Articolo 96 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 95Articolo 97
Versione
15 maggio 1971
Art. 96.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, in 400 unita'.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971