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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 02-07-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10105/2017 avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Livia Sabatino, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in San Cipriano
Picentino (Sa), Via A. Amato n. 21/H;
- Opponente -
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmine
Renzulli, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, alla Galleria Mediterraneo, Via San
Leonardo n. 52/G; - Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2882/2017 del
02.10.2017 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla ha ingiunto all'odierno opponente di pagare Controparte_1
la somma di euro 28.926,70, oltre interessi, spese e competenze monitorie,
per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 20005412356518 del 15.12.2008 e del contratto di credito al consumo di prestito personale n. 025853336 del 03.08.2012.
Eccepiva: l'improponibilità ed inammissibilità della domanda monitoria per difetto di certezza e liquidità del credito;
la vessatorietà delle clausole n. 19
e 20 del contratto in violazione dell'art. 33 cod. cons., n. 2 – lett. F;
il comportamento dell'opposta ai doveri di correttezza e buona fede;
l'impossibilità di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva chiedendo: in via preliminare di rito, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
respingere ogni eventuale avversa richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, nel merito, respingere la domanda di pagamento in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via subordinata, nel merito, nel caso in cui il Giudice
ritenesse raggiunta la prova del credito vantato dalla società opposta,
ridurre l'importo preteso alla minor somma che risulti dovuta, detratto l'importo a titolo d'interessi e penale del 10% indebitamente addebitato alla odierna opponente, ovvero alla minor somma risultante in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali. Con comparsa depositata in data 24.01.2018, la si Controparte_1
è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: che il credito vantato dalla banca comparente risulta essere ampiamente provato e documentato;
che controparte non contesta la circostanza di non aver rispettato il piano di rientro previsto per il contratto per cui è causa;
che la documentazione depositata in sede monitoria era idonea a dimostrare il credito vantato;
che l'opposta aveva inviato sistematicamente all'opponente gli estratti conti periodici;
che sebbene il contratto preveda una penale nella misura del 10%, ha applicato la minore percentuale dell'8%; che CP_1
li interessi di mora al 14,60% sono stati richiesti da solo con CP_1
decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, essi non sono stati affatto pretesi né applicati nella fase precedente ove hanno trovato applicazione i soli normali interessi corrispettivi previsti in contratto;
la penale o indennità dell'8% sul capitale va rilevato che la stessa è stata applicata solo al momento del passaggio a sofferenza del credito compromesso con il relativo inoltro al contenzioso;
che il TAN pari all'8,45%
e il TAEG all'8,78% sono espressamente e chiaramente riportati e indicati sul modulo contrattuale sottoscritto dal Sig. ; che la banca opposta Pt_1
ha operato con la massima correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto del principio di buona fede;
che il contratto per cui è causa è predisposto secondo lo schema per adesione.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., esperita ctu contabile, nelle more del giudizio veniva depositata richiesta congiunta di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., chiedendo dichiararsi estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso si osserva che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva, che, per consolidata giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale,
che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”.
(Cassazione civile, sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18
maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass.9
luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile
1974 n.1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n.2197; Cass. 18
maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti,
in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia. Avendo le parti formalmente depositato rinuncia congiunta agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. (cfr. Dichiarazione congiunta di
rinunzia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.), va dichiarata la cessazione della materia del contendere. A ciò consegue la revoca del D.I. n.
2882/2017.
Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo revocato.
Passando alla liquidazione delle spese di lite le stesse vanno integralmente compensate nei rapporti tra le parti così come dalle stesse convenuto nell'accordo sottoscritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Spese processuali compensate.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 02-07-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10105/2017 avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Livia Sabatino, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in San Cipriano
Picentino (Sa), Via A. Amato n. 21/H;
- Opponente -
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmine
Renzulli, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, alla Galleria Mediterraneo, Via San
Leonardo n. 52/G; - Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2882/2017 del
02.10.2017 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla ha ingiunto all'odierno opponente di pagare Controparte_1
la somma di euro 28.926,70, oltre interessi, spese e competenze monitorie,
per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 20005412356518 del 15.12.2008 e del contratto di credito al consumo di prestito personale n. 025853336 del 03.08.2012.
Eccepiva: l'improponibilità ed inammissibilità della domanda monitoria per difetto di certezza e liquidità del credito;
la vessatorietà delle clausole n. 19
e 20 del contratto in violazione dell'art. 33 cod. cons., n. 2 – lett. F;
il comportamento dell'opposta ai doveri di correttezza e buona fede;
l'impossibilità di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva chiedendo: in via preliminare di rito, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
respingere ogni eventuale avversa richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, nel merito, respingere la domanda di pagamento in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via subordinata, nel merito, nel caso in cui il Giudice
ritenesse raggiunta la prova del credito vantato dalla società opposta,
ridurre l'importo preteso alla minor somma che risulti dovuta, detratto l'importo a titolo d'interessi e penale del 10% indebitamente addebitato alla odierna opponente, ovvero alla minor somma risultante in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali. Con comparsa depositata in data 24.01.2018, la si Controparte_1
è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: che il credito vantato dalla banca comparente risulta essere ampiamente provato e documentato;
che controparte non contesta la circostanza di non aver rispettato il piano di rientro previsto per il contratto per cui è causa;
che la documentazione depositata in sede monitoria era idonea a dimostrare il credito vantato;
che l'opposta aveva inviato sistematicamente all'opponente gli estratti conti periodici;
che sebbene il contratto preveda una penale nella misura del 10%, ha applicato la minore percentuale dell'8%; che CP_1
li interessi di mora al 14,60% sono stati richiesti da solo con CP_1
decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, essi non sono stati affatto pretesi né applicati nella fase precedente ove hanno trovato applicazione i soli normali interessi corrispettivi previsti in contratto;
la penale o indennità dell'8% sul capitale va rilevato che la stessa è stata applicata solo al momento del passaggio a sofferenza del credito compromesso con il relativo inoltro al contenzioso;
che il TAN pari all'8,45%
e il TAEG all'8,78% sono espressamente e chiaramente riportati e indicati sul modulo contrattuale sottoscritto dal Sig. ; che la banca opposta Pt_1
ha operato con la massima correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto del principio di buona fede;
che il contratto per cui è causa è predisposto secondo lo schema per adesione.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., esperita ctu contabile, nelle more del giudizio veniva depositata richiesta congiunta di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., chiedendo dichiararsi estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso si osserva che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva, che, per consolidata giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale,
che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”.
(Cassazione civile, sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18
maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass.9
luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile
1974 n.1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n.2197; Cass. 18
maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti,
in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia. Avendo le parti formalmente depositato rinuncia congiunta agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. (cfr. Dichiarazione congiunta di
rinunzia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.), va dichiarata la cessazione della materia del contendere. A ciò consegue la revoca del D.I. n.
2882/2017.
Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo revocato.
Passando alla liquidazione delle spese di lite le stesse vanno integralmente compensate nei rapporti tra le parti così come dalle stesse convenuto nell'accordo sottoscritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Spese processuali compensate.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara