Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6903 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Maria Venneri, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Negro Stefania, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 20/12/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/10/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in CA (LE) il 07/08/2010 e Controparte_1 che dalla loro unione è nato il figlio l'1/02/2012; che i coniugi si sono separati Per_1 consensualmente sottoscrivendo un accordo di negoziazione assistita, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio Stato Civile del Comune di CA al n. 32, parte 2, serie C, anno
2019 – prot. N. 34659; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi
è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la
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si è costituito, con comparsa depositata il 20/02/2024, non Controparte_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, come specificato in atti.
All'udienza del 20/12/2024 le parti e i rispettivi difensori, avendo raggiunto un accordo per definire consensualmente la controversia, hanno rinunciato ai termini per conclusionali, sicché la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (Le) il
07/08/2010 da e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile di quel Comune al n. 49, Parte II, Serie A, anno 2010, alle seguenti condizioni:
a) a conferma delle condizioni di cui ai n.ri 1, 2 e 3 dell'accordo di separazione del
2.08.2019, il figlio minore, (c.f. ), nato a Persona_2 C.F._3
CA (Le) l'1.02.2012, resterà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, in
CA (Le) Via Pendino, n. 85, dove la sig.ra ha trasferito la propria Pt_1 residenza successivamente alla Separazione. In ogni caso, Controparte_1
e restano obbligati, fino al compimento della maggiore età del Parte_1 figlio a comunicarsi reciprocamente ogni variazione del loro domicilio e/o Per_1 del recapito telefonico;
b) a parziale modifica delle condizioni di cui al punto 4, lett.ra a) del citato accordo di separazione (diritto di visita del padre), il Sig. , salvo Controparte_1 diverso accordo con la sig.ra nel rispetto degli impegni scolastici Parte_1 ed extrascolastici del minore, terrà con sé durante i seguenti giorni della Per_1 settimana e con i seguenti orari: il martedì, prelevandolo direttamente dal doposcuola intorno alle ore 18.00, accompagnandolo e riprendendolo dal
Catechismo, e tenendolo con sé per cena fino alle 21.00. Il mercoledì e il venerdì, prelevandolo alle 17.00 dalla casa materna (o dal doposcuola), portandolo e riprendendolo dal calcetto e tenendolo con sé per cena fino alle 21.00. Il fine settimana, a settimane alternate, prelevandolo dalla casa materna alle ore 17.00 del sabato e tenendolo con sé fino alle 20.30 della domenica;
c) restano confermate le condizioni di cui al punto 4, lett.re b), c) d) ed e) dell'accordo di separazione (ferie estive, festività, recupero diritto di visita del padre, frequentazione da parte del minore dei nonni e dei familiari paterni e materni) che di seguito si trascrivono:
- durante il periodo estivo, il padre trascorrerà 15 giorni consecutivi con il minore;
- durante il periodo delle festività natalizie, avrà con sé il Controparte_1 figlio minore ad anni alteri, dal 23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al
3 6 gennaio. Allo stesso modo, il padre trascorrerà con il figlio minore il periodo delle festività di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
- ove impegni di lavoro non consentiranno al padre di poter Controparte_1 esercitare il diritto di tenere con sé bambino per i fine settimana, si concorda sin da ora la possibilità di recuperare detto periodo in altri giorni o periodi, previo accordo con la madre e sempre secondo le volontà del minore e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali dello stesso;
- entrambe le parti si impegnano a garantire e favorire la frequentazione tra il loro figlio minore ed i nonni sia materni che paterni e le rispettive famiglie, vigilando affinché gli incontri si svolgano in totale serenità e nel pieno rispetto di tutti;
d) restano confermate le condizioni di cui ai n.ri 5 e 6 del citato accordo di separazione, che di seguito si trascrivono:
- verserà mensilmente a quale contributo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento per il figlio minore la somma di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta). Nessun contributo di mantenimento sarà corrisposto a essendo la stessa economicamente autosufficiente e titolare di Parte_1 reddito. Le ridette somme saranno versate da entro il 10 Controparte_1 di ogni mese e le stesse saranno rivalutate ogni anno secondo rivalutazione
ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2019;
- ciascun genitore si farà carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, terapeutiche e ludico-formative che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio minore Tali spese, da Per_1 concordare preventivamente, verranno pagate da Controparte_1 esclusivamente dietro presentazione della relativa documentazione contabile e/o fiscale;
- l'AUU sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
e) con riferimento agli accordi patrimoniali ed economici di cui al punto 7) lett.re a)
b), d) e) ed f) dell'accordo di separazione, le parti dichiarano di aver dato corso a detti accordi e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
f) restano confermate le condizioni di cui al punto 7) lett.ra c) dell'accordo di separazione, che di seguito si trascrivono:
4 - quanto ai 2 terreni acquistati nelle more del matrimonio in regime di comunione di beni, più specificatamente un terreno edificabile sito in CA
(distinto al catasto al foglio 21 - p.lle 306 e 307 - zona cat. B 3.11) ed un terreno agricolo del tipo uliveto sito in CA (distinto al catasto al foglio 1-p.lla 233 zona cat. E 3 sub V3), essendo intenzione delle parti tutelare in primis il loro figlio minore e quindi garantire allo stesso una minima solidità patrimoniale, si conviene che la nuda proprietà di entrambi i fondi venga intestata al figlio
[...]
entro mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente accordo di Per_2 negoziazione assistita, con diritto di usufrutto congiuntivo (cousufrutto) in favore di entrambi i coniugi e relativi diritto di accrescimento dell'uno in favore dell'altro in caso di premorienza, con scadenza al 01/02/2030, data in cui il minore al raggiungerà la maggiore età. Le parti si faranno altresì carico, Per_1 nella misura del 50% ciascuna, sia dei costi dei relativi rogiti notarili che del pagamento delle restanti rate mensili del finanziamento acceso (di € 360,00 ciascuna) per l'acquisto del ridetto terreno edificabile. A tal fine, il Sig. CP_1 verserà mensilmente la propria quota di € 180,00 a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente della Sig.ra su cui è stato acceso il Pt_1 finanziamento.
A tale proposito le parti dichiarano che, a seguito di deposito di Istanza congiunta al Giudice Tutelare del Tribunale di Lecce (Proc. N. 2367/2024 R.G.
V.G. - dott. Ierimonti), il citato Giudice Tutelare, con provvedimento del
13/12/2024, di cui si allega copia estratta dal fascicolo telematico al presente accordo, andandone a formare parte integrante, ha autorizzato le parti a donare al figlio minore, la nuda proprietà dei due ridetti terreni, Per_1 mantenendo per sé stessi il diritto di usufrutto congiuntivo, con relativo diritto di accrescimento dell'uno in favore dell'altro in caso di premorienza, fino al raggiungimento della maggiore età del minore , nominando il Persona_2
Sig. , padre di quale curatore speciale del Parte_2 Parte_1 minore All'esito di tale procedimento, ed entro al massimo 45 giorni dalla Per_1 concessa autorizzazione, le parti si obbligano reciprocamente ad incaricare
Notaio in CA o zone limitrofe, per la formalizzazione dell'atto di donazione;
5 g) resta confermata la condizione di cui al n.ro 8) dell'accordo di separazione, che di seguito si trascrive:
- i Sig.ri e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto CP_1 Pt_1
e della carta d'identità valida per l'espatrio;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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