Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5462 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 9968/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9968/2021 promossa da: nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9968/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
ZITO e dell'avv. FRANCESCO COZZOLINO giusta procura allegata agli atti
ATTORE/I contro
(C.F. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._2 amministratore pro tempore del sito in Napoli Controparte_2
CONVENUTO- CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9
Con atto di citazione ritualmente notificato al Parte_2
l'ing. , premesso di aver svolto una serie di prestazioni
[...] Parte_1 professionali in favore del convenuto, funzionali ai lavori di CP_2 manutenzione straordinaria del fabbricato (in particolare, redazione di CP_3 nuove tabelle millesimali e progetto dei lavori) e considerato che il non CP_2 aveva saldato le somme dovute, ha esposto di aver promosso il giudizio n. R.G.
18190/ 2016 dinanzi al Tribunale di Napoli, nel quale, il costituitosi a CP_2 mezzo del proprio amministratore, , aveva contestato l'ammontare del Controparte_4 debito, depositando un piano di riparto delle somme dovute all'odierno attore da parte dei singoli condomini;
a seguito di tale deposito, il giudizio era stato concordemente estinto dalle parti.
L'attore ha dedotto, poi, che, stante il perdurante inadempimento del CP_2 che provvedeva a pagare solo parte del compenso ancora dovutogli, aveva richiesto più volte, ma invano, all'amministratore, il nominativo e i dati anagrafici dei condòmini ancora morosi, al fine di poter azionare il proprio credito nei loro confronti. Ha esposto, quindi, che in mancanza della collaborazione dell'amministratore, era costretto a promuovere il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento dell'amministratore al proprio obbligo, previsto dall'art. 63 disp. Att. C.c., ed ottenere, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento delle somme ancora dovute per l'attività professionale svolta, quantificate in € 6.659,93 (€ 5.249,00 oltre cassa ed Iva), oltre che l'ordine all'amministratore di comunicazione dei nominativi dei condomini inadempienti.
Ha pertanto, l'attore, così, concluso: - “Accertare e Dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. , in proprio e quale amministratore pro tempore del CP_1
sito in Napoli alla Via San Biagio dei Librai, 78 , Controparte_2 del mancato pagamento del residuo credito e, per l'effetto; - Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 6.659,93, comprensiva di IVA;
- Intimare la comunicazione dei nominativi dei condomini morosi;
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con CP_2 attribuzione ai procuratori antistatari”.
pagina 2 di 9 Non si è costituito il convenuto, pur se regolarmente citato;
pertanto, CP_2 con ordinanza resa all'udienza del 7/10/21, ne è stata dichiarata la contumacia.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata assegnata a sentenza;
rimessa sul ruolo, su richiesta della parte attrice, attesa la dedotta pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti, la causa, in mancanza di accordo, è stata nuovamente assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda sia solo in parte fondata e debba, pertanto, essere accolta, nei limiti che di seguito si diranno.
Preliminarmente, deve ritenersi sufficientemente provata la qualità, in capo al dr.
, di amministratore del Condominio sito in Napoli alla Via San Controparte_1
Biagio dei Librai, 78. Tale qualità risulta dalla documentazione prodotta dall'attore, unitamente all'atto di citazione e alle memorie istruttorie;
vedi, in particolare, oltre agli atti del giudizio precedente (n.rg. 18190/16), in cui il dr. è stato CP_1 citato quale amministratore del suddetto condominio e, costituendosi, non ha contestato la propria legittimazione, anche la corrispondenza intercorsa tra le parti
(v. la pec del dr. del 23/2/17, nonché le pec del 22/11/17, del 2/12/17 CP_1
e del 5/12/17 in cui il comunica all' ing. le quote incassate dai CP_1 Pt_1 condòmini, che avrebbe poi versato al professionista, a saldo del dovuto). A conferma del fatto che il riveste ancora tale qualifica, vi è, poi, la pec CP_1 inviata dallo stesso, in pendenza del presente giudizio, in data 17/12/23, nella fase delle trattative intercorse tra le parti, pec depositata dall'attore il 6/9/23, a cui è allegato il verbale di assemblea del condominio del 24/10/22 in cui i condòmini, non contestando le pretese dell'ing. approvano una proposta transattiva da Pt_1 fare al professionista.
Ciò posto, può dirsi pacifico il conferimento dell'incarico dal all'attore, CP_2 per la redazione delle tabelle millesimali e per il progetto dei lavori di manutenzione del fabbricato, come confermato dalla lettera del 22/4/13, a firma del dr.
, in cui si richiama la delibera assembleare del 9/4/13, in cui venivano CP_1 conferiti al professionista diversi incarichi. Inoltre, la prova sia dell'incarico professionale che dell'avvenuta esecuzione dello stesso, da parte dell'attore, risulta pagina 3 di 9 dalla pec inviata dal dr. all'attore, in data 23/2/17, (in risposta alla CP_1 notifica del ricorso ex art. 702 bis, di cui al giudizio n. rg. 18190/16, promosso dal con cui l'amministratore, nel contestare le somme richieste dal CP_5 professionista, riconosce un debito, sia pure di importo ridotto, per le due attività svolte dall'ingegnere, di redazione delle tabelle millesimali e di progettazione dei lavori al fabbricato, riconoscendo, per la prima, un compenso di € 10.260,00, oltre iva e c.p. e per la seconda la somma di € 7000,00 oltre oneri di legge.
Deve, allora, riconoscersi il credito dell'attore, nei confronti del per CP_2 dette attività - detratte le somme già ricevute (come confermato dalle fatture depositate in atti), quantificate dall'attore in € 4.776,15 – di € 5.249,00, oltre cassa ed iva come per legge, per complessivi € 6.659,93, come richiesto dall'attore; va aggiunto che la pretesa attorea non è stata contestata dal condominio, sia nell'assemblea condominiale del 24/10/22 (in cui, non negando il compenso dovuto per le due attività richieste nel presente giudizio, si formula una proposta transattiva comprensiva del compenso anche per altri incarichi), sia con il comportamento processuale nel presente giudizio, in cui il , anche in CP_1 qualità di amministratore del condominio, ha scelto di non costituirsi.
Deve quindi ritenersi accertato il credito dell'attore nei confronti del CP_2
Ciò detto, va esaminata la domanda dell'ing. di condanna Pt_1 dell'amministratore del condominio alla comunicazione dei dati dei condòmini morosi.
Va ricordato che la Legge n.220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto che “l'amministratore ... è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Il secondo comma della norma, poi, dispone che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”. In base a tale disposizione, il creditore del condominio ha il diritto di ricevere dall'amministratore le generalità complete dei condomini morosi, in modo da consentirgli di poter soddisfare il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti di tali soggetti, i quali, a norma del secondo comma del richiamato art. 63
pagina 4 di 9 disp. att. c.c., devono essere escussi preventivamente rispetto a quelli in regola con i pagamenti.
In sostanza, si è prevista, con tale disposizione, in capo ai condòmini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali ed in favore del terzo creditore, un'obbligazione solo sussidiaria ed eventuale, obbligazione favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto - non l'intera prestazione imputabile al Condominio, bensì - le somme dovute dai morosi.
Con la suddetta riforma si è recepita la natura parziaria delle obbligazioni del secondo la ricostruzione dogmatica operata dalla Suprema Corte (Cass. CP_2 civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148), nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore o, comunque, nell'interesse del nei CP_2 confronti di terzi, la responsabilità diretta dei condòmini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano CP_2 ai singoli componenti, soltanto in proporzione delle rispettive quote.
Pertanto, per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della l. n. 220/2012, come quella in esame, il debito sussidiario di garanzia del condòmino solvente è subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore (v., per tutte, Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2023 n. 5043).
Così chiarita la portata della norma, risulta opportuno, a questo punto, evidenziare che la Corte di legittimità, con la sentenza n. n.1002/2025 del 15/01/2025, ha affermato che il soggetto legittimato passivo della presente azione è l'amministratore di condominio in proprio e non il Condominio in persona dell'amministratore. Ciò in quanto, afferma la Suprema Corte, l'obbligo che pone l'art. 63 disp. att. c.c. di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino – quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale – i dati dei condòmini morosi è un obbligo che
“esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore, posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata pagina 5 di 9 all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione”. Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana. Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al con riferimento alla comunicazione dei nominativi dei condomini CP_2 morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio.
Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio.
Ebbene, tanto chiarito in punto di legittimazione passiva, ritiene, il Tribunale, che la domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità del dr. , in CP_1 proprio, per la mancata comunicazione del nominativo dei condòmini morosi, con conseguente condanna dello stesso a tale adempimento, sia fondata e debba pertanto essere accolta.
Ed invero, emerge, dalla documentazione prodotta in atti, che il dr. CP_1 consegnava all'odierno attore - nell'ambito del precedente giudizio, definito con provvedimento di estinzione - un prospetto di riparto, tra i condòmini, delle somme dovute all'ingegnere per i compensi, sia per la redazione delle tabelle millesimali sia per la progettazione dei lavori, prospetto (depositato in atti) riportante i nomi dei condòmini morosi, la quota millesimale a ciascuno spettante e le somme da ciascuno dovute. Emerge, poi, che, successivamente, il inviava diverse CP_1 pec - in risposta alle richieste dell'ing. finalizzate a conoscere i nomi dei Pt_1 condòmini adempienti, per poterli depennare dall'elenco delle quote da incassare - comunicando i nomi di alcuni dei condòmini che avevano provveduto ai pagamenti, indicando le somme ricevute e versate all'ingegnere (cfr. in particolare, la mail del
22/11/17 e le mails del 2/12/17 e del 5/12/17).
Peraltro, rileva, questo Tribunale, le ultime mails dell'amministratore risalgono al 5 dicembre 2017; non risulta, invece, che l'amministratore abbia provveduto, nonostante le richieste dell'attore, all'invio di un prospetto aggiornato, con la pagina 6 di 9 specifica indicazione del debito residuo (all'esito degli ulteriori pagamenti effettuati dopo il dicembre 2017, come da fattura n. 25/18 prodotta in atti dall'attore) con l'elenco dei condòmini ancora morosi. Va aggiunto, inoltre, che, come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti depositata in atti, non risulta evasa la richiesta dell'attore, inviata via pec in data 30/11/17, volta ad ottenere i dati anagrafici di alcuni condòmini morosi, risultati irreperibili all'indirizzo di residenza comunicato dall'amministratore, onde consentire all'attore creditore di effettuare ricerche per le richieste di pagamento.
Dunque, in base alla documentazione prodotta in atti e a fronte del silenzio del dr.
, non costituitosi, emerge evidente l'incompletezza della comunicazione CP_1 dei dati relativi ai condòmini morosi, da parte dell'amministratore, in violazione dell'art. 63 disp. Att. C.c.,.
Conseguentemente, la domanda dell'attore volta ad ottenere l'ordine di comunicare i nominativi dei condòmini, allo stato ancora morosi, va accolta.
Non può, invece, essere accolta l'ulteriore domanda dell'attore, di condanna del convenuto, dr. , in proprio e in qualità di amministratore del CP_1
Condominio, al pagamento in favore dell'attore del credito residuo del condominio, pari a complessivi € 6.659,93, oltre interessi.
Ed invero, la domanda di pagamento del residuo credito, per come formulata dall'attore, appare conseguenziale all'inadempimento del dr. all'obbligo CP_1 di legge di comunicazione dei dati dei condòmini morosi, dunque, conseguenziale alla responsabilità di quest'ultimo (vedi le conclusioni dell'attore, il quale ha chiesto:
“Accertare e Dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. , in proprio e CP_1 quale amministratore pro tempore del sito in Controparte_2
Napoli alla Via San Biagio dei Librai, 78 , del mancato pagamento del residuo credito
e, per l'effetto: - Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 6.659,93, comprensiva di IVA”).
Dunque, sulla base della lettura dell'atto di citazione e delle conclusioni ivi contenute, ribadite sia in sede di precisazione delle conclusioni che nelle comparse conclusionali, la causa petendi della domanda di condanna al pagamento del credito residuo va individuata non tanto nel rapporto contrattuale intercorso tra il pagina 7 di 9 condominio e il professionista, bensì nell'inadempimento dell'amministratore ai propri obblighi di legge, come previsti nell'art. 63 disp. Att. C.c., inadempimento che avrebbe reso difficoltosa la tutela creditoria dell'attore.
Orbene, posta tale domanda, essa non può che essere rigettata, non avendo, comunque, l'attore, fornito alcuna prova del nesso causale tra l'inadempimento dell'amministratore al predetto obbligo e il mancato pagamento del credito da parte del Manca, dunque, ogni prova, del fatto che il mancato pieno CP_2 soddisfacimento del credito del professionista (credito del quale l'attore ha chiesto, in sostanza, il pagamento a titolo risarcitorio) sia conseguenza esclusiva della condotta omissiva del convenuto;
non ha infatti provato, l'attore, di aver tentato altre strade per ottenere il pagamento a lui dovuto, non ha provato, ad esempio, di aver inviato all'amministratore richieste formali (con raccomandata o pec) di pagamento del residuo credito, né ha provato di aver agito per ottenere un titolo nei confronti del condominio. Al riguardo va, infatti, ricordato che la previsione della natura parziale della responsabilità dei condòmini, contenuta nell'art. 63 disp. Att. C.c., è limitata alla fase esecutiva e non anche a quella di cognizione, con la conseguenza che ben avrebbe potuto, il creditore, agire nei confronti del al fine di far CP_2 accertare la sua responsabilità contrattuale ed ottenere una condanna al pagamento del suo credito residuo, potendo poi, una volta conseguita la condanna del in mancanza di pagamento, procedere all'esecuzione individualmente CP_2 nei confronti dei singoli condòmini morosi, naturalmente solo secondo la quota di ciascuno (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. un., 08/04/2008, n.9148).
Per quanto sopra detto, va rigettata la domanda di condanna del convenuto, dr.
, al pagamento del residuo debito del condominio, a titolo di CP_1 responsabilità per comportamento omissivo, di inadempimento all'obbligo di cui all'art. 63 disp. Att. C.c.
L'accoglimento solo parziale delle domande proposte dall'attore giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, in misura del 50%, con la condanna del convenuto, in proprio, alla rifusione delle restanti spese di lite sostenute dall'attore, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , in proprio e quale
[...] Controparte_1 amministratore pro tempore del sito in Napoli Controparte_2 alla Via San Biagio dei Librai, 78, così decide:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna il convenuto, in proprio,
a comunicare all'attore l'elenco aggiornato dei condòmini morosi;
2) Rigetta le altre domande;
3) Compensa in misura del 50% le spese di lite e condanna il convenuto, in proprio, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in 132,00 per spese, € 1904,5 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Francesco Cozzolino e
Davide Zito, dichiaratisi antistatari.
Napoli, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 9 di 9