Art. 21. Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio 1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c) , e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , il Governo e' autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 , sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio .
Note all'art. 21:
- Per il testo dell' art. 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'art. 9.
- Per il testo dell' art. 35 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'art. 18.
- La direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 1 dicembre 2015, n. L 314.
Note all'art. 21:
- Per il testo dell' art. 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'art. 9.
- Per il testo dell' art. 35 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'art. 18.
- La direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 1 dicembre 2015, n. L 314.