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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 50088 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 04.04.2025 e vertente
T R A
in proprio e quale titolare/legale rappresentante Parte_1
dell'impresa individuale “ (C.F. Parte_2
), con sede in Roma, Via Francesco Lojacono n. 54, C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Zega
RECLAMANTE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Parte_3
, (C.F. ), tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Sipala
RECLAMATI
E
Liquidazione Giudiziale di titolare dell'impresa Parte_1
individuale in persona del curatore p.t. Avv. Parte_2
Domenico Benincasa
RECLAMATA – CONTUMACE
r.g.v.g. n. 50088/2025 1 OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) ”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis:
- in via preliminare, disporre la sospensione della liquidazione giudiziale ex art. 52
CCII;
- nel merito, accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare la liquidazione giudiziale della
“ , dichiarata da Tribunale di Roma con sentenza 796/2024 Parte_2
del 19.12.2024.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RECLAMATI) “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
Rigettare il reclamo ex art.51 C.C.I.I. proposto dal Sig. , titolare Parte_2
di impresa individuale denominata in quanto infondato in Parte_2
fatto e in diritto;
con vittoria dei compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
titolare dell'impresa individuale “ Parte_1 Parte_2
, ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 796/2024, con la quale il
[...]
Tribunale di Roma ha dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, chiedendone la revoca, previa sospensione per l'intera durata del procedimento di reclamo delle operazioni di liquidazione dell'attivo, di formazione dello stato passivo e del compimento di atti di gestione, eccependo quale unico motivo di doglianza la mancata prova del superamento della soglia di indebitamento minimo prevista dall'art. 49 ultimo comma CCII ai fini dell'apertura della procedura concorsuale liquidatoria. Ad avviso del reclamante, i crediti vantati dagli istanti, suoi ex dipendenti, assommano a complessivi Euro 27.910,29 e all'esito dell'istruttoria non erano emersi ulteriori debiti scaduti, sicché non poteva dirsi superata la surrichiamata soglia di Euro 30.000,00.
r.g.v.g. n. 50088/2025 2 Non si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale, pure ritualmente citata, mentre si sono costituiti i creditori istanti CP_1 Parte_3
e , i quali hanno chiesto respingersi il reclamo,
[...] Parte_4 osservando come la sentenza impugnata desse conto dell'esistenza di ulteriori debiti scaduti, pari a complessivi Euro 5.132,42, risultanti da una visura protesti da essi allegata.
Ed effettivamente, i creditori istanti avevano documentato nel procedimento che aveva condotto all'apertura della liquidazione giudiziale dell'indicata impresa individuale, allegando all'uopo la relativa visura, l'esistenza di due protesti cambiari di titoli entrambi scaduti il 30.09.2024, dell'importo rispettivamente di Euro 3.180,00 e di Euro 1.952,42.
Ora, tenuto conto che: (i) tale visura documenta l'esistenza di ulteriori debiti scaduti;
(ii) compete al debitore dimostrare l'avvenuto pagamento di tali debiti;
(iii) il debitore nel caso di specie non solo nel procedimento di primo grado ma nemmeno nel reclamo e in questo giudizio ha allegato di avere estinto detti debiti;
(iv) l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori istanti e di quelli risultanti dalla visura protesti (Euro
27.910,29 + Euro 5.132,42 = Euro 33.042,71) supera l'importo di Euro 30.000,00; risulta dunque acclarato il superamento della soglia dell'indebitamento minimo di cui all'art. 49 ultimo comma CCII, in precedenza codificata dall'art. 15 ultimo comma l. fall., dovendosi, come noto, avere riguardo, per accertare il superamento di detta soglia, non solo ai crediti vantati dagli istanti ma all'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultante dall'istruttoria prefallimentare (v. Cass. n. 5377/2016, conf. Cass. n. 26926/2017,
Cass. n. 16683/2018; v. anche la recentissima Cass. n. 2223/2025, che ha chiarito come “la condizione di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l.fall. deve sussistere al momento della dichiarazione di fallimento e va accertata sulla base delle risultanze dell'istruttoria prefallimentare”).
In ragione dell'effetto pienamente devolutivo del reclamo, vanno spese brevissime considerazioni per ribadire la sussistenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, minimamente posta in discussione peraltro dal reclamante. Il a ciò Pt_2
espressamente onerato, non ha né allegato né tanto meno dimostrato il possesso dei requisiti dimensionali dell'imprenditore minore e lo stato di insolvenza dell'impresa è univocamente desumibile dalla pluralità degli inadempimenti r.g.v.g. n. 50088/2025 3 accertati, dall'esito negativo delle azioni esecutive (pignoramento mobiliare e pignoramento presso terzi) promosse dai creditori istanti nonché dalla documentata esistenza di protesti (ai due già segnalati nella precedente fase vanno aggiunti altri quattro protesti levati in data anteriore alla sentenza oggi gravata, risultanti dalla visura prodotta dai soggetti reclamanti), dato quest'ultimo indicativo di un'evidente anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa.
Il reclamo deve essere pertanto respinto e il reclamante condannato a rifondere ai reclamati le spese di lite da questi anticipate, che si liquidano come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna il reclamante al pagamento in favore dei reclamati delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
06.05.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g.v.g. n. 50088/2025 4