Art. 3.
Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 2 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.
Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 2 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.