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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/07/2024, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari Parte_1 C.F._1 nella via Zanfarino n. 25 a, presso lo studio dell'Avv. Laura Secchi (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Via Roma Controparte_1 C.F._3
136 presso lo studio dell'Avv. Gloria Giorico (C.F. ) che la rappresenta e CodiceFiscale_4
difende come da procura conferita con atto separato alla comparsa
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1
pagina 1 di 5 civili del matrimonio contratto tra le parti in Sassari il 19.03.1971, atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sassari dell'anno 1971 Atto n.159 Parte 2 Serie A.
Premesso che dall'unione dei coniugi sono nati due figli , a Sassari Persona_1
l'11.02.1973, e , a Sassari il 26.03.1975, ha rappresentato che con Decreto Parte_2 dell'11.07.2005 l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione delle parti alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
Ha dedotto che dalla data di comparizione nanti il Presidente del Tribunale i coniugi avevano sempre vissuto separati senza riprendere neppure temporaneamente la convivenza per cui erano maturati i presupposti e le condizioni per la richiesta dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha allegato che in sede di separazione la casa coniugale, di proprietà esclusiva del ubicata in Pt_1
Sorso Località Funtana Niedda, era stata assegnata ad entrambi i coniugi e, più precisamente, al il piano terra dell'abitazione e la il primo piano. Pt_1 CP_1
Ha lamentato che l'accordo di divisione dell'immobile non si era rivelato positivo, atteso che la CP_1 impediva l'accesso al ricorrente all'abitazione con sacchi di spazzatura, vasi e quant'altro e aveva cercato di rompere i vetri delle finestre con una sedia e che in un'altra occasione aveva trovato i vetri delle finestre chiodati con delle tavole formanti delle croci.
Ha rappresentato che la resistente attuava diversi comportamenti di violenza sia fisica che verbale, causandogli forte stress, disagio e problemi di salute che lo avevano indotto, dopo l'aggressione del
30.04.2023, a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.
Ha allegato che la situazione era divenuta ormai insostenibile, che lui soffriva di ipertensione con terapia farmacologica giornaliera, che fino al marzo 2023 era seguito dalla dott.ssa Persona_2
con la quale aveva svolto un percorso di psicoterapia con cura ansiolitica al fine di mitigare lo stress a cui la lo aveva sottoposto. CP_1
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di percepire una pensione come dipendente pubblico di euro
2.000,00.
Ha concluso chiedendo:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari in data 19.03.1971 tra e e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Sassari dell'anno 1971 Atto n.159 Parte 2 Serie ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di Sassari di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanazione della
Sentenza. 2) Revocare l'assegnazione della porzione dell'immobile ubicato in Sorso Località Funtana
Niedda snc alla sig.ra . 3) Con vittoria di spese e onorari”. Controparte_1
pagina 2 di 5 Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato quanto decritto nel ricorso introduttivo in ordine agli episodi di violenza contestando di aver mai aggredito, insultato, colpito con schiaffi o altri oggetti il ricorrente.
Ha confermato di occupare il primo piano della casa coniugale mentre il utilizzava il piano Pt_1
terra e ha aggiunto che con una invalidità al 67% aveva impiegato tutte le proprie risorse economiche e fisiche nella costruzione della casa coniugale, aveva partecipato economicamente alla costruzione e che poteva almeno vantare il diritto di ripetere dall'altro coniuge le spese da lei erogate per la costruzione.
Ha quindi rappresentato di essersi sempre occupata della famiglia e della crescita dei figli.
Sotto il profilo economico, considerata la disparità economiche tra i coniugi, l'età (79 anni), il suo apporto alla conduzione della vita familiare e la durata del matrimonio (34 anni), ha domandato la corresponsione da parte del resistente di un assegno divorzile nella misura di € 500,00 o nella diversa maggiore o minore misura che il Tribunale ritenesse dovuta.
Ha infatti rappresentato che il oltre ad essere proprietario dell'immobile adibito a casa Pt_1
coniugale (villetta su due piani di circa 180 mq con annesso terreno di 5.000 mq), era percettore di un reddito imponibile da pensione di € 37.417,00 nel 2020, di € 37.437,00 nel 2021 e di € 38.116,00 nel
2022, a differenza del suo di € 15.340,00 nel 2020, di € 15.356,00 nel 2021 e di € 15.744,00 nel 2022.
Ha quindi concluso chiedendo:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 19/03/71 dai IG.ri
[...]
e (atto n. 159, parte II, Serie A) ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
civile del Comune di Sassari di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, disporre l'obbligo per il IG. di corrispondere alla Pt_1
IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00 o la veriore Controparte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia, quale assegno divorzile da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- con vittoria di compensi professionali e accessori di legge.”
Le parti con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 09 07 2024 hanno spiegato le seguenti conclusioni congiunte:
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , atto n. 159 parte 2 serie A, Parte_1 Controparte_1 mandando al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 3 di 5 - il IG. concede alla IG.ra , che accetta, il diritto di Parte_1 Controparte_1 abitazione nel primo piano dell'immobile sito nel comune di Sorso (foglio 65, particella 447, cat. A/2) in Loc. Funtana Niedda di sua esclusiva proprietà concordando che:
1) la IG.ra non disturberà in alcun modo né il né i terzi che saranno suoi ospiti e/o CP_1 Pt_1
eventuali persone da lui incaricate di occuparsi della casa o del giardino;
2) la IG.ra potrà utilizzare la veranda antistante la porta d'ingresso al 1° piano (circa 5 mt x 3 CP_1
mt) lasciando libera la restante parte antistante le due porte finestre del piano terra;
3) la IG.ra potrà liberamente circolare all'intero del terreno che circonda la casa e raccogliere CP_1
i frutti per suo uso personale. Potrà utilizzare la striscia di terreno limitrofa alla parte destra del piazzale antistante la casa (per chi esce dalla porta centrale) per coltivare piante e fiori, curandosi di ripulire dalle erbacce e da tutto quanto occorrente alla piantumazione in modo tale da non ingombrare il terreno e non intralciare il IG. qualora lo stesso proceda al taglio dell'erba; Pt_1
4) la IG.ra consentirà al IG. che darà adeguato preavviso, l'accesso alla porzione CP_1 Pt_1
d'immobile da lei abitata al fine di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria anche accompagnando terzi incaricati delle riparazioni e/o di sopralluoghi;
5) la IG.ra contribuirà al 50% alle spese di energia elettrica, TARI, manutenzione o CP_1
sostituzione di apparecchiature indispensabili per il buon funzionamento dei servizi esistenti e di autospurgo. Il IG. trasmetterà copia delle bollette depositandole nella cassetta postale e la Pt_1
IG.ra farà avere la propria quota parte attraverso i figli e/o ; CP_1 Parte_2 Persona_1
6) con compensazione delle spese del procedimento”.
Con ordinanza in data 6 marzo 2024 la causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
***
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 19 03 1971, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari anno 1971, Atto n.159 Parte 2 Serie A., dalla cui unione sono nati Persona_1
a Sassari in data 11.02.1973 e nata a [...] il [...], maggiori di età ed Parte_2
economicamente indipendenti.
Le parti si sono di seguito separate con decreto di omologa dell'11.07.2005 del Tribunale di Sassari alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei pagina 4 di 5 coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene quindi il Collegio che le conclusioni congiunte depositate dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, non essendo l'accordo contrario a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi prole da tutelare.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari in data 19.03.1971 tra (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.02.1943 e ivi residente in [...]e (C.F. Controparte_1 [...]
) nata a [...] il [...] e residente in [...]. Funtana Niedda, nozze C.F._5 regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del
Comune di Sassari anno 1971, Atto n.159 Parte 2 Serie A., alle condizioni congiunte riportate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 09.07.2024, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari Parte_1 C.F._1 nella via Zanfarino n. 25 a, presso lo studio dell'Avv. Laura Secchi (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Via Roma Controparte_1 C.F._3
136 presso lo studio dell'Avv. Gloria Giorico (C.F. ) che la rappresenta e CodiceFiscale_4
difende come da procura conferita con atto separato alla comparsa
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1
pagina 1 di 5 civili del matrimonio contratto tra le parti in Sassari il 19.03.1971, atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sassari dell'anno 1971 Atto n.159 Parte 2 Serie A.
Premesso che dall'unione dei coniugi sono nati due figli , a Sassari Persona_1
l'11.02.1973, e , a Sassari il 26.03.1975, ha rappresentato che con Decreto Parte_2 dell'11.07.2005 l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione delle parti alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
Ha dedotto che dalla data di comparizione nanti il Presidente del Tribunale i coniugi avevano sempre vissuto separati senza riprendere neppure temporaneamente la convivenza per cui erano maturati i presupposti e le condizioni per la richiesta dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha allegato che in sede di separazione la casa coniugale, di proprietà esclusiva del ubicata in Pt_1
Sorso Località Funtana Niedda, era stata assegnata ad entrambi i coniugi e, più precisamente, al il piano terra dell'abitazione e la il primo piano. Pt_1 CP_1
Ha lamentato che l'accordo di divisione dell'immobile non si era rivelato positivo, atteso che la CP_1 impediva l'accesso al ricorrente all'abitazione con sacchi di spazzatura, vasi e quant'altro e aveva cercato di rompere i vetri delle finestre con una sedia e che in un'altra occasione aveva trovato i vetri delle finestre chiodati con delle tavole formanti delle croci.
Ha rappresentato che la resistente attuava diversi comportamenti di violenza sia fisica che verbale, causandogli forte stress, disagio e problemi di salute che lo avevano indotto, dopo l'aggressione del
30.04.2023, a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.
Ha allegato che la situazione era divenuta ormai insostenibile, che lui soffriva di ipertensione con terapia farmacologica giornaliera, che fino al marzo 2023 era seguito dalla dott.ssa Persona_2
con la quale aveva svolto un percorso di psicoterapia con cura ansiolitica al fine di mitigare lo stress a cui la lo aveva sottoposto. CP_1
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di percepire una pensione come dipendente pubblico di euro
2.000,00.
Ha concluso chiedendo:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari in data 19.03.1971 tra e e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Sassari dell'anno 1971 Atto n.159 Parte 2 Serie ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di Sassari di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanazione della
Sentenza. 2) Revocare l'assegnazione della porzione dell'immobile ubicato in Sorso Località Funtana
Niedda snc alla sig.ra . 3) Con vittoria di spese e onorari”. Controparte_1
pagina 2 di 5 Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato quanto decritto nel ricorso introduttivo in ordine agli episodi di violenza contestando di aver mai aggredito, insultato, colpito con schiaffi o altri oggetti il ricorrente.
Ha confermato di occupare il primo piano della casa coniugale mentre il utilizzava il piano Pt_1
terra e ha aggiunto che con una invalidità al 67% aveva impiegato tutte le proprie risorse economiche e fisiche nella costruzione della casa coniugale, aveva partecipato economicamente alla costruzione e che poteva almeno vantare il diritto di ripetere dall'altro coniuge le spese da lei erogate per la costruzione.
Ha quindi rappresentato di essersi sempre occupata della famiglia e della crescita dei figli.
Sotto il profilo economico, considerata la disparità economiche tra i coniugi, l'età (79 anni), il suo apporto alla conduzione della vita familiare e la durata del matrimonio (34 anni), ha domandato la corresponsione da parte del resistente di un assegno divorzile nella misura di € 500,00 o nella diversa maggiore o minore misura che il Tribunale ritenesse dovuta.
Ha infatti rappresentato che il oltre ad essere proprietario dell'immobile adibito a casa Pt_1
coniugale (villetta su due piani di circa 180 mq con annesso terreno di 5.000 mq), era percettore di un reddito imponibile da pensione di € 37.417,00 nel 2020, di € 37.437,00 nel 2021 e di € 38.116,00 nel
2022, a differenza del suo di € 15.340,00 nel 2020, di € 15.356,00 nel 2021 e di € 15.744,00 nel 2022.
Ha quindi concluso chiedendo:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 19/03/71 dai IG.ri
[...]
e (atto n. 159, parte II, Serie A) ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
civile del Comune di Sassari di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, disporre l'obbligo per il IG. di corrispondere alla Pt_1
IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00 o la veriore Controparte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia, quale assegno divorzile da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- con vittoria di compensi professionali e accessori di legge.”
Le parti con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 09 07 2024 hanno spiegato le seguenti conclusioni congiunte:
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , atto n. 159 parte 2 serie A, Parte_1 Controparte_1 mandando al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 3 di 5 - il IG. concede alla IG.ra , che accetta, il diritto di Parte_1 Controparte_1 abitazione nel primo piano dell'immobile sito nel comune di Sorso (foglio 65, particella 447, cat. A/2) in Loc. Funtana Niedda di sua esclusiva proprietà concordando che:
1) la IG.ra non disturberà in alcun modo né il né i terzi che saranno suoi ospiti e/o CP_1 Pt_1
eventuali persone da lui incaricate di occuparsi della casa o del giardino;
2) la IG.ra potrà utilizzare la veranda antistante la porta d'ingresso al 1° piano (circa 5 mt x 3 CP_1
mt) lasciando libera la restante parte antistante le due porte finestre del piano terra;
3) la IG.ra potrà liberamente circolare all'intero del terreno che circonda la casa e raccogliere CP_1
i frutti per suo uso personale. Potrà utilizzare la striscia di terreno limitrofa alla parte destra del piazzale antistante la casa (per chi esce dalla porta centrale) per coltivare piante e fiori, curandosi di ripulire dalle erbacce e da tutto quanto occorrente alla piantumazione in modo tale da non ingombrare il terreno e non intralciare il IG. qualora lo stesso proceda al taglio dell'erba; Pt_1
4) la IG.ra consentirà al IG. che darà adeguato preavviso, l'accesso alla porzione CP_1 Pt_1
d'immobile da lei abitata al fine di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria anche accompagnando terzi incaricati delle riparazioni e/o di sopralluoghi;
5) la IG.ra contribuirà al 50% alle spese di energia elettrica, TARI, manutenzione o CP_1
sostituzione di apparecchiature indispensabili per il buon funzionamento dei servizi esistenti e di autospurgo. Il IG. trasmetterà copia delle bollette depositandole nella cassetta postale e la Pt_1
IG.ra farà avere la propria quota parte attraverso i figli e/o ; CP_1 Parte_2 Persona_1
6) con compensazione delle spese del procedimento”.
Con ordinanza in data 6 marzo 2024 la causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
***
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 19 03 1971, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari anno 1971, Atto n.159 Parte 2 Serie A., dalla cui unione sono nati Persona_1
a Sassari in data 11.02.1973 e nata a [...] il [...], maggiori di età ed Parte_2
economicamente indipendenti.
Le parti si sono di seguito separate con decreto di omologa dell'11.07.2005 del Tribunale di Sassari alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei pagina 4 di 5 coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene quindi il Collegio che le conclusioni congiunte depositate dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, non essendo l'accordo contrario a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi prole da tutelare.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari in data 19.03.1971 tra (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.02.1943 e ivi residente in [...]e (C.F. Controparte_1 [...]
) nata a [...] il [...] e residente in [...]. Funtana Niedda, nozze C.F._5 regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del
Comune di Sassari anno 1971, Atto n.159 Parte 2 Serie A., alle condizioni congiunte riportate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 09.07.2024, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa Elisabetta Carta
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