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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 927/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Acquapendente, Via Michelangelo 44, presso lo studio dell' avvocato Andrea Occhione, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via della Stazione n. 5, rappresentato e CP_1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e
Manuela Varani, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2023 e ritualmente notificato,
ha proposto opposizione avverso le risultanze del Parte_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento delll'assegno di assistenza, ai sensi dell'art. 12 e art. 13 della legge 118/71.
Deduceva di aver depositato nei termini dichiarazione di contestazione alla
CTU espletata nel corso del procedimento per ATP, con la quale era stata valutata invalida civile nella misura del 70%; ha, quindi, convenuto in CP_ giudizio, avanti al tribunale di Terni, l' chiedendo il riconoscimento dei benefici richiesti.
A fondamento del proprio ricorso ha dedotto l'erroneità dell'esito della CTU in merito al requisito sanitario, ritenendo la relazione peritale fortemente viziata da incongruenze logiche e metodologiche, e reputando che da una corretta applicazione dei criteri medico-legali non potesse che discendere una valutazione dello stato di invalidità superiore al 70%.
Deduceva che il ctu avrebbe effettuato una valutazione gravemente riduttiva delle patologie in atto e con note autorizzate in data 3 gennaio 2024 produceva documentazione clinica sopravvenuta.
CP_ Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna dell' alla prestazione;
l'inammissibilità del CP_1 presente giudizio di merito, non avendo controparte indicato nel ricorso introduttivo motivi specifici di contestazione dell'espletata CTU;
nel merito, eccepiva ogni decadenza e prescrizione di legge, con particolare riferimento sia al termine semestrale di decadenza che al mancato rispetto del termine fissato per l'introduzione del giudizio di merito e per il deposito delle contestazioni nonché la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e conferito nuovo incarico peritale, anche in considerazione dei rilievi critici svolti dalla parte ricorrente, all'odierna udienza sul deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 cpc.
Il ricorso fondato e va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
E' utile premettere, in diritto, che gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro e un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18
e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Mette conto evidenziare, inoltre, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario,
e non possa invece essere esteso al diritto della ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni. Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito.
Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socio-economici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario (cfr. Cass.
n. 6085 del 2014).
Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce della Suprema corte (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Sez.
Lav. Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Sez. Lav. Sentenza n. 27010 del 24/10/2018) che hanno ribadito come “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo. Parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha esaurientemente e sufficientemente esposto le ragioni a fondamento delle contestazioni alle risultanze della CTU con le relative conclusioni, specificando dettagliatamente, proprio sotto il profilo medico legale, i punti critici dell'elaborato peritale, nonché la diversa valutazione che avrebbero dovuto ricevere, ad avviso dell'Istituto, le patologie di cui è affetta. E invero, l'atto di dissenso è stato depositato in 18 ottobre 2023 e il ricorso di merito è stato depositato in data 16 novembre 2023. Quanto al requisito sanitario, nella prima CTU il consulente aveva concluso che la ricorrente: ““...presenta una riduzione della capacità lavorativa pari al SETTANTA per cento….” (cfr. CTU dott. nel Persona_1 procedimento per ATP).
Il CTU nominato nel presente giudizio dottoressa a Persona_2 seguito dell'esame della documentazione in atti e all'esito di esame obiettivo, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: Dunque, avuto riguardo del complesso patologico a carico della resistente e del relativo quadro clinico ha concluso evidenziando che “ In considerazione delle patologie appena elencate, di cui quelle a carico dell'apparato osteoarticolare concorrenti tra loro, di quanto obiettivato nel corso della visita medico-legale ed in linea con quanto emerge dalla documentazione medica agli atti, è possibile affermare che la IG.ra
sia da dichiarare soggetto invalido con riduzione della Parte_1 capacità lavorativa nella misura dell'80% (in riferimento alle tabelle di cui al DM 05.02.1992, anche per analogia ai codici n. 6441, 7010, 7214, 7218,
6603). In merito alla decorrenza, in considerazione della documentazione medica agli atti e del rilievo, nel corso della visita medico-legale effettuata dalla sottoscritta nel maggio 2024, di un'obiettività peggiorativa rispetto a quanto obiettivato in sede di CTU disposta nell'ambito dell'Accertamento Tecnico Preventivo (aprile 2023), si ritiene equo stabilire la decorrenza del beneficio alla data delle operazioni peritali del 09.05.2024 e senza previsione di revisione, poiché trattasi di un quadro clinico stabilizzato. In considerazione del complesso patologico rilevato dalla scrivente nel corso delle operazioni peritali, si ritiene opportuno segnalare al Giudice che la ricorrente è da considerarsi soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, integrando quindi i requisiti sanitari ex art.381 DPR 495/1992 (cfr. relazione medico legale, in atti).
Questo giudice ritiene di poter condividere integralmente le conclusioni diagnostiche-valutative formulate dal suo ausiliare perché congruamente motivate alla stregua degli accertamenti effettuati, che sono esaurienti, persuasivi e condotti con sani e retti criteri tecnici (sulla possibilità del giudice di riportarsi alle conclusioni dell'ausiliario cfr. Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 19475 del 06/10/2005). Le conclusioni peritali sono state inoltre sottoposte al contradittorio delle parti, le quali non hanno formulato avverso le stesse alcuna contestazione o osservazione critica.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, dovendo dichiararsi che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di soggetto invalido civile, con riduzione della capacità di lavoro nella misura del 80% con decorrenza dal 9 gennaio 2024 ai sensi della legge 118/1971. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti essendosi il ctu della presente fase basato anche su documentazione sopravvenuta e avendo riconosciuto il beneficio in data successiva all'introduzione del ricorso. Le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente procedimento, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 927/2023 R.G.:
1)accoglie il ricorso il ricorso e per l'effetto dichiara che Parte_1
si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento
[...] dell'assegno di cui all'art. 13 l.118/71 con riduzione della capacità di lavoro nella misura del 80% dal 9 gennaio 2024;
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
3)pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati decreti.
Lì il 5 marzo 2025
Si comunichi
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 927/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Acquapendente, Via Michelangelo 44, presso lo studio dell' avvocato Andrea Occhione, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via della Stazione n. 5, rappresentato e CP_1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e
Manuela Varani, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2023 e ritualmente notificato,
ha proposto opposizione avverso le risultanze del Parte_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento delll'assegno di assistenza, ai sensi dell'art. 12 e art. 13 della legge 118/71.
Deduceva di aver depositato nei termini dichiarazione di contestazione alla
CTU espletata nel corso del procedimento per ATP, con la quale era stata valutata invalida civile nella misura del 70%; ha, quindi, convenuto in CP_ giudizio, avanti al tribunale di Terni, l' chiedendo il riconoscimento dei benefici richiesti.
A fondamento del proprio ricorso ha dedotto l'erroneità dell'esito della CTU in merito al requisito sanitario, ritenendo la relazione peritale fortemente viziata da incongruenze logiche e metodologiche, e reputando che da una corretta applicazione dei criteri medico-legali non potesse che discendere una valutazione dello stato di invalidità superiore al 70%.
Deduceva che il ctu avrebbe effettuato una valutazione gravemente riduttiva delle patologie in atto e con note autorizzate in data 3 gennaio 2024 produceva documentazione clinica sopravvenuta.
CP_ Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna dell' alla prestazione;
l'inammissibilità del CP_1 presente giudizio di merito, non avendo controparte indicato nel ricorso introduttivo motivi specifici di contestazione dell'espletata CTU;
nel merito, eccepiva ogni decadenza e prescrizione di legge, con particolare riferimento sia al termine semestrale di decadenza che al mancato rispetto del termine fissato per l'introduzione del giudizio di merito e per il deposito delle contestazioni nonché la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e conferito nuovo incarico peritale, anche in considerazione dei rilievi critici svolti dalla parte ricorrente, all'odierna udienza sul deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 cpc.
Il ricorso fondato e va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
E' utile premettere, in diritto, che gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro e un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18
e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Mette conto evidenziare, inoltre, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario,
e non possa invece essere esteso al diritto della ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni. Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito.
Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socio-economici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario (cfr. Cass.
n. 6085 del 2014).
Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce della Suprema corte (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Sez.
Lav. Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Sez. Lav. Sentenza n. 27010 del 24/10/2018) che hanno ribadito come “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo. Parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha esaurientemente e sufficientemente esposto le ragioni a fondamento delle contestazioni alle risultanze della CTU con le relative conclusioni, specificando dettagliatamente, proprio sotto il profilo medico legale, i punti critici dell'elaborato peritale, nonché la diversa valutazione che avrebbero dovuto ricevere, ad avviso dell'Istituto, le patologie di cui è affetta. E invero, l'atto di dissenso è stato depositato in 18 ottobre 2023 e il ricorso di merito è stato depositato in data 16 novembre 2023. Quanto al requisito sanitario, nella prima CTU il consulente aveva concluso che la ricorrente: ““...presenta una riduzione della capacità lavorativa pari al SETTANTA per cento….” (cfr. CTU dott. nel Persona_1 procedimento per ATP).
Il CTU nominato nel presente giudizio dottoressa a Persona_2 seguito dell'esame della documentazione in atti e all'esito di esame obiettivo, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: Dunque, avuto riguardo del complesso patologico a carico della resistente e del relativo quadro clinico ha concluso evidenziando che “ In considerazione delle patologie appena elencate, di cui quelle a carico dell'apparato osteoarticolare concorrenti tra loro, di quanto obiettivato nel corso della visita medico-legale ed in linea con quanto emerge dalla documentazione medica agli atti, è possibile affermare che la IG.ra
sia da dichiarare soggetto invalido con riduzione della Parte_1 capacità lavorativa nella misura dell'80% (in riferimento alle tabelle di cui al DM 05.02.1992, anche per analogia ai codici n. 6441, 7010, 7214, 7218,
6603). In merito alla decorrenza, in considerazione della documentazione medica agli atti e del rilievo, nel corso della visita medico-legale effettuata dalla sottoscritta nel maggio 2024, di un'obiettività peggiorativa rispetto a quanto obiettivato in sede di CTU disposta nell'ambito dell'Accertamento Tecnico Preventivo (aprile 2023), si ritiene equo stabilire la decorrenza del beneficio alla data delle operazioni peritali del 09.05.2024 e senza previsione di revisione, poiché trattasi di un quadro clinico stabilizzato. In considerazione del complesso patologico rilevato dalla scrivente nel corso delle operazioni peritali, si ritiene opportuno segnalare al Giudice che la ricorrente è da considerarsi soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, integrando quindi i requisiti sanitari ex art.381 DPR 495/1992 (cfr. relazione medico legale, in atti).
Questo giudice ritiene di poter condividere integralmente le conclusioni diagnostiche-valutative formulate dal suo ausiliare perché congruamente motivate alla stregua degli accertamenti effettuati, che sono esaurienti, persuasivi e condotti con sani e retti criteri tecnici (sulla possibilità del giudice di riportarsi alle conclusioni dell'ausiliario cfr. Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 19475 del 06/10/2005). Le conclusioni peritali sono state inoltre sottoposte al contradittorio delle parti, le quali non hanno formulato avverso le stesse alcuna contestazione o osservazione critica.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, dovendo dichiararsi che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di soggetto invalido civile, con riduzione della capacità di lavoro nella misura del 80% con decorrenza dal 9 gennaio 2024 ai sensi della legge 118/1971. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti essendosi il ctu della presente fase basato anche su documentazione sopravvenuta e avendo riconosciuto il beneficio in data successiva all'introduzione del ricorso. Le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente procedimento, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 927/2023 R.G.:
1)accoglie il ricorso il ricorso e per l'effetto dichiara che Parte_1
si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento
[...] dell'assegno di cui all'art. 13 l.118/71 con riduzione della capacità di lavoro nella misura del 80% dal 9 gennaio 2024;
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
3)pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati decreti.
Lì il 5 marzo 2025
Si comunichi
Il giudice
Michela Francorsi