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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10488/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10488/2022
avente per oggetto: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.) promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA MARTINI MAURI, 13 Parte_1 C.F._1
10141 TORINO rappresentato e difeso dall'avv. PELLERITO BENEDETTO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA BELLINI, 7 10121 Controparte_1 C.F._2
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. PICARDI LARA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 13.02.2024.
Per il P.M.
Chiede accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso del 01/06/2022 ex art. 250 c.c. dopo aver allegato che Parte_1
dall'unione con era nato il [...] e che la convenuta aveva rifiutato Controparte_1 Per_1
il consenso al riconoscimento paterno, ricorreva a questo Tribunale perché pronunciasse sentenza sostitutiva del consenso mancante e assumesse i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e mantenimento del minore e al suo cognome. si costituiva non opponendosi al riconoscimento, previa C.T.U. diretta ad Controparte_1
accertare la capacità genitoriale del ricorrente e instando altresì per l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, incontri padre-figlio in LN, nonché il versamento di un contributo al mantenimento del minore nella misura di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.10.2022 le parti chiedevano concedersi termini ex art. 183 comma 6 cpc. e il
G.I. si riservava;
con ordinanza emessa in pari data, il G.I. dava atto dell'accordo raggiunto in punto riconoscimento del minore e disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei SS e di NPI.
Previa acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti, sulle condizioni del minore e del nucleo familiare e preso atto dell'avvenuto riconoscimento da parte del padre reso ai sensi dell'art. 254 c.c., all'udienza del 21.11.2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e nelle more del deposito delle memorie conclusionali e di replica dichiaravano di aver raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte in merito alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore.
Il G.I. assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato, le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento della minore avanzata dal ricorrente, atteso che nelle more del presente giudizio lo stesso è stato formalizzato in data 29.11.2022 avanti all'Ufficiale dello Stato
Civile con dichiarazione resa dal sig. cui la sig.ra on si è opposta. Pt_1 CP_1
Sulle altre questioni, il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti in data 13.02.2024, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del pagina 2 di 4 figlio , non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti. Per_1
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Visti gli artt. 250, artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c.
Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di riconoscimento del minore
, nato a [...] il [...]; Per_1
Prende atto che il minore aggiungerà al proprio, anteponendolo, il cognome Persona_2
paterno, in modo da risultare e non altrimenti;
Persona_3
Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre;
Dispone che il sig. possa incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo liberi Parte_1
accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: sino al compimento del terzo anno di età del minore: - il sig. potrà vedere e tenere con sè il figlio ogni lunedì dalle ore Pt_1
10.00 sino alle ore 18.00 e sarà sua cura andarlo a prendere e riaccompagnalo;
- parimenti nel giorno di riposo settimanale del sig. al compimento del terzo anno di età del minore: ferme le Pt_1
modalità di visita come già in essere, i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, valuteranno il pernottamento del minore presso il padre. III. salvo accordi diversi, ogni anno il minore trascorrerà la Vigilia di Natale (24 dicembre) con un genitore e il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro genitore e viceversa. Stessa modalità per quanto riguarda le vacanze Pasquali;
IV. le altre vacanze infrasettimanali verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
Dispone che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi Per_1
bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
Prende atto che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
Dispone che il sig. versi, quale contributo al mantenimento del figlio, della somma di Parte_1
euro 200,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 7 giorni dalla richiesta;
pagina 3 di 4 Prende atto che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore metterà a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
Prende atto che i sigg.ri e si concedono reciproca autorizzazione al Controparte_1 Parte_1
rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei documenti per l'espatrio del minore;
Prende atto che i genitori concordano nella rinuncia al luogo neutro riguardo le visite del sig.
Pt_1
Compensa integralmente tre le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10488/2022
avente per oggetto: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.) promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA MARTINI MAURI, 13 Parte_1 C.F._1
10141 TORINO rappresentato e difeso dall'avv. PELLERITO BENEDETTO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA BELLINI, 7 10121 Controparte_1 C.F._2
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. PICARDI LARA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 13.02.2024.
Per il P.M.
Chiede accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso del 01/06/2022 ex art. 250 c.c. dopo aver allegato che Parte_1
dall'unione con era nato il [...] e che la convenuta aveva rifiutato Controparte_1 Per_1
il consenso al riconoscimento paterno, ricorreva a questo Tribunale perché pronunciasse sentenza sostitutiva del consenso mancante e assumesse i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e mantenimento del minore e al suo cognome. si costituiva non opponendosi al riconoscimento, previa C.T.U. diretta ad Controparte_1
accertare la capacità genitoriale del ricorrente e instando altresì per l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, incontri padre-figlio in LN, nonché il versamento di un contributo al mantenimento del minore nella misura di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.10.2022 le parti chiedevano concedersi termini ex art. 183 comma 6 cpc. e il
G.I. si riservava;
con ordinanza emessa in pari data, il G.I. dava atto dell'accordo raggiunto in punto riconoscimento del minore e disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei SS e di NPI.
Previa acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti, sulle condizioni del minore e del nucleo familiare e preso atto dell'avvenuto riconoscimento da parte del padre reso ai sensi dell'art. 254 c.c., all'udienza del 21.11.2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e nelle more del deposito delle memorie conclusionali e di replica dichiaravano di aver raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte in merito alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore.
Il G.I. assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato, le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento della minore avanzata dal ricorrente, atteso che nelle more del presente giudizio lo stesso è stato formalizzato in data 29.11.2022 avanti all'Ufficiale dello Stato
Civile con dichiarazione resa dal sig. cui la sig.ra on si è opposta. Pt_1 CP_1
Sulle altre questioni, il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti in data 13.02.2024, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del pagina 2 di 4 figlio , non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti. Per_1
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Visti gli artt. 250, artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c.
Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di riconoscimento del minore
, nato a [...] il [...]; Per_1
Prende atto che il minore aggiungerà al proprio, anteponendolo, il cognome Persona_2
paterno, in modo da risultare e non altrimenti;
Persona_3
Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre;
Dispone che il sig. possa incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo liberi Parte_1
accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: sino al compimento del terzo anno di età del minore: - il sig. potrà vedere e tenere con sè il figlio ogni lunedì dalle ore Pt_1
10.00 sino alle ore 18.00 e sarà sua cura andarlo a prendere e riaccompagnalo;
- parimenti nel giorno di riposo settimanale del sig. al compimento del terzo anno di età del minore: ferme le Pt_1
modalità di visita come già in essere, i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, valuteranno il pernottamento del minore presso il padre. III. salvo accordi diversi, ogni anno il minore trascorrerà la Vigilia di Natale (24 dicembre) con un genitore e il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro genitore e viceversa. Stessa modalità per quanto riguarda le vacanze Pasquali;
IV. le altre vacanze infrasettimanali verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
Dispone che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi Per_1
bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
Prende atto che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
Dispone che il sig. versi, quale contributo al mantenimento del figlio, della somma di Parte_1
euro 200,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 7 giorni dalla richiesta;
pagina 3 di 4 Prende atto che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore metterà a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
Prende atto che i sigg.ri e si concedono reciproca autorizzazione al Controparte_1 Parte_1
rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei documenti per l'espatrio del minore;
Prende atto che i genitori concordano nella rinuncia al luogo neutro riguardo le visite del sig.
Pt_1
Compensa integralmente tre le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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