Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1977, n. 809
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 novembre 1977
Art. 3.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a destinare i restanti 2.500 milioni del citato contributo straordinario per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione straordinaria sulle spese avute nel 1976 per la diffusione.
L'integrazione spettante a ciascuna impresa editoriale e' determinata in proporzione all'ammontare di dette spese per giornali quotidiani da essa editi, ricavato dai bilanci depositati ai sensi dell' articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172 .
Entrata in vigore il 23 novembre 1977