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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
È comparso, per parte opponente, l'avv. Mario Intilisano, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Maria Bertone, per delega dell'avv. Rossi, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5589/2018 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Mario Intilisano;
opponente contro
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 19 ottobre 2018, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1299/2018 del 18 luglio 2018, con il quale il
Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 20.837,47, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di solo Controparte_1
residuo capitale impagato al momento della decadenza dal beneficio del termine derivante da un contratto di apertura di credito revolving (mediante utilizzo di carta di credito) stipulato con Agos
Ducato s.p.a. in data 16 luglio 2010 (per € 4.630,87) e da un contratto di prestito personale stipulato con Credit Lift s.p.a. in data 26 gennaio 2012 (per € 16.206,60).
A fondamento dell'opposizione svolta, gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità dell'azione monitoria in ragione dell'avvenuto deposito da parte di di una proposta Parte_1 del piano del consumatore ai sensi della Legge n. 3/2012, l'omessa prova in ordine all'erogazione delle somme concesse in prestito con il contratto del 26 gennaio 2012, nonché dedotto la violazione da parte dell'istituto di credito della normativa in materia di “merito creditizio” e l'illegittima applicazione al rapporto negoziale di interessi usurari. ha, infine, eccepito Parte_2
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per aver condannato la medesima al pagamento dell'importo di € 4.630,87 in forza del contratto di apertura di credito rotativo stipulato in data 16 luglio 2010, per il quale la medesima non aveva concesso fideiussione.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, Controparte_1 chiedendone il rigetto, evidenziando, invero, l'errore materiale in cui fosse incorsa nel richiedere la condanna anche di al pagamento dell'importo relativo al contratto di apertura di Parte_2
credito revolving stipulato in data 16 luglio 2010.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e deve, pertanto, essere accolta limitatamente alla posizione di nei limiti che seguono. Parte_2
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo allegato i contratti di apertura di credito revolving e di finanziamento sottoscritti da (e il Parte_1
contratto del 26 gennaio 2012 anche da nella qualità di fideiussore). Parte_2
Relativamente al contratto del 16 luglio 2010 va osservato che non ha contestato Parte_1
l'utilizzo della linea di credito rotativo per le operazioni specificamente elencate dalla società opposta (v. allegato n. 3 al ricorso monitorio), con la conseguenza che non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da Controparte_1
Relativamente al contratto di prestito personale del 26 gennaio 2012, ritiene il presente Giudice, invece, non condivisibile l'eccezione formulata dall'opponente in ordine alla mancata erogazione dell'intera somma finanziata (non essendo contestato che l'importo finanziato è stato parzialmente destinato all'estinzione di un pregresso debito dell'opponente), considerato che l'avvenuta erogazione delle somme può evincersi da una serie di elementi indiziari. Va, in primo luogo, osservato che e non hanno formulato alcuna contestazione in ordine Parte_1 Parte_2
alla propria obbligazione di pagamento allorquando hanno ricevuto la comunicazione mediante la quale l'istituto di credito si è avvalso della decadenza dal beneficio del termine (all. 7 al fascicolo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
del monitorio) e lo stesso ha dedotto di aver incluso il relativo debito nel piano del Parte_1 consumatore, con una dichiarazione che appare, pertanto, contraddittoria rispetto all'eccezione dell'inesistenza della propria obbligazione restitutoria per non aver ricevuto il finanziamento. Va, altresì, evidenziato che la concreta disponibilità delle somme da parte del cliente può desumersi dall'ulteriore elemento indiziario che il medesimo ha provveduto al pagamento di alcune rate del finanziamento, circostanza che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II,
09/05/2018, n. 11147) ha ritenuto elemento indiziario in ordine all'intervenuta traditio della somma mutuata (cfr. Tribunale Napoli, 19/12/2024, n. 11017: “l'opposta ha offerto elementi dai quali desumere il pagamento parziale delle somme dovute da parte dei mutuatari (ciò che, evidentemente, presuppone l'avvenuta erogazione delle somme mutuate); elementi (…) in relazione ai quali gli opponenti non hanno svolto alcuna specifica difesa (…). Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, è peraltro appena il caso di osservare come il motivo di opposizione qui in esame non possa essere accolto anche perché l'erogazione delle somme può – mediante presunzioni – ritenersi provata pure alla luce: a) del fatto che a fronte di un finanziamento per euro 50.000,00 richiesto nel 2007, il debito, al mese di aprile 2015, era pari ad euro 22.278,54 (circostanza ulteriore che conferma l'avvenuta esecuzione di pagamento parziali e, pertanto, come detto, l'effettiva erogazione delle somme da parte del mutuante); b) del fatto che alcuna contestazione è stata dagli odierni opponenti sollevata a fronte della (…) ricezione della comunicazione mediante la quale (…) ha dichiarato di volersi avvalere della decadenza dal beneficio del termine (…)”; Corte d'Appello Roma, 27/07/2023, n. 2207, per la quale “il fatto che il mutuo sia stato effettivamente erogato, si evince del resto dal fatto che il debito residuo di cui è stato chiesto il pagamento (…) è inferiore rispetto all'importo del capitale mutuato (…), avendo la mutuataria già pagato alcune delle rate previste dal piano di finanziamento (ciò che ha fatto sull'evidente presupposto che il mutuo fosse stato effettivamente erogato). Il fatto che il mutuo sia stato effettivamente erogato, si evince inoltre dal fatto che con lettera raccomandata del (…), la
(…) ha informato l'odierno appellante della risoluzione del contratto di mutuo, intimandogli (…) il pagamento immediato del saldo del mutuo, senza che il (…) abbia reagito negando l'esistenza del debito”; Tribunale Firenze sez. III, 07/07/2023, n. 2099: “Sulla mancata erogazione della somma finanziata. Parte opponente sostiene che manca la prova dell'effettiva erogazione del finanziamento. Tuttavia risulta dagli atti (doc. 5 e 6 del fascicolo monitorio) che l'opponente ha versato alcune rate del finanziamento, un comportamento che collide con l'affermazione di non TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
aver ricevuto alcun finanziamento”; Tribunale Pisa, 06/03/2025, n. 257, per il quale “dalla lettura delle liste movimenti prodotte da parte opposta, ove è riportato il numero del contratto di finanziamento, si evince l'avvenuto pagamento, mediante Rid, di alcune rate del piano di ammortamento, il cui importo e dato temporale coincide con quanto indicato nei contratti. Tale circostanza è stata recentemente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'avvenuta erogazione del finanziamento può ritenersi provata dall'effettivo rimborso di alcune rate del piano di ammortamento, trattandosi di un elemento indiziario idoneo a confermare la traditio (Cass. civ. n. 11147/2018)”; Tribunale Catania, 25/11/2024, n. 5654, per la quale “dalla visione dell'estratto conto emerge, infatti, il versamento di alcune rate del piano di ammortamento, stante l'importo minore rispetto a quello finanziato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica (v. Cass. n. 11147 del 9/05/2018) nel ritenere provata l'erogazione del finanziamento sulla circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate del piano di ammortamento”; Tribunale Palermo, 25/10/2024, n. 51998, per il quale “parte opposta, a fronte dell'asserita mancanza di erogazione della somma ingiunta, in favore dell'opponente, ha prodotto prova dell'erogazione e accettazione del finanziamento (cfr. doc. 4-5) ed inoltre ha rappresentato come dalla visione dell'estratto conto (cfr. doc. 06 fascicolo monitorio), emerga il versamento di alcune rate del piano di ammortamento. Sul punto, la Suprema Corte Cassazione con la sentenza n.
11147 del 9/05/2018, ha chiaramente ritenuto provata l'erogazione del finanziamento, sulla base della prova circa il pagamento e sulla circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate del piano di ammortamento”; Tribunale Marsala, 14/02/2024, n. 139).
Tanto premesso, passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, va, preliminarmente, osservato che non può condividersi l'eccezione avanzata da (e Parte_1 oggetto di rinuncia) in ordine all'improcedibilità della domanda svolta da in sede Controparte_1
monitoria in pendenza della procedura di sovraindebitamento ex legge n. 03/2012, essendo condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per il quale “nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata L. n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito;
la L. n. 3 del 2012, art. 10, comma 2, incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9” (Cass. Cassazione civile sez. VI,
03/11/2021, n. 31521, v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Cosenza sez. II, 05/10/2021, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
n.1926; Tribunale Frosinone sez. I, 27/07/2021, n.748; Tribunale Napoli Nord sez. IV, 08/02/2023,
n.546; Tribunale Latina sez. I, 26/06/2019, n.1614; Tribunale Trani, 06/03/2023, n. 356).
Deve, altresì, rigettarsi la domanda formulata da parte opponente di inadempimento contrattuale da parte della banca per violazione del dovere del “merito creditizio”, avendo la parte genericamente dedotto tale violazione, con la conseguenza che non appare rinvenirsi nel caso di specie alcun illegittimo comportamento da parte dell'istituto di credito, né prova del danno che l'opponente ha solamente allegano di aver subito, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in assenza di specifica previsione legislativa, l'eventuale violazione del merito creditizio da parte del finanziatore ha effetti solamente risarcitori (da responsabilità precontrattuale) e non anche invalidanti del rapporto contrattuale (cfr. Corte d'appello Venezia,
12.09.2023, n. 1798, per la quale “l'omessa o inadeguata verifica del “merito creditizio” del cliente da parte dell'operatore finanziario non comporta la nullità del contratto di credito, ma esclusivamente la sua risolubilità o annullabilità, e questo, sia ai sensi della disciplina speciale, che di quella codicistica richiamata dalla appellante (artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.). Invero, nessuna di tali norme prevede espressamente per tale ragione la sanzione della nullità del contratto, né questa può essere comunque rilevata e statuita (ex art. 1325 c.c.), trattandosi di norme di comportamento, che a determinate condizioni consentono l'esperimento dell'azione di risoluzione o quella di annullamento (entrambe comunque non proposte), ma che certamente non possono fondare una declaratoria di nullità, nemmeno “di protezione”, perché non prevista dalla legge (v.
Cassazione, Sezioni Unite, 19.12.2007, n. 26724)”; conf. Corte Appello Firenze, 12/09/2023, n.
1833, per la quale “si rileva infine come la norma in parola sia chiaramente una norma determinativa solo della responsabilità del soggetto che la viola e non può certo condurre alla nullità del vincolo negoziale, non attenendo la violazione di tale norma ad elementi intrinseci del negozio giuridico relativi al suo contenuto”; v. Tribunale Roma, 10/07/2023, n. 10881, per la quale
“con riferimento alla deduzione di parte opponente circa la nullità dei contratti dedotti per violazione degli artt. 123, 124 e 124-bis del T.U.B. si rileva che le anzidette asserite violazioni non avrebbero in ogni caso comportato la nullità dei medesimi. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunziata il 27/3/2014 nella causa n. C-565/12, fa riferimento ad una norma del codice civile francese che prevede esplicitamente la decadenza dal pagamento di ogni forma di interesse, nel caso di omissione della valutazione di meritevolezza del mutuatario. Una norma di tale portata, tuttavia, non esiste nel nostro ordinamento. Al contrario, il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
legislatore, sia nel codice civile che nel codice del consumo, ha sempre mostrato di voler tenere distinti la fase pre-negoziale, da quella contrattuale: l'eventuale illecito comportamento tenuto nella fase antecedente alla stipula della convenzione, infatti, non può mai portare all'invalidità totale o parziale del negozio. Invero, la nullità è un istituto che riguarda un vizio genetico del contratto;
vizio, questo, che non sussiste nel caso in esame, dato che l'eventuale omissione nell'indagine sulla meritevolezza del credito inciderebbe sulla fase delle trattative e non già in quella di costituzione del vincolo contrattuale (cfr. Trib. Taranto n. 9326 del 14/3/2019)”; conf.
Tribunale Trani, 25.05.2021; Tribunale Cagliari, 08/07/2020).
Deve, infine, rigettarsi l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca opposta di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale e la rideterminazione del credito preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate, allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Le contestazioni avanzate da parte opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultima limitata a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico (v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez. VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n.
24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n.
2887; Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602).
Ritiene il presente Giudice, infine, di dover rigettare l'eccezione svolta dagli opponenti solo con le note depositate in data 2 ottobre 2020 in ordine alla carenza di legittimazione attiva di CP_1
relativamente al diritto di credito di cui al contratto di prestito personale del 26 gennaio 2012,
[...] per non aver la medesima offerto prova della cessione del medesimo da parte dell'originaria creditrice (Credit Lift s.p.a.) ad Agos Ducato s.p.a.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di osservare “che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
La giurisprudenza ha, altresì, evidenziato che il successore (a titolo universale o particolare) è tenuto a fornire la prova documentale della propria legittimazione a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/03/2016, n.
4116; conf. Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798, per la quale “la parte che agisca affermandosi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”; v. anche Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il presente Giudice che l'avvenuta cessione del credito a favore dell'odierna società opposta possa ritenersi riconosciuta da parte degli odierni opponenti con l'atto introduttivo del giudizio, non avendo questi ultimi ivi contestato la cessione del credito a favore di ma avendo, invero, evidenziato l'avvenuto inserimento di quest'ultima Controparte_1
nel piano di ristrutturazione del consumatore per i debiti derivanti dai rapporti negoziali oggetto del ricorso monitorio (v. pagg.
1-2 dell'atto di citazione: “Il Sig. , non potendo far fronte Parte_1 ai debiti assunti, nel mese di Aprile 2018 ha presentato presso l'Organismo di Composizione della
Crisi presso la Camera di Commercio di Messina, apposita istanza di redazione del piano del Pt_ consumatore. In detta istanza (6/2018) sono stati inseriti tutti i debiti del Sig. , ivi compreso il debito con la ), così affermandone la titolarità attiva, considerato che tale difesa appare CP_1
evidentemente incompatibile con la volontà di un suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile sez. I,
23/12/2024, n. 34150: “Invero, (…) risulta inserita come creditrice nello stesso piano del consumatore (con conseguente implicito riconoscimento della cessione: cfr. Cass. 4116/2016,
10518/2016)”; v. anche Cassazione civile sez. I, 21/02/2024, n. 4622; Cassazione civile sez. I,
08/01/2025, n. 391; v. in via generale Cassazione civile sez. III, 10/07/2014, n. 15759, per la quale
“la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., onde, in applicazione del principio per cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi, l'attore non dovrà dimostrarla ogni qual volta il convenuto gliel'abbia esplicitamente riconosciuta o abbia impostato la sua difesa su argomenti logicamente incompatibili col suo disconoscimento”).
Va, invece, accolta l'eccezione di carenza di titolarità passiva di in relazione al Parte_2
credito emergente dal contratto stipulato dal solo in data 16 luglio 2010, atteso che Parte_1 emerge in atti (così come, d'altronde, riconosciuto dalla società opposta) che ha Parte_2
prestato la fideiussione limitatamente al rapporto di prestito personale del 26 gennaio 2012.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere revocato nei suoi confronti e Parte_2
deve essere condannata (da intendersi in solido con ) al pagamento del solo debito Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
derivante dal contratto di finanziamento del 26 gennaio 2012, pari ad € 16.206,60, oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo.
Deve, invece, essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo nei confronti di . Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime in favore della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6/2018
R.G., promossa da e contro così provvede: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1299/2018, emesso dal
Tribunale di Messina in data 18 luglio 2018;
2. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca nei suoi confronti Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 1299/2018, emesso dal Tribunale di Messina in data 18 luglio 2018;
3. condanna al pagamento, in favore di della somma di € Parte_2 Controparte_1
16.206,60, oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo;
4. condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società opposta, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 20 marzo 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
È comparso, per parte opponente, l'avv. Mario Intilisano, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Maria Bertone, per delega dell'avv. Rossi, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5589/2018 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Mario Intilisano;
opponente contro
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 19 ottobre 2018, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1299/2018 del 18 luglio 2018, con il quale il
Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 20.837,47, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di solo Controparte_1
residuo capitale impagato al momento della decadenza dal beneficio del termine derivante da un contratto di apertura di credito revolving (mediante utilizzo di carta di credito) stipulato con Agos
Ducato s.p.a. in data 16 luglio 2010 (per € 4.630,87) e da un contratto di prestito personale stipulato con Credit Lift s.p.a. in data 26 gennaio 2012 (per € 16.206,60).
A fondamento dell'opposizione svolta, gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità dell'azione monitoria in ragione dell'avvenuto deposito da parte di di una proposta Parte_1 del piano del consumatore ai sensi della Legge n. 3/2012, l'omessa prova in ordine all'erogazione delle somme concesse in prestito con il contratto del 26 gennaio 2012, nonché dedotto la violazione da parte dell'istituto di credito della normativa in materia di “merito creditizio” e l'illegittima applicazione al rapporto negoziale di interessi usurari. ha, infine, eccepito Parte_2
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per aver condannato la medesima al pagamento dell'importo di € 4.630,87 in forza del contratto di apertura di credito rotativo stipulato in data 16 luglio 2010, per il quale la medesima non aveva concesso fideiussione.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, Controparte_1 chiedendone il rigetto, evidenziando, invero, l'errore materiale in cui fosse incorsa nel richiedere la condanna anche di al pagamento dell'importo relativo al contratto di apertura di Parte_2
credito revolving stipulato in data 16 luglio 2010.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e deve, pertanto, essere accolta limitatamente alla posizione di nei limiti che seguono. Parte_2
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo allegato i contratti di apertura di credito revolving e di finanziamento sottoscritti da (e il Parte_1
contratto del 26 gennaio 2012 anche da nella qualità di fideiussore). Parte_2
Relativamente al contratto del 16 luglio 2010 va osservato che non ha contestato Parte_1
l'utilizzo della linea di credito rotativo per le operazioni specificamente elencate dalla società opposta (v. allegato n. 3 al ricorso monitorio), con la conseguenza che non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da Controparte_1
Relativamente al contratto di prestito personale del 26 gennaio 2012, ritiene il presente Giudice, invece, non condivisibile l'eccezione formulata dall'opponente in ordine alla mancata erogazione dell'intera somma finanziata (non essendo contestato che l'importo finanziato è stato parzialmente destinato all'estinzione di un pregresso debito dell'opponente), considerato che l'avvenuta erogazione delle somme può evincersi da una serie di elementi indiziari. Va, in primo luogo, osservato che e non hanno formulato alcuna contestazione in ordine Parte_1 Parte_2
alla propria obbligazione di pagamento allorquando hanno ricevuto la comunicazione mediante la quale l'istituto di credito si è avvalso della decadenza dal beneficio del termine (all. 7 al fascicolo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
del monitorio) e lo stesso ha dedotto di aver incluso il relativo debito nel piano del Parte_1 consumatore, con una dichiarazione che appare, pertanto, contraddittoria rispetto all'eccezione dell'inesistenza della propria obbligazione restitutoria per non aver ricevuto il finanziamento. Va, altresì, evidenziato che la concreta disponibilità delle somme da parte del cliente può desumersi dall'ulteriore elemento indiziario che il medesimo ha provveduto al pagamento di alcune rate del finanziamento, circostanza che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II,
09/05/2018, n. 11147) ha ritenuto elemento indiziario in ordine all'intervenuta traditio della somma mutuata (cfr. Tribunale Napoli, 19/12/2024, n. 11017: “l'opposta ha offerto elementi dai quali desumere il pagamento parziale delle somme dovute da parte dei mutuatari (ciò che, evidentemente, presuppone l'avvenuta erogazione delle somme mutuate); elementi (…) in relazione ai quali gli opponenti non hanno svolto alcuna specifica difesa (…). Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, è peraltro appena il caso di osservare come il motivo di opposizione qui in esame non possa essere accolto anche perché l'erogazione delle somme può – mediante presunzioni – ritenersi provata pure alla luce: a) del fatto che a fronte di un finanziamento per euro 50.000,00 richiesto nel 2007, il debito, al mese di aprile 2015, era pari ad euro 22.278,54 (circostanza ulteriore che conferma l'avvenuta esecuzione di pagamento parziali e, pertanto, come detto, l'effettiva erogazione delle somme da parte del mutuante); b) del fatto che alcuna contestazione è stata dagli odierni opponenti sollevata a fronte della (…) ricezione della comunicazione mediante la quale (…) ha dichiarato di volersi avvalere della decadenza dal beneficio del termine (…)”; Corte d'Appello Roma, 27/07/2023, n. 2207, per la quale “il fatto che il mutuo sia stato effettivamente erogato, si evince del resto dal fatto che il debito residuo di cui è stato chiesto il pagamento (…) è inferiore rispetto all'importo del capitale mutuato (…), avendo la mutuataria già pagato alcune delle rate previste dal piano di finanziamento (ciò che ha fatto sull'evidente presupposto che il mutuo fosse stato effettivamente erogato). Il fatto che il mutuo sia stato effettivamente erogato, si evince inoltre dal fatto che con lettera raccomandata del (…), la
(…) ha informato l'odierno appellante della risoluzione del contratto di mutuo, intimandogli (…) il pagamento immediato del saldo del mutuo, senza che il (…) abbia reagito negando l'esistenza del debito”; Tribunale Firenze sez. III, 07/07/2023, n. 2099: “Sulla mancata erogazione della somma finanziata. Parte opponente sostiene che manca la prova dell'effettiva erogazione del finanziamento. Tuttavia risulta dagli atti (doc. 5 e 6 del fascicolo monitorio) che l'opponente ha versato alcune rate del finanziamento, un comportamento che collide con l'affermazione di non TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
aver ricevuto alcun finanziamento”; Tribunale Pisa, 06/03/2025, n. 257, per il quale “dalla lettura delle liste movimenti prodotte da parte opposta, ove è riportato il numero del contratto di finanziamento, si evince l'avvenuto pagamento, mediante Rid, di alcune rate del piano di ammortamento, il cui importo e dato temporale coincide con quanto indicato nei contratti. Tale circostanza è stata recentemente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'avvenuta erogazione del finanziamento può ritenersi provata dall'effettivo rimborso di alcune rate del piano di ammortamento, trattandosi di un elemento indiziario idoneo a confermare la traditio (Cass. civ. n. 11147/2018)”; Tribunale Catania, 25/11/2024, n. 5654, per la quale “dalla visione dell'estratto conto emerge, infatti, il versamento di alcune rate del piano di ammortamento, stante l'importo minore rispetto a quello finanziato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica (v. Cass. n. 11147 del 9/05/2018) nel ritenere provata l'erogazione del finanziamento sulla circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate del piano di ammortamento”; Tribunale Palermo, 25/10/2024, n. 51998, per il quale “parte opposta, a fronte dell'asserita mancanza di erogazione della somma ingiunta, in favore dell'opponente, ha prodotto prova dell'erogazione e accettazione del finanziamento (cfr. doc. 4-5) ed inoltre ha rappresentato come dalla visione dell'estratto conto (cfr. doc. 06 fascicolo monitorio), emerga il versamento di alcune rate del piano di ammortamento. Sul punto, la Suprema Corte Cassazione con la sentenza n.
11147 del 9/05/2018, ha chiaramente ritenuto provata l'erogazione del finanziamento, sulla base della prova circa il pagamento e sulla circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate del piano di ammortamento”; Tribunale Marsala, 14/02/2024, n. 139).
Tanto premesso, passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, va, preliminarmente, osservato che non può condividersi l'eccezione avanzata da (e Parte_1 oggetto di rinuncia) in ordine all'improcedibilità della domanda svolta da in sede Controparte_1
monitoria in pendenza della procedura di sovraindebitamento ex legge n. 03/2012, essendo condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per il quale “nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata L. n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito;
la L. n. 3 del 2012, art. 10, comma 2, incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9” (Cass. Cassazione civile sez. VI,
03/11/2021, n. 31521, v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Cosenza sez. II, 05/10/2021, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
n.1926; Tribunale Frosinone sez. I, 27/07/2021, n.748; Tribunale Napoli Nord sez. IV, 08/02/2023,
n.546; Tribunale Latina sez. I, 26/06/2019, n.1614; Tribunale Trani, 06/03/2023, n. 356).
Deve, altresì, rigettarsi la domanda formulata da parte opponente di inadempimento contrattuale da parte della banca per violazione del dovere del “merito creditizio”, avendo la parte genericamente dedotto tale violazione, con la conseguenza che non appare rinvenirsi nel caso di specie alcun illegittimo comportamento da parte dell'istituto di credito, né prova del danno che l'opponente ha solamente allegano di aver subito, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in assenza di specifica previsione legislativa, l'eventuale violazione del merito creditizio da parte del finanziatore ha effetti solamente risarcitori (da responsabilità precontrattuale) e non anche invalidanti del rapporto contrattuale (cfr. Corte d'appello Venezia,
12.09.2023, n. 1798, per la quale “l'omessa o inadeguata verifica del “merito creditizio” del cliente da parte dell'operatore finanziario non comporta la nullità del contratto di credito, ma esclusivamente la sua risolubilità o annullabilità, e questo, sia ai sensi della disciplina speciale, che di quella codicistica richiamata dalla appellante (artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.). Invero, nessuna di tali norme prevede espressamente per tale ragione la sanzione della nullità del contratto, né questa può essere comunque rilevata e statuita (ex art. 1325 c.c.), trattandosi di norme di comportamento, che a determinate condizioni consentono l'esperimento dell'azione di risoluzione o quella di annullamento (entrambe comunque non proposte), ma che certamente non possono fondare una declaratoria di nullità, nemmeno “di protezione”, perché non prevista dalla legge (v.
Cassazione, Sezioni Unite, 19.12.2007, n. 26724)”; conf. Corte Appello Firenze, 12/09/2023, n.
1833, per la quale “si rileva infine come la norma in parola sia chiaramente una norma determinativa solo della responsabilità del soggetto che la viola e non può certo condurre alla nullità del vincolo negoziale, non attenendo la violazione di tale norma ad elementi intrinseci del negozio giuridico relativi al suo contenuto”; v. Tribunale Roma, 10/07/2023, n. 10881, per la quale
“con riferimento alla deduzione di parte opponente circa la nullità dei contratti dedotti per violazione degli artt. 123, 124 e 124-bis del T.U.B. si rileva che le anzidette asserite violazioni non avrebbero in ogni caso comportato la nullità dei medesimi. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunziata il 27/3/2014 nella causa n. C-565/12, fa riferimento ad una norma del codice civile francese che prevede esplicitamente la decadenza dal pagamento di ogni forma di interesse, nel caso di omissione della valutazione di meritevolezza del mutuatario. Una norma di tale portata, tuttavia, non esiste nel nostro ordinamento. Al contrario, il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
legislatore, sia nel codice civile che nel codice del consumo, ha sempre mostrato di voler tenere distinti la fase pre-negoziale, da quella contrattuale: l'eventuale illecito comportamento tenuto nella fase antecedente alla stipula della convenzione, infatti, non può mai portare all'invalidità totale o parziale del negozio. Invero, la nullità è un istituto che riguarda un vizio genetico del contratto;
vizio, questo, che non sussiste nel caso in esame, dato che l'eventuale omissione nell'indagine sulla meritevolezza del credito inciderebbe sulla fase delle trattative e non già in quella di costituzione del vincolo contrattuale (cfr. Trib. Taranto n. 9326 del 14/3/2019)”; conf.
Tribunale Trani, 25.05.2021; Tribunale Cagliari, 08/07/2020).
Deve, infine, rigettarsi l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca opposta di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale e la rideterminazione del credito preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate, allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Le contestazioni avanzate da parte opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultima limitata a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico (v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez. VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n.
24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n.
2887; Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602).
Ritiene il presente Giudice, infine, di dover rigettare l'eccezione svolta dagli opponenti solo con le note depositate in data 2 ottobre 2020 in ordine alla carenza di legittimazione attiva di CP_1
relativamente al diritto di credito di cui al contratto di prestito personale del 26 gennaio 2012,
[...] per non aver la medesima offerto prova della cessione del medesimo da parte dell'originaria creditrice (Credit Lift s.p.a.) ad Agos Ducato s.p.a.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di osservare “che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
La giurisprudenza ha, altresì, evidenziato che il successore (a titolo universale o particolare) è tenuto a fornire la prova documentale della propria legittimazione a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/03/2016, n.
4116; conf. Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798, per la quale “la parte che agisca affermandosi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”; v. anche Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il presente Giudice che l'avvenuta cessione del credito a favore dell'odierna società opposta possa ritenersi riconosciuta da parte degli odierni opponenti con l'atto introduttivo del giudizio, non avendo questi ultimi ivi contestato la cessione del credito a favore di ma avendo, invero, evidenziato l'avvenuto inserimento di quest'ultima Controparte_1
nel piano di ristrutturazione del consumatore per i debiti derivanti dai rapporti negoziali oggetto del ricorso monitorio (v. pagg.
1-2 dell'atto di citazione: “Il Sig. , non potendo far fronte Parte_1 ai debiti assunti, nel mese di Aprile 2018 ha presentato presso l'Organismo di Composizione della
Crisi presso la Camera di Commercio di Messina, apposita istanza di redazione del piano del Pt_ consumatore. In detta istanza (6/2018) sono stati inseriti tutti i debiti del Sig. , ivi compreso il debito con la ), così affermandone la titolarità attiva, considerato che tale difesa appare CP_1
evidentemente incompatibile con la volontà di un suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile sez. I,
23/12/2024, n. 34150: “Invero, (…) risulta inserita come creditrice nello stesso piano del consumatore (con conseguente implicito riconoscimento della cessione: cfr. Cass. 4116/2016,
10518/2016)”; v. anche Cassazione civile sez. I, 21/02/2024, n. 4622; Cassazione civile sez. I,
08/01/2025, n. 391; v. in via generale Cassazione civile sez. III, 10/07/2014, n. 15759, per la quale
“la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., onde, in applicazione del principio per cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi, l'attore non dovrà dimostrarla ogni qual volta il convenuto gliel'abbia esplicitamente riconosciuta o abbia impostato la sua difesa su argomenti logicamente incompatibili col suo disconoscimento”).
Va, invece, accolta l'eccezione di carenza di titolarità passiva di in relazione al Parte_2
credito emergente dal contratto stipulato dal solo in data 16 luglio 2010, atteso che Parte_1 emerge in atti (così come, d'altronde, riconosciuto dalla società opposta) che ha Parte_2
prestato la fideiussione limitatamente al rapporto di prestito personale del 26 gennaio 2012.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere revocato nei suoi confronti e Parte_2
deve essere condannata (da intendersi in solido con ) al pagamento del solo debito Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
derivante dal contratto di finanziamento del 26 gennaio 2012, pari ad € 16.206,60, oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo.
Deve, invece, essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo nei confronti di . Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime in favore della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6/2018
R.G., promossa da e contro così provvede: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1299/2018, emesso dal
Tribunale di Messina in data 18 luglio 2018;
2. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca nei suoi confronti Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 1299/2018, emesso dal Tribunale di Messina in data 18 luglio 2018;
3. condanna al pagamento, in favore di della somma di € Parte_2 Controparte_1
16.206,60, oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo;
4. condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società opposta, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 20 marzo 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli