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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19241/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti POZZA MASSIMO e POZZA GAJA
AFRA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 21/07/2001.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2/12/2001 e il 21/12/2007, entrambi a Torino. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 6/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
; Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio ad entrambi i genitori con residenza ed abitazione prevalente presso la Persona_2 madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il figlio che raggiungerà la maggiore età il 21.12.2025, potrà vedere il padre Persona_2 compatibilmente con le sue esigenze;
DISPONE che il Sig. corrisponda in favore dei figli entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese della somma mensile pari ad € 250,00 pro-figlio annualmente rivalutabile secondo l'indice assoluto ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento dei figli;
tale contributo al mantenimento sarà erogato sino alla data in cui i figli non saranno indipendenti economicamente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Tribunale di Torino del 15/3/2016 cui ci si riporta;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi autorizzano al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documenti equipollenti;
DÀ ATTO che la vettura RENAULT CLIO targa GS674CN formalmente intestata alla CP_1
è concessa in uso al sig. , tutte le spese ordinarie e straordinarie
[...] Parte_1 relative all'uso e manutenzione della stessa saranno rimborsate dal Sig. Parte_1 alla;
Controparte_1
DÀ ATTO che la Sig.ra è socia accomandataria della Autoscuola STADIO sas ed Parte_2 il Sig. da data anteriore al presente atto ha ceduto la propria quota e non Parte_1 ne è più socio accomandatario;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che la sig.ra , titolare della , e , Pt_2 Controparte_1 Parte_1 dipendente della Azienda Ospedaliera Universitaria Città di Torino, dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non pretendere alcuna somma a titolo di mantenimento;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Torino, Corso Allamano N. 40/17/b piano II, di proprietà del sig.
, alla moglie con tutti gli arredi che la compongono;
Parte_1
DÀ ATTO che il sig. avrà in uso esclusivo la mansarda, collocata al terzo piano non accessibile Pt_1 direttamente dall'alloggio, che è dotata di accesso indipendente;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano espressamente ad ogni reciproca pretesa sulle somme giacenti sui rispettivi conti bancari personali;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 1/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19241/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti POZZA MASSIMO e POZZA GAJA
AFRA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 21/07/2001.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2/12/2001 e il 21/12/2007, entrambi a Torino. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 6/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
; Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio ad entrambi i genitori con residenza ed abitazione prevalente presso la Persona_2 madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il figlio che raggiungerà la maggiore età il 21.12.2025, potrà vedere il padre Persona_2 compatibilmente con le sue esigenze;
DISPONE che il Sig. corrisponda in favore dei figli entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese della somma mensile pari ad € 250,00 pro-figlio annualmente rivalutabile secondo l'indice assoluto ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento dei figli;
tale contributo al mantenimento sarà erogato sino alla data in cui i figli non saranno indipendenti economicamente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Tribunale di Torino del 15/3/2016 cui ci si riporta;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi autorizzano al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documenti equipollenti;
DÀ ATTO che la vettura RENAULT CLIO targa GS674CN formalmente intestata alla CP_1
è concessa in uso al sig. , tutte le spese ordinarie e straordinarie
[...] Parte_1 relative all'uso e manutenzione della stessa saranno rimborsate dal Sig. Parte_1 alla;
Controparte_1
DÀ ATTO che la Sig.ra è socia accomandataria della Autoscuola STADIO sas ed Parte_2 il Sig. da data anteriore al presente atto ha ceduto la propria quota e non Parte_1 ne è più socio accomandatario;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che la sig.ra , titolare della , e , Pt_2 Controparte_1 Parte_1 dipendente della Azienda Ospedaliera Universitaria Città di Torino, dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non pretendere alcuna somma a titolo di mantenimento;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Torino, Corso Allamano N. 40/17/b piano II, di proprietà del sig.
, alla moglie con tutti gli arredi che la compongono;
Parte_1
DÀ ATTO che il sig. avrà in uso esclusivo la mansarda, collocata al terzo piano non accessibile Pt_1 direttamente dall'alloggio, che è dotata di accesso indipendente;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano espressamente ad ogni reciproca pretesa sulle somme giacenti sui rispettivi conti bancari personali;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 1/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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