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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. UC Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 31/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 858 del 19.12.2023; avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato di Bologna e domiciliata presso i suoi Uffici in
Bologna – appellante principale/appellata incidentale;
nei confronti di:
, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Davini e Cristiano P_1
Osti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma – appellata;
nonché di:
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Rita Grasso ed P_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura I.N.A.I.L. in Bologna – appellato principale/appellante incidentale, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 10.7.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, accertata la sussistenza di una condotta datoriale qualificabile in termini di straining ai danni di , che aveva agito in giudizio la fine di sentir condannare la datrice di P_1 lavoro al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per effetto delle condotte vessatorie subite in corso di rapporto, venendo in rilievo, in particolare,
l'irrogazione della sanzione disciplinare ingiusta/ingiustificata in un contesto di stress sul posto di lavoro, condannava l' , in parziale accoglimento del Pt_1 ricorso, al pagamento di € 20.533,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, detratto quanto oggetto di indennizzo da parte dell' e di € P_2
15.295,50 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, importi entrambi da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché al pagamento di € 16.150,72 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Il Tribunale condannava anche l' al pagamento in favore della P_2 lavoratrice delle prestazioni previste dalla legge e dalle tabelle dell'Istituto per un danno biologico pari al 10%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge.
2. L ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Pt_1 riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accogliere l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, respingere il ricorso originariamente proposto nel giudizio di primo grado per le ragioni indicate in parte motiva;
In via subordinata, rideterminare l'importo del risarcimento liquidato nei termini indicati in parte motiva o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
2.1. L ha proposto appello incidentale, chiedendo di “A) rigettare P_2 il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto In subordine, B)
Quantificare il danno nella misura prevista dalle tabelle e, quindi, nella P_2 misura massima del 6%”.
3. Con il primo motivo¸ l' censura la sentenza nella parte in cui il Pt_1
Giudice, escluso che si potesse ritenere “raggiunta la prova delle condotte vessatorie e dell'intento persecutorio in capo ad ”, ha però ritenuto Pt_1 configurabile da parte dell' una condotta qualificabile in termini di Pt_1 straining, basando la propria decisione, erroneamente, sul solo presupposto dell'irrogazione di una sanzione disciplinare ritenuta illegittima, “la quale è stata considerata circostanza di per sé sufficiente ad integrare gli estremi del c.d. straining”, corrispondendo le difficoltà sul luogo di lavoro, dovute a una serie di
2 cambiamenti repentini verificatisi con l'assunzione di una nuova figura dirigenziale, cui la dipendente non era riuscita ad adattarsi nemmeno con il passare del tempo, a una mera condizione soggettiva di disagio, la quale però
“non costituisce il frutto di alcuna condotta illecita da parte del datore di lavoro e non ha quindi alcuna rilevanza risarcitoria”. Non vi sarebbe, allora, nessun comportamento stressogeno scientemente attuato nei confronti di un dipendente, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo¸ proposto in via gradata, l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la (asserita) condotta illecita e il danno subito.
Evidenzia, l' che la sentenza di primo grado “qualifica come Pt_1 straining l'irrogazione della sanzione disciplinare illegittima. Ne consegue che, ai fini della configurabilità di un diritto al risarcimento del danno, il Giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l'irrogazione della sanzione – definita espressamente quale unico comportamento illecito del P_ datore di lavoro – e la patologia della SI.ra Come rilevato dallo stesso
Giudice di prime cure, infatti, “non possono essere addebitate [al datore di lavoro] le conseguenze psicologiche avverse pur patite dalla ricorrente a fronte di provvedimenti di riorganizzazione e di modernizzazione legittimi”.
È infatti la stessa ausiliare medico-legale del consulente d'ufficio, peraltro, a rilevare che le prime manifestazioni sintomatologiche erano riconducibili al 2014
e secondarie, comunque, alle dinamiche lavorative conflittuali: “Lo sviluppo dello stato patologico appare quindi precedente rispetto all'irrogazione della sanzione disciplinare, datata febbraio 2015. Pertanto, è chiaro che, anche volendo ravvisare un nesso tra condotta datoriale e patologia psichiatrica, il fattore causalmente rilevante sarebbe rappresentato, al più, dal (pienamente legittimo) processo di riorganizzazione attuato nell'autunno del 2014, ma non dalla sanzione disciplinare, la quale – lo si ripete – si colloca in un momento temporalmente successivo”.
Con il terzo motivo, proposto ancora in via gradata, l' censura la Pt_1 sentenza nella parte in cui il Giudice ha escluso l'efficacia interruttiva del nesso di causalità della personalità predisponente da parte della lavoratrice. Sarebbe erronea la valutazione del c.t.u. in ordine all'insussistenza di stati patologici preesistenti in capo alla dipendente, fondata su questionari autosomministrati inidonei, senza ulteriori valutazioni aggiuntive, alla formulazione di una diagnosi di Disturbo di Personalità.
In ogni caso, anche volendosi limitare a ravvisare la presenza di una
“personalità predisponente” in capo alla lavoratrice, a tale condizione dovrebbe essere riconosciuta efficacia interruttiva del nesso di causalità: “Dalla CTU,
3 P_ P_ infatti, è emerso come la SI.ra la SI.ra per la propria peculiare organizzazione di personalità, evidenziata in più occasioni dai professionisti sanitari e confermata dai risultati dalla testistica svolta in occasione di questa
CTU, fosse prona a sviluppare sintomi di disagio psicofisico di fronte alle normali frustrazioni e avversità della vita, soprattutto di fronte ai cambiamenti delle routine consolidate, come è accaduto più volte nel corso della sua storia personale, compresi i fatti attuali per cui si procede. La stessa ausiliaria del CTU si pone su questa linea di pensiero quando afferma “…concordo sulla patogenicità dei tratti personologici disfunzionali e maladattivi, sulla strutturazione di un disturbo di Asse I…”. Ebbene, tale tendenza a sviluppare una reazione abnorme di fronte a circostanze normali rappresenta senz'altro una circostanza anomala e non rientrante nell'id quod plerumque accidit e, come tale, costituisce un fattore interruttivo del nesso di causalità. Secondo il noto criterio della c.d. causalità adeguata, infatti, “una condotta può considerarsi causa, in senso giuridico, di un evento dannoso e idonea a cagionarlo se, sulla base di un giudizio condotto a posteriori, detto evento ne risultava conseguenza prevedibile ed evitabile” (cfr., da ultimo, Corte App. Milano, sez. II, n. 1336/2023 e riferimenti giurisprudenziali di legittimità ivi citati). Ne consegue che il nesso di causalità deve considerarsi interrotto in presenza di fattori atipici ed imprevedibili, quale senz'altro è la peculiare personalità dell'originaria ricorrente. Ed invero, applicando il suddetto criterio della causalità adeguata, pare evidente come lo sviluppo di una grave patologia psichiatrica non possa certo essere considerato conseguenza prevedibile dell'irrogazione di una singola sanzione disciplinare, peraltro di carattere conservativo. Lo stesso dicasi con riferimento al processo di riorganizzazione (peraltro comunque irrilevante in quanto del tutto legittimo)”.
3.1. I tre motivi, da trattare congiuntamente in ragione della relativa connessione tematica, sono infondati.
La lavoratrice – che aveva mostrato delle difficoltà ad adattarsi alle misure imposte dal nuovo dirigente, tali da dar vita a un contesto di lavoro stressogeno, come nel caso dell'utilizzo di strumenti informatici – ha ottenuto dal Tribunale di
Parma il risarcimento del danno conseguente all'irrogazione di una sanzione disciplinare (legata a una falsa testimonianza in un procedimento disciplinare) illegittima e annullata in via definitiva in sede giudiziale.
I motivi di appello dell' non colgono nel Parte_1 segno e non si misurano adeguatamente con l'argomentazione del Giudice perché isolano e tengono distinti il dato della fisionomia del contesto organizzativo, che in sé è conseguenza di facoltà datoriali legittimamente esercitate, e il momento dell'adozione della sanzione illegittima, fondandosi il giudizio dell'appellante di
4 irrilevanza dei due momenti ai fini della decisione sulla relativa separata valutazione.
Il Tribunale, come emerge dalla motivazione della sentenza, ha invece ravvisato gli estremi dello straining proprio nella circostanza dell'irrogazione di una sanzione disciplinare illegittima (non rilevando le ragioni dell'illegittimità) nell'ambito di un contesto di lavoro di stress comunque determinato dal datore di lavoro, occorrendo tenere quindi congiunti i due momenti, la cui necessaria considerazione cumulativa e contestuale dà adeguatamente conto della violazione dell'art. 2087 c.c.
Il Giudice ha messo in relazione i due momenti, costitutivi della responsabilità datoriale, notando appunto che “l'irrogazione della sanzione disciplinare ingiusta/ingiustificata, nel contesto della situazione di stress sul posto di lavoro, riferita dai testi abbia cagionato nella ricorrente una malattia professionale … Alla luce di quanto finora esposto, sono emersi sufficienti elementi idonei a dimostrare che l'Amministrazione abbia tenuto condotte in violazione del dettato normativo di cui all'art. 2087 c.c., creando un ambiente di lavoro stressogeno per la ricorrente, idonee a configurare straining”, situazione, quest'ultima, realizzatasi con l'irrogazione della misura disciplinare illegittima in un contesto lavorativo di stress conseguente all'operato datoriale.
L'appellante non si è allora correttamente confrontato con l'argomentazione resa dal Giudice.
La discrasia appare con evidenza anche in relazione all'aspetto del nesso causale, poiché nel momento in cui l'appellante rileva che “Giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l'irrogazione della sanzione – definita espressamente quale unico comportamento illecito del datore P_ di lavoro – e la patologia della SI.ra , lo stesso mostra di intendere la valutazione di violazione dell'art. 2087 c.c. e quindi la responsabilità per straining in connessione con la mera irrogazione della sanzione e non, come avrebbe dovuto, con l'“adozione della misura illegittima in un contesto lavorativo stressogeno”.
Con riferimento al nesso causale, il c.t.u. ha esaurientemente e convincentemente risposto ai quesiti postigli dal Giudice, svolgendo argomentazioni e giungendo a conclusioni condivisibili (l'elaborato, immune da vizi logico-giuridici, qui si richiama integralmente).
Premessa la non condivisibilità delle perplessità manifestate dall'appellante sulla correttezza dell'approfondimento clinico diagnostico compiuto dall'ausiliario specialista, che ha argomentato anche con riferimento alla validità
5 del metodo e dei risultati conseguiti1 (richiamando i risultati “testistici”), si riportano le conclusioni del c.t.u., comprensive delle convincenti repliche fornite a 1 “Come da prassi procedurale e, in accordo con i consulenti di parte, si decide di sottoporre la perizianda a un approfondimento clinico diagnostico. Come precedentemente detto, si incarica la dr.ssa psicologo clinico che sottopone la paziente alla somministrazione di Per_1 MMPI e MCMI i cui riferiti riporto integralmente per completezza espositiva. Gli indici VRIN (=55) e TRIN (=48), rientrano nel range normativo, non rilevando livelli significativi di incoerenza e contraddizioni tra le risposte fornite, denotando una buona capacità di comprensione degli item. Si denota un atteggiamento verso il test generalmente valido, scala F indica che la paziente ha cercato di dare informazioni di sé, senza esagerare i sintomi (F=44; FB=51). Non emerge, inoltre, la tendenza a mostrarsi in una luce particolarmente favorevole dal punto di vista sociale (L=58) e il valore della scala K (=52) indica che il paziente sembra disponibile a fornire informazioni su di sé. Il test è quindi da ritenersi valido, sia nella prima che nella seconda parte ed è pertanto possibile procedere all'interpretazione di tutte le scale del profilo. Analisi dei Profili Dall'analisi delle Scale Cliniche di Base non emergono alcune elevazioni significative: il profilo si caratterizza, pertanto, per un andamento sotto cut-off. Si evidenzia una lieve elevazione di alcune sotto-scale di contenuto che evidenziano alcuni aspetti disforici e ansiosi, che vengono percepiti soprattutto a livello somatico (Anx, ansia=69; Hy,3, stanchezza malessere, Hae, preoccupazioni per la salute, e DEP2 Disforia = 72).
P_4 Considerazioni sulla Validità e sullo stile di risposta: L'Indice di Validità (V=0) indica che è molto improbabile che le risposte siano state fornite in modo casuale o prestando scarsa attenzione agli item. Si rileva un modesto grado di apertura e sincerità, da parte della paziente, nel fornire informazioni su di sé (Indice di Apertura, X=53); non emerge alcuna tendenza a criticarsi o svalutarsi in modo eccessivo (Indice di Autosvalutazione, Z=64). Si rileva una propensione a mostrarsi socialmente attraente o a nascondere alcuni aspetti circa le proprie difficoltà psicologiche ed interpersonali (Indice di Desiderabilità, Y=84). In base a quanto emerso dall'analisi degli indici di validità, il test è da ritenersi valido ed è pertanto possibile procedere all'interpretazione delle scale relative alla personalità e alle sindromi cliniche. Interpretazione delle configurazioni delle Scale di Personalità: Dall'analisi del profilo non emerge alcun indice significativo per quanto riguarda gli aspetti di Grave Patologia della Personalità. Per quanto riguarda, invece, i pattern di P_5
, risulta rilevante l'elevazione della scala Ossessivo-Compulsiva (7=103). I soggetti che
[...] presentano un punteggio elevato in questa scala tendono ad avere un alto autocontrollo che potrebbe celare sentimenti oppositivi intensi e spesso nascosti. Le persone che presentano questo tratto, nel loro passato potrebbero essere state represse al punto da preferire di accettare passivamente i giudizi e le richieste altrui, reprimendo così la propria aggressività. Il loro comportamento prudente, controllato e perfezionista potrebbe derivare da un conflitto fra l'ostilità che provano verso gli altri e il timore di essere socialmente disapprovati. Lo stile cognitivo è caratterizzato dai termini dovrei e devo, che lo induce a utilizzare nell'approccio alla vita standard rigidi, piuttosto che dirigere il proprio comportamento in maniera spontanea e facendo ciò che è preferibile. Il soggetto potrebbe sperimentare emozioni sgradevoli, come ansia e senso di colpa, e vissuti di inadeguatezza. Interpretazione delle configurazioni delle Scale Cliniche: Relativamente all'analisi delle Scale Cliniche Gravi non emerge alcun indice significativo. Si rileva, tuttavia, l'elevazione della scala Ansia (A=88) relativa alle Sindromi Cliniche. I soggetti che presentano un punteggio elevato in questa scala potrebbero riportare umore irritabile, agitazione, preoccupazioni per la salute e malesseri fisici. Sul piano relazionale, potrebbero mostrarsi depressi e dipendenti, potrebbero sentirsi inadeguati e non apprezzati e controllano con difficoltà le loro reazioni negative. Potrebbe, inoltre, lamentare una sensazione di affaticamento cronico con conseguente perdita di energia e riduzione dell'efficacia di esecuzione dei compiti routinari della vita (D=80, Distimia). Il quadro clinico oggettivato dalla valutazione frontale e dagli approfondimenti diagnostici è, a mio parere, compatibile con un Disturbo dell'Adattamento
6 fronte delle osservazioni dei consulenti di parte (evidenziandosi in grassetto le parti più rilevanti).
“Considerazioni Medico Legali Per quanto riguarda l'anamnesi ed il profilo psicologico del soggetto si rimanda alla Per_ relazione della dott.ssa . Sulla base di tale valutazione, della visita medico legale e dalla CP documentazione in atti risulta che la sig.ra sia affetta da un disturbo psichico caratterizzato da sintomi della sfera ansiosodepressiva compatibile con un Disturbo dell'Adattamento in assenza di antecedenti psichiatrici significativi. Tale patologia si è evoluta nel tempo ed è probabilmente insorto a causa di problematiche organizzative ed occupazionali sul posto di lavoro dal 2014 in poi, cronicizzandosi ed aggravandosi nel momento di maggiore attrito e tensione in ambito lavorativo. Si ritiene che l'ingiusto provvedimento irrogato nel febbraio 2015 revocato, dopo oltre due anni di diatribe legali, abbiano influito notevolmente nello sviluppo della patologia, considerando anche il continuo stress per l'iter amministrativo e giuridico della vicenda ed il suo riflesso in ambito lavorativo quotidiano. Sebbene il soggetto presentasse già una struttura personologica predisponente, questo aspetto anamnestico non sminuisce quanto accaduto e l'esordio psicopatologico secondario agli eventi occorsi che hanno portato nel tempo anche allo sviluppo di una patologia per cui è stata necessaria terapia farmacologica ed un lungo percorso psicologico. Tale sviluppo è dimostrato dalla documentazione in atti e la sofferenza patita dalla perizianda risulta ben descritta nelle visite effettuate. Pur tuttavia, al fine di rispondere ai quesiti posti, occorre valutare l'attuale stato di salute del soggetto poiché negli ultimi anni le condizioni sono migliorate. Il quadro psicopatologico risulta infatti attenuato rispetto alle valutazioni cliniche espresse dai colleghi, anche in virtù di un buon percorso psicofarmacologico e dell'allontanamento dal posto di lavoro che ha comportato una netta riduzione del fattore stressogeno, togliendo la perizianda da un ambiente divenuto ormai lesivo e dannoso. Allo stato attuale si evidenzia disturbo psichico caratterizzato da sintomi della sfera ansiosodepressiva compatibile con un Disturbo dell'Adattamento meritevole di una quantificazione in termini di danno biologico permanente. Effettuata questa doverosa premessa si risponderà di seguito ai quesiti posti: 1)La sig.ra allo stato attuale, ancora soffre di un disturbo psichico P_1 caratterizzato da sintomi della sfera ansioso-depressiva compatibile con un Disturbo dell'Adattamento ad eziologia reattiva con ansia e umore depresso misti, cronico, (DSM-5) di grado lieve-moderato. L'assenza di elementi psicopatologici di acuzie allo stato attuale, come confermato dagli approfondimenti clinico-diagnostici, non inficia la veridicità del quadro psicopatologico antecedente. Allo stato attuale, infatti, come confermato dalla paziente stessa, il definitivo allontanamento dall'ambiente stressogeno e, probabilmente, il percorso psicofarmacologico intrapreso e concluso, hanno determinato un progressivo miglioramento del quadro psicopatologico. Di concerto, va considerato che una struttura personologica di stampo ossessivo-compulsivo, coerente con un esordio psichico inquadrabile in un disturbo della condotta alimentare e responsabile di una rigidità temperamentale che si alimenta della necessità di una morale lavorativa, costituisce un fattore predisponente alla strutturazione del disturbo diagnosticato. Una struttura di personalità predisponente, però, non sminuisce di fatto, l'importanza di un esordio psicopatologico secondario agli accadimenti verificatisi, pur potendone amplificare l'intensità di manifestazione. L'esordio del quadro psico-organico, sulla base di un'anamnesi psichiatrica sostanzialmente muta fino a quel momento, fatta eccezione per uno screzio sintomatologico di differente stampo eziologico, è da ricondurre al periodo successivo agli eventi verificatisi. La correlazione tra l'esordio del disturbo in essere e i fatti suddetti risulta inequivocabile. Garantito, pertanto, il nesso di causa. I fatti in essere hanno determinato la strutturazione di un disturbo psichico caratterizzato da sintomi della sfera ansioso-depressiva compatibile con un Disturbo dell'Adattamento. L'insorgenza di un disturbo dell'Adattamento, in forma secondaria alle dinamiche descritte, configura, inequivocabilmente, un danno biologico di natura psichica. Ritengo, pertanto, che sia ampiamente dimostrato e argomentato come, sulla base di un'anamnesi pressoché muta fino a quel momento, sia sopravvenuta un'effettiva lesione dell'integrità psicofisica della paziente in esame, che ha minato sostanzialmente e visibilmente il suo diritto alla salute”.
7 2)Tale patologia, sia per quanto riguarda il suo esordio, il suo sviluppo ed anche per quanto concerne la sua attenuazione, riconosce come causa la situazione lavorativa cui ha contribuito in maniera rilevante, oltre al clima organizzativo ed occupazionale, anche la sanzione disciplinare ed il suo lungo iter amministrativo e giudiziale. Come già specificato nella introduzione alle conclusioni e nella relazione specialistica allegata, il quadro psicopatologico si è sviluppato a causa di un progressivo attrito con la dirigente dell'ufficio in cui lavorava la sig.ra CP e poi con il resto del personale. In considerazione di una personalità predisposta ma anche e soprattutto in seguito ad un provvedimento disciplinare (poi annullato dal Giudice del Lavoro), il soggetto ha iniziato un lento ma progressivo peggioramento dal punto di vista psicologico. Allo stato attuale, grazie ad un idoneo percorso di cura psicofarmacologico di alcuni anni il soggetto ha ottenuto buoni risultati ed una netta attenuazione del quadro psicopatologico. Pur se in presenza di una personalità predisponente, non si sono evidenziati stati patologici preesistenti né altre patologie sopravvenute.
3)Il soggetto, a causa della situazione lavorativa a cui è stata sottoposta con P_1 particolare riferimento alla vicenda relativa all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 10 giorni, ha subito un danno biologico temporaneo valutabile in sei mesi al 25% e di due anni al 15%.
4) e 5) L'attuale quadro evidenzia un danno biologico permanente valutabile nella misura intorno al 10% sia secondo le tabelle (Guida alla valutazione psichiatrica e Medico-Legale del danno Biologico di natura Psichica. che nelle tabelle del 10%. L'attuale Tes_1 P_2 quadro non evidenzia quei caratteri rilevanti ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva.
6)L'attuale quadro psicopatologico è interconnesso all'ambiente lavorativo ed al rapporto ormai irrimediabilmente compromesso con tale organizzazione, il reinserimento in tale ambito (o in un ambito similare) rischierebbe di peggiorare nuovamente il quadro psicopatologico determinando una ricaduta sintomatologica, la necessità di riprendere la terapia farmacologica CP ed un nuovo percorso psicologico. Fisicamente la sig.ra non è astrattamente inidonea ad una generica attività intellettuale o ad altro lavoro ma si ritiene che sia inidonea a riprendere il servizio presso una struttura pubblica per il rischio che la situazione lavorativa possa rievocare le vicende relativa all'irrogazione della sanzione ed al vissuto emotivo che ne è derivato. Si conferma quindi la permanente inidoneità al servizio, come accertata dalla Commissione Medica di Verifica di Bologna in data 22.11.2017.
7)Si ritengono congrue le spese mediche documentate. Prendiamo atto delle osservazioni formulate dal dott. e dal dott. Per_3 Per_4 La dott.ssa , per quanto di competenza specialistica, formulava la seguente Persona_5 risposta: RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI REDATTE DAL DR. AMPOLLINI SULLA PERSONA DI GILI LETIZIA NELLA CAUSA
CONTRO
- PROC. N. 387/2020 RG, TRIBUNALE DI Pt_1 PARMA SEZIONE LAVORO, ILL.MO GIUDICE DOTT.SSA ELENA ORLANDI Per maggiore chiarezza espositiva, risponderò alle osservazioni postemi dal collega CTP, Dr. affrontando i singoli argomenti in modo schematico e descrittivo. Mi preme, però, Per_3 specificare, in primis, che il collega non è stato messo al corrente della data di svolgimento dei test psicodiagnostici, poiché, in sede di collegio peritale, era stato concordato, con entrambi i consulenti delle parti, di non presenziare alle valutazioni, al fine di non inficiare il setting di somministrazione delle stesse. Riguardo alle critiche formulate in merito all'interpretazione della scala di valutazione MCMI-III, sottolineo che non sono rispettati i criteri per porre diagnosi di un disturbo di personalità, ma solo per valutare l'entità di un tratto di personalità. La collega Per_1 incaricata della somministrazione e dell'elaborazione del reattivo mentale, ha ritenuto opportuno sottolineare l'elevazione della scala ossessivo-compulsiva, nell'ambito dei pattern di personalità clinica, considerando il risultato ottenuto indicativo di una predominanza di tratto, a differenza di quanto riscontrato in merito all'elevazione della scala istrionica, indicativa di una prevalenza di tratto. Fermo restando che il test in questione analizza gli stili di personalità, considerandoli entità di fatto non patologiche, i punteggi di validità ottenuti (punti BR), hanno il compito di indicare la probabilità con cui il paziente presenta un tratto di personalità in quantità pari a quella di un paziente psichiatrico. Secondo questa classificazione, i punti BR sono raggruppabili in 4 fasce:
30: punteggio della popolazione normale
60: punteggio medio degli psichiatrici
8 75: punteggio di prevalenza del tratto (istrionico)
85: punteggio di predominanza del tratto (ossessivo-compulsivo) Detto ciò, pur volendo considerare importate ai fini peritali la sussistenza di un tratto istrionico, ritengo che i due pattern personologici possano coesistere, a fronte di alcune specifiche caratteristiche comportamentali che non risultano essere in contraddizione tra di loro. Secondo l'interpretazione della scala 4 (istrionica), questi soggetti spesso mostrano una ricerca insaziabile e indiscriminata di stimoli e affetto. Il loro comportamento sociale da' l'impressione di una grande fiducia in se stessi e di una ipertrofica autostima. Dietro a questa apparenza esteriore, tuttavia, vi è un grande bisogno di dimostrazioni di approvazione e accettazione. Questi soggetti hanno bisogno di ricevere costantemente riconoscimento e lo ricercano in ogni contesto interpersonale e sociale. Questo ben si sposa con l'interpretazione della scala 7 (ossessivo-compulsivo), secondo la quale questi soggetti mantengono un comportamento controllato e perfezionista, come derivante da un conflitto fra l'ostilità che possono provare verso l'altro e il contestuale timore di essere socialmente disapprovati. Questi soggetti tendono a risolvere le proprie ambivalenze, reprimendo il risentimento, conformandosi in modo eccessivo alle esigenze sociali e aumentando le richieste di funzionamento soggettivo. In sostanza, la perizianda ha un tratto personologico di stampo ossessivo compulsivo, predominate, che rispecchia perfettamente la strutturazione di un disturbo alimentare di tipo restrittivo in giovane età, e, contestualmente, rispetta i criteri per la sussistenza di un tratto personologico di stampo istrionico, prevalente, temendo la disapprovazione nel contesto sociale e lavorativo e necessitando di continue conferme e approvazioni. Non sussistendo i criteri diagnostici per la presenza di un disturbo di personalità, considero inopportuno ipotizzare uno sviluppo di personalità, secondo il quale gli aspetti interpretativi patologici, possono strutturarsi in un concreto costrutto psicotico, se slatentizzati da un quid novi di innesco. La certificazione di una tendenza all'interpretatività, come redatta dai referenti del servizio psichiatrico territoriale, non può giustificare la presenza di spunti interpretativi che possano svilupparsi in un sintomo psicotico conclamato. Detto ciò, concordo sulla patogenicità dei tratti personologici disfunzionali e maladattivi, sulla strutturazione di un disturbo di Asse I, come già esplicitato nella mia precedente relazione, ma non credo che una fragilità personologica pre-esistente possa sminuire l'entità delle manifestazioni sintomatologiche, intrinseche alla patologia stessa. Se è stato dato poco risalto all'interpretazione della prevalenza del tratto istrionico, è stata altrettanto sminuita l'incidenza dell'elevazione del punteggio delle scale cliniche. La valutazione di queste scale secondo le linee di guida è così interpretabile: BR tra 60 e 74 è indicativo ma non sufficiente per segnalare la sussistenza di un problema BR tr 75 E 84 è indicativo di una sindrome clinica (distimia) BR maggiore di 85 è indicativo della presenza di sintomi patologici (ansia)la perizianda rispetta i criteri diagnostici indicativi della presenza di sintomi patologici ascrivibili alla scala A (ansia). Questi soggetti presentano una vaga apprensione o specifiche fobie, sono tesi, indecisi, agitati e tendono a lamentare vari tipi di malesseri fisici. Manifestano uno stato generalizzato di tensione che si concretizza in un costante stato di tensione emotiva e di senso di apprensione per problemi che vengono considerati imminenti. I sintomi patologici di natura ansiosa, si inseriscono in una sindrome clinica di stampo distimico (scala D), secondo la quale il soggetto pur rimanendo attivo nella vita quotidiana, è afflitto da sentimenti di scoraggiamento e colpa, da mancanza di iniziativa, comportamento apatico e scarsa autostima. Le valutazioni clinico-diagnostiche avvalorano, pertanto, la sussistenza di un quadro psicopatologico a carattere ansioso depressivo, tuttora in essere, che, seppur migliorato rispetto al passato, non rispetta i criteri per una completa restitutio ad integrum. Questo giustifica la certificazione di un danno biologico permanente. In merito al nesso di causalità con la situazione lavorativa, con particolare riferimento alla vicenda relativa all'irrogazione della sanzione disciplinare, ritengo di poter confermare la sussistenza del nesso di causa. Il quadro psicopatologico è silente fino al 2014, ma le prime manifestazioni sintomatologiche sono secondarie al subentro delle dinamiche lavorative conflittuali, pur concretizzandosi in una patologia conclamata, solo in seguito all'evento di vita altamente stressogeno, rappresentato dalla sospensione lavorativa. Di fatto il subentro di un malessere psichico sottosoglia, riconducibile al 2014, non si contrappone alla strutturazione della patologia conclamata, in forma reattiva alla sanzione disciplinare subita, poiché la stessa
9 patologia si sviluppa sui presupposti sindromici pre-esistenti e non in forma indipendente da essi. CONCLUSIONI:
- non sussistono i criteri per la strutturazione di uno sviluppo di personalità, non sussistendo i criteri per la diagnosi di un disturbo di personalità. Le valutazioni cliniche e testistiche sottolineano la presenza di tratti personologici disfunzionali che, per quanto patogenetici nella strutturazione di un disturbo di Asse I, non ne possono inficiare l'entità di manifestazione.
- i sintomi psicopatologici possono essere messi in relazione causale alla sanzione disciplinare subita. Se le prime manifestazioni sintomatologiche sono riconducibili al 2014 e secondarie, comunque, alle dinamiche lavorative conflittuali, la strutturazione del disturbo di Asse I, è in stretta correlazione con l'evento stressogeno subito.
- il quadro psicopatologico in essere è da considerarsi in miglioramento clinico ma non in completa remissione. Rispettato, pertanto, il criterio di valutazione del danno biologico permanente…”. Il c.t.u. ha poi evidenziato quanto segue: “Rispondendo al dott. per Per_3 quanto concerne la parte medico legale ritenendo corretta la disamina e la valutazione della Per_ dott.ssa e considerando il terreno psicopatologico preesistente (come già ripetuto nelle conclusioni: “sebbene il soggetto presentasse già una struttura personologica predisponente, questo aspetto anamnestico non sminuisce quanto accaduto e l'esordio psicopatologico secondario agli eventi occorsi che hanno portato nel tempo anche alla sviluppo di una patologia per cui è stata necessaria terapia farmacologica ed un lungo percorso psicologico”) si ritiene che CP la sig.ra sia affetta da una patologia permanente inquadrabile come Disturbo dell'Adattamento lieve-moderato. Tale patologia è insorta precipuamente a causa di un grande evento stressogeno individuabile nella azione disciplinare nei confronti della perizianda. Tale disturbo si è poi cronicizzato determinando un danno permanente. A questo punto si fa presente che nelle tabelle prese in considerazione tale patologia è suddivisa in due voci distinte tra lievi moderate (disturbi dell'adattamento non complicati) e quelle più gravi (disturbi dell'adattamento complicati), tabellate sino al 15% ma che possono raggiungere in casi di particolari anche il 20%. Pertanto in considerazione della persistenza di un quadro di permanenza e dalla possibilità sempre presente di una riacutizzazione se la paziente dovesse ritornare negli stessi ambienti ed in situazioni similari si ritiene che la valutazione percentualistica formulata dal dott. sia Per_3 troppo restrittiva e relegabile solo a casi di estrema lievità (forbice più bassa dell'intera valutazione possibile nell'ambito del disturbo dell'adattamento), un quadro lieve moderato è maggiormente riconoscibile nelle percentuali precedentemente espresse (intorno al 10%) e peraltro compatibili con le tabelle che trova come motivazione il collocamento in una P_2 forbice lieve-intermedia più confacente a nostro avviso alla situazione in oggetto. Parimenti si deve rispondere alle osservazioni del dott. ritenendo che il quadro Per_4 clinico non sia sempre stato di estrema gravità ma, come spesso accade, abbia avuto momenti di acuzie e di lieve attenuazione pertanto, alla luce della documentazione esibita si ritiene corretta la valutazione della temporanea inabilità biologica formulata. Per quanto attiene il danno morale ritengo che la parte medico legale abbia già soppesato la sofferenza ed il vissuto nella valutazione complessiva del danno biologico inquadrandolo come detto nelle osservazioni del paragrafo precedente all'interno di una forbice di danno lieve moderato che tenga conto anche di quella sofferenza descritta dal dott. e che comunque determina un'alterazione dell'equilibrio Per_6 psicofisico del soggetto. Si riconferma in estrema sintesi le valutazioni già espresse nella conclusioni che si riportano per semplicità:
1)La sig.ra allo stato attuale, ancora soffre di un disturbo psichico P_1 caratterizzato da sintomi della sfera ansioso-depressiva compatibile con un Disturbo dell'Adattamento ad eziologia reattiva
2)Tale patologia, sia per quanto riguarda il suo esordio, il suo sviluppo ed anche per quanto concerne la sua attenuazione, riconosce come causa la situazione lavorativa cui ha contribuito in maniera rilevante, oltre al clima organizzativo ed occupazionale, anche la sanzione disciplinare ed il suo lungo iter amministrativo e giudiziale. Come già specificato nella introduzione alle conclusioni e nella relazione specialistica allegata, il quadro psicopatologico si è sviluppato a causa di un progressivo attrito con la dirigente dell'ufficio in cui lavorava la sig.ra CP e poi con il resto del personale. In considerazione di una personalità predisposta ma anche e
10 soprattutto in seguito ad un provvedimento disciplinare (poi annullato dal Giudice del Lavoro), il soggetto ha iniziato un lento ma progressivo peggioramento dal punto di visto psicologico. Allo stato attuale, grazie ad un idoneo percorso di cura psicofarmacologico di alcuni anni il soggetto ha ottenuto buoni risultati ed una netta attenuazione del quadro psicopatologico. Pur se in presenza di una personalità predisponente, non si sono evidenziati stati patologici preesistenti né altre patologie sopravvenute.
3)Il soggetto, a causa della situazione lavorativa a cui è stata sottoposta con P_1 particolare riferimento alla vicenda relativa all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 10 giorni, ha subito un danno biologico temporaneo valutabile in sei mesi al 25% e di due anni al 15%.
4) e 5) L'attuale quadro evidenzia un danno biologico permanente valutabile nella misura intorno al 10% sia secondo le tabelle (Guida alla valutazione psichiatrica e Medico-Legale del danno Biologico di natura Psichica. che nelle tabelle del 10%. L'attuale Tes_1 P_2 quadro non evidenzia quei caratteri rilevanti ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva.
6)L'attuale quadro psicopatologico è interconnesso all'ambiente lavorativo ed al rapporto ormai irrimediabilmente compromesso con tale organizzazione, il reinserimento in tale ambito (o in un ambito similare) rischierebbe di peggiorare nuovamente il quadro psicopatologico determinando una ricaduta sintomatologica, la necessità di riprendere la terapia farmacologica CP ed un nuovo percorso psicologico. Fisicamente la sig.ra non è astrattamente inidonea ad una generica attività intellettuale o ad altro lavoro ma si ritiene che sia inidonea a riprendere il servizio presso una struttura pubblica per il rischio che la situazione lavorativa possa rievocare le vicende relativa all'irrogazione della sanzione ed al vissuto emotivo che ne è derivato. Si conferma quindi la permanente inidoneità al servizio, come accertata dalla Commissione Medica di Verifica di Bologna in data 22.11.2017.
7)Si ritengono congrue le spese mediche documentate”.
Quanto riportato vale anche in relazione all'aspetto dell'idoneità interruttiva del nesso di causalità propria della personalità predisponente della lavoratrice, esito che il c.t.u. ha motivatamente e convincentemente escluso.
4. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice, riprendendo l'esito della c.t.u., ha riconosciuto un danno biologico permanente (a titolo di lucro cessante, in relazione alle retribuzioni perdute per le assenze, essendo stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale richiesto a titolo di danno emergente) e lo ha quantificato nella misura del 10%.
Quanto al primo aspetto, l' dichiara di non comprendere come possa Pt_1 affermarsi che “… il quadro psicopatologico in essere è da considerarsi in miglioramento clinico ma non in completa remissione…” semplicemente sulla base delle affermazioni dell'interessata, che avrebbe, “a suo dire, ricominciato ad assumere la terapia farmacologica da qualche mese, senza alcuna prova in merito (ricette mediche? Prescrizioni?), senza più essere seguita in ambito specialistico dal 2019 e in evidente contraddizione con lo stato psichico attuale, descritto dalla stessa ausiliaria psichiatra, dove non si rileva la presenza di sintomi ansioso depressivi (“…l'umore è sostanzialmente stabile con buon controllo delle quote ansiose e ritmi circadiani regolari…”; pag 5, righe 44-45) e con i risultati dei test psicodiagnostici a cui è stata sottoposta la p., che non evidenziano sindromi cliniche maggiori in atto, ad eccezione per una lieve elevazione della scala dell'ansia al MCMI, peraltro non confermata dal MMPI”.
11 Circa la quantificazione percentuale del danno, rileva la parte che “un disturbo come quello descritto in precedenza dagli stessi CCTTUU non può mai essere annoverato tra i disturbi “complicati” perché manca completamente il presupposto psicopatologico. Nelle tabelle proposte nella Guida Buzzi-Varini, utilizzata dai CCTTUU, il disturbo dell'adattamento complicato è confinato a situazioni in cui concomitano “… complicanze fobico ossessive…o di screzio dismorfofobico…” (pag. 230), qui del tutto assenti. Si ribadisce che, anche volendo insistere sulla conferma della diagnosi, è la stessa ausiliaria del CTU che definisce un quadro di grado “lieve-moderato” e considerando che la forbice per i disturbi dell'adattamento non complicato si estende dal 6 al 10%, e confinando gli estremi più elevati (9-10%) per i casi gravi, va da sé che un caso lieve moderato deve essere valutato nell'ordine del 6-7%”.
Quanto al primo profilo, si è visto che il c.t.u., riprendendo i risultati evidenziati dall'ausiliaria specialista, ha fatto proprie le conclusioni secondo cui
“Le valutazioni clinico-diagnostiche avvalorano, pertanto, la sussistenza di un quadro psicopatologico a carattere ansioso depressivo, tuttora in essere, che, seppur migliorato rispetto al passato, non rispetta i criteri per una completa restitutio ad integrum. Questo giustifica la certificazione di un danno biologico permanente”, aggiungendo che “sebbene il soggetto presentasse già una struttura personologica predisponente, questo aspetto anamnestico non sminuisce quanto accaduto e l'esordio psicopatologico secondario agli eventi occorsi che hanno portato nel tempo anche alla sviluppo di una patologia per cui è stata necessaria terapia farmacologica ed un lungo percorso psicologico”) si ritiene che la sig.ra P_ sia affetta da una patologia permanente inquadrabile come Disturbo dell'Adattamento lieve-moderato. Tale patologia è insorta precipuamente a causa di un grande evento stressogeno individuabile nella azione disciplinare nei confronti della perizianda. Tale disturbo si è poi cronicizzato determinando un danno permanente”. Le perplessità al riguardo manifestate esprimono, in realtà, una doglianza indeterminata, non venendo mosso alcuno specifico rilievo critico ulteriore che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Sicché la censura di erronea motivazione costituisce, nella sostanza, un mero dissenso diagnostico (v. Cass., n. 9988/2009 e n. 26104/2022) che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente (e quindi del Giudice che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo, dalle ragioni espresse con il motivo di appello, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal c.t.u. e dal primo Giudice, si perviene alla conclusione che le risultanze del
12 medesimo accertamento devono essere confermate. E si noti che, come evidenziato dal c.t.u., l'“11/5/2017 la visita collegiale della Commissione Medica di Verifica di Bologna si esprimeva nel modo seguente: Giudizio diagnostico:
Disturbo Disadattativo cronicizzato con periodiche riacutizzazioni farmacotrattata in attuale insufficiente compenso in Disturbo di personalità
NAS”.
Quanto alla quantificazione percentuale del danno, l'esito cui occorre pervenire è il medesimo, essendo lo stesso appellante a rilevare che la forbice per i disturbi dell'adattamento non complicato si estende dal 6 al 10%, proprio delle P_ patologie lievi/moderate e, secondo il c.t.u., “la sig.ra sia affetta da una patologia permanente inquadrabile come Disturbo dell'Adattamento lieve- moderato di una quantificazione in termini di danno biologico permanente”. La valutazione del c.t.u., che si basa sui valori percentuali espressi dalla Guida alla valutazione psichiatrica e Medico-Legale del danno Biologico di natura Psichica,
tiene conto anche del dato “della persistenza di un quadro di Tes_1 permanenza e dalla possibilità sempre presente di una riacutizzazione se la paziente dovesse ritornare negli stessi ambienti ed in situazioni similari”, aspetto su cui l'appellante non ha preso posizione, avendo poi affermato l'ausiliario che, in ragione di ciò, “la valutazione percentualistica formulata dal dott. Per_3 sia troppo restrittiva e relegabile solo a casi di estrema lievità (forbice più bassa dell'intera valutazione possibile nell'ambito del disturbo dell'adattamento), un quadro lieve moderato è maggiormente riconoscibile nelle percentuali precedentemente espresse (intorno al 10%)”. La doglianza dell' esprime Pt_1 quindi, per le stesse ragioni e negli stessi termini già evidenziati sopra, un mero dissenso diagnostico.
4.1. L'appellante censura la sentenza per avere il Giudice ritenuto “congruo attribuire all'adozione della sanzione disciplinare la causazione del 50 % del danno patrimoniale”, senza estendere il ragionamento anche alla causazione del danno non patrimoniale.
La doglianza è da disattendere in quanto non sorretta da adeguato interesse.
Precisamente, il Tribunale ha affermato quanto segue: “49. In proposito, si deve osservare che il periodo di malattia non appare riconducibile, anche sulla base di quanto esposto nella relazione peritale, unicamente alla illegittima irrogazione della sanzione disciplinare, ma più in generale al clima lavorativo mutato a seguito dell'avvento della nuova dirigente e alle rilevanti ripercussioni psicologiche subite dalla ricorrente per effetto delle nuove direttive implementate e della difficoltà di adattamento agli aggiornamenti tecnologici richiesti.
50. Come si è visto, però, solamente nell'adozione della sanzione può essere ravvisato un comportamento illecito del datore, mentre non possono essere
13 addebitate a quest'ultimo le conseguenze psicologiche avverse pur patite dalla ricorrente a fronte di provvedimenti di riorganizzazione e di modernizzazione legittimi.
51. Qualora, nella genesi dell'evento dannoso, si ravvisi la concomitanza di più elementi, di cui solo alcuni identificabili nel fatto illecito del danneggiante, il giudice è tenuto a delimitarne, anche equitativamente, la relativa incidenza causale, escludendo dal danno risarcibile le conseguenze non riconducibili al fatto illecito stesso (Cass. 13 novembre 2014, n. 24204).
52. Si ritiene congruo attribuire all'adozione della sanzione disciplinare la causazione del 50 % del danno patrimoniale da lucro cessante dimostrato dalla ricorrente, in quanto elemento valorizzato anche nella relazione peritale come il più importante a livello di singolo episodio, ma da inserire nel complessivo quadro del clima organizzativo e occupazionale;
pertanto, la condanna del datore di lavoro deve essere limitata all'importo di € 11.569,50.
53. Si precisa che questa limitazione del danno risarcibile è riferibile solo al danno patrimoniale, avendo il consulente invece accertato che il danno biologico permanente e temporaneo è eziologicamente riconducibile alla specifica vicenda della sanzione disciplinare”.
Il Tribunale, sulla base della c.t.u., ha riferito, come si è visto, l'insorgenza della patologia all'irrogazione della sanzione disciplinare illegittima nell'ambito di un contesto lavorativo e organizzativo stressogeno.
È corretta la valutazione del Tribunale di piena responsabilità dell' Pt_1 nella produzione del danno non patrimoniale, essendo stata la condotta appena richiamata a causare la malattia e a produrre il danno non patrimoniale.
La situazione di possibile contrasto tra l'affermazione in questione e l'affermazione secondo cui l' sarebbe responsabile invece soltanto in Pt_1 parte delle conseguenze patrimoniali per lucro cessante connesse con le assenze della lavoratrice, legate anche a condotte lecite datoriali relative ai mutamenti apportati nell'organizzazione del lavoro – contrasto che può anche apprezzarsi se si considera che comunque le assenze erano dipese dalla malattia, ovverosia dalla condizione causata dalla sanzione disciplinare illegittima – ha condotto l'appellante a chiedere alla Corte di rivedere la misura della propria responsabilità nella sola causazione del danno non patrimoniale, portando la decisione a coerenza con l'esito raggiunto con riferimento al danno patrimoniale da lucro cessante.
La misura piena della responsabilità datoriale da inadempimento per violazione dell'art. 2087 c.c., quanto alla causazione del danno non patrimoniale,
è però corretta, come si è ampiamente avuto modo di evidenziare.
14 Il contrasto dovrebbe allora risolversi quantificando in misura altrettanto piena l'incidenza della responsabilità datoriale nella causazione del danno patrimoniale da lucro cessante. Tale esito è però impedito dal necessario rispetto del principio della domanda e dal divieto di reformatio in peius, posto che la parificazione alla misura del danno non patrimoniale corrisponderebbe a una soluzione sfavorevole per l'appellante, così che al rilievo non può essere dato seguito.
5. L ripropone poi “tutte le eccezioni e difese svolte nel giudizio di Pt_1 primo grado, tanto nella memoria ex art. 416 quanto nei successivi scritti difensivi, nessuna esclusa, con particolare riferimento a) all'insussistenza dei presupposti del mobbing/straining e alla piena legittimità della condotta datoriale b) all'insussistenza del nesso causale, c) alla quantificazione dell'eventuale danno risarcibile”.
A tali questioni si è sostanzialmente replicato con i rilievi sin qui esposti.
Quanto ai presupposti del mobbing/straining e alla piena legittimità della condotta datoriale, le statuizioni del Giudice circa la relativa sussistenza – che essendo espresse, richiedevano la proposizione dell'impugnazione incidentale – sono del tutto corrette.
L'istruttoria orale ha permesso di prendere atto di un contesto lavorativo faticoso in ragione della presenza di discrasie e difficoltà dal punto di vista organizzativo2, facendo emergere le testimonianze, come evidenziato dal
Pt_ 2 V. il teste “ero dipendente di come istruttore idraulico. A Reggio ho Tes_2 CP lavorato tre o quattro anni e poi sono sempre stato a Parma. La sig.ra era una mia collega … Confermo il capitolo 6, ossia che l'operatore che avrebbe dovuto effettuare un servizio esterno già programmato e rimaneva senza il mezzo di servizio doveva rimanere in ufficio. In relazione al capitolo 7, non ho mai visto la ricorrente in difficoltà in quanto impossibilitata ad effettuare un intervento perché priva della macchina. Confermo il capitolo 8, precisando che l'ufficio operativo comprendeva molti più istruttori idraulici e che io e gli altri istruttori nominati nel capitolo condividevamo la stessa stanza per usare il computer. In relazione al capitolo 9, confermo che ciascun istruttore idraulico, negli anni 2014-2015, aveva a disposizione una propria postazione fissa dotata di computer. In relazione al capitolo 11, posso dire che io ho avuto dei problemi all'inizio ad utilizzare il computer e quindi a seguire le nuove disposizioni. Questi problemi li ho risolti chiedendo aiuto a colleghi più esperti. In relazione al capitolo 12, non ricordo”. Pt_ V. il teste “sono dipendente di dal settembre 1999; sono istruttore Tes_3 CP idraulico. Ho lavorato anche con la sig.ra che svolgeva le mie stesse mansioni. Confermo il CP capitolo 2, ossia che la sig.ra effettuava la propria autovettura per svolgere i controlli ai cantieri. Confermo il capitolo 3, ossia che l'uso personale dell'autovettura veniva autorizzato Pt_ perché non c'erano abbastanza mezzi nella flotta . Confermo il capitolo 6, ossia che, dopo l'arrivo della dirigente se l'operatore che doveva effettuare un servizio esterno Tes_4 rimaneva senza auto di servizio, doveva rimanere in ufficio a svolgere attività di ufficio … In relazione al capitolo 9, non è vero quanto ivi contenuto, nell'ufficio c'erano solo tre postazioni con il computer, come adesso d'altronde. Capitava molto spesso che un operatore dovesse aspettare che un altro operatore finisse al computer. In relazione al capitolo 10, io ho svolto servizi di protocollo anni prima appena entrato, lavorando in cartaceo. I computer a disposizione degli istruttori idraulici erano quei tre di cui ho detto prima. In relazione al capitolo 11, dopo l'arrivo della dirigente e di queste nuove disposizioni che implicavano un uso maggiore Tes_4 del computer, sia io che altri istruttori abbiamo avuto difficoltà iniziali. Io, anche se so usare il
15 Tribunale, “l'effettiva difficoltà della ricorrente sul luogo di lavoro, dovuta ad una serie di cambiamenti repentini che si sono verificati con l'assunzione di una nuova figura dirigenziale;
cambiamenti ai quali non è riuscita ad P_1 adattarsi nemmeno con il passare del tempo”.
In questa condizione, la responsabilità datoriale per straining con violazione dell'art. 2087 c.c., emerge a considerare, come ha fatto il Tribunale, l'ulteriore elemento rappresentato dall'applicazione della sanzione disciplinare illegittima, annullata in via definitiva nella sede giurisdizionale. È allora corretto rilevare che
“L'adozione di un provvedimento disciplinare illegittimo nei confronti del dipendente, quale condotta potenzialmente idonea a turbare l'equilibrio psico- fisico dello stesso, può ben essere configurata in termini di straining, giustificandosi perciò la condanna del datore al risarcimento dei danni di cui sia accertata la connessione causale con la condotta datoriale”, ciò che corrisponde alla stessa nozione di straining, inteso quale condizione di stress forzato causata da una o più azioni (anche singole e isolate) del datore di lavoro, volte a produrre un peggioramento permanente delle condizioni lavorative del dipendente, con effetti duraturi.
L'appello dell' non merita quindi accoglimento. Pt_1
6. Con il primo motivo dell'appello incidentale, l' evidenzia che P_2 dalla documentazione in atti ed in particolare dalle prove orali assunte nel giudizio di primo non sarebbe emersa la responsabilità dell'Agenzia, che si è limitata a chiedere e pretendere dalla lavoratrice lo svolgimento del lavoro a cui era assegnata (“I testi: , e Parte_2 Testimone_5 Parte_3
hanno confermato l'assenza di condotte mobizzanti e Parte_4
l'uguaglianza di trattamento, da parte della datrice di lavoro, verso tutti i dipendenti. È emerso in causa che tutti contrasti lavorativi erano determinati computer, ci ho messo più o meno un mesetto ad imparare ad usare il programma apposito. Altri avevano più difficoltà di me perché non sapevano usare il computer;
la sicuro aveva dei P_1 problemi, anche suo fratello UC e mi ricordo anche In relazione al capitolo Persona_7 12, io non mi ricordo di questo corso per imparare ad usare il computer. Confermo il capitolo 13, ossia che la dirigente ci aveva chiesto di inviarle via email i programmi preventivi delle Tes_4 attività, le successive relazioni, i rapportini delle attività eseguite e le fotografie scattare nel corso dei controlli. In relazione al capitolo 14, la dirigente voleva che ogni forma di Tes_4 CP comunicazione avvenisse via email. In relazione al capitolo 16, confermo che la sig.ra chiedeva aiuto per mandare le email ed usare il computer;
l'ha chiesto anche a me. Non è stata l'unica. Confermo il capitolo 29, ossia che la ricorrente da gennaio 2016 ha iniziato a svolgere attività operativa a San Secondo. ADR: noi avevamo un'email istituzionale che funziona come una normale email;
il rapporto dell'attività svolta doveva essere riportato in un foglio excel precompilato. ADR: una volta per fare l'istruttore idraulico bastava il diploma di scuola media inferiore, adesso è necessario il diploma di geometra per quanto mi risulta. Io ho la terza media”. V. il teste “In relazione al capitolo 5, posso dire che venivano fornite le taglie Tes_6 tradizionali (s, m, l. xl); non erano contemplate taglie più piccole;
non ci venivano prese le misure”.
16 dalla difficoltà della ricorrente ad adattarsi alle esigenze delle diverse lavorazioni e nell'utilizzo degli strumenti informatici. Il Giudice di Parma ha accertato l'insussistenza di comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro, ma ha, allo stesso tempo, evidenziato che l'esistenza del procedimento disciplinare, impugnato e dichiarato illegittimo dalla Corte di appello di Bologna, potrebbe essere stata una causa idonea a determinare un turbamento psico-fisico della lavoratrice, con sequele di danni permanenti valutati nella misura del 10%; come da conclusioni del c.t.u., dr. Le valutazioni del primo Giudice, circa Per_8 la sussistenza e l'idoneità dei dissidi lavorativi, nati a seguito del provvedimento ritenuto illegittimo, appaiono, anche per immotivate, in quanto sarebbero P_2 da ricondursi alle normali dinamiche lavorative che, come noto, qualche volta, possono sfociare in una contestazione disciplinare. Succede spesso che, se la contestazione o la sanzione disciplinare dovesse essere ritenuta illegittima, da parte del lavoratore, venga impugnata: ciò avviene, sia nel settore pubblico che nel privato. L'impugnazione e la fondatezza delle ragioni della lavoratrice non sono di per sé sufficienti a causare un danno permanente del 10%. A parere dei medici dell' (considerazioni medico-legali in atti), sia le prove testimoniali P_2
(escludenti condotte peculiarmente critiche) che il richiamo disciplinare non suffragano una convincente idoneità psico-lesiva nel determinismo delle problematiche diagnosticate”.
Il motivo, che non mette in discussione la possibilità di valutare l'irrogazione della sanzione disciplinare illegittima (e poi annullata) nel contesto lavorativo di stress, quale momento di costrizione organizzativa, ma critica soltanto la possibilità di affermare l'idoneità di tale contesto, considerando anche la sanzione illegittima, a causare un danno non patrimoniale permanente del 10%,
è infondato per le ragioni sopra illustrate, cui dunque si fa rinvio.
Con il secondo motivo¸ l' censura la correttezza P_6 dell'argomentazione che ha condotto a quantificare il danno permanente (secondo le tabelle nella misura pari al 10%, facendo riferimento ad un disturbo P_2 dell'adattamento “lieve moderato”.
Rileva l'Istituto che “Alla voce n. 180 della tabella delle menomazioni, è infatti riportato: "Disturbo post traumatico da stress moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia…fino a 6". Premesso che il disturbo dell'adattamento non è menomazione tabellata, la voce n. 180 è quella che doverosamente, per analogia clinico-diagnostica, si addice al caso di specie.
Atteso che la paziente è in fase di pressoché completa remissione clinica (anche in considerazione che da molti anni non è più esposta a rischio da stress lavoro correlato) e non utilizza alcuna terapia psichica (farmacologica e/o di supporto),
17 pare del tutto sproporzionata e completamente al di fuori dei criteri valutativi di legge la valutazione espressa”.
Il motivo è da accogliere.
Il c.t.u. non ha invero giustificato l'affermazione secondo cui il riscontrato
Disturbo dell'Adattamento lieve-moderato rinverrebbe una valutazione nella misura del 10% nelle Tabelle del 10%. P_2
È invece corretto il rilievo secondo cui il “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”, voce (n.
180) che per analogia può essere assunta alla base della valutazione con riferimento al non tabellato Disturbo dell'adattamento, corrisponde a una menomazione fino al 6%.
In questi termini allora va riconosciuto il valore del danno in relazione all' P_2
Al parziale accoglimento dell'appello incidentale segue la condanna dell' al pagamento in favore di delle prestazioni previste dalla P_6 P_1 legge e dalle tabelle per un danno biologico pari al 6%, con decorrenza P_2 dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge.
7. Da quanto argomentato discende, allora:
a) il rigetto dell'appello principale proposto dall'
[...]
; Parte_1
b) l'accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello incidentale proposto dall' con condanna dell' al pagamento in favore di P_2 P_6 P_1 delle prestazioni previste dalla legge e dalle tabelle per un danno P_2 biologico pari al 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge;
c) la conferma nel resto della sentenza.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, alla luce dell'esito del giudizio, in cui l' è comunque risultato soccombente, pur vedendo ridotta P_6 la misura della condanna, si compensano nella misura di un quinto tra P_1
e l' con condanna dell' al pagamento del residuo, liquidato come P_2 P_6 in dispositivo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza tra
[...]
e , provvedendosi come in Parte_1 P_1 dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
18
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello principale proposto dall' Pt_1 Parte_1
;
[...] accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dall' P_2
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di delle P_6 P_1 prestazioni previste dalla legge e dalle tabelle per un danno biologico P_2 pari al 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa nella misura di un quinto le spese del doppio grado di giudizio tra e l' e condanna l' al pagamento del residuo, che P_1 P_2 P_6 liquida per il primo grado in € 2.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite del presente grado in favore di , che liquida in € P_1
4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. UC Mascini dott.ssa Marella Angelini
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. UC Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 31/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 858 del 19.12.2023; avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato di Bologna e domiciliata presso i suoi Uffici in
Bologna – appellante principale/appellata incidentale;
nei confronti di:
, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Davini e Cristiano P_1
Osti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma – appellata;
nonché di:
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Rita Grasso ed P_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura I.N.A.I.L. in Bologna – appellato principale/appellante incidentale, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 10.7.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, accertata la sussistenza di una condotta datoriale qualificabile in termini di straining ai danni di , che aveva agito in giudizio la fine di sentir condannare la datrice di P_1 lavoro al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per effetto delle condotte vessatorie subite in corso di rapporto, venendo in rilievo, in particolare,
l'irrogazione della sanzione disciplinare ingiusta/ingiustificata in un contesto di stress sul posto di lavoro, condannava l' , in parziale accoglimento del Pt_1 ricorso, al pagamento di € 20.533,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, detratto quanto oggetto di indennizzo da parte dell' e di € P_2
15.295,50 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, importi entrambi da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché al pagamento di € 16.150,72 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Il Tribunale condannava anche l' al pagamento in favore della P_2 lavoratrice delle prestazioni previste dalla legge e dalle tabelle dell'Istituto per un danno biologico pari al 10%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge.
2. L ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Pt_1 riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accogliere l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, respingere il ricorso originariamente proposto nel giudizio di primo grado per le ragioni indicate in parte motiva;
In via subordinata, rideterminare l'importo del risarcimento liquidato nei termini indicati in parte motiva o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
2.1. L ha proposto appello incidentale, chiedendo di “A) rigettare P_2 il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto In subordine, B)
Quantificare il danno nella misura prevista dalle tabelle e, quindi, nella P_2 misura massima del 6%”.
3. Con il primo motivo¸ l' censura la sentenza nella parte in cui il Pt_1
Giudice, escluso che si potesse ritenere “raggiunta la prova delle condotte vessatorie e dell'intento persecutorio in capo ad ”, ha però ritenuto Pt_1 configurabile da parte dell' una condotta qualificabile in termini di Pt_1 straining, basando la propria decisione, erroneamente, sul solo presupposto dell'irrogazione di una sanzione disciplinare ritenuta illegittima, “la quale è stata considerata circostanza di per sé sufficiente ad integrare gli estremi del c.d. straining”, corrispondendo le difficoltà sul luogo di lavoro, dovute a una serie di
2 cambiamenti repentini verificatisi con l'assunzione di una nuova figura dirigenziale, cui la dipendente non era riuscita ad adattarsi nemmeno con il passare del tempo, a una mera condizione soggettiva di disagio, la quale però
“non costituisce il frutto di alcuna condotta illecita da parte del datore di lavoro e non ha quindi alcuna rilevanza risarcitoria”. Non vi sarebbe, allora, nessun comportamento stressogeno scientemente attuato nei confronti di un dipendente, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo¸ proposto in via gradata, l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la (asserita) condotta illecita e il danno subito.
Evidenzia, l' che la sentenza di primo grado “qualifica come Pt_1 straining l'irrogazione della sanzione disciplinare illegittima. Ne consegue che, ai fini della configurabilità di un diritto al risarcimento del danno, il Giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l'irrogazione della sanzione – definita espressamente quale unico comportamento illecito del P_ datore di lavoro – e la patologia della SI.ra Come rilevato dallo stesso
Giudice di prime cure, infatti, “non possono essere addebitate [al datore di lavoro] le conseguenze psicologiche avverse pur patite dalla ricorrente a fronte di provvedimenti di riorganizzazione e di modernizzazione legittimi”.
È infatti la stessa ausiliare medico-legale del consulente d'ufficio, peraltro, a rilevare che le prime manifestazioni sintomatologiche erano riconducibili al 2014
e secondarie, comunque, alle dinamiche lavorative conflittuali: “Lo sviluppo dello stato patologico appare quindi precedente rispetto all'irrogazione della sanzione disciplinare, datata febbraio 2015. Pertanto, è chiaro che, anche volendo ravvisare un nesso tra condotta datoriale e patologia psichiatrica, il fattore causalmente rilevante sarebbe rappresentato, al più, dal (pienamente legittimo) processo di riorganizzazione attuato nell'autunno del 2014, ma non dalla sanzione disciplinare, la quale – lo si ripete – si colloca in un momento temporalmente successivo”.
Con il terzo motivo, proposto ancora in via gradata, l' censura la Pt_1 sentenza nella parte in cui il Giudice ha escluso l'efficacia interruttiva del nesso di causalità della personalità predisponente da parte della lavoratrice. Sarebbe erronea la valutazione del c.t.u. in ordine all'insussistenza di stati patologici preesistenti in capo alla dipendente, fondata su questionari autosomministrati inidonei, senza ulteriori valutazioni aggiuntive, alla formulazione di una diagnosi di Disturbo di Personalità.
In ogni caso, anche volendosi limitare a ravvisare la presenza di una
“personalità predisponente” in capo alla lavoratrice, a tale condizione dovrebbe essere riconosciuta efficacia interruttiva del nesso di causalità: “Dalla CTU,
3 P_ P_ infatti, è emerso come la SI.ra la SI.ra per la propria peculiare organizzazione di personalità, evidenziata in più occasioni dai professionisti sanitari e confermata dai risultati dalla testistica svolta in occasione di questa
CTU, fosse prona a sviluppare sintomi di disagio psicofisico di fronte alle normali frustrazioni e avversità della vita, soprattutto di fronte ai cambiamenti delle routine consolidate, come è accaduto più volte nel corso della sua storia personale, compresi i fatti attuali per cui si procede. La stessa ausiliaria del CTU si pone su questa linea di pensiero quando afferma “…concordo sulla patogenicità dei tratti personologici disfunzionali e maladattivi, sulla strutturazione di un disturbo di Asse I…”. Ebbene, tale tendenza a sviluppare una reazione abnorme di fronte a circostanze normali rappresenta senz'altro una circostanza anomala e non rientrante nell'id quod plerumque accidit e, come tale, costituisce un fattore interruttivo del nesso di causalità. Secondo il noto criterio della c.d. causalità adeguata, infatti, “una condotta può considerarsi causa, in senso giuridico, di un evento dannoso e idonea a cagionarlo se, sulla base di un giudizio condotto a posteriori, detto evento ne risultava conseguenza prevedibile ed evitabile” (cfr., da ultimo, Corte App. Milano, sez. II, n. 1336/2023 e riferimenti giurisprudenziali di legittimità ivi citati). Ne consegue che il nesso di causalità deve considerarsi interrotto in presenza di fattori atipici ed imprevedibili, quale senz'altro è la peculiare personalità dell'originaria ricorrente. Ed invero, applicando il suddetto criterio della causalità adeguata, pare evidente come lo sviluppo di una grave patologia psichiatrica non possa certo essere considerato conseguenza prevedibile dell'irrogazione di una singola sanzione disciplinare, peraltro di carattere conservativo. Lo stesso dicasi con riferimento al processo di riorganizzazione (peraltro comunque irrilevante in quanto del tutto legittimo)”.
3.1. I tre motivi, da trattare congiuntamente in ragione della relativa connessione tematica, sono infondati.
La lavoratrice – che aveva mostrato delle difficoltà ad adattarsi alle misure imposte dal nuovo dirigente, tali da dar vita a un contesto di lavoro stressogeno, come nel caso dell'utilizzo di strumenti informatici – ha ottenuto dal Tribunale di
Parma il risarcimento del danno conseguente all'irrogazione di una sanzione disciplinare (legata a una falsa testimonianza in un procedimento disciplinare) illegittima e annullata in via definitiva in sede giudiziale.
I motivi di appello dell' non colgono nel Parte_1 segno e non si misurano adeguatamente con l'argomentazione del Giudice perché isolano e tengono distinti il dato della fisionomia del contesto organizzativo, che in sé è conseguenza di facoltà datoriali legittimamente esercitate, e il momento dell'adozione della sanzione illegittima, fondandosi il giudizio dell'appellante di
4 irrilevanza dei due momenti ai fini della decisione sulla relativa separata valutazione.
Il Tribunale, come emerge dalla motivazione della sentenza, ha invece ravvisato gli estremi dello straining proprio nella circostanza dell'irrogazione di una sanzione disciplinare illegittima (non rilevando le ragioni dell'illegittimità) nell'ambito di un contesto di lavoro di stress comunque determinato dal datore di lavoro, occorrendo tenere quindi congiunti i due momenti, la cui necessaria considerazione cumulativa e contestuale dà adeguatamente conto della violazione dell'art. 2087 c.c.
Il Giudice ha messo in relazione i due momenti, costitutivi della responsabilità datoriale, notando appunto che “l'irrogazione della sanzione disciplinare ingiusta/ingiustificata, nel contesto della situazione di stress sul posto di lavoro, riferita dai testi abbia cagionato nella ricorrente una malattia professionale … Alla luce di quanto finora esposto, sono emersi sufficienti elementi idonei a dimostrare che l'Amministrazione abbia tenuto condotte in violazione del dettato normativo di cui all'art. 2087 c.c., creando un ambiente di lavoro stressogeno per la ricorrente, idonee a configurare straining”, situazione, quest'ultima, realizzatasi con l'irrogazione della misura disciplinare illegittima in un contesto lavorativo di stress conseguente all'operato datoriale.
L'appellante non si è allora correttamente confrontato con l'argomentazione resa dal Giudice.
La discrasia appare con evidenza anche in relazione all'aspetto del nesso causale, poiché nel momento in cui l'appellante rileva che “Giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l'irrogazione della sanzione – definita espressamente quale unico comportamento illecito del datore P_ di lavoro – e la patologia della SI.ra , lo stesso mostra di intendere la valutazione di violazione dell'art. 2087 c.c. e quindi la responsabilità per straining in connessione con la mera irrogazione della sanzione e non, come avrebbe dovuto, con l'“adozione della misura illegittima in un contesto lavorativo stressogeno”.
Con riferimento al nesso causale, il c.t.u. ha esaurientemente e convincentemente risposto ai quesiti postigli dal Giudice, svolgendo argomentazioni e giungendo a conclusioni condivisibili (l'elaborato, immune da vizi logico-giuridici, qui si richiama integralmente).
Premessa la non condivisibilità delle perplessità manifestate dall'appellante sulla correttezza dell'approfondimento clinico diagnostico compiuto dall'ausiliario specialista, che ha argomentato anche con riferimento alla validità
5 del metodo e dei risultati conseguiti1 (richiamando i risultati “testistici”), si riportano le conclusioni del c.t.u., comprensive delle convincenti repliche fornite a 1 “Come da prassi procedurale e, in accordo con i consulenti di parte, si decide di sottoporre la perizianda a un approfondimento clinico diagnostico. Come precedentemente detto, si incarica la dr.ssa psicologo clinico che sottopone la paziente alla somministrazione di Per_1 MMPI e MCMI i cui riferiti riporto integralmente per completezza espositiva. Gli indici VRIN (=55) e TRIN (=48), rientrano nel range normativo, non rilevando livelli significativi di incoerenza e contraddizioni tra le risposte fornite, denotando una buona capacità di comprensione degli item. Si denota un atteggiamento verso il test generalmente valido, scala F indica che la paziente ha cercato di dare informazioni di sé, senza esagerare i sintomi (F=44; FB=51). Non emerge, inoltre, la tendenza a mostrarsi in una luce particolarmente favorevole dal punto di vista sociale (L=58) e il valore della scala K (=52) indica che il paziente sembra disponibile a fornire informazioni su di sé. Il test è quindi da ritenersi valido, sia nella prima che nella seconda parte ed è pertanto possibile procedere all'interpretazione di tutte le scale del profilo. Analisi dei Profili Dall'analisi delle Scale Cliniche di Base non emergono alcune elevazioni significative: il profilo si caratterizza, pertanto, per un andamento sotto cut-off. Si evidenzia una lieve elevazione di alcune sotto-scale di contenuto che evidenziano alcuni aspetti disforici e ansiosi, che vengono percepiti soprattutto a livello somatico (Anx, ansia=69; Hy,3, stanchezza malessere, Hae, preoccupazioni per la salute, e DEP2 Disforia = 72).
P_4 Considerazioni sulla Validità e sullo stile di risposta: L'Indice di Validità (V=0) indica che è molto improbabile che le risposte siano state fornite in modo casuale o prestando scarsa attenzione agli item. Si rileva un modesto grado di apertura e sincerità, da parte della paziente, nel fornire informazioni su di sé (Indice di Apertura, X=53); non emerge alcuna tendenza a criticarsi o svalutarsi in modo eccessivo (Indice di Autosvalutazione, Z=64). Si rileva una propensione a mostrarsi socialmente attraente o a nascondere alcuni aspetti circa le proprie difficoltà psicologiche ed interpersonali (Indice di Desiderabilità, Y=84). In base a quanto emerso dall'analisi degli indici di validità, il test è da ritenersi valido ed è pertanto possibile procedere all'interpretazione delle scale relative alla personalità e alle sindromi cliniche. Interpretazione delle configurazioni delle Scale di Personalità: Dall'analisi del profilo non emerge alcun indice significativo per quanto riguarda gli aspetti di Grave Patologia della Personalità. Per quanto riguarda, invece, i pattern di P_5
, risulta rilevante l'elevazione della scala Ossessivo-Compulsiva (7=103). I soggetti che
[...] presentano un punteggio elevato in questa scala tendono ad avere un alto autocontrollo che potrebbe celare sentimenti oppositivi intensi e spesso nascosti. Le persone che presentano questo tratto, nel loro passato potrebbero essere state represse al punto da preferire di accettare passivamente i giudizi e le richieste altrui, reprimendo così la propria aggressività. Il loro comportamento prudente, controllato e perfezionista potrebbe derivare da un conflitto fra l'ostilità che provano verso gli altri e il timore di essere socialmente disapprovati. Lo stile cognitivo è caratterizzato dai termini dovrei e devo, che lo induce a utilizzare nell'approccio alla vita standard rigidi, piuttosto che dirigere il proprio comportamento in maniera spontanea e facendo ciò che è preferibile. Il soggetto potrebbe sperimentare emozioni sgradevoli, come ansia e senso di colpa, e vissuti di inadeguatezza. Interpretazione delle configurazioni delle Scale Cliniche: Relativamente all'analisi delle Scale Cliniche Gravi non emerge alcun indice significativo. Si rileva, tuttavia, l'elevazione della scala Ansia (A=88) relativa alle Sindromi Cliniche. I soggetti che presentano un punteggio elevato in questa scala potrebbero riportare umore irritabile, agitazione, preoccupazioni per la salute e malesseri fisici. Sul piano relazionale, potrebbero mostrarsi depressi e dipendenti, potrebbero sentirsi inadeguati e non apprezzati e controllano con difficoltà le loro reazioni negative. Potrebbe, inoltre, lamentare una sensazione di affaticamento cronico con conseguente perdita di energia e riduzione dell'efficacia di esecuzione dei compiti routinari della vita (D=80, Distimia). Il quadro clinico oggettivato dalla valutazione frontale e dagli approfondimenti diagnostici è, a mio parere, compatibile con un Disturbo dell'Adattamento
6 fronte delle osservazioni dei consulenti di parte (evidenziandosi in grassetto le parti più rilevanti).
“Considerazioni Medico Legali Per quanto riguarda l'anamnesi ed il profilo psicologico del soggetto si rimanda alla Per_ relazione della dott.ssa . Sulla base di tale valutazione, della visita medico legale e dalla CP documentazione in atti risulta che la sig.ra sia affetta da un disturbo psichico caratterizzato da sintomi della sfera ansiosodepressiva compatibile con un Disturbo dell'Adattamento in assenza di antecedenti psichiatrici significativi. Tale patologia si è evoluta nel tempo ed è probabilmente insorto a causa di problematiche organizzative ed occupazionali sul posto di lavoro dal 2014 in poi, cronicizzandosi ed aggravandosi nel momento di maggiore attrito e tensione in ambito lavorativo. Si ritiene che l'ingiusto provvedimento irrogato nel febbraio 2015 revocato, dopo oltre due anni di diatribe legali, abbiano influito notevolmente nello sviluppo della patologia, considerando anche il continuo stress per l'iter amministrativo e giuridico della vicenda ed il suo riflesso in ambito lavorativo quotidiano. Sebbene il soggetto presentasse già una struttura personologica predisponente, questo aspetto anamnestico non sminuisce quanto accaduto e l'esordio psicopatologico secondario agli eventi occorsi che hanno portato nel tempo anche allo sviluppo di una patologia per cui è stata necessaria terapia farmacologica ed un lungo percorso psicologico. Tale sviluppo è dimostrato dalla documentazione in atti e la sofferenza patita dalla perizianda risulta ben descritta nelle visite effettuate. Pur tuttavia, al fine di rispondere ai quesiti posti, occorre valutare l'attuale stato di salute del soggetto poiché negli ultimi anni le condizioni sono migliorate. Il quadro psicopatologico risulta infatti attenuato rispetto alle valutazioni cliniche espresse dai colleghi, anche in virtù di un buon percorso psicofarmacologico e dell'allontanamento dal posto di lavoro che ha comportato una netta riduzione del fattore stressogeno, togliendo la perizianda da un ambiente divenuto ormai lesivo e dannoso. Allo stato attuale si evidenzia disturbo psichico caratterizzato da sintomi della sfera ansiosodepressiva compatibile con un Disturbo dell'Adattamento meritevole di una quantificazione in termini di danno biologico permanente. Effettuata questa doverosa premessa si risponderà di seguito ai quesiti posti: 1)La sig.ra allo stato attuale, ancora soffre di un disturbo psichico P_1 caratterizzato da sintomi della sfera ansioso-depressiva compatibile con un Disturbo dell'Adattamento ad eziologia reattiva con ansia e umore depresso misti, cronico, (DSM-5) di grado lieve-moderato. L'assenza di elementi psicopatologici di acuzie allo stato attuale, come confermato dagli approfondimenti clinico-diagnostici, non inficia la veridicità del quadro psicopatologico antecedente. Allo stato attuale, infatti, come confermato dalla paziente stessa, il definitivo allontanamento dall'ambiente stressogeno e, probabilmente, il percorso psicofarmacologico intrapreso e concluso, hanno determinato un progressivo miglioramento del quadro psicopatologico. Di concerto, va considerato che una struttura personologica di stampo ossessivo-compulsivo, coerente con un esordio psichico inquadrabile in un disturbo della condotta alimentare e responsabile di una rigidità temperamentale che si alimenta della necessità di una morale lavorativa, costituisce un fattore predisponente alla strutturazione del disturbo diagnosticato. Una struttura di personalità predisponente, però, non sminuisce di fatto, l'importanza di un esordio psicopatologico secondario agli accadimenti verificatisi, pur potendone amplificare l'intensità di manifestazione. L'esordio del quadro psico-organico, sulla base di un'anamnesi psichiatrica sostanzialmente muta fino a quel momento, fatta eccezione per uno screzio sintomatologico di differente stampo eziologico, è da ricondurre al periodo successivo agli eventi verificatisi. La correlazione tra l'esordio del disturbo in essere e i fatti suddetti risulta inequivocabile. Garantito, pertanto, il nesso di causa. I fatti in essere hanno determinato la strutturazione di un disturbo psichico caratterizzato da sintomi della sfera ansioso-depressiva compatibile con un Disturbo dell'Adattamento. L'insorgenza di un disturbo dell'Adattamento, in forma secondaria alle dinamiche descritte, configura, inequivocabilmente, un danno biologico di natura psichica. Ritengo, pertanto, che sia ampiamente dimostrato e argomentato come, sulla base di un'anamnesi pressoché muta fino a quel momento, sia sopravvenuta un'effettiva lesione dell'integrità psicofisica della paziente in esame, che ha minato sostanzialmente e visibilmente il suo diritto alla salute”.
7 2)Tale patologia, sia per quanto riguarda il suo esordio, il suo sviluppo ed anche per quanto concerne la sua attenuazione, riconosce come causa la situazione lavorativa cui ha contribuito in maniera rilevante, oltre al clima organizzativo ed occupazionale, anche la sanzione disciplinare ed il suo lungo iter amministrativo e giudiziale. Come già specificato nella introduzione alle conclusioni e nella relazione specialistica allegata, il quadro psicopatologico si è sviluppato a causa di un progressivo attrito con la dirigente dell'ufficio in cui lavorava la sig.ra CP e poi con il resto del personale. In considerazione di una personalità predisposta ma anche e soprattutto in seguito ad un provvedimento disciplinare (poi annullato dal Giudice del Lavoro), il soggetto ha iniziato un lento ma progressivo peggioramento dal punto di vista psicologico. Allo stato attuale, grazie ad un idoneo percorso di cura psicofarmacologico di alcuni anni il soggetto ha ottenuto buoni risultati ed una netta attenuazione del quadro psicopatologico. Pur se in presenza di una personalità predisponente, non si sono evidenziati stati patologici preesistenti né altre patologie sopravvenute.
3)Il soggetto, a causa della situazione lavorativa a cui è stata sottoposta con P_1 particolare riferimento alla vicenda relativa all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 10 giorni, ha subito un danno biologico temporaneo valutabile in sei mesi al 25% e di due anni al 15%.
4) e 5) L'attuale quadro evidenzia un danno biologico permanente valutabile nella misura intorno al 10% sia secondo le tabelle (Guida alla valutazione psichiatrica e Medico-Legale del danno Biologico di natura Psichica. che nelle tabelle del 10%. L'attuale Tes_1 P_2 quadro non evidenzia quei caratteri rilevanti ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva.
6)L'attuale quadro psicopatologico è interconnesso all'ambiente lavorativo ed al rapporto ormai irrimediabilmente compromesso con tale organizzazione, il reinserimento in tale ambito (o in un ambito similare) rischierebbe di peggiorare nuovamente il quadro psicopatologico determinando una ricaduta sintomatologica, la necessità di riprendere la terapia farmacologica CP ed un nuovo percorso psicologico. Fisicamente la sig.ra non è astrattamente inidonea ad una generica attività intellettuale o ad altro lavoro ma si ritiene che sia inidonea a riprendere il servizio presso una struttura pubblica per il rischio che la situazione lavorativa possa rievocare le vicende relativa all'irrogazione della sanzione ed al vissuto emotivo che ne è derivato. Si conferma quindi la permanente inidoneità al servizio, come accertata dalla Commissione Medica di Verifica di Bologna in data 22.11.2017.
7)Si ritengono congrue le spese mediche documentate. Prendiamo atto delle osservazioni formulate dal dott. e dal dott. Per_3 Per_4 La dott.ssa , per quanto di competenza specialistica, formulava la seguente Persona_5 risposta: RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI REDATTE DAL DR. AMPOLLINI SULLA PERSONA DI GILI LETIZIA NELLA CAUSA
CONTRO
- PROC. N. 387/2020 RG, TRIBUNALE DI Pt_1 PARMA SEZIONE LAVORO, ILL.MO GIUDICE DOTT.SSA ELENA ORLANDI Per maggiore chiarezza espositiva, risponderò alle osservazioni postemi dal collega CTP, Dr. affrontando i singoli argomenti in modo schematico e descrittivo. Mi preme, però, Per_3 specificare, in primis, che il collega non è stato messo al corrente della data di svolgimento dei test psicodiagnostici, poiché, in sede di collegio peritale, era stato concordato, con entrambi i consulenti delle parti, di non presenziare alle valutazioni, al fine di non inficiare il setting di somministrazione delle stesse. Riguardo alle critiche formulate in merito all'interpretazione della scala di valutazione MCMI-III, sottolineo che non sono rispettati i criteri per porre diagnosi di un disturbo di personalità, ma solo per valutare l'entità di un tratto di personalità. La collega Per_1 incaricata della somministrazione e dell'elaborazione del reattivo mentale, ha ritenuto opportuno sottolineare l'elevazione della scala ossessivo-compulsiva, nell'ambito dei pattern di personalità clinica, considerando il risultato ottenuto indicativo di una predominanza di tratto, a differenza di quanto riscontrato in merito all'elevazione della scala istrionica, indicativa di una prevalenza di tratto. Fermo restando che il test in questione analizza gli stili di personalità, considerandoli entità di fatto non patologiche, i punteggi di validità ottenuti (punti BR), hanno il compito di indicare la probabilità con cui il paziente presenta un tratto di personalità in quantità pari a quella di un paziente psichiatrico. Secondo questa classificazione, i punti BR sono raggruppabili in 4 fasce:
30: punteggio della popolazione normale
60: punteggio medio degli psichiatrici
8 75: punteggio di prevalenza del tratto (istrionico)
85: punteggio di predominanza del tratto (ossessivo-compulsivo) Detto ciò, pur volendo considerare importate ai fini peritali la sussistenza di un tratto istrionico, ritengo che i due pattern personologici possano coesistere, a fronte di alcune specifiche caratteristiche comportamentali che non risultano essere in contraddizione tra di loro. Secondo l'interpretazione della scala 4 (istrionica), questi soggetti spesso mostrano una ricerca insaziabile e indiscriminata di stimoli e affetto. Il loro comportamento sociale da' l'impressione di una grande fiducia in se stessi e di una ipertrofica autostima. Dietro a questa apparenza esteriore, tuttavia, vi è un grande bisogno di dimostrazioni di approvazione e accettazione. Questi soggetti hanno bisogno di ricevere costantemente riconoscimento e lo ricercano in ogni contesto interpersonale e sociale. Questo ben si sposa con l'interpretazione della scala 7 (ossessivo-compulsivo), secondo la quale questi soggetti mantengono un comportamento controllato e perfezionista, come derivante da un conflitto fra l'ostilità che possono provare verso l'altro e il contestuale timore di essere socialmente disapprovati. Questi soggetti tendono a risolvere le proprie ambivalenze, reprimendo il risentimento, conformandosi in modo eccessivo alle esigenze sociali e aumentando le richieste di funzionamento soggettivo. In sostanza, la perizianda ha un tratto personologico di stampo ossessivo compulsivo, predominate, che rispecchia perfettamente la strutturazione di un disturbo alimentare di tipo restrittivo in giovane età, e, contestualmente, rispetta i criteri per la sussistenza di un tratto personologico di stampo istrionico, prevalente, temendo la disapprovazione nel contesto sociale e lavorativo e necessitando di continue conferme e approvazioni. Non sussistendo i criteri diagnostici per la presenza di un disturbo di personalità, considero inopportuno ipotizzare uno sviluppo di personalità, secondo il quale gli aspetti interpretativi patologici, possono strutturarsi in un concreto costrutto psicotico, se slatentizzati da un quid novi di innesco. La certificazione di una tendenza all'interpretatività, come redatta dai referenti del servizio psichiatrico territoriale, non può giustificare la presenza di spunti interpretativi che possano svilupparsi in un sintomo psicotico conclamato. Detto ciò, concordo sulla patogenicità dei tratti personologici disfunzionali e maladattivi, sulla strutturazione di un disturbo di Asse I, come già esplicitato nella mia precedente relazione, ma non credo che una fragilità personologica pre-esistente possa sminuire l'entità delle manifestazioni sintomatologiche, intrinseche alla patologia stessa. Se è stato dato poco risalto all'interpretazione della prevalenza del tratto istrionico, è stata altrettanto sminuita l'incidenza dell'elevazione del punteggio delle scale cliniche. La valutazione di queste scale secondo le linee di guida è così interpretabile: BR tra 60 e 74 è indicativo ma non sufficiente per segnalare la sussistenza di un problema BR tr 75 E 84 è indicativo di una sindrome clinica (distimia) BR maggiore di 85 è indicativo della presenza di sintomi patologici (ansia)la perizianda rispetta i criteri diagnostici indicativi della presenza di sintomi patologici ascrivibili alla scala A (ansia). Questi soggetti presentano una vaga apprensione o specifiche fobie, sono tesi, indecisi, agitati e tendono a lamentare vari tipi di malesseri fisici. Manifestano uno stato generalizzato di tensione che si concretizza in un costante stato di tensione emotiva e di senso di apprensione per problemi che vengono considerati imminenti. I sintomi patologici di natura ansiosa, si inseriscono in una sindrome clinica di stampo distimico (scala D), secondo la quale il soggetto pur rimanendo attivo nella vita quotidiana, è afflitto da sentimenti di scoraggiamento e colpa, da mancanza di iniziativa, comportamento apatico e scarsa autostima. Le valutazioni clinico-diagnostiche avvalorano, pertanto, la sussistenza di un quadro psicopatologico a carattere ansioso depressivo, tuttora in essere, che, seppur migliorato rispetto al passato, non rispetta i criteri per una completa restitutio ad integrum. Questo giustifica la certificazione di un danno biologico permanente. In merito al nesso di causalità con la situazione lavorativa, con particolare riferimento alla vicenda relativa all'irrogazione della sanzione disciplinare, ritengo di poter confermare la sussistenza del nesso di causa. Il quadro psicopatologico è silente fino al 2014, ma le prime manifestazioni sintomatologiche sono secondarie al subentro delle dinamiche lavorative conflittuali, pur concretizzandosi in una patologia conclamata, solo in seguito all'evento di vita altamente stressogeno, rappresentato dalla sospensione lavorativa. Di fatto il subentro di un malessere psichico sottosoglia, riconducibile al 2014, non si contrappone alla strutturazione della patologia conclamata, in forma reattiva alla sanzione disciplinare subita, poiché la stessa
9 patologia si sviluppa sui presupposti sindromici pre-esistenti e non in forma indipendente da essi. CONCLUSIONI:
- non sussistono i criteri per la strutturazione di uno sviluppo di personalità, non sussistendo i criteri per la diagnosi di un disturbo di personalità. Le valutazioni cliniche e testistiche sottolineano la presenza di tratti personologici disfunzionali che, per quanto patogenetici nella strutturazione di un disturbo di Asse I, non ne possono inficiare l'entità di manifestazione.
- i sintomi psicopatologici possono essere messi in relazione causale alla sanzione disciplinare subita. Se le prime manifestazioni sintomatologiche sono riconducibili al 2014 e secondarie, comunque, alle dinamiche lavorative conflittuali, la strutturazione del disturbo di Asse I, è in stretta correlazione con l'evento stressogeno subito.
- il quadro psicopatologico in essere è da considerarsi in miglioramento clinico ma non in completa remissione. Rispettato, pertanto, il criterio di valutazione del danno biologico permanente…”. Il c.t.u. ha poi evidenziato quanto segue: “Rispondendo al dott. per Per_3 quanto concerne la parte medico legale ritenendo corretta la disamina e la valutazione della Per_ dott.ssa e considerando il terreno psicopatologico preesistente (come già ripetuto nelle conclusioni: “sebbene il soggetto presentasse già una struttura personologica predisponente, questo aspetto anamnestico non sminuisce quanto accaduto e l'esordio psicopatologico secondario agli eventi occorsi che hanno portato nel tempo anche alla sviluppo di una patologia per cui è stata necessaria terapia farmacologica ed un lungo percorso psicologico”) si ritiene che CP la sig.ra sia affetta da una patologia permanente inquadrabile come Disturbo dell'Adattamento lieve-moderato. Tale patologia è insorta precipuamente a causa di un grande evento stressogeno individuabile nella azione disciplinare nei confronti della perizianda. Tale disturbo si è poi cronicizzato determinando un danno permanente. A questo punto si fa presente che nelle tabelle prese in considerazione tale patologia è suddivisa in due voci distinte tra lievi moderate (disturbi dell'adattamento non complicati) e quelle più gravi (disturbi dell'adattamento complicati), tabellate sino al 15% ma che possono raggiungere in casi di particolari anche il 20%. Pertanto in considerazione della persistenza di un quadro di permanenza e dalla possibilità sempre presente di una riacutizzazione se la paziente dovesse ritornare negli stessi ambienti ed in situazioni similari si ritiene che la valutazione percentualistica formulata dal dott. sia Per_3 troppo restrittiva e relegabile solo a casi di estrema lievità (forbice più bassa dell'intera valutazione possibile nell'ambito del disturbo dell'adattamento), un quadro lieve moderato è maggiormente riconoscibile nelle percentuali precedentemente espresse (intorno al 10%) e peraltro compatibili con le tabelle che trova come motivazione il collocamento in una P_2 forbice lieve-intermedia più confacente a nostro avviso alla situazione in oggetto. Parimenti si deve rispondere alle osservazioni del dott. ritenendo che il quadro Per_4 clinico non sia sempre stato di estrema gravità ma, come spesso accade, abbia avuto momenti di acuzie e di lieve attenuazione pertanto, alla luce della documentazione esibita si ritiene corretta la valutazione della temporanea inabilità biologica formulata. Per quanto attiene il danno morale ritengo che la parte medico legale abbia già soppesato la sofferenza ed il vissuto nella valutazione complessiva del danno biologico inquadrandolo come detto nelle osservazioni del paragrafo precedente all'interno di una forbice di danno lieve moderato che tenga conto anche di quella sofferenza descritta dal dott. e che comunque determina un'alterazione dell'equilibrio Per_6 psicofisico del soggetto. Si riconferma in estrema sintesi le valutazioni già espresse nella conclusioni che si riportano per semplicità:
1)La sig.ra allo stato attuale, ancora soffre di un disturbo psichico P_1 caratterizzato da sintomi della sfera ansioso-depressiva compatibile con un Disturbo dell'Adattamento ad eziologia reattiva
2)Tale patologia, sia per quanto riguarda il suo esordio, il suo sviluppo ed anche per quanto concerne la sua attenuazione, riconosce come causa la situazione lavorativa cui ha contribuito in maniera rilevante, oltre al clima organizzativo ed occupazionale, anche la sanzione disciplinare ed il suo lungo iter amministrativo e giudiziale. Come già specificato nella introduzione alle conclusioni e nella relazione specialistica allegata, il quadro psicopatologico si è sviluppato a causa di un progressivo attrito con la dirigente dell'ufficio in cui lavorava la sig.ra CP e poi con il resto del personale. In considerazione di una personalità predisposta ma anche e
10 soprattutto in seguito ad un provvedimento disciplinare (poi annullato dal Giudice del Lavoro), il soggetto ha iniziato un lento ma progressivo peggioramento dal punto di visto psicologico. Allo stato attuale, grazie ad un idoneo percorso di cura psicofarmacologico di alcuni anni il soggetto ha ottenuto buoni risultati ed una netta attenuazione del quadro psicopatologico. Pur se in presenza di una personalità predisponente, non si sono evidenziati stati patologici preesistenti né altre patologie sopravvenute.
3)Il soggetto, a causa della situazione lavorativa a cui è stata sottoposta con P_1 particolare riferimento alla vicenda relativa all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 10 giorni, ha subito un danno biologico temporaneo valutabile in sei mesi al 25% e di due anni al 15%.
4) e 5) L'attuale quadro evidenzia un danno biologico permanente valutabile nella misura intorno al 10% sia secondo le tabelle (Guida alla valutazione psichiatrica e Medico-Legale del danno Biologico di natura Psichica. che nelle tabelle del 10%. L'attuale Tes_1 P_2 quadro non evidenzia quei caratteri rilevanti ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva.
6)L'attuale quadro psicopatologico è interconnesso all'ambiente lavorativo ed al rapporto ormai irrimediabilmente compromesso con tale organizzazione, il reinserimento in tale ambito (o in un ambito similare) rischierebbe di peggiorare nuovamente il quadro psicopatologico determinando una ricaduta sintomatologica, la necessità di riprendere la terapia farmacologica CP ed un nuovo percorso psicologico. Fisicamente la sig.ra non è astrattamente inidonea ad una generica attività intellettuale o ad altro lavoro ma si ritiene che sia inidonea a riprendere il servizio presso una struttura pubblica per il rischio che la situazione lavorativa possa rievocare le vicende relativa all'irrogazione della sanzione ed al vissuto emotivo che ne è derivato. Si conferma quindi la permanente inidoneità al servizio, come accertata dalla Commissione Medica di Verifica di Bologna in data 22.11.2017.
7)Si ritengono congrue le spese mediche documentate”.
Quanto riportato vale anche in relazione all'aspetto dell'idoneità interruttiva del nesso di causalità propria della personalità predisponente della lavoratrice, esito che il c.t.u. ha motivatamente e convincentemente escluso.
4. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice, riprendendo l'esito della c.t.u., ha riconosciuto un danno biologico permanente (a titolo di lucro cessante, in relazione alle retribuzioni perdute per le assenze, essendo stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale richiesto a titolo di danno emergente) e lo ha quantificato nella misura del 10%.
Quanto al primo aspetto, l' dichiara di non comprendere come possa Pt_1 affermarsi che “… il quadro psicopatologico in essere è da considerarsi in miglioramento clinico ma non in completa remissione…” semplicemente sulla base delle affermazioni dell'interessata, che avrebbe, “a suo dire, ricominciato ad assumere la terapia farmacologica da qualche mese, senza alcuna prova in merito (ricette mediche? Prescrizioni?), senza più essere seguita in ambito specialistico dal 2019 e in evidente contraddizione con lo stato psichico attuale, descritto dalla stessa ausiliaria psichiatra, dove non si rileva la presenza di sintomi ansioso depressivi (“…l'umore è sostanzialmente stabile con buon controllo delle quote ansiose e ritmi circadiani regolari…”; pag 5, righe 44-45) e con i risultati dei test psicodiagnostici a cui è stata sottoposta la p., che non evidenziano sindromi cliniche maggiori in atto, ad eccezione per una lieve elevazione della scala dell'ansia al MCMI, peraltro non confermata dal MMPI”.
11 Circa la quantificazione percentuale del danno, rileva la parte che “un disturbo come quello descritto in precedenza dagli stessi CCTTUU non può mai essere annoverato tra i disturbi “complicati” perché manca completamente il presupposto psicopatologico. Nelle tabelle proposte nella Guida Buzzi-Varini, utilizzata dai CCTTUU, il disturbo dell'adattamento complicato è confinato a situazioni in cui concomitano “… complicanze fobico ossessive…o di screzio dismorfofobico…” (pag. 230), qui del tutto assenti. Si ribadisce che, anche volendo insistere sulla conferma della diagnosi, è la stessa ausiliaria del CTU che definisce un quadro di grado “lieve-moderato” e considerando che la forbice per i disturbi dell'adattamento non complicato si estende dal 6 al 10%, e confinando gli estremi più elevati (9-10%) per i casi gravi, va da sé che un caso lieve moderato deve essere valutato nell'ordine del 6-7%”.
Quanto al primo profilo, si è visto che il c.t.u., riprendendo i risultati evidenziati dall'ausiliaria specialista, ha fatto proprie le conclusioni secondo cui
“Le valutazioni clinico-diagnostiche avvalorano, pertanto, la sussistenza di un quadro psicopatologico a carattere ansioso depressivo, tuttora in essere, che, seppur migliorato rispetto al passato, non rispetta i criteri per una completa restitutio ad integrum. Questo giustifica la certificazione di un danno biologico permanente”, aggiungendo che “sebbene il soggetto presentasse già una struttura personologica predisponente, questo aspetto anamnestico non sminuisce quanto accaduto e l'esordio psicopatologico secondario agli eventi occorsi che hanno portato nel tempo anche alla sviluppo di una patologia per cui è stata necessaria terapia farmacologica ed un lungo percorso psicologico”) si ritiene che la sig.ra P_ sia affetta da una patologia permanente inquadrabile come Disturbo dell'Adattamento lieve-moderato. Tale patologia è insorta precipuamente a causa di un grande evento stressogeno individuabile nella azione disciplinare nei confronti della perizianda. Tale disturbo si è poi cronicizzato determinando un danno permanente”. Le perplessità al riguardo manifestate esprimono, in realtà, una doglianza indeterminata, non venendo mosso alcuno specifico rilievo critico ulteriore che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Sicché la censura di erronea motivazione costituisce, nella sostanza, un mero dissenso diagnostico (v. Cass., n. 9988/2009 e n. 26104/2022) che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente (e quindi del Giudice che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo, dalle ragioni espresse con il motivo di appello, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal c.t.u. e dal primo Giudice, si perviene alla conclusione che le risultanze del
12 medesimo accertamento devono essere confermate. E si noti che, come evidenziato dal c.t.u., l'“11/5/2017 la visita collegiale della Commissione Medica di Verifica di Bologna si esprimeva nel modo seguente: Giudizio diagnostico:
Disturbo Disadattativo cronicizzato con periodiche riacutizzazioni farmacotrattata in attuale insufficiente compenso in Disturbo di personalità
NAS”.
Quanto alla quantificazione percentuale del danno, l'esito cui occorre pervenire è il medesimo, essendo lo stesso appellante a rilevare che la forbice per i disturbi dell'adattamento non complicato si estende dal 6 al 10%, proprio delle P_ patologie lievi/moderate e, secondo il c.t.u., “la sig.ra sia affetta da una patologia permanente inquadrabile come Disturbo dell'Adattamento lieve- moderato di una quantificazione in termini di danno biologico permanente”. La valutazione del c.t.u., che si basa sui valori percentuali espressi dalla Guida alla valutazione psichiatrica e Medico-Legale del danno Biologico di natura Psichica,
tiene conto anche del dato “della persistenza di un quadro di Tes_1 permanenza e dalla possibilità sempre presente di una riacutizzazione se la paziente dovesse ritornare negli stessi ambienti ed in situazioni similari”, aspetto su cui l'appellante non ha preso posizione, avendo poi affermato l'ausiliario che, in ragione di ciò, “la valutazione percentualistica formulata dal dott. Per_3 sia troppo restrittiva e relegabile solo a casi di estrema lievità (forbice più bassa dell'intera valutazione possibile nell'ambito del disturbo dell'adattamento), un quadro lieve moderato è maggiormente riconoscibile nelle percentuali precedentemente espresse (intorno al 10%)”. La doglianza dell' esprime Pt_1 quindi, per le stesse ragioni e negli stessi termini già evidenziati sopra, un mero dissenso diagnostico.
4.1. L'appellante censura la sentenza per avere il Giudice ritenuto “congruo attribuire all'adozione della sanzione disciplinare la causazione del 50 % del danno patrimoniale”, senza estendere il ragionamento anche alla causazione del danno non patrimoniale.
La doglianza è da disattendere in quanto non sorretta da adeguato interesse.
Precisamente, il Tribunale ha affermato quanto segue: “49. In proposito, si deve osservare che il periodo di malattia non appare riconducibile, anche sulla base di quanto esposto nella relazione peritale, unicamente alla illegittima irrogazione della sanzione disciplinare, ma più in generale al clima lavorativo mutato a seguito dell'avvento della nuova dirigente e alle rilevanti ripercussioni psicologiche subite dalla ricorrente per effetto delle nuove direttive implementate e della difficoltà di adattamento agli aggiornamenti tecnologici richiesti.
50. Come si è visto, però, solamente nell'adozione della sanzione può essere ravvisato un comportamento illecito del datore, mentre non possono essere
13 addebitate a quest'ultimo le conseguenze psicologiche avverse pur patite dalla ricorrente a fronte di provvedimenti di riorganizzazione e di modernizzazione legittimi.
51. Qualora, nella genesi dell'evento dannoso, si ravvisi la concomitanza di più elementi, di cui solo alcuni identificabili nel fatto illecito del danneggiante, il giudice è tenuto a delimitarne, anche equitativamente, la relativa incidenza causale, escludendo dal danno risarcibile le conseguenze non riconducibili al fatto illecito stesso (Cass. 13 novembre 2014, n. 24204).
52. Si ritiene congruo attribuire all'adozione della sanzione disciplinare la causazione del 50 % del danno patrimoniale da lucro cessante dimostrato dalla ricorrente, in quanto elemento valorizzato anche nella relazione peritale come il più importante a livello di singolo episodio, ma da inserire nel complessivo quadro del clima organizzativo e occupazionale;
pertanto, la condanna del datore di lavoro deve essere limitata all'importo di € 11.569,50.
53. Si precisa che questa limitazione del danno risarcibile è riferibile solo al danno patrimoniale, avendo il consulente invece accertato che il danno biologico permanente e temporaneo è eziologicamente riconducibile alla specifica vicenda della sanzione disciplinare”.
Il Tribunale, sulla base della c.t.u., ha riferito, come si è visto, l'insorgenza della patologia all'irrogazione della sanzione disciplinare illegittima nell'ambito di un contesto lavorativo e organizzativo stressogeno.
È corretta la valutazione del Tribunale di piena responsabilità dell' Pt_1 nella produzione del danno non patrimoniale, essendo stata la condotta appena richiamata a causare la malattia e a produrre il danno non patrimoniale.
La situazione di possibile contrasto tra l'affermazione in questione e l'affermazione secondo cui l' sarebbe responsabile invece soltanto in Pt_1 parte delle conseguenze patrimoniali per lucro cessante connesse con le assenze della lavoratrice, legate anche a condotte lecite datoriali relative ai mutamenti apportati nell'organizzazione del lavoro – contrasto che può anche apprezzarsi se si considera che comunque le assenze erano dipese dalla malattia, ovverosia dalla condizione causata dalla sanzione disciplinare illegittima – ha condotto l'appellante a chiedere alla Corte di rivedere la misura della propria responsabilità nella sola causazione del danno non patrimoniale, portando la decisione a coerenza con l'esito raggiunto con riferimento al danno patrimoniale da lucro cessante.
La misura piena della responsabilità datoriale da inadempimento per violazione dell'art. 2087 c.c., quanto alla causazione del danno non patrimoniale,
è però corretta, come si è ampiamente avuto modo di evidenziare.
14 Il contrasto dovrebbe allora risolversi quantificando in misura altrettanto piena l'incidenza della responsabilità datoriale nella causazione del danno patrimoniale da lucro cessante. Tale esito è però impedito dal necessario rispetto del principio della domanda e dal divieto di reformatio in peius, posto che la parificazione alla misura del danno non patrimoniale corrisponderebbe a una soluzione sfavorevole per l'appellante, così che al rilievo non può essere dato seguito.
5. L ripropone poi “tutte le eccezioni e difese svolte nel giudizio di Pt_1 primo grado, tanto nella memoria ex art. 416 quanto nei successivi scritti difensivi, nessuna esclusa, con particolare riferimento a) all'insussistenza dei presupposti del mobbing/straining e alla piena legittimità della condotta datoriale b) all'insussistenza del nesso causale, c) alla quantificazione dell'eventuale danno risarcibile”.
A tali questioni si è sostanzialmente replicato con i rilievi sin qui esposti.
Quanto ai presupposti del mobbing/straining e alla piena legittimità della condotta datoriale, le statuizioni del Giudice circa la relativa sussistenza – che essendo espresse, richiedevano la proposizione dell'impugnazione incidentale – sono del tutto corrette.
L'istruttoria orale ha permesso di prendere atto di un contesto lavorativo faticoso in ragione della presenza di discrasie e difficoltà dal punto di vista organizzativo2, facendo emergere le testimonianze, come evidenziato dal
Pt_ 2 V. il teste “ero dipendente di come istruttore idraulico. A Reggio ho Tes_2 CP lavorato tre o quattro anni e poi sono sempre stato a Parma. La sig.ra era una mia collega … Confermo il capitolo 6, ossia che l'operatore che avrebbe dovuto effettuare un servizio esterno già programmato e rimaneva senza il mezzo di servizio doveva rimanere in ufficio. In relazione al capitolo 7, non ho mai visto la ricorrente in difficoltà in quanto impossibilitata ad effettuare un intervento perché priva della macchina. Confermo il capitolo 8, precisando che l'ufficio operativo comprendeva molti più istruttori idraulici e che io e gli altri istruttori nominati nel capitolo condividevamo la stessa stanza per usare il computer. In relazione al capitolo 9, confermo che ciascun istruttore idraulico, negli anni 2014-2015, aveva a disposizione una propria postazione fissa dotata di computer. In relazione al capitolo 11, posso dire che io ho avuto dei problemi all'inizio ad utilizzare il computer e quindi a seguire le nuove disposizioni. Questi problemi li ho risolti chiedendo aiuto a colleghi più esperti. In relazione al capitolo 12, non ricordo”. Pt_ V. il teste “sono dipendente di dal settembre 1999; sono istruttore Tes_3 CP idraulico. Ho lavorato anche con la sig.ra che svolgeva le mie stesse mansioni. Confermo il CP capitolo 2, ossia che la sig.ra effettuava la propria autovettura per svolgere i controlli ai cantieri. Confermo il capitolo 3, ossia che l'uso personale dell'autovettura veniva autorizzato Pt_ perché non c'erano abbastanza mezzi nella flotta . Confermo il capitolo 6, ossia che, dopo l'arrivo della dirigente se l'operatore che doveva effettuare un servizio esterno Tes_4 rimaneva senza auto di servizio, doveva rimanere in ufficio a svolgere attività di ufficio … In relazione al capitolo 9, non è vero quanto ivi contenuto, nell'ufficio c'erano solo tre postazioni con il computer, come adesso d'altronde. Capitava molto spesso che un operatore dovesse aspettare che un altro operatore finisse al computer. In relazione al capitolo 10, io ho svolto servizi di protocollo anni prima appena entrato, lavorando in cartaceo. I computer a disposizione degli istruttori idraulici erano quei tre di cui ho detto prima. In relazione al capitolo 11, dopo l'arrivo della dirigente e di queste nuove disposizioni che implicavano un uso maggiore Tes_4 del computer, sia io che altri istruttori abbiamo avuto difficoltà iniziali. Io, anche se so usare il
15 Tribunale, “l'effettiva difficoltà della ricorrente sul luogo di lavoro, dovuta ad una serie di cambiamenti repentini che si sono verificati con l'assunzione di una nuova figura dirigenziale;
cambiamenti ai quali non è riuscita ad P_1 adattarsi nemmeno con il passare del tempo”.
In questa condizione, la responsabilità datoriale per straining con violazione dell'art. 2087 c.c., emerge a considerare, come ha fatto il Tribunale, l'ulteriore elemento rappresentato dall'applicazione della sanzione disciplinare illegittima, annullata in via definitiva nella sede giurisdizionale. È allora corretto rilevare che
“L'adozione di un provvedimento disciplinare illegittimo nei confronti del dipendente, quale condotta potenzialmente idonea a turbare l'equilibrio psico- fisico dello stesso, può ben essere configurata in termini di straining, giustificandosi perciò la condanna del datore al risarcimento dei danni di cui sia accertata la connessione causale con la condotta datoriale”, ciò che corrisponde alla stessa nozione di straining, inteso quale condizione di stress forzato causata da una o più azioni (anche singole e isolate) del datore di lavoro, volte a produrre un peggioramento permanente delle condizioni lavorative del dipendente, con effetti duraturi.
L'appello dell' non merita quindi accoglimento. Pt_1
6. Con il primo motivo dell'appello incidentale, l' evidenzia che P_2 dalla documentazione in atti ed in particolare dalle prove orali assunte nel giudizio di primo non sarebbe emersa la responsabilità dell'Agenzia, che si è limitata a chiedere e pretendere dalla lavoratrice lo svolgimento del lavoro a cui era assegnata (“I testi: , e Parte_2 Testimone_5 Parte_3
hanno confermato l'assenza di condotte mobizzanti e Parte_4
l'uguaglianza di trattamento, da parte della datrice di lavoro, verso tutti i dipendenti. È emerso in causa che tutti contrasti lavorativi erano determinati computer, ci ho messo più o meno un mesetto ad imparare ad usare il programma apposito. Altri avevano più difficoltà di me perché non sapevano usare il computer;
la sicuro aveva dei P_1 problemi, anche suo fratello UC e mi ricordo anche In relazione al capitolo Persona_7 12, io non mi ricordo di questo corso per imparare ad usare il computer. Confermo il capitolo 13, ossia che la dirigente ci aveva chiesto di inviarle via email i programmi preventivi delle Tes_4 attività, le successive relazioni, i rapportini delle attività eseguite e le fotografie scattare nel corso dei controlli. In relazione al capitolo 14, la dirigente voleva che ogni forma di Tes_4 CP comunicazione avvenisse via email. In relazione al capitolo 16, confermo che la sig.ra chiedeva aiuto per mandare le email ed usare il computer;
l'ha chiesto anche a me. Non è stata l'unica. Confermo il capitolo 29, ossia che la ricorrente da gennaio 2016 ha iniziato a svolgere attività operativa a San Secondo. ADR: noi avevamo un'email istituzionale che funziona come una normale email;
il rapporto dell'attività svolta doveva essere riportato in un foglio excel precompilato. ADR: una volta per fare l'istruttore idraulico bastava il diploma di scuola media inferiore, adesso è necessario il diploma di geometra per quanto mi risulta. Io ho la terza media”. V. il teste “In relazione al capitolo 5, posso dire che venivano fornite le taglie Tes_6 tradizionali (s, m, l. xl); non erano contemplate taglie più piccole;
non ci venivano prese le misure”.
16 dalla difficoltà della ricorrente ad adattarsi alle esigenze delle diverse lavorazioni e nell'utilizzo degli strumenti informatici. Il Giudice di Parma ha accertato l'insussistenza di comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro, ma ha, allo stesso tempo, evidenziato che l'esistenza del procedimento disciplinare, impugnato e dichiarato illegittimo dalla Corte di appello di Bologna, potrebbe essere stata una causa idonea a determinare un turbamento psico-fisico della lavoratrice, con sequele di danni permanenti valutati nella misura del 10%; come da conclusioni del c.t.u., dr. Le valutazioni del primo Giudice, circa Per_8 la sussistenza e l'idoneità dei dissidi lavorativi, nati a seguito del provvedimento ritenuto illegittimo, appaiono, anche per immotivate, in quanto sarebbero P_2 da ricondursi alle normali dinamiche lavorative che, come noto, qualche volta, possono sfociare in una contestazione disciplinare. Succede spesso che, se la contestazione o la sanzione disciplinare dovesse essere ritenuta illegittima, da parte del lavoratore, venga impugnata: ciò avviene, sia nel settore pubblico che nel privato. L'impugnazione e la fondatezza delle ragioni della lavoratrice non sono di per sé sufficienti a causare un danno permanente del 10%. A parere dei medici dell' (considerazioni medico-legali in atti), sia le prove testimoniali P_2
(escludenti condotte peculiarmente critiche) che il richiamo disciplinare non suffragano una convincente idoneità psico-lesiva nel determinismo delle problematiche diagnosticate”.
Il motivo, che non mette in discussione la possibilità di valutare l'irrogazione della sanzione disciplinare illegittima (e poi annullata) nel contesto lavorativo di stress, quale momento di costrizione organizzativa, ma critica soltanto la possibilità di affermare l'idoneità di tale contesto, considerando anche la sanzione illegittima, a causare un danno non patrimoniale permanente del 10%,
è infondato per le ragioni sopra illustrate, cui dunque si fa rinvio.
Con il secondo motivo¸ l' censura la correttezza P_6 dell'argomentazione che ha condotto a quantificare il danno permanente (secondo le tabelle nella misura pari al 10%, facendo riferimento ad un disturbo P_2 dell'adattamento “lieve moderato”.
Rileva l'Istituto che “Alla voce n. 180 della tabella delle menomazioni, è infatti riportato: "Disturbo post traumatico da stress moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia…fino a 6". Premesso che il disturbo dell'adattamento non è menomazione tabellata, la voce n. 180 è quella che doverosamente, per analogia clinico-diagnostica, si addice al caso di specie.
Atteso che la paziente è in fase di pressoché completa remissione clinica (anche in considerazione che da molti anni non è più esposta a rischio da stress lavoro correlato) e non utilizza alcuna terapia psichica (farmacologica e/o di supporto),
17 pare del tutto sproporzionata e completamente al di fuori dei criteri valutativi di legge la valutazione espressa”.
Il motivo è da accogliere.
Il c.t.u. non ha invero giustificato l'affermazione secondo cui il riscontrato
Disturbo dell'Adattamento lieve-moderato rinverrebbe una valutazione nella misura del 10% nelle Tabelle del 10%. P_2
È invece corretto il rilievo secondo cui il “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”, voce (n.
180) che per analogia può essere assunta alla base della valutazione con riferimento al non tabellato Disturbo dell'adattamento, corrisponde a una menomazione fino al 6%.
In questi termini allora va riconosciuto il valore del danno in relazione all' P_2
Al parziale accoglimento dell'appello incidentale segue la condanna dell' al pagamento in favore di delle prestazioni previste dalla P_6 P_1 legge e dalle tabelle per un danno biologico pari al 6%, con decorrenza P_2 dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge.
7. Da quanto argomentato discende, allora:
a) il rigetto dell'appello principale proposto dall'
[...]
; Parte_1
b) l'accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello incidentale proposto dall' con condanna dell' al pagamento in favore di P_2 P_6 P_1 delle prestazioni previste dalla legge e dalle tabelle per un danno P_2 biologico pari al 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge;
c) la conferma nel resto della sentenza.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, alla luce dell'esito del giudizio, in cui l' è comunque risultato soccombente, pur vedendo ridotta P_6 la misura della condanna, si compensano nella misura di un quinto tra P_1
e l' con condanna dell' al pagamento del residuo, liquidato come P_2 P_6 in dispositivo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza tra
[...]
e , provvedendosi come in Parte_1 P_1 dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
18
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello principale proposto dall' Pt_1 Parte_1
;
[...] accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dall' P_2
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di delle P_6 P_1 prestazioni previste dalla legge e dalle tabelle per un danno biologico P_2 pari al 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa nella misura di un quinto le spese del doppio grado di giudizio tra e l' e condanna l' al pagamento del residuo, che P_1 P_2 P_6 liquida per il primo grado in € 2.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite del presente grado in favore di , che liquida in € P_1
4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. UC Mascini dott.ssa Marella Angelini
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