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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.10.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Leonardo Latronico presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
Nato il 15/04/1966 a Sondrio cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Leonardo Latronico presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sondrio il 09/09/2000
(anno 2000 - parte I – n. 27)
In comunione legale.
pagina 1 di 3 con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Persona_1 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. L'immobile in comproprietà sito in Milano Via Masotto n. 1 viene assegnato alla SI
[...]
I coniugi convengono che nel caso in cui la signora in qualsiasi momento, Pt_1 Parte_1
manifesti la volontà di volere alienare il suddetto immobile, il ricavato verrà ripartito nella misura del
20% a favore del Sig e del 80% alla a favore della signora Controparte_2 Parte_1
3. La SI si farà carico delle spese condominiali ordinarie gravanti sull'immobile, Parte_1 mentre saranno divise al 50% quelle straordinarie laddove deliberate dall'assemblea del condominio;
4. Il figlio continuerà a vivere presso il domicilio della madre;
Per_1
5. Il sig verserà alla SI - per il mantenimento del figlio Controparte_2 Parte_1
- l'importo di euro 1.000 (mille) il giorno 5 di ogni mese fino alla sua effettiva indipendenza Per_1
economica. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. I coniugi convengono che le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise al 50% per ciascuno ivi inclusa la retta per l'università.
6.. I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di reciproco mantenimento presente e/o futuro disponendo di redditi personali ritenuti congrui ed adeguati da entrambi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_2 contratto matrimonio in Sondrio il 09.09.2000
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sondrio e Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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