Ordinanza cautelare 6 luglio 2018
Ordinanza cautelare 9 novembre 2018
Sentenza 5 luglio 2021
Accoglimento
Sentenza 27 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00879/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EA DE, NA EO, LO FI, rappresentati e difesi dagli avvocati EA Pavanini, Carlotta Baldin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EA Pavanini in Venezia, Dorsoduro n. 3488/U;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Venezia e Laguna non costituito in giudizio;
nei confronti
Levante S.a.s. di LF XH & C., rappresentato e difeso dagli avvocati LFo Bianchini, Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LFo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma 464;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del permesso di costruire in sanatoria ex art.37 Dpr 38072001 del 20.9.2017 prot. PG/2017/585633, rilasciato dal Comune di Venezia alla ditta Levante sas di LF XH;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\10\2018 :
del provvedimento del Comune di Venezia, a firma dei dirigenti, del 28.9.18 PG/2018/0465252 di conclusione del procedimento di verifica delle irregolarità edilizie azionato su istanza dei ricorrenti prot.2018/42795 del 6.9.18 e di diniego all'esercizio dei poteri inibitori, di vigilanza e repressivi in ordine ai denunziati interventi edilizi posti in essere dai controinteressati, nonché di ogni atto ad esso presupposto e conseguente del procedimento, in particolare il p.d.c. in sanatoria del 20 settembre 2017 prot.PG 2017/585633, la IL prot.n.2018/341483 del 12.7.18, la IL (SPRO/0142044 del 14.6.18)
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\11\2019 :
accertamento ex art. 31 comma 1 e 3 c.p.a dell’obbligo del Comune di Venezia di provvedere sull’istanza 30.7.19 (prot. n. 386703/2019, 386707/2019, 386712/2019, 386717/2019, 386720/2019, 387869/2019) di esercizio dei poteri inibitori in relazione alla SCIA agibilità protocollo Suap REP-PROV- VE/VESUPRO/ 0200221/11-7-2019 e SCIA inizio attività SUAP REP_PROV_VE/VESUPRO/0200769/12-7-2019;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Levante S.a.s. di LF XH & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto di contestazione sono i titoli edilizi relativi alle unità immobiliari site al civico 2616 del sestiere di Cannaregio in Venezia, con i quali sono stati assentiti gli interventi volti ad adibire i suddetti locali a ristorante.
La sig.ra EO è proprietaria dell’appartamento posto al piano primo dell’immobile sito in Cannaregio 2617 soprastante i locali oggetto degli interventi contestati. I sig.ri DR MO e EA DE sono proprietari di appartamenti, posti rispettivamente al piano secondo (civico 2608) e primo (civico 2613) dell’immobile adiacente al confine dell’area degli interventi e con affaccio sulla corte interna di pertinenza del locale.
Con il ricorso introduttivo è stato impugnato permesso di costruire in sanatoria del 22.12.2016 Pg 2016/593119.
Le opere sanate consistono nella “reimpaginazione degli spazi interni per il ricavo di un locale bar e ristorante nonché opere strutturali e mancata realizzazione di rialzo pavimentazione” .
Nella relazione illustrativa, il progettista ha qualificato l’intervento come “manutenzione straordinaria” ed ha descritto gli interventi come segue:
“- mancata realizzazione delle opere di rialzo della pavimentazione interna dei locali ad uso commerciale in difformità dall’autorizzazione edilizia n.1999/14285 rilasciata il 15.3.2000”.
“- completamento della vasca di contenimento maree nel vano destinato a cucina.”.
“- inserimento di putrelle in acciaio posizionate longitudinalmente sopra i pilastri in muratura a sostegno del solaio del vano principale nonché inserimento di 2 putrelle in accaiaio IPE 220 in corrispondenza del varco murario tra il vano principale e il vano da destinare a cucina, oltre alla mancata rappresentazione grafica di due travi di legno a sostegno del solaio, una posta longitudinalmente nel vano principale e poggiante su barbacani di pietra e in due pilastri in muratura, l’altra posta nei vani spogliatoio e doccia con appoggi su pilastrino in muratura cm 25*25 e muro perimetrale portante. È stato rilevato inoltre un rompitratta in putrella in acciaio IPE 10 nel vano spogliatoio e bagno disabili (vedasi elaborati grafici dello stato di fatto in sanatoria)”.
“- demolizione delle tramezze in laterizio del vano in prossimità dell’ingresso e del locale wc nel vano di fondo”.
“-realizzazione servizi, ripostiglio e spogliatoio mediante costruzione di tramezze in cotto.”.
“- installazione degli impianti idrici e di scarico a servizio dei bagni.”.
Dopo la realizzazione delle tramezzature in cotto per il ricavo dei nuovi vani, si è provveduto a realizzare gli impianti di adduzione e scarico dell’acqua nei locali bagno”.
I ricorrenti lo impugnano affermando di essere a ciò legittimati e di averne interesse per le seguenti ragioni: “In qualità di vicini, confinanti e frontisti con l’immobile interessato dall’avvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria e dell’autorizzazione paesaggistica per nuovi fori, sfiati e serramenti, hanno interesse al loro annullamento perché relative ad opere contra legem, legittimanti un uso commerciale, ed in particolare a bar/ristorante, prima inesistente tale da determinare una svalutazione del valore patrimoniale delle loro proprietà, un peggioramento delle condizioni di tranquillità e salubrità delle residenze – per effetto delle attività di ristorazione previste – e delle condizioni di qualità degli immobili attesa l’incidenza delle opere sulla statica dell’edificio” .
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
1. Violazione di legge – Violazione art.3 lett.d) Dpr 380/2001 – Violazione artt. 66 - 68 del Regolamento Edilizio e del Glossario allegato - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria – errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Le opere effettuate, avendo come finalità quella di modificare l’uso residenziale attuale in commerciale (ristorazione), darebbero luogo ad un intervento edilizio qualificabile come ristrutturazione. Si tratterebbe, quindi, di opere non sanabili poiché in contrasto con gli artt. 66, 68 del regolamento edilizio che prescrivono un’altezza minima di m. 2,70 per i locali commerciali.
2. Eccesso di potere – Difetto di istruttoria - falsa rappresentazione fattuale – errata lettura documentale – Contraddittorietà tra atti – Violazione art.3 Dpr 380/2001 e artt.66 e 68 del Regolamento edilizio – errata individuazione del presupposto di fatto e di diritto – Difetto di motivazione – Contraddittorietà.
I ricorrenti contestano che l’immobile abbia sempre avuto destinazione commerciale, non essendovi documentazione idonea a supportare tale assunto.
3. Violazione di legge – violazione art.3 lett. b) e d) Dpr 38/2001 – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere - Sviamento della funzione.
Il Comune ha strumentalmente qualificato l’intervento come manutenzione straordinaria in mancanza di cambio di destinazione d’uso, rinviando al rilascio di successivi titoli relativi a nuovi interventi la modifica di destinazione d’uso. Al contrario, il permesso di costruire in sanatoria riguarda un intervento che ha modificato integralmente il distributivo interno dell’edificio, comportando una variazione delle superfici e dei volumi dell’unità immobiliare e un cambio d’uso e di destinazione d’uso.
Dovendosi qualificare l’intervento come ristrutturazione, la sanatoria non avrebbe potuto essere accordata, poiché le altezze interne non sono compatibili con quanto previsto dall’art.68 del Regolamento edilizio comunale.
4. Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Violazione art.3 Dpr 380/2001 e artt.66-68 del Regolamento edilizio – Mancanza del presupposto.
Il permesso di costruire in sanatoria è illegittimo, per assenza dei requisiti di cui all’art.68 del regolamento edilizio, anche in punto di rispetto delle quote medio mare e per errata istruttoria in punto di riconosciuta sanabilità dell’intervento di “completamento della vasca di contenimento maree nel vano destinato a cucina”.
5. Eccesso di potere – Sviamento della funzione – Violazione art.36-37 Dpr 380/2001 – Violazione art. 27 Dpr 380/2001.
Il Comune avrebbe agito contraddittoriamente, prima affermando la non sanabilità dell’intervento e poi adottando un’ordinanza ex art.27 Dpr 380/2001 per consentirne l’assentibilità, così utilizzando tale strumento in modo difforme dalla sua funzione allo scopo di evitare il rigetto della sanatoria.
6. Violazione di legge – Violazione art.10 comma 1 lett.c) Dpr 380/2001 – Violazione art.36 e 37 Dpr 380/2001 – Violazione art.3 lett.b, c e d) DPR 380/2001 – Eccesso di potere difetto di istruttoria.
Trattandosi di ristrutturazione in zona A sarebbe stato necessario il permesso di costruire e quindi la sanzione avrebbe dovuto essere quella di cui all’art. 36 e non quella di cui all’articolo 37.
7. I vizi di cui ai motivi precedenti sono dedotti quali vizi di illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica.
8. 8. Violazione art. 146 D.Lgs 42/2004 _ violazione art.167 D.Lgs 42/2004 – Violazione art.27 Dpr 380/2001 - Eccesso di Potere – difetto di Istruttoria – Assenza di presupposti – sviamento di funzione. L’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata per opere già eseguite.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato provvedimento del Comune di Venezia, del 28.9.18 PG/2018/0465252 di conclusione del procedimento di verifica delle irregolarità edilizie azionato su istanza dei ricorrenti con nota prot.2018/42795 del 6.9.18 e di diniego all’esercizio dei poteri inibitori, di vigilanza e repressivi in ordine ai denunziati interventi edilizi posti in essere dai controinteressati sulla base della CILA datata 12 luglio 2018, avente ad oggetto i seguenti lavori: il rifacimento della vetrina su prospetto della Misericordia; su corte est: la trasformazione di foro porta in foro finestra, la realizzazione di serramento della porta in cucina; - su corte ovest: la realizzazione di serramento finestra e la realizzazione di serramento porta a servizio del locale cucina; - la posa di pavimento in resina cementizia continua nel locale cucina; - la realizzazione di tramezzature interne in cartongesso per la costruzione del doppio muro cucina dotato di porta REI 60 e di legno lavorato per il ricavo del deposito, e “alcune (tramezzature n.d.r) in laterizio meglio indicato nella Tavola di comparazione; - la realizzazione di contropareti in cartongesso e la posa di cartongesso su tutti i fondini tra trave e trave del solaio di divisione dal piano primo; - la realizzazione di pavimento in resina cementizia su tutto il locale; - il tamponamento degli scavi nella vasca di contenimento alte maree; - il completamento impianto idrico e igienico sanitario; - la costruzione di impianto gas; - la costruzione di nuovo impianto elettrico; - il condizionamento/riscaldamento con motocondensante.
Le censure sono le seguenti:
1. Eccesso di potere – Sviamento della funzione - Travisamento dei fatti – Difetto di motivazione - Violazione di legge - Violazione art.27 Dpr 380/2001 - Violazione art.21 nonies L.241/90 – Violazione art.6 bis Dpr 380/2001 – Mancanza di presupposto – Contraddittorietà.
I ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato senza alcuna spiegazione neghi la difformità esistente tra le altezze indicate nel permesso di costruire in sanatoria e quelle indicate nella CILA;
2. Violazione di legge – Violazione art. 27 Dpr 380/2001 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Sviamento della funzione – motivazione insufficiente.
La conformità dei lavori oggetto della CILA 12.7.18 e l’insussistenza di abusi edilizi, è motivata sulla base delle asseverazioni fatte in tal senso dal professionista, senza quindi aver minimamente posto in essere quelle attività di verifica della regolarità edilizia, di cui all’art.27 Dpr 380/2001, sollecitate dagli odierni ricorrenti.
3. Eccesso di potere – Sviamento della funzione – Travisamento degli elementi di fatto e di diritto - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione – motivazione inconferente – Violazione art.10 del Regolamento di igiene alimenti e bevande del Centro storico di Venezia – Errata applicazione del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia. Si lamenta la violazione dei parametri individuati per il calcolo delle altezze del locale cucina.
4. Eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Violazione art.66 del Regolamento edilizio – Violazione art.68 del Regolamento Edilizio –– Sviamento della Funzione – Motivazione erronea ed inconferente – Difetto di istruttoria. La CILA è posta a fondamento di un intervento di riduzione ulteriore dell’altezza esistente, di per sé già minore di quella ordinariamente prevista. Ciò non sarebbe consentito dalle previsioni del regolamento edilizio.
5. Eccesso di potere – Sviamento della funzione - Violazione art.27 DPR 380/2001 - Difetto di istruttoria – Mancanza di presupposti - Violazione art.11 Dm 37/2008 ––– Violazione art.12 e 14 del Regolamento Edilizio – Violazione art.10 del Regolamento di igiene. I ricorrenti hanno segnalato incongruenze ed errori nelle tavole progettuali e negli schemi degli impianti, che il Comune di Venezia non ha inteso verificare, così travisando l’esercizio della funzione cui era chiamato a svolgere ex art.27 del DPR 380/2001. Le attestazioni a corredo della CILA sono insufficienti a dimostrare la sussistenza dei requisiti. In particolare, la relazione tecnica relativa alla canna fumaria attesta la sua idoneità per il ricambio dell’aria ma non per l’aspirazione dei fumi della cucina, così contravvenendo all’art. 10 del regolamento di igiene alimenti e bevande.
6. Violazione di legge – Violazione art.27 Dpr 380/2001 – Violazione art.6 bis DPR 380/2001 – Difetto di istruttoria – mancanza dei presupposti.
Gli interventi oggetto di CILA sono preordinati a determinare un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso e, pertanto, non avrebbero potuto essere effettuati a mezzo di semplice IL ex art.6 bis DPR 380/2001.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno proposto domanda di accertamento ex art. 31 comma 1 e 3 c.p.a dell’obbligo del Comune di Venezia di provvedere sull’istanza del 30.7.19 (prot. n. 386703/2019, 386707/2019, 386712/2019, 386717/2019, 386720/2019, 387869/2019) di esercizio dei poteri inibitori in relazione alla SCIA agibilità protocollo Suap REP-PROVVE/ VESUPRO/ 0200221/11-7-2019 e SCIA inizio attività SUAP REP_PROV_VE/VESUPRO/0200769/12-7-2019; nonché azione di annullamento della nota del Comune di Venezia avente ad oggetto “Agibilità- presa atto avvenuta conformazione SCIA n. 04343820272-01022019-1730 – supro 200221 dell’11.7.2019”.
I ricorrenti affermano di aver sollecitato talune verifiche al Comune, il quale, chiesta un’integrazione documentale, ha archiviato il procedimento di verifica ritenendo la documentazione presentata dalla controinteressata sufficiente a dimostrare la sussistenza dei presupposti di esercizio dell’attività. Lamentano, tuttavia, che il Comune abbia omesso di pronunciarsi sugli altri profili oggetto di segnalazione.
Pertanto, da un lato, hanno impugnato l’archiviazione espressa, dall’altro agito perché sia dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di provvedere su tutti gli aspetti indicati nella diffida.
Affidano il ricorso ai seguenti motivi:
1. Illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sul sollecito del 30.7.19 – Inerzia colpevole Violazione di legge - Violazione art. 19 comma 6 ter L.241/90 – Violazione art. 19 comma 3 e comma 6 bis della L.241/90 – Violazione art.24 DPR 380/2001 -eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità incongruenza e irragionevolezza.
I ricorrenti con diffida e successivo sollecito hanno evidenziato i seguenti profili di irregolarità igienico sanitaria, oltre che edilizia delle opere realizzate: 1) omesso deposito della relazione evacuazione fumi prescritta ex art. 10 Reg. Igiene e del progetto dell’impianto; 2) inadeguatezza della canna fumaria all’espulsione di fumi del ristorante; 3) violazione dell’art.10 del Regolamento di igiene essendo stata calcolata l’altezza della canna fumaria da un punto più basso rispetto alla linea di gronda dell’edificio; 4) insufficiente altezza del locale sul retro perché inferiore, nello stato ante e post lavori di allestimento a cucina, ai 2,50 m prescritti dall’art.10 del Regolamento d’igiene; 5) la violazione dell’art. 66 e 68 del regolamento edilizio per peggioramento delle altezze interne. Il Comune non ha dato riscontro alcuno a tale sollecito, il fatto che il Comune abbia comunque esercitato, nell’ambito della SCIA agibilità, i poteri conformativi non esonerava lo stesso dal darvi riscontro, ciò neppure tenendo conto del fatto che il Comune aveva già affrontato gli altri temi con il provvedimento del 28.9.18, impugnato con primo ricorso per motivi aggiunti, essendo il sollecito in questione relativo ad altro procedimento riguardante la verifica della sussistenza dei presupposti delle Scia agibilità e Scia inizio attività.
2. Sulla verifica di fondatezza della domanda e relativa richiesta di pronuncia ex art.31 comma 3 C.p.a Violazione di legge – Violazione art. 19 L.241/90 – violazione art. 24 DPR 380/2001 – Violazione art. 10 Regolamento di Igiene lettera b), e) e k) – Violazione art. 7 e 10 Dm 37/2008 - Violazione artt.66 e 68 Regolamento edilizio – Eccesso di Potere – Difetto di istruttoria – Sviamento della funzione. I ricorrenti chiedono che sia accertata la fondatezza della pretesa all’esercizio dei poteri repressivi ed inibitori in considerazione della natura documentale delle irregolarità evidenziate.
3. Sull’illegittimità del procedimento di archiviazione laddove qualificato provvedimento di riscontro negativo al sollecito del 30.7.19 Violazione di legge - Violazione art.19 L.241/90 – Eccesso di potere difetto di istruttoria – travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti - Violazione DM 37/2008 – Violazione art.10 del regolamento d’igiene lett.k) - Violazione art.27 DPR 380/2001 – Violazione art.24 Dpr 380/2001.
Il Comune aveva richiesto la produzione del certificato di conformità del sistema di espulsione fumi e vapori della cucina comprensivo del progetto di impianto, a sua volta completo di tutti gli elaborati pervisti dall’art.5 comma 4 del DM 37/2008: relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schema dell’impianto con il tracciato dell’impianto gas dal contatore alla canna fumaria fino alla quota di evacuazione fumi. Nulla di ciò risulta invece esser stato depositato e, pertanto, il provvedimento di archiviazione è illegittimo. Sebbene il Comune di Venezia avesse con nota 7.8.19 correttamente richiesto la presentazione del Certificato di idoneità statica o la Valutazione della Sicurezza di cui al punto 8.3 delle nuove NCT approvate con Decreto MIT 17.1.18, in considerazione del fatto che il P.d.c. in sanatoria del 20.9.2017 era stato rilasciato per opere consistenti anche in “demolizione di muratura con valenza strutturale”, ha poi tuttavia ritenuto di archiviare il procedimento relativo alla SCIA agibilità, sulla base delle perizie statiche depositate in sede di pdc in sanatoria 20.9.17.
4. Sull’illegittimità della nota registrata in uscita con id. 551077/2019 del 31/10/2019 laddove qualificabile come provvedimento di riscontro negativo al sollecito del 30.7.19 Violazione di legge – Violazione art. 19 L.241/90 – violazione art. 24 DPR 380/2001 – Violazione art. 10 Regolamento di Igiene lettera b), e) e k) – Violazione art. 7 e 10 Dm 37/2008 - Violazione artt.66 e 68 Regolamento edilizio – Eccesso di Potere – Difetto di istruttoria – Sviamento della funzione. Violazione di legge - Violazione art.19 L.241/90 – Eccesso di potere - Difetto di istruttoria – travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti - Violazione DM 37/2008 – Violazione art.10 del regolamento d’igiene lett.k) - Violazione art.27 DPR 380/2001 – Violazione art.24 Dpr 380/2001.Violazione di legge – Violazione art. 2 L.241/90 – Violazione art. 3 L.241/90 – Difetto assoluto di motivazione – Eccesso di potere – Sviamento di funzione – Difetto di istruttoria.
E’ impugnata anche la nota id. 551077/2019 del 31/10/2019 con oggetto “accesso agli atti – invito alla visura- per immobile sito a Venezia Cannaregio 2616- fg.12 mapp.621- sub.1 – cat. C/1”, interpretata come diniego di esercizio dei poteri di autotutela, per le medesime ragioni esposte nei motivi 2 e 3.
Si sono costituiti il Comune di Venezia e la controinteressata.
In via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse. Non è dimostrato lo stabile collegamento dei ricorrenti con il luogo dell’intervento. Il sig. MO e la sig.ra EO non risiedono nell’edificio in cui sono situati i locali oggetto dell’intervento o in edifici attigui. Solo il sig. DE risiede in un appartamento adiacente a quello dell’intervento.
I ricorrenti non hanno dato prova del pregiudizio che l’intervento arrecherebbe alle loro ragioni. E’ eccepita, inoltre, l’irricevibilità del ricorso introduttivo. Il pdc in sanatoria è stato rilasciato il 20.9.2017 e l’autorizzazione paesaggistica il 14.3.2018. Il ricorso è stato notificato il 14.5.2018. La conoscenza può desumersi dalle controdeduzioni del 26.6.2017. Non è data prova dei poteri rappresentativi dell’amministratore di sostegno del sig. MO.
Le parti resistenti hanno, inoltre, controdedotto nel merito delle censure.
La domanda cautelare, proposta in seno al ricorso introduttivo, è stata rinunciata, mentre la domanda cautelare proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti è stata respinta con ordinanza del 8 novembre 2018.
All’udienza del 29 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di interesse. Così anche il terzo ricorso per motivi aggiunti con riguardo a tutte le doglianze formulate, salvo che quelle relative alla mancata attivazione dei poteri di verifica relativi alla canna fumaria.
Costituisce orientamento ormai consolidato, al quale questa Sezione da tempo aderisce, quello secondo cui “ il solo criterio dello stabile collegamento territoriale con il contesto nel quale è destinato a sorgere l'intervento edilizio contestato non può essere considerato, di per sé, dato sufficiente a dimostrare l'esistenza di un concreto pregiudizio a carico di chi invoca l'annullamento del titolo abilitativo, quanto meno in tutti i casi in cui la modifica del preesistente assetto edilizio non si dimostri ictu oculi, ovvero sulla scorta di sicure basi statistiche tratte dall'esperienza, pregiudizievole per la qualità (urbanistica, paesaggistica, ambientale) dell'area in cui insiste la proprietà del ricorrente, ovvero sia suscettibile di comportarne un deprezzamento commerciale. Ed infatti, se tali condizioni non si verificano, spetterà a chi agisce in giudizio fornire la dimostrazione dei danni (o delle potenziali lesioni) ricollegabili all'avversata struttura, in quanto, se si volesse aderire a una diversa impostazione e ritenere che i proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un permesso di costruzione siano sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi si giungerebbe ad "elevare un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, senza che sia necessario far valere un interesse giuridicamente protetto, per tale via coniando (senza autorizzazione legislativa) una sorta di azione popolare" (in termini: Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 4 maggio 2015, n. 1081; Tar Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 324; Tar Veneto, Sez. II, nr. 873 del 5 luglio 2018).” (così T.A.R. Veneto, sez. II, 17 settembre 2019, n. 986, cfr. anche T.A.R. Veneto, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 64, Tar Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 324, T.A.R. Veneto, sez. II, 4 settembre 2018, n. 873; in termini, quanto alla necessità che sia provato anche l’ulteriore presupposto di legittimazione da rinvenirsi nella capacità dell’intervento oggetto di contestazione di propagarsi sino ad incidere negativamente sul fondo del ricorrente, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962, Consiglio di Stato sez. II, 23/12/2020, n.8289Cons. Stato, Sez. VI, 19 novembre 2015, n. 5278 e, più di recente, Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2021, n. 3247, che si esprimendo una posizione mediana tra i contrapposti in materia, afferma “la vicinitas descrive una situazione che di regola – ma non per assoluta necessità - può comportare, nel concreto rispetto al tipo di impianto di cui si parla, un pregiudizio almeno presumibile al vicino. Si tratta di una sorta di presunzione, che però non è assoluta, nel senso che ove vi sia una specifica contestazione della controparte, l’allegazione non basta, bisogna verificare che il pregiudizio esista davvero. L’onere della relativa dimostrazione, secondo i principi, spetta poi alla parte interessata, ovvero al soggetto che agisce, e in mancanza il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse” ).
Nel caso di specie, i ricorrenti, pur avendo dimostrato di trovarsi in una stabile relazione di prossimità (c.d. vicinitas ) con l’immobile oggetto degli interventi e dei titoli contestati– dovendosi ritenere sufficiente, a tale fine, la loro qualità di proprietari di appartamenti siti in edifici adiacenti a quello relativo ai titoli ed all’attività edilizia in questione - non hanno, tuttavia, dedotto né dimostrato il pregiudizio che da quella specifica attività edilizia o dai titoli impugnati deriverebbe alle proprie prerogative proprietarie.
Essi, in primo luogo, nel ricorso introduttivo si sono limitati ad affermare di essere legittimati e di aver interesse all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria ed dell’autorizzazione paesaggistica “perché relative ad opere contra legem, legittimanti un uso commerciale, ed in particolare a bar/ristorante, prima inesistente tale da determinare una svalutazione del valore patrimoniale delle loro proprietà, un peggioramento delle condizioni di tranquillità e salubrità delle residenze – per effetto delle attività di ristorazione previste – e delle condizioni di qualità degli immobili attesa l’incidenza delle opere sulla statica dell’edificio, salve le azioni di tutela diretta” .
La medesima prospettazione hanno posto con riguardo al primo ricorso per motivi aggiunti.
Orbene, tali affermazioni non sono sufficienti a suffragare l’interesse al ricorso.
Invero non può presumersi che l’utilizzo di un locale per allestirvi un ristorante costituisca in ogni caso un’attività pregiudizievole per le proprietà limitrofe, non essendo l’attività di ristorazione intrinsecamente pericolosa. Certamente, del pari di altre attività umane che ordinariamente si svolgono nei centri urbani, può essere foriera di disagi legati al maggior rumore dovuto alla maggiore concentrazione di persone, al maggior traffico, o alle emissioni odorigene. Può presumersi, tuttavia, che i suddetti disagi possano essere contenuti entro i limiti della normale tollerabilità dal rispetto delle normative poste a tutela dell’igiene, della sicurezza e della vivibilità dei luoghi. Occorre, pertanto, che il pregiudizio derivante dalla suddetta attività e il possibile superamento del limite di tollerabilità, costituisca oggetto di specifica dimostrazione sulla base di circostanze del caso concreto, tra cui, anche, ad esempio, l’esistenza di interventi edilizi che, per essere stati eseguiti in violazione delle normative urbanistico-edilizie o di igiene e sicurezza siano idonei a rendere quello specifico uso dei locali pregiudizievole.
Salvo quanto si dirà in seguito, una siffatta allegazione è mancata nel caso di specie. I ricorrenti si sono limitati ad affermare di aver interesse ad evitare l’uso dei locali come sede di attività di ristorazione, contestando la conformità alla disciplina edilizia di opere interne, (con particolare riguardo al rispetto dei limiti di altezza) ovvero deducendo carenze istruttorie riferite a minime difformità tra le misurazioni contenute nei diversi documenti progettuali allegati alle pratiche edilizie ovvero tra esse e quelle eseguite nel corso dei sopralluoghi senza mai specificare per quale ragione tali difformità fossero idonee a ledere le prerogative proprietarie.
Il danno, in sostanze, è stato ricondotto al mero uso del locale come sede di ristorante, uso che, tuttavia, è in sé legittimo, essendo incontestatamente consentito dalle previsioni urbanistiche di zona che non risulta siano mai state contestate dai ricorrenti.
Il pregiudizio allegato, pertanto, non è riconducibile ai provvedimenti impugnati ed alle attività edilizie oggetto di contestazione.
L’unico aspetto riguardo al quale le contestazioni dei ricorrenti esulano dai profili relativi al mero uso dell’immobile come ristorante ed evidenziano un possibile pregiudizio specifico per la vivibilità degli appartamenti di proprietà è costituito dalla conformità alla normativa tecnica della canna fumaria oggetto di contestazione nel terzo ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto la SCIA per agibilità.
Le contestazioni svolte sono, però, sotto altro aspetto inammissibili.
Quanto alla canna fumaria i ricorrenti hanno contestato:
- l’assenza della documentazione prescritta dall’art. 10 Reg. Igiene, ossia la relazione evacuazione fumi e il progetto dell’impianto;
- “l’inadeguatezza e illegittimità della canna fumaria in funzione dell’espulsione di fumi del ristorante (da 90 posti) in quanto: la sezione dichiarata del camino risultava inferiore del 60% rispetto alla sezione di condotto minima prescritta dalle normative che regolano la realizzazione, il dimensionamento e l’installazione dei canali di fumo e dei camini, la sezione quadrata della canna fumaria 18X18, in violazione della norma UNI 11528 che prevede che i camini quadrati debbano avere spigoli arrotondati di almeno 20 mm di raggio e uno sviluppo prevalentemente verticale al massimo con due curve di 45° del condotto di espulsione presentando invece la canna fumaria de quo 3 cambiamenti di direzione con curve di 90 gradi sub orizzontali, prive di ispezione; l’altezza della canna fumaria, regolata dall’art.10 del Regolamento di igiene, calcolata da un punto più basso rispetto alla linea di gronda dell’edificio su cui è posta, che infatti, seppur su corpo arretrato, è di tre piani.” .
Il Comune, ha richiesto, in data 7.8.19, un’integrazione documentale, richiedendo:
- “il certificato di conformità del sistema di espulsione dei fumi e dei vapori della cucina comprensiva anche della canna fumaria fino alla quota di evacuazione fumi” , “comprensivo del progetto dell’impianto completo di tutti gli elaborati previsti dall’art.5 comma 4 del DM 37/2008… relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schema dell’impianto realizzato con il tracciato dell’impianto gas dal contatore alla canna fumaria (quota evacuazione fumi), copia del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali”.
Ricevuta la documentazione, il Comune ha disposto l’archiviazione del procedimento, con ciò quindi confermando gli effetti della SCIA agibilità, “vista la documentazione integrativa fornita dalla ditta il 28.8.2019 prot. 2019/0426079, ritenuto che gli elementi contenuti nell’integrazione siano idonei alla conformazione della SCIA”.
I ricorrenti lamentano che nonostante sia stata presentata tutta la documentazione richiesta non sono stati esercitati poteri inibitori, né sono state eseguite verifiche effettive sulla conformità dell’impianto alla normativa di settore. La censura è inammissibile alla luce di quanto precisato dal Comune, il quale ha dimostrato di aver dato riscontro a tutti i rilievi formulati in proposito con il terzo ricorso per motivi aggiunti con la nota del 10 maggio 2019, mai impugnata, di cui l’atto oggetto del ricorso per motivi aggiunti deve ritenersi, in parte qua, meramente confermativo.
In definitiva, sia il ricorso introduttivo che i successivi ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO