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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2024, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 2003 dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.08.1988, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. La Monica Angelina,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] CP_1 C.F._2
l'8.03.1986, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. La Monica Angelina,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 8.11.2024.
Pag. 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 8.11.2024 — hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altavilla Milicia, in data
15.12.2017.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza n. 467/2024 del 28.03.2024 (R.G. n. 2787/2023),
passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio e ai rapporti con la figlia minore ( , Persona_1
Pag. 2 di 3 nata a [...], l'[...]) nel ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altavilla
Milicia, in data 15.12.2017, da e , trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 70, parte II, serie A, dell'anno
2017, alle condizioni riportate nel ricorso depositato in data 8.11.2024;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 16/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 2003 dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.08.1988, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. La Monica Angelina,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] CP_1 C.F._2
l'8.03.1986, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. La Monica Angelina,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 8.11.2024.
Pag. 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 8.11.2024 — hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altavilla Milicia, in data
15.12.2017.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza n. 467/2024 del 28.03.2024 (R.G. n. 2787/2023),
passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio e ai rapporti con la figlia minore ( , Persona_1
Pag. 2 di 3 nata a [...], l'[...]) nel ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altavilla
Milicia, in data 15.12.2017, da e , trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 70, parte II, serie A, dell'anno
2017, alle condizioni riportate nel ricorso depositato in data 8.11.2024;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 16/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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