era dimostrato dallo sviamento del cliente
Pt_3
- l'indebito utilizzo di informazioni riservate costituiva un'ulteriore violazione del contratto, che dava luogo a un'ulteriore penale di € 50.000,00.
- le condotte illegittime poste in essere dal convenuto in danno delle attrici consistenti nella violazione dell'obbligo di non concorrenza assunto, utilizzazione di informazioni e dati riservati di carattere commerciale e nello sviamento di clientela) configuravano anche fatti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2593 n. 3 c.c.. (…)- lo svolgimento di attività concorrenziale da parte del convenuto aveva privato
OC UZ ED della possibilità di svolgere l'attività di consulenza e Pt_1 Parte della conseguente vendita dei prodotti e dispositivi…..; aveva privato, altresì, della possibilità di fornire a TO OC UZ ED la componentistica necessaria alla realizzazione dei dispositivi richiesti dal cliente;
…
- la violazione da parte del degli obblighi di non concorrenza e di CP_1 riservatezza dallo stesso assunti nonché gli atti di concorrenza sleale dallo stesso posti in essere ledevano l'immagine e l'avviamento commerciale di Controparte_7
e
[...] Parte_1
- il danno all'immagine e all'avviamento commerciale potevano essere liquidati in via equitativa.”.
Parte 1.3. aggiungeva di essere venuta a conoscenza, tramite fatture esibite da controparte nell'altro giudizio (qui doc. da 44 a 51), di altre n. 9 violazioni verificatesi nel quinquennio (dal 2016 al 2019), consistite: (i) nella prestazione di servizi (consulenze relative a prodotti ortopedici) per n. 6 clienti , CP_9 Pt_4
(ii) di attività di natura Pt_5 CP_10 CP_11 Controparte_12
tecnica per n. 2 clienti e ( , e CP_13 CP_14 CP_9 Pt_4 CP_10 CP_14
Cont già clienti di , poi incorporata in OBSO); (iii) di attività tecnica e di consulenza per la società concorrente come da rapporti, che Controparte_15
produceva, di attività investigativa svolta su incarico di parte attrice (suoi doc. 14 e
15)
2. Si costituiva in giudizio , che contestava in fatto Controparte_2
e in diritto le allegazioni e deduzioni avversarie e concludeva in principalità per il rigetto della domanda, in subordine per la riduzione della penale e la quanto compensazione con in ipotesi dovuto a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, e infine per la condanna di parte attrice a norma dell'art. 96 c.p.c.,
5 svolgendo considerazioni analoghe a quelle di cui a parallelo giudizio proposto
Parte contro di lui avanti questa Sezione da e OTTO BOCK SOLUZIONI
ORTOPEDICHE, come visto sopra, per altri due episodi. Eccepiva anche l'inammissibilità delle domande avversarie per violazione del ne bis in idem rispetto Parte a quanto dedotto da el pregresso giudizio (cfr. citazione e memoria istruttoria
Parte che produceva).
3. In corso di causa il convenuto produceva (suo doc. 14) sentenza di questo
Tribunale nella predetta analoga causa (sent. n. 2603/2022 del 12-21.10.2022 in
2657/2018 RG, pres. est. Serra) in cui erano parti sia l'attrice che il Per_1
convenuto odierni.
Solo documentalmente istruita e rigettate da precedente G.I. le altre istanza istruttorie, la causa era rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe il
12.12.2024.
4. Le domande di parte attrice non possono nel merito essere accolte.
4.1. Si premette che l'eccezione inerente il ne bis in idem (assimilabile a quella di giudicato esterno), è rilevabile di ufficio (Cass. 48/2021, 16589/2021) e quindi è valutabile anche se proposta (come nel caso di specie, in cui il convenuto si è tardivamente costituito) dopo il termine dei 20 gg. anteriori alla prima udienza.
Si premette anche tuttavia che il precedente giudizio, conclusosi avanti questo
Parte Tribunale con sentenza di rigetto delle domande di e OBSO) nei confronti di ebbe ad oggetto due presunte violazioni diverse rispetto a quelle CP_1
qui contestate, e la valutazione di quella qui nuovamente allegata e ivi dedotta nella seconda memoria istruttoria (collaborazione con la concorrente CP_15
come da inerenti investigazioni) , venne in sentenza circoscritta alla funzione
[...]
di mera illustrazione del contesto e delle domande originarie, queste ivi non mutate
(p. 11 sent.: “Non vi è quindi nulla da decidere in ordine alle nuove situazioni rappresentate nella seconda memoria istruttoria, le quali nel presente processo hanno l'unica funzione di contribuire all'illustrazione del contesto in cui si
6 collocano le vicende dedotte in citazione. “ ). Del resto il pregresso giudizio non era identico né per parti, né per petitum, coincidendo solo (per la gran parte, ma non totalmente) la causa petendi, sicché non vi si può estendere la relativa preclusione
(né quanto al dedotto, né quanto al deducibile) qualora si controverta di fatti successivi o comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi (cfr. Cass.
33021/2022).
Anche aderendo ad un orientamento meno restrittivo (cfr. Cass. 32370/2023)1, deve poi comunque rilevarsi come il convenuto abbia solo affermato in conclusionale che la pregressa pronuncia sia divenuta definitiva, essendo invece onerato di produrre anche certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. salvo il caso di ammissione esplicita (non implicita) della controparte, come da univoca giurisprudenza di legittimità (Cass. 4803/2018, 36258/2023).
La relativa eccezione del convenuto non può quindi essere accolta.
4.2. Tuttavia secondo il Collegio i principi e le conclusioni della precedente sentenza sono applicabili anche alla presente controversia.
Nel merito è stato infatti richiesto di accertare la violazione del medesimo patto di non concorrenza (anche ex art. 2390 c.c., essendo l.r. di CP_1
Parte
, questa amministratrice di cfr. doc. 9 Controparte_16 CP_5
per violazioni ulteriori emerse da documenti o dedotte nel precedente giudizio, con condanna a penali allora non richieste;
per utilizzo di informazioni riservate;
per concorrenza sleale, in ogni caso con condanna al maggior danno e al danno all'immagine.
7 4.2.1. In relazione alla violazione del patto di non concorrenza, rimane condivisibile quanto concluso nel precedente inter partes citato, ossia che le CTP in ambito giudiziario non possono rientrare nell'ambito del divieto di cui alla scrittura d 26.7.2016.
Ciò in quanto la CTP giudiziaria può essere svolta solo da persone fisiche (e quindi non dall'attrice e dalle società contemplate dalla scrittura); sia perché detta attività non è stato allegato sia svolta - per oggetto sociale - da alcuna di queste, come Parte infatti non risulta2. Quanto ai documenti prodotti da gli stessi non possono essere intesi come incarico alla stessa conferito di una prestazione professionale identica (e infatti nel doc. 43 è identificato il contenuto della “perizia”, ma non che si tratti di CTP in ambito giudiziario, infatti questa svolta, secondo gli stessi
Parte documenti di da persone fisiche/dipendenti, sia pure eventualmente su carta intestata, suoi doc. 66 e ss.; cfr. deposizione del teste nell'altro giudizio Tes_2
Parte doc. 56
Aggiunge fondatamente che la sua attività libero professionale di CP_1 prestazione d'opera (e non imprenditoriale) di tecnico ortopedico è normativamente definita (d.m. 665/19943, 332/1999, pag. 2 e 3 memoria di replica); allega e
Part 2 Per la consulenza è limitata alla costruzione manutenzione riparazione di apparecchi e macchinari ortopedici;
per OBSO non vi sono menzioni in proposito ma anzi l'esclusione delle attività professionali riservate;
per vi è espressa menzione della “esclusione CP_4 di qualsiasi attività consulenziale riservata per legge ad iscritti in albi professionali con la specificazione che la società non ha come scopo l'espletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati ma soltanto quella di porre a disposizione di questi ultimi un apparato di strutture di mezzi si che non venga meno il rapporto di immediatezza tra professionista e cliente” ; analogamente per Con
(doc. 1- 4 OBI) 3 Art. 1 “1. E' individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze: a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle protesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;
b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;
c) e' responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualita' degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
3. Il tecnico ortopedico esercita la sua
8 documenta che tutte le violazioni si riferiscono a CTP in ambito giudiziale (suoi
Parte doc. da 4 a 8 e in particolare da 15 a 27; cfr. anche sue fatture doc. 44 a 51 di Parte che il divieto di cui al patto di non concorrenza, se latamente inteso come da gli impedirebbe in modo non legittimo ogni attività nell'ambito della sua professione.
Inoltre, come esposto nella precedente pronuncia, (con riferimento al doc. 13 qui depositato da : CP_1
“nel novembre del 2016 (dopo la stipulazione in luglio del patto di non concorrenza) (un dirigente di ) scriveva al Parte_6 Parte_1
“… al fine di evitare continui imbarazzi all'interno CP_1 dell'organizzazione, sarà opportuno che eventuali richieste legate alla tua figura di consulente pervengano per tempo e attraverso le persone preposte … Ti Cont rammento inoltre che i contatti tra te e i clienti , seppure richiedenti tue consulenze, non devono avvenire all'interno della struttura. …”. È quindi chiaro che il era perfettamente a conoscenza dello svolgimento di attività di Controparte_17 consulenza da parte del e che tale attività era agli occhi di entrambe le CP_1 parti lecita, purché non avvenisse all'interno delle strutture delle attrici.”
Quindi anche qui le n. 8 condotte addebitate per i clienti , CP_9 Pt_4
per il Sig. , Pt_5 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_18 CP_13
e non costituiscono inadempimento contrattuale. CP_19
4.2.2. L'ulteriore contestazione inerenti i fatti di cui all'attività investigativa inerente i rapporti di con , già emersi nel CP_1 Controparte_15
precedente giudizio, parimenti non conduce alle conseguenze prospettate da parte attrice.
Parte Infatti l'investigazione svolta dall'agenzia incaricata da (cfr. doc. 14 e 15 attrice, atti del precedente giudizio e in particolare verbali prove orali doc. 56 e 57
OBI, qui liberamente utilizzabili) ha documentato diversi e prolungati accessi di Contr ella sede dell'impresa concorrente e un colloquio diretto nel CP_1 giugno 2018 tra il titolare di e una “squadra CP_1 Pt_7 Pt_8
attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero- professionale.”
9 operativa di contatto” dell'agenzia investigativa presentatasi per chiedere informazioni “sulle assicurazioni, le perizie”, con conversazioni inter praesentes registrate e trascritte4 (doc. 14 OBI, pag. 23 e ss.).
Nello stesso colloquio con gli investigatori privati, in realtà fece Pt_8 intervenire ma lo qualificò come “esterno” (“lui può fare una CP_1
perizia che non siete voi obbligati a venire qua, voi se trovate un'altra struttura che vi può.. che vi dà di più fiducia…. è completamente scollegato… il mio è un rapporto di amicizia sincera con lui perché è stato quello che mi ha assunto in
RTM…. volete che proviamo a sentire il nostro consulente… In Italia è il numero
1 per le perizie adesso si sta dedicando completamente a quelle perché è libero professionista quindi non va ad incidere nessuna officina …”).
precisò poi ugualmente agli investigatori privati il suo ruolo di CP_1
“esterno” (“No ma io qui non c'entro mica, nel senso che io dopo ho…avendo venduto questa azienda ad una multinazionale adesso ci sono… come posso dire i tempi per andare alla concorrenza diciamo così che…non posso e poi se volevo tenevo quello che avevo…. nel frattempo in questi anni mi sono dedicato a queste che tutti chiamano consulenze o preventivi di spesa…mi sono un po' specializzato su questo gli ultimi dieci anni… perché è la cosa che mi dava più soddisfazione…Ripeto io adesso.. sono un consulente come CTP..seguo lei, che lei venga in CAD …Perché dopo questa persona la deve seguire se va all'Inail, se va al CAD, se va.. perché è un lavoro che durerà un po' di tempo… cos'è che deve fare questa persona? E' supportare, aiutare l'avvocato che è quello che va là davanti a chiedere…”).
Il teste (investigatore) confermò nell'altro giudizio che gli disse Tes_3 Pt_8
che era un libero professionista, super partes e pertanto benvisto CP_1
anche in sede giudiziale;
e si qualificò come un tecnico che CP_1
10 svolgeva attività di CTP coadiuvando gli avvocati nelle procedure e si occupava di perizie e preventivi;
entrambi erano disponibili a vedere il paziente.
infine poteva ben trovarsi continuativamente sul posto in CP_1 adempimento dell'incarico di responsabile per la sicurezza nell'ambito di lavori presso la sede di CAD,, come da sua qualifica ed incarichi ricevuti (suoi doc. 11,
12 e 30).
Tanto conferma sostanzialmente la “posizione” libero professionale indipendente e quale CTP del nche in relazione a sostanzialmente in CP_1 CP_15 linea con l' ”autopromozione” del convenuto nel post di Facebook di cui al doc. 59 Parte di
Neppure l'attività di cui alla deposizione del teste nell'altro giudizio Tes_4
sposta quanto sopra, essendo solo riferito che ssistette in CAD alla CP_1 prova di un piede protesico e intervenne solo per “cercare il giusto allineamento”; il a circoscrive all'aver “dato un consiglio” e “regolato una vite” ; CP_1 troppo poco, considerata l'attività del convenuto, per inferirne una significativa attività concorrenziale non consentita.
4.2.3. Uguale sorte per l'addebito di uso di informazioni riservate;
anche qui rimane valida la considerazione svolta nella sentenza n. 2603/2022 (qui riferita ai
Cont Sigg. , e ià clienti di , poi incorporata CP_9 Pt_4 CP_10 CP_19
in OBSO) secondo la quale
“Non vi è prova che il abbia sottratto o comunque usato, dopo aver ceduto CP_1 Cont le quote di , dati riservati delle attrici, non potendosi la circostanza desumere dal Cont solo fatto che il convenuto abbia lavorato per persone che erano state clienti di ”.
4.2.4. Ancora, quanto alla domanda subordinata ex art. 2598 c.c., identica conclusione vale per le informazioni riservate, mentre non è configurabile sviamento di clientela rilevante, perché come già indicato nella detta sentenza
2603/2022
“La concorrenza sleale può configurarsi solo nel rapporto tra attività aventi natura di impresa (cfr. Tribunale Bologna, sez. IV, 14.9.2006, in Il Merito, 2007, 3, 36:
11 “Presupposto giuridico per la legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori. Ne consegue che è da escludere l'applicabilità della normativa in tema di concorrenza sleale al di là della nozione di imprenditore - definita dall'art. 2082 c.c. - in riferimento all'ipotesi delle professioni intellettuali, poiché nel caso di attività di una associazione di professionisti non vi sono elementi atti a consentire qualsiasi assimilazione sostanziale ad un'attività propriamente imprenditoriale.”). Posto che l'attività di c.t.p. contestata al ha natura di lavoro autonomo, l'eventuale conflitto con CP_1 l'attività delle attrici non può essere ricondotto alla disciplina di cui all'art. 2598 c.c..”
4.2.5. Escluso l' an debeatur sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, nessun maggior danno, né danno all'immagine può essere evidentemente predicato e tantomeno liquidato in favore di , rigettato anche il richiesto ordine di Parte_1
cessazione, assorbita ogni ulteriore questione.
5. Quanto sopra conduce altresì a ritenere superflue le prove hinc et inde nuovamente richieste, come a suo tempo ritenuto implicitamente dal precedente
G.I.; le parti hanno del resto prodotto documenti, atti, provvedimenti e verbali di prove orali della precedente causa, anche in questa rilevanti.
6. Non può infine essere accolta le domanda di ex art. 96 c.p.c. CP_1
Parte nei confronti di che non risulta aver agito in malafede o colpa grave, essendo oggettivamente controvertibili diverse questioni poste in fatto e in diritto, come evidente dalla trattazione che precede, del resto essendo intervenuta la sentenza di questo Tribunale, inerente altri episodi contestati, solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (parametri sul disputatum, fra i minimi e i medi per l'istruttoria solo documentale).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
12 1. rigetta le domande di nei confronti di Parte_1
; Controparte_2
2. condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1
convenuto , che si liquidano in euro 12.000 per Controparte_2
onorari, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna 19.3.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele GUERNELLI
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.” 4 Qui ritenute utilizzabili ad instar di conversazioni telefoniche, essendo pure presente una parte in causa , cfr. Cass. 30977/2024 e precedenti;
cfr. anche la giurisprudenza in materia di rapporti di lavoro, Cass. 31204/2021, 11322/2018 e altre.