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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3560/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3560/2023 tra
già Parte_1 Parte_2
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 11.28 innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per , già l'avv. MARANGI GIULIETTA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Parte_2
Valentina Squitieri Per l'avv. GRECO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. Alberto Gamba che CP_1 rappresenta la inopportunità e gravità della conferma dell'avv. Marangi da parte dell'attuale legale rappresentate di sig. . Parte_1 Pt_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria conclusiva del 20.1.2025.
Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria integrativa
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al pomeriggio e, quindi, i procuratori delle parti chiedono di potersi allontanare, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso ad ore 11.45
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.38
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 8
N. R.G. 3560/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3560/2023 promossa da:
(già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
MARANGI GIULIETTA, elettivamente domiciliato in VIA DEI GIARDINII, 29 MARTINA
FRANCA presso il difensore avv. MARANGI GIULIETTA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO VINCENZO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA FEDERICO CESI, 21 00193 ROMA presso il difensore avv. GRECO VINCENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni come da memorie conclusive del 20.1.2025: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere;
1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 01.01.2008 registrato a Monza il 07.9.2021 al n. 00582-Serie 3T, per inadempimento della e CP_1 per l'effetto, condannare il resistente intimato al rilascio dell'immobile situato in ER NA alla n.8 fissando a breve la data dell'esecuzione nonché al pagamento dei canoni non pagati CP_2 dal 01.10.2021, conteggiati nell'atto di sfratto fino al Marzo 2023, nella misura di €. 108,.000,00, oltre alle successive mensilità fino al rilascio nonché delle utenze nella misura di €. 6.142,29=, come da fatture prodotte. 2) In via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento della eccezione della resistente intimata, dichiarare l'occupazione sine titulo da parte della dei locali ubicati in CP_1
ER NA alla via Puecher n. 8 e, per l'effetto disporne la liberazione nonché la condanna al pagamento delle indennità per la illegittima occupazione come da disposizoni normative nonche delle utenze non corrisposte nella misura di €. €. 6.142,29, e di quelle successive scadute e non versate. 3) vittoria di spese. 4) Salvezze illimitate”. Il procuratore di parte convenuta precisava le conclusioni come da memoria integrativa post mutamento di rito ex art. 667 cpc: “Piaccia a questo Tribunale respingere la domanda attrice, condannandola alle spese aggravate del giudizio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere agito in malafede”.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento, oggi in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 Parte_1 denunciava la morosità della , in persona del legale rappresentante pro-tempore, conduttrice CP_1 dell'immobile ad uso commerciale costituito da locali posti al pianto terra e cortile di pertinenza sito in ER NA, via Gian Carlo Puecher n. 8, stante il mancato pagamento del canone di locazione dal 1 ottobre 2021 per complessive € 72.000,00 alla data della intimazione. Concludeva domandando la convalida dell'intimato sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio la , con comparsa depositata in data 1.6.2023, domandando il rigetto CP_1 delle domande dell'attrice, eccependo la falsità della sottoscrizione del sig. nonché, in ogni T_ caso, l'invalidità del contratto per essere stato sottoscritto dal sig. in conflitto di interessi, T_ quale rappresentate sia di parte attrice che di parte convenuto, oltre alla nullità per registrazione tardiva.
In particolare, la convenuta riferiva che il sig. le aveva concesso in comodato, e non in T_ locazione, gli uffici siti al n. 8 di via Peucher, ER NA, oltre all'adiacente deposito sito al civico n.6, rappresentando che si sarebbe impossessata del deposito sito al civico 6 e che, a Pt_2 fronte dell'azione possessoria proposta in reazione da , avrebbe scelto di impossessarsi CP_1 Pt_2 degli uffici mediante la presente procedura. Eccepiva altresì che la firma apposta sul contratto non era del sig. e che, in ogni caso, il contratto sarebbe invalido per conflitto di intessi, rilevando, T_ altresi che il contratto era stato sottoscritto senza poteri essendo la data della sua sottoscrizione posteriore di 15 anni rispetto al momento gennaio 2008 in cui il era stato rappresentante della T_
. Da ultimo, riteneva che il contratto fosse nullo perché non tempestivamente registrato. CP_1
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. Con un'integrazione alla comparsa di costituzione, la rilevava che era già nel possesso CP_1 Pt_2 del capannone come accertato dal Tribunale di Monza, con decisione del 21.06.23, e che essendo il cortile e gli uffici una pertinenza dell'immobile già nel possesso di quest'ultima per riavere dette Pt_2 pertinenze avrebbe dovuto esercitare l'azione ordinaria di restituzione e non la procedura di sfratto per un immobile che già possiede “sol perché non dispone delle pertinenze”. Con memoria autorizzata del 15.11.2023, negava l'esistenza di un rapporto di comodato, Pt_2 evidenziava la validità e regolarità del contratto, che peraltro indicava sia la data di inizio della locazione (1.1.2008) che la durata (6 anni); precisava che nella causa di reintegrazione nel possesso, rigettata dal Tribunale, non aveva mai dedotto di detenere il capannone in virtù di un contratto CP_1 di locazione in quanto oggetto della locazione sono gli uffici al piano terra (identificati con la targa di ingresso della ) e l'area esterna, compreso l'ingresso civico n.8, mentre gli altri locali, CP_1 identificati con la targa dinanzi all'ingresso, sono nel possesso di Rilevava la infondatezza delle Pt_2 doglianze relative alla titolarità della stante l'atto di acquisto delle quote sociali per Notaio Pt_2 del 18.11.2022 (doc. 4), evidenziando che il sig. aveva ceduto le quote della Per_1 Controparte_3 il 9 settembre 2020 (cfr. doc. 5) alla società BFP Bau & Service AG, come da atto per Notar Pt_2
mentre la presunta scomparsa del sig. era avvenuta successivamente, nel luglio Per_2 T_ 2021. Contestava l'eccezione di falsità della firma, ed escludeva la sussistenza di un conflitto di interessi stante l'inesistenza di un danno patrimoniale. Da ultimo, rilevava l'infondatezza della eccezione di nullità per omessa registrazione atteso che il contratto di locazione era stato registrato nel settembre 2021 con efficacia ex tunc.
Il Giudice, stante l'opposizione proposta, disponeva il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale senza accogliere l'istanza di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, con assegnazione dei termini per l'integrazione degli atti. Nella memoria integrativa l'attrice, oltre a reiterare le domande di risoluzione contrattuale e condanna della convenuta al rilascio dell'unità immobiliare e al pagamento di somme per canoni di locazione formulava, in subordine, domanda di condanna al rilascio dell' immobile in quanto occupato sine titulo e al pagamento della relativa indennità in ciò reiterando una domanda -quanto al rilascio del bene – già
pagina 3 di 8 presente nell'atto introduttivo del giudizio. In memoria integrativa parte attrice precisava altresì che la giusto atto per Notar del 24.20.2023, Rep. 80897, Racc. 19785 (prodotto quale all.2) Parte_2 Per_1 assumeva la denominazione di e trasferiva la propria sede in Massafra, via Ciaia Parte_1
n.
5-7. Con comparsa di costituzione del 10.2.2024 si costituiva in giudizio in Parte_1 persona del presidente del Consiglio di amministrazione sig. riportandosi Controparte_4 integralmente a tutti i precedenti scritti difensivi.
Esaurita la trattazione e l'istruzione della controversia, all'udienza del 11 febbraio 2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza.
Occorre preliminarmente rilevare che ha eccepito che il contratto prodotto in giudizio è CP_1 apocrifo in quanto le firme apposte in calce non provengono dal sig. , amministratore Controparte_3 della e legale rappresentante della Parte_5 CP_1 Il contratto di locazione commerciale, avente ad oggetto “nell'immobile sito in ER NA (MI) via Peucher n.8, mq 1450 con annessi cortili di pertinenza e locali uffici al piano seminterrato” con decorrenza 01.01.2008, posto dall'attrice a fondamento delle proprie domande vede quali parti
[...]
, locatrice, e conduttrice. eccepisce che le firme in Parte_6 CP_1 CP_1 calce al contratto non appartengono al sig. , all'epoca dell'asserita sottoscrizione Controparte_3 amministratore unico e legale rappresentante sia della locatrice che della conduttrice , CP_1 circostanza, quest'ultima, pacifica e ammessa da entrambe le parti. In considerazione di ciò, in comparsa di costituzione e risposta ed in prima udienza, ha CP_1 disconosciuto il contratto di locazione contestandone la autenticità per falsità della sottoscrizione. All'uopo è opportuno ricordare, in diritto, che nel caso in cui la parte in giudizio sia una persona giuridica contro la quale venga prodotta la scrittura privata redatta da un suo rappresentante legale, legittimato al disconoscimento sarà il legale rappresentante della società, anche se persona fisica diversa da colui che ha apposto la sottoscrizione (cfr. Cass. n. 2095/2014 che afferma che il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art 214 cpc anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società).
A fronte di tale disconoscimento, grava sulla parte che voglia avvalersi della scrittura disconosciuta, anche se prodotta in copio fotostatica, per far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale che gli assegna l'art. 2702 c.c. l'onere di proporre istanza di verificazione producendo i mezzi di prova che ritiene utili ed indicando le scritture di comparazione.
La giurisprudenza ha ritenuto che la parte che intende avvalersi di una scrittura disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione in modo non equivoco entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento (Cass. n. 2411/2005, Cass. n. 17902/2018). E'altresì ius receptum che la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre le scritture di comparazione;
pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione (Cass. n.
22078/14, Cass., n. 25953/2019, Cass. n. 27381/22). Peraltro, va altresì sottolineato che, più recentemente, la giurisprudenza ha ritenuto che “l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede eccessivi formalismi e può essere addirittura formulata in modo implicito (come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento), non essendo richiesta né la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale complessiva siano ritenuti sufficienti per una pronuncia” (Cass. n. 37266/2022, Cass. n. 20533/2023).
pagina 4 di 8 Applicando i principi sopra esposti al caso in esame, e anche ritenendo che (già , Parte_1 Pt_2 pur in assenza di una precisa dichiarazione, abbia proposto istanza di verificazione avendo insistito per l'accoglimento di una pretesa fondata sul contratto di locazione, si deve osservare che non ha fornito prove da cui inferire l'autenticità della sottoscrizione. Infatti nel caso di specie mancano le scritture di comparazione, necessarie per la verifica, né ha indicato quali sarebbero “gli elementi già Pt_2 acquisiti o la situazione processuale complessiva” sulla scorta dei quali operare comunque una delibazione sulla autenticità della sottoscrizione.
Conseguentemente, in ragione della incompleta formulazione dell'istanza di verificazione, non è possibile l'utilizzazione in giudizio del contratto di locazione ovvero non è consentito riversare gli effetti giuridici del contratto nei confronti del soggetto che ne ha disconosciuto la sottoscrizione. Oltretutto ha negato la sussistenza di un rapporto locatizio assumendo, di contro, di detenere CP_1 l'immobile in forza di un comodato, ed il contratto in atti, che reca quale data di inizio il 1.1. 2008, è stato registrato ben tredici anni dopo, nel 2021, e non risulta esservi stata, prima del presente giudizio, alcuna richiesta di pagamento del canone di locazione.
In forza di quanto sopra, non essendoci prova del contratto di locazione e del rapporto locatizio costituente la causa petendi delle domande formulate da parte attrice con l'intimazione di sfratto per morosità, le stesse non possono trovare accoglimento.
Pur ritenendo quanto sopra assorbente, non è superfluo altresì rilevare che anche l'eccezione di invalidità del contratto di locazione in quanto viziato dal conflitto di interessi in cui versava il sig.
legale rappresentante sia di che della risulta T_ Parte_5 CP_1 essere fondata. Non è in dubbio che il contratto di locazione prodotto in giudizio verta tra due società,
e , il cui amministratore unico/legale rappresentante all'epoca dell'asserita sottoscrizione Pt_2 CP_1 era il medesimo soggetto, sig. (come peraltro evidenziato da questo Giudice nell'ordinanza T_ del 31.1.2024).
Occorre rilevare che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2475 ter c.c., che introduce, in ambito societario, una disposizione rispondente al principio generale dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi sancito dagli artt. 1394 e 1395 c.c. in materia contrattuale, disponendo che l 'amministratore unico di una società che sottoscriva un contratto anche nella qualità di legale rappresentante dell'altra parte contrattuale si trova in una condizione parificata alla conclusione del contratto con sé stesso ex art. 1395 c.c. che configura una fattispecie di conflitto di interessi a cui consegue l'annullabilità ex art. 1394 c.c. (cfr. Tribunale di Roma, 3 novembre 2017). Deve pertanto applicarsi la disciplina generale sulla rappresentanza e, in particolare, quella dettata dall'art. 1395 c.c. che stabilisce che è annullabile il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, in proprio o quale rappresentante di un'altra parte, salvo che non vi sia stata specifica autorizzazione ovvero che il contenuto del contratto sia stato predeterminato, in modo da escludere il conflitto. L'art. 1395 c.c. prevede la operatività di una presunzione “iuris tantum” di conflitti di interessi che può essere superata esclusivamente dalla dimostrazione dell'esistenza, in via alternativa, di due condizioni, ovverosia di una autorizzazione specifica ovvero della predeterminazione degli elementi negoziali (cfr.
Cass. n. 27783/08, Cass. n. 11439/2022). Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza ha affermato che “… l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione “iuris tantum” di confitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato” (cfr. Cass. n. 19229/2013, Cass. n. 29959/2019; Cass. n. 6398/2008, Cass. n.
1852/1970).
Applicando i principi sopra esposti al caso in esame, e fermo restando quanto sopra argomentato, poiché il contratto di locazione in questione è stato in ipotesi stipulato da un medesimo soggetto (sig.
, nella duplica veste di legale rappresentante della società locatrice e della società conduttrice, T_ ricorre l'ipotesi delineata dall'art. 1395 c.c. e, pertanto, non risultando allegata e provata una pagina 5 di 8 predeterminazione del contratto o autorizzazione specifica, la doglianza di invalidità prospettata dalla convenuta deve essere condivisa.
Parte convenuta, poi, riferisce che la sarebbe già nel possesso del capannone così come accertato Pt_2 dal Tribunale di Monza in data 21.06.2023, e che, pertanto, essendo gli uffici ed il cortile di cui è causa e siti al civico n. 8 una pertinenza dell'immobile già nel possesso di quest'ultima per riavere Pt_2 dette pertinenze avrebbe dovuto esercitare l'azione di restituzione e non la procedura di sfratto per un immobile che già possiede.
In proposito si deve preliminarmente rilevare che non risulta, né è stato in alcun modo provato, che l'immobile indicato nel contratto di locazione sia giuridicamente una pertinenza del capannone già in possesso di Inoltre, dagli atti prodotti risulta che ha promosso nei confronti di Pt_2 CP_1 Pt_2 azione per la reintegra nel possesso del capannone sito al numero civico 6 come si legge nel ricorso: “ ricorre a questo Tribunale perché reintegri immediatamente l'istante, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 cpc nel possesso del capannone sito in ER NA, via Gian Carlo Puecher n. 6”. Il contratto di locazione azionato dall'attrice ha, di contro, ad oggetto “nell'immobile sito in ER NA (MI) via Puecher n.8, mq 1450 con annessi cortili di pertinenza e locali uffici al piano seminterrato”.
Risulta, pertanto, che il procedimento possessorio è stato introdotto da per essere reintegrata CP_1 nel possesso del capannone sito al civico n. 8 di via Puecher, mentre il contratto di locazione indica quale oggetto l'immobile sito al civico n. 6 di via Puecher. Invero, come rilevato dal Tribunale di Monza in composizione collegiale nell'ordinanza del 21.12.203, , in sede di reclamo, aveva CP_1 censurato l'ordinanza del 21.6.2023 affermando tra l'altro che il dott. non si sarebbe reso conto Per_3 che “..l'oggetto dello spoglio fosse la parte anteriore del capannone con l'accesso dal passo carrabile contrassegnato con il civico n. 6, separata da quella posteriore cui si accede dall'accennato passaggio pedonale..”, specificando che “….il cancello di ingresso alla parte principale del capannone, ove il ha apposto i lucchetti, e l'entrata pedonale per accedere agli uffici e alla parte posteriore Parte_7 del capannone, ai quali è possibile accedere solo a piedi” (cfr. pag. 2 ordinanza Tribunale di Monza del 21.12.2023).
Relativamente all'eccezione di nullità del contratto per tardiva registrazione, si ritiene sufficiente ricordare che la registrazione tardiva del contratto rende valido e produttivo di effetti il contratto sin dal principio, operando una sanatoria ex tunc (Cass. n. 26493/22). Accertata l'impossibilità di ritenere la sussistenza di un rapporto di locazione, la detenzione dell'immobile ancora in essere da parte di non può che essere dichiarata occupazione senza CP_1 titolo.
Si deve all'uopo osservare che, come sostenuto dalla giurisprudenza, nella fase di merito successiva alla opposizione alla convalida di sfratto ex artt. 665 e 667 cpc, l'attore può fondare la richiesta di rilascio del bene immobile in precedenza suffragata dall'inadempimento del conduttore di un contratto di locazione sulla base di una diversa causa petendi senza che ciò implichi il rigetto della domanda, di talché, in assenza di alcun titolo giuridico idoneo a fondamento della protrazione dell'occupazione da parte del convenuto detentore, si deve disporre la condanna di quest'ultimo al rilascio del bene occupato a favore di parte attrice (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 12273/2012, Cass. n.
2086/2002, Cass. n. 7066/93). Mutato il rito e ricondotto il procedimento a una fase di merito a cognizione piena, alcuna lesione del diritto e delle prerogative di difesa della parte convenuta, così come del rispetto del principio del contradditorio, può essere riscontrata. Si deve altresì rilevare che la circostanza dell'occupazione, da parte della , dell'immobile di cui CP_1
è causa non è in contestazione.
pertanto, deve essere condannata al rilascio, in favore di (già CP_1 Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in ER NA, via Puecher n.8, fissando per l'esecuzione la data del 30 aprile 2025.
pagina 6 di 8 Occorre ora esaminare la domanda di parte attrice di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione. In diritto, il tema del risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile è stato oggetto di contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapporsi un orientamento che considera il danno in re ipsa (cfr. Cass. 9137/18), ad un altro per cui il danno da occupazione abusiva debba essere oggetto di dimostrazione da parte del danneggiato (cfr. Cass. n. 13071/2018). E' intervenuta sul punto la Corte di Cassazione a Sezione Unite che, con sentenza n. 33645/22, ha espresso i seguenti principi di diritto: “..nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. La Suprema Corte ha altresì testualmente affermato che, differentemente dall'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, “… nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento…omissis.. … l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa…. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa ”. Secondo la Suprema Corte, pertanto, a differenza dell'ipotesi di occupazione sine titulo da parte della p.a., è comunque richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa (conf. Tribunale di Napoli, sentenza n. 8972/23). Tanto chiarito, la domanda di condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennità di occupazione proposta dall'attrice deve essere rigettata. Se, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno “presunto o normale”, con l'onere, comunque, per l'attrice di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, nella fattispecie in esame l'attrice si è limitata a formulare istanza, senza svolgere alcuna allegazione circa il pregiudizio all'uso effettivo o potenziale del bene, a seguito della quale opera a favore del proprietario una presunzione relativa di danno, che poteva essere superata dal convenuto, onerato della prova contraria;
non ha allegato le circostanze Parte_1 dalle quali far discendere in via presuntiva l'esistenza del danno richiesto, non avendo svolto alcuna pagina 7 di 8 allegazione circa l'idoneità dell'immobile a produrre reddito e l'intenzione di godere del bene o di impiegarlo per finalità redditizie, neppure a fronte delle contestazioni di parte convenuta circa CP_1 la sussistenza di un rapporto di comodato.
Non è superfluo altresì rilevare non solo che il contratto di locazione è stato registrato ben 13 anni dopo l'asserita sottoscrizione nel 2008, circostanza sicuramente particolare, ma anche che sino alla notifica della intimazione di sfratto per morosità, parte attrice non ha mai formulato alcuna richiesta di pagamento dei canoni di locazione né di rilascio dell'immobile. Risulta pertanto evidente come parte attrice si sia di fatto disinteressata dell'immobile de quo, non avendo mai svolto alcuna azione, neppure stragiudiziale, per ottenerne il godimento diretto o indiretto. In ordine, da ultimo, alla domanda di condanna di al pagamento delle utenze nella misura di € CP_1
6.142,49 si ritiene la domanda non provata atteso che le bollette prodotte a sostegno della richiesta (all.
6) fanno genericamente riferimento all'immobile sito in via Puecher ai numeri civi 6 e 8 e non è pertanto stato provato che gli esborsi si riferiscano all'immobile al civico 8 occupato da . CP_1
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, deve essere condannata al rilascio, in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, dell'immobile sito in ER NA, via Gian Carlo Puecher n. 8, fissando per l'esecuzione la data del 30 aprile 2025. Le spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia, vengono compensate tra le parti in ragione della metà, mentre la restante metà, nella misura liquidata direttamente in dispositivo secondo tariffa vigente ed in base all'attività difensiva espletata, viene posta a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- -dichiara che in persona del legale rappresentante pro-tempore, occupa sine titulo CP_1 l'immobile sito in ER NA, via Gian Carlo Puecher n. 8, e per l'effetto la condanna al rilascio dello stesso in favore di (già , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Parte_2 tempore, fissando per l'esecuzione la data del 30 aprile 2025;
- rigetta le domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna al pagamento dei canoni di locazione;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e delle utenze;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della residua metà che liquida in € 450,00 per spese ed € 4.000,00 pe compensi, oltre Iva, Cpa e 15% rimborso spese forfettario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Monza, 11 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Guendalina Borghi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3560/2023 tra
già Parte_1 Parte_2
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 11.28 innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per , già l'avv. MARANGI GIULIETTA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Parte_2
Valentina Squitieri Per l'avv. GRECO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. Alberto Gamba che CP_1 rappresenta la inopportunità e gravità della conferma dell'avv. Marangi da parte dell'attuale legale rappresentate di sig. . Parte_1 Pt_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria conclusiva del 20.1.2025.
Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria integrativa
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al pomeriggio e, quindi, i procuratori delle parti chiedono di potersi allontanare, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso ad ore 11.45
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.38
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 8
N. R.G. 3560/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3560/2023 promossa da:
(già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
MARANGI GIULIETTA, elettivamente domiciliato in VIA DEI GIARDINII, 29 MARTINA
FRANCA presso il difensore avv. MARANGI GIULIETTA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO VINCENZO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA FEDERICO CESI, 21 00193 ROMA presso il difensore avv. GRECO VINCENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni come da memorie conclusive del 20.1.2025: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere;
1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 01.01.2008 registrato a Monza il 07.9.2021 al n. 00582-Serie 3T, per inadempimento della e CP_1 per l'effetto, condannare il resistente intimato al rilascio dell'immobile situato in ER NA alla n.8 fissando a breve la data dell'esecuzione nonché al pagamento dei canoni non pagati CP_2 dal 01.10.2021, conteggiati nell'atto di sfratto fino al Marzo 2023, nella misura di €. 108,.000,00, oltre alle successive mensilità fino al rilascio nonché delle utenze nella misura di €. 6.142,29=, come da fatture prodotte. 2) In via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento della eccezione della resistente intimata, dichiarare l'occupazione sine titulo da parte della dei locali ubicati in CP_1
ER NA alla via Puecher n. 8 e, per l'effetto disporne la liberazione nonché la condanna al pagamento delle indennità per la illegittima occupazione come da disposizoni normative nonche delle utenze non corrisposte nella misura di €. €. 6.142,29, e di quelle successive scadute e non versate. 3) vittoria di spese. 4) Salvezze illimitate”. Il procuratore di parte convenuta precisava le conclusioni come da memoria integrativa post mutamento di rito ex art. 667 cpc: “Piaccia a questo Tribunale respingere la domanda attrice, condannandola alle spese aggravate del giudizio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere agito in malafede”.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento, oggi in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 Parte_1 denunciava la morosità della , in persona del legale rappresentante pro-tempore, conduttrice CP_1 dell'immobile ad uso commerciale costituito da locali posti al pianto terra e cortile di pertinenza sito in ER NA, via Gian Carlo Puecher n. 8, stante il mancato pagamento del canone di locazione dal 1 ottobre 2021 per complessive € 72.000,00 alla data della intimazione. Concludeva domandando la convalida dell'intimato sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio la , con comparsa depositata in data 1.6.2023, domandando il rigetto CP_1 delle domande dell'attrice, eccependo la falsità della sottoscrizione del sig. nonché, in ogni T_ caso, l'invalidità del contratto per essere stato sottoscritto dal sig. in conflitto di interessi, T_ quale rappresentate sia di parte attrice che di parte convenuto, oltre alla nullità per registrazione tardiva.
In particolare, la convenuta riferiva che il sig. le aveva concesso in comodato, e non in T_ locazione, gli uffici siti al n. 8 di via Peucher, ER NA, oltre all'adiacente deposito sito al civico n.6, rappresentando che si sarebbe impossessata del deposito sito al civico 6 e che, a Pt_2 fronte dell'azione possessoria proposta in reazione da , avrebbe scelto di impossessarsi CP_1 Pt_2 degli uffici mediante la presente procedura. Eccepiva altresì che la firma apposta sul contratto non era del sig. e che, in ogni caso, il contratto sarebbe invalido per conflitto di intessi, rilevando, T_ altresi che il contratto era stato sottoscritto senza poteri essendo la data della sua sottoscrizione posteriore di 15 anni rispetto al momento gennaio 2008 in cui il era stato rappresentante della T_
. Da ultimo, riteneva che il contratto fosse nullo perché non tempestivamente registrato. CP_1
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. Con un'integrazione alla comparsa di costituzione, la rilevava che era già nel possesso CP_1 Pt_2 del capannone come accertato dal Tribunale di Monza, con decisione del 21.06.23, e che essendo il cortile e gli uffici una pertinenza dell'immobile già nel possesso di quest'ultima per riavere dette Pt_2 pertinenze avrebbe dovuto esercitare l'azione ordinaria di restituzione e non la procedura di sfratto per un immobile che già possiede “sol perché non dispone delle pertinenze”. Con memoria autorizzata del 15.11.2023, negava l'esistenza di un rapporto di comodato, Pt_2 evidenziava la validità e regolarità del contratto, che peraltro indicava sia la data di inizio della locazione (1.1.2008) che la durata (6 anni); precisava che nella causa di reintegrazione nel possesso, rigettata dal Tribunale, non aveva mai dedotto di detenere il capannone in virtù di un contratto CP_1 di locazione in quanto oggetto della locazione sono gli uffici al piano terra (identificati con la targa di ingresso della ) e l'area esterna, compreso l'ingresso civico n.8, mentre gli altri locali, CP_1 identificati con la targa dinanzi all'ingresso, sono nel possesso di Rilevava la infondatezza delle Pt_2 doglianze relative alla titolarità della stante l'atto di acquisto delle quote sociali per Notaio Pt_2 del 18.11.2022 (doc. 4), evidenziando che il sig. aveva ceduto le quote della Per_1 Controparte_3 il 9 settembre 2020 (cfr. doc. 5) alla società BFP Bau & Service AG, come da atto per Notar Pt_2
mentre la presunta scomparsa del sig. era avvenuta successivamente, nel luglio Per_2 T_ 2021. Contestava l'eccezione di falsità della firma, ed escludeva la sussistenza di un conflitto di interessi stante l'inesistenza di un danno patrimoniale. Da ultimo, rilevava l'infondatezza della eccezione di nullità per omessa registrazione atteso che il contratto di locazione era stato registrato nel settembre 2021 con efficacia ex tunc.
Il Giudice, stante l'opposizione proposta, disponeva il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale senza accogliere l'istanza di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, con assegnazione dei termini per l'integrazione degli atti. Nella memoria integrativa l'attrice, oltre a reiterare le domande di risoluzione contrattuale e condanna della convenuta al rilascio dell'unità immobiliare e al pagamento di somme per canoni di locazione formulava, in subordine, domanda di condanna al rilascio dell' immobile in quanto occupato sine titulo e al pagamento della relativa indennità in ciò reiterando una domanda -quanto al rilascio del bene – già
pagina 3 di 8 presente nell'atto introduttivo del giudizio. In memoria integrativa parte attrice precisava altresì che la giusto atto per Notar del 24.20.2023, Rep. 80897, Racc. 19785 (prodotto quale all.2) Parte_2 Per_1 assumeva la denominazione di e trasferiva la propria sede in Massafra, via Ciaia Parte_1
n.
5-7. Con comparsa di costituzione del 10.2.2024 si costituiva in giudizio in Parte_1 persona del presidente del Consiglio di amministrazione sig. riportandosi Controparte_4 integralmente a tutti i precedenti scritti difensivi.
Esaurita la trattazione e l'istruzione della controversia, all'udienza del 11 febbraio 2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza.
Occorre preliminarmente rilevare che ha eccepito che il contratto prodotto in giudizio è CP_1 apocrifo in quanto le firme apposte in calce non provengono dal sig. , amministratore Controparte_3 della e legale rappresentante della Parte_5 CP_1 Il contratto di locazione commerciale, avente ad oggetto “nell'immobile sito in ER NA (MI) via Peucher n.8, mq 1450 con annessi cortili di pertinenza e locali uffici al piano seminterrato” con decorrenza 01.01.2008, posto dall'attrice a fondamento delle proprie domande vede quali parti
[...]
, locatrice, e conduttrice. eccepisce che le firme in Parte_6 CP_1 CP_1 calce al contratto non appartengono al sig. , all'epoca dell'asserita sottoscrizione Controparte_3 amministratore unico e legale rappresentante sia della locatrice che della conduttrice , CP_1 circostanza, quest'ultima, pacifica e ammessa da entrambe le parti. In considerazione di ciò, in comparsa di costituzione e risposta ed in prima udienza, ha CP_1 disconosciuto il contratto di locazione contestandone la autenticità per falsità della sottoscrizione. All'uopo è opportuno ricordare, in diritto, che nel caso in cui la parte in giudizio sia una persona giuridica contro la quale venga prodotta la scrittura privata redatta da un suo rappresentante legale, legittimato al disconoscimento sarà il legale rappresentante della società, anche se persona fisica diversa da colui che ha apposto la sottoscrizione (cfr. Cass. n. 2095/2014 che afferma che il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art 214 cpc anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società).
A fronte di tale disconoscimento, grava sulla parte che voglia avvalersi della scrittura disconosciuta, anche se prodotta in copio fotostatica, per far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale che gli assegna l'art. 2702 c.c. l'onere di proporre istanza di verificazione producendo i mezzi di prova che ritiene utili ed indicando le scritture di comparazione.
La giurisprudenza ha ritenuto che la parte che intende avvalersi di una scrittura disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione in modo non equivoco entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento (Cass. n. 2411/2005, Cass. n. 17902/2018). E'altresì ius receptum che la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre le scritture di comparazione;
pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione (Cass. n.
22078/14, Cass., n. 25953/2019, Cass. n. 27381/22). Peraltro, va altresì sottolineato che, più recentemente, la giurisprudenza ha ritenuto che “l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede eccessivi formalismi e può essere addirittura formulata in modo implicito (come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento), non essendo richiesta né la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale complessiva siano ritenuti sufficienti per una pronuncia” (Cass. n. 37266/2022, Cass. n. 20533/2023).
pagina 4 di 8 Applicando i principi sopra esposti al caso in esame, e anche ritenendo che (già , Parte_1 Pt_2 pur in assenza di una precisa dichiarazione, abbia proposto istanza di verificazione avendo insistito per l'accoglimento di una pretesa fondata sul contratto di locazione, si deve osservare che non ha fornito prove da cui inferire l'autenticità della sottoscrizione. Infatti nel caso di specie mancano le scritture di comparazione, necessarie per la verifica, né ha indicato quali sarebbero “gli elementi già Pt_2 acquisiti o la situazione processuale complessiva” sulla scorta dei quali operare comunque una delibazione sulla autenticità della sottoscrizione.
Conseguentemente, in ragione della incompleta formulazione dell'istanza di verificazione, non è possibile l'utilizzazione in giudizio del contratto di locazione ovvero non è consentito riversare gli effetti giuridici del contratto nei confronti del soggetto che ne ha disconosciuto la sottoscrizione. Oltretutto ha negato la sussistenza di un rapporto locatizio assumendo, di contro, di detenere CP_1 l'immobile in forza di un comodato, ed il contratto in atti, che reca quale data di inizio il 1.1. 2008, è stato registrato ben tredici anni dopo, nel 2021, e non risulta esservi stata, prima del presente giudizio, alcuna richiesta di pagamento del canone di locazione.
In forza di quanto sopra, non essendoci prova del contratto di locazione e del rapporto locatizio costituente la causa petendi delle domande formulate da parte attrice con l'intimazione di sfratto per morosità, le stesse non possono trovare accoglimento.
Pur ritenendo quanto sopra assorbente, non è superfluo altresì rilevare che anche l'eccezione di invalidità del contratto di locazione in quanto viziato dal conflitto di interessi in cui versava il sig.
legale rappresentante sia di che della risulta T_ Parte_5 CP_1 essere fondata. Non è in dubbio che il contratto di locazione prodotto in giudizio verta tra due società,
e , il cui amministratore unico/legale rappresentante all'epoca dell'asserita sottoscrizione Pt_2 CP_1 era il medesimo soggetto, sig. (come peraltro evidenziato da questo Giudice nell'ordinanza T_ del 31.1.2024).
Occorre rilevare che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2475 ter c.c., che introduce, in ambito societario, una disposizione rispondente al principio generale dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi sancito dagli artt. 1394 e 1395 c.c. in materia contrattuale, disponendo che l 'amministratore unico di una società che sottoscriva un contratto anche nella qualità di legale rappresentante dell'altra parte contrattuale si trova in una condizione parificata alla conclusione del contratto con sé stesso ex art. 1395 c.c. che configura una fattispecie di conflitto di interessi a cui consegue l'annullabilità ex art. 1394 c.c. (cfr. Tribunale di Roma, 3 novembre 2017). Deve pertanto applicarsi la disciplina generale sulla rappresentanza e, in particolare, quella dettata dall'art. 1395 c.c. che stabilisce che è annullabile il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, in proprio o quale rappresentante di un'altra parte, salvo che non vi sia stata specifica autorizzazione ovvero che il contenuto del contratto sia stato predeterminato, in modo da escludere il conflitto. L'art. 1395 c.c. prevede la operatività di una presunzione “iuris tantum” di conflitti di interessi che può essere superata esclusivamente dalla dimostrazione dell'esistenza, in via alternativa, di due condizioni, ovverosia di una autorizzazione specifica ovvero della predeterminazione degli elementi negoziali (cfr.
Cass. n. 27783/08, Cass. n. 11439/2022). Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza ha affermato che “… l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione “iuris tantum” di confitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato” (cfr. Cass. n. 19229/2013, Cass. n. 29959/2019; Cass. n. 6398/2008, Cass. n.
1852/1970).
Applicando i principi sopra esposti al caso in esame, e fermo restando quanto sopra argomentato, poiché il contratto di locazione in questione è stato in ipotesi stipulato da un medesimo soggetto (sig.
, nella duplica veste di legale rappresentante della società locatrice e della società conduttrice, T_ ricorre l'ipotesi delineata dall'art. 1395 c.c. e, pertanto, non risultando allegata e provata una pagina 5 di 8 predeterminazione del contratto o autorizzazione specifica, la doglianza di invalidità prospettata dalla convenuta deve essere condivisa.
Parte convenuta, poi, riferisce che la sarebbe già nel possesso del capannone così come accertato Pt_2 dal Tribunale di Monza in data 21.06.2023, e che, pertanto, essendo gli uffici ed il cortile di cui è causa e siti al civico n. 8 una pertinenza dell'immobile già nel possesso di quest'ultima per riavere Pt_2 dette pertinenze avrebbe dovuto esercitare l'azione di restituzione e non la procedura di sfratto per un immobile che già possiede.
In proposito si deve preliminarmente rilevare che non risulta, né è stato in alcun modo provato, che l'immobile indicato nel contratto di locazione sia giuridicamente una pertinenza del capannone già in possesso di Inoltre, dagli atti prodotti risulta che ha promosso nei confronti di Pt_2 CP_1 Pt_2 azione per la reintegra nel possesso del capannone sito al numero civico 6 come si legge nel ricorso: “ ricorre a questo Tribunale perché reintegri immediatamente l'istante, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 cpc nel possesso del capannone sito in ER NA, via Gian Carlo Puecher n. 6”. Il contratto di locazione azionato dall'attrice ha, di contro, ad oggetto “nell'immobile sito in ER NA (MI) via Puecher n.8, mq 1450 con annessi cortili di pertinenza e locali uffici al piano seminterrato”.
Risulta, pertanto, che il procedimento possessorio è stato introdotto da per essere reintegrata CP_1 nel possesso del capannone sito al civico n. 8 di via Puecher, mentre il contratto di locazione indica quale oggetto l'immobile sito al civico n. 6 di via Puecher. Invero, come rilevato dal Tribunale di Monza in composizione collegiale nell'ordinanza del 21.12.203, , in sede di reclamo, aveva CP_1 censurato l'ordinanza del 21.6.2023 affermando tra l'altro che il dott. non si sarebbe reso conto Per_3 che “..l'oggetto dello spoglio fosse la parte anteriore del capannone con l'accesso dal passo carrabile contrassegnato con il civico n. 6, separata da quella posteriore cui si accede dall'accennato passaggio pedonale..”, specificando che “….il cancello di ingresso alla parte principale del capannone, ove il ha apposto i lucchetti, e l'entrata pedonale per accedere agli uffici e alla parte posteriore Parte_7 del capannone, ai quali è possibile accedere solo a piedi” (cfr. pag. 2 ordinanza Tribunale di Monza del 21.12.2023).
Relativamente all'eccezione di nullità del contratto per tardiva registrazione, si ritiene sufficiente ricordare che la registrazione tardiva del contratto rende valido e produttivo di effetti il contratto sin dal principio, operando una sanatoria ex tunc (Cass. n. 26493/22). Accertata l'impossibilità di ritenere la sussistenza di un rapporto di locazione, la detenzione dell'immobile ancora in essere da parte di non può che essere dichiarata occupazione senza CP_1 titolo.
Si deve all'uopo osservare che, come sostenuto dalla giurisprudenza, nella fase di merito successiva alla opposizione alla convalida di sfratto ex artt. 665 e 667 cpc, l'attore può fondare la richiesta di rilascio del bene immobile in precedenza suffragata dall'inadempimento del conduttore di un contratto di locazione sulla base di una diversa causa petendi senza che ciò implichi il rigetto della domanda, di talché, in assenza di alcun titolo giuridico idoneo a fondamento della protrazione dell'occupazione da parte del convenuto detentore, si deve disporre la condanna di quest'ultimo al rilascio del bene occupato a favore di parte attrice (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 12273/2012, Cass. n.
2086/2002, Cass. n. 7066/93). Mutato il rito e ricondotto il procedimento a una fase di merito a cognizione piena, alcuna lesione del diritto e delle prerogative di difesa della parte convenuta, così come del rispetto del principio del contradditorio, può essere riscontrata. Si deve altresì rilevare che la circostanza dell'occupazione, da parte della , dell'immobile di cui CP_1
è causa non è in contestazione.
pertanto, deve essere condannata al rilascio, in favore di (già CP_1 Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in ER NA, via Puecher n.8, fissando per l'esecuzione la data del 30 aprile 2025.
pagina 6 di 8 Occorre ora esaminare la domanda di parte attrice di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione. In diritto, il tema del risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile è stato oggetto di contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapporsi un orientamento che considera il danno in re ipsa (cfr. Cass. 9137/18), ad un altro per cui il danno da occupazione abusiva debba essere oggetto di dimostrazione da parte del danneggiato (cfr. Cass. n. 13071/2018). E' intervenuta sul punto la Corte di Cassazione a Sezione Unite che, con sentenza n. 33645/22, ha espresso i seguenti principi di diritto: “..nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. La Suprema Corte ha altresì testualmente affermato che, differentemente dall'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, “… nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento…omissis.. … l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa…. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa ”. Secondo la Suprema Corte, pertanto, a differenza dell'ipotesi di occupazione sine titulo da parte della p.a., è comunque richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa (conf. Tribunale di Napoli, sentenza n. 8972/23). Tanto chiarito, la domanda di condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennità di occupazione proposta dall'attrice deve essere rigettata. Se, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno “presunto o normale”, con l'onere, comunque, per l'attrice di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, nella fattispecie in esame l'attrice si è limitata a formulare istanza, senza svolgere alcuna allegazione circa il pregiudizio all'uso effettivo o potenziale del bene, a seguito della quale opera a favore del proprietario una presunzione relativa di danno, che poteva essere superata dal convenuto, onerato della prova contraria;
non ha allegato le circostanze Parte_1 dalle quali far discendere in via presuntiva l'esistenza del danno richiesto, non avendo svolto alcuna pagina 7 di 8 allegazione circa l'idoneità dell'immobile a produrre reddito e l'intenzione di godere del bene o di impiegarlo per finalità redditizie, neppure a fronte delle contestazioni di parte convenuta circa CP_1 la sussistenza di un rapporto di comodato.
Non è superfluo altresì rilevare non solo che il contratto di locazione è stato registrato ben 13 anni dopo l'asserita sottoscrizione nel 2008, circostanza sicuramente particolare, ma anche che sino alla notifica della intimazione di sfratto per morosità, parte attrice non ha mai formulato alcuna richiesta di pagamento dei canoni di locazione né di rilascio dell'immobile. Risulta pertanto evidente come parte attrice si sia di fatto disinteressata dell'immobile de quo, non avendo mai svolto alcuna azione, neppure stragiudiziale, per ottenerne il godimento diretto o indiretto. In ordine, da ultimo, alla domanda di condanna di al pagamento delle utenze nella misura di € CP_1
6.142,49 si ritiene la domanda non provata atteso che le bollette prodotte a sostegno della richiesta (all.
6) fanno genericamente riferimento all'immobile sito in via Puecher ai numeri civi 6 e 8 e non è pertanto stato provato che gli esborsi si riferiscano all'immobile al civico 8 occupato da . CP_1
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, deve essere condannata al rilascio, in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, dell'immobile sito in ER NA, via Gian Carlo Puecher n. 8, fissando per l'esecuzione la data del 30 aprile 2025. Le spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia, vengono compensate tra le parti in ragione della metà, mentre la restante metà, nella misura liquidata direttamente in dispositivo secondo tariffa vigente ed in base all'attività difensiva espletata, viene posta a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- -dichiara che in persona del legale rappresentante pro-tempore, occupa sine titulo CP_1 l'immobile sito in ER NA, via Gian Carlo Puecher n. 8, e per l'effetto la condanna al rilascio dello stesso in favore di (già , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Parte_2 tempore, fissando per l'esecuzione la data del 30 aprile 2025;
- rigetta le domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna al pagamento dei canoni di locazione;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e delle utenze;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della residua metà che liquida in € 450,00 per spese ed € 4.000,00 pe compensi, oltre Iva, Cpa e 15% rimborso spese forfettario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Monza, 11 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Guendalina Borghi
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