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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/10/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 2897/2023 in data 15.5.2023, promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURO GIOVANNI e Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA SALVATOR ROSA N. 6 – CASORIA (NA) attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAVAN Controparte_1 P.IVA_2
LI e domicilio eletto presso lo studio del difensore in PIAZZA CRISPI, 8 - TREVISO
INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIVALE P.IVA_3
FA e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ISABELLA MELCHIORI in VIA PALLADIO, 34/A – MONTEBELLUNA (TV) convenute
*** avente per oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa,
***
CONCLUSIONI
- per Parte_1
“Si chiede, dunque, respinta ogni contraria eccezione e domanda, che l'On.le Tribunale adito Voglia:
a) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cc del contratto intercorso tra le parti per le motivazioni di cui in premessa -senza che ciò comporti qualsivoglia credito nei confronti della e con riserva di eventualmente agire in seno alla procedura concorsuale ove ne CP_1 sussistano i presupposti- e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la società attrice non è debitrice di nulla in relazione al rapporto di intermediazione finanziaria per cui è causa;
b) accertare che la TE, nel periodo di competenza, ha incamerato somme non CP_1 dovute in relazione alle prestazioni illegittimamente effettuate in suo favore, a fronte della operazione in derivati indicata in narrativa e per l'effetto rideterminare il dare e avere tra le parti;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. dei negozi, contratti, operazioni per cui è causa per effetto della violazione delle norme primarie e regolamentari indicate in premessa (artt. 21, 23 e 30 del d.lgs. 58/1998, artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 36 Reg. Consob 11522/98 e art. 19 MIFID), che devono intendersi tutte qui richiamate e trascritte, e, per l'effetto, accertare che la società attrice non è debitrice di alcunchè in relazione al rapporto di intermediazione per cui è causa ed è anzi creditrice, nei confronti della sola TE e per il solo periodo di competenza, della somma complessivamente quantificata nella relazione peritale acclusa, oltre interessi e rivalutazione e con riserva di ulteriore aggiornamento;
d) condannare controparte al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (cfr. ex multis Cass. 10173/15) oltre alle spese di mediazione;
e) in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre l'aumento previsto per legge sulle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario
In via istruttoria, si reiterano le istanze tutte formulate nelle relative memorie, che di seguito si trascrivono:
§1. PROVA TESTI.
Si chiede ammettersi prova testi sulle seguenti circostanze che diventano capi di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. in data 11 Giugno 2015, il contratto IRS n 24376780 per cui è causa veniva consegnato da
[... un dipendente della al dott. il quale si recava presso la sede della CP_1 Per_1
per sottoporlo alla firma del sig. Pt_1 Per_2
[... 2. tutte le comunicazioni precedenti alla sottoscrizione del contratto IRS tra la e la CP_1
avvenivano esclusivamente per il tramite di terzi soggetti e mai direttamente con il Pt_1 sig. al quale, pertanto, venivano consegnati solo documenti già compilati ai fini della Per_2 sottoscrizione
3. solo in una circostanza un dipendente della , qualificatosi promotore CP_1 finanziario, alcuni giorni prima dell' 11.06.2015, contattava telefonicamente il Per_2 comunicandogli che la sottoscrizione del derivato fosse necessaria per poter ottenere un finanziamento richiesto in precedenza in quanto tale prodotto finanziario era una assicurazione contro il rischio di un eventuale eccessivo rialzo dei tassi di interesse e ciò a
Pag. 2 di 14 tutela sia della società (ai fini della sostenibilità del mutuo) che della banca (ai fini della restituzione);
4. in particolare, il funzionario della prima della sottoscrizione del derivato CP_1 comunicava telefonicamente al dott. che la predelibera del mutuo chirigrafario di Per_1 euro 6.000.000,00 (che veniva sottoscritto lo stesso giorno del derivato) sarebbe stata favorevole solo perché la Bholding aveva “accettato” la sottoscrizione del derivato per cui è causa.
5. l'incaricato della , né prima né dopo la sottoscrizione del derivato, forniva CP_1 alcuna indicazione riguardo ai rischi potenziali del prodotto finanziario, agli scenari probabilistici sulle possibili evoluzioni dello strumento derivato, ai costi di intermediazione e ad eventuali prodotti alternativi di natura “protettiva” (come ad esempio una opzione CAP);
Si indicano a testi i sig.ri:
1) Dott. domiciliato presso la con sede in Novara alla Via Fara Persona_3 Parte_1
n. 10;
2) Dott. domiciliato presso al con sede in Novara alla Via Fara Persona_4 Parte_1
n. 10.
*****
§ 2. CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.
Si ritiene che, come ripetutamente affermato dalla S.C., l'elevato tecnicismo della vicenda per cui è causa renda necessario l'ausilio di un consulente (Cass. 512/17; Cass. 5091/16) e, pertanto, si chiede nominarsi ctu cui affidare il seguente mandato:
Voglia il CTU:
a) accertare e quantificare le somme addebitate alla a fronte dell'operazione in Parte_1 derivati per cui è causa intendendosi per tali: tutto il capitale conferito nel tempo e/o investito negli strumenti finanziari oggetto della controversia nella sua entità originaria, nonché tutte le somme comunque versate a qualsiasi titolo alla banca e/o comunque addebitate a titolo di differenziali negativi e commissioni di intermediazione anche se non esplicitate contrattualmente, a fronte dei rapporti derivativi, tenuto conto di tutti gli addebiti e spese effettuati sino all'inizio delle operazioni peritali, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione;
- a tal fine il consulente previa verifica della completezza e della correttezza della documentazione contrattuale ai fini del rispetto degli obblighi, soprattutto informativi, di cui al TUF ed ai regolamenti Consob tempo per tempo vigenti: 1) descriva la natura, il contenuto ed il meccanismo di funzionamento dei contratti IRS per cui è causa con indicazione del valore Mark to Market esistente al momento della loro sottoscrizione specificando se tale valore risulti univocamente indicato dall'intermediario; 2) individui e quantifichi i corrispettivi e/o le commissioni percepite dall'intermediario a fronte del contratto di IRS per cui è causa;
3) accerti se il contratto di IRS sia idoneo (o meno) a svolgere la funzione di
Pag. 3 di 14 copertura contro il rischio di aumento dei tassi d'interesse previsti in riferimento alla situazione di indebitamento della società che, a tal fine vorrà descrivere con riferimento ai singoli rapporti ed ai relativi importi da cui l'indebitamento deriverebbe;
4) quantifichi la situazione di dare/avere tra le parti alla data di redazione dell'elaborato peritale ed individuare il meccanismo che ha condotto al risultato ottenuto all'esito della predetta quantificazione;
5) individui il valore del Mark to Market dei contratti IRS per cui è causa alla data di redazione dell'elaborato peritale per l'eventuale estinzione anticipata dei richiamati rapporti derivativi;
6) verifichi e accerti se esistevano sul mercato alla data di sottoscrizione del contratto IRS per cui è causa altri strumenti finanziari di tipologia, struttura e natura diversi, che avrebbero potuto essere in grado di svolgere la funzione di copertura dal rischio aumento dei tassi, illustrando, in caso affermativo, costi e rischi;
7) verifichi e accerti se il contratto di IRS menzionato contenga le informazioni e le misure di trasparenza prescritte dalla normativa regolamentare con particolare riferimento al rispetto della prescrizione di cui all'art. 30 TUF”;
- per : Controparte_1
“Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso anche con riguardo alla legittimazione delle parti, in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dall'attrice nei confronti della LCA di per tutti i Controparte_1 motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dall'attrice poiché inammissibile e/o prescritta e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento in via istruttoria: la LCA di reitera le proprie istanze istruttorie (istanza di CP_1 verificazione e prova per testi) sì come formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter cod. prov. civ. del 20 ottobre 2023 e, specularmente, chiede il rigetto di quelle avversarie per tutte le ragioni partitamente indicate nella memoria 171 ter, n. 3, cod. proc. civ. del 27 ottobre 2023”;
- per INTESA SANPAOLO S.P.A.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a TE LO in relazione all'odierno procedimento per i motivi esposti in narrativa e disporre l'immediata estromissione dal presente procedimento della Banca;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per Parte_1 intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
Pag. 4 di 14 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'eventuale azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
[...
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità o risoluzione proposte da
in relazione all'Operazione IRS di cui è causa e di conseguente condanna della Pt_1 alla restituzione delle somme versate da in relazione a tale operazione, CP_1 Parte_1 accertare e dichiarare l'obbligo di e, per l'effetto, condannare la stessa società Parte_1 alla restituzione alla di tutti gli importi già incassati a titolo di flussi periodici positivi CP_1
[... nonché di ogni ulteriore importo o utile incassato o che dovesse essere incassato da
in ragione dell'Operazione IRS di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per Pt_1
l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eventuale domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di TE alla minor somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere consulenza tecnica d'ufficio grafologica ex art. 217 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte da su tutti i Parte_1 documenti oggetto di disconoscimento da parte di;
Parte_1
- ordinare ex art. 210 c.p.c. al comune di Verbania, con sede in Piazza Giuseppe Garibaldi, 15, 28922 Verbania VB (P.IVA ), di esibire copia del CV del consigliere P.IVA_4 comunale sig. (allegato A) come pubblicato sul sito internet del Comune di Persona_5
Verbania nonché copia degli allegati B e D (dati relativi ad altre cariche ricoperte e dichiarazioni patrimoniali);
- ordinare ex art. 210 c.p.c. al comune di Milano, con sede in Piazza della Scala, 2, 20121 Milano MI (P.IVA di esibire copia del CV del dott. come presente sul P.IVA_5 Per_1 sito del Comune di Milano nell'area dei nominativi idonei in relazione all'avviso pubblico 2023/1 relativamente alle candidature trasmesse dal dott. per i ruoli di revisore in Per_1
A2A S.p.A., Controparte_2 CP_3 Controparte_4
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, con sede in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 3 (CF ) di esibire copia del P.IVA_6
Pag. 5 di 14 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 5 marzo 2009 in relazione offerta in opzione e alla quotazione di 30.588.099 azioni ordinarie IPI S.p.A.;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Organismo di Vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF con sede in Roma Via Tomacelli 146 - 00186 di esibire copia dello storico dello stato del consulente sig. Persona_6
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che al momento della sottoscrizione del contratto IRS oggetto di causa nel giugno 2015, aveva l'esigenza di coprirsi da una esposizione debitoria indicizzata Parte_1 all'Euribor dovuta alla sottoscrizione di un contratto di mutuo con;
CP_1
2) Vero che ha fornito a tutte le informazioni opportune a comprendere il Parte_1 funzionamento e la struttura del contratto IRS oggetto di causa e concluso nel giugno 2015.
Si indica quale teste sui predetti capitoli 1) e 2) il sig. domiciliato presso Persona_6
TE LO S.p.A.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della prova testimoniale così come articolata da parte attrice, ammettersi prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte attrice e ammessi dal Giudice con i testi già indicati dalla Banca in sede di memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c..
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio TE LO SP e Parte_1 [...]
al fine di ottenere in via principale l'accertamento della Parte_2 nullità di contratto di Interest Rate Swap n. 24376780 – concluso con e poi CP_1 transitato, a seguito dell'intervenuta sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito e del relativo contratto di cessione aziendale, ad TE – ed il conseguente accertamento dell'inesistenza di alcun credito in capo alla cessionaria ovvero, in subordine, di sentir pronunciare la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della controparte e l'accertamento da un lato dell'inesistenza di alcun credito in capo ad TE e, dall'altro, dell'esistenza di un proprio credito di natura risarcitoria.
TE si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria. si è costituita eccependo l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi CP_1 confronti, ai sensi dell'art. 83 co. 3 TUB, e associandosi nel merito alle difese di TE (anche quanto alla carenza di legittimazione della stessa).
Pag. 6 di 14 La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Sulla legittimazione passiva / titolarità del credito in capo ad TE
Come accennato, le convenute eccepiscono il difetto di legittimazione passiva di TE sostenendo, in sintesi, che:
- il DL 99/2017 autorizzava i commissari giudiziali di e di Banca CP_1
Popolare di Vicenza a sottoscrivere con un soggetto terzo, individuato mediante apposita trattativa individuale, un contratto di cessione aziendale che fosse in grado di assicurare la continuità delle due aziende bancarie;
- l'art. 3 co. 1 lett. c) DL. 99/2017 prevedeva espressamente che “restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: … le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”;
- l'art. 33.1.2 lett. b) n. (vii) del contratto di cessione aziendale concluso il 26.6.2017 tra ed TE contemplava espressamente, tra le “passività incluse” nello CP_1
“insieme aggregato” di beni e rapporti giuridici ceduti, “i contenziosi civili già pendenti alla Data di Esecuzione [il 26.6.2017], diversi da controversie con azionisti delle banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati … (di seguito, il
“NT Pregresso”) … ”;
- all'opposto, l'art.
3.1.4 lett. b) n. (vi) del contratto di cessione aziendale escludeva espressamente dal suddetto “insieme aggregato” “qualsiasi NT (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal NT Pregresso (di seguito, il
“NT Escluso”) … ”;
- coerentemente, l'art.
3.2 del contratto di cessione prevedeva che “le banche in LCA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, primo comma, lett. c) del Decreto Legge Banche Venete e comunque per effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente (sostanzialmente e processualmente) sia verso i Co terzi sia nei rapporti interni con rispetto al predetto NT Escluso;
quindi, Co in caso di coinvolgimento di , le Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte amministrative dovranno dichiarare la propria legittimazione passiva e far sì Co che venga sostituita nella posizione sostanziale e processuale passiva anche attraverso ogni atto e iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca in Co LCA del singolo contenzioso […]; a sua volta potrà in questi casi chiamare in causa le Banche in LCA che dovranno in tal caso costituirsi, accettare di assumere la Co causa in luogo di , consentire e se del caso chiedere l'estromissione della stessa”;
- il presente giudizio ha preso avvio in data successiva alla cessione ed è relativo a condotte asseritamente illegittime poste in essere da anteriormente al CP_1
26.6.2017, ragion per cui esso rientra nell'ambito del “NT Escluso”.
Pag. 7 di 14 Tali tesi, per quanto in apparenza suggestive, non possono tuttavia essere condivise.
Anzitutto si rammenta che la sussistenza della legittimazione attiva o passiva – condizione dell'azione costituente il presupposto indefettibile affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito con effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 CC – deve essere valutata unicamente in base a quanto affermato e vantato dall'attore nell'esposizione delle ragioni della propria domanda (è la ben nota – o almeno dovrebbe esserlo – teoria della prospettazione, da tempo pacifica nella miglior dottrina e avallata da consolidata giurisprudenza di legittimità, tra le tante Cass. 14468/2008). In base a tale principio, questioni effettivamente rilevanti sulla legittimazione ad agire o a resistere (“legitimatio ad causam”) possono porsi in concreto soltanto quando, rispettivamente, l'attore faccia valere in nome proprio un diritto che riconosce altrui (in palese violazione del disposto dell'art. 81 CPC e fuori dai tassativi casi ammessi di sostituzione processuale), ovvero pretenda di ottenere una pronunzia di merito contro il convenuto, pur deducendone al tempo stesso la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel presente caso l'attore ha chiaramente affermato di ritenere TE titolare del rapporto e tale allegazione è di per sé sufficiente a far ritenere sussistente la legittimazione passiva della terza chiamata.
Dalla legittimazione così intesa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
A tal proposito, il principio di tendenziale coincidenza tra legitimatio ad causam e titolarità del rapporto sostanziale controverso esclude che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (le ipotesi tassative sono quelle di cui agli artt. 108 e 111 CPC e 2900 CC e nessuna nuova previsione in tal senso è contenuta nel DL 99/2017) i privati possano disporre delle proprie situazioni giuridiche processuali indipendentemente dal trasferimento a titolo particolare del diritto controverso e possano quindi accordarsi per la cessione di “un contenzioso”, senza che a monte vi sia la successione nel credito o nella posizione contrattuale o, addirittura, stabilire secondo il proprio arbitrio chi debba resistere in giudizio, prescindendo dall'eventuale modificazione soggettiva, sul piano sostanziale, del rapporto controverso. Per quanto dunque la volontà espressa dalle parti nel contratto di cessione aziendale (e nel successivo “Secondo atto ricognitivo” del 17.1.2018) sia chiara sia nel senso di escludere dalla cessione aziendale il c.d. “contenzioso escluso” e nel senso di impegnare la cedente a sostituirsi nella posizione processuale della cessionaria, l'autorità giurisdizionale non può consentire l'attuazione di una simile volontà, quando la stessa risulti in concreto incompatibile con il rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento processuale e, segnatamente, del generale divieto di forme convenzionali di sostituzione processuale al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Il rapporto oggetto della presente causa era senz'altro ricompreso nell'insieme aggregato di beni e rapporti giuridici ceduti da VB ad TE, essendo proprio la stessa cessionaria ad ammettere la circostanza, tanto da aver stragiudizialmente intimato a il pagamento Parte_1
Pag. 8 di 14 dell'ingente somma di € 433.271,64 asseritamente dovuta proprio in relazione al contratto di swap oggetto del presente giudizio (doc. 1 att.). TE è quindi senza alcun dubbio non solo fornita di legittimazione passiva, come già detto, ma anche titolare del diritto controverso, essendo succeduta nella posizione contrattuale in precedenza di CP_1
Gli effetti protettivi previsti dall'art. 3 del DL 99/2017 e dall'art.
3.1.4 del contratto di cessione, effetti che il tribunale riconosce e non intende di certo revocare in dubbio nella loro oggettiva portata, non possono essere dilatati sino al punto di consentire alla cessionaria di ottenere e consolidare utilità alle quali ella non avrebbe comunque avuto diritto: un contratto nullo (in tutto o in parte) è e resta perciò irrimediabilmente improduttivo di effetti, indipendentemente dalla successione nella situazione giuridica, solo apparente.
Il voler ritenere che il solo fatto che vi sia stata una cessione d'azienda sui generis, in cui la normativa eccezionale che ne conforma il contenuto salvaguarda il cessionario da debiti e responsabilità per fatti ascrivibili alla cedente, precluda al contraente ceduto di far valere, per il periodo posteriore alla cessione, i vizi genetici del contratto condurrebbe di fatto a determinare una sorta di indiscriminata e generale sanatoria del negozio nullo, laddove invece l'ordinamento, oltre a vietarne ogni possibilità di convalida (art. 1423 c.c.), impone che ad un programma negoziale direttamente contrastante con norme imperative non debba essere riconosciuta alcun efficacia e nessuna forma di tutela in sede giurisdizionale.
L'insostenibilità sul piano giuridico della tesi difensiva di TE diviene evidente ipotizzando l'inversione delle posizioni processuali assunte dalle parti di questo contenzioso: se, infatti, la cessionaria TE, affermando il proprio subentro nei diritti nascenti dal contratto di conto corrente, agisse giudizialmente per l'esatto adempimento nei confronti di e questa Parte_1 eccepisse la nullità del contratto (o di alcune sue clausole) ovvero l'illegittimo addebito di oneri non dovuti, non si vede in che modo l'autorità giurisdizionale potrebbe declinare l'esame delle questioni rimettendola eventualmente alla sola sede dell'accertamento concorsuale del passivo ed accogliere quindi la domanda di adempimento senza andare a collidere frontalmente con i principi e le norme codicistiche (la legittimazione assoluta all'eccezione di nullità; il potere dovere di rilievo d'ufficio; l'inammissibilità della convalida) che convergono univocamente nel senso della necessità di scongiurare ogni possibilità di attuazione pratica degli effetti di un negozio nullo.
Questo non significa affatto affermare una responsabilità di TE per “atti o fatti occorsi prima della cessione”, ma più semplicemente circoscrivere l'applicazione di norme eccezionali (l'art. 3 lett. b) e c) del D.L. 99/2017) e pattuizioni contrattuali (l'art.
3.1.4. del contratto di cessione, a sua volta eccezionalmente destinato a spiegare effetti verso terzi in forza dell'art. 3 co. 2 del DL) nei limiti delle effettive e reali esigenze di protezione della cessionaria rispetto alla conseguenze pregiudizievoli della mala gestio della cedente, senza però accondiscendere ad interpretazioni assolutistiche ed eccessivamente dilatate del loro contenuto dispositivo che consentano alla prima di giovarsi degli effetti di un contratto invalido.
***
Pag. 9 di 14 Sull'eccepita improcedibilità ex art. 83 TUB
Quanto all'eccezione di improcedibilità sollevata dai VB in LCA, la stessa non ha ragion d'essere nell'economia del presente giudizio, posto che l'attrice non ha in realtà svolto alcuna domanda di condanna nei confronti del predetto istituto di credito e non ha quindi esercitato alcuna azione eventualmente soggetta al regime legale di inammissibilità/improcedibilità di cui all'art. 83 co. 3 TUB.
Peraltro, deve anche ritenersi che la norma di cui si discute non possa precludere anche nei confronti degli organi della liquidazione l'esercizio delle azioni costitutive e dichiarative non meramente strumentali a richieste di condanna.
A norma dell'art. 83 co. 1 TUB, nell'ipotesi in cui venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società bancaria, “dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi”. A mente del co. 3, “dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”.
Ciò premesso, aderire ad una interpretazione acritica e letterale del disposto dell'art. 83 TUB, il quale, senza alcuna precisazione o puntualizzazione, fa divieto di promuovere o proseguire
“alcuna azione”, darebbe luogo a soverchie (e verosimilmente fondate) questioni di legittimità costituzionale della norma, perché si risolverebbe, in buona sostanza, in una sorta di generale immunità dalla giurisdizione, ben oltre le effettive esigenze di tutela della par condicio creditorum, cui è preordinata la riserva alla fase amministrativa dell'accertamento dei crediti.
Il criterio ermeneutico da seguire, proposto da autorevole dottrina, è dunque quello di una interpretazione non restrittiva del dettato normativo, che tenga parimenti conto non solo dell'interesse dei creditori alla par condicio in sede concorsuale, ma anche di quei soggetti che, a prescindere da eventuali pretese patrimoniali verso la banca in crisi, abbiano interesse a pronunce di tipo dichiarativo o costitutivo. Il criterio legittimante la deroga legislativa al generale potere di azione riconosciuto dall'art. 24 della Carta Costituzionale è quello della c.d. fungibilità tra i mezzi di tutela: in tanto si potrà porre un freno al diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. in quanto la legge appronti rimedi almeno equipollenti sotto il profilo economico – funzionale. Secondo questa condivisibile prospettazione, dovrebbero intendersi improcedibili soltanto le azioni che possano trovare comunque un valido surrogato nelle insinuazioni previste dalla legge.
A tal proposito, ben conosce e condivide pienamente il tribunale il consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice
Pag. 10 di 14 può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito;
ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 27679 del 21/11/2008.
Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non si limita a chiedere l'accertamento della nullità del contratto di swap quale mero presupposto di eventuali conseguenziali domande di condanna alle restituzioni (peraltro non formulate nemmeno nei confronti della cessionaria TE né, tanto meno, nei confronti della cedente VB), ma manifesta un interesse ulteriore, autonomo e meritevole di tutela in quanto tale, anche all'accertamento di nulla dovere per il futuro alla convenuta. Si tratta chiaramente di azioni che sollecitano statuizioni di natura dichiarativa, che la parte interessata non potrebbe assolutamente ottenere nell'ambito della procedura concorsuale o nei suoi eventuali sviluppi giurisdizionali di natura oppositiva, il cui oggetto è normativamente circoscritto al solo accertamento dei crediti, delle cause di prelazione che li assistono e della concreta misura della partecipazione al concorso.
La domanda di nullità dell'apertura di credito per cui è causa e le correlative domande di accertamento negativo del debito devono dunque ritenersi pienamente procedibili.
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Sulla nullità del contratto
Nel merito, il tribunale ritiene di aderire all'orientamento interpretativo fatto proprio da Cass. SU 8770/2020 (ancorché in materia di contratti derivati conclusi dagli enti locali) e poi seguito da tutte le successive pronunce di legittimità in materia (cfr. Cass. 4076/2025, Cass. 32705/2022, Cass. 24654/2022, Cass. 21830/2021, tutte relative a contratti conclusi da soggetti privati) per cui è necessario che il abbia formato oggetto di accordo Parte_3 tra le parti e sia comunicato all'investitore o, quantomeno, siano stati indicati nel contratto gli elementi che ne consentono la agevole determinazione in un qualunque momento futuro.
È pur vero che il mark to market è “tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione anticipata”, ovvero un “metodo di valutazione delle attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario” (Cass. SU cit.); ed è altrettanto corretta l'osservazione per cui il mark to market non è in sé e per sé l'oggetto del contratto di swap, il quale si sostanzia, come rilevato dalla convenuta, nello scambio a scadenze prefissate di flussi finanziari da una parte all'altra.
Ciò nonostante, non è tuttavia corretto affermare che il mark to market è irrilevante ai fini della validità del contratto (cfr. Cass. 4076/2025), così come non è sufficiente, al fine di affermare la liceità della causa del contratto di IRS, il solo accertamento della funzione di copertura di un rischio connesso alla stipulazione di un sottostante contratto di finanziamento,
Pag. 11 di 14 posto che “il contratto rimane intrinsecamente aleatorio e l'alea integra una causa meritevole di tutela soltanto in presenza di determinate condizioni, dal momento che l'ordinamento – e, in particolare, l'art. 23, comma 5, del T.U.I.F. – «non intende autorizzare sic et simpliciter una scommessa, ma delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello swap, ricollegandola espressamente al settore finanziario»”, in modo che sia “assicurato il «presupposto dell'utilità sociale» che rende “meritevoli di tutela le (sole) «scommesse razionali» stipulate nel qualificato e regolamentato contesto del «settore finanziario»”.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che “la "scommessa razionale" meritevole di tutela, cui le Sezioni Unite hanno ricondotto la tipologia di derivato quale lo swap, postula, allora, che, in quest'ultimo, l'alea che comunque lo caratterizza debba essere misurabile "secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi": ciò impone che siano esplicitati - e condivisi con l'investitore - i costi impliciti, che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea, il mark to market e, soprattutto, i cd. "scenari probabilistici". In altri termini, l'omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto” (Cass. 21830/2021).
Va poi precisato che “non si tratta, allora, di semplice violazione di obblighi informativi (come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie. Cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007; Cass. n. 8462 del 2014), ma di una carenza che - tenuto conto delle descritte peculiarità caratterizzanti la causa e l'oggetto dello strumento in esame, nonchè delle innegabili interazioni tra essi configurabili - investe proprio l'essenza (di una parte) dell'accordo, vale a dire del contratto medesimo (quest'ultimo consistendo, appunto, in un "accordo". Cfr. art. 1321 c.c. e art. 1325 c.c., n. 1), così da cagionarne la nullità (il dovere di informazione, invece, è fuori del contratto ed è oggetto di mera obbligazione di una delle parti, sanzionata, come si è già detto, con la responsabilità per i danni, e non con la nullità)” (ibidem). Si configura perciò una nullità del contratto, “che – è bene precisare – non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate due ben note pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto” (Cass. 24654/2022; Cass. 4076/2025).
Nel caso di specie, la deduzione attorea per cui il contratto di Swap in contestazione presentasse un mark to market ampiamente negativo già al momento della stipulazione è suffragata dalle specifiche e puntuali osservazioni della perizia di parte versata in atti (doc. 6 att.), le quali peraltro non sono state nemmeno specificamente contestate dalle convenute.
È altrettanto pacifico e documentale che tali informazioni non siano state fornite alla società attrice al momento della conclusione del contratto, non essendovi in radice alcuna menzione
Pag. 12 di 14 degli oneri per la chiusura anticipata del rapporto e dei c.d. costi impliciti né nella “scheda prodotto”, né nella nota informativa (cfr. rispettivamente docc. 4 e 5 TE).
Anche le informazioni rilasciate da tale in occasione della conferma telefonica dell'operazione (cfr. registrazione doc. 7 TE) appaiono a dir poco stringate e rudimentali, risolvendosi in un sommario riepilogo della durata prevista, del nozionale di riferimento, della periodicità di rilevazioni e conteggi, nel saggio del tasso fisso che la società avrebbe pagato per tutta la durata dell'operazione.
A fronte della valorizzazione, nel sindacato giurisdizionale, del mark to market come elemento essenziale dell'oggetto su cui deve focalizzarsi il consenso dell'investitore affinché l'alea assunta possa dirsi “razionale” e consapevole, deve ritenersi venuta meno la rilevanza in passato attribuita al discrimine tra l'idoneità in concreto dello strumento finanziario a realizzare la finalità di copertura perseguita dal cliente piuttosto che a ad assumere una connotazione meramente speculativa.
La censura di nullità dell'operazione di IRS in contestazione per vizio della causa e dell'oggetto deve dunque trovare accoglimento, con integrale assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnativa negoziale dedotti da parte attrice e della subordinata domanda risolutoria.
Conseguentemente, deve dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice né ad TE, né a CP_1 in relazione al contratto di swap oggetto di causa.
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L'attrice chiede altresì di “accertare che la banca TE, nel periodo di competenza, ha incamerato somme non dovute in relazione alle prestazioni illegittimamente effettuate in suo favore, a fronte della operazione in derivati indicata in narrativa”.
Al di là dell'estrema genericità della domanda (l'attrice non si cura nemmeno di indicare a quanto ammonterebbero le somme asseritamente “incamerate”), dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che:
- per il periodo a partire da marzo 2018 compreso i differenziali maturati in relazione al derivato oggetto di causa sono stati addebitati da TE nel conto tecnico n. 75684, il quale è però stato estinto il 27.2.2023 per passaggio a sofferenza, sicché non risulta a ben vedere “incamerato” (rectius, pagato) da alcunché; Parte_1
- per il periodo precedente, i differenziali vennero invece addebitati nel conto corrente n. 8928, regolarmente estinto a saldo zero nel marzo 2018 (a seguito di un consistente versamento di oltre dieci milioni di euro effettuato in data 12.3.2018); tali differenziali sono stati quindi a tutti gli effetti pagati (o “incamerati” che dir si voglia) al momento dell'estinzione del conto;
dall'esame degli estratti conto risultano i seguenti addebiti: in data 31.3.2017 € 27.797,86, in data 30.6.2017 € 27.494,76, in data 29.9.2017 € 27.283,44 e in data 29.12.2017 € 26.680,19, per un totale di € 109.256,25; si precisa che deve ritenersi effettuato il pagamento in favore di TE di tutti i predetti differenziali (ivi compreso quello del 31.3.2017, ancorché antecedente alla cessione aziendale tra VB e TE), considerato che all'epoca dell'addebito il conto corrente
Pag. 13 di 14 presentava già un saldo passivo e quindi è solo col versamento effettuato il 12.3.2018 (in un momento in cui il conto era già transitato ad TE) che è avvenuto il pagamento.
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Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria (limitatasi al deposito delle memorie ex art. 171-ter) e decisoria (in considerazione dello stringato tenore degli scritti conclusionali attorei) per le cause di valore indeterminabile (come dichiarato dall'attrice) e media complessità.
Non può tuttavia essere accolta la domanda di rifusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, essendo stata prodotta unicamente una mera fattura non quietanzata (doc. 17 att.), laddove però, per consolidato orientamento, “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. 21402/2022).
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la nullità del contratto di Interest Rate Swap n. 24376780 dell'11.6.2015 oggetto di causa;
2. per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto da in relazione al predetto Parte_1 contratto;
3. accerta l'intervenuto pagamento da parte di in favore di TE Parte_1
LO SP della somma di € 109.256,25 a titolo di differenziali maturati in relazione al contratto di swap;
4. condanna TE LO SP e Parte_2
in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite del
[...] Parte_1 presente giudizio, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 7.202,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giovanni Lauro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Treviso, 9 ottobre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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