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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6480/2023 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 1546/2022
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1 giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Cesare Soriano, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta, loc. San Benedetto alla via
Arena
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 16.10.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
06.07.2021 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
1 Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 1546/22) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 1546/2022, disposta l'integrazione peritale nella presente fase del giudizio, all'udienza del 13.03.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
08.09.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 28.09.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 16.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
2 Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale Persona_1
ed approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
All'esito delle integrazioni peritali condotte nella presente fase, il CTU nominato, deduceva che la sig.ra è affetta da: “cod. 2210 - Parte_1
sindrome depressiva maggiore endogena di grado grave in terapia con aripiprazolo – val. 71%; cod. 7105 obesità grave (BMI 51.8) con complicanze artrosiche – val. 31%; cod. 6441- ipertensione arteriosa val.
30%, iporiflessia labirintica e ipoacusia neurosensoriale di grado lieve val.
5%” ed ha, pertanto, concluso il suo giudizio ritenendo “Pertanto, appare
3 ragionevole proporre un'invalidità alla signora del 87% Parte_1 dalla domanda amministrativa”.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dalla giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti e, in sede di integrazione, il consulente chiarisce apertamente l'incidenza dell'obesità sulla patologia osteoarticolare.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada rigettato, non essendo la ricorrente in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità.
Nulla sulle spese di lite attesa la dichiarazione ritualmente resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6480/2023 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 1546/2022
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1 giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Cesare Soriano, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta, loc. San Benedetto alla via
Arena
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 16.10.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
06.07.2021 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
1 Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 1546/22) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 1546/2022, disposta l'integrazione peritale nella presente fase del giudizio, all'udienza del 13.03.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
08.09.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 28.09.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 16.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
2 Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale Persona_1
ed approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
All'esito delle integrazioni peritali condotte nella presente fase, il CTU nominato, deduceva che la sig.ra è affetta da: “cod. 2210 - Parte_1
sindrome depressiva maggiore endogena di grado grave in terapia con aripiprazolo – val. 71%; cod. 7105 obesità grave (BMI 51.8) con complicanze artrosiche – val. 31%; cod. 6441- ipertensione arteriosa val.
30%, iporiflessia labirintica e ipoacusia neurosensoriale di grado lieve val.
5%” ed ha, pertanto, concluso il suo giudizio ritenendo “Pertanto, appare
3 ragionevole proporre un'invalidità alla signora del 87% Parte_1 dalla domanda amministrativa”.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dalla giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti e, in sede di integrazione, il consulente chiarisce apertamente l'incidenza dell'obesità sulla patologia osteoarticolare.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada rigettato, non essendo la ricorrente in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità.
Nulla sulle spese di lite attesa la dichiarazione ritualmente resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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