Articolo 17 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 16Articolo 18
Versione
16 aprile 1999
Art. 17. (Determinazione delle tariffe) 1. Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina periodicamente la tariffa per le prestazioni di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti, prevedendo criteri per la ripartizione della stessa tra le strutture di cui agli articoli 13 e 16, secondo modalita' tali da consentire il rimborso delle spese sostenute dal centro regionale o interregionale, nonche' il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro nel solo ambito del territorio nazionale sostenute dalla struttura nella quale e' effettuato il prelievo. 2. Per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro, nei limiti indicati dal comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue a decorrere dal 1999.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999