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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2127/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott.ssa Alessia
Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 2127/2021 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiberio Baroni, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Francesco Crispi n. 18,
– ATTORE–
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cassi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Arezzo, via Roma n. 7,
– CONVENUTA–
E CONTRO
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Capetta e Controparte_2 C.F._2
Martina Bartolozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Prato, via
Valentini 8/a,
– CONVENUTO–
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Recupero, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Misterbianco (CT), via Cavour n. 207.
– TERZA CHIAMATA IN CAUSA–
pagina 1 di 30 Oggetto: RESPONSABILITÀ SANITARIA
Conclusioni
Come da note scritte depositate per l'udienza del 13.11.2024, anche in via istruttoria.
Per :“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito ogni altra istanza disattesa, riconosciuta la Parte_1
propria competenza per tutti i motivi di cui alla parte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale del dr. e della struttura Controparte_2
Ospedaliera della NA per i fatti a loro ascritti, condannarli per l'effetto in solido tra loro o condannare chi tra i convenuti verrà ritenuto e dichiarato responsabile, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi accertati dall'ATP in via principale nella somma indicata in ATP e in via subordinata nella somma indicata ed individuata in € 51.528,41 a seguito della relazione del Collegio peritale all'uopo incaricato oltre al danno morale patiti e patendo dovuto quale conseguenza dell'intervento chirurgico del 22 marzo del 2019 per tutte le motivazioni di cui alla parte in premessa, oltre alla refusione delle spese di CTU sostenute dal nonché alle spese mediche sostenute Parte_1 dallo stesso e documentate in atti pari a € 6.992,33 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o secondo equità accertata in corso di causa con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al saldo effettivo. Con vittoria di competenze del presente giudizio”.
Per la convenuta “Piaccia all'Illmo Tribunale di Arezzo: IN VIA Controparte_4
ISTRUTTORIA - disporre la rinnovazione della CTU con la nomina di un terzo collegio peritale che renda giustizia delle incongruenze di quelle già espletate, per i motivi megli esposti in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c del 05/12/2022 (pagg. 2-3); - disporre l'ammisisone delle prove per testi capitolate in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c del 05/12/2022 (pagg. 4-7); - chiedere all'INAIL, ad integrazione delle informazioni rese ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di chiarire se risultano dal
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI (vedi pag. 7 memoria 183 n. 2 c.p.c. parte del Pt_2
05/12/2022 e note di trattazione scritta per l'udienza del 03/04/2024)) da essa gestito indennizzi e/o risarcimenti percepiti da nato a [...] il [...] e residente in [...]
Citerna, PG Loc. Le Pietre C.F. in ragione di polizze private dal 2019 ad oggi;
C.F._1
NEL MERITO - rigettare la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in quanto infondata e comunque non provata;
- rigettare la domanda di condanna Parte_3 avanzata dal Dott. nei confronti dell' in quanto infondata Controparte_2 Parte_3
e comunque non provata. Vittoria di spese ed onorari di causa”.
pagina 2 di 30 Per il convenuto “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectis: IN TESI - Controparte_2
RESPINGERE la domanda proposta dal ricorrente nei confronti del dott. in quanto infondata CP_2
nei suoi presupposti di fatto e di diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, non sussistendo in capo al dott. alcuna responsabilità medica ex art. 2043 c.c. richiamato dall'art. 7 comma 3 della L. CP_2
24/2017; In ogni caso, - RESPINGERE tutte le domande di condanna al risarcimento proposte dal ricorrente nei confronti del dott. con riferimento a tutti i danni ex adverso configurati perché CP_2
infondate nei loro presupposti di fatto e di diritto sia in punto di an che di quantum per tutte le ragioni di cui in narrativa. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità a carico del dott. - CONDANNARE l' a tenere integralmente CP_2 Controparte_4
indenne e/o manlevare il dott. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse CP_2
derivare dal presente giudizio sia a titolo risarcitorio che di oneri e spese legali, in forza del rapporto organico tra il medico Ausiliario e l' (ex artt. 1228 c.c. e/o 2049 c.c.), in Parte_4
adempimento della convenzione tra e - In via CP_5 Parte_5
ulteriormente subordinata, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità solidale tra l' e il dot. - ACCERTARE, nei Controparte_4 CP_2
rapporti interni, l'esclusiva responsabilità di e conseguentemente il Controparte_4 diritto, ex artt. 1298 c.c. e/o 2055 c.c., del dott. di agire in regresso nei confronti dell' CP_2 [...]
per ottenere il pagamento di tutte le somme eventualmente corrisposte al Controparte_4
ricorrente. In ogni caso, - CONDANNARE, in via riconvenzionale, il sig. a corrispondere al Pt_1
dott. l'importo di Euro 5.906,80, o la somma maggiore o minore, a titolo di rimborso delle CP_2
spese legali e tecniche e procedurali sostenute dal dott. per difendersi nel giudizio per CP_2
accertamento tecnico preventivo RG 1566/20. In IPOTESI: - ACCERTARE l'obbligo di Parte_5
di rimborsare al dott. le spese e gli oneri dallo stesso sostenuti per l'assistenza legale
[...] CP_2
e tecnica nel procedimento per accertamento tecnico preventivo RG1566/20 e, conseguentemente,
CONDANNARLA a corrispondere al dott. l'importo di Euro 5.906,80, o la somma maggiore o CP_2
minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In ipotesi: In ogni caso, nella denegata ipotesi di una qualsiasi condanna in capo all'esponente, - CONDANNARE terza Controparte_3
chiamata, a tenere indenne e manlevare il dott. in forza della polizza agli atti per tutto quanto CP_2
lo stesso sia eventualmente tenuto a corrispondere sulla base della statuizione giudiziale, anche a titolo di spese legali;
- CONDANNARE ex art. 1917 comma 3 c.c., al Controparte_3
pagamento in favore del dott. delle spese sostenute per resistere all'azione del ricorrente nei CP_2
suoi confronti. - RIGETTARE ogni altra domanda avanzata nei confronti del Dott. anche di CP_2
eventuale regresso. - Con vittoria di spese, diritti e di onorari di causa”.
pagina 3 di 30 Per la terza chiamata in causa AM Trust:“Che il Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia: nel merito
- Ritenere e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal dott. e, per CP_2
l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda e da chiunque proposta in danno della comparente;
- ritenere
e dichiarare infondata la domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla;
- In subordine, ridurre comunque la domanda attorea a quanto di ragione e contenere un'eventuale condanna di
[...] nei limiti della polizza, della rivalsa prevista dall'art. 9, comma 1 e 6 della legge CP_3
Gelli, della quota di responsabilità ascrivibile in capo al dott. e dell'effettivo obbligo CP_2 risarcitorio su quest'ultimo ricadente anche alla luce della domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti dell' ”. CP_2 Controparte_6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. adiva l'intestato Tribunale affinché Parte_1 fosse accertata la responsabilità contrattuale e/o aquiliana del dott. e dell' Controparte_2 [...]
(di seguito anche per i danni da lui patiti e dovuti a malpractice medica. Controparte_4 Pt_2
Chiedeva la loro condanna in solido o, in subordine, in base alle quote di rispettiva responsabilità così come accertate nel corso del giudizio, per i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui asseritamente subiti.
Premetteva che, a seguito della lesione del legamento crociato del ginocchio destro, il giorno
22.03.2019 veniva sottoposto presso l'Ospedale di Sansepolcro (AR) ad un intervento chirurgico consistente nella “ricostruzione del LCA e meniscectomia selettiva menisco laterale ginocchio destro per lesione completa del LCA e lesione radiale del corpo del menisco laterale”. Questo veniva eseguito dal dott. che, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, svolgeva attività Controparte_2
di libero professionista presso il suddetto nosocomio.
Il ricorrente veniva dimesso lo stesso giorno con prescrizione di terapia antibiotica per 3-4 giorni.
Tuttavia, subito dopo l'interruzione dell'antibiotico, iniziava a presentare febbre alta e una tumefazione del ginocchio operato. Tale circostanza lo induceva a prendere immediato contatto con il dott. CP_2
che, a seguito di una visita di controllo espletata il 01.04.2019, continuava a rassicurarlo sulla normalità di tale decorso post-operatorio.
Dato che la situazione non dava segni di miglioramento, il paziente si recava il 05.05.2019 presso il PS dell'ospedale di Arezzo, dove veniva ricoverato. Si procedeva al suo trasferimento al Centro
Traumatologico Ortopedico (CTO) di Firenze ove il dott. effettuava un lavaggio articolare il CP_2
09.05.2019.
pagina 4 di 30 L'11.04.2019 veniva nuovamente trasferito ad Arezzo presso il reparto malattie infettive, da cui veniva dimesso all'incirca dopo una settimana con la diagnosi “ascesso sottocutaneo della regione mediale gamba destra posteriore ricostruzione artroscopica LCA ginocchio destro in paziente con setticemia sa
St Aureus”.
Intrapresa la riabilitazione, persistendo dolore e gonfiore all'articolazione, il 30.02.2019 il paziente si recava un'altra volta all'ospedale di Arezzo, dove veniva nuovamente ricoverato presso il reparto malattie infettive. Qui si accertava la persistenza dell'infezione da stafilococco e la presenza di un ematoma rifornito della coscia.
Dimesso il 13.05.2019, il continuava la somministrazione della terapia antibiotica, Pt_1
prescrittagli dallo specialista infettivologo, da eseguirsi in endovena una volta al giorno presso l'USL locale sino al 01.07.2019.
Il ricorrente deduceva, inoltre, di aver sottoposto il proprio caso alla valutazione medico-legale di professionista di propria fiducia, prof. che evidenziava la sussistenza di profili di colpa in capo Per_1 ai convenuti, in particolare nell'errato trattamento antibiotico di una infezione del sito chirurgico di origine nosocomiale (cfr. pag. 8 ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), e che la genesi peri-operatoria della infezione riscontrata veniva confermata anche all'esito delle operazioni peritali disposte dal Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo (cfr. pag. 9 ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
Secondo le prospettazioni del ricorrente, gli errori medici, che avevano comportato la necessità di intraprendere una complessa riabilitazione, non esente da profili di colpa successivi all'intervento, avevano pregiudicato la sua guarigione in quanto il quadro infettivo aveva compromesso la mobilità dell'articolazione, circostanza dimostrata anche dai successivi controlli cui si sottoponeva il Pt_1
Deduceva altresì che tale situazione aveva creato anche notevoli ripercussioni sulla sua psiche, sfociate in una depressione associata ad un costante stato di ansia e disturbi del sonno. Ciò lo costringeva a sottoporsi ad una terapia farmacologica.
Previo parere medico-legale secondo il quale “[il] processo flogistico loco-regionale avanzato a reazione sistemica, provocato da un germe nosocomiale il cui sviluppo era stato favorito dalla errata antibioticoprofilassi preoperatoria e dalla successiva terapia post operatoria”, il incardinava Pt_1
dunque un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinnanzi a questo Tribunale (RG. n. 1566/2020).
A seguito della regolare istaurazione del contraddittorio con l' e il dott. veniva Pt_2 Controparte_2
nominato il collegio peritale nelle persone del dott. e dott. , dalla cui Persona_2 Persona_3
relazione, secondo le prospettazioni del ricorrente, emergeva la responsabilità tanto della struttura sanitaria quanto del sanitario per malpractice medica.
pagina 5 di 30 Non sortendo esito positivo la proposta conciliativa formulata dal collegio peritale, il Pt_1
instaurava il presente giudizio chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico, nonché sub specie di danno morale, di danno esistenziale e di danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute.
2. Si costituiva in giudizio il dott. contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree. Controparte_2
Evidenziava di non aver mai svolto attività di libero professionista presso l'ospedale di Sansepolcro
(AR). All'epoca dei fatti era dipendente dell' ospedaliera universitaria di GG (FI) e solo in CP_4 forza di convenzione stipulata tra detta azienda e l' aveva avuto in cura il Parte_5
Pt_1
Pertanto, non avendo operato in qualità di libero professionista, il rapporto che lo aveva legato al paziente non poteva sussumersi nell'alveo della responsabilità contrattuale, bensì di quella aquiliana ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
A ciò conseguiva l'onere per il ricorrente di provare la sussistenza di tutti gli elementi enunciati dall'art. 2043 c.c. (danno-evento, dolo o colpa dell'operatore sanitario, e danno-conseguenza eziologicamente connesso all'illecito).
Rilevava, in ogni caso, che l'unica condotta contestatagli fosse stata quella dell'aver prescritto una profilassi antibiotica inadeguata che avrebbe favorito una grave infezione del sito chirurgico, ma che tuttavia tale dedotta inadeguatezza sarebbe stata esclusa anche dal collegio peritale nominato in sede di
ATP.
Negava di aver tenuto una condotta imperita o negligente, atteso che aveva eseguito l'intervento seguendo le buone pratiche clinico-assistenziali, nel pieno rispetto della sterilità della procedura. Aveva altresì prescritto una terapia antibiotica indicata per un paziente come il che aveva Pt_1
evidenziato, in sede di anamnesi, una allergia alle penicilline che non consentiva l'impiego della cefalosporina.
Evidenziava che nemmeno dalla relazione medico-legale era emersa una sua responsabilità in ordine alla profilassi pre-operatoria: i CCTTUU avevano confermato la congruità della prescrizione di levofloxacina, rilevando altresì che il fatto che il batterio che aveva originato il focolaio infettivo fosse resistente a tale antibiotico era una circostanza che non poteva essere conosciuta dal dott. CP_2 all'atto della prescrizione della terapia antibiotica.
Alla medesima conclusione era giunto il collegio peritale che, su incarico della Procura delle
Repubblica di Arezzo (RG. n. 4320/2019), aveva valutato l'operato del e le cui risultanze CP_2 avevano portato all'archiviazione del procedimento penale (R.G. GIP n. 3449/2020).
pagina 6 di 30 Contestava le conclusioni del collegio peritale nella parte in cui sosteneva che dai dati della cartella clinica non sarebbe stato possibile evincere se le manovre di antisepsi fossero state effettivamente eseguite. La cartella, infatti, faceva riferimento: i. alla preparazione del campo sterile operatorio;
ii. alla circostanza che l'equipe chirurgica fosse dotata di doppi guanti sterili;
iii. alla presenza di tutte le etichette che consentivano la tracciabilità della strumentazione e dei camici utilizzati.
Quanto ai rapporti con l' ribadiva la sussistenza della convenzione con Parte_6
Con l' di GG (FI) nella quale veniva stabilito espressamente all'art. 4 rubricato “assicurazione e responsabilità” che “l' e l' garantiscono, per la parte di competenza, la CP_4 Parte_5
responsabilità civile del professionista per i danni causati a terzi nell'espletamento dell'attività dedotta in convenzione”.
Evidenziava, nella denegata ipotesi di sua condanna, che:
i. non avrebbe potuto rispondere del danno in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 9 co. 5,
L. 24/2017;
ii. per la liquidazione del danno avrebbe dovuto tenersi conto della rilevanza causale delle singole condotte;
iii. nel caso di condanna in solido con l' occorreva tener presente che aveva agito come Pt_2 ausiliario dell'azienda sanitaria in base al disposto degli artt. 1298 e 2055 c.c. Per tale motivo, per mero scrupolo difensivo, formulava domanda di chiamata in causa dell' affinché lo tenesse indenne o Pt_2
comunque fosse accertata la responsabilità esclusiva della struttura sanitaria ed il conseguente diritto del medico alla restituzione, in via di regresso, di eventuali somme che fosse tenuto a corrispondere al ricorrente.
Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice
[...]
in virtù della polizza n. ITDMM15A201300002972. Controparte_8
Formulava, infine, domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente o, in subordine, dell' Pt_2
con cui chiedeva la refusione di tutte le spese di giudizio, ivi comprese quelle sostenute in sede di ATP.
3. All'udienza di prima comparizione dell'11.05.2022, preso atto che la notifica dell'atto introduttivo non fosse andata a buon fine nei confronti dell' convenuta, il Giudice concedeva Parte_4
termine a parte ricorrente per la sua rinnovazione ed autorizzava la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c.
4. A seguito di regolare notifica, si costituiva in giudizio l' Controparte_9
In fatto confermava la circostanza che il dott. fosse un professionista ortopedico dipendente CP_2 dell' e che prestava attività di consulente per traumi sportivi in virtù di una convenzione CP_5
stipulata tra le Aziende ospedaliere.
pagina 7 di 30 Previa ricostruzione del percorso operatorio e post-operatorio del rilevava che la prestazione Pt_1
a favore del paziente fosse stata eseguita diligentemente e la riscontrata infezione era stata determinata da un evento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuto.
Più nello specifico, contestava le risultanze della CTU con cui si era giunti alla conclusione per cui l'infezione fosse attribuibile ad un germe già presente in ospedale prima del ricovero in quanto emergeva dalla cartella clinica che il campo operatorio era stato adeguatamente sterilizzato.
Secondo l' i Consulenti avevano errato altresì nel ritenere che il nosocomio aretino avesse Pt_2
sottovalutato le condizioni del paziente nel successivo decorso post-operatorio: si evinceva chiaramente che sin dall'accesso al PS in data 04.04.2019 erano state effettuate emocolture nel sospetto di una sepsi a partenza articolare, tanto che nella lettera di dimissione e successivo trasferimento presso il CTO di si dava atto dell'artrite settica al ginocchio destro con estensione ai tessuti molli circostanti. CP_5
Circa la carenza dell'antibiogramma, che in ogni caso si sarebbe reso disponibile non prima di 72 ore, ciò non rilevava nel caso di specie in quanto già dall'esame colturale dell'agoaspirato (referto del
08.04.2019) veniva confermata la positività allo stafilococco aureus.
Peraltro, secondo le prospettazioni dell' non poteva neppure ritenersi che la mancata Pt_2
somministrazione della rifampicina per 4 giorni (dal 06.04.2019 al 09.04.2019), oltre alla terapia farmacologica già intrapresa, avesse inciso sulle possibilità di miglioramento delle condizioni di salute del paziente. Questo valeva anche con riferimento al decorso clinico proseguito sino al 19.04.2019 quando era stata continuata la terapia con la vancomicina che, secondo l' convenuta, rappresenta Pt_2
lo standard of care delle infezioni ossee.
Infine, quanto al trasferimento in riabilitazione del paziente, decisione che i consulenti avevano definito come imprudente, l'azienda sanitaria evidenziava che il decorso post-operatorio del appariva Pt_1
sinusoidale, perciò, a seguito di un netto miglioramento clinico e dei parametri bioumorali, si era optato per una riabilitazione precoce tesa al miglior recupero funzionale possibile.
Il successivo peggioramento era dovuto ad una complicanza imprevedibile, non riconducibile all'operato dei sanitari dell' e dei suoi collaboratori, e a tali conclusioni erano giunti anche i CP_4
consulenti della Procura della Repubblica.
Con riferimento alla quantificazione del danno così come operata in sede di ATP, l' CP_4
evidenziava che, in ipotesi, il danno differenziale doveva essere valutato tra il 6% e l'8%; negava che il ricorrente avesse dimostrato la sussistenza di un effettivo danno morale o che avesse fornito elementi probatori a sostegno della c.d. personalizzazione del pregiudizio biologico.
Rilevava altresì che il danno patrimoniale fosse stato riconosciuto come congruo dai CTU nella minor somma di € 922,16.
pagina 8 di 30 Infine, tenuto conto che il ricorrente aveva subìto il lamentato infortunio durante il lavoro, deduceva che il ricorrente poteva aver percepito indennizzi da una assicurazione privata: a ciò conseguiva che, in virtù del principio indennitario, il danneggiato non poteva in ogni caso giovarsi di una indebita locupletazione.
Avanzava pertanto istanza ex art. 210 c.p.c. affinché fosse ordinato al ricorrente di esibire in giudizio documentazione comprovante eventuali indennizzi percepiti in ragione di polizze infortuni private e all'INAIL l'esibizione in giudizio dei dati relativi al ricorrente risultanti dal Casellario Centrale
Infortuni dalla stessa gestito.
Quanto alla domanda di garanzia formulata nei suoi confronti dal dott. evidenziava come CP_2 questa avrebbe dovuto essere rivolta verso l'AOU di appartenenza: la convenzione opera, infatti, tra le due strutture, mentre il CCNL opera tra il sanitario e la struttura di appartenenza.
Ad ogni modo, avendo il medico stipulato una polizza privata, spettava all'assicurazione manlevarlo da eventuali conseguenze negative.
5. Si costituiva in giudizio l'Assicurazione (di seguito AM Trust), Controparte_8 affermando l'infondatezza dell'azione di garanzia formulata nei suoi confronti: essendo il dott. CP_2 dipendente dell' l'obbligo risarcitorio connesso allo svolgimento delle sue funzioni CP_10
gravava solo su detta azienda sanitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 Cost. e 1228 c.c. Il sanitario, secondo l'assicurazione chiamata in causa, avrebbe potuto rispondere solo contabilmente.
In ogni caso, secondo l'AM Trust, era preclusa l'azione di rivalsa nei suoi confronti per difetto di
Contr interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non avendo l' di di cui è dipendente il dott. CP_5 CP_2
effettuato la comunicazione ex art. 13 L. 24/2017.
Rilevava, inoltre, quanto segue:
i. la responsabilità del medico doveva essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2043 c.c. ai sensi dell'art. 7, co. 3 L. 24/2017, con tutte le conseguenze in termini di onere probatorio a carico del paziente. Non emergevano elementi dai quali poter desumere la sussistenza della responsabilità a carico dell'assicurato, associandosi alle difese da questo svolte;
ii. pur contestando le singole voci di danno e l'ammontare risarcitorio richiesto, la condanna della assicurazione doveva essere contenuta nei limiti della rivalsa ex art. 9, co. 1 e 6 L. 24/2017 esperibile nei suoi confronti dall'azienda e commisurata al grado di colpa eventualmente ascrivibile al sanitario;
iii. operando l'assicurazione solo per il caso di colpa grave, e non essendo ascrivibile tale elemento soggettivo al sanitario, la copertura assicurativa non poteva operare nella fattispecie de quo;
pagina 9 di 30 iv. essendosi il dott. costituito nel giudizio con il patrocinio di un proprio legale di CP_2
fiducia le spese di lite da lui sostenute dovevano rimanere esclusivamente a suo carico;
v. nel caso in cui fosse stata accertata la responsabilità solidale del dott. con l' CP_2 CP_4 convenuta, l'assicurazione avrebbe potuto operare solo per la quota di pertinenza dell'assicurato.
Rilevava che, nel caso di infortunio, l'INAIL è obbligata a corrispondere al lavoratore un indennizzo del danno biologico da invalidità permanente per lesioni pari o superiori al 6%; pertanto, era verosimile ritenere che il ricorrente avesse già beneficiato di esso. Pertanto, si associava sul punto alla richiesta dell' in ordine all'acquisizione della documentazione in possesso dell'INAIL relativamente Pt_2 all'infortunio patito.
Concludeva chiedendo, in via preliminare la dichiarazione dell'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal dott. e l'accertamento della infondatezza delle pretese attoree;
in CP_2
subordine la riduzione della domanda attorea a quanto di ragione e il contenimento della condanna di
AM Trust nei limiti di polizza, della rivalsa ex art. 9, co. 1 e 6 L. 24/2017 e della quota di responsabilità ascrivibile al medico e dell'obbligo risarcitorio anche alla luce della domanda di garanzia proposta dal dott. verso l' convenuta. CP_2 Pt_2
6. Con ordinanza del 28.07.2022, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 1566/2020, nonché il mutamento del rito ex art. 702-ter c.p.c. da sommario a ordinario di cognizione.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e veniva ammesso l'ordine di esibizione all'INAIL richiesto dai convenuti, onde verificare se in relazione al sinistro oggetto di causa l'attore avesse percepito da parte del suddetto Ente indennizzi previsti dalla legge. Pertanto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si ordinava all'ente previdenziale l'esibizione della documentazione in suo possesso attestante l'eventuale erogazione di indennizzi o rendite in favore dell'attore. Veniva invece ritenuta esplorativa l'esibizione richiesta da Controparte_4
in relazione ad eventuali indennizzi erogati da assicurazioni private poiché non era emerso
[...]
alcun elemento dal quale desumere la sussistenza di polizze private di assicurazione.
7. Con comunicazione pec del 21.02.2023, l'INAIL, direzione regionale Umbria, adempiva all'ordine di esibizione (prot. .22000.21/02/2023.0000968), riferendo che dagli archivi INAIL non CP_11 risultava l'erogazione di indennizzi o rendite in favore di . Parte_1
8. Ritenuta la causa sufficientemente istruita, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2024, sulle conclusioni in epigrafe richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§
pagina 10 di 30
1. Sulla normativa applicabile
Occorre, in via preliminare, precisare la corretta qualificazione della domanda attorea, derivandone conseguenze in termini di onere di allegazione e prova e, conseguentemente specificare a quale titolo di responsabilità sia ascrivibile la condotta del medico e della struttura sanitaria convenuti.
Non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 7, co. 1 L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). A ciò consegue che, una volta provato il contratto tra il danneggiato e la struttura (la cui esistenza, nel caso di specie, è pacifica fra le parti), il danneggiante ha l'onere di dedurre qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno.
Diversamente deve dirsi quanto al medico, personalmente e direttamente citato in giudizio, tenuto conto che l'art. 7 co. 3 della legge sopra citata colloca la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria nel perimetro della responsabilità aquiliana, pur prevedendo la clausola di salvezza rappresentata dalla “assunzione di un'obbligazione contrattuale con il paziente”, nel caso di specie indimostrata.
2. Sui fatti
Ciò precisato in diritto, e prima di esaminare nel merito la domanda risarcitoria attorea, giova ripercorrere gli elementi fattuali della vicenda.
in data 22.03.2019 veniva ricoverato presso l'Unità di Traumatologia del Presidio Parte_1
Ospedaliero della NA (Azienda con la diagnosi “lesione inveterata Controparte_4 ginocchio dx”.
Nella medesima giornata era sottoposto all'intervento chirurgico di “ricostruzione del LCA e meniscectomia selettiva menisco laterale ginocchio destro per lesione completa del LCA e lesione radiale del corpo del menisco laterale”. L'intervento veniva eseguito dal dott. , Controparte_2
Contr medico-chirurgo dipendente dell' di GG (FI), distaccato presso l'ospedale della NA in virtù di convenzione stipulata all'uopo tra le due aziende ospedaliere (doc. n. 9, . CP_2
In data 05.04.2019, dopo essere transitato per il PS dell'ospedale di Arezzo, il paziente veniva ricoverato presso l'U.O. Malattie Infettive dal quale veniva dimesso il giorno successivo con diagnosi di "artrite settica ginocchio destro dopo intervento in artroscopia con infezione tessuti molli
Contr circostanti, linfangite in paz. allergico ad amoxicilina" e contestualmente trasferito presso l' di con la diagnosi “Sospetta artrite settica in esiti di ricostruzione LCA ginocchio destro". CP_5
Veniva dimesso in data 11.04.2019 con diagnosi accertata di "ascesso sottocutaneo in regione mediale gamba destra post ricostruzione artroscopica di LCA in paziente con riscontro di setticemia da St.
pagina 11 di 30 Aureus" e nuovamente trasferito presso il reparto Malattie Infettive di Arezzo in cui permaneva dal giorno 11.04.2019 al 19.04.2019.
Come si evince dalla lettera di dimissione, il paziente veniva indirizzato verso l'Istituto Prosperius
Tiberino di Umbertide per intraprendere la riabilitazione, ove permaneva sino al 30.04.2019: in quella data, infatti, era nuovamente ricoverato presso l'U.O. Malattie Infettive di Arezzo fino al 13.05.2019 in ragione della persistenza della “artrite settica da MRSA ginocchio destro dopo LCA”.
L'attore ha addebitato ai convenuti la responsabilità di tutte le conseguenze dannose, di natura fisica e psichica, derivategli dalle complicanze insorte all'esito dell'intervento del 22.03.2019 nel corso del quale aveva contratto l'infezione nosocomiale da stafilococco aureus.
Ciò premesso, nel merito occorre esaminare le risultanze emerse dalla CTU espletata in seno al procedimento per ATP, regolarmente acquisita al presente fascicolo, distinguendo la posizione del dott.
personalmente convenuto in giudizio dal paziente, e dell' CP_2 Parte_7
[...]
3. Sull'assenza di responsabilità del dott.
[...] Controparte_2
Malgrado parte attrice deduca la responsabilità contrattuale del dott. il quale, secondo le CP_2
prospettazioni attoree, avrebbe operato all'interno dell'ospedale della NA in qualità di medico libero professionista, tale domanda deve essere riqualificata in termini di responsabilità aquiliana.
Come noto, se la parte che agisce per ottenere il risarcimento del danno deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità contrattuale e viceversa non impedisce al Tribunale di qualificare diversamente la domanda (cfr. Cass. Civ., Ord. 30607/2018:
“In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere- dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti”).
Dalla documentazione versata in atti emerge che il dott. ha prestato la propria opera CP_2 professionale all'interno dell'Ospedale della NA e, di conseguenza, ebbe in cura il in Pt_1
Contr ragione di una specifica convenzione stipulata tra l' e l' di (cfr. Parte_5 CP_5
pagina 12 di 30 doc. n. 9, , Azienda della quale questi è dipendente dal novembre 2015 (cfr. busta paga, doc. n. CP_2
8, . CP_2
Salvo generiche deduzioni di parte attrice nei suoi scritti difensivi, non emergono elementi di segno contrario dai quali poter desumere che l'esercente la professione sanitaria abbia agito, nel caso di specie, nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.
Non risulta depositata, infatti, documentazione (ad es. fatture) dalle quali desumere che il dott. CP_2
fosse legato al paziente da un diretto vincolo negoziale per una prestazione professionale resa in regime di libera professione. Dalla cartella clinica in atti, inoltre, si evince che l'intervento oggetto di causa sia stato eseguito in regime istituzionale e non libero professionale (cfr. pag. 16, doc. 10 parte ove CP_2 si legge “regime intervento: Istituzionale – regime visita: Istituzionale”).
Di talché, stante l'assenza di un rapporto contrattuale tra il paziente ed il dott. quest'ultimo CP_2 non può essere chiamato a rispondere del suo operato ai sensi dell'art. 1218 c.c., dovendo al contrario trovare applicazione l'art. 2043 c.c., con ogni correlata conseguenza in tema di ripartizione di onere probatorio (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Ord. n. 21939/2019), gravando sull'attore la prova della colpa del sanitario convenuto.
Ciò chiarito, va evidenziato che dalla consulenza tecnica (rispetto alle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi, siccome sorrette da motivazione esaustiva e scevra da vizi logici), non emergono profili di colpa riconducibili specificamente e direttamente all'operato del medico-chirurgo convenuto, sicché in ogni caso (anche ove il titolo di responsabilità fosse stato contrattuale) la domanda risarcitoria non potrebbe trovare accoglimento.
Infatti, non è stato dimostrato che la contrazione dell'infezione ospedaliera da stafilococco aureus sia riconducibile ad una condotta colposa specificamente ascrivibile al dott. , né emergono Controparte_2
dagli atti altre condotte tenute da quest'ultimo nella gestione del paziente non conformi alle leges artis.
Emerge dalla relazione che “è […] logico e scientificamente corretto ipotizzare, utilizzando il criterio dell'evento assolutamente più probabile, che il contagio sia avvenuto durante la procedura di artroscopia chirurgica del 22.03.2019, mediante inoculazione diretta del germe dalla cute all'interno della articolazione, tenuto conto sia della procedura, sia del tipo di germe successivamente isolato dal sangue, che fu con alta probabilità proprio l'agente eziologico della artrite settica. Per la tipologia di germe isolato quale responsabile dell'infezione, si ritiene del tutto improbabile un contagio causato da una contaminazione ambientale (piani di appoggio, strumentario, ecc.) ed anche un contagio per via aerea”.
Malgrado ciò, non è dimostrato che sia stato il dott. ad inoculare il batterio: l'intervento, CP_2 sull'esecuzione del quale il collegio peritale non ha riscontrato criticità, è stato eseguito con pagina 13 di 30 l'assistenza di una equipe sanitaria e in ragione di ciò non può ritenersi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'agente patogeno sia stato trasmesso e inoculato proprio dal medico convenuto.
Infatti, pur escludendo i CCTTUU che l'infezione contratta dal sia dipesa da fattori endogeni Pt_1
(quali una infezione già in atto) o altre occasionali fonti esogene, e dunque pur concludendo per una genesi nosocomiale dell'infezione (più probabilmente che non), non è possibile ricostruire con certezza la specifica e puntuale condotta che, durante l'esecuzione dell'intervento, abbia cagionato l'infezione
(cfr. pag. 13, CTU: “La ricerca dei possibili fattori di rischio responsabili dell'infezione, effettuata dai
CTU, ha permesso di escludere fonti endogene del germe o altri occasionali eventi al di fuori della procedura chirurgica”).
Ciò anche a fronte della circostanza che dalla documentazione messa a disposizione del collegio peritale, ivi compresa la cartella clinica (doc. n. 1, ricorso ex art. 696-bis c.p.c.), non è stato possibile, secondo i consulenti nominati, “chiarire se siano state effettivamente eseguite le corrette procedure di antisepsi in rapporto alle manovre invasive effettuate sul periziando. Infatti i relativi passaggi non risultano riportati compiutamente nei documenti sanitari in atti. Il tipo di disinfezione locale riportato nella descrizione dell'intervento chirurgico del 22.03.2019, seppur teoricamente non censurabile, non
è documentato e quindi non obiettivabile in atti” (pagg. 12-13, CTU, nonché le risposte alle osservazioni dei CTP a pag. 17 dell'elaborato).
Ne consegue che la domanda risarcitoria formulata nei confronti del medico, personalmente convenuto, debba essere respinta.
Il rigetto delle domande dell'attore proposte nei confronti del dott. assorbe ogni altra Controparte_2
questione relativa alla domanda di garanzia proposta quest'ultimo nei confronti della
[...] nonché alla domanda di regresso esperita nei confronti dell' convenuta. Controparte_3 Pt_2
Va invece esaminata, stante la reiezione della domanda risarcitoria dispiegata dall'attore direttamente nei confronti del medico convenuto, la domanda riconvenzionale dispiegata dal dott. nei CP_2
confronti del sig. avente ad oggetto il ristoro, quale danno patrimoniale, delle spese tecniche e Pt_1
di lite sostenute nel presente giudizio e nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Tale domanda, per comodità espositiva, viene esaminata al par. 6 della presente sentenza.
4. Sulla responsabilità della struttura sanitaria
Occorre ora prendere in considerazione la posizione della convenuta, al fine di verificare se i Pt_2
danni lamentati dal paziente possano essere ascrivibili a responsabilità della struttura sanitaria.
pagina 14 di 30 I CCTTUU hanno accertato che l'attore ha contratto un'infezione nosocomiale sostenuta dal bacillo stafilococco aureus ragionevolmente riconducibile all'atto chirurgico condotto o comunque in prossimità dello stesso.
Il collegio peritale nominato nel procedimento di ATP, dopo una premessa medico-legale sulle artriti settiche infettive sostenute da Staphylococcus aureus meticillino-resistente, in cui è stata posta in evidenza la circostanza che la maggior parte delle procedure implicate nella trasmissione di questo germe includono le manovre invasive di tipo chirurgico, citando bibliografia a supporto (pag. 10-11
CTU), ha esaminato lo specifico caso del periziando sig. rilevando che nel caso di specie è da Pt_1 ritenersi, più probabilmente che non, che l'infezione suddetta sia stata contratta dal paziente nel corso dell'intervento chirurgico eseguito.
In particolare, il collegio peritale ha esaminato singolarmente, escludendone la rilevanza causale, gli altri possibili fattori eziologici, deducendo che “Nel caso del periziando una infezione del ginocchio causata da contiguità è categoricamente esclusa, in assenza di una osteomielite o di ascessi anatomicamente adiacenti il ginocchio sinistro PRIMA della procedura. Una eziologia ematogena, quale conseguenza di una batteriemia, è stata ragionevolmente esclusa anche dagli esami di immagine specifici all'uopo eseguiti in corso di ricovero presso l'ospedale di Firenze ed il reparto di CP_5
Malattie Infettive di Sansepolcro. Il periziando non presentava nessuno dei fattori di rischio di infezione endogena, quindi acquisita per via ematogena, comunemente presi in considerazione in casi analoghi. E' quindi logico e scientificamente corretto ipotizzare, utilizzando il criterio dell'evento assolutamente più probabile, che il contagio sia avvenuto durante la procedura di artroscopia chirurgica del 22.03.2019 , mediante inoculazione diretta del germe dalla cute all'interno della articolazione, tenuto conto sia della procedura, sia del tipo di germe successivamente isolato dal sangue, che fu con alta probabilità proprio l'agente eziologico della artrite settica. Per la tipologia di germe isolato quale responsabile dell'infezione, si ritiene del tutto improbabile un contagio causato da una contaminazione ambientale (piani di appoggio, strumentario, ecc.) ed anche un contagio per via aerea. L'esame della documentazione allegata in atti non permette di chiarire se siano state effettivamente eseguite le corrette procedure di antisepsi in rapporto alle manovre invasive effettuate sul periziando. Infatti i relativi passaggi non risultano riportati compiutamente nei documenti sanitari in atti.” (cfr. pag. 12-13 CTU).
Pertanto, il collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ha concluso, con riferimento all'eziologia nosocomiale dell'infezione riscontrata nel paziente, affermando che “I criteri medico–legali per l'attribuzione del nesso di causalità appaiono rispettati, infatti:
pagina 15 di 30 - I CTU non hanno riscontrato alcuna altra verosimile precedente modalità di trasmissione epidemiologicamente valida per dimostrare una diversa causa di infezione oltre alla procedura chirurgica del 22.03.2019. Il periodo di latenza tra l'esecuzione della procedura, lo sviluppo dell'infezione e l'inizio dei sintomi è pienamente compatibile con l'origine iatrogenica della malattia (criteri cronologico, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause);
- L'esame della letteratura scientifica in merito dimostra che durante tutte le metodiche invasive endoarticolari (artrocentesi, infiltrazione endoarticolare, artroscopia diagnostica ed operativa)
è possibile, se pur non frequente, trasmettere all'interno della articolazione il germe Staph. aureus;
- Durante tali manovre sono infatti possibili passaggi a rischio di trasmissione dell'infezione da
Staph. aureus, rischio non aleatorio. In più nella artroscopia operatoria si aggiunge la presenza di elementi metallici, i quali sono possibile fonte di adesione dei germi, parzialmente protetti dall'azione degli antibiotici.
- Non è solo necessario che vengano usati i relativi mezzi di protezione individuale (guanti e
materiale a perdere), ma sono altrettanto necessari controlli relativi alla disinfezione e sterilizzazione di tutto il materiale, la cui responsabilità è della struttura ospedaliera dove è avvenuto l'intervento chirurgico (criteri topografico e di idoneità lesiva);
Da ciò discende che il periziando, con probabilità ben maggiore del 50 %, si contagiò quindi proprio nel corso oppure immediatamente dopo la procedura effettuata il 22.03.2019 presso l'ospedale di
Sansepolcro. Il quadro clinico attuale è quello di una grave gonartrosi destra, esito sia della artrite settica che della diffusione extra-articolare della infezione a carico dei tessuti molli della coscia, che ha reso necessario un drenaggio chirurgico, con formazione di ematoma post chirurgico” (cfr. pag.
14-15 della CTU).
A fronte di tale prospettazione l' non ha dato prova di aver adoperato concretamente, ossia con CP_4
riferimento allo specifico caso del sig. ogni tipo di cautela necessaria al fine di scongiurare Pt_1
l'insorgenza della sepsi, assumendo che “l'agente patogeno non è di origine tipicamente ospedaliera potendo essere venuto in contatto con il paziente con diverse modalità di contaminazione sia durante le procedure chirurgiche (incisione della cute manipolazioni dell'articolazione, sia direttamente nell'ambiente del reparto ospedaliero dove trovavasi ricoverato” (cfr. osservazioni CTP dell' Pt_2
pag. 17, CTU).
L ha altresì dedotto che erano state effettuate correttamente le procedure di antisepsi in CP_4
rapporto alle manovre invasive che dovevano essere effettuate sul paziente, come emergerebbe dalla cartella clinica versata in atti.
pagina 16 di 30 Tali contestazioni, tuttavia, non appaiono cogliere nel segno.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili (…) gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale (…): a) L'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) L'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) L'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) La qualità dell'aria
e degli impianti di condizionamento;
g) L'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h)
L'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) Le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) L'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) L'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio" (così Cass. Civ. n. 6386/2023; in senso conforme anche Cass. Civ. Ord. n. 5490/2023).
A fronte di tali condivisibili indicazioni della Suprema Corte, nell'odierna fattispecie non sussistono documenti idonei da cui poter desumere l'attuazione in concreto, e cioè nello specifico caso del sig.
dei protocolli previsti (cfr. docc. nn. da 13 a 17, , come peraltro rilevato anche dal Pt_1 Pt_2
collegio peritale in risposta alle osservazioni di parte convenuta (cfr. pag. 17-18 CTU: “In merito a tali osservazioni, gli scriventi ribadiscono che leggere sulla cartella “… preparazione di campo operatorio sterile con doppio strato di teli sterili previo lavaggio dell'arto. Equipe chirurgica dotata di doppi guanti sterili…” non consente di chiarire con sufficiente esattezza se siano state effettivamente eseguite le manovre di antisepsi (per es., non è specificato con quale tipo di sostanza sia stato lavato l'arto”).
Non può ritenersi idoneo a fornire la prova contraria dell'assenza di elementi patogeni il doc. n. 21 di parte convenuta attinente alle verifiche microbiologiche effettuate nel giugno 2019 presso il blocco operatorio dell'ospedale di Sansepolcro, né gli ulteriori protocolli versati in atti (docc. nn. da 13 a 17, comparsa di costituzione e docc. nn. 19 e 20, memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, : come Pt_2 Pt_2
evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente per la prova liberatoria fornire documentazione che attesta la sussistenza di protocolli ineccepibili. Occorre, infatti, fornire riscontro documentale che essi siano stati puntualmente e specificatamente osservati nel caso di specie (cfr. Cass.
Civ. n. 549/2023).
pagina 17 di 30 A ciò non avrebbero potuto supplire le prove orali articolate dall' e, a tal riguardo, occorre CP_4 ribadire quanto già statuito con l'ordinanza del 18.02.2023 in ordine alle prove testimoniali articolate dalla convenuta.
Appare infatti sussistere, nel caso di specie, incapacità a testimoniare dei membri dell'equipe medica che ha partecipato all'intervento cui è stato sottoposto il sig. (cfr. memoria n. 2 ex art. 183, Pt_1 co. 6 c.p.c., “Si indicano come testimoni su tutti i capitoli: - Pt_2 Testimone_1
(STRUMENTISTA) - (INFERMIERA) - (ANESTESISTA) - Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(INFERMIERE DI ANESTESIA) - (OSS) - (TECNICO RX) tutti
[...] Tes_5 Testimone_6 dipendenti dell' , Via Curtatone n. 54, C.F./P.I. Parte_8
”). P.IVA_1
Va rammentato, infatti, che l'interesse a partecipare al giudizio, previsto come causa di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 c.p.c., sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio.
A ciò consegue che i sanitari chiamati a testimoniare, in quanto soggetti potenzialmente corresponsabili dell'illecito, sono titolari di un interesse giuridicamente protetto che legittimerebbe un loro intervento nella causa, poiché potrebbero essere ipoteticamente chiamati a rispondere dell'esito infausto dell'intervento, oppure potrebbero esperire un'azione di accertamento negativo (cfr., ex multis, Cass.
Civ. n. 2075/2013: “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 cod. proc. civ. è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio”). Inoltre, qualora ritenuti corresponsabili del danno alla salute patito dal nei loro confronti potrebbe essere altresì esperita un'azione di rivalsa ai sensi Pt_1 dell'art. 9, L. 24/2017 dalla struttura sanitaria.
In difetto di tale prova, quindi, va affermata la responsabilità dell' per la Controparte_4 contrazione dell'infezione nosocomiale da parte di . Parte_1
Inoltre, giova evidenziare che, anche ove la prova avesse dato esito positivo per la parte convenuta, ciò non avrebbe comunque escluso, nel caso di specie, la responsabilità risarcitoria della CP_4
convenuta in ragione della sussistenza di ulteriori profili di censurabilità della condotta dei sanitari che hanno gestito il paziente sig. ritenuti concausa del pregiudizio alla salute riscontrato, così Pt_1 come riconosciuti dall'elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
La responsabilità della struttura sanitaria convenuta, infatti, va riconosciuta anche per il successivo erroneo follow-up del paziente a seguito della contrazione dell'infezione.
pagina 18 di 30 Il collegio peritale nominato, in particolare, ha riscontrato due ulteriori profili censurabili nella condotta dei sanitari dell' rinvenendo dunque profili di colpa anche nella Controparte_4
gestione post-operatoria del paziente, in particolare in relazione all'impostazione della terapia antibiotica necessaria per il trattamento dell'infezione riscontrata, in quanto sottodosata e somministrata oralmente (cfr. pag. 13 della CTU), nonché al trasferimento del paziente in ambiente riabilitativo senza un preventivo accertamento dell'esatta natura e della condizione del processo infettivo in atto (cfr. pag. 13-14 della CTU, nonché le risposte alle osservazioni dei CTP di parte convenuta a pag. 18-19).
Il collegio peritale, infatti, ha evidenziato ulteriori profili censurabili nella gestione del paziente, successivi all'intervento (cfr. pagg. 13-14, CTU):
i. a seguito dell'accesso al PS di Arezzo del 05.04.2019 il valore della “procalcitonina di 1,87 doveva far sospettare una iniziale diffusione extra-articolare della infezione. A fronte di ciò veniva effettuata una artrocentesi che dava esito a scarso pus, sul quale si faceva solamente la coltura senza
l'antibiogramma”;
ii. la scelta di una terapia empirica “a base di Vancomicina ev + Rifampicina per os” era inadeguata in quanto sottodosata. Secondo i periti “in tale una situazione era indicato l'impiego empirico di almeno 2, se non 3, antibiotici potenzialmente attivi
contro
Staph. aureus MRSA e tutti somministrati per via endovenosa o intramuscolare, al fine di ottenere un sicuro assorbimento del farmaco”;
iii. non era stato opportuno trasferire il presso il reparto di ortopedia, essendo più Pt_1
idoneo quello di Malattie Infettive in ragione del fatto che in data 11.04.2019 era ben noto che il paziente fosse affetto da artrite settica che è stata la causa dell'ascesso sottocutaneo adiacente alla articolazione;
iv. infine era stata del tutto imprudente la decisione di trasferire il paziente in riabilitazione il
19.04.2019 quando lo stesso giorno vi era “persistenza di infezione da parte di un germe molto pericoloso” e, non essendosi attesa la coltura, si era nuovamente errato nella sottoscrizione di una terapia antibiotica ancora una volta sottodosata e che ha causato una ripresa della infezione che, con ogni evidenza, non era stata eradicata.
La parte convenuta, con riferimento all'accertamento compiuto in sede di CTU, ha affermato che il collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. avrebbe errato nel riferire, all'esito dell'indagine esperita, la sussistenza di profili di colpa diversi da quelli preventivamente allegati dal paziente e tale modus procedendi dei CCTTUU inficerebbe la validità stessa dell'accertamento peritale, minandone l'utilizzabilità a fini decisori.
pagina 19 di 30 Sul punto, occorre evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, da cui questo Tribunale non ha motivo di discostarsi, la circostanza che il collegio peritale abbia fondato l'accertamento della sussistenza di profili di responsabilità professionale anche sulla base di profili di colpa differenti rispetto a quelli allegati dalla parte attrice non osta all'accoglimento della domanda risarcitoria dalla medesima dispiegata.
A tal proposito, infatti, giova richiamare quanto recentemente chiarito sul punto dalla sentenza della
Cassazione civile, sez. III, 27/07/2021, n. 21532, secondo cui “Si deve infatti ribadire che, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, l'accertamento demandato al giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni compiute dall'attore quanto all'individuazione delle specifiche condotte costituenti la causa del danno, dovendosi invece ritenere che l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento della responsabilità dei convenuti in relazione al danno lamentato dall'attore, di tal che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall'attore.
Tale conclusione si impone a fronte dell'alto tasso "tecnico" che connota le controversie in materia di responsabilità sanitaria e della inesigibilità della specifica individuazione, da parte dell'attore, di elementi tecnico/scientifici che -di norma -possono acquisirsi compiutamente soltanto all'esito dell'istruttoria e con l'espletamento di una c.t.u.; invero, ove si opinasse diversamente, si finirebbe col gravare l'attore di un onere di preventiva individuazione delle cause del danno e delle condotte colpose (anziché di mera allegazione della derivazione del danno dall'inesatto adempimento dell'obbligazione) che si tradurrebbe in un limite ingiustificato all'esercizio del suo diritto di azione
(Cass. civ., Sez. III, 20/03/2018, n. 6850)” (ma cfr. anche, ancor più di recente, Cass. n. 10901/2024;
Cass. n. 7074/2024).
Secondo tale pronuncia, dunque, “Ciò che rileva, pertanto, è che il danneggiato indichi un comportamento del medico che sia stato astrattamente idoneo a cagionare il danno: in questo e solamente questo consiste il carattere "qualificato" dell'inadempimento. Non è invece richiesto che
l'attore, una volta individuato ed allegato il nesso causale tra la condotta e l'evento, debba anche circoscriverne la rilevanza a specifici e precisi caratteri, ed in ogni caso, anche qualora egli si sia spinto fino a tale grado di specificità, ciò non impedisce al giudice di estendere la valutazione al comportamento complessivamente tenuto dal medico e dalla struttura sanitaria allorquando questo sia comunque riferibile alla prestazione dedotta in giudizio”.
Tale principio, inoltre, risulta altresì affermato in ulteriori pronunce della Suprema Corte di Cassazione, quali Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, n. 32143, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, qualora sia proposta una domanda risarcitoria nei confronti di una struttura ospedaliera e di un suo
pagina 20 di 30 ausiliario allegando la colpa esclusiva di quest'ultimo, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell'attore, stante l'inesigibilità della individuazione "ex ante" di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una
c.t.u., potendo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6850 del 2018, secondo cui “va escluso che, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, l'accertamento demandato al giudice sia rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni compiute dall'attore
(quanto all'individuazione delle specifiche condotte costituenti la causa del danno), dovendosi invece ritenere che l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento della responsabilità dei convenuti in relazione al danno lamentato dall'attore e che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall'attore. Tale conclusione si impone a fronte dell'alto tasso
"tecnico" che connota le controversie in materia di responsabilità sanitaria e della inesigibilità della specifica individuazione ex ante, da parte dell'attore, di elementi tecnico/scientifici che -di norma- possono acquisirsi compiutamente soltanto all'esito dell'istruttoria e con l'espletamento di una c.t.u.; invero, ove si opinasse diversamente, si finirebbe col gravare l'attore di un onere di preventiva individuazione delle cause del danno e delle condotte colpose (anziché di mera allegazione della derivazione del danno dall'inesatto adempimento dell'obbligazione) che si tradurrebbe in un limite ingiustificato all'esercizio del suo diritto di azione”; ed infine Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13269 del
26/07/2012, secondo cui “Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria;
dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato”.
Ciò posto, non risultano, quindi, meritevoli di accoglimento le osservazioni della parte convenuta, ribadite anche nelle comparse conclusionali, secondo cui i CCTTUU avrebbero fornito un riscontro non richiesto, con la conseguenza che le conclusioni alle quali sono giunti i consulenti di ufficio risulterebbero totalmente inadeguate ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria.
pagina 21 di 30 Tutto quanto sopra considerato, infatti, non può sostenersi come l'aver parte attrice, secondo le iniziali prospettazioni nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., imputato la responsabilità del danno a condotte colpose non pienamente sovrapponibili a quelle riscontrate in sede di CTU possa essere motivo di rigetto della domanda stessa.
Pur essendo certo che su parte attrice gravi l'onere di dimostrare il danno, la circostanza di aver indicato, in particolare nel proprio atto introduttivo e nelle relazioni medico legali di parte richiamate, un profilo di colpa differente rispetto a quello poi individuato dal collegio peritale non inficia la domanda attorea, né l'accertamento peritale, né le conclusioni ivi raggiunte.
L'elaborato depositato dal collegio medico risulta dunque essere esente da vizi logici, risultando, altresì, motivato in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte, di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato, motivo per cui al fine del decidere non si è reso necessario né il rinnovo della CTU, né disporre ulteriori chiarimenti o integrazioni all'elaborato peritale;
pertanto, non si ravvisano motivi obiettivi per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal collegio peritale nella suddetta CTU, che ben può essere posta a base della decisione.
Considerato quanto sopra, può dirsi raggiunta, nei confronti dell' la prova Controparte_4 sull'an della responsabilità per la quale l'attore ha fondato la propria domanda risarcitoria.
5. I danni risarcibili
Il collegio peritale nominato ha riscontrato nell'attore postumi ascrivibili alla condotta colposa dell' convenuta di natura sia temporanea, totale e parziale, sia di carattere permanente. CP_4
Quanto all'invalidità permanente, i consulenti nominati hanno quantificato nella misura del 16% di postumi permanenti riscontrati, specificando che, nel caso di specie, la condotta colposa dei sanitari dell' convenuta ha comportato un incremento dei postumi invalidanti permanenti nella misura di Pt_2
11 punti percentuali (dal 6° al 16° punto compresi), atteso che una invalidità permanente del 5% sarebbe stata riscontrabile anche in assenza delle condotte colpose evidenziate.
La liquidazione di tale pregiudizio, dunque, deve avvenire in termini differenziali, non potendosi addebitare all' convenuta il danno che si sarebbe prodotto anche in caso di condotta sanitaria CP_4
non censurabile.
Sulle modalità di liquidazione del danno differenziale, la Cassazione ha chiarito che “(a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di
pagina 22 di 30 eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità […]
Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poichè le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art. 1223 c.c.” (cfr. Cass.
Civ. n. 28986/2019).
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile determinando l'entità del risarcimento che spetterebbe all'attore in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (16%) e sottrarre a tale somma l'importo del risarcimento (5%) che non risulta causalmente ascrivibile alla condotta dell'Azienda convenuta, in quanto postumo pregiudizievole che sarebbe residuato inevitabilmente anche qualora, a seguito dell'intervento, il non avesse contratto lo stafilococco aureus o qualora il successivo follow- Pt_1 up da parte dei sanitari dell' fosse stato eseguito correttamente, affrontando secondo le best Pt_9 practices l'infezione nosocomiale.
Pertanto, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano nella più recente versione disponibile (anno 2024), occorre sottrare all'importo liquidabile a titolo di danno permanente alla salute (nella sua componente sia biologica che morale) in relazione al grado di invalidità permanente effettivamente riscontrato nell'attore (€ 59.795,00 per l'invalidità permanente pari al 16% in un soggetto di 31 anni nell'anno 2019), l'importo relativo alla percentuale di invalidità non attribuibile, dal punto di vista causale, alla condotta colposa della convenuta (€ 9.252,00 per l'invalidità permanete pari al 5% in un soggetto di anni 31 nell'anno 2019), così ottenendo l'importo di € 50.543,00.
pagina 23 di 30 A tal proposito si rileva che la liquidazione complessiva del pregiudizio alla salute sopra effettuata è comprensiva sia del ristoro della componente biologica che di quella morale. Quest'ultima componente può essere inclusa nella liquidazione in quanto è da ritenersi sufficientemente allegata e provata la sofferenza patita dall'attore in relazione all'evento in questione (cfr. pag. 13-14 ricorso e relazione prodotta quale doc. 12), evidenziandosi, inoltre, che a fronte di una allegazione sufficientemente specifica la sofferenza soggettiva derivante dalle vicende occorse a parte attrice appare dimostrata anche per presunzioni.
A tale somma, determinata a ristoro del pregiudizio non patrimoniale complessivo di carattere permanente ascrivibile causalmente alla condotta colposa della va aggiunta la liquidazione del Pt_2 danno biologico per inabilità temporanea ascrivibile alla condotta dell'Azienda convenuta, quantificato dai consulenti d'ufficio come segue:
i. inabilità assoluta di un totale di 53 giorni (pari ad € 6.095,00);
ii. inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 15 giorni (862,50); per un totale complessivo di € 6.957,50.
Non può riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subìto dall'attore in quanto non appare allegato né provato che il danno subìto abbia determinato conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita del soggetto leso in misura superiore rispetto agli ordinari effetti di un pregiudizio della stessa tipologia di intensità sofferto da persone della medesima età dell'attore (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
5865/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”; ed ancora Cass. Civ. Ord. n. 14746/2019: “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit").
pagina 24 di 30 La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass.
Civ. n. 14364/2019).
Pertanto, il pregiudizio alla salute riscontrato nell'attore e ascrivibile alla condotta dell'Azienda convenuta risulta pari a complessivi € 57.500,50 (€ 50.543,00 per invalidità permanente differenziale, €
6.957,50 per inabilità temporanea)
La somma in questione, emessa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (marzo 2019) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€ 49.020,03) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data dell'intervento eseguito il 22.03.2019 fino alla data della presente sentenza, secondo i principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 ottenendo così la somma di € 62.817,44.
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Per quanto attiene, infine, alle spese mediche già sostenute e correlate ai fatti di causa (cfr. doc. n. 14, ricorso per ATP) ammontano ad € 922,16 le spese riconosciute come congrue dai consulenti d'ufficio e risarcibili in quanto adeguatamente documentate (cfr. pag. 16, CTU), pertanto la domanda di parte attrice sul punto va accolta nei limiti di quanto provato.
Al ristoro del pregiudizio alla salute riscontrato nell'attore sopra quantificato sarà tenuta la convenuta
Controparte_4
A tal proposito, in tema di quantificazione dei pregiudizi risarcibili, giova ribadire le motivazioni per cui non è stato disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. presso il Casellario Centrale Infortuni domandato, tra gli altri, anche da al fine di verificare se l'attore avesse Controparte_4
percepito in relazione al sinistro de quo indennizzi da assicurazioni private, così da defalcare dalle somme liquidate in questa sede gli importi eventualmente già ricevuti dall'attore.
Occorre evidenziare, infatti, come già argomentato nell'ordinanza del 28.02.2023, che l'ordine di esibizione richiesto, teso ad acquisire informazioni e documentazione attestante l'eventuale esistenza di assicurazioni private da cui l'attore possa, in ipotesi, aver percepito indennizzi in relazione al pregiudizio oggetto di causa appare esplorativa e dunque inammissibile. Non vi è infatti alcun elemento oggettivo che consenta di ritenere che effettivamente l'attore possa aver stipulato privatamente una simile polizza o possa aver percepito un indennizzo assicurativo in relazione al sinistro de quo.
pagina 25 di 30 Giova rammentare, inoltre, che l'ammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. presuppone che sia certa l'esistenza del documento di cui è chiesta l'esibizione e che l'istanza non si palesi esplorativa (cfr. Cass. n. 27412/2021: “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.”; Cass n. 11709/2002: “In materia di procedimento civile, l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., che è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, oltre all'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento, la certezza dell'esistenza del documento medesimo”).
6. Le spese di CTU e quelle del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Ciò posto, per quanto riguarda la domanda di parte attrice tesa ad ottenere “la refusione delle spese legali, della CCTTUU nonché delle spese mediche sostenute dal individuate in € 6.900,00” Pt_1
(cfr. pag. 12 ricorso), occorre evidenziare che la domanda tesa ad ottenere il ristoro per gli esborsi per i
CTP e per le spese legali relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può essere accolta solo nei limiti di quanto provato e documentato.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1566/2020, si osserva quanto segue, dovendosi operare una distinzione tra le spese relative agli onorari liquidati al collegio peritale nominato, e quelle relative alle spese di assistenza legale e di consulenza di parte relative alla predetta fase ex art. 696-bis c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite, poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da porsi in ogni caso a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr.
Cass., Ord. n. 26573 del 22/10/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del
pagina 26 di 30 ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di
ATP, e cioè i compensi dei CTU nominati (ovvero le uniche spese che il giudice del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può concretamente liquidare), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020).
Le spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., dunque, possono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, stante la riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti della le spese di CTU relative al procedimento di ATP, già liquidate con decreto del 29.04.2021 Pt_2
nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1566/2020, vanno poste definitivamente a carico dell' con conseguente rimborso in favore dell'attore delle spese a tale Controparte_4
titolo sostenute.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c, si rileva che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 21975/2019, ha chiarito che “la ATP preventiva di cui al novellato art.
696 bis c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un' autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018, cfr. Cass., sez. II, n. 11468 del 30/04/2021, “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa”, cfr. anche Cass. n. 30854 del 06.11.2023).
Tali spese, pertanto, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato.
Nel caso in esame, la parte attrice non ha documentato di aver sostenuto alcuna spesa per assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., e pertanto tale esborso non può essere riconosciuto, in quanto non provato.
Non può essere riconosciuto neppure il ristoro delle somme per consulenza medico legale di parte che si desumono dall'esame dei documenti cumulativamente depositati quale doc. 14 allegato al ricorso ex pagina 27 di 30 art. 696-bis c.p.c. (cfr. pag. 22 di detto documento, rappresentante un “preavviso di parcella” emesso dal prof. , in quanto non vi è in atti la prova del relativo esborso (che trova conferma nella Per_1
circostanza che tale documento faccia espresso riferimento ad un saldo delle competenze ancora non avvenuto: “ricevuta fiscale che (…) verrà emessa (…) all'atto dell'effettivo saldo degli emolumenti dovuti”).
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla domanda riconvenzionale dispiegata dal dott. nei confronti di parte attrice, tesa al ristoro degli esborsi per assistenza tecnica e legale CP_2
sostenuti nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., richiamando a supporto i propri docc. 19 e 20 (cfr. pag. 17 comparsa dott. “Tutti gli oneri di difesa tecnica e di difesa legale che il dott. CP_2 CP_2
ha sostenuto per resistere e difendersi nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, pertanto, devono essere posti a carico del ricorrente che dovrà essere condannato a rimborsarli al dott. CP_2
- In denegata ipotesi, in cui il Tribunale non ritenesse di porre a carico del ricorrente le spese legali
(doc. 19) e di procedura (contributo unificato pari ad € 259,00 e diritti di segreteria pari ad e 27,00) e tecniche (doc. 20), del procedimento per accertamento tecnico preventivo, si chiede che queste siano poste a carico della ). A tal proposito si rileva che il doc. 19 contiene un mero Parte_5
progetto di notula del difensore di parte convenuta ed il doc. 20 un progetto di notula per consulenza medico legale, in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Tuttavia, come sopra osservato, tali documenti non costituiscono prova dei relativi esborsi e dunque non consentono di ritenere dimostrato il pregiudizio patrimoniale lamentato. Possono invece riconoscersi gli esborsi per contributo unificato e bollo sostenuti dal dott. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., così come domandato, in CP_2
quanto adeguatamente forniti di riscontro documentale. Il ristoro di tali somme, pari a complessivi €
286,00, va dunque posto a carico di parte attrice.
7. Le spese di lite del presente giudizio
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite di questo giudizio, esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono pertanto essere regolate come segue.
Nei rapporti tra parte attrice e l' stante l'accoglimento Parte_1 Controparte_4
della domanda risarcitoria dispiegata, le spese di lite relative a questo giudizio (nonché quelle di CTU relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., come sopra evidenziato) vanno poste a carico di
[...]
Controparte_4
Nei rapporti tra parte attrice ed il convenuto dott. , stante la Parte_1 Controparte_2
reiezione della domanda risarcitoria direttamente formulata nei suoi confronti, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice . Parte_1
pagina 28 di 30 Devono essere poste a carico dell'attore anche le spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa terza chiamata Infatti, il rimborso delle spese processuali sostenute dal Controparte_3 terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle prospettazioni attoree e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr., ex multis Cass. Civ. n.
18710/2021). Nel caso in esame, la chiamata in causa della compagnia da parte dell'opposta non risultava affatto arbitraria, considerato quanto previsto dalle condizioni di polizza (doc. n. 17, – CP_2
Art. 2, co. 2 delle condizioni di assicurazione).
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n.
147/2022, prendendo come riferimento i valori medi (tranne per la fase istruttoria, per cui appare congruo riconoscere i valori minimi, in considerazione dell'istruttoria solo documentale) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 (sulla base del decisum, ex art. 5 d.m. n. 55/2014), e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi €
11.268 di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835 per la fase istruttoria, € 4.253 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1
e, per l'effetto, Controparte_1
- condanna a corrispondere a la somma di € 62.817,44 Controparte_4 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna a corrispondere a la somma di € 922,16 a Controparte_4 Parte_1
titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti di parte convenuta dott. Parte_1
; Controparte_2
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta dott. nei confronti di parte Controparte_2 attrice e, per l'effetto, Parte_1
pagina 29 di 30 - condanna a corrispondere al dott. la somma di € 286,00 a titolo di Parte_1 Controparte_2
danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate in data Controparte_4
29.04.2021 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1566/2020;
- condanna a rimborsare a le spese di lite di questo Controparte_4 Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 11.268, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna a rimborsare al dott. e a le Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
spese di lite di questo giudizio, liquidate per ciascuno in complessivi € 11.268, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott.ssa Alessia
Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 2127/2021 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiberio Baroni, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Francesco Crispi n. 18,
– ATTORE–
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cassi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Arezzo, via Roma n. 7,
– CONVENUTA–
E CONTRO
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Capetta e Controparte_2 C.F._2
Martina Bartolozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Prato, via
Valentini 8/a,
– CONVENUTO–
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Recupero, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Misterbianco (CT), via Cavour n. 207.
– TERZA CHIAMATA IN CAUSA–
pagina 1 di 30 Oggetto: RESPONSABILITÀ SANITARIA
Conclusioni
Come da note scritte depositate per l'udienza del 13.11.2024, anche in via istruttoria.
Per :“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito ogni altra istanza disattesa, riconosciuta la Parte_1
propria competenza per tutti i motivi di cui alla parte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale del dr. e della struttura Controparte_2
Ospedaliera della NA per i fatti a loro ascritti, condannarli per l'effetto in solido tra loro o condannare chi tra i convenuti verrà ritenuto e dichiarato responsabile, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi accertati dall'ATP in via principale nella somma indicata in ATP e in via subordinata nella somma indicata ed individuata in € 51.528,41 a seguito della relazione del Collegio peritale all'uopo incaricato oltre al danno morale patiti e patendo dovuto quale conseguenza dell'intervento chirurgico del 22 marzo del 2019 per tutte le motivazioni di cui alla parte in premessa, oltre alla refusione delle spese di CTU sostenute dal nonché alle spese mediche sostenute Parte_1 dallo stesso e documentate in atti pari a € 6.992,33 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o secondo equità accertata in corso di causa con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al saldo effettivo. Con vittoria di competenze del presente giudizio”.
Per la convenuta “Piaccia all'Illmo Tribunale di Arezzo: IN VIA Controparte_4
ISTRUTTORIA - disporre la rinnovazione della CTU con la nomina di un terzo collegio peritale che renda giustizia delle incongruenze di quelle già espletate, per i motivi megli esposti in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c del 05/12/2022 (pagg. 2-3); - disporre l'ammisisone delle prove per testi capitolate in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c del 05/12/2022 (pagg. 4-7); - chiedere all'INAIL, ad integrazione delle informazioni rese ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di chiarire se risultano dal
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI (vedi pag. 7 memoria 183 n. 2 c.p.c. parte del Pt_2
05/12/2022 e note di trattazione scritta per l'udienza del 03/04/2024)) da essa gestito indennizzi e/o risarcimenti percepiti da nato a [...] il [...] e residente in [...]
Citerna, PG Loc. Le Pietre C.F. in ragione di polizze private dal 2019 ad oggi;
C.F._1
NEL MERITO - rigettare la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in quanto infondata e comunque non provata;
- rigettare la domanda di condanna Parte_3 avanzata dal Dott. nei confronti dell' in quanto infondata Controparte_2 Parte_3
e comunque non provata. Vittoria di spese ed onorari di causa”.
pagina 2 di 30 Per il convenuto “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectis: IN TESI - Controparte_2
RESPINGERE la domanda proposta dal ricorrente nei confronti del dott. in quanto infondata CP_2
nei suoi presupposti di fatto e di diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, non sussistendo in capo al dott. alcuna responsabilità medica ex art. 2043 c.c. richiamato dall'art. 7 comma 3 della L. CP_2
24/2017; In ogni caso, - RESPINGERE tutte le domande di condanna al risarcimento proposte dal ricorrente nei confronti del dott. con riferimento a tutti i danni ex adverso configurati perché CP_2
infondate nei loro presupposti di fatto e di diritto sia in punto di an che di quantum per tutte le ragioni di cui in narrativa. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità a carico del dott. - CONDANNARE l' a tenere integralmente CP_2 Controparte_4
indenne e/o manlevare il dott. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse CP_2
derivare dal presente giudizio sia a titolo risarcitorio che di oneri e spese legali, in forza del rapporto organico tra il medico Ausiliario e l' (ex artt. 1228 c.c. e/o 2049 c.c.), in Parte_4
adempimento della convenzione tra e - In via CP_5 Parte_5
ulteriormente subordinata, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità solidale tra l' e il dot. - ACCERTARE, nei Controparte_4 CP_2
rapporti interni, l'esclusiva responsabilità di e conseguentemente il Controparte_4 diritto, ex artt. 1298 c.c. e/o 2055 c.c., del dott. di agire in regresso nei confronti dell' CP_2 [...]
per ottenere il pagamento di tutte le somme eventualmente corrisposte al Controparte_4
ricorrente. In ogni caso, - CONDANNARE, in via riconvenzionale, il sig. a corrispondere al Pt_1
dott. l'importo di Euro 5.906,80, o la somma maggiore o minore, a titolo di rimborso delle CP_2
spese legali e tecniche e procedurali sostenute dal dott. per difendersi nel giudizio per CP_2
accertamento tecnico preventivo RG 1566/20. In IPOTESI: - ACCERTARE l'obbligo di Parte_5
di rimborsare al dott. le spese e gli oneri dallo stesso sostenuti per l'assistenza legale
[...] CP_2
e tecnica nel procedimento per accertamento tecnico preventivo RG1566/20 e, conseguentemente,
CONDANNARLA a corrispondere al dott. l'importo di Euro 5.906,80, o la somma maggiore o CP_2
minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In ipotesi: In ogni caso, nella denegata ipotesi di una qualsiasi condanna in capo all'esponente, - CONDANNARE terza Controparte_3
chiamata, a tenere indenne e manlevare il dott. in forza della polizza agli atti per tutto quanto CP_2
lo stesso sia eventualmente tenuto a corrispondere sulla base della statuizione giudiziale, anche a titolo di spese legali;
- CONDANNARE ex art. 1917 comma 3 c.c., al Controparte_3
pagamento in favore del dott. delle spese sostenute per resistere all'azione del ricorrente nei CP_2
suoi confronti. - RIGETTARE ogni altra domanda avanzata nei confronti del Dott. anche di CP_2
eventuale regresso. - Con vittoria di spese, diritti e di onorari di causa”.
pagina 3 di 30 Per la terza chiamata in causa AM Trust:“Che il Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia: nel merito
- Ritenere e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal dott. e, per CP_2
l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda e da chiunque proposta in danno della comparente;
- ritenere
e dichiarare infondata la domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla;
- In subordine, ridurre comunque la domanda attorea a quanto di ragione e contenere un'eventuale condanna di
[...] nei limiti della polizza, della rivalsa prevista dall'art. 9, comma 1 e 6 della legge CP_3
Gelli, della quota di responsabilità ascrivibile in capo al dott. e dell'effettivo obbligo CP_2 risarcitorio su quest'ultimo ricadente anche alla luce della domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti dell' ”. CP_2 Controparte_6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. adiva l'intestato Tribunale affinché Parte_1 fosse accertata la responsabilità contrattuale e/o aquiliana del dott. e dell' Controparte_2 [...]
(di seguito anche per i danni da lui patiti e dovuti a malpractice medica. Controparte_4 Pt_2
Chiedeva la loro condanna in solido o, in subordine, in base alle quote di rispettiva responsabilità così come accertate nel corso del giudizio, per i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui asseritamente subiti.
Premetteva che, a seguito della lesione del legamento crociato del ginocchio destro, il giorno
22.03.2019 veniva sottoposto presso l'Ospedale di Sansepolcro (AR) ad un intervento chirurgico consistente nella “ricostruzione del LCA e meniscectomia selettiva menisco laterale ginocchio destro per lesione completa del LCA e lesione radiale del corpo del menisco laterale”. Questo veniva eseguito dal dott. che, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, svolgeva attività Controparte_2
di libero professionista presso il suddetto nosocomio.
Il ricorrente veniva dimesso lo stesso giorno con prescrizione di terapia antibiotica per 3-4 giorni.
Tuttavia, subito dopo l'interruzione dell'antibiotico, iniziava a presentare febbre alta e una tumefazione del ginocchio operato. Tale circostanza lo induceva a prendere immediato contatto con il dott. CP_2
che, a seguito di una visita di controllo espletata il 01.04.2019, continuava a rassicurarlo sulla normalità di tale decorso post-operatorio.
Dato che la situazione non dava segni di miglioramento, il paziente si recava il 05.05.2019 presso il PS dell'ospedale di Arezzo, dove veniva ricoverato. Si procedeva al suo trasferimento al Centro
Traumatologico Ortopedico (CTO) di Firenze ove il dott. effettuava un lavaggio articolare il CP_2
09.05.2019.
pagina 4 di 30 L'11.04.2019 veniva nuovamente trasferito ad Arezzo presso il reparto malattie infettive, da cui veniva dimesso all'incirca dopo una settimana con la diagnosi “ascesso sottocutaneo della regione mediale gamba destra posteriore ricostruzione artroscopica LCA ginocchio destro in paziente con setticemia sa
St Aureus”.
Intrapresa la riabilitazione, persistendo dolore e gonfiore all'articolazione, il 30.02.2019 il paziente si recava un'altra volta all'ospedale di Arezzo, dove veniva nuovamente ricoverato presso il reparto malattie infettive. Qui si accertava la persistenza dell'infezione da stafilococco e la presenza di un ematoma rifornito della coscia.
Dimesso il 13.05.2019, il continuava la somministrazione della terapia antibiotica, Pt_1
prescrittagli dallo specialista infettivologo, da eseguirsi in endovena una volta al giorno presso l'USL locale sino al 01.07.2019.
Il ricorrente deduceva, inoltre, di aver sottoposto il proprio caso alla valutazione medico-legale di professionista di propria fiducia, prof. che evidenziava la sussistenza di profili di colpa in capo Per_1 ai convenuti, in particolare nell'errato trattamento antibiotico di una infezione del sito chirurgico di origine nosocomiale (cfr. pag. 8 ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), e che la genesi peri-operatoria della infezione riscontrata veniva confermata anche all'esito delle operazioni peritali disposte dal Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo (cfr. pag. 9 ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
Secondo le prospettazioni del ricorrente, gli errori medici, che avevano comportato la necessità di intraprendere una complessa riabilitazione, non esente da profili di colpa successivi all'intervento, avevano pregiudicato la sua guarigione in quanto il quadro infettivo aveva compromesso la mobilità dell'articolazione, circostanza dimostrata anche dai successivi controlli cui si sottoponeva il Pt_1
Deduceva altresì che tale situazione aveva creato anche notevoli ripercussioni sulla sua psiche, sfociate in una depressione associata ad un costante stato di ansia e disturbi del sonno. Ciò lo costringeva a sottoporsi ad una terapia farmacologica.
Previo parere medico-legale secondo il quale “[il] processo flogistico loco-regionale avanzato a reazione sistemica, provocato da un germe nosocomiale il cui sviluppo era stato favorito dalla errata antibioticoprofilassi preoperatoria e dalla successiva terapia post operatoria”, il incardinava Pt_1
dunque un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinnanzi a questo Tribunale (RG. n. 1566/2020).
A seguito della regolare istaurazione del contraddittorio con l' e il dott. veniva Pt_2 Controparte_2
nominato il collegio peritale nelle persone del dott. e dott. , dalla cui Persona_2 Persona_3
relazione, secondo le prospettazioni del ricorrente, emergeva la responsabilità tanto della struttura sanitaria quanto del sanitario per malpractice medica.
pagina 5 di 30 Non sortendo esito positivo la proposta conciliativa formulata dal collegio peritale, il Pt_1
instaurava il presente giudizio chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico, nonché sub specie di danno morale, di danno esistenziale e di danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute.
2. Si costituiva in giudizio il dott. contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree. Controparte_2
Evidenziava di non aver mai svolto attività di libero professionista presso l'ospedale di Sansepolcro
(AR). All'epoca dei fatti era dipendente dell' ospedaliera universitaria di GG (FI) e solo in CP_4 forza di convenzione stipulata tra detta azienda e l' aveva avuto in cura il Parte_5
Pt_1
Pertanto, non avendo operato in qualità di libero professionista, il rapporto che lo aveva legato al paziente non poteva sussumersi nell'alveo della responsabilità contrattuale, bensì di quella aquiliana ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
A ciò conseguiva l'onere per il ricorrente di provare la sussistenza di tutti gli elementi enunciati dall'art. 2043 c.c. (danno-evento, dolo o colpa dell'operatore sanitario, e danno-conseguenza eziologicamente connesso all'illecito).
Rilevava, in ogni caso, che l'unica condotta contestatagli fosse stata quella dell'aver prescritto una profilassi antibiotica inadeguata che avrebbe favorito una grave infezione del sito chirurgico, ma che tuttavia tale dedotta inadeguatezza sarebbe stata esclusa anche dal collegio peritale nominato in sede di
ATP.
Negava di aver tenuto una condotta imperita o negligente, atteso che aveva eseguito l'intervento seguendo le buone pratiche clinico-assistenziali, nel pieno rispetto della sterilità della procedura. Aveva altresì prescritto una terapia antibiotica indicata per un paziente come il che aveva Pt_1
evidenziato, in sede di anamnesi, una allergia alle penicilline che non consentiva l'impiego della cefalosporina.
Evidenziava che nemmeno dalla relazione medico-legale era emersa una sua responsabilità in ordine alla profilassi pre-operatoria: i CCTTUU avevano confermato la congruità della prescrizione di levofloxacina, rilevando altresì che il fatto che il batterio che aveva originato il focolaio infettivo fosse resistente a tale antibiotico era una circostanza che non poteva essere conosciuta dal dott. CP_2 all'atto della prescrizione della terapia antibiotica.
Alla medesima conclusione era giunto il collegio peritale che, su incarico della Procura delle
Repubblica di Arezzo (RG. n. 4320/2019), aveva valutato l'operato del e le cui risultanze CP_2 avevano portato all'archiviazione del procedimento penale (R.G. GIP n. 3449/2020).
pagina 6 di 30 Contestava le conclusioni del collegio peritale nella parte in cui sosteneva che dai dati della cartella clinica non sarebbe stato possibile evincere se le manovre di antisepsi fossero state effettivamente eseguite. La cartella, infatti, faceva riferimento: i. alla preparazione del campo sterile operatorio;
ii. alla circostanza che l'equipe chirurgica fosse dotata di doppi guanti sterili;
iii. alla presenza di tutte le etichette che consentivano la tracciabilità della strumentazione e dei camici utilizzati.
Quanto ai rapporti con l' ribadiva la sussistenza della convenzione con Parte_6
Con l' di GG (FI) nella quale veniva stabilito espressamente all'art. 4 rubricato “assicurazione e responsabilità” che “l' e l' garantiscono, per la parte di competenza, la CP_4 Parte_5
responsabilità civile del professionista per i danni causati a terzi nell'espletamento dell'attività dedotta in convenzione”.
Evidenziava, nella denegata ipotesi di sua condanna, che:
i. non avrebbe potuto rispondere del danno in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 9 co. 5,
L. 24/2017;
ii. per la liquidazione del danno avrebbe dovuto tenersi conto della rilevanza causale delle singole condotte;
iii. nel caso di condanna in solido con l' occorreva tener presente che aveva agito come Pt_2 ausiliario dell'azienda sanitaria in base al disposto degli artt. 1298 e 2055 c.c. Per tale motivo, per mero scrupolo difensivo, formulava domanda di chiamata in causa dell' affinché lo tenesse indenne o Pt_2
comunque fosse accertata la responsabilità esclusiva della struttura sanitaria ed il conseguente diritto del medico alla restituzione, in via di regresso, di eventuali somme che fosse tenuto a corrispondere al ricorrente.
Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice
[...]
in virtù della polizza n. ITDMM15A201300002972. Controparte_8
Formulava, infine, domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente o, in subordine, dell' Pt_2
con cui chiedeva la refusione di tutte le spese di giudizio, ivi comprese quelle sostenute in sede di ATP.
3. All'udienza di prima comparizione dell'11.05.2022, preso atto che la notifica dell'atto introduttivo non fosse andata a buon fine nei confronti dell' convenuta, il Giudice concedeva Parte_4
termine a parte ricorrente per la sua rinnovazione ed autorizzava la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c.
4. A seguito di regolare notifica, si costituiva in giudizio l' Controparte_9
In fatto confermava la circostanza che il dott. fosse un professionista ortopedico dipendente CP_2 dell' e che prestava attività di consulente per traumi sportivi in virtù di una convenzione CP_5
stipulata tra le Aziende ospedaliere.
pagina 7 di 30 Previa ricostruzione del percorso operatorio e post-operatorio del rilevava che la prestazione Pt_1
a favore del paziente fosse stata eseguita diligentemente e la riscontrata infezione era stata determinata da un evento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuto.
Più nello specifico, contestava le risultanze della CTU con cui si era giunti alla conclusione per cui l'infezione fosse attribuibile ad un germe già presente in ospedale prima del ricovero in quanto emergeva dalla cartella clinica che il campo operatorio era stato adeguatamente sterilizzato.
Secondo l' i Consulenti avevano errato altresì nel ritenere che il nosocomio aretino avesse Pt_2
sottovalutato le condizioni del paziente nel successivo decorso post-operatorio: si evinceva chiaramente che sin dall'accesso al PS in data 04.04.2019 erano state effettuate emocolture nel sospetto di una sepsi a partenza articolare, tanto che nella lettera di dimissione e successivo trasferimento presso il CTO di si dava atto dell'artrite settica al ginocchio destro con estensione ai tessuti molli circostanti. CP_5
Circa la carenza dell'antibiogramma, che in ogni caso si sarebbe reso disponibile non prima di 72 ore, ciò non rilevava nel caso di specie in quanto già dall'esame colturale dell'agoaspirato (referto del
08.04.2019) veniva confermata la positività allo stafilococco aureus.
Peraltro, secondo le prospettazioni dell' non poteva neppure ritenersi che la mancata Pt_2
somministrazione della rifampicina per 4 giorni (dal 06.04.2019 al 09.04.2019), oltre alla terapia farmacologica già intrapresa, avesse inciso sulle possibilità di miglioramento delle condizioni di salute del paziente. Questo valeva anche con riferimento al decorso clinico proseguito sino al 19.04.2019 quando era stata continuata la terapia con la vancomicina che, secondo l' convenuta, rappresenta Pt_2
lo standard of care delle infezioni ossee.
Infine, quanto al trasferimento in riabilitazione del paziente, decisione che i consulenti avevano definito come imprudente, l'azienda sanitaria evidenziava che il decorso post-operatorio del appariva Pt_1
sinusoidale, perciò, a seguito di un netto miglioramento clinico e dei parametri bioumorali, si era optato per una riabilitazione precoce tesa al miglior recupero funzionale possibile.
Il successivo peggioramento era dovuto ad una complicanza imprevedibile, non riconducibile all'operato dei sanitari dell' e dei suoi collaboratori, e a tali conclusioni erano giunti anche i CP_4
consulenti della Procura della Repubblica.
Con riferimento alla quantificazione del danno così come operata in sede di ATP, l' CP_4
evidenziava che, in ipotesi, il danno differenziale doveva essere valutato tra il 6% e l'8%; negava che il ricorrente avesse dimostrato la sussistenza di un effettivo danno morale o che avesse fornito elementi probatori a sostegno della c.d. personalizzazione del pregiudizio biologico.
Rilevava altresì che il danno patrimoniale fosse stato riconosciuto come congruo dai CTU nella minor somma di € 922,16.
pagina 8 di 30 Infine, tenuto conto che il ricorrente aveva subìto il lamentato infortunio durante il lavoro, deduceva che il ricorrente poteva aver percepito indennizzi da una assicurazione privata: a ciò conseguiva che, in virtù del principio indennitario, il danneggiato non poteva in ogni caso giovarsi di una indebita locupletazione.
Avanzava pertanto istanza ex art. 210 c.p.c. affinché fosse ordinato al ricorrente di esibire in giudizio documentazione comprovante eventuali indennizzi percepiti in ragione di polizze infortuni private e all'INAIL l'esibizione in giudizio dei dati relativi al ricorrente risultanti dal Casellario Centrale
Infortuni dalla stessa gestito.
Quanto alla domanda di garanzia formulata nei suoi confronti dal dott. evidenziava come CP_2 questa avrebbe dovuto essere rivolta verso l'AOU di appartenenza: la convenzione opera, infatti, tra le due strutture, mentre il CCNL opera tra il sanitario e la struttura di appartenenza.
Ad ogni modo, avendo il medico stipulato una polizza privata, spettava all'assicurazione manlevarlo da eventuali conseguenze negative.
5. Si costituiva in giudizio l'Assicurazione (di seguito AM Trust), Controparte_8 affermando l'infondatezza dell'azione di garanzia formulata nei suoi confronti: essendo il dott. CP_2 dipendente dell' l'obbligo risarcitorio connesso allo svolgimento delle sue funzioni CP_10
gravava solo su detta azienda sanitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 Cost. e 1228 c.c. Il sanitario, secondo l'assicurazione chiamata in causa, avrebbe potuto rispondere solo contabilmente.
In ogni caso, secondo l'AM Trust, era preclusa l'azione di rivalsa nei suoi confronti per difetto di
Contr interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non avendo l' di di cui è dipendente il dott. CP_5 CP_2
effettuato la comunicazione ex art. 13 L. 24/2017.
Rilevava, inoltre, quanto segue:
i. la responsabilità del medico doveva essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2043 c.c. ai sensi dell'art. 7, co. 3 L. 24/2017, con tutte le conseguenze in termini di onere probatorio a carico del paziente. Non emergevano elementi dai quali poter desumere la sussistenza della responsabilità a carico dell'assicurato, associandosi alle difese da questo svolte;
ii. pur contestando le singole voci di danno e l'ammontare risarcitorio richiesto, la condanna della assicurazione doveva essere contenuta nei limiti della rivalsa ex art. 9, co. 1 e 6 L. 24/2017 esperibile nei suoi confronti dall'azienda e commisurata al grado di colpa eventualmente ascrivibile al sanitario;
iii. operando l'assicurazione solo per il caso di colpa grave, e non essendo ascrivibile tale elemento soggettivo al sanitario, la copertura assicurativa non poteva operare nella fattispecie de quo;
pagina 9 di 30 iv. essendosi il dott. costituito nel giudizio con il patrocinio di un proprio legale di CP_2
fiducia le spese di lite da lui sostenute dovevano rimanere esclusivamente a suo carico;
v. nel caso in cui fosse stata accertata la responsabilità solidale del dott. con l' CP_2 CP_4 convenuta, l'assicurazione avrebbe potuto operare solo per la quota di pertinenza dell'assicurato.
Rilevava che, nel caso di infortunio, l'INAIL è obbligata a corrispondere al lavoratore un indennizzo del danno biologico da invalidità permanente per lesioni pari o superiori al 6%; pertanto, era verosimile ritenere che il ricorrente avesse già beneficiato di esso. Pertanto, si associava sul punto alla richiesta dell' in ordine all'acquisizione della documentazione in possesso dell'INAIL relativamente Pt_2 all'infortunio patito.
Concludeva chiedendo, in via preliminare la dichiarazione dell'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal dott. e l'accertamento della infondatezza delle pretese attoree;
in CP_2
subordine la riduzione della domanda attorea a quanto di ragione e il contenimento della condanna di
AM Trust nei limiti di polizza, della rivalsa ex art. 9, co. 1 e 6 L. 24/2017 e della quota di responsabilità ascrivibile al medico e dell'obbligo risarcitorio anche alla luce della domanda di garanzia proposta dal dott. verso l' convenuta. CP_2 Pt_2
6. Con ordinanza del 28.07.2022, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 1566/2020, nonché il mutamento del rito ex art. 702-ter c.p.c. da sommario a ordinario di cognizione.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e veniva ammesso l'ordine di esibizione all'INAIL richiesto dai convenuti, onde verificare se in relazione al sinistro oggetto di causa l'attore avesse percepito da parte del suddetto Ente indennizzi previsti dalla legge. Pertanto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si ordinava all'ente previdenziale l'esibizione della documentazione in suo possesso attestante l'eventuale erogazione di indennizzi o rendite in favore dell'attore. Veniva invece ritenuta esplorativa l'esibizione richiesta da Controparte_4
in relazione ad eventuali indennizzi erogati da assicurazioni private poiché non era emerso
[...]
alcun elemento dal quale desumere la sussistenza di polizze private di assicurazione.
7. Con comunicazione pec del 21.02.2023, l'INAIL, direzione regionale Umbria, adempiva all'ordine di esibizione (prot. .22000.21/02/2023.0000968), riferendo che dagli archivi INAIL non CP_11 risultava l'erogazione di indennizzi o rendite in favore di . Parte_1
8. Ritenuta la causa sufficientemente istruita, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2024, sulle conclusioni in epigrafe richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§
pagina 10 di 30
1. Sulla normativa applicabile
Occorre, in via preliminare, precisare la corretta qualificazione della domanda attorea, derivandone conseguenze in termini di onere di allegazione e prova e, conseguentemente specificare a quale titolo di responsabilità sia ascrivibile la condotta del medico e della struttura sanitaria convenuti.
Non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 7, co. 1 L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). A ciò consegue che, una volta provato il contratto tra il danneggiato e la struttura (la cui esistenza, nel caso di specie, è pacifica fra le parti), il danneggiante ha l'onere di dedurre qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno.
Diversamente deve dirsi quanto al medico, personalmente e direttamente citato in giudizio, tenuto conto che l'art. 7 co. 3 della legge sopra citata colloca la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria nel perimetro della responsabilità aquiliana, pur prevedendo la clausola di salvezza rappresentata dalla “assunzione di un'obbligazione contrattuale con il paziente”, nel caso di specie indimostrata.
2. Sui fatti
Ciò precisato in diritto, e prima di esaminare nel merito la domanda risarcitoria attorea, giova ripercorrere gli elementi fattuali della vicenda.
in data 22.03.2019 veniva ricoverato presso l'Unità di Traumatologia del Presidio Parte_1
Ospedaliero della NA (Azienda con la diagnosi “lesione inveterata Controparte_4 ginocchio dx”.
Nella medesima giornata era sottoposto all'intervento chirurgico di “ricostruzione del LCA e meniscectomia selettiva menisco laterale ginocchio destro per lesione completa del LCA e lesione radiale del corpo del menisco laterale”. L'intervento veniva eseguito dal dott. , Controparte_2
Contr medico-chirurgo dipendente dell' di GG (FI), distaccato presso l'ospedale della NA in virtù di convenzione stipulata all'uopo tra le due aziende ospedaliere (doc. n. 9, . CP_2
In data 05.04.2019, dopo essere transitato per il PS dell'ospedale di Arezzo, il paziente veniva ricoverato presso l'U.O. Malattie Infettive dal quale veniva dimesso il giorno successivo con diagnosi di "artrite settica ginocchio destro dopo intervento in artroscopia con infezione tessuti molli
Contr circostanti, linfangite in paz. allergico ad amoxicilina" e contestualmente trasferito presso l' di con la diagnosi “Sospetta artrite settica in esiti di ricostruzione LCA ginocchio destro". CP_5
Veniva dimesso in data 11.04.2019 con diagnosi accertata di "ascesso sottocutaneo in regione mediale gamba destra post ricostruzione artroscopica di LCA in paziente con riscontro di setticemia da St.
pagina 11 di 30 Aureus" e nuovamente trasferito presso il reparto Malattie Infettive di Arezzo in cui permaneva dal giorno 11.04.2019 al 19.04.2019.
Come si evince dalla lettera di dimissione, il paziente veniva indirizzato verso l'Istituto Prosperius
Tiberino di Umbertide per intraprendere la riabilitazione, ove permaneva sino al 30.04.2019: in quella data, infatti, era nuovamente ricoverato presso l'U.O. Malattie Infettive di Arezzo fino al 13.05.2019 in ragione della persistenza della “artrite settica da MRSA ginocchio destro dopo LCA”.
L'attore ha addebitato ai convenuti la responsabilità di tutte le conseguenze dannose, di natura fisica e psichica, derivategli dalle complicanze insorte all'esito dell'intervento del 22.03.2019 nel corso del quale aveva contratto l'infezione nosocomiale da stafilococco aureus.
Ciò premesso, nel merito occorre esaminare le risultanze emerse dalla CTU espletata in seno al procedimento per ATP, regolarmente acquisita al presente fascicolo, distinguendo la posizione del dott.
personalmente convenuto in giudizio dal paziente, e dell' CP_2 Parte_7
[...]
3. Sull'assenza di responsabilità del dott.
[...] Controparte_2
Malgrado parte attrice deduca la responsabilità contrattuale del dott. il quale, secondo le CP_2
prospettazioni attoree, avrebbe operato all'interno dell'ospedale della NA in qualità di medico libero professionista, tale domanda deve essere riqualificata in termini di responsabilità aquiliana.
Come noto, se la parte che agisce per ottenere il risarcimento del danno deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità contrattuale e viceversa non impedisce al Tribunale di qualificare diversamente la domanda (cfr. Cass. Civ., Ord. 30607/2018:
“In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere- dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti”).
Dalla documentazione versata in atti emerge che il dott. ha prestato la propria opera CP_2 professionale all'interno dell'Ospedale della NA e, di conseguenza, ebbe in cura il in Pt_1
Contr ragione di una specifica convenzione stipulata tra l' e l' di (cfr. Parte_5 CP_5
pagina 12 di 30 doc. n. 9, , Azienda della quale questi è dipendente dal novembre 2015 (cfr. busta paga, doc. n. CP_2
8, . CP_2
Salvo generiche deduzioni di parte attrice nei suoi scritti difensivi, non emergono elementi di segno contrario dai quali poter desumere che l'esercente la professione sanitaria abbia agito, nel caso di specie, nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.
Non risulta depositata, infatti, documentazione (ad es. fatture) dalle quali desumere che il dott. CP_2
fosse legato al paziente da un diretto vincolo negoziale per una prestazione professionale resa in regime di libera professione. Dalla cartella clinica in atti, inoltre, si evince che l'intervento oggetto di causa sia stato eseguito in regime istituzionale e non libero professionale (cfr. pag. 16, doc. 10 parte ove CP_2 si legge “regime intervento: Istituzionale – regime visita: Istituzionale”).
Di talché, stante l'assenza di un rapporto contrattuale tra il paziente ed il dott. quest'ultimo CP_2 non può essere chiamato a rispondere del suo operato ai sensi dell'art. 1218 c.c., dovendo al contrario trovare applicazione l'art. 2043 c.c., con ogni correlata conseguenza in tema di ripartizione di onere probatorio (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Ord. n. 21939/2019), gravando sull'attore la prova della colpa del sanitario convenuto.
Ciò chiarito, va evidenziato che dalla consulenza tecnica (rispetto alle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi, siccome sorrette da motivazione esaustiva e scevra da vizi logici), non emergono profili di colpa riconducibili specificamente e direttamente all'operato del medico-chirurgo convenuto, sicché in ogni caso (anche ove il titolo di responsabilità fosse stato contrattuale) la domanda risarcitoria non potrebbe trovare accoglimento.
Infatti, non è stato dimostrato che la contrazione dell'infezione ospedaliera da stafilococco aureus sia riconducibile ad una condotta colposa specificamente ascrivibile al dott. , né emergono Controparte_2
dagli atti altre condotte tenute da quest'ultimo nella gestione del paziente non conformi alle leges artis.
Emerge dalla relazione che “è […] logico e scientificamente corretto ipotizzare, utilizzando il criterio dell'evento assolutamente più probabile, che il contagio sia avvenuto durante la procedura di artroscopia chirurgica del 22.03.2019, mediante inoculazione diretta del germe dalla cute all'interno della articolazione, tenuto conto sia della procedura, sia del tipo di germe successivamente isolato dal sangue, che fu con alta probabilità proprio l'agente eziologico della artrite settica. Per la tipologia di germe isolato quale responsabile dell'infezione, si ritiene del tutto improbabile un contagio causato da una contaminazione ambientale (piani di appoggio, strumentario, ecc.) ed anche un contagio per via aerea”.
Malgrado ciò, non è dimostrato che sia stato il dott. ad inoculare il batterio: l'intervento, CP_2 sull'esecuzione del quale il collegio peritale non ha riscontrato criticità, è stato eseguito con pagina 13 di 30 l'assistenza di una equipe sanitaria e in ragione di ciò non può ritenersi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'agente patogeno sia stato trasmesso e inoculato proprio dal medico convenuto.
Infatti, pur escludendo i CCTTUU che l'infezione contratta dal sia dipesa da fattori endogeni Pt_1
(quali una infezione già in atto) o altre occasionali fonti esogene, e dunque pur concludendo per una genesi nosocomiale dell'infezione (più probabilmente che non), non è possibile ricostruire con certezza la specifica e puntuale condotta che, durante l'esecuzione dell'intervento, abbia cagionato l'infezione
(cfr. pag. 13, CTU: “La ricerca dei possibili fattori di rischio responsabili dell'infezione, effettuata dai
CTU, ha permesso di escludere fonti endogene del germe o altri occasionali eventi al di fuori della procedura chirurgica”).
Ciò anche a fronte della circostanza che dalla documentazione messa a disposizione del collegio peritale, ivi compresa la cartella clinica (doc. n. 1, ricorso ex art. 696-bis c.p.c.), non è stato possibile, secondo i consulenti nominati, “chiarire se siano state effettivamente eseguite le corrette procedure di antisepsi in rapporto alle manovre invasive effettuate sul periziando. Infatti i relativi passaggi non risultano riportati compiutamente nei documenti sanitari in atti. Il tipo di disinfezione locale riportato nella descrizione dell'intervento chirurgico del 22.03.2019, seppur teoricamente non censurabile, non
è documentato e quindi non obiettivabile in atti” (pagg. 12-13, CTU, nonché le risposte alle osservazioni dei CTP a pag. 17 dell'elaborato).
Ne consegue che la domanda risarcitoria formulata nei confronti del medico, personalmente convenuto, debba essere respinta.
Il rigetto delle domande dell'attore proposte nei confronti del dott. assorbe ogni altra Controparte_2
questione relativa alla domanda di garanzia proposta quest'ultimo nei confronti della
[...] nonché alla domanda di regresso esperita nei confronti dell' convenuta. Controparte_3 Pt_2
Va invece esaminata, stante la reiezione della domanda risarcitoria dispiegata dall'attore direttamente nei confronti del medico convenuto, la domanda riconvenzionale dispiegata dal dott. nei CP_2
confronti del sig. avente ad oggetto il ristoro, quale danno patrimoniale, delle spese tecniche e Pt_1
di lite sostenute nel presente giudizio e nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Tale domanda, per comodità espositiva, viene esaminata al par. 6 della presente sentenza.
4. Sulla responsabilità della struttura sanitaria
Occorre ora prendere in considerazione la posizione della convenuta, al fine di verificare se i Pt_2
danni lamentati dal paziente possano essere ascrivibili a responsabilità della struttura sanitaria.
pagina 14 di 30 I CCTTUU hanno accertato che l'attore ha contratto un'infezione nosocomiale sostenuta dal bacillo stafilococco aureus ragionevolmente riconducibile all'atto chirurgico condotto o comunque in prossimità dello stesso.
Il collegio peritale nominato nel procedimento di ATP, dopo una premessa medico-legale sulle artriti settiche infettive sostenute da Staphylococcus aureus meticillino-resistente, in cui è stata posta in evidenza la circostanza che la maggior parte delle procedure implicate nella trasmissione di questo germe includono le manovre invasive di tipo chirurgico, citando bibliografia a supporto (pag. 10-11
CTU), ha esaminato lo specifico caso del periziando sig. rilevando che nel caso di specie è da Pt_1 ritenersi, più probabilmente che non, che l'infezione suddetta sia stata contratta dal paziente nel corso dell'intervento chirurgico eseguito.
In particolare, il collegio peritale ha esaminato singolarmente, escludendone la rilevanza causale, gli altri possibili fattori eziologici, deducendo che “Nel caso del periziando una infezione del ginocchio causata da contiguità è categoricamente esclusa, in assenza di una osteomielite o di ascessi anatomicamente adiacenti il ginocchio sinistro PRIMA della procedura. Una eziologia ematogena, quale conseguenza di una batteriemia, è stata ragionevolmente esclusa anche dagli esami di immagine specifici all'uopo eseguiti in corso di ricovero presso l'ospedale di Firenze ed il reparto di CP_5
Malattie Infettive di Sansepolcro. Il periziando non presentava nessuno dei fattori di rischio di infezione endogena, quindi acquisita per via ematogena, comunemente presi in considerazione in casi analoghi. E' quindi logico e scientificamente corretto ipotizzare, utilizzando il criterio dell'evento assolutamente più probabile, che il contagio sia avvenuto durante la procedura di artroscopia chirurgica del 22.03.2019 , mediante inoculazione diretta del germe dalla cute all'interno della articolazione, tenuto conto sia della procedura, sia del tipo di germe successivamente isolato dal sangue, che fu con alta probabilità proprio l'agente eziologico della artrite settica. Per la tipologia di germe isolato quale responsabile dell'infezione, si ritiene del tutto improbabile un contagio causato da una contaminazione ambientale (piani di appoggio, strumentario, ecc.) ed anche un contagio per via aerea. L'esame della documentazione allegata in atti non permette di chiarire se siano state effettivamente eseguite le corrette procedure di antisepsi in rapporto alle manovre invasive effettuate sul periziando. Infatti i relativi passaggi non risultano riportati compiutamente nei documenti sanitari in atti.” (cfr. pag. 12-13 CTU).
Pertanto, il collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ha concluso, con riferimento all'eziologia nosocomiale dell'infezione riscontrata nel paziente, affermando che “I criteri medico–legali per l'attribuzione del nesso di causalità appaiono rispettati, infatti:
pagina 15 di 30 - I CTU non hanno riscontrato alcuna altra verosimile precedente modalità di trasmissione epidemiologicamente valida per dimostrare una diversa causa di infezione oltre alla procedura chirurgica del 22.03.2019. Il periodo di latenza tra l'esecuzione della procedura, lo sviluppo dell'infezione e l'inizio dei sintomi è pienamente compatibile con l'origine iatrogenica della malattia (criteri cronologico, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause);
- L'esame della letteratura scientifica in merito dimostra che durante tutte le metodiche invasive endoarticolari (artrocentesi, infiltrazione endoarticolare, artroscopia diagnostica ed operativa)
è possibile, se pur non frequente, trasmettere all'interno della articolazione il germe Staph. aureus;
- Durante tali manovre sono infatti possibili passaggi a rischio di trasmissione dell'infezione da
Staph. aureus, rischio non aleatorio. In più nella artroscopia operatoria si aggiunge la presenza di elementi metallici, i quali sono possibile fonte di adesione dei germi, parzialmente protetti dall'azione degli antibiotici.
- Non è solo necessario che vengano usati i relativi mezzi di protezione individuale (guanti e
materiale a perdere), ma sono altrettanto necessari controlli relativi alla disinfezione e sterilizzazione di tutto il materiale, la cui responsabilità è della struttura ospedaliera dove è avvenuto l'intervento chirurgico (criteri topografico e di idoneità lesiva);
Da ciò discende che il periziando, con probabilità ben maggiore del 50 %, si contagiò quindi proprio nel corso oppure immediatamente dopo la procedura effettuata il 22.03.2019 presso l'ospedale di
Sansepolcro. Il quadro clinico attuale è quello di una grave gonartrosi destra, esito sia della artrite settica che della diffusione extra-articolare della infezione a carico dei tessuti molli della coscia, che ha reso necessario un drenaggio chirurgico, con formazione di ematoma post chirurgico” (cfr. pag.
14-15 della CTU).
A fronte di tale prospettazione l' non ha dato prova di aver adoperato concretamente, ossia con CP_4
riferimento allo specifico caso del sig. ogni tipo di cautela necessaria al fine di scongiurare Pt_1
l'insorgenza della sepsi, assumendo che “l'agente patogeno non è di origine tipicamente ospedaliera potendo essere venuto in contatto con il paziente con diverse modalità di contaminazione sia durante le procedure chirurgiche (incisione della cute manipolazioni dell'articolazione, sia direttamente nell'ambiente del reparto ospedaliero dove trovavasi ricoverato” (cfr. osservazioni CTP dell' Pt_2
pag. 17, CTU).
L ha altresì dedotto che erano state effettuate correttamente le procedure di antisepsi in CP_4
rapporto alle manovre invasive che dovevano essere effettuate sul paziente, come emergerebbe dalla cartella clinica versata in atti.
pagina 16 di 30 Tali contestazioni, tuttavia, non appaiono cogliere nel segno.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili (…) gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale (…): a) L'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) L'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) L'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) La qualità dell'aria
e degli impianti di condizionamento;
g) L'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h)
L'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) Le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) L'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) L'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio" (così Cass. Civ. n. 6386/2023; in senso conforme anche Cass. Civ. Ord. n. 5490/2023).
A fronte di tali condivisibili indicazioni della Suprema Corte, nell'odierna fattispecie non sussistono documenti idonei da cui poter desumere l'attuazione in concreto, e cioè nello specifico caso del sig.
dei protocolli previsti (cfr. docc. nn. da 13 a 17, , come peraltro rilevato anche dal Pt_1 Pt_2
collegio peritale in risposta alle osservazioni di parte convenuta (cfr. pag. 17-18 CTU: “In merito a tali osservazioni, gli scriventi ribadiscono che leggere sulla cartella “… preparazione di campo operatorio sterile con doppio strato di teli sterili previo lavaggio dell'arto. Equipe chirurgica dotata di doppi guanti sterili…” non consente di chiarire con sufficiente esattezza se siano state effettivamente eseguite le manovre di antisepsi (per es., non è specificato con quale tipo di sostanza sia stato lavato l'arto”).
Non può ritenersi idoneo a fornire la prova contraria dell'assenza di elementi patogeni il doc. n. 21 di parte convenuta attinente alle verifiche microbiologiche effettuate nel giugno 2019 presso il blocco operatorio dell'ospedale di Sansepolcro, né gli ulteriori protocolli versati in atti (docc. nn. da 13 a 17, comparsa di costituzione e docc. nn. 19 e 20, memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, : come Pt_2 Pt_2
evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente per la prova liberatoria fornire documentazione che attesta la sussistenza di protocolli ineccepibili. Occorre, infatti, fornire riscontro documentale che essi siano stati puntualmente e specificatamente osservati nel caso di specie (cfr. Cass.
Civ. n. 549/2023).
pagina 17 di 30 A ciò non avrebbero potuto supplire le prove orali articolate dall' e, a tal riguardo, occorre CP_4 ribadire quanto già statuito con l'ordinanza del 18.02.2023 in ordine alle prove testimoniali articolate dalla convenuta.
Appare infatti sussistere, nel caso di specie, incapacità a testimoniare dei membri dell'equipe medica che ha partecipato all'intervento cui è stato sottoposto il sig. (cfr. memoria n. 2 ex art. 183, Pt_1 co. 6 c.p.c., “Si indicano come testimoni su tutti i capitoli: - Pt_2 Testimone_1
(STRUMENTISTA) - (INFERMIERA) - (ANESTESISTA) - Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(INFERMIERE DI ANESTESIA) - (OSS) - (TECNICO RX) tutti
[...] Tes_5 Testimone_6 dipendenti dell' , Via Curtatone n. 54, C.F./P.I. Parte_8
”). P.IVA_1
Va rammentato, infatti, che l'interesse a partecipare al giudizio, previsto come causa di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 c.p.c., sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio.
A ciò consegue che i sanitari chiamati a testimoniare, in quanto soggetti potenzialmente corresponsabili dell'illecito, sono titolari di un interesse giuridicamente protetto che legittimerebbe un loro intervento nella causa, poiché potrebbero essere ipoteticamente chiamati a rispondere dell'esito infausto dell'intervento, oppure potrebbero esperire un'azione di accertamento negativo (cfr., ex multis, Cass.
Civ. n. 2075/2013: “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 cod. proc. civ. è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio”). Inoltre, qualora ritenuti corresponsabili del danno alla salute patito dal nei loro confronti potrebbe essere altresì esperita un'azione di rivalsa ai sensi Pt_1 dell'art. 9, L. 24/2017 dalla struttura sanitaria.
In difetto di tale prova, quindi, va affermata la responsabilità dell' per la Controparte_4 contrazione dell'infezione nosocomiale da parte di . Parte_1
Inoltre, giova evidenziare che, anche ove la prova avesse dato esito positivo per la parte convenuta, ciò non avrebbe comunque escluso, nel caso di specie, la responsabilità risarcitoria della CP_4
convenuta in ragione della sussistenza di ulteriori profili di censurabilità della condotta dei sanitari che hanno gestito il paziente sig. ritenuti concausa del pregiudizio alla salute riscontrato, così Pt_1 come riconosciuti dall'elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
La responsabilità della struttura sanitaria convenuta, infatti, va riconosciuta anche per il successivo erroneo follow-up del paziente a seguito della contrazione dell'infezione.
pagina 18 di 30 Il collegio peritale nominato, in particolare, ha riscontrato due ulteriori profili censurabili nella condotta dei sanitari dell' rinvenendo dunque profili di colpa anche nella Controparte_4
gestione post-operatoria del paziente, in particolare in relazione all'impostazione della terapia antibiotica necessaria per il trattamento dell'infezione riscontrata, in quanto sottodosata e somministrata oralmente (cfr. pag. 13 della CTU), nonché al trasferimento del paziente in ambiente riabilitativo senza un preventivo accertamento dell'esatta natura e della condizione del processo infettivo in atto (cfr. pag. 13-14 della CTU, nonché le risposte alle osservazioni dei CTP di parte convenuta a pag. 18-19).
Il collegio peritale, infatti, ha evidenziato ulteriori profili censurabili nella gestione del paziente, successivi all'intervento (cfr. pagg. 13-14, CTU):
i. a seguito dell'accesso al PS di Arezzo del 05.04.2019 il valore della “procalcitonina di 1,87 doveva far sospettare una iniziale diffusione extra-articolare della infezione. A fronte di ciò veniva effettuata una artrocentesi che dava esito a scarso pus, sul quale si faceva solamente la coltura senza
l'antibiogramma”;
ii. la scelta di una terapia empirica “a base di Vancomicina ev + Rifampicina per os” era inadeguata in quanto sottodosata. Secondo i periti “in tale una situazione era indicato l'impiego empirico di almeno 2, se non 3, antibiotici potenzialmente attivi
contro
Staph. aureus MRSA e tutti somministrati per via endovenosa o intramuscolare, al fine di ottenere un sicuro assorbimento del farmaco”;
iii. non era stato opportuno trasferire il presso il reparto di ortopedia, essendo più Pt_1
idoneo quello di Malattie Infettive in ragione del fatto che in data 11.04.2019 era ben noto che il paziente fosse affetto da artrite settica che è stata la causa dell'ascesso sottocutaneo adiacente alla articolazione;
iv. infine era stata del tutto imprudente la decisione di trasferire il paziente in riabilitazione il
19.04.2019 quando lo stesso giorno vi era “persistenza di infezione da parte di un germe molto pericoloso” e, non essendosi attesa la coltura, si era nuovamente errato nella sottoscrizione di una terapia antibiotica ancora una volta sottodosata e che ha causato una ripresa della infezione che, con ogni evidenza, non era stata eradicata.
La parte convenuta, con riferimento all'accertamento compiuto in sede di CTU, ha affermato che il collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. avrebbe errato nel riferire, all'esito dell'indagine esperita, la sussistenza di profili di colpa diversi da quelli preventivamente allegati dal paziente e tale modus procedendi dei CCTTUU inficerebbe la validità stessa dell'accertamento peritale, minandone l'utilizzabilità a fini decisori.
pagina 19 di 30 Sul punto, occorre evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, da cui questo Tribunale non ha motivo di discostarsi, la circostanza che il collegio peritale abbia fondato l'accertamento della sussistenza di profili di responsabilità professionale anche sulla base di profili di colpa differenti rispetto a quelli allegati dalla parte attrice non osta all'accoglimento della domanda risarcitoria dalla medesima dispiegata.
A tal proposito, infatti, giova richiamare quanto recentemente chiarito sul punto dalla sentenza della
Cassazione civile, sez. III, 27/07/2021, n. 21532, secondo cui “Si deve infatti ribadire che, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, l'accertamento demandato al giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni compiute dall'attore quanto all'individuazione delle specifiche condotte costituenti la causa del danno, dovendosi invece ritenere che l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento della responsabilità dei convenuti in relazione al danno lamentato dall'attore, di tal che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall'attore.
Tale conclusione si impone a fronte dell'alto tasso "tecnico" che connota le controversie in materia di responsabilità sanitaria e della inesigibilità della specifica individuazione, da parte dell'attore, di elementi tecnico/scientifici che -di norma -possono acquisirsi compiutamente soltanto all'esito dell'istruttoria e con l'espletamento di una c.t.u.; invero, ove si opinasse diversamente, si finirebbe col gravare l'attore di un onere di preventiva individuazione delle cause del danno e delle condotte colpose (anziché di mera allegazione della derivazione del danno dall'inesatto adempimento dell'obbligazione) che si tradurrebbe in un limite ingiustificato all'esercizio del suo diritto di azione
(Cass. civ., Sez. III, 20/03/2018, n. 6850)” (ma cfr. anche, ancor più di recente, Cass. n. 10901/2024;
Cass. n. 7074/2024).
Secondo tale pronuncia, dunque, “Ciò che rileva, pertanto, è che il danneggiato indichi un comportamento del medico che sia stato astrattamente idoneo a cagionare il danno: in questo e solamente questo consiste il carattere "qualificato" dell'inadempimento. Non è invece richiesto che
l'attore, una volta individuato ed allegato il nesso causale tra la condotta e l'evento, debba anche circoscriverne la rilevanza a specifici e precisi caratteri, ed in ogni caso, anche qualora egli si sia spinto fino a tale grado di specificità, ciò non impedisce al giudice di estendere la valutazione al comportamento complessivamente tenuto dal medico e dalla struttura sanitaria allorquando questo sia comunque riferibile alla prestazione dedotta in giudizio”.
Tale principio, inoltre, risulta altresì affermato in ulteriori pronunce della Suprema Corte di Cassazione, quali Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, n. 32143, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, qualora sia proposta una domanda risarcitoria nei confronti di una struttura ospedaliera e di un suo
pagina 20 di 30 ausiliario allegando la colpa esclusiva di quest'ultimo, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell'attore, stante l'inesigibilità della individuazione "ex ante" di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una
c.t.u., potendo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6850 del 2018, secondo cui “va escluso che, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, l'accertamento demandato al giudice sia rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni compiute dall'attore
(quanto all'individuazione delle specifiche condotte costituenti la causa del danno), dovendosi invece ritenere che l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento della responsabilità dei convenuti in relazione al danno lamentato dall'attore e che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall'attore. Tale conclusione si impone a fronte dell'alto tasso
"tecnico" che connota le controversie in materia di responsabilità sanitaria e della inesigibilità della specifica individuazione ex ante, da parte dell'attore, di elementi tecnico/scientifici che -di norma- possono acquisirsi compiutamente soltanto all'esito dell'istruttoria e con l'espletamento di una c.t.u.; invero, ove si opinasse diversamente, si finirebbe col gravare l'attore di un onere di preventiva individuazione delle cause del danno e delle condotte colpose (anziché di mera allegazione della derivazione del danno dall'inesatto adempimento dell'obbligazione) che si tradurrebbe in un limite ingiustificato all'esercizio del suo diritto di azione”; ed infine Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13269 del
26/07/2012, secondo cui “Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria;
dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato”.
Ciò posto, non risultano, quindi, meritevoli di accoglimento le osservazioni della parte convenuta, ribadite anche nelle comparse conclusionali, secondo cui i CCTTUU avrebbero fornito un riscontro non richiesto, con la conseguenza che le conclusioni alle quali sono giunti i consulenti di ufficio risulterebbero totalmente inadeguate ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria.
pagina 21 di 30 Tutto quanto sopra considerato, infatti, non può sostenersi come l'aver parte attrice, secondo le iniziali prospettazioni nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., imputato la responsabilità del danno a condotte colpose non pienamente sovrapponibili a quelle riscontrate in sede di CTU possa essere motivo di rigetto della domanda stessa.
Pur essendo certo che su parte attrice gravi l'onere di dimostrare il danno, la circostanza di aver indicato, in particolare nel proprio atto introduttivo e nelle relazioni medico legali di parte richiamate, un profilo di colpa differente rispetto a quello poi individuato dal collegio peritale non inficia la domanda attorea, né l'accertamento peritale, né le conclusioni ivi raggiunte.
L'elaborato depositato dal collegio medico risulta dunque essere esente da vizi logici, risultando, altresì, motivato in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte, di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato, motivo per cui al fine del decidere non si è reso necessario né il rinnovo della CTU, né disporre ulteriori chiarimenti o integrazioni all'elaborato peritale;
pertanto, non si ravvisano motivi obiettivi per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal collegio peritale nella suddetta CTU, che ben può essere posta a base della decisione.
Considerato quanto sopra, può dirsi raggiunta, nei confronti dell' la prova Controparte_4 sull'an della responsabilità per la quale l'attore ha fondato la propria domanda risarcitoria.
5. I danni risarcibili
Il collegio peritale nominato ha riscontrato nell'attore postumi ascrivibili alla condotta colposa dell' convenuta di natura sia temporanea, totale e parziale, sia di carattere permanente. CP_4
Quanto all'invalidità permanente, i consulenti nominati hanno quantificato nella misura del 16% di postumi permanenti riscontrati, specificando che, nel caso di specie, la condotta colposa dei sanitari dell' convenuta ha comportato un incremento dei postumi invalidanti permanenti nella misura di Pt_2
11 punti percentuali (dal 6° al 16° punto compresi), atteso che una invalidità permanente del 5% sarebbe stata riscontrabile anche in assenza delle condotte colpose evidenziate.
La liquidazione di tale pregiudizio, dunque, deve avvenire in termini differenziali, non potendosi addebitare all' convenuta il danno che si sarebbe prodotto anche in caso di condotta sanitaria CP_4
non censurabile.
Sulle modalità di liquidazione del danno differenziale, la Cassazione ha chiarito che “(a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di
pagina 22 di 30 eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità […]
Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poichè le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art. 1223 c.c.” (cfr. Cass.
Civ. n. 28986/2019).
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile determinando l'entità del risarcimento che spetterebbe all'attore in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (16%) e sottrarre a tale somma l'importo del risarcimento (5%) che non risulta causalmente ascrivibile alla condotta dell'Azienda convenuta, in quanto postumo pregiudizievole che sarebbe residuato inevitabilmente anche qualora, a seguito dell'intervento, il non avesse contratto lo stafilococco aureus o qualora il successivo follow- Pt_1 up da parte dei sanitari dell' fosse stato eseguito correttamente, affrontando secondo le best Pt_9 practices l'infezione nosocomiale.
Pertanto, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano nella più recente versione disponibile (anno 2024), occorre sottrare all'importo liquidabile a titolo di danno permanente alla salute (nella sua componente sia biologica che morale) in relazione al grado di invalidità permanente effettivamente riscontrato nell'attore (€ 59.795,00 per l'invalidità permanente pari al 16% in un soggetto di 31 anni nell'anno 2019), l'importo relativo alla percentuale di invalidità non attribuibile, dal punto di vista causale, alla condotta colposa della convenuta (€ 9.252,00 per l'invalidità permanete pari al 5% in un soggetto di anni 31 nell'anno 2019), così ottenendo l'importo di € 50.543,00.
pagina 23 di 30 A tal proposito si rileva che la liquidazione complessiva del pregiudizio alla salute sopra effettuata è comprensiva sia del ristoro della componente biologica che di quella morale. Quest'ultima componente può essere inclusa nella liquidazione in quanto è da ritenersi sufficientemente allegata e provata la sofferenza patita dall'attore in relazione all'evento in questione (cfr. pag. 13-14 ricorso e relazione prodotta quale doc. 12), evidenziandosi, inoltre, che a fronte di una allegazione sufficientemente specifica la sofferenza soggettiva derivante dalle vicende occorse a parte attrice appare dimostrata anche per presunzioni.
A tale somma, determinata a ristoro del pregiudizio non patrimoniale complessivo di carattere permanente ascrivibile causalmente alla condotta colposa della va aggiunta la liquidazione del Pt_2 danno biologico per inabilità temporanea ascrivibile alla condotta dell'Azienda convenuta, quantificato dai consulenti d'ufficio come segue:
i. inabilità assoluta di un totale di 53 giorni (pari ad € 6.095,00);
ii. inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 15 giorni (862,50); per un totale complessivo di € 6.957,50.
Non può riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subìto dall'attore in quanto non appare allegato né provato che il danno subìto abbia determinato conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita del soggetto leso in misura superiore rispetto agli ordinari effetti di un pregiudizio della stessa tipologia di intensità sofferto da persone della medesima età dell'attore (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
5865/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”; ed ancora Cass. Civ. Ord. n. 14746/2019: “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit").
pagina 24 di 30 La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass.
Civ. n. 14364/2019).
Pertanto, il pregiudizio alla salute riscontrato nell'attore e ascrivibile alla condotta dell'Azienda convenuta risulta pari a complessivi € 57.500,50 (€ 50.543,00 per invalidità permanente differenziale, €
6.957,50 per inabilità temporanea)
La somma in questione, emessa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (marzo 2019) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€ 49.020,03) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data dell'intervento eseguito il 22.03.2019 fino alla data della presente sentenza, secondo i principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 ottenendo così la somma di € 62.817,44.
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Per quanto attiene, infine, alle spese mediche già sostenute e correlate ai fatti di causa (cfr. doc. n. 14, ricorso per ATP) ammontano ad € 922,16 le spese riconosciute come congrue dai consulenti d'ufficio e risarcibili in quanto adeguatamente documentate (cfr. pag. 16, CTU), pertanto la domanda di parte attrice sul punto va accolta nei limiti di quanto provato.
Al ristoro del pregiudizio alla salute riscontrato nell'attore sopra quantificato sarà tenuta la convenuta
Controparte_4
A tal proposito, in tema di quantificazione dei pregiudizi risarcibili, giova ribadire le motivazioni per cui non è stato disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. presso il Casellario Centrale Infortuni domandato, tra gli altri, anche da al fine di verificare se l'attore avesse Controparte_4
percepito in relazione al sinistro de quo indennizzi da assicurazioni private, così da defalcare dalle somme liquidate in questa sede gli importi eventualmente già ricevuti dall'attore.
Occorre evidenziare, infatti, come già argomentato nell'ordinanza del 28.02.2023, che l'ordine di esibizione richiesto, teso ad acquisire informazioni e documentazione attestante l'eventuale esistenza di assicurazioni private da cui l'attore possa, in ipotesi, aver percepito indennizzi in relazione al pregiudizio oggetto di causa appare esplorativa e dunque inammissibile. Non vi è infatti alcun elemento oggettivo che consenta di ritenere che effettivamente l'attore possa aver stipulato privatamente una simile polizza o possa aver percepito un indennizzo assicurativo in relazione al sinistro de quo.
pagina 25 di 30 Giova rammentare, inoltre, che l'ammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. presuppone che sia certa l'esistenza del documento di cui è chiesta l'esibizione e che l'istanza non si palesi esplorativa (cfr. Cass. n. 27412/2021: “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.”; Cass n. 11709/2002: “In materia di procedimento civile, l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., che è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, oltre all'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento, la certezza dell'esistenza del documento medesimo”).
6. Le spese di CTU e quelle del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Ciò posto, per quanto riguarda la domanda di parte attrice tesa ad ottenere “la refusione delle spese legali, della CCTTUU nonché delle spese mediche sostenute dal individuate in € 6.900,00” Pt_1
(cfr. pag. 12 ricorso), occorre evidenziare che la domanda tesa ad ottenere il ristoro per gli esborsi per i
CTP e per le spese legali relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può essere accolta solo nei limiti di quanto provato e documentato.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1566/2020, si osserva quanto segue, dovendosi operare una distinzione tra le spese relative agli onorari liquidati al collegio peritale nominato, e quelle relative alle spese di assistenza legale e di consulenza di parte relative alla predetta fase ex art. 696-bis c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite, poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da porsi in ogni caso a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr.
Cass., Ord. n. 26573 del 22/10/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del
pagina 26 di 30 ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di
ATP, e cioè i compensi dei CTU nominati (ovvero le uniche spese che il giudice del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può concretamente liquidare), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020).
Le spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., dunque, possono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, stante la riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti della le spese di CTU relative al procedimento di ATP, già liquidate con decreto del 29.04.2021 Pt_2
nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1566/2020, vanno poste definitivamente a carico dell' con conseguente rimborso in favore dell'attore delle spese a tale Controparte_4
titolo sostenute.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c, si rileva che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 21975/2019, ha chiarito che “la ATP preventiva di cui al novellato art.
696 bis c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un' autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018, cfr. Cass., sez. II, n. 11468 del 30/04/2021, “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa”, cfr. anche Cass. n. 30854 del 06.11.2023).
Tali spese, pertanto, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato.
Nel caso in esame, la parte attrice non ha documentato di aver sostenuto alcuna spesa per assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., e pertanto tale esborso non può essere riconosciuto, in quanto non provato.
Non può essere riconosciuto neppure il ristoro delle somme per consulenza medico legale di parte che si desumono dall'esame dei documenti cumulativamente depositati quale doc. 14 allegato al ricorso ex pagina 27 di 30 art. 696-bis c.p.c. (cfr. pag. 22 di detto documento, rappresentante un “preavviso di parcella” emesso dal prof. , in quanto non vi è in atti la prova del relativo esborso (che trova conferma nella Per_1
circostanza che tale documento faccia espresso riferimento ad un saldo delle competenze ancora non avvenuto: “ricevuta fiscale che (…) verrà emessa (…) all'atto dell'effettivo saldo degli emolumenti dovuti”).
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla domanda riconvenzionale dispiegata dal dott. nei confronti di parte attrice, tesa al ristoro degli esborsi per assistenza tecnica e legale CP_2
sostenuti nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., richiamando a supporto i propri docc. 19 e 20 (cfr. pag. 17 comparsa dott. “Tutti gli oneri di difesa tecnica e di difesa legale che il dott. CP_2 CP_2
ha sostenuto per resistere e difendersi nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, pertanto, devono essere posti a carico del ricorrente che dovrà essere condannato a rimborsarli al dott. CP_2
- In denegata ipotesi, in cui il Tribunale non ritenesse di porre a carico del ricorrente le spese legali
(doc. 19) e di procedura (contributo unificato pari ad € 259,00 e diritti di segreteria pari ad e 27,00) e tecniche (doc. 20), del procedimento per accertamento tecnico preventivo, si chiede che queste siano poste a carico della ). A tal proposito si rileva che il doc. 19 contiene un mero Parte_5
progetto di notula del difensore di parte convenuta ed il doc. 20 un progetto di notula per consulenza medico legale, in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Tuttavia, come sopra osservato, tali documenti non costituiscono prova dei relativi esborsi e dunque non consentono di ritenere dimostrato il pregiudizio patrimoniale lamentato. Possono invece riconoscersi gli esborsi per contributo unificato e bollo sostenuti dal dott. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., così come domandato, in CP_2
quanto adeguatamente forniti di riscontro documentale. Il ristoro di tali somme, pari a complessivi €
286,00, va dunque posto a carico di parte attrice.
7. Le spese di lite del presente giudizio
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite di questo giudizio, esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono pertanto essere regolate come segue.
Nei rapporti tra parte attrice e l' stante l'accoglimento Parte_1 Controparte_4
della domanda risarcitoria dispiegata, le spese di lite relative a questo giudizio (nonché quelle di CTU relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., come sopra evidenziato) vanno poste a carico di
[...]
Controparte_4
Nei rapporti tra parte attrice ed il convenuto dott. , stante la Parte_1 Controparte_2
reiezione della domanda risarcitoria direttamente formulata nei suoi confronti, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice . Parte_1
pagina 28 di 30 Devono essere poste a carico dell'attore anche le spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa terza chiamata Infatti, il rimborso delle spese processuali sostenute dal Controparte_3 terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle prospettazioni attoree e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr., ex multis Cass. Civ. n.
18710/2021). Nel caso in esame, la chiamata in causa della compagnia da parte dell'opposta non risultava affatto arbitraria, considerato quanto previsto dalle condizioni di polizza (doc. n. 17, – CP_2
Art. 2, co. 2 delle condizioni di assicurazione).
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n.
147/2022, prendendo come riferimento i valori medi (tranne per la fase istruttoria, per cui appare congruo riconoscere i valori minimi, in considerazione dell'istruttoria solo documentale) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 (sulla base del decisum, ex art. 5 d.m. n. 55/2014), e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi €
11.268 di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835 per la fase istruttoria, € 4.253 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1
e, per l'effetto, Controparte_1
- condanna a corrispondere a la somma di € 62.817,44 Controparte_4 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna a corrispondere a la somma di € 922,16 a Controparte_4 Parte_1
titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti di parte convenuta dott. Parte_1
; Controparte_2
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta dott. nei confronti di parte Controparte_2 attrice e, per l'effetto, Parte_1
pagina 29 di 30 - condanna a corrispondere al dott. la somma di € 286,00 a titolo di Parte_1 Controparte_2
danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate in data Controparte_4
29.04.2021 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1566/2020;
- condanna a rimborsare a le spese di lite di questo Controparte_4 Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 11.268, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna a rimborsare al dott. e a le Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
spese di lite di questo giudizio, liquidate per ciascuno in complessivi € 11.268, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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