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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/08/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1321/2024 R.G., promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Giombarresi
-opponente-
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1 C.F._2
Schininà
-opposto-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio (introdotto con citazione notificata il 10.5.2024 e depositata in cancelleria il 14.5.2024) ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 262/2024, emesso da questo Tribunale in data 14.3.2024 e notificato in data 29.3.2024, per il pagamento, in favore di , della somma di € 8.050,00, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di canoni di locazione dovuti in forza di contratto stipulato, tra il e la società il 18.4.2016 e CP_1 Controparte_2 registrato il 19.4.2016, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso commerciale, sito in
Ragusa nella via Archimede n. 327.
In particolare, l'opponente deduceva la nullità o, comunque, l'estinzione della fideiussione dalla stessa assunta con il richiamato contratto di locazione per l'adempimento delle obbligazioni da esso discendenti in capo al conduttore di cui Controparte_2 [...]
era all'epoca legale rappresentante. Parte_1
Inoltre, l'opponente chiedeva di essere ammessa a chiamare in garanzia la società
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore , quale CP_2 Parte_2 obbligato principale e la stessa con assegnazione di un termine per la Parte_2 chiamata del terzo e fissazione all'uopo di una nuova udienza ex art. 269 c.p.c..
chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e, “nella Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di controparte”, “condannare
pagina 1 di 3 la società in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_3 Parte_2
e della sig.ra al pagamento delle somme ingiunte, tenendo indenne la Parte_2 sig.ra da ogni spesa conseguente al presente giudizio, ivi comprese quelle del Parte_1 sottoscritto avvocato”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 29.7.2024, , il Controparte_1 quale eccepiva preliminarmente la tardività della proposta opposizione in relazione al termine di cui all'art. 641 c.p.c. e, nel merito, resisteva alle difese ed eccezioni avversarie con argomentazioni puntualmente esposte nella comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza cartolare del dì 8.11.2024 (quella indicata in citazione), il giudice
– con ordinanza del 10.11.2024 – dichiarava provvisoriamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo, stante l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta avverso lo stesso, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., assegnando all'opposto termine sino a trenta giorni prima della predetta udienza ed all'opponente sino a dieci giorni prima della stessa udienza per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria;
la procedura di mediazione, obbligatoria in materia di locazione, era stata già esperita prima del ricorso monitorio.
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del
18.4.2025, le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva automaticamente rimessa in decisione.
§§§
Ciò posto, deve confermarsi la valutazione espressa nell'ordinanza del 10.11.2024 in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione, perché tardivamente proposta in relazione al termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Ed infatti, va ribadito che il presente giudizio ha ad oggetto un rapporto di locazione, sicchè lo stesso è stato erroneamente introdotto con citazione (rito ordinario), anziché con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. (rito del lavoro o locatizio).
Sul punto, deve aderirsi al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui
“nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del
d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.” (Cass. SS.UU. 927/2022, seguite da giurisprudenza conforme delle sezioni semplici della stessa Suprema Corte).
Nella specie, l'opposto decreto ingiuntivo è stato notificato nelle forme dell'art. 140
c.p.c. e, segnatamente, detta notifica si è perfezionata in data 29.3.2024, al compimento del decimo giorno dalla spedizione (in data 19.3.2024) della raccomandata informativa, non potendo rilevare la data (9.4.2024) del materiale ritiro della raccomandata stessa da parte del pagina 2 di 3 destinatario, in quanto successiva, per l'appunto, al compimento del decimo giorno di cui sopra
(v. Corte cost., sent. n. 3/2010).
La presente causa è stata iscritta a ruolo, con deposito della citazione in cancelleria, in data 14.5.2024, e dunque oltre 40 giorni dal 29.3.2024.
Di qui l'inammissibilità per tardività della proposta opposizione. Ne consegue che l'opposto decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo;
in particolare, ne va confermata l'esecutività già provvisoriamente dichiarata con ordinanza del 10.11.2024. Posta l'immediata definizione del rapporto sostanziale tra e Controparte_1 [...]
(qualificatasi fideiussore), non può certamente farsi luogo, per evidenti ragioni di Parte_1 economia processuale e di ragionevole durata del processo, alla prosecuzione del giudizio stesso per l'indagine sul rapporto tra e la società (preteso Parte_1 Controparte_2 obbligato principale), previa autorizzazione della chiamata in causa di detto ultimo terzo;
tale accertamento la potrà eventualmente chiedere in autonomo giudizio. Pt_1
Si richiama infatti l'orientamento fatto proprio da Cass. SS.UU. 4309/2010, secondo cui
“in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo”. Nello stesso senso Cass. 3692/2020, secondo cui “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1321/2024 R.G.,
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 262/2024, emesso da questo Tribunale in data 14.3.2024 e notificato in data 29.3.2024, decreto di cui, per l'effetto, conferma l'esecutività.
RIGETTA la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata da . Parte_1
CONDANNA alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 8.8.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1321/2024 R.G., promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Giombarresi
-opponente-
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1 C.F._2
Schininà
-opposto-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio (introdotto con citazione notificata il 10.5.2024 e depositata in cancelleria il 14.5.2024) ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 262/2024, emesso da questo Tribunale in data 14.3.2024 e notificato in data 29.3.2024, per il pagamento, in favore di , della somma di € 8.050,00, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di canoni di locazione dovuti in forza di contratto stipulato, tra il e la società il 18.4.2016 e CP_1 Controparte_2 registrato il 19.4.2016, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso commerciale, sito in
Ragusa nella via Archimede n. 327.
In particolare, l'opponente deduceva la nullità o, comunque, l'estinzione della fideiussione dalla stessa assunta con il richiamato contratto di locazione per l'adempimento delle obbligazioni da esso discendenti in capo al conduttore di cui Controparte_2 [...]
era all'epoca legale rappresentante. Parte_1
Inoltre, l'opponente chiedeva di essere ammessa a chiamare in garanzia la società
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore , quale CP_2 Parte_2 obbligato principale e la stessa con assegnazione di un termine per la Parte_2 chiamata del terzo e fissazione all'uopo di una nuova udienza ex art. 269 c.p.c..
chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e, “nella Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di controparte”, “condannare
pagina 1 di 3 la società in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_3 Parte_2
e della sig.ra al pagamento delle somme ingiunte, tenendo indenne la Parte_2 sig.ra da ogni spesa conseguente al presente giudizio, ivi comprese quelle del Parte_1 sottoscritto avvocato”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 29.7.2024, , il Controparte_1 quale eccepiva preliminarmente la tardività della proposta opposizione in relazione al termine di cui all'art. 641 c.p.c. e, nel merito, resisteva alle difese ed eccezioni avversarie con argomentazioni puntualmente esposte nella comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza cartolare del dì 8.11.2024 (quella indicata in citazione), il giudice
– con ordinanza del 10.11.2024 – dichiarava provvisoriamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo, stante l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta avverso lo stesso, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., assegnando all'opposto termine sino a trenta giorni prima della predetta udienza ed all'opponente sino a dieci giorni prima della stessa udienza per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria;
la procedura di mediazione, obbligatoria in materia di locazione, era stata già esperita prima del ricorso monitorio.
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del
18.4.2025, le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva automaticamente rimessa in decisione.
§§§
Ciò posto, deve confermarsi la valutazione espressa nell'ordinanza del 10.11.2024 in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione, perché tardivamente proposta in relazione al termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Ed infatti, va ribadito che il presente giudizio ha ad oggetto un rapporto di locazione, sicchè lo stesso è stato erroneamente introdotto con citazione (rito ordinario), anziché con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. (rito del lavoro o locatizio).
Sul punto, deve aderirsi al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui
“nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del
d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.” (Cass. SS.UU. 927/2022, seguite da giurisprudenza conforme delle sezioni semplici della stessa Suprema Corte).
Nella specie, l'opposto decreto ingiuntivo è stato notificato nelle forme dell'art. 140
c.p.c. e, segnatamente, detta notifica si è perfezionata in data 29.3.2024, al compimento del decimo giorno dalla spedizione (in data 19.3.2024) della raccomandata informativa, non potendo rilevare la data (9.4.2024) del materiale ritiro della raccomandata stessa da parte del pagina 2 di 3 destinatario, in quanto successiva, per l'appunto, al compimento del decimo giorno di cui sopra
(v. Corte cost., sent. n. 3/2010).
La presente causa è stata iscritta a ruolo, con deposito della citazione in cancelleria, in data 14.5.2024, e dunque oltre 40 giorni dal 29.3.2024.
Di qui l'inammissibilità per tardività della proposta opposizione. Ne consegue che l'opposto decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo;
in particolare, ne va confermata l'esecutività già provvisoriamente dichiarata con ordinanza del 10.11.2024. Posta l'immediata definizione del rapporto sostanziale tra e Controparte_1 [...]
(qualificatasi fideiussore), non può certamente farsi luogo, per evidenti ragioni di Parte_1 economia processuale e di ragionevole durata del processo, alla prosecuzione del giudizio stesso per l'indagine sul rapporto tra e la società (preteso Parte_1 Controparte_2 obbligato principale), previa autorizzazione della chiamata in causa di detto ultimo terzo;
tale accertamento la potrà eventualmente chiedere in autonomo giudizio. Pt_1
Si richiama infatti l'orientamento fatto proprio da Cass. SS.UU. 4309/2010, secondo cui
“in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo”. Nello stesso senso Cass. 3692/2020, secondo cui “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1321/2024 R.G.,
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 262/2024, emesso da questo Tribunale in data 14.3.2024 e notificato in data 29.3.2024, decreto di cui, per l'effetto, conferma l'esecutività.
RIGETTA la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata da . Parte_1
CONDANNA alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 8.8.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti pagina 3 di 3