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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1344/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1344/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ALBERGHINI MARTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_2 C.F._2 MARTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 03/02/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), in data 03.06.1976 – atto n. 42, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1979
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (cl. 1980) e (cl. 1991), maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (23.05.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato che, data la indipendenza economica dei figli, l'unica domanda oltre al vincolo, attiene all'assegno di mantenimento in favore della moglie da porre a carico del marito, determinazione di carattere economico che rientra nella autonomia discrezionale delle parti ed è frutto di un accordo negoziale di cui il Tribunale si limita a prendere atto;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a San Giovanni in [...], BO, il 26.12.1957) Parte_1
e
(nato a [...], FE, il 11.08.1955) Parte_2 Unitisi in matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), in data 03.06.1976 – atto n. 42, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1979
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Il SI. manterrà la residenza nella casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi nella Pt_2 misura del 50% ciascuno, mentre la SI.ra si trasferirà altrove, entro e non oltre giorni Parte_1
n. 30 (trenta) dalla sottoscrizione dei presenti accordi;
2. il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di concorso al mantenimento del Pt_2 Parte_1 coniuge, la somma mensile di Euro 350,00 da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra e da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT FOI;
3. Le parti dichiarano di essere soddisfatte degli accordi, anche patrimoniali, assunti nel presente Ricorso e di non avere più null'altro a pretendere al di fuori di quanto ivi convenuto.
Spese compensate fra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.06.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1344/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ALBERGHINI MARTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_2 C.F._2 MARTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 03/02/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), in data 03.06.1976 – atto n. 42, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1979
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (cl. 1980) e (cl. 1991), maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (23.05.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato che, data la indipendenza economica dei figli, l'unica domanda oltre al vincolo, attiene all'assegno di mantenimento in favore della moglie da porre a carico del marito, determinazione di carattere economico che rientra nella autonomia discrezionale delle parti ed è frutto di un accordo negoziale di cui il Tribunale si limita a prendere atto;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a San Giovanni in [...], BO, il 26.12.1957) Parte_1
e
(nato a [...], FE, il 11.08.1955) Parte_2 Unitisi in matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), in data 03.06.1976 – atto n. 42, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1979
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Il SI. manterrà la residenza nella casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi nella Pt_2 misura del 50% ciascuno, mentre la SI.ra si trasferirà altrove, entro e non oltre giorni Parte_1
n. 30 (trenta) dalla sottoscrizione dei presenti accordi;
2. il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di concorso al mantenimento del Pt_2 Parte_1 coniuge, la somma mensile di Euro 350,00 da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra e da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT FOI;
3. Le parti dichiarano di essere soddisfatte degli accordi, anche patrimoniali, assunti nel presente Ricorso e di non avere più null'altro a pretendere al di fuori di quanto ivi convenuto.
Spese compensate fra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.06.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla