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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 4/7/2025
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. 2901/2023 R.G. avente ad oggetto “usucapione”;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. T. Sanseverino presso il Parte_1 C.F._1 cui studio a Modugno (BA) in via Roma, 4 è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO del sig CP_1 Parte_2 resistenti- contumaci
*******
Motivi della decisione
Con ricorso semplificato di cognizione, ex art. 281-undecies c.p.c., in data 9 gennaio 2023, il sig. ha adito Codesto Tribunale al fine di sentir dichiarare, previo accertamento del Parte_1 possesso ultraventennale, l'acquisto per usucapione della proprietà del suolo sito in Fasano, al Viale Toledo, censito al Catasto Fabbricati – Categoria F/1, Foglio 38, Particella 403, Subalterno 1 – intestato al sig. , deceduto in data 31 dicembre 2017. Persona_1
Il ricorso è stato ritualmente notificato a , , , Parte_3 Controparte_2 Parte_4 Parte_5
, in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale
[...] Controparte_3 Controparte_4 di e quali eredi di , e , quali eredi Persona_2 Controparte_2 Controparte_5 CP_6 del sig. (rispettivamente fratelli, sorelle e loro discendenti), atteso che i chiamati Persona_1 legittimi all'eredità (moglie e figli) non hanno provveduto ad accettarla nel termine di dieci anni previsto dall'art. 480 c.c. Ha assunto l'istante che il possesso del suolo sito in Fasano è stato esercitato pacificamente, ininterrottamente e continuamente per oltre vent'anni, senza che per l'intera durata sia stata frapposta alcuna potestà dominicale da parte dei titolari, e che la propria prolungata signoria di fatto sul bene si è sostituita alla loro utilizzazione, dimostrandosi pubblicamente come unico proprietario. Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la titolarità del predetto fondo a titolo di usucapione, con relativo ordine al Conservatore dei RR. II all'U.T.E. Catasto Urbano, di trascrizione e volturazione. La domanda proposta dall'istante con ricorso, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Si dichiara, altresì, la contumacia di e di in proprio ed in Controparte_3 Controparte_4 qualità di esercente la potestà genitoriale di e quali eredi di . Persona_2 Controparte_2
In punto di diritto, va premesso che le condizioni ed i presupposti stabiliti dal codice civile per il perfezionamento dell'acquisto della proprietà per usucapione sono il possesso ininterrotto per la durata prevista dalla legge e la pacificità e pubblicità del godimento del bene uti dominus.
Orbene, l' istante ha dichiarato di aver posseduto pacificamente ed in modo incontrastato per oltre vent'anni il suolo: ebbene, ai fini dell'accertamento del diritto oggetto dell'usucapione, è necessario fare riferimento alla natura ed alle caratteristiche fattuali dell'attività posta in essere da parte di chi rivendica l'acquisto del bene a tale titolo. Infatti, l'usucapente, che abbia il godimento autonomo del bene, per poterne efficacemente invocare il diritto deve fornire la prova di averlo utilizzato in maniera esclusiva, cioè di avere, da un certo momento, posseduto il bene, tanto da potersi ragionevolmente ritenere che sia stato il solo ad avere avuto una relazione con la cosa (c.d. corpus), nonchè il solo a comportarsi all'esterno come il proprietario esclusivo (c.d. animus possidendi), con comportamenti atipici di chi eserciti un potere di signoria sulla cosa, estromettendo il proprietario dal possesso dell'immobile. Giova rammentare che l'usucapione è un modo di acquisto originario della proprietà in forza del possesso continuato per un certo tempo. Il fondamento dell'usucapione riposa nella esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni e di garantire, conseguentemente, la certezza dei diritti sulle cose. Può ben comprendersi che l'incertezza sulla reale titolarità dei beni può costituire un limite alla loro circolazione: chi intende acquistare un immobile in mancanza di un titolo che attesti la proprietà in capo al venditore può essere, comunque, indotto alla compravendita se vi è prova che l'alienante ha posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'assunto del ricorrente di avere esercitato, per oltre vent'anni, il possesso in maniera incontestata, pubblica e ininterrotta del suolo per cui è causa, così come “l'animus rem sibi habendi”, ha trovato ampio riscontro nell'attività istruttoria dalla quale è emersa la propria totale disponibilità del bene, sorretto dalla volontà di tenere la res esclusivamente per sé, per il tempo previsto dalla legge. Ed invero, alla luce degli esiti processuali risultano acquisiti al giudizio i seguenti elementi istruttori che formano oggetto di specifica valutazione probatoria utilizzabili ai fini della decisione: le dichiarazioni dai testi , e , amici del ricorrente, i quali hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato che ha esercitato, per oltre vent'anni, un possesso esclusivo, ininterrotto Parte_1
e indisturbato del suolo oggetto del giudizio. Hanno dichiarato che egli si è sempre occupato del bene in via esclusiva, e di non aver mai visto altre persone accedere o utilizzare il terreno in questione.
Inoltre, hanno riferito che il ricorrente si è costantemente occupato della coltivazione del terreno, provvedendo a recintarlo con una ringhiera e un cancello, ha fatto realizzare delle tettoie, tuttora presenti, utilizzate anche in occasione di feste private per ripararsi all'aperto. L'area risulta recintata, curata e pulita. Egli ha inoltre incaricato una ditta specializzata per la rimozione delle potature degli alberi e di materiali edili, a seguito di lavori di manutenzione. Sono stati anche eseguiti interventi di livellamento del terreno. L'intero fondo è ad oggi utilizzato per varie attività di intrattenimento.
Le circostanze oggetto delle predette attestazioni sono, di per sé, del tutto idonee per ritenere sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l'acquisto del suolo oggetto di causa a titolo di usucapione ventennale da parte del ricorrente.
Tali risultanze istruttorie e il comportamento processuale tenuto dai convenuti, per la loro scelta di rimanere contumaci, costituiscono elementi di prova sufficienti e idonei a ritenere definitivamente fondata la domanda attorea, che quindi deve trovare totale accoglimento. Nulla a provvedere sulle spese e competenze di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria
Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2901/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara la contumacia di e in proprio ed in qualità di Controparte_3 Controparte_4 esercente la potestà genitoriale di e quali eredi di;
Persona_2 Controparte_2
dichiara l'avvenuta usucapione in favore del sig della proprietà del suolo sito in Parte_1
Fasano al Viale Toledo, censito al Catasto Fabbricati, Categoria F/1, Foglio 38, Particella 403,
Subalterno 1;
nulla sulle spese;
ordina alla Conservatoria dei RR.II di procedere alla relativa trascrizione.
sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale
Così deciso in Brindisi in data 4 giugno 2025.
Il gop dott.ssa Vittoria Uggenti
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. 2901/2023 R.G. avente ad oggetto “usucapione”;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. T. Sanseverino presso il Parte_1 C.F._1 cui studio a Modugno (BA) in via Roma, 4 è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO del sig CP_1 Parte_2 resistenti- contumaci
*******
Motivi della decisione
Con ricorso semplificato di cognizione, ex art. 281-undecies c.p.c., in data 9 gennaio 2023, il sig. ha adito Codesto Tribunale al fine di sentir dichiarare, previo accertamento del Parte_1 possesso ultraventennale, l'acquisto per usucapione della proprietà del suolo sito in Fasano, al Viale Toledo, censito al Catasto Fabbricati – Categoria F/1, Foglio 38, Particella 403, Subalterno 1 – intestato al sig. , deceduto in data 31 dicembre 2017. Persona_1
Il ricorso è stato ritualmente notificato a , , , Parte_3 Controparte_2 Parte_4 Parte_5
, in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale
[...] Controparte_3 Controparte_4 di e quali eredi di , e , quali eredi Persona_2 Controparte_2 Controparte_5 CP_6 del sig. (rispettivamente fratelli, sorelle e loro discendenti), atteso che i chiamati Persona_1 legittimi all'eredità (moglie e figli) non hanno provveduto ad accettarla nel termine di dieci anni previsto dall'art. 480 c.c. Ha assunto l'istante che il possesso del suolo sito in Fasano è stato esercitato pacificamente, ininterrottamente e continuamente per oltre vent'anni, senza che per l'intera durata sia stata frapposta alcuna potestà dominicale da parte dei titolari, e che la propria prolungata signoria di fatto sul bene si è sostituita alla loro utilizzazione, dimostrandosi pubblicamente come unico proprietario. Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la titolarità del predetto fondo a titolo di usucapione, con relativo ordine al Conservatore dei RR. II all'U.T.E. Catasto Urbano, di trascrizione e volturazione. La domanda proposta dall'istante con ricorso, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Si dichiara, altresì, la contumacia di e di in proprio ed in Controparte_3 Controparte_4 qualità di esercente la potestà genitoriale di e quali eredi di . Persona_2 Controparte_2
In punto di diritto, va premesso che le condizioni ed i presupposti stabiliti dal codice civile per il perfezionamento dell'acquisto della proprietà per usucapione sono il possesso ininterrotto per la durata prevista dalla legge e la pacificità e pubblicità del godimento del bene uti dominus.
Orbene, l' istante ha dichiarato di aver posseduto pacificamente ed in modo incontrastato per oltre vent'anni il suolo: ebbene, ai fini dell'accertamento del diritto oggetto dell'usucapione, è necessario fare riferimento alla natura ed alle caratteristiche fattuali dell'attività posta in essere da parte di chi rivendica l'acquisto del bene a tale titolo. Infatti, l'usucapente, che abbia il godimento autonomo del bene, per poterne efficacemente invocare il diritto deve fornire la prova di averlo utilizzato in maniera esclusiva, cioè di avere, da un certo momento, posseduto il bene, tanto da potersi ragionevolmente ritenere che sia stato il solo ad avere avuto una relazione con la cosa (c.d. corpus), nonchè il solo a comportarsi all'esterno come il proprietario esclusivo (c.d. animus possidendi), con comportamenti atipici di chi eserciti un potere di signoria sulla cosa, estromettendo il proprietario dal possesso dell'immobile. Giova rammentare che l'usucapione è un modo di acquisto originario della proprietà in forza del possesso continuato per un certo tempo. Il fondamento dell'usucapione riposa nella esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni e di garantire, conseguentemente, la certezza dei diritti sulle cose. Può ben comprendersi che l'incertezza sulla reale titolarità dei beni può costituire un limite alla loro circolazione: chi intende acquistare un immobile in mancanza di un titolo che attesti la proprietà in capo al venditore può essere, comunque, indotto alla compravendita se vi è prova che l'alienante ha posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'assunto del ricorrente di avere esercitato, per oltre vent'anni, il possesso in maniera incontestata, pubblica e ininterrotta del suolo per cui è causa, così come “l'animus rem sibi habendi”, ha trovato ampio riscontro nell'attività istruttoria dalla quale è emersa la propria totale disponibilità del bene, sorretto dalla volontà di tenere la res esclusivamente per sé, per il tempo previsto dalla legge. Ed invero, alla luce degli esiti processuali risultano acquisiti al giudizio i seguenti elementi istruttori che formano oggetto di specifica valutazione probatoria utilizzabili ai fini della decisione: le dichiarazioni dai testi , e , amici del ricorrente, i quali hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato che ha esercitato, per oltre vent'anni, un possesso esclusivo, ininterrotto Parte_1
e indisturbato del suolo oggetto del giudizio. Hanno dichiarato che egli si è sempre occupato del bene in via esclusiva, e di non aver mai visto altre persone accedere o utilizzare il terreno in questione.
Inoltre, hanno riferito che il ricorrente si è costantemente occupato della coltivazione del terreno, provvedendo a recintarlo con una ringhiera e un cancello, ha fatto realizzare delle tettoie, tuttora presenti, utilizzate anche in occasione di feste private per ripararsi all'aperto. L'area risulta recintata, curata e pulita. Egli ha inoltre incaricato una ditta specializzata per la rimozione delle potature degli alberi e di materiali edili, a seguito di lavori di manutenzione. Sono stati anche eseguiti interventi di livellamento del terreno. L'intero fondo è ad oggi utilizzato per varie attività di intrattenimento.
Le circostanze oggetto delle predette attestazioni sono, di per sé, del tutto idonee per ritenere sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l'acquisto del suolo oggetto di causa a titolo di usucapione ventennale da parte del ricorrente.
Tali risultanze istruttorie e il comportamento processuale tenuto dai convenuti, per la loro scelta di rimanere contumaci, costituiscono elementi di prova sufficienti e idonei a ritenere definitivamente fondata la domanda attorea, che quindi deve trovare totale accoglimento. Nulla a provvedere sulle spese e competenze di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria
Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2901/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara la contumacia di e in proprio ed in qualità di Controparte_3 Controparte_4 esercente la potestà genitoriale di e quali eredi di;
Persona_2 Controparte_2
dichiara l'avvenuta usucapione in favore del sig della proprietà del suolo sito in Parte_1
Fasano al Viale Toledo, censito al Catasto Fabbricati, Categoria F/1, Foglio 38, Particella 403,
Subalterno 1;
nulla sulle spese;
ordina alla Conservatoria dei RR.II di procedere alla relativa trascrizione.
sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale
Così deciso in Brindisi in data 4 giugno 2025.
Il gop dott.ssa Vittoria Uggenti