Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1970
Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1970, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata.
(Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970