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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 21.03.2024 iscritta al n. 87/2024 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 24.10.2024
d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Parte_1
Formigoni e Paola Mantovani del foro di Mantova, domiciliatari
OGGETTO: giusta delega in atti.
Altre controversie in
RICORRENTE APPELLANTE
materia di previdenza c o n t r o
CIPAG – CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E obbligatoria
Parte_2 in
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Perassi
del foro di Torino, domiciliataria giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 244 del 2023 del Tribunale di
Mantova. - 2 -
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 244/23 il Tribunale di Mantova, giudice del lavoro,
respingeva l'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo ottenuto da per il pagamento della contribuzione Pt_3
minima relativa al periodo 2002/2019 (quanto al 2019 solo per sanzioni dichiarative).
Il Tribunale, premesso che l'opponente si era cancellato dall'Albo e quindi anche dalla in data 11.9.2018, respingeva, in primo CP_1
luogo, l'eccezione di prescrizione perché il geom. dal 2002 in Pt_1
avanti non aveva mai inviato alla la dichiarazione dei redditi e CP_1
comunque per effetto degli atti interruttivi prodotti in atti.
In secondo luogo, osservava che a fronte dell'iscrizione all'Albo
mantenuta sino al 2018 le circostanze dedotte dal geometra a sostegno dell'opposizione (la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, il mancato esercizio in via continuativa della libera professione, la chiusura della partita IVA), non facevano venir meno l'obbligo di iscrizione alla CP_1
proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza. Parte_1
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_3
All'esito della discussione, la causa era decisa come da dispositivo - 3 -
letto in udienza.
***
Con il primo motivo l'appellante sostiene che a decorrere dal 2010 si trovava nell'impossibilità di esercitare l'attività di geometra, in quanto per effetto della sentenza dichiarativa del fallimento della e del socio , nonché della sentenza penale di CP_2 Parte_1
condanna per bancarotta fraudolenta, gli era stato inibito l'esercizio di attività commerciali. Inoltre, sostiene l'illegittimità della pretesa della alla luce di quanto stabilito da Cass. 5375/19, in tema di CP_1
autonomia regolamentare delle Casse previdenziali privatizzate ex art. 2 d.lgs. n. 509/94.
Con il secondo motivo sostiene che le sanzioni dichiarative non sono dovute, dal momento che egli non era tenuto a inviare le dichiarazioni reddituali.
Con il terzo motivo relativo all'eccezione di prescrizione l'appellante sostiene che sarebbero decorsi più di 5 anni tra la notifica delle cartelle esattoriali e la richiesta della risultando tardivi gli atti Pt_3
interruttivi e che, con particolare riferimento al 2009, mancherebbe anche la prova della notifica.
Con il quarto motivo sostiene l'illogicità e carenza di motivazione della sentenza in merito all'applicazione e al calcolo degli interessi e lamenta anche l'illegittima applicazione di interessi moratori sulle sanzioni. Peraltro, nell'ambito del medesimo motivo, viene rinnovata l'eccezione di prescrizione, sostenendosi che il diritto della CP_1
poteva essere esercitato a prescindere dal mancato invio da parte del - 4 -
elle dichiarazioni dei redditi. Pt_1
Con il quinto e sesto motivo sostiene che il primo giudice ha illegittimamente addossato al ricorrente l'onere di provare i presupposti per l'iscrizione e si ribadisce che in forza delle citate sentenze di fallimento e di condanna per bancarotta il ricorrente non poteva ricoprire ruoli per i quali è necessaria l'iscrizione all'albo.
Aggiunge di essere stato impiegato presso Acea Costruzioni come tecnico di cantiere e, infine, che l'estratto conto contributivo CP_3
dimostra che dal 2010 dopo la dichiarazione di fallimento il ricorrente non ha più svolto la libera professione.
***
I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente anche perché
contengono censure variamente ripetute, non sono fondati.
Premesso che è pacifico in causa che si è cancellato Parte_1
dall'Albo dei geometri con decorrenza dall'11.9.2018 (v. doc. 2
ricorrente) e conseguentemente è stato depennato dalla , non è Pt_3
fondato l'assunto (invero non formulato in primo grado) secondo cui a decorrere dal 2010 l'esercizio della professione era impossibile per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento e della sentenza penale di condanna per bancarotta fraudolenta.
Si tratta di assunto infondato.
Con sentenza in data 30.4.2009 il Tribunale di Mantova dichiarava il fallimento della « Parte_4
, esercente l'attività di costruzione edifici e lavori
[...] CP_4
di ingegneria civile, nonché dei soci illimitatamente responsabili - 5 -
e . Parte_4 Parte_1
Ora, seppure il fallimento comporta rilevanti conseguenze in ordine all'amministrazione del patrimonio del fallito, deve tuttavia osservarsi che il fallimento, di per sé, non vieta l'esercizio di attività libero professionale, essendo questa un'attività di tipo intellettuale diversa da quella d'impresa. Quindi, deve escludersi che la dichiarazione di fallimento comporti, di per sé, l'impossibilità di svolgere un'attività
libero professionale (fatta ovviamente salva la destinazione dei ricavi al soddisfo dei creditori).
Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla sentenza penale in data 27.4.2015 del Tribunale di Mantova che ha condannato l'odierno appellante per il reato di bancarotta fraudolenta,
dichiarandolo inabilitato all'esercizio di una impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni. Ed invero, la pena accessoria dell'inabilità
all'esercizio di impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, non rende, di per sé,
impossibile al condannato l'esercizio di attività libero-professionale,
stante la natura squisitamente intellettuale della stessa.
Pertanto, l'esercizio dell'attività professionale non era impedito dalle due sentenze invocate dall'appellante.
Per escludere l'obbligo contributivo, non vale richiamare la decisione di Cass. 5375/19, espressione di un orientamento superato dalla Corte
di Cassazione, la quale ha definitivamente affermato il seguente principio: «In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini - 6 -
dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Parte_5
e del pagamento della contribuzione minima, è
[...]
condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta
, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la CP_1
natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata
produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il
sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l.
n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare
l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti» (Cass. 4568/21,
23627/21, 23628/21, 23629/21, 23630/21, 23631/21, 23633/21,
24135/21, 28118/21, 28119/21 35481/21, 1410/22, 4861/22,
7820/22).
Neppure rileva che a decorrere dal 2009 l'appellante sia stato titolare di rapporti di lavoro dipendente con imprese di costruzione e di servizi di ingegneria, quali SPA Reggiani Costruzioni, SRL Giardino
Costruzioni, s.r.l. So.Ge.In, SPA ACEA Costruzioni, SPA General
Edil (solo nel 2018 è stato assunto da un'Agenzia per il lavoro, doc. 3
ricorrente). In primo luogo, il ricorrente nulla ha dedotto in ordine al contenuto delle mansioni svolte, né ha fornito un qualche elemento da cui desumere l'impossibilità di svolgere, anche in via solo occasionale, attività avente comunque contenuto professionale. Anzi,
l'aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di aziende di costruzioni induce fondatamente a ritenere, in mancanza di elementi contrari, che il abbia mantenuto per anni l'iscrizione all'albo Pt_1
professionale anche dopo aver chiuso la partita IVA, proprio per poter - 7 -
svolgere a favore delle imprese datrici di lavoro attività a contenuto libero professionale (es. pratiche edilizie), con spendita del titolo di geometra iscritto all'Albo.
Né il fatto di essere iscritto alla gestione lavoratori dipendenti è CP_3
di per sé ostativo dell'obbligo contributivo nei confronti della
[...]
non sussistendo nel caso di specie alcuna ipotesi di doppia Pt_5
contribuzione per la medesima attività. Ed invero, non vi sono elementi (nulla avendo il ricorrente dedotto in proposito) per ritenere che tra le mansioni del proprio inquadramento contrattuale di tecnico di cantiere (come riferite dallo stesso appellante) rientravano anche mansioni che richiedevano il possesso e la spendita del titolo di geometra iscritto all'albo. Con la conseguenza che lo svolgimento,
anche solo occasionale, di attività professionale, seppure resa a nome e in favore del datore di lavoro, resta al di fuori dell'attività rientrante nell'inquadramento contrattuale di dipendente e giustifica l'obbligo contributivo nei confronti della CP_1
In altre parole: in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che, pur essendo il già assicurato quale lavoratore dipendente, con Pt_1
conseguente doppia tutela previdenziale, l'obbligo di iscrizione alla non vìola il divieto di doppia contribuzione, perché si Parte_5
tratta di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, e l'altra, quella libero professionale, prestata al di fuori di questo rapporto.
Nessuna violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio è
stata compiuta dal primo giudice, atteso che a fronte dell'iscrizione - 8 -
all'albo mantenuta per tanti anni, condizione sufficiente per l'iscrizione alla il geom. si è limitato a invocare una CP_1 Pt_1
pretesa efficacia ostativa della sentenza dichiarativa di fallimento e della sentenze penale di condanna, la chiusura della partita IVA e il mero fatto dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato, intercorsi,
peraltro con imprese di costruzione nell'ambito delle quali è ben possibile l'esercizio dell'attività libero professionale.
Infondati risultano le censure circa l'asserita prescrizione estintiva della pretesa della Anche a prescindere dal mancato invio alla CP_1
delle dichiarazioni reddituali, le censure non tengono conto CP_1
della prova fornita dalla circa i numerosi atti interruttivi della CP_1
prescrizione (raccomandate a.r. di messa in mora inviate dal 2011 al
2022, doc. 5-23; 13 cartelle esattoriali, acquisite su ordine del
Tribunale, notificate tra il 2004 e il 2021; atti di pignoramento presso terzi, insinuazioni al passivo, atti di intimazione successivi alla notifica di ogni cartella).
In particolare, dai documenti in atti prodotti dalla e da CP_1 CP_5
risulta quanto segue.
Per l'anno contributivo 2002 - 2003: tali importi sono stati inseriti nel ruolo 2004 e a seguito della consegna del ruolo ad , CP_5
quest'ultima ha provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420040018532011000 in data 28.09.2004, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 24 e doc. 7 pag. 5-6 . CP_5 Pt_3 CP_5
, a seguito della notifica della cartella esattoriale, ha poi dato CP_5
avvio e/o è intervenuta in procedure esecutive azionate nei confronti - 9 -
del geometra come emerge dal prospetto delle procedure relative al
RUOLO 2004 (sub all. 38) scaricato direttamente dal portale CP_5
cui l'Ente impositore ha accesso riservato. In particolare, da tale documento (che trova altresì conferma nel prospetto di cartella per contribuente sub. all. 24) prova la circostanza che ha azionato CP_5
in data 04.05.2007 un pignoramento presso terzi, in data
16.06.2009 si è insinuata nella procedura concorsuale,
successivamente ha notificato avviso di intimazione in data
26.11.2011, 22.07.2016 e 06.04.2018. La ha sollecitato il CP_1
pagamento di tale annualità a mezzo raccomandata AR del
07.01.2011 (all. 22) e, successivamente, a mezzo raccomandata del
29.10.2014 (all. 23) e raccomandata AR del 11.12.2019 (all. 11), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della CP_1
inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05).
Per l'anno contributivo 2004: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2005 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420050017157109000 in data 26.09.2005, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 25 ) e confermato dalla cartella CP_5 Pt_3
notificata prodotta da (doc. 7 pag. 7-8 . Anche per il CP_5 CP_5
ha avviato procedure esecutive (cfr. all. 39 Controparte_6
), in particolare ha azionato in data 04.05.2007 un Pt_3
pignoramento presso terzi, in data 16.06.2009 si è insinuata nella procedura concorsuale, successivamente ha notificato avviso di intimazione in data 26.11.2011, 22.07.2016 e 06.04.2018. ha CP_1 - 10 -
sollecitato il pagamento di tale annualità a mezzo raccomandata AR
del 20.12.11 (all. 19) e, successivamente, a mezzo raccomandata del
08.06.2015 (all. 21) e raccomandata del 26.06.2020 (all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della CP_1
inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05).
Per l'anno contributivo 2005: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2006 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420060012604334000 in data 10.11.2006, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 26 ) e confermato dalla cartella CP_5 Pt_3
notificata prodotta da (cfr. doc. 7 pag. 9-10 . CP_5 CP_5
Anche per il RUOLO ha avviato procedure esecutive CP_7
(cfr. all. 40 ), in Pt_3
particolare ha azionato in data 04.05.2007 un pignoramento presso terzi, in data 16.06.2009 si è insinuata nella procedura concorsuale,
successivamente ha notificato avviso di intimazione in data
22.07.2016 e 06.04.2018. La ha sollecitato il pagamento di CP_1
tale annualità a mezzo raccomandata AR del 20.12.11 (all. 19)
e, successivamente, a mezzo raccomandata del 16.11.2016 (all. 20),
cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della CP_1
inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05) e il successivo sollecito di CP_1
inviato a mezzo AR in data 25.03.2022 (all. 07).
Per l'anno contributivo 2006: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2007 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5 - 11 -
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420070013624380000 in data 24.05.2008, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 27 e doc 7 pag. 11-14 . CP_5 Pt_3 CP_5
Anche per il ha avviato procedure esecutive Controparte_8
(cfr. all. 41 ), in particolare in data 16.06.2009 si è insinuata Pt_3
nella procedura concorsuale, successivamente ha notificato avviso di intimazione in data 22.07.2016 e 06.04.2018. ha CP_1
sollecitato il pagamento di tale annualità a mezzo raccomandata AR
del 28.11.2012 (all. 17) e successivamente a mezzo raccomandata del
03.10.2017 (all. 18), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05) CP_1
e il successivo sollecito di inviato a mezzo AR in data CP_1
25.03.2022 (all. 07).
Per l'anno contributivo 2007: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2008 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420080012360371000 in data 28.10.2008, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 28) e dalla cartella notificata prodotta da CP_5
(cfr. doc. 07 pag. 15-16). Successivamente ha CP_5 CP_1
sollecitato il pagamento di tale annualità a mezzo raccomandata AR
del 22.10.2013 (all. 15), e successiva raccomandata del 15.06.2018
(all. 16) cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05). Anche per il CP_1
ha avviato procedure esecutive (cfr. all. 42 Controparte_9
), in particolare in data 16.06.2009 si è insinuata nella Pt_3 - 12 -
procedura concorsuale, successivamente ha notificato avviso di intimazione in data 22.07.2016 e 06.04.2018.
Per l'anno contributivo 2008: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2010 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420100012487507000 in data 28.05.2010, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 29). Successivamente la ha CP_5 CP_1
sollecitato il pagamento di tali annualità a mezzo raccomandata
AR del 29.10.2014 (all. 14 ), e successiva raccomandata del
22.06.2020 (all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. CP_1
05). Anche per il RUOLO 2010 ha avviato procedure CP_5
esecutive (cfr. all. 43 ), in particolare in data 16.06.2009 si è Pt_3
insinuata nella procedura concorsuale, successivamente ha notificato avviso di intimazione in data 22.07.2016 e 06.04.2018.
Per l'anno contributivo 2009: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2011 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420110003247027000 in data 14.04.2011, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 30) e dalla cartella esattoriale notificata CP_5
prodotta da (doc. 07 pag.
1-4 A tal proposito si CP_5 CP_5
osserva che la cartella è stata notificata non solo alla curatrice ma anche al sig. e regolarmente ritirata, contrariamente a quanto Pt_1
affermato in appello dal ricorrente. Successivamente ha CP_1
sollecitato il pagamento di tali annualità a mezzo raccomandata AR - 13 -
del 15.12.2015 (all. 13), e successiva raccomandata del 26.06.2020
(all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05). CP_1
Per gli anni contributivi 2010 – 2011: tali importi sono stati inseriti nel ruolo 2014 e a seguito della consegna del ruolo ad , CP_5
quest'ultima ha provveduto alla notifica della cartella esattoriale n. 06420140001162354000 in data 19.03.2014, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 31) e dalla cartella notificata prodotta da CP_5
(doc. 07 pag. 17-18 . Successivamente ha CP_5 CP_5 CP_1
sollecitato il pagamento di tali annualità a mezzo raccomandata AR
del 08.02.2019 (all. 12) e del 26.06.2020 (all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR CP_1
in data 28.03.2022 (all. 05).
Per l'anno contributivo 2012: è stata inviata da parte di CP_1
preavviso di ruolo prot. 000052522 del 29/09/2014 (all. 10). A
seguito del mancato pagamento, ha poi iscritto a ruolo le CP_1
somme rimaste insolute e ha avviato la procedura di riscossione coattiva, previa consegna del ruolo all' Controparte_10
, la quale a sua volta ha provveduto, alla notifica della
[...]
cartella esattoriale n. 06420150000446641000 in data 13.03.2015
(cfr. all. 32 e doc. 07 pag. 19-20 . Successivamente è Pt_3 CP_5
stato inviato a mezzo raccomandata AR in data 11.12.2019 da Cassa
sollecito interruttivo della prescrizione (all. 11), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo CP_1
AR in data 28.03.2022 (all. 05). - 14 -
Per l'anno contributivo 2013: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2016 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420160001205984000 in data 03.03.2017 (all. 33 e Pt_3
doc. 7 pag. 21 . Successivamente è stato inviato a mezzo CP_5
raccomandata AR in data 26.06.2020 da Cassa sollecito interruttivo della prescrizione (all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data CP_1
28.03.2022 (all. 05).
Per l'anno contributivo 2014: è stato inviato, a mezzo mail, da parte di preavviso di emissione ruolo prot. 000639852 del CP_1
23/09/2016 (all. 08). A seguito del mancato pagamento, la ha CP_1
poi iscritto a ruolo le somme rimaste insolute e ha avviato la procedura di riscossione coattiva, previa consegna del ruolo all' la quale a sua volta ha Controparte_10
provveduto, alla notifica della cartella esattoriale n.
06420170000626337000 in data 16.05.2017 (cfr. all. 34 e Pt_3
doc. 7 pag. 28-35). Successivamente è stato inviato a mezzo raccomandata AR in data 26.06.2020 da ulteriore sollecito CP_1
interruttivo della prescrizione (all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data CP_1
28.03.2022 (all. 05).
Per l'annualità contributiva 2015: è stato inviato, a mezzo mail, da parte di preavviso di emissione ruolo prot. 000392282 del CP_1
31/07/2017 (all. 06). A seguito del mancato pagamento, ha CP_1 - 15 -
poi iscritto a ruolo le somme rimaste insolute e ha avviato la procedura di riscossione coattiva, previa consegna del ruolo all' , la quale a sua volta ha Controparte_10
provveduto, alla notifica della cartella esattoriale n.
06420180000773201000 in data 19.01.2019 (cfr. all 35 e doc. Pt_3
7 pag. 37-40). È stata quindi inviata, dal legale della lettera di CP_1
messa in mora interruttiva della prescrizione a mezzo AR in data
28.03.22 (all. 05), e ulteriore lettera di messa in mora da parte di a mezzo AR in data 25.03.2022 (all. 07). CP_1
Per le annualità dal 2016 in poi il termine di prescrizione è in ogni caso stato interrotto dalla lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05). CP_1
Con riferimento all'asserita illogicità e carenza di motivazione circa l'applicazione e al calcolo degli interessi, nonché all'applicazione di interessi moratori sulle sanzioni, occorre in primo luogo precisare che nessuna contestazione specifica è svolta nel ricorso di appello,
limitandosi il ad affermare la carenza di motivazione, senza Pt_1
però indicare una qualche precisa ragione di illegittimità.
Il motivo è comunque infondato.
Le somme dovute sono analiticamente dettagliate nella attestazione di credito e nell'estratto contributivo posti a base del decreto ingiuntivo.
In particolare, le sanzioni e gli interessi sono correttamente calcolati ai sensi del Regolamento della (art. 43), là dove viene prevista CP_1
l'applicazione di sanzioni in misura e percentuale rispetto ai contributi non pagati e il pagamento di interessi moratori nella misura - 16 -
prevista per le imposte dirette (in particolare, l'art. 43.8 indica le modalità di calcolo e il tasso applicabile), di modo che le doglianze circa la necessità di motivazione dei conteggi non hanno fondamento.
Quanto alle sanzioni dichiarative, premesso che è pacifico che l'appellante non ha mai comunicato alla quanto meno dal CP_1
2002, alla i propri redditi, è sufficiente osservare che le stesse CP_1
sono dovute per la violazione degli obblighi di comunicazione dei dati reddituali cui l'iscritto è tenuto anche per le ipotesi di redditi negativi o non sussistenti, in applicazione della normativa regolamentare dell'ente (v. art.
6.1 del Regolamento).
Peraltro, è opportuno considerare che le cartelle esattoriali che contengono il credito per capitale, sanzioni e interessi azionato in questa sede con il decreto ingiuntivo opposto non sono mai state impugnate, cosicché il quantum della pretesa è divenuto definitivo, il che rende in sostanza irrilevanti le censure in ordine ai criteri di calcolo di interessi e sanzioni, tenuto conto che, tutt'al più, si è
trattato solo di aggiornare il credito con i medesimi criteri di calcolo applicati nelle cartelle.
***
In conclusione, l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
- 17 -
respinge l'appello avverso la sentenza n. 244/23 del Tribunale di
Mantova e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado,
liquidate in € 2.000, oltre accessori come per legge.
Brescia, 24 ottobre 2024
Il Presidente est.
dott. Antonio Matano
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 21.03.2024 iscritta al n. 87/2024 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 24.10.2024
d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Parte_1
Formigoni e Paola Mantovani del foro di Mantova, domiciliatari
OGGETTO: giusta delega in atti.
Altre controversie in
RICORRENTE APPELLANTE
materia di previdenza c o n t r o
CIPAG – CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E obbligatoria
Parte_2 in
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Perassi
del foro di Torino, domiciliataria giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 244 del 2023 del Tribunale di
Mantova. - 2 -
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 244/23 il Tribunale di Mantova, giudice del lavoro,
respingeva l'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo ottenuto da per il pagamento della contribuzione Pt_3
minima relativa al periodo 2002/2019 (quanto al 2019 solo per sanzioni dichiarative).
Il Tribunale, premesso che l'opponente si era cancellato dall'Albo e quindi anche dalla in data 11.9.2018, respingeva, in primo CP_1
luogo, l'eccezione di prescrizione perché il geom. dal 2002 in Pt_1
avanti non aveva mai inviato alla la dichiarazione dei redditi e CP_1
comunque per effetto degli atti interruttivi prodotti in atti.
In secondo luogo, osservava che a fronte dell'iscrizione all'Albo
mantenuta sino al 2018 le circostanze dedotte dal geometra a sostegno dell'opposizione (la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, il mancato esercizio in via continuativa della libera professione, la chiusura della partita IVA), non facevano venir meno l'obbligo di iscrizione alla CP_1
proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza. Parte_1
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_3
All'esito della discussione, la causa era decisa come da dispositivo - 3 -
letto in udienza.
***
Con il primo motivo l'appellante sostiene che a decorrere dal 2010 si trovava nell'impossibilità di esercitare l'attività di geometra, in quanto per effetto della sentenza dichiarativa del fallimento della e del socio , nonché della sentenza penale di CP_2 Parte_1
condanna per bancarotta fraudolenta, gli era stato inibito l'esercizio di attività commerciali. Inoltre, sostiene l'illegittimità della pretesa della alla luce di quanto stabilito da Cass. 5375/19, in tema di CP_1
autonomia regolamentare delle Casse previdenziali privatizzate ex art. 2 d.lgs. n. 509/94.
Con il secondo motivo sostiene che le sanzioni dichiarative non sono dovute, dal momento che egli non era tenuto a inviare le dichiarazioni reddituali.
Con il terzo motivo relativo all'eccezione di prescrizione l'appellante sostiene che sarebbero decorsi più di 5 anni tra la notifica delle cartelle esattoriali e la richiesta della risultando tardivi gli atti Pt_3
interruttivi e che, con particolare riferimento al 2009, mancherebbe anche la prova della notifica.
Con il quarto motivo sostiene l'illogicità e carenza di motivazione della sentenza in merito all'applicazione e al calcolo degli interessi e lamenta anche l'illegittima applicazione di interessi moratori sulle sanzioni. Peraltro, nell'ambito del medesimo motivo, viene rinnovata l'eccezione di prescrizione, sostenendosi che il diritto della CP_1
poteva essere esercitato a prescindere dal mancato invio da parte del - 4 -
elle dichiarazioni dei redditi. Pt_1
Con il quinto e sesto motivo sostiene che il primo giudice ha illegittimamente addossato al ricorrente l'onere di provare i presupposti per l'iscrizione e si ribadisce che in forza delle citate sentenze di fallimento e di condanna per bancarotta il ricorrente non poteva ricoprire ruoli per i quali è necessaria l'iscrizione all'albo.
Aggiunge di essere stato impiegato presso Acea Costruzioni come tecnico di cantiere e, infine, che l'estratto conto contributivo CP_3
dimostra che dal 2010 dopo la dichiarazione di fallimento il ricorrente non ha più svolto la libera professione.
***
I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente anche perché
contengono censure variamente ripetute, non sono fondati.
Premesso che è pacifico in causa che si è cancellato Parte_1
dall'Albo dei geometri con decorrenza dall'11.9.2018 (v. doc. 2
ricorrente) e conseguentemente è stato depennato dalla , non è Pt_3
fondato l'assunto (invero non formulato in primo grado) secondo cui a decorrere dal 2010 l'esercizio della professione era impossibile per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento e della sentenza penale di condanna per bancarotta fraudolenta.
Si tratta di assunto infondato.
Con sentenza in data 30.4.2009 il Tribunale di Mantova dichiarava il fallimento della « Parte_4
, esercente l'attività di costruzione edifici e lavori
[...] CP_4
di ingegneria civile, nonché dei soci illimitatamente responsabili - 5 -
e . Parte_4 Parte_1
Ora, seppure il fallimento comporta rilevanti conseguenze in ordine all'amministrazione del patrimonio del fallito, deve tuttavia osservarsi che il fallimento, di per sé, non vieta l'esercizio di attività libero professionale, essendo questa un'attività di tipo intellettuale diversa da quella d'impresa. Quindi, deve escludersi che la dichiarazione di fallimento comporti, di per sé, l'impossibilità di svolgere un'attività
libero professionale (fatta ovviamente salva la destinazione dei ricavi al soddisfo dei creditori).
Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla sentenza penale in data 27.4.2015 del Tribunale di Mantova che ha condannato l'odierno appellante per il reato di bancarotta fraudolenta,
dichiarandolo inabilitato all'esercizio di una impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni. Ed invero, la pena accessoria dell'inabilità
all'esercizio di impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, non rende, di per sé,
impossibile al condannato l'esercizio di attività libero-professionale,
stante la natura squisitamente intellettuale della stessa.
Pertanto, l'esercizio dell'attività professionale non era impedito dalle due sentenze invocate dall'appellante.
Per escludere l'obbligo contributivo, non vale richiamare la decisione di Cass. 5375/19, espressione di un orientamento superato dalla Corte
di Cassazione, la quale ha definitivamente affermato il seguente principio: «In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini - 6 -
dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Parte_5
e del pagamento della contribuzione minima, è
[...]
condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta
, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la CP_1
natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata
produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il
sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l.
n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare
l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti» (Cass. 4568/21,
23627/21, 23628/21, 23629/21, 23630/21, 23631/21, 23633/21,
24135/21, 28118/21, 28119/21 35481/21, 1410/22, 4861/22,
7820/22).
Neppure rileva che a decorrere dal 2009 l'appellante sia stato titolare di rapporti di lavoro dipendente con imprese di costruzione e di servizi di ingegneria, quali SPA Reggiani Costruzioni, SRL Giardino
Costruzioni, s.r.l. So.Ge.In, SPA ACEA Costruzioni, SPA General
Edil (solo nel 2018 è stato assunto da un'Agenzia per il lavoro, doc. 3
ricorrente). In primo luogo, il ricorrente nulla ha dedotto in ordine al contenuto delle mansioni svolte, né ha fornito un qualche elemento da cui desumere l'impossibilità di svolgere, anche in via solo occasionale, attività avente comunque contenuto professionale. Anzi,
l'aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di aziende di costruzioni induce fondatamente a ritenere, in mancanza di elementi contrari, che il abbia mantenuto per anni l'iscrizione all'albo Pt_1
professionale anche dopo aver chiuso la partita IVA, proprio per poter - 7 -
svolgere a favore delle imprese datrici di lavoro attività a contenuto libero professionale (es. pratiche edilizie), con spendita del titolo di geometra iscritto all'Albo.
Né il fatto di essere iscritto alla gestione lavoratori dipendenti è CP_3
di per sé ostativo dell'obbligo contributivo nei confronti della
[...]
non sussistendo nel caso di specie alcuna ipotesi di doppia Pt_5
contribuzione per la medesima attività. Ed invero, non vi sono elementi (nulla avendo il ricorrente dedotto in proposito) per ritenere che tra le mansioni del proprio inquadramento contrattuale di tecnico di cantiere (come riferite dallo stesso appellante) rientravano anche mansioni che richiedevano il possesso e la spendita del titolo di geometra iscritto all'albo. Con la conseguenza che lo svolgimento,
anche solo occasionale, di attività professionale, seppure resa a nome e in favore del datore di lavoro, resta al di fuori dell'attività rientrante nell'inquadramento contrattuale di dipendente e giustifica l'obbligo contributivo nei confronti della CP_1
In altre parole: in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che, pur essendo il già assicurato quale lavoratore dipendente, con Pt_1
conseguente doppia tutela previdenziale, l'obbligo di iscrizione alla non vìola il divieto di doppia contribuzione, perché si Parte_5
tratta di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, e l'altra, quella libero professionale, prestata al di fuori di questo rapporto.
Nessuna violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio è
stata compiuta dal primo giudice, atteso che a fronte dell'iscrizione - 8 -
all'albo mantenuta per tanti anni, condizione sufficiente per l'iscrizione alla il geom. si è limitato a invocare una CP_1 Pt_1
pretesa efficacia ostativa della sentenza dichiarativa di fallimento e della sentenze penale di condanna, la chiusura della partita IVA e il mero fatto dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato, intercorsi,
peraltro con imprese di costruzione nell'ambito delle quali è ben possibile l'esercizio dell'attività libero professionale.
Infondati risultano le censure circa l'asserita prescrizione estintiva della pretesa della Anche a prescindere dal mancato invio alla CP_1
delle dichiarazioni reddituali, le censure non tengono conto CP_1
della prova fornita dalla circa i numerosi atti interruttivi della CP_1
prescrizione (raccomandate a.r. di messa in mora inviate dal 2011 al
2022, doc. 5-23; 13 cartelle esattoriali, acquisite su ordine del
Tribunale, notificate tra il 2004 e il 2021; atti di pignoramento presso terzi, insinuazioni al passivo, atti di intimazione successivi alla notifica di ogni cartella).
In particolare, dai documenti in atti prodotti dalla e da CP_1 CP_5
risulta quanto segue.
Per l'anno contributivo 2002 - 2003: tali importi sono stati inseriti nel ruolo 2004 e a seguito della consegna del ruolo ad , CP_5
quest'ultima ha provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420040018532011000 in data 28.09.2004, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 24 e doc. 7 pag. 5-6 . CP_5 Pt_3 CP_5
, a seguito della notifica della cartella esattoriale, ha poi dato CP_5
avvio e/o è intervenuta in procedure esecutive azionate nei confronti - 9 -
del geometra come emerge dal prospetto delle procedure relative al
RUOLO 2004 (sub all. 38) scaricato direttamente dal portale CP_5
cui l'Ente impositore ha accesso riservato. In particolare, da tale documento (che trova altresì conferma nel prospetto di cartella per contribuente sub. all. 24) prova la circostanza che ha azionato CP_5
in data 04.05.2007 un pignoramento presso terzi, in data
16.06.2009 si è insinuata nella procedura concorsuale,
successivamente ha notificato avviso di intimazione in data
26.11.2011, 22.07.2016 e 06.04.2018. La ha sollecitato il CP_1
pagamento di tale annualità a mezzo raccomandata AR del
07.01.2011 (all. 22) e, successivamente, a mezzo raccomandata del
29.10.2014 (all. 23) e raccomandata AR del 11.12.2019 (all. 11), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della CP_1
inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05).
Per l'anno contributivo 2004: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2005 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420050017157109000 in data 26.09.2005, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 25 ) e confermato dalla cartella CP_5 Pt_3
notificata prodotta da (doc. 7 pag. 7-8 . Anche per il CP_5 CP_5
ha avviato procedure esecutive (cfr. all. 39 Controparte_6
), in particolare ha azionato in data 04.05.2007 un Pt_3
pignoramento presso terzi, in data 16.06.2009 si è insinuata nella procedura concorsuale, successivamente ha notificato avviso di intimazione in data 26.11.2011, 22.07.2016 e 06.04.2018. ha CP_1 - 10 -
sollecitato il pagamento di tale annualità a mezzo raccomandata AR
del 20.12.11 (all. 19) e, successivamente, a mezzo raccomandata del
08.06.2015 (all. 21) e raccomandata del 26.06.2020 (all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della CP_1
inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05).
Per l'anno contributivo 2005: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2006 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420060012604334000 in data 10.11.2006, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 26 ) e confermato dalla cartella CP_5 Pt_3
notificata prodotta da (cfr. doc. 7 pag. 9-10 . CP_5 CP_5
Anche per il RUOLO ha avviato procedure esecutive CP_7
(cfr. all. 40 ), in Pt_3
particolare ha azionato in data 04.05.2007 un pignoramento presso terzi, in data 16.06.2009 si è insinuata nella procedura concorsuale,
successivamente ha notificato avviso di intimazione in data
22.07.2016 e 06.04.2018. La ha sollecitato il pagamento di CP_1
tale annualità a mezzo raccomandata AR del 20.12.11 (all. 19)
e, successivamente, a mezzo raccomandata del 16.11.2016 (all. 20),
cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della CP_1
inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05) e il successivo sollecito di CP_1
inviato a mezzo AR in data 25.03.2022 (all. 07).
Per l'anno contributivo 2006: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2007 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5 - 11 -
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420070013624380000 in data 24.05.2008, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 27 e doc 7 pag. 11-14 . CP_5 Pt_3 CP_5
Anche per il ha avviato procedure esecutive Controparte_8
(cfr. all. 41 ), in particolare in data 16.06.2009 si è insinuata Pt_3
nella procedura concorsuale, successivamente ha notificato avviso di intimazione in data 22.07.2016 e 06.04.2018. ha CP_1
sollecitato il pagamento di tale annualità a mezzo raccomandata AR
del 28.11.2012 (all. 17) e successivamente a mezzo raccomandata del
03.10.2017 (all. 18), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05) CP_1
e il successivo sollecito di inviato a mezzo AR in data CP_1
25.03.2022 (all. 07).
Per l'anno contributivo 2007: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2008 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420080012360371000 in data 28.10.2008, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 28) e dalla cartella notificata prodotta da CP_5
(cfr. doc. 07 pag. 15-16). Successivamente ha CP_5 CP_1
sollecitato il pagamento di tale annualità a mezzo raccomandata AR
del 22.10.2013 (all. 15), e successiva raccomandata del 15.06.2018
(all. 16) cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05). Anche per il CP_1
ha avviato procedure esecutive (cfr. all. 42 Controparte_9
), in particolare in data 16.06.2009 si è insinuata nella Pt_3 - 12 -
procedura concorsuale, successivamente ha notificato avviso di intimazione in data 22.07.2016 e 06.04.2018.
Per l'anno contributivo 2008: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2010 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420100012487507000 in data 28.05.2010, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 29). Successivamente la ha CP_5 CP_1
sollecitato il pagamento di tali annualità a mezzo raccomandata
AR del 29.10.2014 (all. 14 ), e successiva raccomandata del
22.06.2020 (all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. CP_1
05). Anche per il RUOLO 2010 ha avviato procedure CP_5
esecutive (cfr. all. 43 ), in particolare in data 16.06.2009 si è Pt_3
insinuata nella procedura concorsuale, successivamente ha notificato avviso di intimazione in data 22.07.2016 e 06.04.2018.
Per l'anno contributivo 2009: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2011 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420110003247027000 in data 14.04.2011, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 30) e dalla cartella esattoriale notificata CP_5
prodotta da (doc. 07 pag.
1-4 A tal proposito si CP_5 CP_5
osserva che la cartella è stata notificata non solo alla curatrice ma anche al sig. e regolarmente ritirata, contrariamente a quanto Pt_1
affermato in appello dal ricorrente. Successivamente ha CP_1
sollecitato il pagamento di tali annualità a mezzo raccomandata AR - 13 -
del 15.12.2015 (all. 13), e successiva raccomandata del 26.06.2020
(all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05). CP_1
Per gli anni contributivi 2010 – 2011: tali importi sono stati inseriti nel ruolo 2014 e a seguito della consegna del ruolo ad , CP_5
quest'ultima ha provveduto alla notifica della cartella esattoriale n. 06420140001162354000 in data 19.03.2014, come risulta dal prospetto di (cfr. all. 31) e dalla cartella notificata prodotta da CP_5
(doc. 07 pag. 17-18 . Successivamente ha CP_5 CP_5 CP_1
sollecitato il pagamento di tali annualità a mezzo raccomandata AR
del 08.02.2019 (all. 12) e del 26.06.2020 (all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR CP_1
in data 28.03.2022 (all. 05).
Per l'anno contributivo 2012: è stata inviata da parte di CP_1
preavviso di ruolo prot. 000052522 del 29/09/2014 (all. 10). A
seguito del mancato pagamento, ha poi iscritto a ruolo le CP_1
somme rimaste insolute e ha avviato la procedura di riscossione coattiva, previa consegna del ruolo all' Controparte_10
, la quale a sua volta ha provveduto, alla notifica della
[...]
cartella esattoriale n. 06420150000446641000 in data 13.03.2015
(cfr. all. 32 e doc. 07 pag. 19-20 . Successivamente è Pt_3 CP_5
stato inviato a mezzo raccomandata AR in data 11.12.2019 da Cassa
sollecito interruttivo della prescrizione (all. 11), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo CP_1
AR in data 28.03.2022 (all. 05). - 14 -
Per l'anno contributivo 2013: tali importi sono stati inseriti nel ruolo
2016 e a seguito della consegna del ruolo ad , quest'ultima ha CP_5
provveduto alla notifica della cartella esattoriale n.
06420160001205984000 in data 03.03.2017 (all. 33 e Pt_3
doc. 7 pag. 21 . Successivamente è stato inviato a mezzo CP_5
raccomandata AR in data 26.06.2020 da Cassa sollecito interruttivo della prescrizione (all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data CP_1
28.03.2022 (all. 05).
Per l'anno contributivo 2014: è stato inviato, a mezzo mail, da parte di preavviso di emissione ruolo prot. 000639852 del CP_1
23/09/2016 (all. 08). A seguito del mancato pagamento, la ha CP_1
poi iscritto a ruolo le somme rimaste insolute e ha avviato la procedura di riscossione coattiva, previa consegna del ruolo all' la quale a sua volta ha Controparte_10
provveduto, alla notifica della cartella esattoriale n.
06420170000626337000 in data 16.05.2017 (cfr. all. 34 e Pt_3
doc. 7 pag. 28-35). Successivamente è stato inviato a mezzo raccomandata AR in data 26.06.2020 da ulteriore sollecito CP_1
interruttivo della prescrizione (all. 09), cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data CP_1
28.03.2022 (all. 05).
Per l'annualità contributiva 2015: è stato inviato, a mezzo mail, da parte di preavviso di emissione ruolo prot. 000392282 del CP_1
31/07/2017 (all. 06). A seguito del mancato pagamento, ha CP_1 - 15 -
poi iscritto a ruolo le somme rimaste insolute e ha avviato la procedura di riscossione coattiva, previa consegna del ruolo all' , la quale a sua volta ha Controparte_10
provveduto, alla notifica della cartella esattoriale n.
06420180000773201000 in data 19.01.2019 (cfr. all 35 e doc. Pt_3
7 pag. 37-40). È stata quindi inviata, dal legale della lettera di CP_1
messa in mora interruttiva della prescrizione a mezzo AR in data
28.03.22 (all. 05), e ulteriore lettera di messa in mora da parte di a mezzo AR in data 25.03.2022 (all. 07). CP_1
Per le annualità dal 2016 in poi il termine di prescrizione è in ogni caso stato interrotto dalla lettera di messa in mora del legale della inviata a mezzo AR in data 28.03.2022 (all. 05). CP_1
Con riferimento all'asserita illogicità e carenza di motivazione circa l'applicazione e al calcolo degli interessi, nonché all'applicazione di interessi moratori sulle sanzioni, occorre in primo luogo precisare che nessuna contestazione specifica è svolta nel ricorso di appello,
limitandosi il ad affermare la carenza di motivazione, senza Pt_1
però indicare una qualche precisa ragione di illegittimità.
Il motivo è comunque infondato.
Le somme dovute sono analiticamente dettagliate nella attestazione di credito e nell'estratto contributivo posti a base del decreto ingiuntivo.
In particolare, le sanzioni e gli interessi sono correttamente calcolati ai sensi del Regolamento della (art. 43), là dove viene prevista CP_1
l'applicazione di sanzioni in misura e percentuale rispetto ai contributi non pagati e il pagamento di interessi moratori nella misura - 16 -
prevista per le imposte dirette (in particolare, l'art. 43.8 indica le modalità di calcolo e il tasso applicabile), di modo che le doglianze circa la necessità di motivazione dei conteggi non hanno fondamento.
Quanto alle sanzioni dichiarative, premesso che è pacifico che l'appellante non ha mai comunicato alla quanto meno dal CP_1
2002, alla i propri redditi, è sufficiente osservare che le stesse CP_1
sono dovute per la violazione degli obblighi di comunicazione dei dati reddituali cui l'iscritto è tenuto anche per le ipotesi di redditi negativi o non sussistenti, in applicazione della normativa regolamentare dell'ente (v. art.
6.1 del Regolamento).
Peraltro, è opportuno considerare che le cartelle esattoriali che contengono il credito per capitale, sanzioni e interessi azionato in questa sede con il decreto ingiuntivo opposto non sono mai state impugnate, cosicché il quantum della pretesa è divenuto definitivo, il che rende in sostanza irrilevanti le censure in ordine ai criteri di calcolo di interessi e sanzioni, tenuto conto che, tutt'al più, si è
trattato solo di aggiornare il credito con i medesimi criteri di calcolo applicati nelle cartelle.
***
In conclusione, l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
- 17 -
respinge l'appello avverso la sentenza n. 244/23 del Tribunale di
Mantova e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado,
liquidate in € 2.000, oltre accessori come per legge.
Brescia, 24 ottobre 2024
Il Presidente est.
dott. Antonio Matano