Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1956, n. 69
Versione
20 marzo 1956
Art. 1. Articolo unico.

Il limite massimo di eta' per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, e' elevato, fino al 31 dicembre 1956, a 44 anni.
La disposizione del precedente comma si applica anche per l'ammissione ai concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' alla data stessa non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle relative domande.

Entrata in vigore il 20 marzo 1956