TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 780 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente: TRA:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Luca Marcari;
(ricorrente)
E:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Controparte_1 dall'avv. Maria Assunta Baranello;
(resistente)
NONCHÉ:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, , premesso: Parte_1
- di aver contratto, in data 19/08/2001, matrimonio concordatario con;
Controparte_1
- che dall'unione della coppia erano nati i figli (08/02/2003), (23/12/2009) Per_1 Per_2
e (08/09/2013), tutti attualmente conviventi con la madre, presso la casa coniugale _3 sita in Campobasso, via IO Gramsci n. 21;
- che, a causa di incompatibilità caratteriali, la coppia si era separata una prima volta nel 2004
e, definitivamente, nel 2017;
- che il Tribunale di Campobasso, con decreto del 27/02/2018, aveva, quindi, omologato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni definite di comune accordo tra gli stessi, tra le quali vi erano: 1) l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
2) l'assegnazione della casa coniugale al padre;
3) l'obbligo, posto a carico di quest'ultimo, di corrispondere alla madre l'assegno mensile pari ad € 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli;
- che, tuttavia, a causa delle difficoltà economiche dell'odierna ricorrente, la stessa aveva, successivamente, chiesto ed ottenuto la modifica delle condizioni di separazione, con assegnazione della casa coniugale (immobile di proprietà dello I.A.C.P. condotto in locazione) in suo favore, disposta dall'intestato Tribunale con ordinanza del 07/05/2020, con conseguente subentro della ricorrente stessa nel contratto di locazione già in essere;
- che, cionondimeno, a causa del perdurante stato di disoccupazione della ricorrente e a fronte, invece, dell'assunzione del resistente, dal 19/03/2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'azienda PEDUS SERVICE S.R.L., si renderebbe, ora, necessario un aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente medesimo, dagli attuali € 250,00 a complessivi € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio); ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale di via IO Gramsci n. 21 a lei assegnata;
- regolamentazione delle modalità di frequentazione e visita dei minori da parte del genitore non collocatario secondo quanto analiticamente indicato nel piano genitoriale depositato unitamente al ricorso introduttivo;
- previsione di un assegno, da versarsi in favore della ricorrente e da porre a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli della coppia, pari a complessivi
€ 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), con ripartizione delle spese straordinarie al 50%;
- percezione dell'assegno unico e universale esclusivamente da parte della ricorrente per entrambi i figli minori con lei conviventi.
Si è costituito in giudizio il resistente,
- eccependo, in via preliminare, la violazione del termine, previsto dall'art. 473-bis.14, co. 5, c.p.c., di sessanta giorni liberi, che devono necessariamente intercorrere tra la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza e l'udienza stessa;
- deducendo, nel merito, che i minori avrebbero, invero, manifestato il desiderio di vivere con il padre, in quanto gli stessi non andrebbero d'accordo con il nuovo compagno della madre. Il resistente ha, quindi, concluso, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente degli stessi presso il padre, nella casa coniugale di via IO Gramsci n. 21, con conseguente assegnazione in proprio favore della casa coniugale di via IO Gramsci n. 21;
- regolamentazione delle modalità di frequentazione e visita dei minori da parte del genitore non collocatario secondo quanto analiticamente indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
- previsione di un assegno, in favore del resistente, e da porre a carico della ricorrente in quanto genitore non collocataria, pari ad € 450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (€ 150,00 per ciascun figlio), con ripartizione delle spese straordinarie al 50% e percezione dell'assegno unico e universale da parte di entrambi i genitori al 50%. Rinviata la prima udienza, onde consentire il rispetto del termine previsto dall'art. 473-bis.14, co. 5,
c.p.c. e pronunciata sentenza parziale di status, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, nonché mediante audizione dei figli minori della coppia (disposta dal giudice precedentemente in ruolo) e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede per il parere.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario è già stata accolta in corso di causa con sentenza non definitiva, la quale ha accertato sia, da un lato, la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da non poter essere ricostituita, sia, dall'altro lato, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, co. 2, della legge n. 898/1970, di talché nulla deve essere disposto in questa sede. Sull'affidamento e collocamento dei figli minori, sull'assegnazione della casa coniugale e sulle modalità di visita e di frequentazione dei minori da parte del genitore non collocatario. Quanto all'affidamento dei figli minori della coppia (attualmente affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale) e alla richiesta del resistente di collocazione prevalente dei minori presso di sé, motivata in ragione del fatto che gli stessi figli minori avrebbero espresso il desiderio di vivere presso il padre, si osserva che tale circostanza è positivamente emersa, in sede di audizione, solo relativamente alla figlia minore Per_2
La ragazza, infatti, ha effettivamente manifestato la propria preferenza nel vivere presso il padre, preferenza motivata sia in ragione di una maggiore organizzazione del padre rispetto alla madre,1 sia in ragione della possibilità, stando presso il padre, di frequentare maggiormente la famiglia paterna e, in particolare, la cugina sua coetanea, con la quale ha un legame molto stretto.2 Per_2
Ebbene, ritiene il Collegio di dover valorizzare la preferenza espressa dalla minore, non solo perché reputata affatto capricciosa, ma motivata, anzi, da una maggiore sensazione di “sicurezza” che ella ritrova nella figura paterna, ma anche perché, in ogni caso, alla minore, prossima al compimento dei sedici anni di età, proprio in quanto cd. “grande minore”, va attribuito e riconosciuto un ampio margine di autodeterminazione (v., nella giurisprudenza di merito: Trib. Roma del 23/12/2027, secondo cui “i minori possono essere distinti in cd. “petits enfants” e cd. “grands enfants” (con una terminologia adottata nel diritto francese): per i primi, prevale l'esigenza di protezione;
per i secondi, l'esigenza di esercitare i diritti di libertà. Nella seconda categoria, certamente si annovera il sedicenne, il quale, infatti, riceve già dalle norme vigenti un trattamento differenziato”). Con riferimento al minore , attualmente di undici anni, invece, prevalgono, evidentemente, le _3 esigenze di protezione, dovendosi quindi confermare – in assenza di una preferenza netta da lui espressa circa il collocamento presso l'uno o presso l'altro genitore – la collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale di via IO Gramsci n. 21, che, pertanto, deve restare a lei affidata in quanto habitat del minore infra-dodicenne.
Ciò sia al fine di non turbare ulteriormente le abitudini di vita di (già profondamente scosso _3 dalla separazione e dalla conflittualità genitoriale), sia tenuto conto delle criticità che connotano l'abitazione paterna, per come rappresentate dal minore stesso in sede di audizione (cfr. il verbale del 12/02/2025, ove si legge: “da mio padre, l'unico problema che c'è è il freddo e il fatto che non va bene la connessione […] vorrei vivere dove va internet”). Deve, quindi, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, essere confermato l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di presso la _3 madre nella casa coniugale e di presso il padre (avendo quest'ultima, del resto, espressamente Per_2 dichiarato che “ci andrei anche da sola a vivere da mio padre”3). Circa le modalità di visita e di frequentazione dei minori da parte del genitore non collocatario, ritiene il Collegio:
- quanto ai rapporti tra e il padre, che le stesse debbano essere regolate secondo le _3 modalità, ritenute congrue, previste ai punti n. 10 e n. 12 del piano genitoriale di parte ricorrente;
- quanto ai rapporti tra e la madre, che le stesse debbano essere liberamente concordate Per_2 tra loro, in ragione di quanto già osservato circa il fatto che è, ormai, una cd. “grande Per_2 minore”. Quanto, infine, alle occasioni di frequentazione del nuovo compagno della madre con il minore
, ritiene il Collegio che le stesse debbano, allo stato, essere fortemente limitate, per poi essere _3
– eventualmente – progressivamente implementate solo a seguito di una maggiore accettazione, da parte del minore , di tale nuova figura adulta, attualmente per lui fonte di stress e squilibrio. _3 In sede di audizione, infatti, ha dichiarato che il nuovo compagno della madre “mi ha _3 praticamente rovinato la vita: viene a casa senza dirlo, mi ha rotto un videogioco, mi ha dato molto fastidio […] tra mamma e AP non so dove vorrei vivere: se sto con mamma, il problema è il suo compagno” (cfr. verbale di udienza del 12/02/2025). Tali affermazioni, del resto, trovano riscontro sia nelle dichiarazioni della figlia (la quale, in Per_2 sede di audizione, ha dichiarato che “mamma ha un nuovo compagno, IO, che non vive a casa con noi ma che viene spesso da noi […] a me IO non sta antipatico, anche se non ci vivrei insieme, non mi va tanto a genio. Per me parla troppo”), sia nelle stesse dichiarazioni della ricorrente, la quale, all'udienza del 12/05/2025, ha ammesso che il compagno ha “strattonato” il figlio _3
“perché faceva i capricci”. È appena il caso di osservare, al riguardo, che la giurisprudenza è costante nell'affermare il potere del giudice della separazione o del divorzio di regolare o finanche di impedire la frequentazione dei minori con il nuovo partner di uno dei genitori, ove ritenuta pregiudizievole per l'interesse dei minori stessi (arg. ex Cass. civ. n. 2001/2023). Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che una frequentazione pressoché quotidiana del minore da parte del nuovo compagno della madre sia pregiudizievole rispetto agli interessi del minore stesso, il quale si affaccia adesso alla soglia dell'adolescenza e ha, evidentemente, necessità di elaborare ed accettare gradualmente la presenza, nella vita della madre e nella propria, di tale nuova figura, che, in ogni caso – è bene ribadirlo – non può sostituirsi a quella paterna, né pretendere di esercitare prerogative (quale, ad esempio, quella di educare il minore “che fa i capricci”) spettanti unicamente ai genitori esercenti la responsabilità.
Pertanto, appare opportuno, allo stato, limitare la frequentazione del minore e della stessa _3 casa coniugale (qualora all'interno sia presente il minore), da parte del nuovo partner della madre, IO, ad una volta a settimana, in presenza della madre e con divieto di pernottamento. Sul contributo al mantenimento dei figli.
Deve, conseguentemente, essere confermato il contributo, posto a carico del padre, al mantenimento dei due figli conviventi con la madre ( maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_1
– circostanza, quest'ultima, non contestata e anzi ammessa anche dalla stessa parte resistente –, e
, minorenne), nella misura attuale, ritenuta congrua in ragione dello stipendio netto mensile _3 del resistente (pari ad € 1.200,00 circa) e delle spese fisse da questi mensilmente sostenute (pari ad € 350 circa di affitto), di € 250,00 complessivi (€ 125,00 per ciascuno figlio), oltre rivalutazione annua secondo gli indici I.S.T.A.T., da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità di pagamento che saranno concretamente indicate dalla ricorrente stessa.
Il resistente provvederà, invece, in via diretta, al mantenimento della figlia minore presso di Per_2 lui collocata, senza previsione, allo stato attuale – tenuto conto dello stato di disoccupazione della ricorrente –, di un contributo al mantenimento della stessa posto a carico della madre, che, cionondimeno, dovrà farsi carico del mantenimento in via diretta della minore per il tempo in cui la stessa starà presso di lei e che dovrà, in ogni caso, concretamente attivarsi nella ricerca di un'occupazione. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, classificate secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, devono, invece, essere poste a carico di entrambi i genitori, con ripartizione al
50%.
Deve, infine, essere disposta la percezione dell'assegno unico e universale in favore di entrambi i coniugi, in proporzione all'età del figlio collocato presso ciascuno di essi. Sulle spese di lite. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca e, in particolare:
- della soccombenza della ricorrente, sulla domanda di collocazione di entrambi i minori presso di sé, di aumento del contributo, posto a carico del resistente, al mantenimento dei minori e di percezione in via esclusiva dell'assegno unico e universale;
- del resistente, sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, di collocazione di entrambi i minori presso di sé e di contributo, da porre a carico della ricorrente, per il mantenimento dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 780 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Campobasso, via A. Gramsci n. 21, in favore della ricorrente, ; Parte_1
• Conferma l'affidamento condiviso di entrambi i figli minori della coppia, Per_4
e , ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di
[...] Persona_5
presso la madre e di presso il padre;
_3 Per_2
• Dispone che le modalità di visita e di frequentazione del minore da Persona_5 parte del padre, genitore non collocatario, siano regolate secondo quanto previsto ai punti n.
10 e n. 12 del piano genitoriale di parte ricorrente, depositato unitamente al ricorso introduttivo;
• Dispone che le modalità di visita e di frequentazione della minore da Persona_4 parte della madre, genitore non collocataria, siano liberamente pattuite tra le stesse;
• Dispone che la frequentazione del minore e della casa coniugale, Persona_5 qualora all'interno sia presente il minore, da parte del nuovo partner della madre, convivente con il minore, sia limitata ad una sola volta a settimana, in presenza della madre e con divieto di pernottamento;
• Conferma il contributo economico pari ad € 250,00 complessivi posto a carico di
, da intendersi a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Controparte_1
e , conviventi con la madre (€ 125,00 per Persona_6 Persona_5 ciascuno figlio), oltre rivalutazione annua secondo gli indici I.S.T.A.T., da corrispondersi, in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità di Parte_1 pagamento che saranno concretamente indicate dalla ricorrente stessa;
• Dispone che ciascun genitore provveda, in via diretta, al mantenimento della figlia minore,
, per il tempo in cui la stessa sarà presso ciascuno di loro;
Persona_4
• Dispone che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, classificate secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, siano poste a carico di entrambi i genitori, con ripartizione al 50%;
• Dispone che l'assegno unico e universale sia percepito da parte di entrambi i genitori, in proporzione a quanto a ciascuno di essi spettante in ragione dell'età del figlio minore con ciascuno convivente;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda. Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente dott. Enrico Di Dedda 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale di audizione del 12/02/2025, ove si legge: “mio padre mi dà più sicurezza, quando sono stata da lui sono andata a scuola tutti i giorni in orario. Quando sono con mamma, invece, è raro che arrivo in orario. Quando sto da mamma, infatti, non riesco a svegliarmi presto, mamma non mi riesce a svegliare perché ho il sonno pesante. PÀ, invece, ci riesce, perché mi mette ansia”. 2 Cfr. verbale di audizione del 12/02/2025, ove si legge: “preferirei stare a casa di AP perché ho la convinzione che, se vivessi con AP, la situazione si calmerebbe, e anche per stare con mia cugina, visto che non ho amici a parte mia cugina”. 3 Cfr. verbale di udienza del 12/02/2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 780 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente: TRA:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Luca Marcari;
(ricorrente)
E:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Controparte_1 dall'avv. Maria Assunta Baranello;
(resistente)
NONCHÉ:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, , premesso: Parte_1
- di aver contratto, in data 19/08/2001, matrimonio concordatario con;
Controparte_1
- che dall'unione della coppia erano nati i figli (08/02/2003), (23/12/2009) Per_1 Per_2
e (08/09/2013), tutti attualmente conviventi con la madre, presso la casa coniugale _3 sita in Campobasso, via IO Gramsci n. 21;
- che, a causa di incompatibilità caratteriali, la coppia si era separata una prima volta nel 2004
e, definitivamente, nel 2017;
- che il Tribunale di Campobasso, con decreto del 27/02/2018, aveva, quindi, omologato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni definite di comune accordo tra gli stessi, tra le quali vi erano: 1) l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
2) l'assegnazione della casa coniugale al padre;
3) l'obbligo, posto a carico di quest'ultimo, di corrispondere alla madre l'assegno mensile pari ad € 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli;
- che, tuttavia, a causa delle difficoltà economiche dell'odierna ricorrente, la stessa aveva, successivamente, chiesto ed ottenuto la modifica delle condizioni di separazione, con assegnazione della casa coniugale (immobile di proprietà dello I.A.C.P. condotto in locazione) in suo favore, disposta dall'intestato Tribunale con ordinanza del 07/05/2020, con conseguente subentro della ricorrente stessa nel contratto di locazione già in essere;
- che, cionondimeno, a causa del perdurante stato di disoccupazione della ricorrente e a fronte, invece, dell'assunzione del resistente, dal 19/03/2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'azienda PEDUS SERVICE S.R.L., si renderebbe, ora, necessario un aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente medesimo, dagli attuali € 250,00 a complessivi € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio); ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale di via IO Gramsci n. 21 a lei assegnata;
- regolamentazione delle modalità di frequentazione e visita dei minori da parte del genitore non collocatario secondo quanto analiticamente indicato nel piano genitoriale depositato unitamente al ricorso introduttivo;
- previsione di un assegno, da versarsi in favore della ricorrente e da porre a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli della coppia, pari a complessivi
€ 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), con ripartizione delle spese straordinarie al 50%;
- percezione dell'assegno unico e universale esclusivamente da parte della ricorrente per entrambi i figli minori con lei conviventi.
Si è costituito in giudizio il resistente,
- eccependo, in via preliminare, la violazione del termine, previsto dall'art. 473-bis.14, co. 5, c.p.c., di sessanta giorni liberi, che devono necessariamente intercorrere tra la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza e l'udienza stessa;
- deducendo, nel merito, che i minori avrebbero, invero, manifestato il desiderio di vivere con il padre, in quanto gli stessi non andrebbero d'accordo con il nuovo compagno della madre. Il resistente ha, quindi, concluso, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente degli stessi presso il padre, nella casa coniugale di via IO Gramsci n. 21, con conseguente assegnazione in proprio favore della casa coniugale di via IO Gramsci n. 21;
- regolamentazione delle modalità di frequentazione e visita dei minori da parte del genitore non collocatario secondo quanto analiticamente indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
- previsione di un assegno, in favore del resistente, e da porre a carico della ricorrente in quanto genitore non collocataria, pari ad € 450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (€ 150,00 per ciascun figlio), con ripartizione delle spese straordinarie al 50% e percezione dell'assegno unico e universale da parte di entrambi i genitori al 50%. Rinviata la prima udienza, onde consentire il rispetto del termine previsto dall'art. 473-bis.14, co. 5,
c.p.c. e pronunciata sentenza parziale di status, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, nonché mediante audizione dei figli minori della coppia (disposta dal giudice precedentemente in ruolo) e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede per il parere.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario è già stata accolta in corso di causa con sentenza non definitiva, la quale ha accertato sia, da un lato, la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da non poter essere ricostituita, sia, dall'altro lato, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, co. 2, della legge n. 898/1970, di talché nulla deve essere disposto in questa sede. Sull'affidamento e collocamento dei figli minori, sull'assegnazione della casa coniugale e sulle modalità di visita e di frequentazione dei minori da parte del genitore non collocatario. Quanto all'affidamento dei figli minori della coppia (attualmente affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale) e alla richiesta del resistente di collocazione prevalente dei minori presso di sé, motivata in ragione del fatto che gli stessi figli minori avrebbero espresso il desiderio di vivere presso il padre, si osserva che tale circostanza è positivamente emersa, in sede di audizione, solo relativamente alla figlia minore Per_2
La ragazza, infatti, ha effettivamente manifestato la propria preferenza nel vivere presso il padre, preferenza motivata sia in ragione di una maggiore organizzazione del padre rispetto alla madre,1 sia in ragione della possibilità, stando presso il padre, di frequentare maggiormente la famiglia paterna e, in particolare, la cugina sua coetanea, con la quale ha un legame molto stretto.2 Per_2
Ebbene, ritiene il Collegio di dover valorizzare la preferenza espressa dalla minore, non solo perché reputata affatto capricciosa, ma motivata, anzi, da una maggiore sensazione di “sicurezza” che ella ritrova nella figura paterna, ma anche perché, in ogni caso, alla minore, prossima al compimento dei sedici anni di età, proprio in quanto cd. “grande minore”, va attribuito e riconosciuto un ampio margine di autodeterminazione (v., nella giurisprudenza di merito: Trib. Roma del 23/12/2027, secondo cui “i minori possono essere distinti in cd. “petits enfants” e cd. “grands enfants” (con una terminologia adottata nel diritto francese): per i primi, prevale l'esigenza di protezione;
per i secondi, l'esigenza di esercitare i diritti di libertà. Nella seconda categoria, certamente si annovera il sedicenne, il quale, infatti, riceve già dalle norme vigenti un trattamento differenziato”). Con riferimento al minore , attualmente di undici anni, invece, prevalgono, evidentemente, le _3 esigenze di protezione, dovendosi quindi confermare – in assenza di una preferenza netta da lui espressa circa il collocamento presso l'uno o presso l'altro genitore – la collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale di via IO Gramsci n. 21, che, pertanto, deve restare a lei affidata in quanto habitat del minore infra-dodicenne.
Ciò sia al fine di non turbare ulteriormente le abitudini di vita di (già profondamente scosso _3 dalla separazione e dalla conflittualità genitoriale), sia tenuto conto delle criticità che connotano l'abitazione paterna, per come rappresentate dal minore stesso in sede di audizione (cfr. il verbale del 12/02/2025, ove si legge: “da mio padre, l'unico problema che c'è è il freddo e il fatto che non va bene la connessione […] vorrei vivere dove va internet”). Deve, quindi, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, essere confermato l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di presso la _3 madre nella casa coniugale e di presso il padre (avendo quest'ultima, del resto, espressamente Per_2 dichiarato che “ci andrei anche da sola a vivere da mio padre”3). Circa le modalità di visita e di frequentazione dei minori da parte del genitore non collocatario, ritiene il Collegio:
- quanto ai rapporti tra e il padre, che le stesse debbano essere regolate secondo le _3 modalità, ritenute congrue, previste ai punti n. 10 e n. 12 del piano genitoriale di parte ricorrente;
- quanto ai rapporti tra e la madre, che le stesse debbano essere liberamente concordate Per_2 tra loro, in ragione di quanto già osservato circa il fatto che è, ormai, una cd. “grande Per_2 minore”. Quanto, infine, alle occasioni di frequentazione del nuovo compagno della madre con il minore
, ritiene il Collegio che le stesse debbano, allo stato, essere fortemente limitate, per poi essere _3
– eventualmente – progressivamente implementate solo a seguito di una maggiore accettazione, da parte del minore , di tale nuova figura adulta, attualmente per lui fonte di stress e squilibrio. _3 In sede di audizione, infatti, ha dichiarato che il nuovo compagno della madre “mi ha _3 praticamente rovinato la vita: viene a casa senza dirlo, mi ha rotto un videogioco, mi ha dato molto fastidio […] tra mamma e AP non so dove vorrei vivere: se sto con mamma, il problema è il suo compagno” (cfr. verbale di udienza del 12/02/2025). Tali affermazioni, del resto, trovano riscontro sia nelle dichiarazioni della figlia (la quale, in Per_2 sede di audizione, ha dichiarato che “mamma ha un nuovo compagno, IO, che non vive a casa con noi ma che viene spesso da noi […] a me IO non sta antipatico, anche se non ci vivrei insieme, non mi va tanto a genio. Per me parla troppo”), sia nelle stesse dichiarazioni della ricorrente, la quale, all'udienza del 12/05/2025, ha ammesso che il compagno ha “strattonato” il figlio _3
“perché faceva i capricci”. È appena il caso di osservare, al riguardo, che la giurisprudenza è costante nell'affermare il potere del giudice della separazione o del divorzio di regolare o finanche di impedire la frequentazione dei minori con il nuovo partner di uno dei genitori, ove ritenuta pregiudizievole per l'interesse dei minori stessi (arg. ex Cass. civ. n. 2001/2023). Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che una frequentazione pressoché quotidiana del minore da parte del nuovo compagno della madre sia pregiudizievole rispetto agli interessi del minore stesso, il quale si affaccia adesso alla soglia dell'adolescenza e ha, evidentemente, necessità di elaborare ed accettare gradualmente la presenza, nella vita della madre e nella propria, di tale nuova figura, che, in ogni caso – è bene ribadirlo – non può sostituirsi a quella paterna, né pretendere di esercitare prerogative (quale, ad esempio, quella di educare il minore “che fa i capricci”) spettanti unicamente ai genitori esercenti la responsabilità.
Pertanto, appare opportuno, allo stato, limitare la frequentazione del minore e della stessa _3 casa coniugale (qualora all'interno sia presente il minore), da parte del nuovo partner della madre, IO, ad una volta a settimana, in presenza della madre e con divieto di pernottamento. Sul contributo al mantenimento dei figli.
Deve, conseguentemente, essere confermato il contributo, posto a carico del padre, al mantenimento dei due figli conviventi con la madre ( maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_1
– circostanza, quest'ultima, non contestata e anzi ammessa anche dalla stessa parte resistente –, e
, minorenne), nella misura attuale, ritenuta congrua in ragione dello stipendio netto mensile _3 del resistente (pari ad € 1.200,00 circa) e delle spese fisse da questi mensilmente sostenute (pari ad € 350 circa di affitto), di € 250,00 complessivi (€ 125,00 per ciascuno figlio), oltre rivalutazione annua secondo gli indici I.S.T.A.T., da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità di pagamento che saranno concretamente indicate dalla ricorrente stessa.
Il resistente provvederà, invece, in via diretta, al mantenimento della figlia minore presso di Per_2 lui collocata, senza previsione, allo stato attuale – tenuto conto dello stato di disoccupazione della ricorrente –, di un contributo al mantenimento della stessa posto a carico della madre, che, cionondimeno, dovrà farsi carico del mantenimento in via diretta della minore per il tempo in cui la stessa starà presso di lei e che dovrà, in ogni caso, concretamente attivarsi nella ricerca di un'occupazione. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, classificate secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, devono, invece, essere poste a carico di entrambi i genitori, con ripartizione al
50%.
Deve, infine, essere disposta la percezione dell'assegno unico e universale in favore di entrambi i coniugi, in proporzione all'età del figlio collocato presso ciascuno di essi. Sulle spese di lite. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca e, in particolare:
- della soccombenza della ricorrente, sulla domanda di collocazione di entrambi i minori presso di sé, di aumento del contributo, posto a carico del resistente, al mantenimento dei minori e di percezione in via esclusiva dell'assegno unico e universale;
- del resistente, sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, di collocazione di entrambi i minori presso di sé e di contributo, da porre a carico della ricorrente, per il mantenimento dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 780 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Campobasso, via A. Gramsci n. 21, in favore della ricorrente, ; Parte_1
• Conferma l'affidamento condiviso di entrambi i figli minori della coppia, Per_4
e , ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di
[...] Persona_5
presso la madre e di presso il padre;
_3 Per_2
• Dispone che le modalità di visita e di frequentazione del minore da Persona_5 parte del padre, genitore non collocatario, siano regolate secondo quanto previsto ai punti n.
10 e n. 12 del piano genitoriale di parte ricorrente, depositato unitamente al ricorso introduttivo;
• Dispone che le modalità di visita e di frequentazione della minore da Persona_4 parte della madre, genitore non collocataria, siano liberamente pattuite tra le stesse;
• Dispone che la frequentazione del minore e della casa coniugale, Persona_5 qualora all'interno sia presente il minore, da parte del nuovo partner della madre, convivente con il minore, sia limitata ad una sola volta a settimana, in presenza della madre e con divieto di pernottamento;
• Conferma il contributo economico pari ad € 250,00 complessivi posto a carico di
, da intendersi a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Controparte_1
e , conviventi con la madre (€ 125,00 per Persona_6 Persona_5 ciascuno figlio), oltre rivalutazione annua secondo gli indici I.S.T.A.T., da corrispondersi, in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità di Parte_1 pagamento che saranno concretamente indicate dalla ricorrente stessa;
• Dispone che ciascun genitore provveda, in via diretta, al mantenimento della figlia minore,
, per il tempo in cui la stessa sarà presso ciascuno di loro;
Persona_4
• Dispone che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, classificate secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, siano poste a carico di entrambi i genitori, con ripartizione al 50%;
• Dispone che l'assegno unico e universale sia percepito da parte di entrambi i genitori, in proporzione a quanto a ciascuno di essi spettante in ragione dell'età del figlio minore con ciascuno convivente;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda. Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente dott. Enrico Di Dedda 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale di audizione del 12/02/2025, ove si legge: “mio padre mi dà più sicurezza, quando sono stata da lui sono andata a scuola tutti i giorni in orario. Quando sono con mamma, invece, è raro che arrivo in orario. Quando sto da mamma, infatti, non riesco a svegliarmi presto, mamma non mi riesce a svegliare perché ho il sonno pesante. PÀ, invece, ci riesce, perché mi mette ansia”. 2 Cfr. verbale di audizione del 12/02/2025, ove si legge: “preferirei stare a casa di AP perché ho la convinzione che, se vivessi con AP, la situazione si calmerebbe, e anche per stare con mia cugina, visto che non ho amici a parte mia cugina”. 3 Cfr. verbale di udienza del 12/02/2025.