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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G 199/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 21/05/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. ANTONINO TIRRÒ;
Per la parte opposta è comparsa l'avv. SIMONA ATTAGUILE per delega dell'avv.
VITTORIO CAMILLERI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
L'avv. ATTAGUILE evidenzia che la mediazione è stata espletata come da verbale depositato.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 199 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. ANTONINO TIRRÒ per procura in C.F._2 atti opponenti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VITTORIO CAMILLERI per procura in atti opposta
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 21.12.2021 e Parte_1 Pt_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4258/2021 del 12.10.2021,
[...] emesso da questo Tribunale in data 12.10.2021, notificato a mezzo del servizio postale in data pagina 2 di 8 11.11.2021, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 28.192,45, oltre interessi e spese della procedura, in virtù dell'inadempimento dei seguenti contratti:
1) contratto n. 18946603 (“prestito personale”) sottoscritto dai coniugi in CP_2
data 28 marzo 2018;
2) successivo contratto n. 19554864 (“prestito personale”) sottoscritto dai coniugi Per_1
in data 22 agosto 2018.
[...]
Gli opponenti, a sostegno dell'opposizione, formulavano i seguenti motivi: 1) invalidità del decreto ingiuntivo per la mancata concessione della sospensione ex art. 56 d.l. 18/2020; 2) improcedibilità del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
3) mancanza di prova del credito;
4) mancanza degli estratti conto;
5) applicazione di interessi ultralegali e nullità delle clausole applicate.
Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto o la declaratoria di nullità/inefficacia dello stesso, con l'accertamento della inesistenza di qualsiasi pretesa creditoria in capo all'opposta.
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
Con provvedimento dell'1.6.2022 - rilevata la mancata contestazione in ordine alla sottoscrizione dei contratti, all'inadempimento per come dedotto, alle condizioni contrattuali applicate – veniva concessa la provvisoria esecuzione e veniva disposta la mediazione.
All'udienza del 14.11.2022, visto l'esito negativo del procedimento di mediazione, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 4.10.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 30.10.2023.
Seguivano taluni rinvii determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
Infine, all'udienza del 11.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 21.5.2025, alla quale viene decisa.
*****
pagina 3 di 8 L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Quanto all'eccezione di improcedibilità per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione, deve rilevarsi che la mediazione obbligatoria, di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
28/2010, secondo quanto previsto dal comma 6, non si applica espressamente “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis”.
Correttamente, quindi, è stato poi assegnato il relativo termine durante la fase di opposizione. Pertanto, l'eccezione preliminare risulta infondata.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato la mancata concessione della sospensione dei rimborsi dei finanziamenti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 53 D.L. n.
18/2020 (c.d. moratoria Covid-19).
Al riguardo occorre evidenziare che il d.l. n. 18/2020 - “misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – all'art. 56, riconosciuta la natura “di evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia all'epidemia da COVID-19”, ha previsto una serie di misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e PMI, nonché di lavoratori autonomi e titolari di partita iva;
tra tali misure vi era, per le aperture di credito a revoca, la previsione di non revocare gli importi accordati, e per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, la sospensione del pagamento, sino al 30 settembre 2020, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e la dilazione del piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, secondo modalità volte ad assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.
Nei contratti di finanziamento oggetto di causa la ha dichiarato di essere casalinga e Pt_2
ha dichiarato di essere un pensionato (cfr. allegati 2 e 3 - modulo raccolta dati Parte_1 di cui al contratto), senza rappresentare di essere titolare di una micro-impresa, circostanza dichiarata – in difetto di alcuna prova documentale anche in sede di opposizione - solo al momento della richiesta di sospensione del finanziamento (cfr. autodichiarazione ai sensi degli pagina 4 di 8 artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 – allegati all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Non rientrando gli opponenti tra i soggetti beneficiari delle misure illustrate, la loro istanza
è stata rigettata.
In ogni caso, i coniugi avevano interrotto ogni pagamento ben prima CP_2 dell'insorgere della pandemia da Covid-19, ossia in data 30.12.2019 per il contratto n.
18946603 e in data 30.11.2019 per il contratto n. 19554864.
Dunque il motivo di opposizione in esame va rigettato.
Gli opponenti hanno poi lamentato l'insufficiente prova del credito, per l'indoneità del salda conto certificato ex art. 50 T.U.B.
La doglianza in esame risulta inconducente tenuto conto che la documentazione indicata, unitamente agli altri documenti in atti, risulta idonea a dimostrare la sussistenza del credito, in quanto relativa a contratti di finanziamento e non di conto corrente.
Ciò posto, nel caso di specie operano i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Ebbene, l'opposta ha fornito la prova dei titoli azionati e ha allegato il mancato adempimento degli opponenti;
questi ultimi, dal canto loro, non sono riusciti a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Gli opponenti hanno poi lamentato, in maniera generica, l'illegittimità di interessi e spese.
È principio ormai consolidato quello per cui è onere di chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia (cfr. Cass., Sez. Un., 9941/2019), e “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di
pagina 5 di 8 valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (Trib. Napoli, ord. 28/09/2020); ed ancora:”
Nella fattispecie, parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte. Rimangono assorbite e risultano inammissibili le ulteriori eccezioni tardivamente sollevate. Va, su tali basi, rigettata la domanda” (cfr. Trib. Cosenza, sent. 234/2022).
L'applicazione dei superiori, condivisi, principi al caso di specie conduce al rigetto del motivo di opposizione in esame.
Infine, gli opponenti hanno lamentato. sempre in modo generico, la violazione dei principi sanciti dagli artt. 117 e 119 T.U.B.
Al riguardo si richiama la pronuncia della Suprema Corte n. 23861 del 01.08.2022 in virtù della quale ”Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (cfr. C. Cass., n. 2464/2021).
Orbene, nel caso di specie l'opposta non ha mai avanzato formale richiesta di documentazione alla banca durante l'intera durata del rapporto – giova ribadirlo, di prestito personale e non di conto corrente - e nemmeno attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. nel corso del presente giudizio.
A ciò si aggiunga, in merito alla asserita violazione dell'art. 117 T.U.B., che la Corte di
Cassazione, nell'ordinanza n. 18230 del 3 luglio 2024, ha enunciato il principio in virtù del quale, in materia bancaria, la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità. Le Sezioni Unite (con pronuncia resa in materia di intermediazione finanziaria, ma riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f e art. 117, comma 1, t.u.b.) è “composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la
pagina 6 di 8 consegna del documento contrattuale” (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898). L'affermazione è da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
La Suprema Corte sul punto ha specificato (sent. n. 18230/2024) che Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione
l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità
(Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) (cfr. C. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600).
Pertanto, anche tale generica eccezione dovrà in ogni caso essere rigettata.
Le considerazioni esposte conducono al rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, in base ai parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, in € 3.809,00 (di cui euro
851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria ed euro 1.453,00 per fase decisionale) oltre spese generali, iva e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 199/2022, vertente tra e (opponenti) e in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.4258/2021 emesso in data 12.10.2021;
pagina 7 di 8 2) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 21/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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