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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei
Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 181/24 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 706/2023, pubbl. il 17/08/2023, resa dal
Tribunale di Vallo della Lucania
TRA
, in proprio e in qualità di erede di , Parte_1 _1
, e , in Controparte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'avv. _1
Daniele D'Aiuto
Appellanti
E
nella qualità di cessionaria del credito Controparte_2 della e per essa la Controparte_3 mandataria CP_4
Appellata- contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 706/2023, pubbl. il 17/08/2023, il Tribunale di Vallo della Lucania -definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_4
1 rappresentante p.t., nei confronti di e Parte_1 Per_1
, deceduta in corso di causa, nonché di ,
[...] Controparte_1
e , costituitisi in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, ha così _1 statuito:
- dichiara inefficace ex artt. 2901 e ss. c.c., nei confronti di
[...]
CP_5
l'atto rogato fondo patrimoniale con atto stipulato a rogito del
[...]
Notaio Dott. numero di repertorio n. 17474, Persona_2 raccolta n. 11583;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa;
- dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR. II. il quale provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo su iniziativa della parte interessata.”
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in Parte_1 proprio e in qualità di erede di , , _1 Controparte_1
e , in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Per_1
, hanno proposto appello avverso la menzionata sentenza,
[...] formulando tre motivi di gravame, così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adita, in accoglimento dell'appello proposto, 1) riformare integralmente la sentenza N. 706/23, resa dal Tribunale di Vallo della
Lucania, Giudice dott. Esposito, pubblicata in data 17.08.23, con cui il Giudice di primo grado ha dichiarato inefficace ex artt. 2901 e ss.
c.c. il fondo patrimoniale con atto stipulato a rogito del Notaio Dott.
, numero di repertorio n. 17474, raccolta n. 11583; Persona_2
e per l'effetto 2) rigettare, nel merito e in via principale, la domanda di revocatoria proposta in quanto inammissibile ed infondata per i motivi sopra riassunti;
3) in via gradata pronunciarsi per
l'improcedibilità ed inammissibilità dell'azione per intervenuta
2 cessazione della materia del contendere, essendo cessato il fondo patrimoniale per effetto dell'articolo 171 c.c. a causa del decesso del coniuge disponente sig.ra ; 4) Vittoria di spese e _1 compensi del secondo grado di giudizio”.
Nessuno si è costituito per la cessionaria del Controparte_2 credito della banca attrice, e per essa la costituitasi CP_4 nel giudizio di primo grado quale sua mandataria.
All'udienza del 6.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
cessionaria del credito della CP_2 Parte_4
non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della
[...] citazione eseguita nei confronti del difensore della mandataria
CP_4
Con i primi due motivi di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere omesso il Tribunale l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, processuale e sostanziale, della società e per non avere rilevato la carenza di difetto di CP_4 legittimazione attiva in capo alla cessionaria a proseguire il giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. in difetto di trasferimento espresso della relativa azione.
Espongono che la causa, interrotta dopo il decesso di , _1 veniva riassunta dalla società nella qualità di CP_4 acquirente del credito vantato dalla la Parte_4 quale, a comprova della titolarità del credito, produceva il mero estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in cui sarebbe stata compresa l'operazione di cessione del credito.
Contestano gli appellanti l'idoneità di detto avviso a dimostrare l'inclusione del credito della cedente, posto a fondamento della domanda di inefficacia, in quelli oggetto dell'operazione di trasferimento in blocco.
3 Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha accolto la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in conseguenza dello scioglimento del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 171 c.c., oggetto dell'azione revocatoria proposta, a seguito del decesso della convenuta (che aveva occasionato, in data 23.03.2021, _1
l'interruzione del giudizio, poi riassunto dalla Controparte_6 con ricorso depositato in data 17.6.2021).
[...]
L'impugnazione può essere delibata in rapporto alla predetta censura in considerazione del principio della ragione più liquida, per la quale la domanda può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 Cost., per dover risultare la tutela giurisdizionale effettiva e spedita (Cass. n. 26242-3/2014).
Il motivo è fondato.
Pacifico in causa che nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il decesso di che, unitamente al coniuge _1
, aveva conferito nel fondo patrimoniale tutti i beni Parte_1 facenti parte della comunione legale, ad avviso di questa Corte, non
è affatto condivisibile l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dai convenuti;
il giudice di primo grado, così decidendo, ha fatto applicazione di un principio giurisprudenziale
(tratto da Cass. n. 25862 2020) che non si attaglia alla fattispecie in esame, in quanto enunciato con riferimento alla diversa fattispecie di una azione revocatoria promossa dal creditore avverso un atto di trasferimento immobiliare compiuto dal debitore in favore della propria moglie, cui aveva fatto seguito, nelle more del giudizio e durante il procedimento per la cessazione degli effetti civili del
4 matrimonio, la retrocessione del bene nel patrimonio dell'ex coniuge debitore.
Nel caso in esame, invece, la domanda di revocatoria ha avuto ad oggetto la costituzione del fondo patrimoniale che, a norma dell'art. 171 c.c., termina “a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio". Di conseguenza, poiché a norma dell'art. 149 c.c. la morte di uno dei coniugi è causa tipica dello scioglimento del matrimonio, qualora il fondo patrimoniale abbia ad oggetto la proprietà di beni spettanti in tutto o in parte al coniuge defunto, detto evento determina la cessazione del vincolo.
Nella fattispecie, dunque, il sopravvenuto decesso della Barone, determinando lo scioglimento di diritto del fondo oggetto di impugnazione, non sussistendo cause di ultrattività degli effetti del fondo ai sensi dell'art. 171, comma 2, c.c., costituisce circostanza che ha determinato il venir meno dell'interesse ad agire dell'originaria attrice stante la cessazione degli effetti dell'atto ritenuto dall'istituto bancario attore lesivo delle proprie pretese creditorie (v. Cass. n.
23627/2023).
Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo venuto meno ogni interesse giuridicamente rilevante, concreto ed attuale, ad una pronuncia giudiziale in ordine alla dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale e, in generale, alle questioni controverse.
Invero la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
trattasi di una pronuncia che può e deve essere adottata
- eventualmente anche d'ufficio e nel giudizio di appello (tra le altre,
Cass. n. 10728/2017) - senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste
5 ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza
(Cass. 19568/2017 ed altre decisioni richiamate in motivazione).
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dovendosi provvedere alla statuizione sulle spese di entrambi i gradi in forza del principio della soccombenza virtuale, il complessivo esito del giudizio consente di compensarle integralmente tra le parti in causa stante l'originaria fondatezza della domanda, ritenuta dal primo giudice con argomentazioni non censurate dagli appellanti, e l'esito vittorioso del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, 3 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
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