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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai IGnori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1159/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Co- Parte_1
langelo del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Via Muzio Clementi
n. 18, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata nel giudi- zio di primo grado;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amilcare Controparte_1
Lauria ed Elvio Fortuna del Foro di Teramo, con studio in Teramo, Corso S.
Giorgio n. 79, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in forza di procura in calce alla comparsa di Email_1
costituzione in appello;
APPELLATA
NONCHE' in persona legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore De Francesco del Fo- ro di Roma ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, via dei Giardini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Carlo Peretti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA in persona del legale rappresentan- TE
te pro tempore;
Controparte_4 CP_5
e , queste ultime in qualità di
[...] Controparte_6 eredi di tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Persona_1
Salvi del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 40/E, in virtù delle rispettive procure in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude: “Voglia l'ecc.ma Corte D'Appello adita contrariis rejectis così decidere: 1) Ritenere e dichiarare l'appello fondato e conseguen- temente dichiarare nulla e/o annullare l'Ordinanza (o decreto come definito dalla Cancelleria) emessa e depositata in data 21.06.2023,(notificata il
17/10/2023) dal Tribunale di Teramo con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 307, c.p.c., l'intervenuta estinzione del giudizio n. R.G. 3386/2014 e di conseguenza rimettere gli atti di causa al Tribunale;
Nel caso in cui la Corte dovesse decidere la causa nel merito: 2) accertare e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa, consistito nel distaccamento del ramo di cui in narra- tiva, è dovuto ad assoluta carenza di manutenzione e custodia dello stesso, ex art. 2051 c.c., da parte delle sigg.re , Controparte_1 Parte_2
[..
, e 3) accertare e dichiarare che il nocumento subito Persona_1 dalla sig.ra è stato integralmente generato da tale evento;
4) con- Parte_1
seguentemente condannare, in solido tra loro, , CP_1 CP_4
e e , nella qualità di eredi di
[...] Controparte_5 Controparte_6
all'integrale ristoro di tutti i danni subiti dall'esponente Persona_1
per le causali di cui in narrativa, nella misura che risulterà di giustizia, oltre
2 alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo, atteso che, per quanto attiene il danno non patrimoniale, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto privi di contenuto economico, la quantificazione dello stesso non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.); diversamente, circa le altre voci di danno, nella misura che emergerà in corso di causa e che l'On.le Giudican- te riterrà di giustizia;
5) Condannare gli appellati in solido al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio, distraendo in favore degli avv.ti
Maurizio Colangelo”.
L'appellata così conclude: “a) Respingere ogni domanda o proposta CP_1
nei confronti della signora perché infondata in fatto e in Controparte_1
diritto, sia per la evidente lesione ai diritti di difesa per la mancata convoca- zione del proprio perito di parte, e sia perché il fatto è da considerarsi cagio- nato dal caso fortuito per la eccezionalità e imprevedibilità dell'evento e per la condotta della stessa danneggiata;
b) In via subordinata ritenere comunque come concorrente nella causazione dell'evento la condotta imprudente della danneggiata quanto meno ai sensi dell'art. 1227 cc;
c) In via ulteriormente su- bordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal- la signora , condannare la a manlevare e Parte_1 CP_2
tenere indenne la signora da ogni pronunzia e da ogni Controparte_1
condanna che fosse in suo danno richiesta e pronunziata;
d) Con vittoria di spese e onorari di lite”.
L'appellata così conclude: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_7
d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: A) In via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra avverso il decreto reso dal Tribunale Civile di Te- Parte_1
ramo, Giudice dott.ssa Sabrina Cignini (R.G. 3386/2014), in data 21.06.23, comunicato in pari data, notificato in data 17.10.23, per violazione dell'onere
3 di specificità dei motivi di appello;
B) Sull'appello proposto: 1) rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso il decreto reso dal Parte_1
Tribunale Civile di Teramo, Giudice dott.ssa Sabrina Cignini (R.G.
3386/2014), in data 21.06.23, comunicato in pari data, notificato in data
17.10.23, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata;
C) In via subordinata, incidentalmente e comunque: 1) senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di manleva e garanzia spiegata dalla sig.ra
[...]
nei confronti della per assen- Controparte_1 Controparte_2
za di presupposti e requisiti, quale diretta conseguenza della manifesta infon- datezza ed inconsistenza probatoria della domanda principale avanzata da par- te attrice e l'assenza di sinistro a carico della propria assicurata;
2) rigettare, per l'effetto la domanda di manleva avanzata dalla sig.ra Controparte_1
nei confronti della 3) In via subordinata, Controparte_2
senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice: a) accertare e dichiara- re il concorso di colpa della stessa sig.ra nel denunciato Parte_1
sinistro, ai sensi degli artt. 2051 e/o 1227 c.c.; b) escludere e/o ridurre per l'effetto l'eventuale risarcimento riconosciuto alla sig.ra Parte_1 in proporzione all'incidenza causale del comportamento e del grado di re- sponsabilità alla medesima ascrivibili nell'evento de quo, con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione oltreché di tutte le spese non provate e, comunque, con esclusione di quelle sostenute senza avvalersi del Sistema Sa- nitario Nazionale;
c) rigettare comunque le domande tutte come promosse dalla sig.ra e/o da qualsivoglia controparte nei confronti Controparte_1
della in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_2
ed allo stato non provate. 4) In via ulteriormente subordinata, senza che ciò comporti alcuna accettazione del contraddittorio: a) nella denegata e non cre- duta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e del dirit-
4 to della sig.ra ad essere manlevata e garantita dalla Controparte_1 [...]
in forza delle polizze 1100514 e n. 1100515, ac- Controparte_8
certare e dichiarare la Compagnia tenuta ad indennizzare la stessa, nei limiti ed in proporzione dei massimali di polizza, per quell'ammontare effettiva- mente provato all'esito del giudizio, avendo riguardo all'accertamento della responsabilità esclusiva e/o concorrente nel sinistro delle altre parti convenu- te, senza vincolo di solidarietà con le stesse, nel rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e per gli importi che l'assicurata dimostrerà di aver pagato a parte attrice, escludendo altresì il cumulo di interessi e rivalutazione, attesa la sentenza del 17.02.95 n. 1712 delle Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione, oltreché di tutte le spese non provate e, comunque, con esclusione di quelle sostenute senza avvalersi del;
b) accertare Controparte_9
e dichiarare la in persona del legale rappre- TE
sentante pro tempore, tenuta a manlevare e garantire le sigg.re CP_4
e e/o i loro eredi e/o aventi causa, in forza del
[...] Persona_1
contratto/i assicurativo/i in essere con queste ultime, senza alcun vincolo di solidarietà con la qualora risulteranno fonda- Controparte_2
te, anche parzialmente le avverse domande;
c) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e del diritto del- la sig.ra ad essere manlevata e garantita dalla Controparte_1 [...]
in forza delle polizze 1100514 e n. 1100515, accertare e Controparte_2
dichiarare la Compagnia tenuta ad indennizzare la stessa, per quella somma che, ai sensi dell'art. 1910 c.c., risulterà proporzionalmente dovuta, tenuto conto dei contratti stipulati, per i medesimi rischi ed i medesimi beni, dalla sig.ra con la e dalle Controparte_1 Controparte_2
sigg.re e con la Controparte_4 Persona_1 Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro tempore;
il tutto con
[...]
esclusione di qualsivoglia solidarietà tra gli assicuratori. d) nella denegata ipo- tesi in cui venisse riconosciuto il diritto della sig.ra ad es- Controparte_1
5 sere indennizzata dalla Compagnia in forza delle polizze 1100514 e n.
1100515, escludere, ai sensi dell'art. 51 – Settore D – “Responsabilità Civile
Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, tutte le spese di lite de- rivanti dalla autonoma e discrezionale decisione dell'assicurata sig.ra
[...]
di costituirsi in giudizio a mezzo di propri difensori. 5) In via Parte_3
istruttoria: a) ammettere le deduzioni, richieste e produzioni documentali tutte come indicate, formulate ed allegate nel giudizio di primo grado, qui da in- tendersi integralmente ripetute. D) In ordine alle spese di giudizio: 1) con vit- toria di spese, anche forfetarie, e compenso per la prestazione-attività profes- sionale, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge, dei due gradi di giudizio”.
Gli appellati Controparte_11 Controparte_4 CP_12
e così concludono: “Voglia l'Ecc.ma Corte
[...] Controparte_6
d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto dalla
IG.ra siccome inammissibile, anche ai sensi per gli ef- Parte_1 fetti di cui all'art. 342 c.p.c., e, comunque, siccome infondato in fatto ed in di- ritto, confermando integralmente la decisione impugnata;
in via subordinata ed incidentale, senza che ciò comporti acquiescenza ed accettazione del con- traddittorio, con deferente riserva di gravame, in via istruttoria, ammettere le produzioni documentali e le richieste di prova formulate in primo grado, così come ripetute e trascritte in comparsa di risposta in sede di appello, sulle quali il Giudice a quo ancora non si era pronunciato prima della decisione di estin- zione, e, nel merito, rigettare ogni domanda così come formulata nel presente giudizio dall'attrice/appellante, IG.ra , e da chiunque al- Parte_1
tro, contro i convenuti/chiamati in causa/appellati TE
, e , que-
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
sti ultimi due quali eredi di siccome nulla, inammissibile Persona_1
e, comunque, siccome infondata in fatto ed in diritto, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio ed in fase di impugnazione;
c) condannare, per l'effetto, la medesima
6 attrice/appellante al pagamento, in favore degli appellati _1
, e ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
questi ultimi due quali eredi di delle spese, anche forfetta- Persona_1
rie, e competenze del primo e del secondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge;
d) in via ulteriormente subordinata, unicamente per scrupolo e tuziorismo difensivo e con espressa riserva di gravame, riconoscere e di- chiarare che, in ogni caso, le pretese avversarie risultano infondate ed eccessi- ve, anche in base al disposto dell'art. 1227 c.c. ed al concorso di colpa della
IG.ra , per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le di- Parte_1
fese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio ed in fase di impugna- zione, e che, comunque, le convenute IGg.re e Controparte_4
(per quest'ultima i suoi eredi e Persona_1 Controparte_5 [...]
) possono essere chiamate a rispondere solo ed esclusivamente Controparte_14
in misura corrispondente alla loro rispettiva quota di proprietà, pari a ¼ cia- scuna (in totale ½, ovvero 50%, precisamente: ¼ a carico di Per_1 CP_4
e ¼ da ripartire, un 1/8 ciascuno, a carico di e
[...] Controparte_5 [...]
, questi ultimi due quali eredi di , dovendo Controparte_14 Persona_1
essere posto interamente a carico della IG.ra il restante Controparte_1
50%, pari all'ulteriore ½, definendo, in tal modo, i rapporti interni tra le com- proprietarie e tenendo conto, per quanto attiene alle Compagnie di Assicura- zione, in ipotesi di applicazione dell'art. 1910 c.c., della ripartizione propor- zionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. e) in ogni caso, fermo restando che la copertura assicurativa in favore delle IGg.re non è mai stata posta in contestazione, rigettare ogni domanda Per_1
spiegata nel presente giudizio nei confronti della TE
, siccome inammissibile e, comunque, siccome infondata in fatto ed in di-
[...]
ritto, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate dai concludenti nel primo grado di giudizio e ed in fase di impugna- zione;
per l'effetto, condannare l'appellante medesima, IG.ra Pt_1
7 , ed ogni altro al pagamento delle spese, anche forfettarie, e com- Parte_1
petenze della fase di primo grado e della fase di appello in favore dei conclu- denti , , Controparte_11 Controparte_4 Controparte_5
, nelle spiegate qualità”. In via preliminare ed istruttoria, Controparte_6 come detto, si insiste per l'ammissione delle richieste di prova formulate in primo grado, su cui il Giudice non si era ancora pronunciato al momento della declaratoria di estinzione del processo, qui di seguito ripetute: “Nel ribadire le contestazioni mosse avverso la perizia espletata in sede di A.T.P., chiedia- mo che venga disposta CTU volta ad accertare se la caduta del ramo in que- stione sia dipesa dalle inusuali condizioni meteorologiche e dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno del sinistro e nei giorni immediata- mente precedenti ad esso. Chiediamo, inoltre, che il Giudice voglia disporre
e/o ordinare ex art. 210 e 213 c.p.c. alla parte attrice ed all'INPS Sede di Te- ramo l'esibizione per l'acquisizione degli atti relativi alla vicenda infortuni- stica che ha riguardato la IG.ra in conseguenza del si- Parte_1
nistro per cui è causa, con particolare riferimento alla distinta delle presta- zioni economiche erogate in favore della medesima per qualsiasi titolo, anche con riferimento ai trattamenti pensionistici e di invalidità eventualmente rico- nosciuti.”
OGGETTO: appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Teramo depositata il 21.06.2023 e notificata il 17.10.2023, con la quale è stata dichia- rata l'estinzione ex art. 307 c.p.c. del giudizio n. 3386/2014 R.G., avente ad oggetto “lesione personale”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Teramo ha dichiarato, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio di merito, introdotto, a seguito
8 dell'espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo, da nei confronti Parte_1 Controparte_15 CP_16
e volto ad accertare la responsabilità delle convenu-
[...] Persona_1 te in relazione all'evento lesivo occorsole il giorno 10.02.2012 in Cologna
Spiaggia (TE).
1.1 A sostegno delle proprie ragioni, l'originaria attrice deduceva che, nella predetta circostanza, mentre si trovava a percorrere a piedi il viale di accesso alla propria abitazione, veniva travolta da un ramo di pino d'Aleppo, distacca- tosi, da un'altezza di 7/8 metri, da un albero di proprietà delle convenute e aggettante sul suo vialetto, riportando lesioni fisiche diagnosticate in “fratture vertebrali multiple D8, D9, D12, L4, fratture costali multiple emitorace de- stro, frattura sternale”.
Dopo aver proposto il ricorso ex art. 696 c.p.c., finalizzato ad accertare le condizioni biologiche e statiche generali dell'albero in questione, la
, ritenendo sussistere la responsabilità di Parte_1 Controparte_1 [...]
e ai sensi dell'art. 2051 c.c. per carenza CP_4 Persona_1
di manutenzione e custodia dello stesso, introduceva il giudizio di merito, chiedendo la condanna solidale delle convenute al risarcimento dei danni pati- ti – originariamente quantificati, sulla scorta di perizia medico-legale di parte, nel 60% di I.P., con riduzione della capacità lavorativa specifica del 20% – nonché al rimborso delle spese sostenute.
1.2 Si costituiva in giudizio la quale contestava sotto ogni Controparte_1
profilo la domanda attorea ed insisteva per il suo rigetto, deducendo la propria estraneità all'occorso, l'eccezionalità ed imprevedibilità della tempesta di ne- ve che avrebbe cagionato la rottura del ramo di pino, nonché il concorso di colpa della danneggiata;
chiedeva ed otteneva, infine, la chiamata in giudizio della ai fini della manleva. Controparte_7
1.3 Si costituivano altresì e le Controparte_4 Persona_1
quali, con argomentazioni difensive di pari tenore, contestavano ogni addebi-
9 to, dovendosi ricondurre il distaccamento del ramo di pino al caso fortuito rappresentato dall'evento atmosferico, ovvero dalla nevicata eccezionale ed imprevedibile, unita al vento gelido ed alle raffiche di vento, abbattutasi sui luoghi del sinistro, idonea ad escludere la responsabilità del custode;
eccepi- vano, infine, la condotta colposa della stessa attrice, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
1.4 Si costituiva, quindi, la associandosi alle difese Controparte_7
della propria assicurata e chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della stante la sussistenza di un rapporto di coassicurazio- Controparte_11 ne indiretta, per essere quest'ultima assicuratrice delle Per_1
1.5 Costituitasi, la contestava la domanda attorea e si asso- Controparte_11
ciava alle difese già svolte dalle proprie assicurate.
1.6 Instaurato in tal modo il contraddittorio tra le parti, si procedeva all'istruzione della causa tramite prove orali (interpello e prova testi) ed esple- tamento della CTU medico-legale, che riconosceva all'attrice una I.P. pari al
50%, una I.T.A. di gg. 50, una I.T.P. al 75% di gg. 90, una I.T.P. al 50% di gg. 100 e spese mediche congrue per l'importo di € 2.702,02.
1.7 All'udienza del 24.02.2022, fissata per l'esame dell'elaborato peritale, ve- niva dichiarata l'interruzione del processo, atteso il decesso di Per_1
avvenuto il 28.08.2020;
[...]
1.8 L'11.03.2022 la depositava ricorso ex art. 303 c.p.c. per la Parte_1 riassunzione del giudizio ed il Tribunale, fissando l'udienza del 06.10.2022, assegnava termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il 28.04.2022.
1.9 In data 22.04.2022, dopo aver provveduto alla notifica dei predetti atti ai difensori delle parti costituite, la procedeva alla notifica del ri- Parte_1
corso in riassunzione e del decreto di fissazione agli eredi di Parte_4 presso il domicilio del de cuius e l'Unep di Chieti attestava, all'esito del
[...] tentativo effettuato, l'esito negativo della stessa, non avendo rinvenuto nessu-
10 na persona e non avendo a disposizione i nominativi degli eredi al fine di ese- guire la notifica ex art. 140 c.p.c..
1.10 Costituitisi nel giudizio così riassunto, CP_17 CP_4
e eccepivano l'estinzione del giudizio ai sensi
[...] Controparte_11 dell'art. 307 c.p.c., attesa la mancata riassunzione del processo nei confronti degli eredi della deceduta Persona_1
1.11 L'udienza di comparizione fissata per il 06.10.2022 veniva differita d'ufficio al 20.04.2023 e, con istanza depositata in data 16.11.2022, la chiedeva l'autorizzazione al rinnovo della notifica agli eredi del- Parte_1
la parte deceduta, che veniva rigettata con ordinanza datata 19.11.2022, sul rilievo che il rinvio d'ufficio della causa non interferisce in alcun modo con il decorso del termine per la riassunzione.
1.12 All'esito dell'udienza del 20.04.2023, il Tribunale, concesso alle parti termine per note difensive, dichiarava, con ordinanza del 21.06.2023,
l'estinzione del giudizio.
2. La motivazione del provvedimento poggia essenzialmente sul fatto che, a seguito dell'interruzione del giudizio per la morte della convenuta Per_1
la , pur avendo provveduto tempestivamente a rias-
[...] Parte_1
sumere il giudizio, aveva poi omesso di notificare il relativo atto di riassun- zione agli aventi diritto, in quanto l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Chieti non aveva rinvenuto nessuna persona presso l'indirizzo indicato e, non avendo a disposizione il nominativo dell'erede, non aveva potuto eseguire la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Osservava il Tri- bunale che, avendo l'originaria attrice provveduto a notificare l'atto di rias- sunzione agli eredi impersonalmente e collettivamente presso il domicilio del de cuius, nonostante fosse trascorso più di un anno dalla sua morte, tale noti- fica andava ritenuta inesistente e non nulla, con conseguente impossibilità di rinnovo della stessa, come da giurisprudenza di legittimità espressasi sul pun- to.
11 3. Avverso detto provvedimento ha interposto tempestivo appello l'originaria attrice, la quale, formulando le conclusioni in epigrafe trascritte e lamentando un'errata ricostruzione dei fatti e, in ogni caso, la nullità o annullabilità dell'ordinanza, ha censurato la decisione del primo giudice per non aver con- cesso un nuovo termine per la notifica del ricorso per riassunzione e per aver dichiarato l'estinzione del giudizio. A parere della D'TA, il Tribunale, rigettando dapprima l'istanza per la concessione di un nuovo termine per la notifica dell'atto di riassunzione, e statuendo poi l'estinzione del giudizio, sa- rebbe incorso in errore ed avrebbe fondato il proprio ragionamento su un ri- chiamo giurisprudenziale errato e peraltro riferibile a diversa questione (ovve- ro la tardività della riassunzione per mancato rispetto del termine di tre mesi).
Deduce, quindi, richiamando giurisprudenza di legittimità a supporto, che la riassunzione si era perfezionata in quanto effettuata tempestivamente, sicché, essendo stato rispettato il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., il giudicante avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per la notifica, a pre- scindere dalla sua nullità, inesistenza o finanche assenza. Aggiunge che il principio applicato, risalente al 1998, sarebbe ormai superato da altro indiriz- zo, secondo il quale l'erronea individuazione del luogo di notifica non com- porterebbe la radicale inesistenza della notifica, ma solo la nullità della stessa, con conseguente possibilità di sanatoria. Per tali motivazioni, insiste per la nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato, con conseguente re- missione degli atti al primo giudice, non essendo stata conclusa la fase istrut- toria e non avendo le parti precisato le conclusioni. In subordine, insiste per l'accoglimento della propria domanda da parte della Corte, ribadendo le ar- gomentazioni difensive già svolte in primo grado e instando nuovamente
(come già precedentemente richiesto in occasione del deposito del ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c.) per l'integrazione della CTU medico-legale con una valutazione di uno specialista neuropsichiatra ai fini dell'accertamento del danno psichico, oltre alla convocazione a chiarimenti
12 della CTU, dr.ssa , per rispondere al quesito relativo al danno da in- Per_2
capacità lavorativa specifica, richiesto nella misura del 50%.
3.1 Si è costituita insistendo per la conferma Controparte_1 dell'ordinanza e contestando nuovamente la fondatezza della domanda attorea sulla scorta delle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio, rilevando, da ultimo, la mancata convocazione del proprio consulente di parte in occasione del sopralluogo del 15.11.2012.
3.2 Si è altresì costituta la quale, eccepita prelimi- Controparte_7 narmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne ha con- testato la fondatezza, insistendo per il suo rigetto e per l'integrale conferma del provvedimento impugnato, ribadendo comunque nel merito le argomenta- zioni difensive del primo grado.
3.3 Si sono parimenti costituiti, con unica comparsa di risposta,
[...]
e gli eredi di CP_11 Controparte_4 Persona_1 [...]
e eccependo analogamente Controparte_18 Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed insistendo, nel merito, per la correttezza del provvedimento impugnato e per l'assoluta in- fondatezza del gravame.
4. All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
23.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
SULLE QUESTIONI PRELIMINARI
5.1 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., da alcune delle parti appellate, in quanto – tenuto conto dell'insegnamento di Cass. SS.UU. 27199/2017 – l'atto di citazione presenta in maniera chiara le parti dell'ordinanza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che – ad avviso dell'appellante – evidenziano la
13 fallacia della motivazione spesa dal Tribunale sui singoli punti esposti in ter- mini di motivi di gravame.
5.2 Non appare, poi, superfluo rammentare – come peraltro correttamente evidenziato già dalla stessa appellante – che l'ordinanza con cui il Tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza, di talché la stessa non è soggetta a reclamo, ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, è impugnabile con gli ordinari mezzi e, dunque, allorché sia stata pronunciata in primo grado, come nel caso di specie, con l'appello (Cass. 23997/2019; conf. Cass. 18499/2021).
SULL'ORDINANZA IMPUGNATA
6. Passando alla questione della nullità/annullabilità dell'ordinanza gravata, risulta dagli atti del fascicolo di primo grado e non è contestato dalle parti che:
- la ha provveduto a depositare in data 11.03.2022 il ricorso per Parte_1 la riassunzione ex art. 303 c.p.c., entro il termine di tre mesi dall'interruzione del processo (24.02.2022);
- il Giudice con decreto 28.03.2022 ha fissato l'udienza del 06.10.2022, con- cedendo alla ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto sino al
28.04.2022;
- la ricorrente ha provveduto ritualmente a notificare il ricorso e il decreto in data 31.03.2022 a tutte le altre parti precedentemente costituite, mentre in data
22.04.2022 ha consegnato i predetti atti all'Unep di Chieti, richiedendo la no- tifica “impersonalmente e collettivamente agli eredi di Persona_1 presso l'ultimo domicilio della de cuius sito nel Comune di Chieti, Via della
Liberazione 13, CAP 66100”;
- in data 28.04.2022 l'ufficiale giudiziario ha attestato l'“omessa notifica poi- ché non ho rinvenuto nessuna persona, e non avendo il nominativo dell'erede non è stato possibile eseguire la notifica ex art. 140 c.p.c.”;
14 - in data 16.11.2022, allorché l'udienza di comparizione del 06.10.22 era già stata differita d'ufficio al 20.04.2023, la ha depositato istanza per Parte_1
la concessione di un nuovo termine per il rinnovo della notifica del ricorso e del decreto;
- con provvedimento datato 19.11.2022 il giudice ha rigettato l'istanza, rile- vando che “il rinvio d'ufficio della causa non interferisce in alcun modo con il decorso del termine per la riassunzione del processo interrotto (cfr. Cass. n.
27788/2022)”.
- alla successiva udienza del 20.04.2023 è stata infine dichiarata l'estinzione del giudizio, ravvisandosi la c.d. inattività qualificata della parte onerata alla notifica.
6.1 Secondo l'orientamento consolidato e costante della giurisprudenza in te- ma di riassunzione, il meccanismo per la riattivazione del rapporto processua- le interrotto si realizza distinguendo il momento della rinnovata “editio actio- nis” da quello della “vocatio in ius”, sicché, una volta eseguito tempestiva- mente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di cui all'art. 305 c.p.c. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il cor- retto ripristino del contraddittorio. Ne consegue che, ove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia viziata o inesistente,
l'assegnazione di un ulteriore termine da parte del giudice per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento prescindono dal ri- spetto delle indicazioni di cui all'art. 305 c.p.c. rispondendo alla sola necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”, senza che siano estensibili i principi applicabili per il ricorso in appello nel rito del lavo- ro e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – che, alla stre- gua del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 comma 2
Cost., postulano che la notificazione avvenga nei termini di legge senza pos- sibilità per il giudice di assegnare un termine per la rinnovazione – risponden-
15 do la situazione ad una differente “ratio legis” (Cass. 10016/2011; in senso analogo Cass. 7180/2022).
È stato così ulteriormente chiarito che la riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva e integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudi- zio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., di talché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sia viziata o inesistente, o co- munque non sia stata correttamente compiuta per erronea o incerta individua- zione del suo destinatario, ovvero per mancata indicazione del destinatario tra i soggetti ai quali effettuare la notificazione, il giudice deve ordinarne la rin- novazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo (Cass. 2446/2014).
Da quanto sopra, consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla rias- sunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di ordinare (anche qualora sia già decorso il diverso termine di cui all'art. 305
c.p.c.) la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., assegnando alla parte un ulteriore termine, necessariamen- te perentorio, per il compimento di tale adempimento (Cass. SU 14854/2006;
Cass. 21869/2013; Cass. 11260/2011; Cass. 1900/2011). Solo il mancato ri- spetto del termine per la rinnovazione della notifica determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma
3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (Cass. 2526/2021; Cass.
6921/2019; Cass. 9819/2018; Cass. 6755/2016; Cass. 26846/2006; Cass.
37/2001; Cass. Sez. Lav. 3269/2021).
In altri e più semplici termini, al verificarsi di una causa d'interruzione del processo, dunque, il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice;
è, inoltre, perentorio
16 solo il termine fissato dal giudice che rilevi l'omessa notifica (o un vizio comportante l'inesistenza della stessa) dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, il cui mancato rispetto determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto delle norme innanzi richiamate.
6.2 Nel caso di specie, i principi sopra evidenziati sono stati tralasciati dal giudice di prime cure.
6.3 Ed invero, tenuto conto che la aveva certamente rispettato il Parte_1
termine per il deposito del ricorso per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. (effet- tuato l'11.03.2022, dopo 15 giorni dalla dichiarata interruzione), il Tribunale, una volta preso atto che la notifica agli eredi della defunta Persona_1
non era andata a buon fine, in quanto eseguita (erroneamente, sebbene entro il termine concesso) impersonalmente e collettivamente presso il domicilio del de cuius nonostante fosse trascorso più di un anno dal decesso, avrebbe dovu- to concedere un nuovo termine (in tal caso perentorio) per il rinnovo della stessa, viepiù in considerazione dell'istanza a tal uopo depositata dall'originaria attrice in data 16.11.2022, peraltro ribadita alla prima udienza di comparizione successiva alla riassunzione del 20.04.2023.
6.4 E a nulla rileva né la tipologia del vizio che ha inficiato la notifica (atteso che, per quanto sopra riportato, la Suprema Corte non distingue tra nullità, inesistenza e finanche omissione della stessa), né il fatto che l'istanza di rin- novo è stata avanzata dopo la scadenza del primo termine concesso per la no- tifica (non trattandosi di termine perentorio) o dopo il decorso del termine di cui all'art. 305 c.p.c. (finalizzato unicamente a riattivare il processo interrot- to), poiché l'assegnazione di un ulteriore termine da parte del giudice per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento “pre- scindono dal rispetto delle indicazioni di cui all'art. 305 c.p.c. rispondendo al- la sola necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius””.
17 6.5 Omettendo tale rilievo e non ordinando il rinnovo della notifica, il primo giudice ha così illegittimamente dichiarato l'estinzione del giudizio, il che impone, in questa sede, la revoca dell'ordinanza impugnata.
SUL MERITO DELLA DOMANDA
7. Posto quanto sopra, l'appello va ora delibato nel merito – dovendo ritenersi la causa adeguatamente istruita, come verrà specificato nel prosieguo – alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 149/2022, il quale, soppri- mendo il secondo comma dell'art. 354 c.p.c., ha così eliminato, tra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, la riforma della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'estinzione del processo.
7.1 Orbene, in primis, occorre qualificare la domanda avanzata dalla ai sensi dell'art. 2051 c.c., in considerazione del thema deciden- Parte_1 dum e della espressa formulazione in tal senso dell'originaria attrice.
Ai sensi della norma sopra richiamata, incombe sul danneggiato la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia, men- tre incombe sul custode l'onere di dimostrare che l'evento si è verificato per caso fortuito.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “a carico del soggetto dan- neggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile” (Cass. Civ. sez. III, 18518/2024), specificando ulteriormente che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficien- te, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'o- nere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto natu- rale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevita- bilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ. sez. un. 29403/2022).
18 SULL'AN DEBEATUR
7.2 Passando, dunque, all'analisi dei presupposti di fatto del caso che occupa, deve in primo luogo ritenersi indiscusso ed incontestato che la custodia dell'albero, dal quale si distaccò il ramo che colpì la , appartenga Parte_1
alle odierne appellate ed eredi di CP_1 Controparte_4 Per_1
insistendo lo stesso su terreno di loro comproprietà.
[...]
7.3 Quanto alla dinamica del fatto, non può esservi alcun dubbio che, effetti- vamente, il giorno 10 febbraio 2012, approssimativamente alle ore 16:00, la fu travolta da un ramo di pino, distaccatosi dal tronco, mentre Parte_1
stava percorrendo la strada di accesso alla sua abitazione, come acclarato dal- le testimonianze rese in primo grado (cfr. in particolare dichiarazioni di Tes_1 all'udienza del 17.07.2017 – “La mattina del giorno 10 febbraio 2012
[...]
era nevicato e ricordo che, nel primo pomeriggio, dato che era smesso di ne- vicare, la sig.ra decise di uscire per andare a fare la spesa al Parte_1
supermercato (potevano essere circa le ore 16.00; ricordo che era ancora giorno). Dopo circa tre quarti d'ora è arrivata una telefonata da parte della
con la quale quest'ultima con voce sofferente mi chiedeva soc- Parte_1 corso, dicendomi “aiutami, sto morendo” e aggiungendo che era sul vialetto di accesso alla nostra abitazione. Uscito di corsa, noto la macchina di due conoscenti (tali e ) che erano scesi dalla macchina per sposta- Per_3 Per_4
re il ramo caduto in mezzo alla strada e solo una volta scesi si erano accorti che la sig.ra era rimasta intrappolata sotto il ramo. Ricordo che Parte_1 il sig. chiamò l'ambulanza mentre io cercavo di prestare soccorso alla Per_3 sig.ra ” – e di all'udienza del 22.01.2018: “Ricor- Parte_1 Parte_5 do che nell'occasione scesi dalla macchina per tentare di spostare i rami per poi passare e, una volta avvicinatomi al mucchio di rami udii una voca che veniva dal di sotto e che chiedeva aiuto. Spostai i rami e vidi che c'era la sig.ra rimasta intrappolata sotto i rami. Provai a prestarle aiuto Parte_1
ma da solo non era possibile, così chiamai il sig. al telefono, il Tes_2
19 quale non essendo in casa, mi mandò il figlio con tale CP_19 Persona_5
che sopraggiunsero di lì a poco. Dopo poco arrivò anche l'ambulanza.
[...]
Tutti insieme a poco a poco riuscimmo a tirare fuori la signora da sotto i ra- mi”).
La CTU medico-legale a firma della dr.ssa ha poi accertato che “Si Per_2
può affermare che esiste nesso causale tra quadro patologico lamentato dalla periziata ed evento lesivo di cui si tratta, essendo adeguatamente soddisfatti i criteri medico-legali di idoneità lesiva dell'evento traumatico, tipologia della lesione, cronologia degli eventi”.
Alla luce di detti elementi, deve dunque ritenersi provato sia il verificarsi dell'evento dannoso, sia il suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
7.4 Resta a questo punto da valutare la sussistenza del caso fortuito, poten- zialmente idoneo ad escludere la responsabilità dei custodi.
Sin dal principio, infatti, le originarie convenute e le terze chiamate in causa hanno eccepito che la caduta del ramo era ascrivibile ad un evento ecceziona- le, atteso che, all'epoca del sinistro, l'Italia, ed in particolare l'Abruzzo, fu in- vestita da una tempesta di neve (c.d. blizzard), da considerarsi imprevedibile, rilevando ulteriormente una volontaria esposizione al rischio da parte della stessa , che si sarebbe incautamente avventurata all'esterno nono- Parte_1
stante le avverse condizioni meteo.
7.4.1 Quanto al primo profilo (eccezionalità dell'evento), risulta per tabulas
(cfr. doc. 7 prodotto da che il periodo compreso tra il 1° e CP_17
il 12 febbraio 2012 fu contraddistinto da una serie di perturbazioni che hanno interessato l'intera penisola italiana ed in particolare le regioni del versante adriatico, apportando abbondanti e diffuse nevicate fino al livello del mare.
L'intero periodo è stato caratterizzato da instabilità diffusa sull'Abruzzo, con nevicate che hanno interessato tutto il territorio regionale e temperature al di sotto della media del periodo, soprattutto sul settore costiero. Gli eventi di maggiore intensità, che apportarono quantitativi molto rilevanti di precipita-
20 zione nevosa, si verificarono il 3 ed il 10 febbraio e, con particolare riguardo a quest'ultimo, i fenomeni più intensi si verificarono principalmente sulle pro- vince di Teramo e Pescara.
Durante tale periodo, inoltre, furono emanati - pressoché quotidianamente - avvisi nazionali di condizioni meteo avverse da parte del Dipartimento della
Protezione Civile.
Detti elementi consentono di ritenere che le custodi aves- Parte_6 sero avuto per tempo piena conoscenza dell'evento, pur eccezionale, sì da non poterglisi più attribuire il carattere dell'imprevedibilità e che avessero avuto anche il potere di evitarlo, vieppiù se si considera che il sinistro per cui è cau- sa si verificò sostanzialmente verso la fine del periodo di instabilità che stava colpendo l'Abruzzo (10 febbraio). Le nevicate e le avverse condizioni meteo, difatti, imperversavano già da diversi giorni (dal 1° febbraio), di talché, non potendosi parlare di eccezionale evento atmosferico repentino, i proprietari di immobili o alberi aggettanti su strade aperte al transito (come nel caso di spe- cie) avevano avuto tutto il tempo di rendersi conto della situazione di poten- ziale pericolo costituita dai possibili accumuli di neve sugli alberi e sui tetti e di attivarsi per evitarli o comunque per evitare distacchi di blocchi di neve o, per l'appunto, di rami, appesantiti dal peso della neve caduta.
Nel caso che ci occupa, peraltro, il probabile o possibile distacco del ramo doveva ritenersi pienamente prevedibile anche alla luce delle condizioni in cui versava il pino d'Aleppo in questione.
I testi e difatti, hanno riferito che alcuni mesi prima del sini- Tes_1 Tes_2
stro si era già verificata la caduta di un altro ramo sul vialetto, tanto da non poter uscire con la macchina, e di aver sollecitato i proprietari a procedere alla manutenzione dell'albero.
Già questo costituisce elemento idoneo a giustificare l'imputazione della re- sponsabilità al custode.
21 Per altro verso, in sede di ATP, il CTU ha evidenziato che Persona_6
l'esemplare in parola “ha una conformazione della chioma molto irregolare
… sono evidenti sia uno sbilanciamento dal baricentro dell'albero sia uno sviluppo limitato in altezza rispetto agli altri esemplari che presentano un portamento più corretto. Il tronco è fortemente inclinato verso ovest … e la branca rimossa ... dalla quale si è distaccato il ramo era evidentemente spor- gente sulla stradina dove poi è avvenuto l'incidente. … Precedentemente all'accaduto lo sbilanciamento avveniva su entrambe i lati causando un so- vraccarico verso l'esterno delle due branche principali”. Ha poi aggiunto, in merito al ramo caduto (sul quale nessuno dei consulenti di parte presenti in sede di sopralluogo ha eccepito alcunché), che “si è potuto osservare la pre- senza di deformazioni dello sviluppo, in particolare, a breve distanza dalla frattura, è presente una netta piegatura del ramo (ginocchiatura) con presen- za di fessure dovute all'inclusione della corteccia. … La branca nel suo com- plesso presenta diversi punti di debolezza dovuti a presenza di legno devita- lizzato. Sono presenti diversi monconi di rami secchi già precipitati a testi- monianza di una ridotta capacità meccanica di tutta la parte in esame”. Ed ancora: “il pino d'Aleppo mal sopporta le nevicate, giacché i rami del pino vanno soggetti a diffuse stroncature, specie nei soggetti adulti, per la scarsa resistenza al peso della neve… l'albero, in età matura, presenta un portamen- to della chioma decisamente squilibrato che grava sulle due branche primarie sbilanciate rispetto all'asse principale. La branca rimossa da cui si è distac- cato il ramo presenta una condizione particolarmente compromessa e, come spiegato in precedenza, sia la deformazione del ramo distaccato, sia la pre- senza di materiale legnoso degenerato hanno reso particolarmente fragile la struttura”, affermando, in conclusione che “una condizione vegetativa più oculata dell'albero tesa a restituire una maggiore stabilità in tutte le sue parti avrebbe quantomeno ridotto il rischio di schianti”.
22 In proposito, l'appellata ha eccepito la non opponibilità ai suoi danni CP_1 della CTU non risultando che l'esperto avesse convocato per il sopralluogo il proprio CTP Ing. nominato in sede di conferimento dell'incarico. CP_20
Resta il fatto che il suo difensore era stato formalmente convocato dal CTU e quindi, era stato assicurato il contraddittorio sotto il profilo processuale: que- sti non è comparso e quindi non ha fatto rilevare alcunché in proposito.
Si consideri, poi, che quella a cui il ctp è mancato era attività meramente co- noscitiva (mero esame della pianta), che anch'egli avrebbe potuto liberamen- te effettuare mentre non risulta neppure che abbia proposto osservazioni alla
CTU.
Per tutto quanto sopra, deve dunque escludersi la sussistenza del caso fortuito da evento naturale.
7.4.2 Quanto alla dedotta colpa concorrente o esclusiva della danneggiata, va evidenziato che:
a) risulta comprovato che il vialetto percorso nell'occasione dalla Parte_1 era, all'epoca, l'unica via di accesso alla sua abitazione, risultando impratica- bile il cancello sulla spiaggia, attesa la presenza di tronchi e detriti portati dal mare e le condizioni del mare in tempesta (cfr. testimonianze di Tes_1 Tes_3
e ; Tes_2
b) risulta parimenti comprovato che, al momento dei fatti, non stava nevican- do, sul vialetto erano presenti 10-15 cm di neve e che le strade erano comun- que praticabili e percorribili anche in automobile (cfr. interpello e testimo- nianza di;
Tes_2
c) non è stato provato specificamente che l'accumulo di neve sugli alberi fos- se visibile e comunque percepibile come pericolo dall'appellante.
Detti elementi inducono ad escludere una qualsivoglia responsabilità della
, alla quale non può essere mosso alcun rimprovero, se si conside- Parte_1
ra che era uscita per provvedere a proprie necessità personali (stava recandosi a fare la spesa), percorrendo l'unico vialetto di accesso alla propria abitazione
23 e che non vi è prova – al di là della diramazione di allerte meteo e della chiu- sura degli uffici dell'Agenzia delle Entrate – che fossero stati adottati provve- dimenti comunali di chiusura di strade o quant'altro. D'altronde, esigere un comportamento diverso da parte della danneggiata significherebbe obbligarla
– illogicamente e finanche illegittimamente – o a non poter uscire affatto dalla propria abitazione, o ad intraprendere percorsi alternativi, esponendola a ri- schi diversi ed anche maggiori.
Per quanto sopra, in conclusione, l'esclusiva responsabilità dell'occorso deve essere ascritta alle custodi e comproprietarie dell'albero, vale a dire
[...]
ed eredi di CP_21 Controparte_4 Persona_1
SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI
8. Così riscontrato l'accertamento di responsabilità, si può ora passare alla in- dividuazione delle voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie.
8.1 Preliminarmente, va chiarito che non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla e finalizzata ad integrare la già espletata CTU Parte_1
medico-legale mediante l'accertamento del danno psichico, poiché accompa- gnata da una mera relazione di parte – peraltro sopraggiunta a notevole di- stanza di tempo (15.02.2022) dai fatti di causa – che, come noto, va valutata alla stregua di un'allegazione difensiva;
la stessa, inoltre, non risulta suffraga- ta da idonea certificazione medica, rinvenendosi nella cartella clinica in atti unicamente un certificato del 27.09.2012 non seguito da ulteriori prescrizioni di sorta relative a diagnosi o prescrizione di eventuali farmaci, il che porta a ritenere l'istanza avanzata dall'odierna appellante del tutto esplorativa e defa- tigatoria, anche in considerazione del fatto che, in sede di osservazioni alla
CTU espletata in primo grado, il CTP di parte attrice nulla osservava al ri- guardo.
8.2 Ciò posto, ritiene il Collegio di dover condividere in toto la relazione di consulenza in atti, che qui deve intendersi richiamata e trascritta nell'apprezzamento del metodo analitico utilizzato dal tecnico nominato e
24 dell'estrema chiarezza espositiva, dovendosi sottolineare come la condizione psichica della paziente sia stata valutata dal CTU, che dà atto dell'abbassamento del tono dell'umore e del disturbo dell'adattamento quali esiti permanenti delle lesioni, tant'è che le ha riconosciuto una percentuale di invalidità permanente molto elevata (50%)
Ed invero, il consulente, esaminata la documentazione medica in atti, visitata la perizianda e ripercorso l'iter clinico e terapeutico della medesima, ha rile- vato che alla , in conseguenza dell'occorso per cui è cau- Parte_1 sa, sono derivate lesioni consistite in “TRAUMA CONTUSIVO DORSALE con
FRATTURE VERTE-BRALI : C6-C7 processi spinosi, D6 microfrattura, D7 trans-somatica, D8 con distacco muro ant,D9-D12 con distacco muro post,
D10 attraverso l'istmo, L4 terzo sup soma, FRATTURA STERNALE,
FRATTURA SPINA SCAPOLARE DX, FRATTURE COSTALI 4° 5° 6° ,
CONTUSIONE POL-MONARE LOBO APICALE DX con minimo enfisema sottocutaneo parete toracica post e minimo pneumotorace bilaterale,
EMATOMA MEDIASTI-NICO POSTERIORE con conseguente necessita' di terapia chirurgica. La periziata e' stata infatti sottoposta ad interventi di :
STABILIZZAZIONE DI D12 (D11-L1) - OSTEOPLASTICA TRANS
PEDUNCOLARE IN D8 E D9 E CIFOPLASTICA MECCANICA IN L4
BILATERALE - OSTEOSINTESI CO-STALI CON PLACCHE E VITI. E' se- guito un lungo periodo riabilitativo”. Ha quindi concluso il proprio elaborato affermando che “Dalle lesioni sono residuati ESITI PERMANENTI, attual- mente pressoché stabilizzati, individuabili in • ESITI ALGICI,
DISFUNZIONALI E CICATRIZIALI di FRATTURATIVO in- CP_22
teressante vertebre CDL, gabbia toracica (coste, sterno, polmone), scapola destra e di conseguente terapia chirurgica (interventi di stabilizzazione ed osteoplastica vertebrale ed osteosintesi costale) • DISTURBO
DELL'ADATTAMENTO”.
25 In risposta ai quesiti posti, ha dunque riscontrato un danno biologico stimato nella misura del 50%, oltre una inabilità temporanea di complessivi 240 gior- ni, così suddivisi: inabilità temporanea assoluta gg. 50, inabilità temporanea parziale al 75% gg. 90, inabilità temporanea parziale al 50% gg. 100; ha, infi- ne, ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche, documentate per €
2.702,02.
8.3 Sotto il profilo giuridico, val la pena premettere che, come precisato dalla
Suprema Corte nell'arresto 19229/2022, la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito, poiché la liquidazione del danno non è un elemento della fattispecie astratta “illecito”, bensì un giudizio e, come tale, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto.
Ne deriva, dunque, che al caso di specie vanno applicate le Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, nella versione del 2024 (DPR
12 del 13.01.2025 in vigore dal 05.03.2025).
8.4 Per altro verso, va parimenti ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, pur nella riconosciuta autonomia del danno morale rispetto a quello biologico (nella sua duplice dimensione statica e dinamico- relazionale), precisa che “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
(c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamen- to dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore mo- netario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione del- la componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso),
26 considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabel- larmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, li- quidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizza- zione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al preceden- te punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erro- neamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (così, tra altre, Cass. ord.
15733/2022; negli stessi termini Cass. ord. 7892/2024).
8.4.1 Con più specifico riferimento alla personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, va ricordato come essa possa es- sere riconosciuta ad incremento della ordinaria liquidazione con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura per- centuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata me- nomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, solo “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il dan- no subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da le- sioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condi- zione di salute” (così Cass. ord. 27482/2018), sicché la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sof- ferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (così Cass. 28988/2019; ord. 5865/2021).
27 8.4.2 Va, infine, precisato che le cd. tabelle milanesi sono state, a partire dalla versione resa pubblica nel 2021, adeguate ai principi sopra esposti, mediante scorporo e separata indicazione del valore-punto e dell'importo complessivo del risarcimento, per così dire standard, riferito al danno biologico nella du- plice dimensione (statica e dinamico-relazionale) sopra indicata (importo su- scettibile, ricorrendone i presupposti, di personalizzazione per adeguarlo ai peculiari pregiudizi subiti dalla vittima sotto il profilo dinamico-relazionale) e dell'incremento risarcitorio riferito alla sofferenza soggettiva (o danno mora- le) ordinariamente connessa a lesioni e menomazioni analoghe a quelle subite dal danneggiato.
8.5 Nel caso di specie, è innegabile la ricorrenza di un danno morale (da in- tendersi, come detto, quale pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interio- re patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come tale costituente danno distinto e diverso da quello derivante dall'inci- denza del danno alla salute sulle dinamiche relazionali della persona), consi- derata la dimensione eminentemente soggettiva dello stesso, tale per cui la re- lativa prova è rimessa essenzialmente al ragionamento di tipo presuntivo, e segnatamente a quello fondato sulla corrispondenza, su base di proporzionali- tà diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva (si vedano sul punto Cass. 7513/2018; 901/2018; 20795/18;
25164/2020). La sussistenza del danno in esame è apprezzabile in relazione alla dinamica dell'evento traumatico (rimanendo l'attrice intrappolata al di sotto di un ramo di pino di grandi dimensioni), ai ripetuti interventi chirurgici subiti, al lungo tempo che ha visto la degente, alle conseguenze Parte_1
algiche delle menomazioni residuate alle lesioni ed alle conseguenze mera- mente soggettive in termini di ripercussioni sui vari aspetti della vita quoti- diana (cfr. risposte date dal teste all'udienza del 17.07.2017). Tes_1
8.6 Deve altresì riconoscersi la personalizzazione del danno biologico, alla lu- ce delle dichiarazioni del teste (“Dopo il sinistro praticamente la sig.ra Tes_1
[...] , a causa delle condizioni di salute a casa non poteva svolgere Parte_7
praticamente nulla delle mansioni domestiche;
non era in grado di fare le scale e dormiva al piano terra (casa nostra era di due piani). Praticava giar- dinaggio e ovviamente ha smesso;
anche dopo aver lasciato le stampelle ha smesso di praticare il giardinaggio in quanto si stancava subito. Quando era- vamo in giro in macchina era accompagnata sempre ansia e si manifestava molto apprensiva per i pericoli della strada, cosa che non manifestava prima
(prima del sinistro è capitato anche di andare in moto). Cantava tutte le do- meniche nel coro della Chiesa di Roseto con il quale hanno fatto anche diver- se esibizioni. Non l'ho più sentita cantare dopo l'infortunio. Prima dell'infortunio andava in palestra, praticava yoga e amava molto camminare
e ballare, attività che poi ha abbandonato. Aggiungo che a volte organizza- vamo feste nella taverna che abbiamo nel piano seminterrato, cosa che non abbiamo più fatto dopo l'infortunio … Nel periodo successivo all'incidente la sig.ra non era in grado di svolgere alcuna mansione e quindi in Parte_1
casa ero io che mi occupavo di tutto. Quel periodo è stato caratterizzato da un forte stress per entrambi. Piano piano, dopo quasi un anno, ha ripreso a lavorare anche se molto poco. Spesso la portavo io al lavoro, anche allo sco- po di distrarla, in quanto in quel periodo era vittima di attacchi di panico e ansia. Data la distanza dal luogo dalla nostra abitazione del luogo di lavoro ha iniziato a fermarsi a dormire presso la sua famiglia. A poco a poco questa situazione ha inciso anche sulla nostra relazione”), apparendo tali incidenze meritevoli di ulteriore valorizzazione, nella misura del 10% del danno biolo- gico strictu sensu, perché solo in parte riconducibili alle conseguenze ordina- rie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. 20795/2018), visto che il teste si riferisce so- prattutto al primo periodo, nel quale, stante l'entità delle lesioni, le limitazioni subite non si configurano come straordinarie ed eccezionali.
29 8.7 Per quanto sopra, il totale dovuto per il danno non patrimoniale è pari al seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 50%
Punto danno biologico € 7.401,80
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.700,90
Punto danno non patrimoniale € 11.102,70
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
€ 275.717,00+ Danno biologico risarcibile
Danno morale 137.859,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 413.576,00
Con personalizzazione (10% del danno biologico pari ad € 27.571,70) € 441.147,70
Invalidità temporanea totale € 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.750,00
Totale danno biologico temporaneo € € 19.262,50
Spese mediche € 2.702,02
Totale generale: € 463.112,22
30 8.8 In conclusione, il danno non patrimoniale complessivo ammonta ad €
460.410,20 somma cui va aggiunto l'importo di € 2.702,02 per le spese me- diche sostenute, comprovate e ritenute congrue dal CTU per un totale com- plessivo di € 463.108,02.
8.9 All'importo di € 460.410,20, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del
“lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, dal momento che essi “decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 2037 del 24 gennaio 2019, in mo- tivazione).
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento co- stante della Cass., S.U. n. 1712/1995, essendo volti a compensare il danneg- giato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno), essi concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situa- zione patrimoniale antecedente il fatto illecito, e non decorrono dalla pubbli- cazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dan- noso e la liquidazione (Cass. civ, Sez. Un., 17 febbraio 1995. n. 1712; così, da ultimo, anche Cass. n. 2037/2019 appena sopra citata).
Nella specie, l'importo sopra liquidato va devalutato alla data del fatto,
10.02.2012, e poi su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le varia- zioni ISTAT FOI relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi lega- li, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Analoga operazione deve effettuarsi per le spese mediche (€ 2.702,02), con devalutazione effettuata, però, al momento dei singoli esborsi.
31 Alla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile, il correlativo debito si converte in debito di valuta ed il ritardo nell'adempimento, come per ogni ob- bligazione pecuniaria, comporta, a norma dell'art. 1224 c.c., il diritto agli in- teressi di mora al tasso legale (salvo che non siano dovuti in misura superiore o non si dimostri un danno maggiore).
Spettano pertanto, inoltre, sulla complessiva somma liquidata come in dispo- sitivo, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
9. Infine, quanto al lamentato danno da perdita di capacità lavorativa specifica
– richiesto inizialmente nella misura del 20%, salvo poi aumentarlo in questa sede, del tutto inammissibilmente ex art. 345 c.p.c., nella misura del 50% - va evidenziato che la documentazione in atti (doc. 7 fascicolo attrice) smentisce che le lesioni riportate abbiano cagionato la perdita dell'attività che svolgeva, atteso che la veniva licenziata per riduzione del personale con Parte_1 decorrenza 30.04.2011, dunque in data antecedente all'occorso per cui è cau- sa.
La domanda, ad ogni modo, non può trovare accoglimento, non avendo la danneggiata dimostrato che la dedotta riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo danno patrimoniale, né che la stessa sia eziologi- camente ricollegabile alle lesioni riportate, tenuto altresì conto della circo- stanza che la – come si legge nella CTU medico-legale – risulta Parte_1 essere proprietaria di un'azienda di pelletteria, di talchè deve ritenersi che le lesioni riportate non abbiano inciso sulle sue capacità imprenditoriali e, dun- que, reddituali.
SULLE DOMANDE DI MANLVEA
10. E' ora possibile passare a vagliare le domande di garanzia proposte da
[...]
nei confronti di e da Controparte_1 Controparte_7 Parte_8
e nei confronti della Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11
[...]
32 Esse sono fondate e vanno dunque accolte, dovendo ritenersi provati e non contestati l'esistenza dei rapporti assicurativi fra le parti e l'operatività nel ca- so in esame delle coperture assicurative.
Ne deriva, dunque, l'obbligo di di tenere indenne Controparte_7
e di di tenere indenni Controparte_1 Controparte_11 [...]
e dalle conseguenze con- Parte_8 Controparte_5 Controparte_6
dannatorie del presente giudizio secondo quanto stabilito nelle rispettive po- lizze, ai sensi dell'art. 1910 c.c., senza vincolo di solidarietà tra gli assicurato- ri , dovendosi precisare, ai fini di eventuali regressi, che le rispettive quote di proprietà sono di ½ per la di ¼ per e di 1/8 cia- CP_1 Parte_8
scuno per i due eredi di , ossia e Persona_1 Controparte_5 [...]
. CP_6
Vanno, infine escluse, ai sensi dell'art. 51 – Settore D – “Responsabilità Civi- le Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, tutte le spese di lite derivanti dalla autonoma e discrezionale decisione dell'assicurata CP_1
di costituirsi in giudizio a mezzo di propri difensori.
[...]
SULLE SPESE DI LITE E DELLE CTU
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico so- lidale delle parti convenute e si liquidano come di seguito: per l'appello con fase istruttoria al minimo in quanto non svoltasi, si liquidano in complessivi €
17.179,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché spese vive per € 2.529,00 e sono dovute con distrazione in favore dell'Avv. Mauri- zio Colangelo, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto che il difensore dell'appellante si è dichiarato antistatario an- che per il giudizio di primo grado, che ha visto la fase ATP, la fase introdutti- va e le memorie ex art. 183 cpc seguite dal precedente difensore Avv. Retko.
Delle spese del primo grado sono pertanto liquidabili in suo favore solo la fa- se istruttoria e quella della decisione, che si è conclusa senza conclusionali a
33 seguito dell'ordinanza di estinzione emessa all'esito della riassunzione ed è dunque riconosciuta nei valori minimi. Dell'importo complessivamente liqui- dato di € 19.375,00, spettano pertanto al difensore antistatario le seguenti somme: € 5.205,00 relativa alla sola fase istruttoria ed € 3.092,00 per la fase decisoria, per un totale di € 8.297,50, oltre rimborso spese generali ed acces- sori di legge nonché le spese vive pari ad € 2.529,00, se anticipate;
spettano alla parte attrice, , le spese relative alle prime fasi trattate Parte_1 dal precedente difensore, ossia € 3.544,00 per lo studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva ed € 5.205,50 per la fase di trattazione, per un totale di €
11.087,50, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché le spese vive per € 545,00 non avendo il nuovo difensore dichiarato, ex art. 93 cpc, che agisce anche per il precedente difensore.
12. Analogamente, le spese delle CTU espletate vengono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Teramo emessa nel procedimento iscritto al nr. 3386/2014 R.G., così decide nel contraddittorio delle parti:
1) in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta da , ac- Parte_1
certa e dichiara, per le causali di cui in motivazione, la responsabilità solidale nella causazione dell'occorso per cui è causa, di , Controparte_1 [...]
e ; CP_16 Controparte_5 Controparte_6
3) condanna , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_9
[... della somma complessiva di € 463.108,02, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
34 4) condanna i predetti convenuti, in solido, alla rifusione in favore del procu- ratore di parte appellante, Avv. Maurizio Colangelo, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del primo grado, determinate, come in parte motiva, in €
8.297,50, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e quelle del se- condo grado, che liquida in € 17.179,00, oltre al 15%, per spese forfetarie,
IVA e CPA dovuti come per legge, oltre € 2.529,00 per spese vive se anticipa- te;
5)condanna i predetti convenuti in solido a rifondere alla , a titolo Parte_1 di spese legali per la prima fase del giudizio di primo grado, la somma di €
11.087,50, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché quella di € 545,00 per spese vive;
5) pone le spese delle CTU a carico solidale dei convenuti;
6)condanna la compagnia e la compagnia Controparte_2 [...]
a tenere indenni le proprie rispettive parti assicurate Controparte_23
(proprietaria e dunque responsabile per ½), Controparte_1 [...]
(1/4), (1/8) e (1/8), dalle CP_4 Controparte_5 Controparte_6 condanne sopra indicate relative all'importo del danno e di tutte le spese (con esclusione per assicurata con delle spese di Controparte_1 CP_2
lite), con esclusione della solidarietà tra le compagnie assicuratrici ex art. 1910 cc, sulla base delle rispettive polizze;
7) compensa le spese di lite nel rapporto tra le altre parti in causa.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Silvia Rita Fabrizio
35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai IGnori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1159/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Co- Parte_1
langelo del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Via Muzio Clementi
n. 18, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata nel giudi- zio di primo grado;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amilcare Controparte_1
Lauria ed Elvio Fortuna del Foro di Teramo, con studio in Teramo, Corso S.
Giorgio n. 79, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in forza di procura in calce alla comparsa di Email_1
costituzione in appello;
APPELLATA
NONCHE' in persona legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore De Francesco del Fo- ro di Roma ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, via dei Giardini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Carlo Peretti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA in persona del legale rappresentan- TE
te pro tempore;
Controparte_4 CP_5
e , queste ultime in qualità di
[...] Controparte_6 eredi di tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Persona_1
Salvi del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 40/E, in virtù delle rispettive procure in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude: “Voglia l'ecc.ma Corte D'Appello adita contrariis rejectis così decidere: 1) Ritenere e dichiarare l'appello fondato e conseguen- temente dichiarare nulla e/o annullare l'Ordinanza (o decreto come definito dalla Cancelleria) emessa e depositata in data 21.06.2023,(notificata il
17/10/2023) dal Tribunale di Teramo con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 307, c.p.c., l'intervenuta estinzione del giudizio n. R.G. 3386/2014 e di conseguenza rimettere gli atti di causa al Tribunale;
Nel caso in cui la Corte dovesse decidere la causa nel merito: 2) accertare e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa, consistito nel distaccamento del ramo di cui in narra- tiva, è dovuto ad assoluta carenza di manutenzione e custodia dello stesso, ex art. 2051 c.c., da parte delle sigg.re , Controparte_1 Parte_2
[..
, e 3) accertare e dichiarare che il nocumento subito Persona_1 dalla sig.ra è stato integralmente generato da tale evento;
4) con- Parte_1
seguentemente condannare, in solido tra loro, , CP_1 CP_4
e e , nella qualità di eredi di
[...] Controparte_5 Controparte_6
all'integrale ristoro di tutti i danni subiti dall'esponente Persona_1
per le causali di cui in narrativa, nella misura che risulterà di giustizia, oltre
2 alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo, atteso che, per quanto attiene il danno non patrimoniale, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto privi di contenuto economico, la quantificazione dello stesso non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.); diversamente, circa le altre voci di danno, nella misura che emergerà in corso di causa e che l'On.le Giudican- te riterrà di giustizia;
5) Condannare gli appellati in solido al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio, distraendo in favore degli avv.ti
Maurizio Colangelo”.
L'appellata così conclude: “a) Respingere ogni domanda o proposta CP_1
nei confronti della signora perché infondata in fatto e in Controparte_1
diritto, sia per la evidente lesione ai diritti di difesa per la mancata convoca- zione del proprio perito di parte, e sia perché il fatto è da considerarsi cagio- nato dal caso fortuito per la eccezionalità e imprevedibilità dell'evento e per la condotta della stessa danneggiata;
b) In via subordinata ritenere comunque come concorrente nella causazione dell'evento la condotta imprudente della danneggiata quanto meno ai sensi dell'art. 1227 cc;
c) In via ulteriormente su- bordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal- la signora , condannare la a manlevare e Parte_1 CP_2
tenere indenne la signora da ogni pronunzia e da ogni Controparte_1
condanna che fosse in suo danno richiesta e pronunziata;
d) Con vittoria di spese e onorari di lite”.
L'appellata così conclude: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_7
d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: A) In via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra avverso il decreto reso dal Tribunale Civile di Te- Parte_1
ramo, Giudice dott.ssa Sabrina Cignini (R.G. 3386/2014), in data 21.06.23, comunicato in pari data, notificato in data 17.10.23, per violazione dell'onere
3 di specificità dei motivi di appello;
B) Sull'appello proposto: 1) rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso il decreto reso dal Parte_1
Tribunale Civile di Teramo, Giudice dott.ssa Sabrina Cignini (R.G.
3386/2014), in data 21.06.23, comunicato in pari data, notificato in data
17.10.23, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata;
C) In via subordinata, incidentalmente e comunque: 1) senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di manleva e garanzia spiegata dalla sig.ra
[...]
nei confronti della per assen- Controparte_1 Controparte_2
za di presupposti e requisiti, quale diretta conseguenza della manifesta infon- datezza ed inconsistenza probatoria della domanda principale avanzata da par- te attrice e l'assenza di sinistro a carico della propria assicurata;
2) rigettare, per l'effetto la domanda di manleva avanzata dalla sig.ra Controparte_1
nei confronti della 3) In via subordinata, Controparte_2
senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice: a) accertare e dichiara- re il concorso di colpa della stessa sig.ra nel denunciato Parte_1
sinistro, ai sensi degli artt. 2051 e/o 1227 c.c.; b) escludere e/o ridurre per l'effetto l'eventuale risarcimento riconosciuto alla sig.ra Parte_1 in proporzione all'incidenza causale del comportamento e del grado di re- sponsabilità alla medesima ascrivibili nell'evento de quo, con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione oltreché di tutte le spese non provate e, comunque, con esclusione di quelle sostenute senza avvalersi del Sistema Sa- nitario Nazionale;
c) rigettare comunque le domande tutte come promosse dalla sig.ra e/o da qualsivoglia controparte nei confronti Controparte_1
della in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_2
ed allo stato non provate. 4) In via ulteriormente subordinata, senza che ciò comporti alcuna accettazione del contraddittorio: a) nella denegata e non cre- duta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e del dirit-
4 to della sig.ra ad essere manlevata e garantita dalla Controparte_1 [...]
in forza delle polizze 1100514 e n. 1100515, ac- Controparte_8
certare e dichiarare la Compagnia tenuta ad indennizzare la stessa, nei limiti ed in proporzione dei massimali di polizza, per quell'ammontare effettiva- mente provato all'esito del giudizio, avendo riguardo all'accertamento della responsabilità esclusiva e/o concorrente nel sinistro delle altre parti convenu- te, senza vincolo di solidarietà con le stesse, nel rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e per gli importi che l'assicurata dimostrerà di aver pagato a parte attrice, escludendo altresì il cumulo di interessi e rivalutazione, attesa la sentenza del 17.02.95 n. 1712 delle Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione, oltreché di tutte le spese non provate e, comunque, con esclusione di quelle sostenute senza avvalersi del;
b) accertare Controparte_9
e dichiarare la in persona del legale rappre- TE
sentante pro tempore, tenuta a manlevare e garantire le sigg.re CP_4
e e/o i loro eredi e/o aventi causa, in forza del
[...] Persona_1
contratto/i assicurativo/i in essere con queste ultime, senza alcun vincolo di solidarietà con la qualora risulteranno fonda- Controparte_2
te, anche parzialmente le avverse domande;
c) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e del diritto del- la sig.ra ad essere manlevata e garantita dalla Controparte_1 [...]
in forza delle polizze 1100514 e n. 1100515, accertare e Controparte_2
dichiarare la Compagnia tenuta ad indennizzare la stessa, per quella somma che, ai sensi dell'art. 1910 c.c., risulterà proporzionalmente dovuta, tenuto conto dei contratti stipulati, per i medesimi rischi ed i medesimi beni, dalla sig.ra con la e dalle Controparte_1 Controparte_2
sigg.re e con la Controparte_4 Persona_1 Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro tempore;
il tutto con
[...]
esclusione di qualsivoglia solidarietà tra gli assicuratori. d) nella denegata ipo- tesi in cui venisse riconosciuto il diritto della sig.ra ad es- Controparte_1
5 sere indennizzata dalla Compagnia in forza delle polizze 1100514 e n.
1100515, escludere, ai sensi dell'art. 51 – Settore D – “Responsabilità Civile
Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, tutte le spese di lite de- rivanti dalla autonoma e discrezionale decisione dell'assicurata sig.ra
[...]
di costituirsi in giudizio a mezzo di propri difensori. 5) In via Parte_3
istruttoria: a) ammettere le deduzioni, richieste e produzioni documentali tutte come indicate, formulate ed allegate nel giudizio di primo grado, qui da in- tendersi integralmente ripetute. D) In ordine alle spese di giudizio: 1) con vit- toria di spese, anche forfetarie, e compenso per la prestazione-attività profes- sionale, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge, dei due gradi di giudizio”.
Gli appellati Controparte_11 Controparte_4 CP_12
e così concludono: “Voglia l'Ecc.ma Corte
[...] Controparte_6
d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto dalla
IG.ra siccome inammissibile, anche ai sensi per gli ef- Parte_1 fetti di cui all'art. 342 c.p.c., e, comunque, siccome infondato in fatto ed in di- ritto, confermando integralmente la decisione impugnata;
in via subordinata ed incidentale, senza che ciò comporti acquiescenza ed accettazione del con- traddittorio, con deferente riserva di gravame, in via istruttoria, ammettere le produzioni documentali e le richieste di prova formulate in primo grado, così come ripetute e trascritte in comparsa di risposta in sede di appello, sulle quali il Giudice a quo ancora non si era pronunciato prima della decisione di estin- zione, e, nel merito, rigettare ogni domanda così come formulata nel presente giudizio dall'attrice/appellante, IG.ra , e da chiunque al- Parte_1
tro, contro i convenuti/chiamati in causa/appellati TE
, e , que-
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
sti ultimi due quali eredi di siccome nulla, inammissibile Persona_1
e, comunque, siccome infondata in fatto ed in diritto, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio ed in fase di impugnazione;
c) condannare, per l'effetto, la medesima
6 attrice/appellante al pagamento, in favore degli appellati _1
, e ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
questi ultimi due quali eredi di delle spese, anche forfetta- Persona_1
rie, e competenze del primo e del secondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge;
d) in via ulteriormente subordinata, unicamente per scrupolo e tuziorismo difensivo e con espressa riserva di gravame, riconoscere e di- chiarare che, in ogni caso, le pretese avversarie risultano infondate ed eccessi- ve, anche in base al disposto dell'art. 1227 c.c. ed al concorso di colpa della
IG.ra , per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le di- Parte_1
fese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio ed in fase di impugna- zione, e che, comunque, le convenute IGg.re e Controparte_4
(per quest'ultima i suoi eredi e Persona_1 Controparte_5 [...]
) possono essere chiamate a rispondere solo ed esclusivamente Controparte_14
in misura corrispondente alla loro rispettiva quota di proprietà, pari a ¼ cia- scuna (in totale ½, ovvero 50%, precisamente: ¼ a carico di Per_1 CP_4
e ¼ da ripartire, un 1/8 ciascuno, a carico di e
[...] Controparte_5 [...]
, questi ultimi due quali eredi di , dovendo Controparte_14 Persona_1
essere posto interamente a carico della IG.ra il restante Controparte_1
50%, pari all'ulteriore ½, definendo, in tal modo, i rapporti interni tra le com- proprietarie e tenendo conto, per quanto attiene alle Compagnie di Assicura- zione, in ipotesi di applicazione dell'art. 1910 c.c., della ripartizione propor- zionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. e) in ogni caso, fermo restando che la copertura assicurativa in favore delle IGg.re non è mai stata posta in contestazione, rigettare ogni domanda Per_1
spiegata nel presente giudizio nei confronti della TE
, siccome inammissibile e, comunque, siccome infondata in fatto ed in di-
[...]
ritto, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate dai concludenti nel primo grado di giudizio e ed in fase di impugna- zione;
per l'effetto, condannare l'appellante medesima, IG.ra Pt_1
7 , ed ogni altro al pagamento delle spese, anche forfettarie, e com- Parte_1
petenze della fase di primo grado e della fase di appello in favore dei conclu- denti , , Controparte_11 Controparte_4 Controparte_5
, nelle spiegate qualità”. In via preliminare ed istruttoria, Controparte_6 come detto, si insiste per l'ammissione delle richieste di prova formulate in primo grado, su cui il Giudice non si era ancora pronunciato al momento della declaratoria di estinzione del processo, qui di seguito ripetute: “Nel ribadire le contestazioni mosse avverso la perizia espletata in sede di A.T.P., chiedia- mo che venga disposta CTU volta ad accertare se la caduta del ramo in que- stione sia dipesa dalle inusuali condizioni meteorologiche e dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno del sinistro e nei giorni immediata- mente precedenti ad esso. Chiediamo, inoltre, che il Giudice voglia disporre
e/o ordinare ex art. 210 e 213 c.p.c. alla parte attrice ed all'INPS Sede di Te- ramo l'esibizione per l'acquisizione degli atti relativi alla vicenda infortuni- stica che ha riguardato la IG.ra in conseguenza del si- Parte_1
nistro per cui è causa, con particolare riferimento alla distinta delle presta- zioni economiche erogate in favore della medesima per qualsiasi titolo, anche con riferimento ai trattamenti pensionistici e di invalidità eventualmente rico- nosciuti.”
OGGETTO: appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Teramo depositata il 21.06.2023 e notificata il 17.10.2023, con la quale è stata dichia- rata l'estinzione ex art. 307 c.p.c. del giudizio n. 3386/2014 R.G., avente ad oggetto “lesione personale”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Teramo ha dichiarato, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio di merito, introdotto, a seguito
8 dell'espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo, da nei confronti Parte_1 Controparte_15 CP_16
e volto ad accertare la responsabilità delle convenu-
[...] Persona_1 te in relazione all'evento lesivo occorsole il giorno 10.02.2012 in Cologna
Spiaggia (TE).
1.1 A sostegno delle proprie ragioni, l'originaria attrice deduceva che, nella predetta circostanza, mentre si trovava a percorrere a piedi il viale di accesso alla propria abitazione, veniva travolta da un ramo di pino d'Aleppo, distacca- tosi, da un'altezza di 7/8 metri, da un albero di proprietà delle convenute e aggettante sul suo vialetto, riportando lesioni fisiche diagnosticate in “fratture vertebrali multiple D8, D9, D12, L4, fratture costali multiple emitorace de- stro, frattura sternale”.
Dopo aver proposto il ricorso ex art. 696 c.p.c., finalizzato ad accertare le condizioni biologiche e statiche generali dell'albero in questione, la
, ritenendo sussistere la responsabilità di Parte_1 Controparte_1 [...]
e ai sensi dell'art. 2051 c.c. per carenza CP_4 Persona_1
di manutenzione e custodia dello stesso, introduceva il giudizio di merito, chiedendo la condanna solidale delle convenute al risarcimento dei danni pati- ti – originariamente quantificati, sulla scorta di perizia medico-legale di parte, nel 60% di I.P., con riduzione della capacità lavorativa specifica del 20% – nonché al rimborso delle spese sostenute.
1.2 Si costituiva in giudizio la quale contestava sotto ogni Controparte_1
profilo la domanda attorea ed insisteva per il suo rigetto, deducendo la propria estraneità all'occorso, l'eccezionalità ed imprevedibilità della tempesta di ne- ve che avrebbe cagionato la rottura del ramo di pino, nonché il concorso di colpa della danneggiata;
chiedeva ed otteneva, infine, la chiamata in giudizio della ai fini della manleva. Controparte_7
1.3 Si costituivano altresì e le Controparte_4 Persona_1
quali, con argomentazioni difensive di pari tenore, contestavano ogni addebi-
9 to, dovendosi ricondurre il distaccamento del ramo di pino al caso fortuito rappresentato dall'evento atmosferico, ovvero dalla nevicata eccezionale ed imprevedibile, unita al vento gelido ed alle raffiche di vento, abbattutasi sui luoghi del sinistro, idonea ad escludere la responsabilità del custode;
eccepi- vano, infine, la condotta colposa della stessa attrice, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
1.4 Si costituiva, quindi, la associandosi alle difese Controparte_7
della propria assicurata e chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della stante la sussistenza di un rapporto di coassicurazio- Controparte_11 ne indiretta, per essere quest'ultima assicuratrice delle Per_1
1.5 Costituitasi, la contestava la domanda attorea e si asso- Controparte_11
ciava alle difese già svolte dalle proprie assicurate.
1.6 Instaurato in tal modo il contraddittorio tra le parti, si procedeva all'istruzione della causa tramite prove orali (interpello e prova testi) ed esple- tamento della CTU medico-legale, che riconosceva all'attrice una I.P. pari al
50%, una I.T.A. di gg. 50, una I.T.P. al 75% di gg. 90, una I.T.P. al 50% di gg. 100 e spese mediche congrue per l'importo di € 2.702,02.
1.7 All'udienza del 24.02.2022, fissata per l'esame dell'elaborato peritale, ve- niva dichiarata l'interruzione del processo, atteso il decesso di Per_1
avvenuto il 28.08.2020;
[...]
1.8 L'11.03.2022 la depositava ricorso ex art. 303 c.p.c. per la Parte_1 riassunzione del giudizio ed il Tribunale, fissando l'udienza del 06.10.2022, assegnava termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il 28.04.2022.
1.9 In data 22.04.2022, dopo aver provveduto alla notifica dei predetti atti ai difensori delle parti costituite, la procedeva alla notifica del ri- Parte_1
corso in riassunzione e del decreto di fissazione agli eredi di Parte_4 presso il domicilio del de cuius e l'Unep di Chieti attestava, all'esito del
[...] tentativo effettuato, l'esito negativo della stessa, non avendo rinvenuto nessu-
10 na persona e non avendo a disposizione i nominativi degli eredi al fine di ese- guire la notifica ex art. 140 c.p.c..
1.10 Costituitisi nel giudizio così riassunto, CP_17 CP_4
e eccepivano l'estinzione del giudizio ai sensi
[...] Controparte_11 dell'art. 307 c.p.c., attesa la mancata riassunzione del processo nei confronti degli eredi della deceduta Persona_1
1.11 L'udienza di comparizione fissata per il 06.10.2022 veniva differita d'ufficio al 20.04.2023 e, con istanza depositata in data 16.11.2022, la chiedeva l'autorizzazione al rinnovo della notifica agli eredi del- Parte_1
la parte deceduta, che veniva rigettata con ordinanza datata 19.11.2022, sul rilievo che il rinvio d'ufficio della causa non interferisce in alcun modo con il decorso del termine per la riassunzione.
1.12 All'esito dell'udienza del 20.04.2023, il Tribunale, concesso alle parti termine per note difensive, dichiarava, con ordinanza del 21.06.2023,
l'estinzione del giudizio.
2. La motivazione del provvedimento poggia essenzialmente sul fatto che, a seguito dell'interruzione del giudizio per la morte della convenuta Per_1
la , pur avendo provveduto tempestivamente a rias-
[...] Parte_1
sumere il giudizio, aveva poi omesso di notificare il relativo atto di riassun- zione agli aventi diritto, in quanto l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Chieti non aveva rinvenuto nessuna persona presso l'indirizzo indicato e, non avendo a disposizione il nominativo dell'erede, non aveva potuto eseguire la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Osservava il Tri- bunale che, avendo l'originaria attrice provveduto a notificare l'atto di rias- sunzione agli eredi impersonalmente e collettivamente presso il domicilio del de cuius, nonostante fosse trascorso più di un anno dalla sua morte, tale noti- fica andava ritenuta inesistente e non nulla, con conseguente impossibilità di rinnovo della stessa, come da giurisprudenza di legittimità espressasi sul pun- to.
11 3. Avverso detto provvedimento ha interposto tempestivo appello l'originaria attrice, la quale, formulando le conclusioni in epigrafe trascritte e lamentando un'errata ricostruzione dei fatti e, in ogni caso, la nullità o annullabilità dell'ordinanza, ha censurato la decisione del primo giudice per non aver con- cesso un nuovo termine per la notifica del ricorso per riassunzione e per aver dichiarato l'estinzione del giudizio. A parere della D'TA, il Tribunale, rigettando dapprima l'istanza per la concessione di un nuovo termine per la notifica dell'atto di riassunzione, e statuendo poi l'estinzione del giudizio, sa- rebbe incorso in errore ed avrebbe fondato il proprio ragionamento su un ri- chiamo giurisprudenziale errato e peraltro riferibile a diversa questione (ovve- ro la tardività della riassunzione per mancato rispetto del termine di tre mesi).
Deduce, quindi, richiamando giurisprudenza di legittimità a supporto, che la riassunzione si era perfezionata in quanto effettuata tempestivamente, sicché, essendo stato rispettato il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., il giudicante avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per la notifica, a pre- scindere dalla sua nullità, inesistenza o finanche assenza. Aggiunge che il principio applicato, risalente al 1998, sarebbe ormai superato da altro indiriz- zo, secondo il quale l'erronea individuazione del luogo di notifica non com- porterebbe la radicale inesistenza della notifica, ma solo la nullità della stessa, con conseguente possibilità di sanatoria. Per tali motivazioni, insiste per la nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato, con conseguente re- missione degli atti al primo giudice, non essendo stata conclusa la fase istrut- toria e non avendo le parti precisato le conclusioni. In subordine, insiste per l'accoglimento della propria domanda da parte della Corte, ribadendo le ar- gomentazioni difensive già svolte in primo grado e instando nuovamente
(come già precedentemente richiesto in occasione del deposito del ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c.) per l'integrazione della CTU medico-legale con una valutazione di uno specialista neuropsichiatra ai fini dell'accertamento del danno psichico, oltre alla convocazione a chiarimenti
12 della CTU, dr.ssa , per rispondere al quesito relativo al danno da in- Per_2
capacità lavorativa specifica, richiesto nella misura del 50%.
3.1 Si è costituita insistendo per la conferma Controparte_1 dell'ordinanza e contestando nuovamente la fondatezza della domanda attorea sulla scorta delle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio, rilevando, da ultimo, la mancata convocazione del proprio consulente di parte in occasione del sopralluogo del 15.11.2012.
3.2 Si è altresì costituta la quale, eccepita prelimi- Controparte_7 narmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne ha con- testato la fondatezza, insistendo per il suo rigetto e per l'integrale conferma del provvedimento impugnato, ribadendo comunque nel merito le argomenta- zioni difensive del primo grado.
3.3 Si sono parimenti costituiti, con unica comparsa di risposta,
[...]
e gli eredi di CP_11 Controparte_4 Persona_1 [...]
e eccependo analogamente Controparte_18 Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed insistendo, nel merito, per la correttezza del provvedimento impugnato e per l'assoluta in- fondatezza del gravame.
4. All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
23.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
SULLE QUESTIONI PRELIMINARI
5.1 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., da alcune delle parti appellate, in quanto – tenuto conto dell'insegnamento di Cass. SS.UU. 27199/2017 – l'atto di citazione presenta in maniera chiara le parti dell'ordinanza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che – ad avviso dell'appellante – evidenziano la
13 fallacia della motivazione spesa dal Tribunale sui singoli punti esposti in ter- mini di motivi di gravame.
5.2 Non appare, poi, superfluo rammentare – come peraltro correttamente evidenziato già dalla stessa appellante – che l'ordinanza con cui il Tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza, di talché la stessa non è soggetta a reclamo, ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, è impugnabile con gli ordinari mezzi e, dunque, allorché sia stata pronunciata in primo grado, come nel caso di specie, con l'appello (Cass. 23997/2019; conf. Cass. 18499/2021).
SULL'ORDINANZA IMPUGNATA
6. Passando alla questione della nullità/annullabilità dell'ordinanza gravata, risulta dagli atti del fascicolo di primo grado e non è contestato dalle parti che:
- la ha provveduto a depositare in data 11.03.2022 il ricorso per Parte_1 la riassunzione ex art. 303 c.p.c., entro il termine di tre mesi dall'interruzione del processo (24.02.2022);
- il Giudice con decreto 28.03.2022 ha fissato l'udienza del 06.10.2022, con- cedendo alla ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto sino al
28.04.2022;
- la ricorrente ha provveduto ritualmente a notificare il ricorso e il decreto in data 31.03.2022 a tutte le altre parti precedentemente costituite, mentre in data
22.04.2022 ha consegnato i predetti atti all'Unep di Chieti, richiedendo la no- tifica “impersonalmente e collettivamente agli eredi di Persona_1 presso l'ultimo domicilio della de cuius sito nel Comune di Chieti, Via della
Liberazione 13, CAP 66100”;
- in data 28.04.2022 l'ufficiale giudiziario ha attestato l'“omessa notifica poi- ché non ho rinvenuto nessuna persona, e non avendo il nominativo dell'erede non è stato possibile eseguire la notifica ex art. 140 c.p.c.”;
14 - in data 16.11.2022, allorché l'udienza di comparizione del 06.10.22 era già stata differita d'ufficio al 20.04.2023, la ha depositato istanza per Parte_1
la concessione di un nuovo termine per il rinnovo della notifica del ricorso e del decreto;
- con provvedimento datato 19.11.2022 il giudice ha rigettato l'istanza, rile- vando che “il rinvio d'ufficio della causa non interferisce in alcun modo con il decorso del termine per la riassunzione del processo interrotto (cfr. Cass. n.
27788/2022)”.
- alla successiva udienza del 20.04.2023 è stata infine dichiarata l'estinzione del giudizio, ravvisandosi la c.d. inattività qualificata della parte onerata alla notifica.
6.1 Secondo l'orientamento consolidato e costante della giurisprudenza in te- ma di riassunzione, il meccanismo per la riattivazione del rapporto processua- le interrotto si realizza distinguendo il momento della rinnovata “editio actio- nis” da quello della “vocatio in ius”, sicché, una volta eseguito tempestiva- mente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di cui all'art. 305 c.p.c. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il cor- retto ripristino del contraddittorio. Ne consegue che, ove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia viziata o inesistente,
l'assegnazione di un ulteriore termine da parte del giudice per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento prescindono dal ri- spetto delle indicazioni di cui all'art. 305 c.p.c. rispondendo alla sola necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”, senza che siano estensibili i principi applicabili per il ricorso in appello nel rito del lavo- ro e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – che, alla stre- gua del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 comma 2
Cost., postulano che la notificazione avvenga nei termini di legge senza pos- sibilità per il giudice di assegnare un termine per la rinnovazione – risponden-
15 do la situazione ad una differente “ratio legis” (Cass. 10016/2011; in senso analogo Cass. 7180/2022).
È stato così ulteriormente chiarito che la riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva e integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudi- zio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., di talché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sia viziata o inesistente, o co- munque non sia stata correttamente compiuta per erronea o incerta individua- zione del suo destinatario, ovvero per mancata indicazione del destinatario tra i soggetti ai quali effettuare la notificazione, il giudice deve ordinarne la rin- novazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo (Cass. 2446/2014).
Da quanto sopra, consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla rias- sunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di ordinare (anche qualora sia già decorso il diverso termine di cui all'art. 305
c.p.c.) la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., assegnando alla parte un ulteriore termine, necessariamen- te perentorio, per il compimento di tale adempimento (Cass. SU 14854/2006;
Cass. 21869/2013; Cass. 11260/2011; Cass. 1900/2011). Solo il mancato ri- spetto del termine per la rinnovazione della notifica determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma
3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (Cass. 2526/2021; Cass.
6921/2019; Cass. 9819/2018; Cass. 6755/2016; Cass. 26846/2006; Cass.
37/2001; Cass. Sez. Lav. 3269/2021).
In altri e più semplici termini, al verificarsi di una causa d'interruzione del processo, dunque, il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice;
è, inoltre, perentorio
16 solo il termine fissato dal giudice che rilevi l'omessa notifica (o un vizio comportante l'inesistenza della stessa) dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, il cui mancato rispetto determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto delle norme innanzi richiamate.
6.2 Nel caso di specie, i principi sopra evidenziati sono stati tralasciati dal giudice di prime cure.
6.3 Ed invero, tenuto conto che la aveva certamente rispettato il Parte_1
termine per il deposito del ricorso per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. (effet- tuato l'11.03.2022, dopo 15 giorni dalla dichiarata interruzione), il Tribunale, una volta preso atto che la notifica agli eredi della defunta Persona_1
non era andata a buon fine, in quanto eseguita (erroneamente, sebbene entro il termine concesso) impersonalmente e collettivamente presso il domicilio del de cuius nonostante fosse trascorso più di un anno dal decesso, avrebbe dovu- to concedere un nuovo termine (in tal caso perentorio) per il rinnovo della stessa, viepiù in considerazione dell'istanza a tal uopo depositata dall'originaria attrice in data 16.11.2022, peraltro ribadita alla prima udienza di comparizione successiva alla riassunzione del 20.04.2023.
6.4 E a nulla rileva né la tipologia del vizio che ha inficiato la notifica (atteso che, per quanto sopra riportato, la Suprema Corte non distingue tra nullità, inesistenza e finanche omissione della stessa), né il fatto che l'istanza di rin- novo è stata avanzata dopo la scadenza del primo termine concesso per la no- tifica (non trattandosi di termine perentorio) o dopo il decorso del termine di cui all'art. 305 c.p.c. (finalizzato unicamente a riattivare il processo interrot- to), poiché l'assegnazione di un ulteriore termine da parte del giudice per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento “pre- scindono dal rispetto delle indicazioni di cui all'art. 305 c.p.c. rispondendo al- la sola necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius””.
17 6.5 Omettendo tale rilievo e non ordinando il rinnovo della notifica, il primo giudice ha così illegittimamente dichiarato l'estinzione del giudizio, il che impone, in questa sede, la revoca dell'ordinanza impugnata.
SUL MERITO DELLA DOMANDA
7. Posto quanto sopra, l'appello va ora delibato nel merito – dovendo ritenersi la causa adeguatamente istruita, come verrà specificato nel prosieguo – alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 149/2022, il quale, soppri- mendo il secondo comma dell'art. 354 c.p.c., ha così eliminato, tra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, la riforma della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'estinzione del processo.
7.1 Orbene, in primis, occorre qualificare la domanda avanzata dalla ai sensi dell'art. 2051 c.c., in considerazione del thema deciden- Parte_1 dum e della espressa formulazione in tal senso dell'originaria attrice.
Ai sensi della norma sopra richiamata, incombe sul danneggiato la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia, men- tre incombe sul custode l'onere di dimostrare che l'evento si è verificato per caso fortuito.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “a carico del soggetto dan- neggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile” (Cass. Civ. sez. III, 18518/2024), specificando ulteriormente che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficien- te, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'o- nere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto natu- rale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevita- bilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ. sez. un. 29403/2022).
18 SULL'AN DEBEATUR
7.2 Passando, dunque, all'analisi dei presupposti di fatto del caso che occupa, deve in primo luogo ritenersi indiscusso ed incontestato che la custodia dell'albero, dal quale si distaccò il ramo che colpì la , appartenga Parte_1
alle odierne appellate ed eredi di CP_1 Controparte_4 Per_1
insistendo lo stesso su terreno di loro comproprietà.
[...]
7.3 Quanto alla dinamica del fatto, non può esservi alcun dubbio che, effetti- vamente, il giorno 10 febbraio 2012, approssimativamente alle ore 16:00, la fu travolta da un ramo di pino, distaccatosi dal tronco, mentre Parte_1
stava percorrendo la strada di accesso alla sua abitazione, come acclarato dal- le testimonianze rese in primo grado (cfr. in particolare dichiarazioni di Tes_1 all'udienza del 17.07.2017 – “La mattina del giorno 10 febbraio 2012
[...]
era nevicato e ricordo che, nel primo pomeriggio, dato che era smesso di ne- vicare, la sig.ra decise di uscire per andare a fare la spesa al Parte_1
supermercato (potevano essere circa le ore 16.00; ricordo che era ancora giorno). Dopo circa tre quarti d'ora è arrivata una telefonata da parte della
con la quale quest'ultima con voce sofferente mi chiedeva soc- Parte_1 corso, dicendomi “aiutami, sto morendo” e aggiungendo che era sul vialetto di accesso alla nostra abitazione. Uscito di corsa, noto la macchina di due conoscenti (tali e ) che erano scesi dalla macchina per sposta- Per_3 Per_4
re il ramo caduto in mezzo alla strada e solo una volta scesi si erano accorti che la sig.ra era rimasta intrappolata sotto il ramo. Ricordo che Parte_1 il sig. chiamò l'ambulanza mentre io cercavo di prestare soccorso alla Per_3 sig.ra ” – e di all'udienza del 22.01.2018: “Ricor- Parte_1 Parte_5 do che nell'occasione scesi dalla macchina per tentare di spostare i rami per poi passare e, una volta avvicinatomi al mucchio di rami udii una voca che veniva dal di sotto e che chiedeva aiuto. Spostai i rami e vidi che c'era la sig.ra rimasta intrappolata sotto i rami. Provai a prestarle aiuto Parte_1
ma da solo non era possibile, così chiamai il sig. al telefono, il Tes_2
19 quale non essendo in casa, mi mandò il figlio con tale CP_19 Persona_5
che sopraggiunsero di lì a poco. Dopo poco arrivò anche l'ambulanza.
[...]
Tutti insieme a poco a poco riuscimmo a tirare fuori la signora da sotto i ra- mi”).
La CTU medico-legale a firma della dr.ssa ha poi accertato che “Si Per_2
può affermare che esiste nesso causale tra quadro patologico lamentato dalla periziata ed evento lesivo di cui si tratta, essendo adeguatamente soddisfatti i criteri medico-legali di idoneità lesiva dell'evento traumatico, tipologia della lesione, cronologia degli eventi”.
Alla luce di detti elementi, deve dunque ritenersi provato sia il verificarsi dell'evento dannoso, sia il suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
7.4 Resta a questo punto da valutare la sussistenza del caso fortuito, poten- zialmente idoneo ad escludere la responsabilità dei custodi.
Sin dal principio, infatti, le originarie convenute e le terze chiamate in causa hanno eccepito che la caduta del ramo era ascrivibile ad un evento ecceziona- le, atteso che, all'epoca del sinistro, l'Italia, ed in particolare l'Abruzzo, fu in- vestita da una tempesta di neve (c.d. blizzard), da considerarsi imprevedibile, rilevando ulteriormente una volontaria esposizione al rischio da parte della stessa , che si sarebbe incautamente avventurata all'esterno nono- Parte_1
stante le avverse condizioni meteo.
7.4.1 Quanto al primo profilo (eccezionalità dell'evento), risulta per tabulas
(cfr. doc. 7 prodotto da che il periodo compreso tra il 1° e CP_17
il 12 febbraio 2012 fu contraddistinto da una serie di perturbazioni che hanno interessato l'intera penisola italiana ed in particolare le regioni del versante adriatico, apportando abbondanti e diffuse nevicate fino al livello del mare.
L'intero periodo è stato caratterizzato da instabilità diffusa sull'Abruzzo, con nevicate che hanno interessato tutto il territorio regionale e temperature al di sotto della media del periodo, soprattutto sul settore costiero. Gli eventi di maggiore intensità, che apportarono quantitativi molto rilevanti di precipita-
20 zione nevosa, si verificarono il 3 ed il 10 febbraio e, con particolare riguardo a quest'ultimo, i fenomeni più intensi si verificarono principalmente sulle pro- vince di Teramo e Pescara.
Durante tale periodo, inoltre, furono emanati - pressoché quotidianamente - avvisi nazionali di condizioni meteo avverse da parte del Dipartimento della
Protezione Civile.
Detti elementi consentono di ritenere che le custodi aves- Parte_6 sero avuto per tempo piena conoscenza dell'evento, pur eccezionale, sì da non poterglisi più attribuire il carattere dell'imprevedibilità e che avessero avuto anche il potere di evitarlo, vieppiù se si considera che il sinistro per cui è cau- sa si verificò sostanzialmente verso la fine del periodo di instabilità che stava colpendo l'Abruzzo (10 febbraio). Le nevicate e le avverse condizioni meteo, difatti, imperversavano già da diversi giorni (dal 1° febbraio), di talché, non potendosi parlare di eccezionale evento atmosferico repentino, i proprietari di immobili o alberi aggettanti su strade aperte al transito (come nel caso di spe- cie) avevano avuto tutto il tempo di rendersi conto della situazione di poten- ziale pericolo costituita dai possibili accumuli di neve sugli alberi e sui tetti e di attivarsi per evitarli o comunque per evitare distacchi di blocchi di neve o, per l'appunto, di rami, appesantiti dal peso della neve caduta.
Nel caso che ci occupa, peraltro, il probabile o possibile distacco del ramo doveva ritenersi pienamente prevedibile anche alla luce delle condizioni in cui versava il pino d'Aleppo in questione.
I testi e difatti, hanno riferito che alcuni mesi prima del sini- Tes_1 Tes_2
stro si era già verificata la caduta di un altro ramo sul vialetto, tanto da non poter uscire con la macchina, e di aver sollecitato i proprietari a procedere alla manutenzione dell'albero.
Già questo costituisce elemento idoneo a giustificare l'imputazione della re- sponsabilità al custode.
21 Per altro verso, in sede di ATP, il CTU ha evidenziato che Persona_6
l'esemplare in parola “ha una conformazione della chioma molto irregolare
… sono evidenti sia uno sbilanciamento dal baricentro dell'albero sia uno sviluppo limitato in altezza rispetto agli altri esemplari che presentano un portamento più corretto. Il tronco è fortemente inclinato verso ovest … e la branca rimossa ... dalla quale si è distaccato il ramo era evidentemente spor- gente sulla stradina dove poi è avvenuto l'incidente. … Precedentemente all'accaduto lo sbilanciamento avveniva su entrambe i lati causando un so- vraccarico verso l'esterno delle due branche principali”. Ha poi aggiunto, in merito al ramo caduto (sul quale nessuno dei consulenti di parte presenti in sede di sopralluogo ha eccepito alcunché), che “si è potuto osservare la pre- senza di deformazioni dello sviluppo, in particolare, a breve distanza dalla frattura, è presente una netta piegatura del ramo (ginocchiatura) con presen- za di fessure dovute all'inclusione della corteccia. … La branca nel suo com- plesso presenta diversi punti di debolezza dovuti a presenza di legno devita- lizzato. Sono presenti diversi monconi di rami secchi già precipitati a testi- monianza di una ridotta capacità meccanica di tutta la parte in esame”. Ed ancora: “il pino d'Aleppo mal sopporta le nevicate, giacché i rami del pino vanno soggetti a diffuse stroncature, specie nei soggetti adulti, per la scarsa resistenza al peso della neve… l'albero, in età matura, presenta un portamen- to della chioma decisamente squilibrato che grava sulle due branche primarie sbilanciate rispetto all'asse principale. La branca rimossa da cui si è distac- cato il ramo presenta una condizione particolarmente compromessa e, come spiegato in precedenza, sia la deformazione del ramo distaccato, sia la pre- senza di materiale legnoso degenerato hanno reso particolarmente fragile la struttura”, affermando, in conclusione che “una condizione vegetativa più oculata dell'albero tesa a restituire una maggiore stabilità in tutte le sue parti avrebbe quantomeno ridotto il rischio di schianti”.
22 In proposito, l'appellata ha eccepito la non opponibilità ai suoi danni CP_1 della CTU non risultando che l'esperto avesse convocato per il sopralluogo il proprio CTP Ing. nominato in sede di conferimento dell'incarico. CP_20
Resta il fatto che il suo difensore era stato formalmente convocato dal CTU e quindi, era stato assicurato il contraddittorio sotto il profilo processuale: que- sti non è comparso e quindi non ha fatto rilevare alcunché in proposito.
Si consideri, poi, che quella a cui il ctp è mancato era attività meramente co- noscitiva (mero esame della pianta), che anch'egli avrebbe potuto liberamen- te effettuare mentre non risulta neppure che abbia proposto osservazioni alla
CTU.
Per tutto quanto sopra, deve dunque escludersi la sussistenza del caso fortuito da evento naturale.
7.4.2 Quanto alla dedotta colpa concorrente o esclusiva della danneggiata, va evidenziato che:
a) risulta comprovato che il vialetto percorso nell'occasione dalla Parte_1 era, all'epoca, l'unica via di accesso alla sua abitazione, risultando impratica- bile il cancello sulla spiaggia, attesa la presenza di tronchi e detriti portati dal mare e le condizioni del mare in tempesta (cfr. testimonianze di Tes_1 Tes_3
e ; Tes_2
b) risulta parimenti comprovato che, al momento dei fatti, non stava nevican- do, sul vialetto erano presenti 10-15 cm di neve e che le strade erano comun- que praticabili e percorribili anche in automobile (cfr. interpello e testimo- nianza di;
Tes_2
c) non è stato provato specificamente che l'accumulo di neve sugli alberi fos- se visibile e comunque percepibile come pericolo dall'appellante.
Detti elementi inducono ad escludere una qualsivoglia responsabilità della
, alla quale non può essere mosso alcun rimprovero, se si conside- Parte_1
ra che era uscita per provvedere a proprie necessità personali (stava recandosi a fare la spesa), percorrendo l'unico vialetto di accesso alla propria abitazione
23 e che non vi è prova – al di là della diramazione di allerte meteo e della chiu- sura degli uffici dell'Agenzia delle Entrate – che fossero stati adottati provve- dimenti comunali di chiusura di strade o quant'altro. D'altronde, esigere un comportamento diverso da parte della danneggiata significherebbe obbligarla
– illogicamente e finanche illegittimamente – o a non poter uscire affatto dalla propria abitazione, o ad intraprendere percorsi alternativi, esponendola a ri- schi diversi ed anche maggiori.
Per quanto sopra, in conclusione, l'esclusiva responsabilità dell'occorso deve essere ascritta alle custodi e comproprietarie dell'albero, vale a dire
[...]
ed eredi di CP_21 Controparte_4 Persona_1
SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI
8. Così riscontrato l'accertamento di responsabilità, si può ora passare alla in- dividuazione delle voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie.
8.1 Preliminarmente, va chiarito che non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla e finalizzata ad integrare la già espletata CTU Parte_1
medico-legale mediante l'accertamento del danno psichico, poiché accompa- gnata da una mera relazione di parte – peraltro sopraggiunta a notevole di- stanza di tempo (15.02.2022) dai fatti di causa – che, come noto, va valutata alla stregua di un'allegazione difensiva;
la stessa, inoltre, non risulta suffraga- ta da idonea certificazione medica, rinvenendosi nella cartella clinica in atti unicamente un certificato del 27.09.2012 non seguito da ulteriori prescrizioni di sorta relative a diagnosi o prescrizione di eventuali farmaci, il che porta a ritenere l'istanza avanzata dall'odierna appellante del tutto esplorativa e defa- tigatoria, anche in considerazione del fatto che, in sede di osservazioni alla
CTU espletata in primo grado, il CTP di parte attrice nulla osservava al ri- guardo.
8.2 Ciò posto, ritiene il Collegio di dover condividere in toto la relazione di consulenza in atti, che qui deve intendersi richiamata e trascritta nell'apprezzamento del metodo analitico utilizzato dal tecnico nominato e
24 dell'estrema chiarezza espositiva, dovendosi sottolineare come la condizione psichica della paziente sia stata valutata dal CTU, che dà atto dell'abbassamento del tono dell'umore e del disturbo dell'adattamento quali esiti permanenti delle lesioni, tant'è che le ha riconosciuto una percentuale di invalidità permanente molto elevata (50%)
Ed invero, il consulente, esaminata la documentazione medica in atti, visitata la perizianda e ripercorso l'iter clinico e terapeutico della medesima, ha rile- vato che alla , in conseguenza dell'occorso per cui è cau- Parte_1 sa, sono derivate lesioni consistite in “TRAUMA CONTUSIVO DORSALE con
FRATTURE VERTE-BRALI : C6-C7 processi spinosi, D6 microfrattura, D7 trans-somatica, D8 con distacco muro ant,D9-D12 con distacco muro post,
D10 attraverso l'istmo, L4 terzo sup soma, FRATTURA STERNALE,
FRATTURA SPINA SCAPOLARE DX, FRATTURE COSTALI 4° 5° 6° ,
CONTUSIONE POL-MONARE LOBO APICALE DX con minimo enfisema sottocutaneo parete toracica post e minimo pneumotorace bilaterale,
EMATOMA MEDIASTI-NICO POSTERIORE con conseguente necessita' di terapia chirurgica. La periziata e' stata infatti sottoposta ad interventi di :
STABILIZZAZIONE DI D12 (D11-L1) - OSTEOPLASTICA TRANS
PEDUNCOLARE IN D8 E D9 E CIFOPLASTICA MECCANICA IN L4
BILATERALE - OSTEOSINTESI CO-STALI CON PLACCHE E VITI. E' se- guito un lungo periodo riabilitativo”. Ha quindi concluso il proprio elaborato affermando che “Dalle lesioni sono residuati ESITI PERMANENTI, attual- mente pressoché stabilizzati, individuabili in • ESITI ALGICI,
DISFUNZIONALI E CICATRIZIALI di FRATTURATIVO in- CP_22
teressante vertebre CDL, gabbia toracica (coste, sterno, polmone), scapola destra e di conseguente terapia chirurgica (interventi di stabilizzazione ed osteoplastica vertebrale ed osteosintesi costale) • DISTURBO
DELL'ADATTAMENTO”.
25 In risposta ai quesiti posti, ha dunque riscontrato un danno biologico stimato nella misura del 50%, oltre una inabilità temporanea di complessivi 240 gior- ni, così suddivisi: inabilità temporanea assoluta gg. 50, inabilità temporanea parziale al 75% gg. 90, inabilità temporanea parziale al 50% gg. 100; ha, infi- ne, ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche, documentate per €
2.702,02.
8.3 Sotto il profilo giuridico, val la pena premettere che, come precisato dalla
Suprema Corte nell'arresto 19229/2022, la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito, poiché la liquidazione del danno non è un elemento della fattispecie astratta “illecito”, bensì un giudizio e, come tale, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto.
Ne deriva, dunque, che al caso di specie vanno applicate le Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, nella versione del 2024 (DPR
12 del 13.01.2025 in vigore dal 05.03.2025).
8.4 Per altro verso, va parimenti ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, pur nella riconosciuta autonomia del danno morale rispetto a quello biologico (nella sua duplice dimensione statica e dinamico- relazionale), precisa che “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
(c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamen- to dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore mo- netario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione del- la componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso),
26 considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabel- larmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, li- quidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizza- zione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al preceden- te punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erro- neamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (così, tra altre, Cass. ord.
15733/2022; negli stessi termini Cass. ord. 7892/2024).
8.4.1 Con più specifico riferimento alla personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, va ricordato come essa possa es- sere riconosciuta ad incremento della ordinaria liquidazione con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura per- centuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata me- nomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, solo “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il dan- no subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da le- sioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condi- zione di salute” (così Cass. ord. 27482/2018), sicché la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sof- ferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (così Cass. 28988/2019; ord. 5865/2021).
27 8.4.2 Va, infine, precisato che le cd. tabelle milanesi sono state, a partire dalla versione resa pubblica nel 2021, adeguate ai principi sopra esposti, mediante scorporo e separata indicazione del valore-punto e dell'importo complessivo del risarcimento, per così dire standard, riferito al danno biologico nella du- plice dimensione (statica e dinamico-relazionale) sopra indicata (importo su- scettibile, ricorrendone i presupposti, di personalizzazione per adeguarlo ai peculiari pregiudizi subiti dalla vittima sotto il profilo dinamico-relazionale) e dell'incremento risarcitorio riferito alla sofferenza soggettiva (o danno mora- le) ordinariamente connessa a lesioni e menomazioni analoghe a quelle subite dal danneggiato.
8.5 Nel caso di specie, è innegabile la ricorrenza di un danno morale (da in- tendersi, come detto, quale pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interio- re patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come tale costituente danno distinto e diverso da quello derivante dall'inci- denza del danno alla salute sulle dinamiche relazionali della persona), consi- derata la dimensione eminentemente soggettiva dello stesso, tale per cui la re- lativa prova è rimessa essenzialmente al ragionamento di tipo presuntivo, e segnatamente a quello fondato sulla corrispondenza, su base di proporzionali- tà diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva (si vedano sul punto Cass. 7513/2018; 901/2018; 20795/18;
25164/2020). La sussistenza del danno in esame è apprezzabile in relazione alla dinamica dell'evento traumatico (rimanendo l'attrice intrappolata al di sotto di un ramo di pino di grandi dimensioni), ai ripetuti interventi chirurgici subiti, al lungo tempo che ha visto la degente, alle conseguenze Parte_1
algiche delle menomazioni residuate alle lesioni ed alle conseguenze mera- mente soggettive in termini di ripercussioni sui vari aspetti della vita quoti- diana (cfr. risposte date dal teste all'udienza del 17.07.2017). Tes_1
8.6 Deve altresì riconoscersi la personalizzazione del danno biologico, alla lu- ce delle dichiarazioni del teste (“Dopo il sinistro praticamente la sig.ra Tes_1
[...] , a causa delle condizioni di salute a casa non poteva svolgere Parte_7
praticamente nulla delle mansioni domestiche;
non era in grado di fare le scale e dormiva al piano terra (casa nostra era di due piani). Praticava giar- dinaggio e ovviamente ha smesso;
anche dopo aver lasciato le stampelle ha smesso di praticare il giardinaggio in quanto si stancava subito. Quando era- vamo in giro in macchina era accompagnata sempre ansia e si manifestava molto apprensiva per i pericoli della strada, cosa che non manifestava prima
(prima del sinistro è capitato anche di andare in moto). Cantava tutte le do- meniche nel coro della Chiesa di Roseto con il quale hanno fatto anche diver- se esibizioni. Non l'ho più sentita cantare dopo l'infortunio. Prima dell'infortunio andava in palestra, praticava yoga e amava molto camminare
e ballare, attività che poi ha abbandonato. Aggiungo che a volte organizza- vamo feste nella taverna che abbiamo nel piano seminterrato, cosa che non abbiamo più fatto dopo l'infortunio … Nel periodo successivo all'incidente la sig.ra non era in grado di svolgere alcuna mansione e quindi in Parte_1
casa ero io che mi occupavo di tutto. Quel periodo è stato caratterizzato da un forte stress per entrambi. Piano piano, dopo quasi un anno, ha ripreso a lavorare anche se molto poco. Spesso la portavo io al lavoro, anche allo sco- po di distrarla, in quanto in quel periodo era vittima di attacchi di panico e ansia. Data la distanza dal luogo dalla nostra abitazione del luogo di lavoro ha iniziato a fermarsi a dormire presso la sua famiglia. A poco a poco questa situazione ha inciso anche sulla nostra relazione”), apparendo tali incidenze meritevoli di ulteriore valorizzazione, nella misura del 10% del danno biolo- gico strictu sensu, perché solo in parte riconducibili alle conseguenze ordina- rie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. 20795/2018), visto che il teste si riferisce so- prattutto al primo periodo, nel quale, stante l'entità delle lesioni, le limitazioni subite non si configurano come straordinarie ed eccezionali.
29 8.7 Per quanto sopra, il totale dovuto per il danno non patrimoniale è pari al seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 50%
Punto danno biologico € 7.401,80
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.700,90
Punto danno non patrimoniale € 11.102,70
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
€ 275.717,00+ Danno biologico risarcibile
Danno morale 137.859,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 413.576,00
Con personalizzazione (10% del danno biologico pari ad € 27.571,70) € 441.147,70
Invalidità temporanea totale € 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.750,00
Totale danno biologico temporaneo € € 19.262,50
Spese mediche € 2.702,02
Totale generale: € 463.112,22
30 8.8 In conclusione, il danno non patrimoniale complessivo ammonta ad €
460.410,20 somma cui va aggiunto l'importo di € 2.702,02 per le spese me- diche sostenute, comprovate e ritenute congrue dal CTU per un totale com- plessivo di € 463.108,02.
8.9 All'importo di € 460.410,20, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del
“lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, dal momento che essi “decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 2037 del 24 gennaio 2019, in mo- tivazione).
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento co- stante della Cass., S.U. n. 1712/1995, essendo volti a compensare il danneg- giato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno), essi concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situa- zione patrimoniale antecedente il fatto illecito, e non decorrono dalla pubbli- cazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dan- noso e la liquidazione (Cass. civ, Sez. Un., 17 febbraio 1995. n. 1712; così, da ultimo, anche Cass. n. 2037/2019 appena sopra citata).
Nella specie, l'importo sopra liquidato va devalutato alla data del fatto,
10.02.2012, e poi su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le varia- zioni ISTAT FOI relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi lega- li, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Analoga operazione deve effettuarsi per le spese mediche (€ 2.702,02), con devalutazione effettuata, però, al momento dei singoli esborsi.
31 Alla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile, il correlativo debito si converte in debito di valuta ed il ritardo nell'adempimento, come per ogni ob- bligazione pecuniaria, comporta, a norma dell'art. 1224 c.c., il diritto agli in- teressi di mora al tasso legale (salvo che non siano dovuti in misura superiore o non si dimostri un danno maggiore).
Spettano pertanto, inoltre, sulla complessiva somma liquidata come in dispo- sitivo, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
9. Infine, quanto al lamentato danno da perdita di capacità lavorativa specifica
– richiesto inizialmente nella misura del 20%, salvo poi aumentarlo in questa sede, del tutto inammissibilmente ex art. 345 c.p.c., nella misura del 50% - va evidenziato che la documentazione in atti (doc. 7 fascicolo attrice) smentisce che le lesioni riportate abbiano cagionato la perdita dell'attività che svolgeva, atteso che la veniva licenziata per riduzione del personale con Parte_1 decorrenza 30.04.2011, dunque in data antecedente all'occorso per cui è cau- sa.
La domanda, ad ogni modo, non può trovare accoglimento, non avendo la danneggiata dimostrato che la dedotta riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo danno patrimoniale, né che la stessa sia eziologi- camente ricollegabile alle lesioni riportate, tenuto altresì conto della circo- stanza che la – come si legge nella CTU medico-legale – risulta Parte_1 essere proprietaria di un'azienda di pelletteria, di talchè deve ritenersi che le lesioni riportate non abbiano inciso sulle sue capacità imprenditoriali e, dun- que, reddituali.
SULLE DOMANDE DI MANLVEA
10. E' ora possibile passare a vagliare le domande di garanzia proposte da
[...]
nei confronti di e da Controparte_1 Controparte_7 Parte_8
e nei confronti della Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11
[...]
32 Esse sono fondate e vanno dunque accolte, dovendo ritenersi provati e non contestati l'esistenza dei rapporti assicurativi fra le parti e l'operatività nel ca- so in esame delle coperture assicurative.
Ne deriva, dunque, l'obbligo di di tenere indenne Controparte_7
e di di tenere indenni Controparte_1 Controparte_11 [...]
e dalle conseguenze con- Parte_8 Controparte_5 Controparte_6
dannatorie del presente giudizio secondo quanto stabilito nelle rispettive po- lizze, ai sensi dell'art. 1910 c.c., senza vincolo di solidarietà tra gli assicurato- ri , dovendosi precisare, ai fini di eventuali regressi, che le rispettive quote di proprietà sono di ½ per la di ¼ per e di 1/8 cia- CP_1 Parte_8
scuno per i due eredi di , ossia e Persona_1 Controparte_5 [...]
. CP_6
Vanno, infine escluse, ai sensi dell'art. 51 – Settore D – “Responsabilità Civi- le Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, tutte le spese di lite derivanti dalla autonoma e discrezionale decisione dell'assicurata CP_1
di costituirsi in giudizio a mezzo di propri difensori.
[...]
SULLE SPESE DI LITE E DELLE CTU
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico so- lidale delle parti convenute e si liquidano come di seguito: per l'appello con fase istruttoria al minimo in quanto non svoltasi, si liquidano in complessivi €
17.179,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché spese vive per € 2.529,00 e sono dovute con distrazione in favore dell'Avv. Mauri- zio Colangelo, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto che il difensore dell'appellante si è dichiarato antistatario an- che per il giudizio di primo grado, che ha visto la fase ATP, la fase introdutti- va e le memorie ex art. 183 cpc seguite dal precedente difensore Avv. Retko.
Delle spese del primo grado sono pertanto liquidabili in suo favore solo la fa- se istruttoria e quella della decisione, che si è conclusa senza conclusionali a
33 seguito dell'ordinanza di estinzione emessa all'esito della riassunzione ed è dunque riconosciuta nei valori minimi. Dell'importo complessivamente liqui- dato di € 19.375,00, spettano pertanto al difensore antistatario le seguenti somme: € 5.205,00 relativa alla sola fase istruttoria ed € 3.092,00 per la fase decisoria, per un totale di € 8.297,50, oltre rimborso spese generali ed acces- sori di legge nonché le spese vive pari ad € 2.529,00, se anticipate;
spettano alla parte attrice, , le spese relative alle prime fasi trattate Parte_1 dal precedente difensore, ossia € 3.544,00 per lo studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva ed € 5.205,50 per la fase di trattazione, per un totale di €
11.087,50, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché le spese vive per € 545,00 non avendo il nuovo difensore dichiarato, ex art. 93 cpc, che agisce anche per il precedente difensore.
12. Analogamente, le spese delle CTU espletate vengono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Teramo emessa nel procedimento iscritto al nr. 3386/2014 R.G., così decide nel contraddittorio delle parti:
1) in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta da , ac- Parte_1
certa e dichiara, per le causali di cui in motivazione, la responsabilità solidale nella causazione dell'occorso per cui è causa, di , Controparte_1 [...]
e ; CP_16 Controparte_5 Controparte_6
3) condanna , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_9
[... della somma complessiva di € 463.108,02, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
34 4) condanna i predetti convenuti, in solido, alla rifusione in favore del procu- ratore di parte appellante, Avv. Maurizio Colangelo, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del primo grado, determinate, come in parte motiva, in €
8.297,50, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e quelle del se- condo grado, che liquida in € 17.179,00, oltre al 15%, per spese forfetarie,
IVA e CPA dovuti come per legge, oltre € 2.529,00 per spese vive se anticipa- te;
5)condanna i predetti convenuti in solido a rifondere alla , a titolo Parte_1 di spese legali per la prima fase del giudizio di primo grado, la somma di €
11.087,50, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché quella di € 545,00 per spese vive;
5) pone le spese delle CTU a carico solidale dei convenuti;
6)condanna la compagnia e la compagnia Controparte_2 [...]
a tenere indenni le proprie rispettive parti assicurate Controparte_23
(proprietaria e dunque responsabile per ½), Controparte_1 [...]
(1/4), (1/8) e (1/8), dalle CP_4 Controparte_5 Controparte_6 condanne sopra indicate relative all'importo del danno e di tutte le spese (con esclusione per assicurata con delle spese di Controparte_1 CP_2
lite), con esclusione della solidarietà tra le compagnie assicuratrici ex art. 1910 cc, sulla base delle rispettive polizze;
7) compensa le spese di lite nel rapporto tra le altre parti in causa.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Silvia Rita Fabrizio
35