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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2024, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n° 955/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 955/2014
TRA
(C.F. ) e (C.F. – Parte_1 C.F._1 Parte_2
Avv. Lucia Leone
opponenti
E
C.F. ) – Avv. Luciana Cipolla Controparte_1 P.IVA_1
ed Antonio Ferraguto
opposta
E
C.F. ), a mezzo mandataria – Avv. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
Tito Monterosso
intervenuta
Conclusioni di parte opponente: non depositate (si riportano quelle di cui all'atto di citazione):
1
mediazione obbligatoria, alla quale la non è intervenuta nemmeno in CP_4
fase di incontro informativo;
”
Conclusioni di parte opposta:
“Disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare:
2 - ritenere e dichiarare la nullità della citazione in opposizione ai sensi dell'art.
163 c.3 nn. 3, 4, 5 e 164 c. 4 c.p.c. stante l'assoluta genericità delle doglianze di controparte.
- ancora in via preliminare, ma subordinata, ritenere e dichiarare la prescrizione di ogni eventuale diritto di parte avversa e la decadenza dal diritto di contestare gli estratti conto;
Nel merito: - ritenere e dichiarare che la proposta opposizione è inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ed infondata in fatto e in diritto
e comunque carente di prova;
- conseguentemente rigettare con qualsiasi statuizione l'opposizione proposta da e , ivi compresa la domanda riconvenzionale, e Parte_1 Parte_2 pertanto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 169/2014; - senza rinunzia alle superiori domande, eccezioni e difese in ogni caso ritenere e dichiarare che la e/o la Cessionaria del Credito ha/hanno diritto ad avere CP_4 corrisposte le somme portate dall'opposto decreto ingiuntivo, o quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso e dalla scadenza ivi indicati fino al soddisfo e, pertanto, condannare gli opponenti al pronto pagamento delle somme ivi specificate o di quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre agli interessi al tasso convenzionale di mora dalla scadenza indicati in decreto fino al soddisfo e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti in materia bancaria e creditizia;
Conclusioni di parte intervenuta:
“1) Rigettare in toto l'avversaria opposizione a D.I., in quanto generica ed infondata in fatto ed in diritto;
2) Confermare in ogni sua parte il D.I. n.169/14 emesso dal Giudice del Tribunale di Patti in data 17.03.2014;
In via subordinata, condannare la parte opponente al pagamento della somma di
€. 38.306,38, quale saldo debitore ingiunto, oltre interessi come da D.I. sino al soddisfo
e nei limiti del tasso soglia ex L. n. 108/96, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione dovuta.
3) Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2 chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 169/2014, notificato dall'allora per ottenere il pagamento del saldo passivo del conto Controparte_5
3 corrente n. 80 del 26/05/1998, pari ad € 38.306,38, proponendo contestualmente le domande riconvenzionali di restituzione delle somme indebitamente percepite e di risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Gli opponenti eccepivano:
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi ex art. 1283 c.c.;
- la nullità della commissione massimo scoperto (CMS) per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza di causa;
- l'applicazione di tassi usurari in violazione della L.108/96;
- la conseguente illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi.
1.2. Si costituiva il (successivamente , poi Controparte_5 Controparte_6
), eccependo la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza Controparte_1 del petitum, contestando tutte le doglianze avverse e domandando il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta evidenziava che il tasso d'interesse era determinato dal contratto e non dagli usi e la capitalizzazione trimestrale risultava legittimamente operata nel rispetto della condizione di reciprocità prevista dall'art. 120 comma 2 T.U.B e della delibera
CICR 09/02/2000, essendo peraltro maturata la decadenza dall'impugnazione dei relativi estratti conto, e dovendo comunque eventualmente, in subordine, essere sostituita da quella semestrale, in quanto conforme ad un uso normativo, o in ulteriore subordine da quella annuale ex art. 1284 c.c.
Eccepiva inoltre l'irripetibilità dei versamenti effettuati, in quanto adempitivi di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
Quanto alla commissione massimo scoperto, anch'essa risultava determinata fra le parti, e trovava la sua causa concreta nella disponibilità degli importi necessari a fronteggiare lo scoperto pattuito.
L'applicazione degli interessi non aveva poi mai superato il tasso soglia di cui alla
L.108/96, individuati in conformità alle istruzioni della Banca D'Italia.
1.3. Nel corso del giudizio interveniva , cessionaria del credito, aderendo CP_2
a tutte le difese, domande ed eccezioni della cedente opposta.
1.4. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
4 2. In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, limitatamente al periodo 26/05/1998
– 30/06/2000.
La clausola secondo cui i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori, vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e gli interessi dovuti dal correntista alla banca producono a loro volta interessi nella stessa misura, è stata in passato riconosciuta legittima dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritenendo che i rapporti bancari fossero regolati da usi normativi.
Tale interpretazione è stata riconsiderata a partire dal 1999, e la tesi della nullità di detta clausola ha trovato, da ultimo (dopo non pochi precedenti di segno diverso dei giudici di merito), l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le cui argomentazioni, espresse nella sentenza n° 21095/2004, vengono qui condivise e poste a fondamento del ricalcolo delle competenze nel rapporto oggetto di causa .
In particolare, si è osservato che gli “usi contrari”, ai quali il legislatore fa riferimento nell'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi di cui agli artt. 1, 4 e 8 disp. prel. c.c., da individuarsi nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma già esistente o che si ritiene dovrebbe far parte dell'ordinamento (opinio iuris ac necessitatis), in quanto rispondente ad un apprezzabile interesse.
Tali usi costituiscono fonte di diritto obiettivo, e vanno pertanto distinti dagli usi negoziali, di cui all'art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non soltanto dall'elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità, con efficacia limitata all'integrazione del regolamento contrattuale, salvo diversa volontà delle parti.
Ora, le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria
Italiana (A.B.I.) non hanno natura normativa, bensì pattizia, essendo mere proposte di condizioni generali di contratto, indirizzate dall'associazione alle banche associate, che possono assumere rilevanza nel singolo rapporto contrattuale con il cliente se richiamate nel contratto.
La Suprema Corte ha poi dimostrato non esservi elementi per ritenere esistente, prima del 1942, un uso normativo idoneo ad autorizzare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito, risultando che detta
5 capitalizzazione veniva riportata per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall' con CP_7 effetto dall'1 gennaio 1952; neppure era stata mai accertata dalla Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria, ai sensi del D.C.P.S. 152/1947 del 27 gennaio 1947 (modificato con la legge n° 115/1950), l'esistenza di uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di cui discute, ed il relativo uso generale era stato oggetto di accertamento e pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata.
In ordine all'elemento psicologico, è palese che l'inserimento della detta clausola
è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o la cui esistenza sarebbe auspicabile, ma solo in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione è presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
A sostegno della legittimità della clausola de qua neppure giova richiamare l'applicabilità al conto corrente bancario degli artt. 1823 c.c. (secondo cui, se alla chiusura del conto il saldo non viene richiesto in pagamento, esso “si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato”), 1825 c.c. (“sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale”), e 1831 c.c. (“la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto”), in quanto trattasi di norme in materia di conto corrente ordinario, non rientranti tra le disposizioni richiamate dall'art. 1857 c.c.
Il mancato richiamo non appare frutto di una svista, dovendosi rilevare che le norme sopra citate si giustificano per il solo conto corrente ordinario, che ha l'esigenza di rendere esigibile il saldo, in quanto fino alla chiusura del conto i crediti derivanti dalle rimesse sono inesigibili ed indisponibili (cfr. art. 1823 c.c.); al contrario, nel conto corrente di corrispondenza si ha sempre l'immediata disponibilità del saldo (ai sensi dell'art. 1852 c.c.), così da non giustificarsi la previsione convenzionale di chiusure contabili trimestrali, se non al fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In conclusione, la diversità tra le due fattispecie non consente di applicare analogicamente al conto corrente bancario le norme relative al conto corrente ordinario, non espressamente richiamate dall'art. 1857 c.c.
6 Neppure rileva la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, atteso che la rilevanza della mancata contestazione è limitata al mero profilo contabile, impregiudicata ogni questione relativa alla validità ed efficacia della fonte contrattuale
(Cass. 12505/1999).
Ciò posto, ritiene il Tribunale, in conformità all'indirizzo espresso sul punto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 24418/2010 che, “dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”, dovendosi perciò escludere la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale, e risultando dunque necessario procedere ad “un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione del corrispettivo di obbligazioni contrattuali” (Cass. 20688/2013). Tale conteggio mirerà ad ottenere “la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (Cass. 21466/2013)
Va altresì precisato che “In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del
2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di
"overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale” (Cass. 20172/2013).
Nel caso di specie, la ctu espletata in corso di giudizio ha escluso la capitalizzazione fino al 16/06/2005, data della stipula dell'apposita convenzione;
tuttavia l'art. 120 comma 2 T.U.B., inserito dal D.Lgs. 342/1999, prevede che “il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni
7 in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Si tratta di una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 1283 c.c. che, nel caso di specie, è stata rispettata con la garanzia della parità di trattamento fra il correntista e la banca.
Va dunque accolta l'osservazione della che ha garantito la reciprocità nella CP_4 capitalizzazione degli interessi creditori e debitori sin dal 01/07/2000, con conseguente esclusione della capitalizzazione soltanto fino a tale data, e non fino al 16/06/2005.
3. In merito alla CMS la condizione di reciprocità è stata applicata dalla essa CP_4 risulta espressamente pattuita, e quindi determinata nella misura dello 0,125% trimestrale.
L'eccezione di nullità per mancanza di causa risulta manifestamente infondata, trattandosi della remunerazione di un servizio richiesto dal correntista, ovvero lo scoperto di conto, a fronte del relativo onere della che deve approntare i mezzi per farvi CP_4 fronte (cfr. Cass. 870/2006)
4. Quanto alla dedotta applicazione di interessi usurari, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che “Al riguardo, è stato affermato che le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile;
tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio lura novít curia, trattandosi di atti amministrativi (Cass., n. 8883/2020; Cass. n. 2661/20, su una questione analoga in tema di conoscenza delle norme dei piani regolatori e regolamenti comunali in ordine alle distanze edilizie quali prescrizioni integrative delle norme del c.c.)” (Cass. 29240/2021); no può pertanto essere condivisa l'ordinanza istruttoria del 13/10/2019, che ha ritenuto di non dover “affrontare il profilo dell'usura, in difetto di idonea allegazione sul punto:
8 parte opponente non ha indicato in quali periodi la banca ha posto in essere il dedotto sforamento, né ha prodotto( o semplicemente allegato) i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi. La mancanza di tali decreti, in punto di allegazione e di prova, preclude ogni indagine istruttoria, in quanto gli stessi hanno natura di atti amministrativi per cui, rispetto ad essi, non opera il principio iura novit curia e la parte che deduce l' usurarietà ha l' onere di produrre( o quanto meno allegare) i medesimi in giudizio…”.
5. Dovendosi procedere ad un supplemento di istruttoria, la regolamentazione delle spese di giudizio va riservata al definitivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 955/2014 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, limitatamente al periodo 26/05/1998 – 30/06/2000;
2) rigetta le eccezioni di nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto;
3) dispone per la prosecuzione come da separata ordinanza;
4) riserva la regolamentazione delle spese di giudizio al definitivo.
Patti, 03/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 955/2014
TRA
(C.F. ) e (C.F. – Parte_1 C.F._1 Parte_2
Avv. Lucia Leone
opponenti
E
C.F. ) – Avv. Luciana Cipolla Controparte_1 P.IVA_1
ed Antonio Ferraguto
opposta
E
C.F. ), a mezzo mandataria – Avv. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
Tito Monterosso
intervenuta
Conclusioni di parte opponente: non depositate (si riportano quelle di cui all'atto di citazione):
1
mediazione obbligatoria, alla quale la non è intervenuta nemmeno in CP_4
fase di incontro informativo;
”
Conclusioni di parte opposta:
“Disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare:
2 - ritenere e dichiarare la nullità della citazione in opposizione ai sensi dell'art.
163 c.3 nn. 3, 4, 5 e 164 c. 4 c.p.c. stante l'assoluta genericità delle doglianze di controparte.
- ancora in via preliminare, ma subordinata, ritenere e dichiarare la prescrizione di ogni eventuale diritto di parte avversa e la decadenza dal diritto di contestare gli estratti conto;
Nel merito: - ritenere e dichiarare che la proposta opposizione è inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ed infondata in fatto e in diritto
e comunque carente di prova;
- conseguentemente rigettare con qualsiasi statuizione l'opposizione proposta da e , ivi compresa la domanda riconvenzionale, e Parte_1 Parte_2 pertanto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 169/2014; - senza rinunzia alle superiori domande, eccezioni e difese in ogni caso ritenere e dichiarare che la e/o la Cessionaria del Credito ha/hanno diritto ad avere CP_4 corrisposte le somme portate dall'opposto decreto ingiuntivo, o quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso e dalla scadenza ivi indicati fino al soddisfo e, pertanto, condannare gli opponenti al pronto pagamento delle somme ivi specificate o di quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre agli interessi al tasso convenzionale di mora dalla scadenza indicati in decreto fino al soddisfo e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti in materia bancaria e creditizia;
Conclusioni di parte intervenuta:
“1) Rigettare in toto l'avversaria opposizione a D.I., in quanto generica ed infondata in fatto ed in diritto;
2) Confermare in ogni sua parte il D.I. n.169/14 emesso dal Giudice del Tribunale di Patti in data 17.03.2014;
In via subordinata, condannare la parte opponente al pagamento della somma di
€. 38.306,38, quale saldo debitore ingiunto, oltre interessi come da D.I. sino al soddisfo
e nei limiti del tasso soglia ex L. n. 108/96, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione dovuta.
3) Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2 chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 169/2014, notificato dall'allora per ottenere il pagamento del saldo passivo del conto Controparte_5
3 corrente n. 80 del 26/05/1998, pari ad € 38.306,38, proponendo contestualmente le domande riconvenzionali di restituzione delle somme indebitamente percepite e di risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Gli opponenti eccepivano:
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi ex art. 1283 c.c.;
- la nullità della commissione massimo scoperto (CMS) per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza di causa;
- l'applicazione di tassi usurari in violazione della L.108/96;
- la conseguente illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi.
1.2. Si costituiva il (successivamente , poi Controparte_5 Controparte_6
), eccependo la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza Controparte_1 del petitum, contestando tutte le doglianze avverse e domandando il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta evidenziava che il tasso d'interesse era determinato dal contratto e non dagli usi e la capitalizzazione trimestrale risultava legittimamente operata nel rispetto della condizione di reciprocità prevista dall'art. 120 comma 2 T.U.B e della delibera
CICR 09/02/2000, essendo peraltro maturata la decadenza dall'impugnazione dei relativi estratti conto, e dovendo comunque eventualmente, in subordine, essere sostituita da quella semestrale, in quanto conforme ad un uso normativo, o in ulteriore subordine da quella annuale ex art. 1284 c.c.
Eccepiva inoltre l'irripetibilità dei versamenti effettuati, in quanto adempitivi di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
Quanto alla commissione massimo scoperto, anch'essa risultava determinata fra le parti, e trovava la sua causa concreta nella disponibilità degli importi necessari a fronteggiare lo scoperto pattuito.
L'applicazione degli interessi non aveva poi mai superato il tasso soglia di cui alla
L.108/96, individuati in conformità alle istruzioni della Banca D'Italia.
1.3. Nel corso del giudizio interveniva , cessionaria del credito, aderendo CP_2
a tutte le difese, domande ed eccezioni della cedente opposta.
1.4. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
4 2. In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, limitatamente al periodo 26/05/1998
– 30/06/2000.
La clausola secondo cui i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori, vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e gli interessi dovuti dal correntista alla banca producono a loro volta interessi nella stessa misura, è stata in passato riconosciuta legittima dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritenendo che i rapporti bancari fossero regolati da usi normativi.
Tale interpretazione è stata riconsiderata a partire dal 1999, e la tesi della nullità di detta clausola ha trovato, da ultimo (dopo non pochi precedenti di segno diverso dei giudici di merito), l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le cui argomentazioni, espresse nella sentenza n° 21095/2004, vengono qui condivise e poste a fondamento del ricalcolo delle competenze nel rapporto oggetto di causa .
In particolare, si è osservato che gli “usi contrari”, ai quali il legislatore fa riferimento nell'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi di cui agli artt. 1, 4 e 8 disp. prel. c.c., da individuarsi nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma già esistente o che si ritiene dovrebbe far parte dell'ordinamento (opinio iuris ac necessitatis), in quanto rispondente ad un apprezzabile interesse.
Tali usi costituiscono fonte di diritto obiettivo, e vanno pertanto distinti dagli usi negoziali, di cui all'art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non soltanto dall'elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità, con efficacia limitata all'integrazione del regolamento contrattuale, salvo diversa volontà delle parti.
Ora, le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria
Italiana (A.B.I.) non hanno natura normativa, bensì pattizia, essendo mere proposte di condizioni generali di contratto, indirizzate dall'associazione alle banche associate, che possono assumere rilevanza nel singolo rapporto contrattuale con il cliente se richiamate nel contratto.
La Suprema Corte ha poi dimostrato non esservi elementi per ritenere esistente, prima del 1942, un uso normativo idoneo ad autorizzare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito, risultando che detta
5 capitalizzazione veniva riportata per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall' con CP_7 effetto dall'1 gennaio 1952; neppure era stata mai accertata dalla Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria, ai sensi del D.C.P.S. 152/1947 del 27 gennaio 1947 (modificato con la legge n° 115/1950), l'esistenza di uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di cui discute, ed il relativo uso generale era stato oggetto di accertamento e pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata.
In ordine all'elemento psicologico, è palese che l'inserimento della detta clausola
è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o la cui esistenza sarebbe auspicabile, ma solo in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione è presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
A sostegno della legittimità della clausola de qua neppure giova richiamare l'applicabilità al conto corrente bancario degli artt. 1823 c.c. (secondo cui, se alla chiusura del conto il saldo non viene richiesto in pagamento, esso “si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato”), 1825 c.c. (“sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale”), e 1831 c.c. (“la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto”), in quanto trattasi di norme in materia di conto corrente ordinario, non rientranti tra le disposizioni richiamate dall'art. 1857 c.c.
Il mancato richiamo non appare frutto di una svista, dovendosi rilevare che le norme sopra citate si giustificano per il solo conto corrente ordinario, che ha l'esigenza di rendere esigibile il saldo, in quanto fino alla chiusura del conto i crediti derivanti dalle rimesse sono inesigibili ed indisponibili (cfr. art. 1823 c.c.); al contrario, nel conto corrente di corrispondenza si ha sempre l'immediata disponibilità del saldo (ai sensi dell'art. 1852 c.c.), così da non giustificarsi la previsione convenzionale di chiusure contabili trimestrali, se non al fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In conclusione, la diversità tra le due fattispecie non consente di applicare analogicamente al conto corrente bancario le norme relative al conto corrente ordinario, non espressamente richiamate dall'art. 1857 c.c.
6 Neppure rileva la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, atteso che la rilevanza della mancata contestazione è limitata al mero profilo contabile, impregiudicata ogni questione relativa alla validità ed efficacia della fonte contrattuale
(Cass. 12505/1999).
Ciò posto, ritiene il Tribunale, in conformità all'indirizzo espresso sul punto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 24418/2010 che, “dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”, dovendosi perciò escludere la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale, e risultando dunque necessario procedere ad “un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione del corrispettivo di obbligazioni contrattuali” (Cass. 20688/2013). Tale conteggio mirerà ad ottenere “la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (Cass. 21466/2013)
Va altresì precisato che “In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del
2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di
"overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale” (Cass. 20172/2013).
Nel caso di specie, la ctu espletata in corso di giudizio ha escluso la capitalizzazione fino al 16/06/2005, data della stipula dell'apposita convenzione;
tuttavia l'art. 120 comma 2 T.U.B., inserito dal D.Lgs. 342/1999, prevede che “il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni
7 in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Si tratta di una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 1283 c.c. che, nel caso di specie, è stata rispettata con la garanzia della parità di trattamento fra il correntista e la banca.
Va dunque accolta l'osservazione della che ha garantito la reciprocità nella CP_4 capitalizzazione degli interessi creditori e debitori sin dal 01/07/2000, con conseguente esclusione della capitalizzazione soltanto fino a tale data, e non fino al 16/06/2005.
3. In merito alla CMS la condizione di reciprocità è stata applicata dalla essa CP_4 risulta espressamente pattuita, e quindi determinata nella misura dello 0,125% trimestrale.
L'eccezione di nullità per mancanza di causa risulta manifestamente infondata, trattandosi della remunerazione di un servizio richiesto dal correntista, ovvero lo scoperto di conto, a fronte del relativo onere della che deve approntare i mezzi per farvi CP_4 fronte (cfr. Cass. 870/2006)
4. Quanto alla dedotta applicazione di interessi usurari, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che “Al riguardo, è stato affermato che le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile;
tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio lura novít curia, trattandosi di atti amministrativi (Cass., n. 8883/2020; Cass. n. 2661/20, su una questione analoga in tema di conoscenza delle norme dei piani regolatori e regolamenti comunali in ordine alle distanze edilizie quali prescrizioni integrative delle norme del c.c.)” (Cass. 29240/2021); no può pertanto essere condivisa l'ordinanza istruttoria del 13/10/2019, che ha ritenuto di non dover “affrontare il profilo dell'usura, in difetto di idonea allegazione sul punto:
8 parte opponente non ha indicato in quali periodi la banca ha posto in essere il dedotto sforamento, né ha prodotto( o semplicemente allegato) i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi. La mancanza di tali decreti, in punto di allegazione e di prova, preclude ogni indagine istruttoria, in quanto gli stessi hanno natura di atti amministrativi per cui, rispetto ad essi, non opera il principio iura novit curia e la parte che deduce l' usurarietà ha l' onere di produrre( o quanto meno allegare) i medesimi in giudizio…”.
5. Dovendosi procedere ad un supplemento di istruttoria, la regolamentazione delle spese di giudizio va riservata al definitivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 955/2014 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, limitatamente al periodo 26/05/1998 – 30/06/2000;
2) rigetta le eccezioni di nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto;
3) dispone per la prosecuzione come da separata ordinanza;
4) riserva la regolamentazione delle spese di giudizio al definitivo.
Patti, 03/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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