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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2923 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6/6/2025, vertente
TRA
- ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Providenti come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- Controparte_1
( ), in persona del presidente pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Paolo Palmisano e Clementina Scaroni come da procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a provvedimento sanzionatorio.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “in via preliminare e di merito: - annullare la Delibera sia con riguardo alla sanzione pecuniaria che con riguardo a quella interdittiva;
in via
r.g. n. 1 subordinata: - rideterminare la quantificazione della Delibera sia con riguardo alla sanzione pecuniaria che quella interdittiva, applicando il minimo edittale di legge;
in via istruttoria, occorrendo: - disporre l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei verbali delle riunioni della Commissione nel corso delle quali è stata discussa e adottata la Delibera, nonché di ogni atto e/o documento relativo, strumentale e/o conseguente. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la resistente: “Si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, rigettare il ricorso per assoluta infondatezza e/o inammissibilità delle motivazioni ivi addotte. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione contro la delibera Parte_1
CONSOB n. 22704 del 18/5/2023, con cui gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 40.000,00 -oltre a quella accessoria interdittiva di quattro mesi- in relazione alla violazione degli artt. 187 bis, I comma lett. a) d.lgs. 58/1998 ed art. 8 regolamento (UE) n. 596/2014: egli ha acquistato n.
1.800 azioni ME tra il
15/9/2017 e il 18/9/2017, essendo nel possesso dell'informazione privilegiata concernente l'acquisizione (del capitale sociale) di ME Italia Spa da parte di
, quale operazione (c.d. Colosseum) divenuta pubblica soltanto in Controparte_2 data 19/9/2017.
L'opponente ha chiesto l'annullamento della delibera o, in subordine, la riduzione della sanzione sino al minimo edittale.
La si è costituita in giudizio, resistendo all'opposizione. CP_1
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la vertenza è stata rinviata per la discussione, con assegnazione dei termini per le difese conclusive. All'udienza del 6/6/2025, le parti hanno quindi discusso la causa riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti processuali.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Con il primo motivo, l'opponente lamenta l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 187 septies, I comma TUF: al momento della notifica della contestazione in data 2/8/2022, era già
r.g. n. 2 ampiamente decorso il termine di 180 giorni dall'avvenuto accertamento.
Secondo il ricorrente, infatti, la decorrenza del termine va individuata (al più tardi) nella data del 7/6/2021, in cui è stata completata l'acquisizione, presso l'intermediario FinecoBank, della documentazione relativa alle operazioni di investimento dal medesimo effettuate: anche considerando il conseguente spatium deliberandi, la contestazione è tardiva poiché effettuata a distanza di oltre un anno.
Secondo l'opponente, inoltre, è inconferente il riferimento di controparte all'ulteriore documentazione acquisita in data 25/3/2022 da Banca Intermobiliare di
Investimenti e gestioni, poiché essa riguarda esclusivamente altri soggetti (la cui posizione, inoltre, è del tutto distinta, non essendo anch'essi iscritti nell'insider list -
v. infra).
Tale doglianza non può trovare accoglimento.
In disparte l'analitica descrizione degli atti compiuti (sino a quello finale del
25/3/2022) -a riscontro della complessità e dell'estensione dell'indagine- appaiono dirimenti le deduzioni della resistente che, peraltro, sono rimaste sul punto prive di replica (v. memoria del ricorrente).
Come dedotto da infatti, la riferibilità del singolo atto di indagine CP_1 ad altri soggetti è di per sé inidonea ad escludere la rilevanza dell'atto stesso rispetto all'accertamento dell'illecito (poi) contestato al ricorrente, non potendo ritenersi che esso sia manifestamente superfluo ex ante (v. da ultimo, Cass. n. 27009/2024).
Per altro verso, il sindacato sulle scelte istruttorie dell'Amministrazione deve tenere conto dell'interesse all'accertamento complessivo delle responsabilità dei soggetti coinvolti “mediante un'attività istruttoria unitaria, tesa a cogliere la portata complessiva di un abuso di mercato, pur quando esso si articoli in condotte diverse, riferibili a soggetti diversi” (v. Cass.17673/2022): il carattere unitario della verifica compiuta risulta funzionale, nella specie, alla ricostruzione complessiva dell'abuso e, quindi, alla simultanea contestazione a carico di tutti i responsabili (sia pure a vario e diverso titolo, v. provvedimento sanzionatorio).
2. Con il secondo motivo, l'opponente contesta, nel merito, la natura
“privilegiata” dell'informazione, in relazione all'operazione di acquisizione di r.g. n. 3 ME.
Secondo il ricorrente, infatti, difetta il requisito della “non pubblicità” di cui all'art. 7 lett. a) del regolamento MAR: come già segnalato in sede amministrativa
(ma -in tesi- ingiustificatamente ignorato da , la notizia era stata riportata in CP_1 data 5/9/2017 (prima del comunicato del 19/9/2017) sul sito del Gruppo Made, quale primario operatore nel settore edilizio nonché partner di CP_2
In conformità alle difese della resistente, va però considerato che: a) il sito in questione non riguarda gli investimenti finanziari, essendo destinato all'illustrazione di prodotti e servizi relativi al mercato edilizio;
b) la pagina del sito web, inoltre, non
è immediatamente visibile alla sua apertura, dovendo essere ricercata mediante apposita navigazione;
c) lo stesso ricorrente, infine, non ha mai affermato di aver acquisito l'informazione tramite tale strumento (la cui consultazione, appunto, era destinata ad uno specifico settore di mercato).
Sulla base di tali -incontroverse- circostanze, va quindi escluso che la pubblicazione della notizia, quand'anche sufficientemente precisa, sia stata concretamente idonea a rendere conoscibile l'informazione da parte della generalità degli investitori, così privandola del carattere “non pubblico” agli effetti della richiamata disposizione regolamentare.
3. Anche il terzo motivo di opposizione attiene al merito: il ricorrente contesta l'anomalia degli investimenti che, per contro, sono riconducibili a quelli da lui normalmente praticati (sui titoli ME) ed oggettivamente incoerenti con il consapevole utilizzo dell'informazione privilegiata che gli viene addebitato.
Secondo l'opponente, infatti, la si è concentrata sulle singole CP_1 operazioni e, in assenza di una valutazione complessiva, ha ignorato che egli: a) ha acquistato n.
1.400 azioni ME già nel 2016, disinvestendo tale partecipazione nel “luglio 2017” (sebbene a ridosso dell'operazione oggetto dell'informazione privilegiata ed anzi nel frangente in cui, secondo la prospettazione della stessa resistente, le trattative fra ME ed si erano intensificate); b) ha CP_2 comprato n.
1.800 azioni nel settembre 2017 ma ne ha poi rivendute 400, cedendo il residuo portafoglio soltanto successivamente ed anzi comprando i titoli ME
r.g. n. 4 anche (in data 21/9/2017) dopo la divulgazione dell'operazione.
A riprova dell'assenza di consapevole utilizzo dell'informazione, il ha Pt_1 inoltre evidenziato il ruolo marginale da lui avuto nell'operazione ME, in quanto di natura esclusivamente tecnica e limitato alla fase preliminare di studio
(senza alcuna partecipazione al processo decisionale).
Anche tali doglianze vanno respinte.
Si nota, in primo luogo, che la contestazione dell'opponente (v. anche memoria di replica) non si estende alla documentata diversità degli acquisti di azioni
ME rispetto all'abituale operatività su altri strumenti finanziari, in termini di dimensione degli investimenti e di mantenimento dei titoli nel portafogli (v. prospetto riepilogativo ed illustrativo della resistente, pp. 28-29).
Va poi constatato, sulla base dei dati oggettivi raccolti presso l'intermediario, che gli acquisti di azioni ME del 15/09/2017 e del 18/09/2017 differiscono in modo sostanziale dall'operatività pregressa sulle medesime azioni: a) in termini di controvalore di acquisto per singola giornata che, nel periodo maggio/giugno 2016,
è stato al massimo pari a 704,75 euro (il 27/06/2016) e, in media di 538,58 euro, mentre negli acquisti del 15/09/2017 e del 18/09/2017 è stato pari, rispettivamente, ad euro 9.525,00 e ad euro 1.936,50; b) in termini di controvalore complessivo degli acquisti non intervallati da vendite che, nel periodo maggio/giugno 2016, è stato pari a 1.615,80 euro, significativamente inferiore a quello di 12.166,50 nel settembre
2017 (v. prospetto di cui alla memoria difensiva p. 27). CP_1
In tale contesto, dunque, va valutata anche la “tempistica” degli investimenti: a dispetto della precedente dismissione del portafoglio ME (effettuato dal ricorrente quando le trattative non erano ancora terminate), l'acquisto delle azioni risulta immediatamente antecedente alla (conclusione dell'operazione c.d. colosseum ed alla) divulgazione della notizia in data 19/9/2017; i titoli in questione, inoltre, sono stati ricollocati sul mercato subito dopo l'acquisto o comunque in seguito al maggior valore così conseguito: le azioni, in numero di 400, sono state vendute già in data 27/9/2017, con dismissione di quelle restanti fra il 4/1/2018 e il 28/11/2019.
Quanto al profilo “soggettivo”, l'esame degli elementi acquisiti rende ancor r.g. n. 5 più evidente la natura dell'operazione.
In base alle informazioni rese da ME IN, infatti, consta che il quale dipendente della società, ricopriva il ruolo di controller dell'area Pt_1 planning, budgeting and control ed era collaboratore -a “diretto rapporto”- del CFO, risultando coinvolto nel progetto colosseum in relazione alle richieste di specifiche informazioni e/o documenti avanzate da nel contesto della VDR. CP_2
In tale ambito, egli ha sottoscritto in data 9/5/2017 la confidentiality letter for clean team members, ricevendo l'autorizzazione all'accesso alla VDR, con trasmissione delle relative credenziali, in cui era contenuta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di due diligence.
Conseguentemente, gli veniva comunicata, in data 21/6/2017, l'iscrizione alla insider list di ME IN (“in relazione alle informazioni privilegiate a cui ha accesso a partire dalla data del 08/05/2017 12:00, il giorno 21/06/2017 si è provveduto all'iscrizione nell'Elenco, per la seguente motivazione: Accesso alle informazioni privilegiate che concernono il seguente progetto -indicato in codice:
COLOSSEUM”), con espressa indicazione degli obblighi di riservatezza e delle sanzioni previste in caso di violazione.
Risulta pertanto documentalmente smentita l'affermazione della mancanza di conoscenza/conoscibilità dell'operazione (e del suo carattere riservato), addirittura negata dal in sede di indagine (“non sono mai stato messo a conoscenza da Pt_1 parte di chicchessia di informazioni privilegiate che avrebbero potuto influenzare – con mio vantaggio – gli acquisti/vendite in parola. […] sono stato all'oscuro della esistenza della Operazione di cessione del 19.09.2017 sino a quando la notizia, ad operazione ormai compiuta, non è stata diffusa dagli organi di stampa”).
In conclusione, si deve ritenere che l'acquisto dei titoli sia stato effettuato nella piena consapevolezza della disponibilità dell'informazione privilegiata, essendo di per sé irrilevante, nel contesto delle risultanze acquisite, l'acquisto di alcune azioni
(in numero di 100) anche dopo la conclusione dell'operazione.
4. Con l'ultimo motivo, l'opponente lamenta l' “erronea” quantificazione della sanzione, evidenziando la modestia del “profitto” –complessivamente pari ad euro r.g. n. 6 2.348,00 soltanto- e, quindi, la sproporzione rispetto alla sanzione irrogata -pari ad euro 40.000,00, oltre ai quattro mesi di pena accessoria;
deducendo l'assenza di prova del dolo e richiamando la collaborazione prestata nelle indagini, il ha Pt_1 quindi chiesto la riduzione al minimo edittale di euro 20.000,00 per la sanzione pecuniaria e di mesi due per la sanzione interdittiva.
In proposito, osserva la Corte che: a) la “cooperazione” è contraddetta dalla negazione della conoscenza delle informazioni, pur a fronte delle risultanze documentali;
b) gli elementi già evidenziati, inoltre, inducono a ravvisare la connotazione dolosa dell'illecito, stante la piena consapevolezza e volontà nell'utilizzo dell'informazione privilegiata.
Non di meno, resta manifesta l'obiettiva modestia della plusvalenza (quanto meno) in termini assoluti: pur dovendosi escludere l'applicazione del minimo edittale, appare maggiormente conforme al criterio di proporzionalità la quantificazione della sanzione pecuniaria in euro 30.000,00, oltre alla misura interdittiva ex art. 187 quater, I comma TUF di mesi tre.
D'altro canto, la sanzione va modulata ex art. 194 bis TUF anche in ragione della qualità del trasgressore, tenendo conto “del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica” (di talché non appare di per sé rilevante, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, l'entità di euro 3.000.000,00 - all'epoca- stabilita quale limite massimo della pena edittale).
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
[...] CP_1
- ridetermina la sanzione pecuniaria in euro 30.000,00 e quella interdittiva accessoria in mesi tre, rigettando per il resto l'opposizione;
- compensa parzialmente le spese e, per l'effetto, condanna Parte_1 alla refusione in favore di dei 2/3 delle spese, quale quota che liquida in CP_1
r.g. n. 7 euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 20/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Antonio Rosario Pinto
r.g. n. 8