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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 304 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Oria (Br), alla Parte_1 C.F._1
Via Latiano n.242/A, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe POMARICO che la rappresenta e difende in virtù di mandato conferito a tergo dell'atto di citazione in appello;
Parte_2
[...]
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Palermo, giusta procura alle liti C.F._3
allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Francavilla Fontana
alla Via C. Pisacane n.127/D;
CP_1 All'udienza collegiale del 26.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa “Con ricorso ex art. 702
bis c.p.c., ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Parte_3 Controparte_2 Pt_2
, perché fosse accertata la loro responsabilità per i danni da essa asseritamente subiti, con
[...]
condanna degli stessi, in solido fra loro, al risarcimento della somma di 150.000,00 euro, o di quella
maggiore o minore ritenuta di giustizia, e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo
procuratore, dichiaratosi antistatario.
L'attrice, in particolare, ha riferito di avere subito lesioni alla sua integrità psico-fisica per effetto della
condotta tenuta dai convenuti, come accertato con sentenza emessa all'esito di un giudizio penale definito
con sentenza del Giudice di Pace di Francavilla Fontana, n. 106/2012, poi parzialmente riformata dal
Tribunale di Brindisi in sede di appello, con la sentenza n. 1641/2013.
I convenuti e si sono costituiti in giudizio, eccependo preliminarmente Parte_2 Parte_3
il difetto di legittimazione passiva di , il quale non avrebbe subito alcuna condanna in Controparte_2
sede penale;
hanno chiesto il rigetto nel merito della domanda risarcitoria, reputandola infondata in fatto
ed in diritto;
hanno poi proposto domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni che essi
avrebbero subito per le aggressioni ad opera dell'attrice, come dimostrerebbero gli accertamenti svolti
nei giudizi penali celebratisi nei suoi confronti;
hanno chiesto un risarcimento nella somma di 150 mila
euro per ciascuno di essi, o in quella minore o maggiore ritenuta equa, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto al soddisfo;
in via subordinata, hanno chiesto
che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, fosse operata parziale compensazione con i
crediti rispettivamente vantati dalle parti;
hanno infine chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento
dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa e la vittoria delle spese di
lite”. La causa, istruita mediante l'escussione dei testi e l'acquisizione della documentazione esibita dalla
Parte
veniva decisa con sentenza n.137/2022 dell'1/2/2022, con la quale il Tribunale di Brindisi: (1)
accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condannava e Parte_2 Parte_3
, in solido, al pagamento, in favore di , della somma di 15.000,00 euro, oltre
[...] Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo sodisfo;
(2) accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da e e, per l'effetto, condannava Parte_2 Parte_3 Parte_1
al pagamento, in favore di ciascuno di essi, della somma di 20.000,00 euro, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria, fino all'effettivo sodisfo;
(3) compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione del 3/4/2022, proponeva appello , Parte_1
cui resistevano e deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità Parte_2 Parte_3
dell'appello ex art. 342 c.p.c., e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre alla condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza collegiale del 26.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dagli appellati con la propria comparsa di costituzione e risposta.
Orbene è noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il principio della
necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., anche nella
formulazione dettata dall'art. 54 del D.L. n.83 del 2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore di
forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate,
oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative
rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (cfr., ex multis, Cass. Sez. Unite,
27/05/2015, n. 10878).
Sennonché, la Suprema Corte da ultimo ha chiarito che “il requisito della specificità dei motivi di cui
all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di
impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti
di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa, non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica
enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (cfr., tra le atre, Cass., sez. III, 27 marzo
2015, n. 6294; in senso analogo cfr. Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22502).
Ne deriva che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una
determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di
individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di
gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi
argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso
rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a
determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr., ex pluribus, Cass., sez. lavoro, 05 febbraio
2015, n. 2143).
Conseguentemente, l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi'
in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Passando alla delibazione del merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce
“Violazione degli art. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere il giudice di primo grado ammesso quale
mezzo istruttorio la CTU medico legale. Omesso riconoscimento di tutte le voci di danno risarcibili”.
In particolare l'appellante si duole che il Tribunale sia incorso in una palese violazione di legge, non avendo adeguatamente motivato la mancata ammissione della CTU medico-legale, che ha ritenuto superflua sull'errato presupposto che “…dalla documentazione acquisita risulterebbe … che il
quadro psicologico dell'attrice fosse in parte compromesso già prima dell'episodio del luglio 2005,
ragione per cui un'indagine peritale nel corso del giudizio per accertarne il danno biologico sarebbe
stata del tutto inopportuna…”.
Contesta inoltre che, in caso di danno morale derivante da ingiuria, vanno riconosciuti come giuridicamente rilevanti, non solo i danni morali soggettivi delle persone offese, ma anche i danni consistenti nelle ripercussioni negative sulla vita stessa e quindi sull'esistenza del soggetto offeso.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per “Erronea ed
omessa applicazione delle norme di diritto con riferimento alla valutazione del danno da liquidare
all'appellante, diversificato negli effetti, con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano
subito ed alla misura di esso”.
Segnatamente si duole che il primo giudice, anziché limitarsi alla liquidazione del danno subito dalla
, per effetto dei reati commessi dagli appellati, ed accertati con autorità di giudicato in sede Pt_1
penale, abbia proceduto in autonomia ad esaminare gli effetti delle condotte lesive, diversificandone l'intensità.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce “Violazione di legge in merito alle voci di
danno risarcibili, nonché alla valutazione e determinazione, nonché alla entità e al quantum di
risarcimento liquidato in favore della ”. Pt_1
In particolare, censura la sentenza de qua per avere il primo giudice ridimensionato la somma richiesta dall'attrice (150.000,00 euro) a titolo di risarcimento del danno patito, limitando temporalmente gli effetti della condotta ingiuriosa e diffamatoria degli appellati.
5. Dette censure, da trattarsi congiuntamente, sono infondate.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado, nonché dell'esame della documentazione versata in atti (ivi comprese le dichiarazioni rese dai numerosi testi escussi nei giudizi penali instaurati in danno reciproco), è emerso un quadro complesso, sia per quanto riguarda la personalità
dell'appellante - ripetutamente attenzionata, in sede sanitaria, per problematiche legate alle condizioni psico-somatiche della stessa, che si sono rivelate avere radici profonde (cfr. interrogatorio della all'udienza del 27/5/2011 davanti al G.d.P. e memorandum dalla stessa versato in atti nel Pt_1
presente giudizio) - sia per quanto attiene ai rapporti particolarmente conflittuali tra l'appellante e gli appellati.
In particolare, se, per un verso, il reato commesso in danno della , mediante le espressioni Pt_1
ingiuriose rivolte alla stessa in un luogo pubblico nel luglio del 2005, risulta accertato in sede penale,
con sentenza di condanna nei confronti di entrambi gli appellati, e rimessione in questa sede per la liquidazione del danno subito dalla vittima, per altro verso, il materiale probatorio raccolto nell'ambito dei giudizi penali, promossi dalla e dal figlio, , nei confronti Pt_2 Parte_3
dell'appellante, ha consentito – in disparte dall'esito dei procedimenti stessi, definiti con decreti di archiviazione per prescrizione – di ritenere comunque raggiunta la prova della fondatezza delle accuse di molestie denunciate dagli appellati e dagli stessi patite ad opera della (certificati medici Pt_1
per lesioni personali e prove testimoniali) in un arco di tempo che va dal 2005 al 2008.
Ebbene, le doglianze avverso il percorso motivazionale seguito dal primo giudice, oltre che generiche,
sono all'evidenza infondate, posto che la liquidazione, pari ad euro 20.000,00, in favore dell'appellante, avvenuta con valutazione equitativa ex art.1226 c.c., nel contesto in cui si sono verificate le condotte lesive e che è stato innanzi tratteggiato, risulta un risarcimento congruo a fronte del turbamento provocato alla destinataria dalle frasi oltraggiose degli appellati, nonché della subita lesione alla sua reputazione. La documentazione sanitaria acquisita d'ufficio dal SSNN non ha, in ogni caso, evidenziato ulteriori ripercussioni subite dalla per effetto dei reati commessi dagli appellati, sconsigliando – Pt_1
valutazione già espressa dal Tribunale e condivisa da questo Collegio – approfondimenti peritali.
6. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha dedotto “Nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza sul quantum liquidato a titolo di risarcimento alla ”. Pt_1
7. Detto motivo va accolto in quanto fondato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento della S.C., noto a questa Corte,“ il procedimento per la
correzione degli errori materiali - di cui all'articolo 287 c.p.c. - è esperibile per ovviare ad un difetto
di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica,
chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, mediante il semplice confronto della parte
del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa
incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ”(Cass. 11 gennaio 2019, n. 572;
Cass. 11 agosto 2020, n. 16877).
Sennonché, è altresì pacifico il principio per cui “la disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti cod.
proc. civ., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la
competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la
decisione da correggere, non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto
appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di
errori” (cfr. Cass. 27.7.2001, n. 10289; Cass. 20.8.2004 n. 16353).
Orbene, nella presente fattispecie, è evidente come l'importo liquidato a titolo risarcitorio in favore della , pari ad euro 20.000,00, sia stato erroneamente riportato, nel dispositivo, per mera Pt_1
distrazione e/o per mero refuso, nella minor somma di euro 15.000,00; onde in accoglimento della presente doglianza va disposta la relativa modifica.
8. Con il quinto ed il sesto motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza per
“Erronea ed omessa applicazione delle norme di diritto con riferimento all'art. 702 ter comma 2”,
nonché per “Violazione di legge per non avere il giudice di primo grado dichiarato l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda riconvenzionale. Insussistenza dei presupposti per disporre il mutamento del rito”.
9. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “Non è … corrispondente ai
principi che regolano il procedimento sommario di cognizione l'affermazione secondo cui, una volta
intrapresa la causa nelle forme del rito sommario, si determinerebbe un vincolo per la parte istante,
tale da escludere il passaggio al rito ordinario anche nell'ipotesi in cui dall'articolazione dei mezzi
di prova possa desumersi che l'istruttoria esige delle verifiche complesse.
Infatti, ai sensi dell'art. 702- ter, terzo comma, c.p.c., il giudice deve valutare l'opportunità del
mutamento del rito sulla scorta delle difese delle parti, ove da esse si rilevi che la causa necessiti di
un'istruttoria non sommaria” (cfr., ex multis, Cass. n.14743/2022 e Cass. n.13879/2020).
Ed infatti, con ordinanza in data 4/4/2016, il primo giudice, a fronte della domanda riconvenzionale di danni spiegata dai convenuti, ritenuta la sua relazione con quella principale, e considerata la necessità di procedere ad un'istruzione non sommaria, ha correttamente disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c., rinviando per gli adempimenti di cui all'art.183 del cod. proc.civ..
10. Con il sesto ed il settimo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Violazione di legge in merito alla ammissibilità di prove atipiche formate in altro procedimento;
travisamento, erronea,
arbitraria valutazione e/o interpretazione delle risultanze istruttorie formate in altro procedimento e della documentazione medica versata in atti. Violazione dell'art. 246 c.p.c.” nonché “Violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza di un danno risarcibile in favore della e del Pt_2 Pt_3
nonché nella sua determinazione e/o quantificazione”.
11. Dette doglianze non sono fondate.
È noto a questo Collegio l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui “In
tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654
dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei
giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto
accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a
dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed
il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per
prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice
penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli
giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo
conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare
il fatto in contestazione. (cfr., per tutte Cass. n.16422/24 e Cass. SS.UU. n.1768/11)
Segnatamente, con riferimento al reato in oggetto, soccorre un pertinente arresto della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione
"perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della
norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità
del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base
di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già
compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle
stesse”. (cfr., ex multis, Cass.n.34621/23).
In particolare, il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può
utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale:
l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010,
c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi Persona_1
risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno,
dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante. (in argomento cfr. Cass.n.30992/2023).
In virtù dei principi testé riportati non è revocabile in dubbio, non soltanto la legittima utilizzabilità
delle prove costituende acquisite nel giudizio penale, ma soprattutto, per quanto già innanzi detto,
che nella presente fattispecie, la domanda riconvenzionale degli attuali appellati abbia trovato un idoneo riscontro probatorio nelle dichiarazioni di testi indifferenti nonché nell'acquisizione di documentazione inerente alle aggressioni asseritamente subite dagli attori in riconvenzione.
12. Considerato l'esito complessivo del giudizio, che ha visto la reciproca soccombenza tra le parti,
anche le spese del presente gravame vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1 Pt_2
e , avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.137/2022 dell'1/2/2022,
[...] Parte_3
così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, dispone che gli appellati siano condannati, in favore dell'appellante, al pagamento della somma di euro 20.000,00 anziché di quella minore, pari ad euro 15.000,00, erroneamente indicata in dispositivo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente gravame.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, in data 9 gennaio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott. Riccardo Mele