Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2023, n. 549
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Sentenza 11 gennaio 2023

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In tema di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, ai fini del subentro nel contratto del componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, il quale, dopo aver temporaneamente trasferito altrove la propria residenza, abbia fatto rientro nell'immobile prima del decesso dell'assegnatario, è necessaria la comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, l.r. Lazio n. 12 del 1999, come indirettamente si desume dal disposto dell'art. 11, comma 2-bis, della legge citata, alla cui stregua la perdita, da parte di un componente del nucleo familiare suddetto, del requisito contemplato nell'art. 11, comma 1, lett. c (ovvero l'acquisizione della "titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza", alle condizioni previste dalla legge) non determina la decadenza dall'assegnazione se l'interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla menzionata lett. c) o "fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in mancanza della suddetta comunicazione, aveva escluso il diritto a subentrare all'originario assegnatario, nella locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in capo al figlio che, allontanatosene dopo aver contratto matrimonio, assumeva di avervi fatto ritorno prima della morte del padre, reputando insufficiente, a tal fine, la mera certificazione del cambiamento di residenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2023, n. 549
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 549
    Data del deposito : 11 gennaio 2023

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