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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.8732/22 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1752/2022 da
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Padula mandato in atti
Attore Opponente
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata CP_1
e difesa rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Cuminetti e Gennaro Di
Maio mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo, regolarmente notificato il 27.10.2022 Il conveniva in giudizio la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore per sentir CP_1
revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1752/22 avente ad oggetto pagamento fornitura servizi di manutenzione
L'opponente eccepiva sostanzialmente che le somme poste a base del decreto ingiuntivo non erano dovute per inadempimento contrattuale
In subordine chiedeva la riduzione dell'importo richiesto, in estremo subordine ritenere non dovuti gli interessi di mora dichiarando l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nell'art.10 del contratto. Con vittoria di spese e di competenze di lite. 2
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava il contenuto dell'atto CP_1
introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea, con conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente oltre al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, e prova testimoniale precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 18.04.2025
a trattazione scritta per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, tuttavia la documentazione versata in atti non si ritiene idonea a supportare gli assunti della società
opponente,( circa la non debenza della somma portata dal decreto ingiuntivo )
per altro verso, invece è stata l'opposta che attraverso idonea documentazione - ( tutte le fatture poste a base del provvedimento monitorio fanno riferimento a periodi antecedenti alla risoluzione dei contratti di manutenzione) e prova testimoniale ( il teste escusso confermava l'avvenuta manutenzione dell'impianto ascensore) - ha offerto idoneo supporto alla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
Quanto all'altro motivo di contestazione ( non debenza degli interessi moratori ) si ritiene privo di pregio giuridico atteso che dalla disamina della documentazione in atti tutta la documentazione risulta regolarmente sottoscritta da soggetto regolarmente autorizzato a tanto dalla assemblea condominiale. 3
Alla luce di quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice O,, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1752/2022
2) Condanna il Opponente al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore che si liquidano in CP_1
complessivi €. 2.800,00 ( Euro Duemilaottocento/00) di cui 300,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,18.04.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.8732/22 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1752/2022 da
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Padula mandato in atti
Attore Opponente
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata CP_1
e difesa rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Cuminetti e Gennaro Di
Maio mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo, regolarmente notificato il 27.10.2022 Il conveniva in giudizio la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore per sentir CP_1
revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1752/22 avente ad oggetto pagamento fornitura servizi di manutenzione
L'opponente eccepiva sostanzialmente che le somme poste a base del decreto ingiuntivo non erano dovute per inadempimento contrattuale
In subordine chiedeva la riduzione dell'importo richiesto, in estremo subordine ritenere non dovuti gli interessi di mora dichiarando l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nell'art.10 del contratto. Con vittoria di spese e di competenze di lite. 2
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava il contenuto dell'atto CP_1
introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea, con conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente oltre al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, e prova testimoniale precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 18.04.2025
a trattazione scritta per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, tuttavia la documentazione versata in atti non si ritiene idonea a supportare gli assunti della società
opponente,( circa la non debenza della somma portata dal decreto ingiuntivo )
per altro verso, invece è stata l'opposta che attraverso idonea documentazione - ( tutte le fatture poste a base del provvedimento monitorio fanno riferimento a periodi antecedenti alla risoluzione dei contratti di manutenzione) e prova testimoniale ( il teste escusso confermava l'avvenuta manutenzione dell'impianto ascensore) - ha offerto idoneo supporto alla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
Quanto all'altro motivo di contestazione ( non debenza degli interessi moratori ) si ritiene privo di pregio giuridico atteso che dalla disamina della documentazione in atti tutta la documentazione risulta regolarmente sottoscritta da soggetto regolarmente autorizzato a tanto dalla assemblea condominiale. 3
Alla luce di quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice O,, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1752/2022
2) Condanna il Opponente al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore che si liquidano in CP_1
complessivi €. 2.800,00 ( Euro Duemilaottocento/00) di cui 300,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,18.04.2025
Il G.O. Marilena Caroppo