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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 60 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme ricorso in primo grado, dagli avvocati Damaso Pattumelli e
NI Di LL, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 procura generale alle liti del 23 marzo 20234 a ministero dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino (rep. 37590; racc. 7131), dall'avvocata Raffaelle Piergentili, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 7152/2023, pronunciata il 11.7.2023 dal
Tribunale di Roma, II sezione lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 9.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Tribunale di Roma ha così statuito sulla domanda da lui proposta in primo
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grado diretta a conseguire la condanna dell' a pagargli i ratei della provvidenza di CP_1 cui all'art. 1 l. 222/1984 dal 1.12.2020 (data del riconoscimento del requisito sanitario per affetto di ATPO): «Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, nella contumacia dell' qui CP_1 dichiarata, condanna quest'ultimo a corrispondere al ricorrente i ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità ex articolo 1 legge n. 222/1984, con decorrenza dall'1/12/2020, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge.
Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.305, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari ».
L'appellante lamenta che il primo giudice ha liquidato le spese di lite in un importo inferiore a quello minimo, quale risultante dalla corretta applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), senza peraltro considerare l'ulteriore maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8 DM 55/2014 spettante in caso di manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa. Dopo aver indicato il compenso che assume dovuto in relazione a ciascuna singola fase processuale, chiede la riforma della sentenza appellata nel senso della condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 processuali del primo grado nell'importo di € 3.504,15, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge oppure nella diversa misura reputata di giustizia.
L' si costituisce in appello, chiedendo la reiezione dell'avversa impugnazione, CP_1 sulla cui infondatezza argomenta.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione ed acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del
9.10.2025, l'appello, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appello è parzialmente fondato.
Il valore della lite deve determinarsi sulla base dell'ammontare dei ratei della prestazione dovuti per due anni, essendo oramai principio pacifico quello per cui le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela, sicché nelle relative controversie il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c.
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per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. 17.7.2018
n. 19020; Cass. 29.11.2016 n. 24319; Cass., ss.uu., 21.5.2015 n. 10455).
Nella specie, il valore la controversia si colloca nello scaglione da € 5.200,01 ad €.
26.000,00, sia che si vogliano considerare le somme effettivamente pretese sia che si vogliano considerare le somme dovute nel biennio.
Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale deve determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al DM 55/2014 (come emendato prima dal DM 37/2018 e successivamente dal DM 147/2022), posto che in tal caso la locuzione «cause di previdenza» è utilizzata in senso atecnico, tale da ricomprendervi anche quelle aventi ad oggetto le prestazioni assistenziali come quella oggetto della lite in primo grado .
Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella c.d. fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale.
Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma
5, lett. c) DM 55/2014.
Le richieste istruttorie formulate nel ricorso introduttivo della lite di primo grado sono, infatti, in ragione dell'oggetto della controversia, palesemente superflue e sovrabbondanti, oltre che inammissibili, sicché per detta attività difensiva non deve riconoscersi alcun compenso (art. 92, comma 1, prima parte c.p.c.).
Nel giudizio di primo grado non è stato pronunciato nessun provvedimento nel corso e in funzione dell'istruzione, né l'appellante, che pure invoca detta dizione, indica specificamente l'ordinanza o il decreto che sarebbe riconducibile a tale categoria, tale non potendo ritenersi il diniego, implicito o espresso, di prove orali palesemente inammissibili e superflue.
I valori medi previsti dalla Tabella e dallo scaglione in esame, inoltre, debbono essere ridotti nella misura massima del 50%, tenendo conto della già evidenziata natura
«embrionale» dell'attività decisionale e della non eccessiva complessità della lite.
Alla luce dei suesposti criteri, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore dell'originario ricorrete, la somma di € 1.865,00 per compenso professionale (€
465,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 1.011,00 per fase decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Il primo giudice, invece, ha liquidato il minor importo di € 1.305,00 oltre spese
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forfettarie al 15%, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la violazione dei c.d. minimi tariffari, non derogabili, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, neppure in ragione dell'assenza di questioni giuridiche (cfr. ex multis Cass.
5.5.2023 n. 11788).
Non ha pregio, infine, la tesi dell'appellante diretta a reclamare il maggior compenso di cui all'art. 4, comma 8 DM 55/2014, poiché non considera che l' restò CP_1 contumace in primo grado e che lo stesso art. 4, comma 8 DM 55/2014 precisa che la maggiorazione può essere riconosciuta nella sola liquidazione delle spese a carico del soccombente costituito
L'appello deve essere pertanto accolto e le spese del primo grado rideterminate in
€ 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
L'accoglimento dell'appello per un importo modesto rispetto al già liquidato e ben inferiore rispetto al reclamato giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
PQM
La Corte così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, nel resto confermata, condanna l' a rifondere all'appellante a titolo di CP_1 spese di primo grado l'importo di € 1.865,00 anziché quello di € 1.305,00, oltre rimborso
15%, iva e cpa con distrazione come già statuito;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello.
Roma il 9.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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