Sentenza 5 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00776/2025REG.PROV.COLL.
N. 06294/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6294 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Condemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Difensore Civico Regionale, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Villa San Giovanni, Segretario Comunale del Comune di Villa San Giovanni, Responsabile della Trasparenza del Comune di Villa San Giovanni, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 383/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellante, attraverso l’impugnazione del provvedimento del 17/02/2024, adottato dal Difensore Civico regionale per la Regione Calabria, ha chiesto l’accertamento giurisdizionale del proprio diritto ad avere accesso, ai sensi dell’art. 5 D.lgs. n. 33/2013 (cd. accesso civico generalizzato), ai seguenti atti e documenti amministrativi, la cui ostensione, chiesta con nota prot. 34567 del 12/12/2023, gli era stata negata dal Comune di Villa S. Giovanni, giusta nota prot. -OMISSIS- del 11/01/2024:
- copia di atti/determine/deliberazioni inerenti i provvedimenti assunti a seguito dell'operazione nota effettuata dai Carabinieri e meglio nota come "Aeternum" che ha portato, tra gli altri, all'arresto del responsabile comunale del Settore Lavori Pubblici, nonché gli atti relativi alla riassunzione in servizio dello stesso in pendenza di procedimento penale;
- atti di indirizzo/determine o altro relative all'annunciata rinunzia delle indennità degli amministratori, ivi compresi atti formali di indirizzo o, eventualmente esistenti, copia delle determine o atti di pagamento delle stesse indennità;
- copia dell'atto di indirizzo, relative determine e affidamento del servizio per la redazione/aggiornamento del Piano Urbano del traffico/Piano della Mobilità o comunque denominato.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Villa San Giovanni ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 383/24 il TAR Reggio Calabria, previo avviso ex art. 73 co. 3 c.p.a, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando ; violazione degli artt. 49 e 116 c.p.a.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Le Amministrazioni appellate non si sono costituite in giudizio.
All’udienza camerale del 16.1.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Costituisce circostanza pacifica l’evasione, da parte del Comune appellato, dell’istanza ostensiva – relativamente alla copia dell'atto di indirizzo, relative determine e affidamento del servizio per la redazione/aggiornamento del Piano Urbano del traffico/Piano della Mobilità o comunque denominato – avendo il civico ente informato l’odierno appellante in ordine alla mancata adozione di atti del tipo di quelli testé indicati.
4. In relazione alle ulteriori categorie di documenti, invece, e segnatamente:
- i dati giudiziari del “responsabile comunale del Settore Lavori Pubblici” coinvolto nell’operazione penale denominata Aeternum;
- gli interessi economici degli amministratori locali, nei confronti dei quali l’amministrazione avrebbe provveduto al pagamento delle indennità,
la richiesta ostensiva involgeva posizioni di contro-interesse, ai sensi dell’art. 5 bis comma 2 lett. a) e lett. c) d. lgs. n. 33/13.
Ne consegue – ai sensi dell’art. 41 co. 2 c.p.a. – che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado andava notificato a pena di inammissibilità ad almeno uno dei controinteressati.
5. L’appellante contesta tale circostanza, affermando (cfr. atto di appello, pp. 13-18) che, avendo egli notificato il ricorso introduttivo, tra l’altro, al controinteressato Comune di Villa San Giovanni, il ricorso non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile, avendo invece il TAR adito dovuto provvedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a.
Il motivo è infondato, atteso che, avuto riguardo alla peculiare richiesta ostensiva, il ricorso involgeva sin ab origine la posizione del responsabile dei LL.PP, nonché quella degli amministratori del civico ente. Costoro erano pertanto i veri controinteressati, in senso sia formale che sostanziale, e pertanto a loro occorreva notificare sin ab origine il ricorso introduttivo.
6. Al più l’integrazione del contraddittorio avrebbe potuto essere disposta, ai sensi del cennato art. 49 c.p.a, qualora l’odierno appellante avesse notificato il ricorso introduttivo soltanto a taluni, e non tutte le persone suindicate (es. al solo responsabile LL.PP, ovvero ad alcuni soltanto degli amministratori del civico ente).
Senonché, l’odierno appellante non ha notificato il ricorso ad alcuno di essi.
Per tali ragioni, del tutto correttamente ( rectius : doverosamente) il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, avendo riscontrato l’omessa attuazione del contraddittorio, nei termini prima specificati.
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.